REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 13 APRILE 2007 - N. 16
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 6 marzo 2007.
Atto aggiuntivo al protocollo d'intesa tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità, e l'Università degli studi di Palermo.

L'ASSESSORE PER LA SANITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419";
Visto il D.C.P.M. del 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli d'intesa da stipulare tra Regioni ed università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visti i protocolli d'intesa, stipulati in data 18 novembre 2003, tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità, e le tre Università degli studi di Catania, Messina e Palermo a cui è stata data attuazione con il decreto 10 dicembre 2003, n. 2290 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, parte I, del 16 gennaio 2004);
Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 5 febbraio 2007 tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Palermo con cui, ad integrazione del citato protocollo, sono state definite le modalità procedurali per il raggiungimento dell'intesa ai fini della nomina del direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria P. Giaccone di Palermo, per la verifica dei risultati dell'attività di quest'ultimo, nonché le relative procedure di conferma e di revoca;
Ritenuto, pertanto, di dovere dare attuazione al suddetto atto aggiuntivo che costituisce parte integrante del presente decreto;

Decreta:


Articolo unico

Per quanto in premessa specificato, si dà attuazione all'atto aggiuntivo sottoscritto in data 5 febbraio 2007 tra la Regione siciliana - Assessorato della sanità - e l'Università degli studi di Palermo ad integrazione del protocollo d'intesa del 18 novembre 2003.
Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 marzo 2007.
  LAGALLA 

Allegato
ATTO AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLA SANITÀ E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

L'anno 2007, il mese di febbraio, il giorno cinque, nei locali dell'Assessorato regionale della sanità, in Palermo, piazza Ottavio Ziino n. 24, sono presenti l'Assessore regionale per la sanità, prof. Roberto Lagalla, ed il rettore dell'Università di Palermo, prof. Giuseppe Silvestri.
Le parti premettono che:

Nel rispetto del quadro normativo di riferimento costituito dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 - recante la disciplina dei rapporti fra il servizio sanitario nazionale e le università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 -in data 18 novembre 2003, tra l'Assessore regionale per la sanità pro-tempore ed il rettore dell'Università di Palermo è stato stipulato un protocollo d'intesa, a cui è stata data attuazione con il decreto 10 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3, parte I, del 16 gennaio 2004.
Detto protocollo definisce i rapporti e le integrazioni reciproche tra la Regione e l'Università sul versante assistenziale, organizzativo e della didattica ed individua il Policlinico P. Giaccone, quale azienda ospedaliera universitaria integrata con il servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo.
L'art. 8 del protocollo, dopo avere indicato gli organi dell'azienda ospedaliera universitaria, dispone che il direttore generale è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'Università, facendo riserva di regolamentare con separato atto, anch'esso stipulato d'intesa, i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività del direttore generale e le relative procedure di conferma e di revoca. La stessa clausola stabilisce che, durante il periodo quadriennale di sperimentazione, il direttore generale è nominato dal rettore, d'intesa con la Regione.
Sono insorti ragionevoli dubbi sulla vigenza del periodo di sperimentazione, atteso, da un lato, il contenuto dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 517/1999, ai sensi del quale esso decorre dalla data della sua entrata in vigore - ragione per cui dovrebbe ritenersi già concluso - e, dall'altro, la circostanza che la medesima fonte normativa sembra affidare la disciplina concreta dei rapporti di collaborazione tra il servizio sanitario nazionale e le università ai protocolli d'intesa, motivo per cui il periodo di sperimentazione nella Regione siciliana andrebbe inteso ancora in corso, fino al prossimo mese di novembre 2007, avendone il citato protocollo subordinata la sua decorrenza alla data della stipula.
L'opzione per l'una o l'altra ipotesi incide sulla titolarità del potere di nomina del direttore generale e sulla relativa procedura da seguire.
Pertanto, l'Assessore regionale per la sanità ed il rettore dell'Università di Palermo concordano, nelle more, di avviare il processo di rinegoziazione del nuovo protocollo, sulla necessità di definire, ad integrazione del protocollo vigente, le modalità procedurali per il raggiungimento dell'intesa ai fini della nomina del direttore generale, per la verifica dei risultati della sua attività, nonché le relative procedure di conferma e di revoca, facendo salve le rispettive sfere di autonomia, pur convergenti in un unico procedimento.
Preso atto dell'intendimento sopra manifestato, le parti adottano il seguente atto aggiuntivo:

Art. 1

Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria, il rettore dell'Università si impegna a fare pervenire all'Assessore per la sanità una terna di candidati, scelti tra gli iscritti all'elenco degli aspiranti idonei alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Regione siciliana, corredata dai relativi curricula.

Art. 2

Il direttore generale è nominato, entro i successivi trenta giorni, dalla Regione nell'ambito della terna di candidati proposta dall'Università. Ove si verificasse l'ipotesi del mancato accoglimento della proposta, fermo restando il potere di nomina della Regione, l'Assessore provvede alla formulazione di una seconda terna di candidati, scelti nel rispetto della modalità di cui all'art. 1, sulla quale il rettore dovrà pronunciarsi entro il termine di trenta giorni, esprimendo il proprio gradimento. Nell'ipotesi di eventuale mancato accordo, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, procede alla predisposizione di una terna da sottoporre al rettore che è tenuto ad esprimere il proprio apprezzamento sulla medesima entro trenta giorni. Ove entro il predetto termine il rettore dichiari di non gradire la proposta ovvero non si pronunci, la Regione potrà procedere alla nomina.

Art. 3

Il contratto con il direttore generale è stipulato con la Regione - Assessore per la sanità - previa acquisizione sullo schema tipo dell'intesa del rettore, che interviene alla stipula del contratto, siglandolo per condivisione e presa d'atto; il contratto fissa i contenuti e gli obiettivi generali relativi all'attività assistenziale che vengono stabiliti dalla Regione e quelli relativi all'attività di didattica e di ricerca individuati dall'Università, connessi allo svolgimento dell'attività assistenziale. Gli obiettivi generali sono annualmente declinati in obiettivi specifici per le finalità e le modalità definite dal successivo art. 7. Il contratto stabilisce, altresì, ad opera di entrambe le parti, i criteri ed i pesi per la valutazione dell'attività del direttore generale.

Art. 4

Il compenso per l'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria sarà stabilito dalla Giunta regionale all'atto della nomina, in analogia a quanto fissato dalla stessa per i direttori generali delle aziende sanitarie.

Art. 5

Per le cause di risoluzione del rapporto, con conseguente dichiarazione di decadenza, e per le relative procedure si rinvia a quanto disposto per i direttori generali delle aziende UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere dall'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 12 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del rapporto il verificarsi di fatti comprovanti l'incapacità del direttore generale a garantire il coordinamento dell'attività assistenziale con quella didattica e di ricerca, stante la necessità della loro reciproca integrazione. L'intervento sostitutivo è disciplinato dall'art. 11 della stessa legge regionale.

Art. 6

Le parti si impegnano ad un obbligo generale di reciproca informazione e di scambio di dati sull'attività gestionale del direttore generale, comunicandosi le eventuali iniziative che intendono assumere.

Art. 7

Alla verifica annuale, ai fini della corresponsione al direttore generale del compenso aggiuntivo per il raggiungimento dei risultati di gestione ai sensi del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, l'Assessore ed il rettore dell'Università, sulla base di un sistema di valutazione concordato tra le parti. Alla verifica di cui all'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ai fini della riconferma del direttore generale, provvede la Regione sulla base di un sistema di valutazione concordato tra le parti, avvalendosi dell'attività di una commissione paritetica composta da cinque componenti: due designati dall'Assessore, due dal rettore ed il coordinatore nominato dal Presidente della Regione nella persona di un esperto qualificato, con oneri di funzionamento a carico dell'azienda ospedaliera universitaria. In caso di mancato gradimento da parte dell'Università circa il coordinatore prescelto, quest'ultimo viene individuato da parte del Presidente della Regione nella persona di un magistrato della Corte dei conti.

Art. 8

La cessazione dall'incarico è disposta dalla Regione, in applicazione del precedente art. 5, anche su richiesta dell'Università, che dovrà motivare le ragioni del venir meno dell'intesa. Nel caso in cui l'iniziativa sia assunta dalla Regione, quest'ultima, prima dell'avvio del procedimento, è tenuta ad acquisire l'intesa dell'Università.
Letto, condiviso, sottoscritto.
L'Assessore per la sanità: LAGALLA
Il rettore dell'Università degli studi di Palermo: SILVESTRI
(2007.11.763)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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