REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 6 APRILE 2007 - N. 15
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 22 marzo 2007.
Disposizioni relative alla prescrizione dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alla classe terapeutica ATC4 "Inibitori della pompa acida".

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare l'art. 85, comma 12, con il quale sono state emanate disposizioni in materia di spesa farmaceutica;
Visto l'art. 9, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta" e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 2002, n. 178, art. 9, comma 5, come modificato con l'art. 48, comma 31, della legge n. 326 del 24 novembre 2003;
Vista la determinazione AIFA 4 gennaio 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2007, recante "Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci" e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 di verifica degli adempimenti;
Visto il protocollo d'intesa del 28 settembre 2006 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul nuovo patto per la salute;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed, in particolare, l'art. 1, comma 796, lettera l), punto 1;
Tenuto conto del disavanzo della spesa farmaceutica realizzatosi nella Regione siciliana negli anni 2005 e 2006;
Ritenuto necessario, ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario previsto per l'assistenza farmaceutica, adottare provvedimenti che concorrano alla razionalizzazione della stessa ed al contenimento della relativa spesa;
Considerato che la categoria ATC4 A02BC "Inibitori della pompa acida" costituisce la prima classe per consumi e per spesa a carico del servizio sanitario nazionale sia a livello regionale che nazionale assorbendo tale classe il 10,4% dell'intera spesa a carico del servizio sanitario regionale per la farmaceutica convenzionata nell'anno 2006, come rilevato con nota Dirs/5/5232 del 27 dicembre 2006;
Considerato, altresì, che il trend di crescita relativo a detta classe non ha subito sensibili variazioni nonostante la scadenza brevettuale di uno dei principi attivi ad essa afferenti;
Ritenuto, a parità di indicazioni ed in condizioni di pari efficacia terapeutica, di dover incentivare la prescrizione di farmaci che presentino il miglior rapporto costo/beneficio;
Considerato che i principi attivi (omeprazolo, rabeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, esomeprazolo) costituenti la classe degli inibitori di pompa non presentano sostanziali differenze cliniche specie nelle condizioni prescrittive previste dalla nota AIFA n. 1 e per tali condizioni la loro azione farmacologica può considerarsi equivalente;
Vista la nota del direttore generale dell'AIFA n. AIFA.I/C.1.a.e/P/18748 del 21 febbraio 2007, con la quale è stato reso noto il parere favorevole della commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AlFA espresso in data 20 febbraio u.s. in ordine alla possibile applicazione di misure riferite esclusivamente alla categoria omogenea degli inibitori di pompa;
Ritenuto, al fine di razionalizzare l'impiego di tali farmaci senza pregiudicare i livelli essenziali di assistenza e l'equità di accesso alle terapie, introdurre la limitazione del numero massimo delle confezioni prescrivibili in ciascuna ricetta ad un solo pezzo per ricetta relativamente ai farmaci della classe considerata ad eccezione dei principi attivi cui è scaduta la copertura brevettuale;

Decreta:


Art.  1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, i medicinali a base dei principi attivi afferenti alla classe terapeutica ATC4 "Inibitori della pompa acida" possono essere prescritti con limitazione di un pezzo massimo per ricetta, fatta eccezione per i farmaci di cui all'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni, inclusi nelle cosiddette liste di trasparenza (cd "farmaci equivalenti").

Art.  2

La misura di cui all'art. 1 è applicata a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per un periodo transitorio comunque non superiore ad un anno e potrà essere oggetto di rivalutazione in relazione all'andamento dei consumi e della relativa spesa e nel caso di emanazione di eventuali diverse determinazioni da parte dell'AIFA ove non compatibili con il presente decreto.

Art.  3

Alle aziende unità sanitarie locali è fatto obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del presente decreto e di non procedere alla liquidazione delle ricette spedite in modo non conforme alle disposizioni di cui all'art. 1.
Il presente decreto sarà trasmesso all'Agenzia italiana del farmaco e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 22 marzo 2007.
  LAGALLA 

(2007.13.905)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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