REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 APRILE 2007 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 19 aprile 2007, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini"

1.  All'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" con sede in Catania non si applicano le disposizioni dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.
2.  All'Ente lirico di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.  2.
Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19

1.  Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:
"1.  Alla nomina del Sovrintendente provvede il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa designazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza tra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale".
2.  Il terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:
"3.  Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa richiesta, obbligatoria e vincolante, espressa dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza".
3.  Il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:
"5.  In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al quarto comma da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione propone al Presidente della Regione la nomina del Sovrintendente, scelto tra persone di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale".
4.  Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:
"1.  Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:
a)  dal sindaco pro-tempore della città di Catania, che lo presiede;
b)  da due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
c)  da un componente designato dal presidente della provincia regionale di Catania;
d)  da un rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.".
5.  Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è soppresso.
6.  Il sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:
"6.  Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione".
7.  Il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:
"2.  Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d), sono inviate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia stato adottato alcun provvedimento.".
8.  L'articolo 11 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ed è composto da tre membri di cui due designati dall'Assessore proponente e uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto fra i dirigenti in servizio nell'Assessorato medesimo.
2.  I componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
3.  Col decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti il collegio dei revisori.".
9.  L'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Il personale dell'Ente è assunto esclusivamente per concorso pubblico. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti dei teatri lirici e sinfonici ed eventualmente da accordi integrativi aziendali deliberati dal Consiglio di amministrazione ed inviati per l'approvazione, previo parere dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, al Presidente della Regione, che provvede entro trenta giorni".
Art.  3.
Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni

1.  All'articolo 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono soppresse le parole "nonché dell'Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania".
Art.  4.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 aprile 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  LEANZA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte. - 1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo.
2.  Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione.
3.  Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
4.  Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.
5.  Per i tre anni successivi alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche.".
Nota all'art. 1, comma 2:
La legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, reca "Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 aprile 1986, n. 17.
Nota all'art. 2, commi 1, 2 e 3:
L'art. 8 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante "Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"1.  Alla nomina del Sovrintendente provvede il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa designazione del consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza tra nominativi di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale.
Il sovrintendente fa parte di diritto del consiglio di amministrazione, dura in carica quattro anni, è preposto alla direzione dell'attività dell'Ente, predispone i bilanci preventivi e consuntivi e, di concerto con il direttore artistico, i programmi d'attività da sottoporre al consiglio d'amministrazione per le relative deliberazioni. Nell'assolvimento delle sue funzioni si avvale della collaborazione del direttore artistico e dei dirigenti per quanto di loro competenza.
3.  Il Sovrintendente può essere esonerato dall'incarico per gravi motivi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa richiesta, obbligatoria e vincolante, espressa dal consiglio di amministrazione dell'Ente, che delibera a maggioranza.
In caso di vacanza della carica nel corso del quadriennio, alla sostituzione del sovrintendente si provvede con le stesse modalità previste per la nomina entro il termine massimo di trenta giorni dalla vacanza.
5.  In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al quarto comma da parte del consiglio di amministrazione dell'Ente, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione propone al Presidente della Regione la nomina del Sovrintendente, scelto tra persone di chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale.
Il nuovo sovrintendente rimane in carica fino alla data di scadenza del mandato del suo predecessore. Con il provvedimento di nomina è determinata la misura dell'indennità di carica spettante al sovrintendente.".
Note all'art. 2, commi 4, 5 e 6:
L'art. 9 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante "Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"1.  Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto:
a)  dal sindaco pro-tempore della città di Catania, che lo presiede;
b)  da due componenti designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;
c)  da un componente designato dal presidente della provincia regionale di Catania;
d)  da un rappresentante dei lavoratori eletto tra i lavoratori stabilizzati del Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.".
Al consiglio d'amministrazione partecipa il direttore artistico con voto consultivo.
(Soppresso).
Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni. Nella prima seduta elegge nel suo seno un vicepresidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Alla scadenza della carica, il consiglio di amministrazione deve essere immediatamente rinnovato; degli atti amministrativi compiuti oltre il termine di scadenza sono personalmente responsabili i membri del consiglio d'amministrazione scaduto.
6.  Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti disposizioni, nonché un gettone di presenza il cui importo è determinato con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
Il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, può sciogliere per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dello stesso, il consiglio d'amministrazione dell'Ente, affidandone la gestione straordinaria ad un commissario straordinario. Il commissario decade trascorsi tre mesi dalla nomina.
Col decreto di nomina è stabilita la misura dell'indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente da attribuire al commissario straordinario per l'esercizio delle proprie funzioni.
Nel termine di tre mesi il consiglio d'amministrazione deve essere ricostituito.".
Nota all'art. 2, comma 7:
L'art. 10 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante "Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro V.E. di Messina e per attività teatrali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Il consiglio d'amministrazione delibera:
a)  lo statuto;
b)  il regolamento organico del personale ed il trattamento economico e giuridico, sentito il parere dei responsabili dei vari settori;
c)  le direttive artistiche ed i programmi di attività annuali e triennali;
d)  i bilanci preventivi, triennali ed annuali e consuntivi;
e)  gli acquisti, le alienazioni e le locazioni;
f)  la nomina del direttore artistico.
2.  Le deliberazioni relative alle lettere a), b) e d), sono inviate all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione e si intendono definitivamente approvate scaduto il termine di trenta giorni senza che sia stato adottato alcun provvedimento.
Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di due terzi dei componenti e, in seconda convocazione, con la maggioranza di essi.
Il consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.".
Nota alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 3:
L'art. 51 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Conferimenti patrimoniali. - 1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, la Regione partecipa al patrimonio della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, successivamente alla trasformazione in fondazione prevista dall'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con il conferimento di beni immobili, da individuare con apposito decreto del Presidente della Regione, di valore non inferiore rispettivamente a 3.000 migliaia di euro, a 2.000 migliaia di euro e a 1.500 migliaia di euro.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 539
"Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini" di Catania.
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Leanza Nicola) il 2 marzo 2007.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 9 marzo 2007.
Esaminato dalla Commissione ed inviato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 23 del 14 marzo 2007.
Riesaminato dalla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) nella seduta n. 29 del 28 marzo 2007.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 30 del 28 marzo 2007.
Relatore: Giuseppe Gianni.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 59 del 3 aprile 2007 e n. 60 del 4 aprile 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 4 aprile 2007.
(2007.15.1049)
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062
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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