REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 20 APRILE 2007 - N. 17
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 19 aprile 2007, n. 8.
Convalida dei concorsi banditi in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Valutazione dei titoli dei candidati

1.  Sono fatti salvi i concorsi per soli titoli banditi in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, nella parte in cui richiamano, ai fini della valutazione dei titoli dei concorrenti, i decreti assessoriali di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, e all'articolo 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, benché non sottoposti a controllo preventivo della Corte dei conti.
Art.  2.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 aprile 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  LEANZA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note al Titolo ed al comma 1 dell'art. 1:
-  L'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, recante "Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali.", così dispone:
"Procedimento concorsuale. - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione conclude i procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2.  (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
3.  (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
4.  (Comma omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 141).
5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.".
-  L'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, recante "Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.", così dispone:
"1.  Salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, in quanto compatibile con la presente legge, le prove di esame per i concorsi di cui all'articolo 3 sono disciplinate in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti o, in mancanza, in conformità alle disposizioni vigenti per l'accesso ai corrispondenti impieghi dell'Amministrazione statale.
2.  E' fatta salva per le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli.
3.  L'Assessore regionale competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare con proprio decreto, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli.".
-  L'art. 8 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, recante "Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia.", così dispone:
"1.  I criteri di valutazione dei titoli relativi ai concorsi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonché a quelli riservati al personale interno, saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 538
"Norma per la convalida dei concorsi banditi in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione (Leanza Nicola) il 2 marzo 2007.
Trasmesso alla Commissione "Cultura, formazione e lavoro" (V) il 9 marzo 2007.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 25 del 21 marzo 2007.
Relatore: Giuseppe Gianni.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 58 del 28 marzo 2007 e n. 59 del 3 aprile 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 60 del 4 aprile 2007.
(2007.15.1050)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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