REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 APRILE 2007 - N. 15
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 20 marzo 2007.
Sostituzione del decreto 29 dicembre 2006 ed approvazione del bando pubblico di selezione per l'attuazione del 1° e 2° Programma del Piano nazionale della sicurezza stradale (P.N.S.S.).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SICUREZZA STRADALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Programma d'azione comunitario 1997-2001, in materia di sicurezza stradale, che indica come obiettivo per gli Stati membri la riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi, a causa degli incidenti stradali, del 50% entro il 2010;
Vista la disposizione contenuta nell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, in coerenza con i superiori indirizzi comunitari, ha istituito il Piano nazionale della sicurezza stradale. Azioni prioritarie (P.N.S.S.), finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;
Considerato che il 3° comma della citata disposizione prevede anche che il P.N.S.S. venga attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed approvati dal Comitato per la programmazione economica (C.I.P.E.);
Vista la deliberazione n. 100/2002 del 29 novembre 2002, con la quale il CIPE ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie ed il Programma annuale di attuazione 2002;
Vista la deliberazione n. 81/2003 del 13 novembre 2003, con la quale il CIPE ha approvato il 2° Programma annuale di attuazione 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale;
Vista la disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha previsto il finanziamento degli interventi, in materia di sicurezza stradale, promossi dagli enti proprietari e gestori delle strade territorialmente competenti, sulla base dei programmi annuali di cui al precedente considerato;
Considerato che la predetta legge n. 488/99 ha autorizzato, per la realizzazione degli interventi di cui ante, un limite di impegno quindicennale di e 20.658.276,00, per l'anno 2002, finalizzato all'accensione di mutui a favore degli enti proprietari e gestori delle strade territorialmente competenti;
Considerato che il 2° Programma annuale di attuazione 2003 del P.N.S.S. prevede che il 25% dei fondi disponibili sia gestito direttamente dallo Stato, attraverso un bando nazionale, con cofinanziamenti diretti alle regioni, alle province e ai comuni per la realizzazione di interventi di rilevanza nazionale, e che il restante 75% sia, invece, ripartito tra le regioni, attraverso bandi regionali destinati alle province e ai comuni;
Visto il decreto ministeriale n. 4549 del 22 dicembre 2003, con il quale, al fine di attuare le iniziative e gli interventi previsti nel succitato 2° Programma annuale attuativo del P.N.S.S., è stata ripartita la somma di e 15.493.707,00, pari al 75% dell'intera somma disponibile, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei criteri indicati nello stesso 2° Programma del P.N.S.S.;
Considerato che, in base alla ripartizione disposta dal suddetto decreto, alla Regione siciliana è stata assegnata la somma di e 1.277.179,00, quale prima annualità del citato limite di impegno quindicennale, di cui all'art. 56 della legge n. 488/99;
Considerato che la superiore somma di e 1.277.179,00 risulta incrementata dell'importo di e 851.392,01, quale limite di impegno quindicennale, per effetto delle economie derivate dall'applicazione del primo Programma annuale d'attuazione 2002 del P.N.S.S.;
Visto il decreto n. 0037/7°Tr. del 20 febbraio 2005, col quale è stato approvato il bando per la realizzazione degli interventi previsti dal 2° Programma annuale di attuazione 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale;
Considerato che sono state realizzate delle economie, pari alla somma complessiva di e 27.492.300,82 - da erogarsi attraverso l'accensione di mutui quindicennali con ratei a carico dello Stato - derivanti dall'applicazione del Programma annuale di attuazione 2002 e del 2° Programma annuale di attuazione 2003 del P.N.S.S.;
Visto il decreto n. 10539/TT del 23 giugno 2003 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità per l'accensione dei mutui;
Visto il decreto n. 1342/7° TR del 29 dicembre 2006, col quale è stato approvato il bando pubblico di selezione per l'attuazione del Programma annuale 2002 e del 2° Programma annuale 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 19 gennaio 2007;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 047/22.01.2007, con la quale vengono proposte alcune modifiche e/o integrazioni al testo del predetto bando, nonché l'individuazione della composizione della commissione di valutazione prevista dall'art. 9 del medesimo bando;
Ritenendo di dover dare esecuzione alle indicazioni della predetta nota apportando le relative modifiche e/o integrazioni;

Decreta:


Art. 1

Per le finalità indicate in premessa, è approvato il bando pubblico di selezione per l'attuazione del 1° e del 2° Programma del Piano nazionale della sicurezza stradale (P.N.S.S.).

Art. 2

Il presente decreto e il prefato bando modificano e sostituiscono il decreto n. 1342/7° TR del 29 dicembre 2006 ed il relativo bando, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 19 gennaio 2007; essi sono consultabili sul sito internet di questo dipartimento (www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/) e saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento, non comportando un obbligo di spesa, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, né diretto né indiretto per l'erario regionale, non è soggetto all'esame della ragioneria centrale di questo Assessorato.
Palermo, 20 marzo 2007.
  RANDAZZO 

Allegati
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL 1° E DEL 2° PROGRAMMA DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (P.N.S.S.)


Secondo le finalità contenute: nel Programma d'azione comunitario 1997-2001 in materia di sicurezza stradale nel Piano nazionale della sicurezza stradale. Azioni prioritarie nel Programma annuale d'attuazione 2002 del P.N.S.S. nel 2° Programma annuale d'attuazione 2003 del P.N.S.S.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI


Art. 1
Oggetto del bando

La Regione siciliana definisce, con il presente bando, le procedure per l'attribuzione a province e comuni della somma complessiva di e 27.492.300,82 - da erogarsi attraverso l'accensione di mutui quindicennali con ratei a carico dello Stato - derivante dalle economie realizzate dall'applicazione del Programma annuale di attuazione 2002 e del secondo Programma annuale di attuazione 2003 del Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie (P.N.S.S.), per il cofinanziamento di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, coerentemente alle finalità previste dal Programma d'azione comunitario 1997-2001 ed ai contenuti indicati nel P.N.S.S. e nei relativi programmi attuativi, nonché a quelli proposti dalla Regione stessa, secondo i criteri e le modalità di cui appresso.

Art. 2
Normativa di riferimento

Le disposizioni del presente bando fanno espresso riferimento normativo:
-  alla disposizione contenuta nell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del P.N.S.S.;
-  alla disposizione contenuta nell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutiva del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (N.U.V.I.P.);
-  alla disposizione contenuta nell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, attinente al responsabile del procedimento;
-  alla disposizione contenuta nell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
-  alla disposizione contenuta nell'art. 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ("Finanziaria 2000");
-  alla disposizione contenuta nell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Finanziaria 2005");
-  al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - ed alla relativa normativa regionale, ove compatibile, che presuppone la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali;
-  alla circolare, prot. n. 3699, emessa l'8 giugno 2001 dall'Ispettorato generale per la circolazione stradale del Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene all'analisi di sicurezza;
-  al decreto n. 10539/TT del 23 giugno 2003, emesso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai criteri ed alle modalità di accensione dei mutui;
-  alla nota, prot. n. 4252 del 9 novembre 2005, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade ed autostrade, in ordine alle modalità operative per l'erogazione dei fondi;
- al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 3
Obiettivi e contenuti

La Regione siciliana - e per essa il dipartimento trasporti e comunicazioni - attraverso il presente bando intende:
a)  continuare il processo sistematico di miglioramento della sicurezza stradale e di progressiva riduzione del numero delle vittime e della gravità degli incidenti stradali, già avviato attraverso i programmi attuativi 2002 e 2003 del Piano;
b)  promuovere e diffondere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia in modo da creare le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, soprattutto nelle aree maggiormente depresse, tali da determinare una progressiva riduzione dei tassi di incidentalità;
c)  incentivare la crescita degli investimenti nel settore della sicurezza stradale;
d)  favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione di informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei soggetti ai quali compete di decidere le politiche sulla sicurezza stradale.
In funzione dei superiori obiettivi si individuano come linee di azioni prioritarie quelle:
-  finalizzate a ridurre il numero e la gravità degli incidenti nelle situazioni di massimo rischio;
-  tendenti a rafforzare la capacità di monitoraggio e di governo della sicurezza stradale da parte delle amministrazioni locali;
-  aventi carattere di completezza in quanto integrate in una strategia (piano o programma) complessiva per migliorare la sicurezza stradale;
-  che presentino condizioni di tempestività.

Art. 4
Interventi finanziabili

Sono finanziabili le proposte attinenti ai seguenti interventi:
a) creazione di centri di programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale, comunale, interprovinciale e intercomunale.
Detti centri dovranno assicurare la raccolta sistematica delle informazioni inerenti la data, le condizioni ambientali, le modalità e le conseguenze degli incidenti nonché la localizzazione lineare geografica degli stessi sulla rete stradale urbana ed extraurbana di competenza, rispettivamente, comunale e provinciale, l'analisi dei fattori di rischio e la definizione delle soluzioni atte a rimuoverli ed a ridurne la portata nonché la definizione degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale.
Le procedure di rilievo e di gestione degli incidenti potranno essere incentivate attraverso l'acquisizione di un software conforme alla normativa di settore, che consenta l'informatizzazione delle procedure di rilievo e di gestione degli incidenti stradali e che sia referenziato e approvato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Il suddetto software dovrà possedere i seguenti requisiti tecnici di base:
-  presenza delle procedure di immissione e verifica dei dati per garantire uniformità, coerenza e completezza dei dati;
-  possibilità di acquisizione di coordinate geografiche tramite GPS o cartografia digitale per la georeferenzazione del sito;
-  disponibilità, in tempo reale, dei dati raccolti a livello locale per la creazione di un datawherehouse a livello regionale;
-  adozione di tecniche di controllo sugli accessi e di crittografia nella trasmissione dei dati, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
-  garanzia di qualità e tempestività nella disponibilità delle informazioni per il riscontro dello stato e dell'evoluzione dell'incidentalità;
-  possibilità di acquisizione e trasferimento di tutti i dati dalla scheda CTT.INC dell'ISTAT;
b)  redazione di piani provinciali della sicurezza stradale, di piani della sicurezza stradale urbana o di piani urbani del traffico o di piani urbani della mobilità, in cui siano contenuti i dati relativi agli incidenti stradali con morti o feriti (in cui siano rimasti vittime soggetti deceduti direttamente sul colpo od entro il 30° giorno a partire da quello in cui si sia verificato l'incidente, ovvero siano rimasti feriti soggetti che abbiano subito lesioni a seguito dell'incidente), inclusa la tipologia e la localizzazione, l'analisi dell'incidentalità, per un periodo non inferiore a cinque anni, e la programmazione degli interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale. Tali piani dovranno consentire l'analisi dei fattori di rischio e l'individuazione di soluzioni idonee a rimuoverli o a ridurne significatamente la portata, la collaborazione con altri uffici mediante una strategia di auditing essenziale per evitare che scelte riguardanti il territorio, l'urbanistica, il sistema infrastrutturale possano avere o determinare implicazioni pregiudizievoli sui livelli di sicurezza;
c)  messa in sicurezza di tronchi e nodi delle strade extraurbane, considerati ad alto rischio sulla base delle analisi dei dati sugli incidenti stradali e di indagini e/o analisi effettuate dall'amministrazione proponente. L'attività dovrà essere pianificata ed eseguita secondo le linee guida per le analisi di sicurezza delle strade emanate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, reperibili al seguente indirizzo internet: www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/ del dipartimento trasporti e comunicazioni;
d)  riqualificazione funzionale/adeguamento della rete stradale e dei connessi impianti, da effettuarsi secondo standard di qualità e di sicurezza specifici per le singole tratte stradali; adozione di tecniche di manutenzione programmata che consentano di migliorare significativamente l'efficienza degli investimenti su tronchi e nodi che presentano comprovate condizioni di rischio identificate sulla base dei dati sugli incidenti stradali e di analisi effettuate dall'amministrazione proponente. L'attività dovrà essere pianificata ed eseguita secondo le linee guida per le analisi di sicurezza delle strade emanate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, reperibili al seguente indirizzo internet: www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/ del dipartimento trasporti e comunicazioni;
e)  messa in sicurezza di tronchi e nodi delle zone urbane, ritenute ad alto rischio sulla base delle analisi dei dati sugli incidenti stradali. Gli interventi dovranno essere previsti nei piani della sicurezza stradale urbana o individuati sulla base di analisi dei dati sugli incidenti stradali e di indagini realizzate dall'amministrazione proponente. L'attività dovrà essere pianificata ed eseguita secondo le linee guida per le analisi di sicurezza stradale urbana emanate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, reperibili al seguente indirizzo internet: www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/ del dipartimento trasporti e comunicazioni;
f)  moderazione del traffico in area urbana, mediante interventi per la riqualificazione di strade, piazze ed incroci; creazione di percorsi pedonali e/o ciclistici protetti, creazione di zone a velocità limitata, creazione di aree pedonali o di aree con precedenza al traffico pedonale, creazione di piste ciclabili in sede protetta, a supporto della mobilità quotidiana, ampliamento delle aree di sosta e messa in sicurezza delle fermate dei vettori di trasporto collettivo e loro localizzazione tale da ridurre i conflitti tra flussi pedonali e flussi veicolari, interventi di traffic calming sulle strade ove si registra un sistematico ed elevato superamento dei limiti di velocità ed altri interventi di analoghe caratteristiche e finalità. Gli interventi dovranno essere previsti nei piani della sicurezza stradale urbana o individuati sulla base di analisi dei dati sugli incidenti stradali e di indagini realizzate dall'amministrazione proponente. L'attività dovrà essere pianificata ed eseguita secondo le linee guida per le analisi di sicurezza stradale urbana emanate dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, reperibili al seguente indirizzo internet: www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/ del dipartimento trasporti e comunicazioni;
g)  diffusione e potenziamento del trasporto collettivo, al fine di disincentivare l'uso del mezzo di trasporto privato;
h)  azioni di formazione rivolte agli studenti, ivi compresi quelli diversamente abili, delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di rafforzamento culturale ed educativo dirette agli adulti, allo scopo di contrastare gli errati comportamenti di guida;
i)  rafforzamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla generalità dei cittadini e di aggiornamento professionale diretto ai tecnici che operano nel settore della sicurezza stradale;
j)  incentivazione e sviluppo degli uffici di polizia locale, dedicati in modo specifico alla sicurezza stradale, anche per le attività svolte di concerto con gli organi di polizia stradale, per una efficace azione di prevenzione, di controllo delle violazioni e di repressione, che può avvalersi di strumentazione fissa e mobile, anche tramite l'acquisto di tecnologie telematiche omologate per la rilevazione delle infrazioni.
All'atto della presentazione del progetto esecutivo, di cui al successivo art. 9, gli interventi previsti dalle lettere c), d), e), f) devono prevedere esplicitamente una fase di verifica preventiva del progetto sotto il profilo della sicurezza stradale (safety audit), secondo le linee guida dettate dalla circolare, prot. n. 3699 dell'8 giugno 2001, dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5
Soggetti destinatari

Per potere accedere ai cofinanziamenti, possono presentare domande, relativamente ai sopra elencati interventi, le province e i comuni della Regione siciliana, in forma singola o associata, proprietari e gestori delle strade territoriali competenti. Ogni amministrazione proponente potrà presentare una sola domanda comprendente una o più proposte. Qualora un'amministrazione presenti più di una domanda, verrà ammessa alle procedure di valutazione esclusivamente quella acquisita per prima, in ordine cronologico, al protocollo dell'Amministrazione regionale.
Ogni domanda potrà essere riferita a più campi di intervento e potrà comprendere più interventi, singolarmente denominati.
Nell'ipotesi di raggruppamenti di più amministrazioni, la domanda deve essere presentata dall'amministrazione capofila. Esclusivamente in tale ipotesi, è data facoltà alle amministrazioni facenti parte del raggruppamento di presentare singole domande per la realizzazione di interventi diversi.
Le province e i comuni o i loro raggruppamenti, che intendono realizzare gli interventi previsti dalla lettera h) del precedente articolo, dovranno presentare la domanda d'intesa con la direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale.

Art. 6
Requisiti di ammissibilità per l'accesso ai finanziamenti

Costituiscono requisiti di ammissibilità per l'accesso ai finanziamenti:
a)  il principio di aggiuntività, previsto nel paragrafo 1.2.3 del 2° Programma annuale di attuazione 2003 del P.N.S.S.. Al fine di comprovare la sussistenza di tale requisito, il soggetto proponente dovrà dichiarare che l'intervento ha carattere aggiuntivo e cioè che configura un incremento di risorse professionali e/o finanziarie dedicate al miglioramento della sicurezza stradale rispetto a quelle complessivamente dedicate alla sicurezza stradale nell'anno di riferimento e nel triennio precedente;
b)  la realizzazione, ove ancora non esistente - per le province e per i comuni aventi una popolazione superiore a trentamila abitanti, secondo l'ultimo censimento ISTAT - di un centro di monitoraggio, di cui al precedente art. 4, lett. a). L'eventuale progetto della struttura e l'attività stessa di monitoraggio costituiscono parte integrante della proposta e saranno oggetto di valutazione di merito;
c)  l'inserimento nel Programma triennale delle opere pubbliche (2007 - 2009), nell'ipotesi di interventi di cui alle lettere c), d), e), f) del precedente art. 4, a norma dell'art. 14 del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della l.r. n. 7/2002 e s.m.i., ovvero l'inserimento nell'elenco annuale 2007 o l'avvio della procedura di integrazione, nei suddetti documenti, degli interventi proposti. In quest'ultimo caso, la procedura deve essere completata entro la data di comunicazione dell'avvenuto finanziamento degli interventi ai soggetti proponenti;
d)  la presentazione, per gli interventi infrastrutturali di cui alle lettere c), d), e), f) del precedente art. 4, del progetto di livello almeno preliminare.
Titolo II
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI


Art. 7
Presentazione delle domande e tempistica

I finanziamenti saranno assegnati alle proposte che risulteranno maggiormente coerenti con gli obiettivi e con i contenuti del Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie, sulla base della procedura di cui al presente articolo.
Per concorrere all'assegnazione del cofinanziamento, i soggetti destinatari, di cui al precedente art. 5, devono presentare domanda al seguente indirizzo: Regione siciliana, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento trasporti e comunicazioni - servizio 7° - via Emanuele Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo.
Le domande e gli allegati richiesti devono essere sottoscritti, ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss., dal dirigente provinciale o comunale preposto al pertinente settore e vanno inviati in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, in maniera chiara, la dicitura "Bando pubblico di selezione per l'attuazione del 1° e del 2° Programma del P.N.S.S." - Non aprire, entro, e non oltre, il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante consegna diretta all'ufficio accettazione dell'Assessorato che rilascerà apposita ricevuta. A tal fine, farà fede, rispettivamente, la data del timbro postale ovvero quella apposta dal suddetto ufficio accettazione.
Qualora la scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo o non lavorativo, la data di acquisizione della domanda, con le medesime modalità sopradescritte, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo lavorativo seguente. Il mancato rispetto dei detti termini comporta l'esclusione della domanda stessa.
Ogni domanda deve essere presentata conformemente allo schema riportato nella documentazione tecnica (allegati "F" e "G"), allegata al presente bando.

Art. 8
Documentazione richiesta

La domanda di finanziamento deve essere corredata dei seguenti elaborati, prodotti in forma separata, costituenti la documentazione tecnica:
1)  il quadro descrittivo di ogni intervento, il cui schema è riportato nella documentazione tecnica allegata al presente disciplinare - allegato "A" (copia anche su supporto magnetico);
2)  la scheda dei parametri di valutazione per la determinazione delle priorità delle proposte - allegato "B" (copia anche su supporto magnetico);
3)  l'analisi generale dell'incidentalità, compilata come indicato nella documentazione tecnica - allegato "C" (copia anche su supporto magnetico);
4)  il progetto relativo alle azioni da realizzare, con l'indicazione degli obiettivi, degli oneri da sostenere, delle risorse professionali, delle strutture tecniche e della strumentazione che saranno impegnate per la realizzazione di ciascun intervento (copia, possibilmente, anche su supporto magnetico). Nel caso in cui uno o più degli interventi previsti siano costituiti da opere infrastrutturali o edilizie, occorre presentare un progetto preliminare, definitivo o esecutivo, ai sensi della legge n. 109/1994, coordinato con le norme della l.r. n. 7/2002 e s.m.i., che comprenda:
-  l'inquadramento della problematica sul grado di incidentalità del sito oggetto di intervento e sulle soluzioni da attuare per la rimozione delle criticità riscontrate;
-  la relazione descrittiva;
-  i rilievi planoaltimetrici e lo studio di inserimento urbanistico;
-  gli elaborati grafici (stato di fatto, scenario di progetto, etc.);
-  il quadro economico.
Invece, nel caso in cui siano previsti esclusivamente azioni o interventi di mobilità in generale, occorre presentare un progetto pienamente operativo che indichi:
-  l'inquadramento della problematica sul grado di incidentalità dell'area di intervento e sulle soluzioni da attuare per la rimozione delle criticità riscontrate;
-  il tipo di intervento;
-  le soluzioni che saranno adottate e gli effetti attesi;
-  i motivi delle scelte;
-  la fattibilità tecnica e amministrativa;
-  il quadro economico;
5)  nel caso in cui la proposta venga presentata da più amministrazioni, dovrà essere allegato l'atto associativo (accordo di programma, intesa, convenzione, etc.) attraverso il quale le diverse amministrazioni esprimano congiuntamente la proposta di intervento, adottino il progetto, assumano gli impegni previsti ed indichino l'amministrazione capofila;
6)  il provvedimento, reso ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss., con cui il proponente dichiari sia che le risorse dedicate alla sicurezza stradale, con l'intervento proposto, abbiano carattere aggiuntivo rispetto alle risorse impegnate nel triennio precedente, sia che l'intervento proposto abbia carattere specifico (dedicato, cioè, esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale), in conformità a quanto previsto al paragrafo 1.2.3 del secondo Programma annuale 2003 d'attuazione del P.N.S.S., e si impegni:
-  a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento a carico del P.N.S.S.;
-  a realizzare e sostenere le attività del centro di programmazione, pianificazione, monitoraggio e gestione di livello provinciale, comunale e intercomunale, per le province e per i comuni aventi una popolazione superiore a trentamila abitanti;
-  a predisporre il cronoprogramma operativo delle attività da realizzare nell'ambito della proposta di intervento provvedendo, a tal fine, a rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio, a consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento, a rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra, a rispettare i tempi indicati e ad assicurare il monitoraggio dei risultati, determinati dall'intervento o dagli interventi realizzati, a partire dalla data di completamento degli interventi;
-  a richiedere l'autorizzazione di apportare eventuali modifiche ai contenuti della proposta comunicandone le specifiche cause;
-  a predisporre ed a trasmettere la documentazione completa e dettagliata degli interventi intrapresi e degli effetti da questi determinati, per consentire la valutazione della loro efficacia sulla sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione nonché per consentire, sia al dipartimento sia al competente Ministero, lo svolgimento di verifiche e sopralluoghi;
-  ad approvare la bozza di convenzione sulla base dello schema riportato nella documentazione tecnica - allegato "E";
7)  la nomina del responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, e/o del R.U.P., ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e delle leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03, e l'impegno formale a comunicare tempestivamente, sia al dipartimento sia al competente Ministero, eventuali variazioni della persona che ricopre tale incarico;
8)  la dichiarazione, a firma del dirigente provinciale o comunale dell'ente proponente, dalla quale si evinca se, per il medesimo intervento, sia stata prodotta istanza di finanziamento ad altre amministrazioni regionali (art. 4, comma 5, legge regionale n. 21/1985, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale n. 10/1993 e ss.);
9)  nel caso l'intervento proposto sia un completamento o uno stralcio di progetto generale, che abbia goduto di precedente finanziamento, deve essere altresì prodotta dettagliata relazione esplicativa sull'utilizzo del precedente finanziamento e degli eventuali riflessi tecnici e finanziari che lo stesso ha sull'intervento proposto;
10) per gli interventi infrastrutturali, va prodotto lo stralcio del Programma triennale delle opere pubbliche (2007-2009) ovvero quello dell'elenco annuale 2007 o la delibera della giunta competente con la quale viene avviata la procedura per l'inserimento degli interventi infrastrutturali proposti nei suddetti documenti, di cui alla lett. c) del precedente art. 6.
La domanda di finanziamento e la documentazione tecnica vanno prodotte in duplice copia, di cui una in originale ed una ulteriore copia informatizzata su supporto magnetico.

Art. 9
Fase istruttoria delle domande, valutazione tecnica dei progetti, individuazione delle proposte prioritarie da ammettere al finanziamento e relativa graduatoria

Il servizio 7° "Sicurezza stradale", nei successivi trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede all'esame istruttorio della documentazione pervenuta, al fine di accertarne la validità formale.
Definita la verifica formale ed accertato il possesso dei requisiti di ammissibilità, vengono trasmesse alla commissione di valutazione - nominata con decreto del dirigente generale e composta da due dirigenti del dipartimento trasporti e comunicazioni, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante designato dall'ANCI Sicilia, da un rappresentante designato dall'URPS, da un rappresentante designato dal dipartimento regionale della programmazione-nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (N.U.V.I.P.), da un rappresentante designato dal dipartimento regionale lavori pubblici e da un rappresentante designato dalla direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale - le proposte d'intervento per la valutazione tecnica dei progetti.
La commissione di valutazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte d'intervento, procede all'esame delle stesse; stabilisce, con l'ausilio dei dati e delle indicazioni presenti nella documentazione tecnica ivi allegata, gli interventi prioritari da ammettere a cofinanziamento e definisce la relativa graduatoria che viene elaborata sulla base di un sistema di punteggi i cui criteri sono indicati nella documentazione tecnica (allegato "D").
Di ausilio per la determinazione di tali priorità e per la definizione della successiva graduatoria sarà l'analisi dei parametri di valutazione inerenti:
A)  la rilevanza della proposta e la qualità del progetto sia in relazione all'entità del rischio e delle vittime, sia in relazione all'efficacia dell'intervento in termini di capacità di riduzione del fenomeno;
B)  il rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale;
C)  la completezza dell'intervento e il suo inserimento in una strategia (Piano o Programma) generale per migliorare la sicurezza stradale;
D)  la tempestività dell'intervento.
Nell'ipotesi di proposte complesse, costituite cioè da più interventi, ai fini della valutazione, si dovranno analizzare i parametri di valutazione di ogni singolo intervento.
Non verranno ammesse al finanziamento proposte che non raggiungano complessivamente un fattore globale pari almeno a trenta punti (allegato "D", punto 2).
Per ciascuna proposta non verranno ammessi a finanziamento gli interventi/attività che non raggiungano singolarmente un punteggio complessivo pari almeno a sessanta punti (allegato "D", punto 1).
La commissione, dopo aver definito l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento, con l'attribuzione delle relative quote, ne trasmette la graduatoria al servizio 7° "Sicurezza stradale" per la successiva fase di approvazione.
Nell'ipotesi di proposte di interventi escluse dai finanziamenti, la commissione trasmette, altresì, il relativo elenco corredato della scheda indicante il fattore e/o il punteggio con le motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione.
La graduatoria, come sopra elaborata ed approvata con decreto del dirigente generale, viene notificata, con efficacia erga omnes, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed al contempo vengono trasmessi al competente Ministero i sopraindicati atti, unitamente ai relativi quadri descrittivi.
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i soggetti proponenti devono trasmettere al servizio 7° "Sicurezza stradale" il provvedimento di approvazione della relativa proposta di intervento, il provvedimento di impegno definitivo, il progetto esecutivo, in duplice copia, corredato degli atti che comprovino la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica, nonché della positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei prescritti pareri, ivi compreso il rapporto di safety audit di cui al precedente art. 4.
In caso di domanda presentata in forma associata, deve essere approvato anche l'atto associativo sottoscritto dai soggetti associati che, una volta approvato, deve essere trasmesso al servizio 7° "Sicurezza stradale".
Quest'ultimo, dopo aver verificato la corrispondenza della documentazione tecnico-amministrativa, comunicherà agli enti locali - sulla base delle prescrizioni, di cui alla nota prot. n. 4252 del 9 novembre 2005, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - le modalità operative relative ai contratti di mutuo da stipularsi per l'assegnazione dei fondi.
Successivamente alla stipula delle convenzioni, di cui al precedente articolo, sulla base dello schema riportato nell'allegato "E" della documentazione tecnica, i soggetti ammessi a cofinanziamento potranno procedere all'accensione dei mutui.
I lavori e gli interventi potranno avviarsi a seguito dell'erogazione dei finanziamenti da parte dell'istituto finanziatore e dovranno concludersi entro il termine di diciotto mesi.
Entro sei mesi dall'accensione del mutuo, dovrà essere presentato il verbale di consegna lavori, il certificato di inizio lavori o una dichiarazione del responsabile del procedimento di inizio delle attività.

Art. 10
Campi di intervento

L'entità massima del cofinanziamento è determinata in relazione al costo complessivo dell'intervento o del sistema di interventi proposto, compresi gli oneri finanziari, gli studi, le progettazioni, l'acquisizione di beni e servizi necessari alla loro realizzazione.
La quota di cofinanziamento per ogni campo di intervento non potrà superare le percentuali dell'importo complessivo ed i valori riportati nella successiva tabella, mentre la restante quota sarà a carico del soggetto proponente.



Nell'ipotesi di domande avanzate da raggruppamenti di amministrazioni provinciali o comunali, i limiti massimi di cofinanziamento e le corrispondenti percentuali saranno riferiti alla sommatoria degli abitanti di tutte le amministrazioni afferenti al raggruppamento.
Le risorse disponibili verranno attribuite in percentuale alle tre seguenti tipologie di intervento:
a)  60% per gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale sulla mobilità urbana (lettere d-e-f del precedente art. 4);
b)  20% per gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale sulla mobilità extraurbana (lettere c-d del precedente art. 4);
c)  20% per gli interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale in generale (lettere a-b-g-h-i-j del precedente art. 4).
Nell'ipotesi in cui si rendano disponibili risorse finanziarie, queste verranno utilizzate per finanziare le proposte previste nelle altre tipologie di intervento.
Il finanziamento verrà attribuito, quale limite di impegno quindicennale, per l'accensione di mutui, i cui criteri e le cui modalità sono indicati nel decreto n. 10539/TT emesso il 23 giugno 2003 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito della disponibilità complessiva assegnata alla Regione siciliana, pari a e 27.492.300,81, quale economia derivante dall'applicazione del Programma annuale di attuazione 2002 e del 2° Programma annuale di attuazione 2003 del P.N.S.S.
Le risorse finanziarie potranno essere utilizzate per spese in conto capitale al fine di realizzare le opere e le iniziative che saranno ammesse a finanziamento, compresi gli studi, le progettazioni e l'acquisizione di beni e servizi necessari alla loro completa realizzazione.

Art. 11
Clausole di autotutela

I soggetti destinatari del presente bando sono tenuti ad applicare le clausole di autotutela di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla Regione siciliana in data 12 luglio 2005 con il Ministero dell'interno, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, gli uffici territoriali del governo, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L.

Art. 12
Disposizioni finali

Il dipartimento non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro, i professionisti, i fornitori di beni e di servizi ai quali il proponente affida la realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.
Le eventuali convenzioni stipulate tra l'amministrazione ammessa a cofinanziamento ed imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni e di servizi dovranno espressamente prevedere, nei confronti dei medesimi, l'obbligo a conformarsi alle direttive del competente Ministero e del dipartimento e ad accettare le forme di controllo che gli stessi riterranno opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.
Relativamente agli interventi che presuppongono la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali, la normativa di riferimento è quella contenuta nella legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalle leggi regionali n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni.
Il dipartimento valuta, a mezzo esame istruttorio, l'ammissibilità delle eventuali variazioni comunicate dall'amministrazione assegnataria. In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere inserite nel quadro descrittivo di cui al punto 1 del precedente art. 8, unitamente ad una breve relazione tecnica.
Il quadro descrittivo, così aggiornato, dovrà essere parimenti comunicato al competente Ministero.
Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri, questi saranno ad esclusivo carico del proponente.
Laddove l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dalla tempistica, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al finanziamento, il dipartimento fissa un termine entro il quale l'amministrazione assegnataria del finanziamento deve provvedere ad eliminare tali difformità.
Decorso infruttuosamente detto termine, il dipartimento comunicherà formale diffida ad adempiere concedendo un ulteriore termine; trascorso anch'esso infruttuosamente, il dipartimento procede alla revoca del cofinanziamento, al fine di consentire l'interruzione del pagamento delle rate di mutuo ed il recupero delle somme versate.
La revoca del cofinanziamento comporta, per l'amministrazione assegnataria, l'obbligo di restituire al competente Ministero gli eventuali importi per i quali non esista giustificazione di spesa, maggiorati dagli interessi legali.
Il bando e la relativa documentazione tecnica saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché sul seguente sito internet del dipartimento trasporti e comunicazioni: www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/ e sono disponibili presso il servizio 7° TR. "Sicurezza stradale".
I dati personali, di cui il dipartimento verrà in possesso, saranno trattati nel rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali", introdotto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


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(2007.12.870)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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