REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MARZO 2007 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 23 febbraio 2007.
Esecutività all'accordo regionale relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo V - Emergenza sanitaria territoriale - dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale 23 marzo 2005.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale, siglato in data 23 marzo 2005 e, in particolare, l'art. 14 nella parte in cui demanda alla contrattazione regionale la definizione di alcuni istituti contrattuali relativi alle attività di emergenza sanitaria territoriale di cui al capo V;
Visto il decreto n. 9324 del 19 dicembre 2006, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con il quale, a stralcio dell'accordo regionale di medicina generale, atteso il carattere d'urgenza, è stato reso esecutivo l'accordo regionale in materia di mobilità intraaziendale di emergenza sanitaria territoriale;
Visto l'accordo regionale intervenuto in data 21 novembre 2006 tra questa Regione e le organizzazioni sindacali di categoria, ratificato dal comitato permanente regionale di medicina generale nella seduta del 21 dicembre 2006, relativamente alla disciplina degli istituti di emergenza sanitaria territoriale demandati alla contrattazione decentrata;
Considerato che la somma per far fronte agli istituti economici di cui al precitato accordo regionale di emergenza sanitaria territoriale, ammontante ad _ 10.400.000,00, quale tetto massimo, trova capienza all'interno della quota da assegnare alle aziende unità sanitarie locali, per l'esercizio finanziario 2007, e precisamente nella quota destinata all'"assistenza medico generica";
Ritenuto, pertanto, di dover rendere esecutivo il sopracitato accordo, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Decreta:


Art. 1

E' reso esecutivo l'accordo regionale, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sottoscritto tra questa Regione e le organizzazioni sindacali di categoria in data 21 novembre 2006 e ratificato in data 21 dicembre 2006 dal comitato permanente di medicina generale, relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo V - Emergenza sanitaria territoriale - dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale siglato in data 23 marzo 2005.

Art.2

Il presente accordo ha validità dall'1 gennaio 2007 e rimane in vigenza fino alla stipula del successivo accordo regionale, anche in caso di pubblicazione di un nuovo accordo nazionale, per le parti non in contrasto.

Art. 3

Gli istituti economici di cui all'accordo regionale di emergenza sanitaria territoriale, ammontanti ad E 10.400.000,00, quale tetto massimo, trovano capienza e sono ricompresi nella quota da assegnare alle aziende unità sanitarie locali per l'esercizio finanziario 2007 e precisamente nella quota destinata all'"assistenza medico generica".
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 febbraio 2007.
  LAGALLA 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 7 marzo 2007 al n. 58.
Allegato
ACCORDO REGIONALE


Emergenza sanitaria territoriale


Art. 1
Individuazione e attribuzione degli incarichi

1 - Mobilità intraaziendale - L'Azienda, prima della comunicazione delle zone carenti di cui al comma 2 dell'art. 92 dell'ACN, pubblica un bando di mobilità interaziendale, a cui possono partecipare i medici titolari a tempo indeterminato in ET presso la stessa azienda unità sanitaria locale.
I medici sono graduati secondo l'ordine di anzianità di incarico di titolarità di ET nella stessa Azienda unità sanitaria locale; in subordine secondo l'anzianità di incarico di titolarità di ET complessiva; a parità di anzianità d'incarico si terrà conto della minore età, del voto di laurea ed anzianità di laurea.
2  -  Conferimento incarico a tempo indeterminato - Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 5, dell'A.C.N. medicina generale 23 marzo 2005, qualora dopo aver esperito le procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui alle lett. a) (trasferimenti) e b) (b1, b2, b3 graduatoria di settore), rimangono ancora incarichi disponibili, gli stessi saranno attribuiti a medici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2, (attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente) dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore, i quali abbiano conseguito l'attestato di idoneità alle attività di emergenza dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale di settore.
I suddetti sanitari saranno graduati secondo il seguente ordine di priorità:
a)  medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della stessa Azienda, secondo l'anzianità di incarico;
b)  medici incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale in ambito regionale, secondo l'anzianità di incarico;
c)  medici non incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale della Regione, i quali saranno graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea ed infine dall'anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nell'ambito della stessa Azienda.

Art 2
Inidoneità all'attività di EST

1  -  Il medico incaricato a tempo indeterminato in EST al quale è riconosciuto lo stato di inidoneità psico-fisica, generica e/o specifica, al lavoro o all'attività su mezzi mobili di soccorso, temporanea o permanente, acquisita per malattia o per causa di servizio, compreso lo stato di gravidanza sin dal suo inizio, è ricollocato in altra articolazione organizzativa del SUES-118 (C.O., PTE, DEA/PS) o in altra struttura aziendale compatibile col suo stato di salute. La visita medica per l'accertamento dello stato di inidoneità, anche dietro richiesta dell'interessato, viene effettuata dalla competente commissione aziendale già individuata per il personale dipendente (ex artt. 16, 17 della legge n. 626/94).
2  -  Il medico inidoneo mantiene il monte ore previsto nell'ACN ed il relativo compenso orario; qualora permanga in servizio presso C.O., P.T.E., DEA-PS, mantiene altresì le indennità di cui al presente accordo.
3  -  La sede di lavoro, tra quelle precedentemente indicate, è concordata tra la direzione dell'Azienda sanitaria locale ed il sanitario, sentito il parere del comitato aziendale, avendo particolare riguardo alla residenza anagrafica del medico e comunque compatibilmente col suo stato di salute.
4  -  Le mansioni del sanitario sono paritetiche con quelle del personale medico in servizio presso la sede assegnata ed il medico svolge la propria attività in affiancamento al personale medico dipendente di ruolo presso la struttura.

Art. 3
Massimale orario

1  -  L'Azienda, ai sensi dell'art. 97, comma 4, dell'A.C.N., può conferire incarichi provvisori, a 38 ore settimanali, per un massimo di mesi dodici.
2  -  L'attività di emergenza sanitaria territoriale, salvo quanto disposto dai commi 10, 11, 12 dell'art. 95, anche se a tempo determinato, è incompatibile con altra attività convenzionata e/o dipendente, compreso il dottorato di ricerca.
3  -  I turni di servizio si svolgono di norma in 6 o 12 ore. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell'attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l'attività continuativa può superare le 12 ore, ma comunque entro le 15 ore.
Al sanitario vengono retribuite le ore effettuate in più considerando ora completa la frazione superiore a 30 minuti.
4  -  Gli accordi aziendali, da stipularsi entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente accordo, stabiliscono le indennità accessorie per le isole; l'efficacia di detti accordi aziendali è subordinata al parere obbligatorio del comitato regionale.
5  -  I turni di servizio sono predisposti secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 93 dell'ACN.
6  -  Il medico incaricato di emergenza sanitaria territoriale partecipa, su base volontaria, a pieno titolo, a progetti obiettivo regionali ed aziendali nell'area dell'urgenza-emergenza.

Art. 4
Campo di applicazione e descrizione dell'attività

1  -  Nel promuovere il raggiungimento della uniformità terapeutica fra territorio ed ospedale, ad integrazione di quanto previsto all'art. 8 del decreto del 25 marzo 2004 "Linee guida relative alla formazione del personale medico operante nel SUES-118" (che si intendono integralmente riportate), l'Azienda deve organizzare, per un minimo di 100 ore e fino ad un massimo di 300 ore/biennio, la frequenza di un reparto di area critica, di emergenza, o di qualunque altra struttura e/o mezzo afferente al SUES-118.
L'attività svolta rientra nelle ore di servizio e gli eventuali oneri aggiuntivi sono a carico dell'Azienda.
Nell'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento del personale operante nel SUES-118, il 20% dei docenti dovrà essere scelto fra i medici di emergenza sanitaria territoriale in possesso dell'attestato di animatori della formazione ed iscritti all'apposito albo regionale, con i requisiti di cui all'art. 6 del citato decreto.
2  -  Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, viene istituito, con decreto assessoriale, un tavolo tecnico permanente, per la discussione delle problematiche del SUES-118, e lo studio di nuovi modelli organizzativi dell'emergenza. Componenti di diritto sono i direttori delle centrali operative, funzionari regionali dell'Assessorato della sanità e medici dell'ET indicati dalle OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo.
3  -  I medici di ET non hanno competenze di polizia mortuaria, né di medicina necroscopica.
I medici di ET non hanno compiti di continuità terapeutica ed inoltre non sono autorizzati all'uso del ricettario regionale (Linee guida per l'organizzazione funzionale dei PTE e per la rete dell'EST, decreto assessoriale n. 33793/2001).
4  -  Le aziende sanitarie sono tenute a fornire tutto il materiale sanitario necessario, nonché l'abbigliamento completo da lavoro approvato da certificazione CEE (in quantità di due cambi con sostituzione ad usura) al medico incaricato.
5  -  Considerata la particolare tipologia del lavoro e la peculiarità degli interventi, per ogni singola postazione di PTE ed ABZ, l'Azienda deve fornire un alloggio dedicato al medico di ET, idoneo al soggiorno, fornito di servizi igienici e di ogni altro accessorio necessario al servizio, nel rispetto delle normative vigenti (legge n. 626/94).
Ulteriori problemi di carattere tecnico sono trattati in sede di tavolo tecnico (art. 94, comma 5, dell'ACN).

Art. 5
Compiti del medico

1  -  Il medico di E.T. svolge la propria attività, con le priorità sottoelencate:
a)  presidio di emergenza territoriale (PTE)/Postazione medicalizzata di ABZ;
b)  centrale operativa 118;
c)  assistenza e soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati.
2  -  L'attività di cui ai successivi punti è svolta in eccedenza oraria:
a)  pronto soccorso (P.S./DEA);
b)  attività presso punti di soccorso fissi o mobili, in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali, interventi di protezione civile anche simulati, ecc..
Sulla base di eccezionali esigenze, le aziende possono utilizzare per un massimo di 12 ore settimanali, in eccedenza oraria e previi accordi aziendali, i medici di emergenza sanitaria territoriale presso i pronto soccorso/DEA dell'azienda stessa.
Il reclutamento dei suddetti medici, per una durata di incarico non superiore a sei mesi, previo avviso aziendale, riservato ai medici titolari di ETS presso la medesima Azienda, avviene secondo le procedure di cui all'art. 92, comma 9, ed in subordine al comma 6 dell'ACN.
3  -  Ai medici incaricati a tempo indeterminato di ET sono attribuiti anche ulteriori compiti organizzativi, previsti dagli accordi regionali/aziendali, compresi quelli di formazione, aggiornamento e programmazione del personale sanitario e non.
L'eventuale istituzione di un coordinatore di presidio e/o di azienda saranno oggetto di contrattazione aziendale.
4  -  La copertura finanziaria per i compiti svolti presso il PS/DEA, nonché per l'eventuale coordinatore di presidio e/o di azienda non è contemplata dal presente accordo regionale.
5  -  Ai medici incaricati a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale iscritti all'albo regionale di animatore di formazione, la Regione/Azienda conferisce compiti di formazione e aggiornamento del personale medico e non.

Art. 6
Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza

Fermo restando quanto previsto dall'art. 96, commi 4 e 5, dell'A.C.N. 23 marzo 2005, relativamente alla partecipazione ai corsi di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza per i medici incaricati nel servizio di continuità assistenziale, qualora sussista un'ulteriore disponibilità di posti, questi vengono assegnati ai medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2, (attestato di formazione specifica in medicina generale o titolo equipollente) dell'A.C.N. 23 maggio 2005, non incaricati a tempo indeterminato nel servizio di continuità assistenziale, i quali saranno graduati nell'ordine dalla minore età al conseguimento del diploma di laurea, dal voto di laurea ed infine dall'anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nella stessa Azienda.

Art. 7
Reperibilità

L'Azienda organizza, per singola postazione di ABZ/PTE, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità di 12 ore, fra i medici incaricati nella postazione di ABZ/PTE, al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati nel turno di lavoro. Per ogni sede, anche nel caso di coincidenza di postazione di ABZ con il PTE, deve essere reperibile un solo medico.

Art. 8
Trattamento economico - Riposo annuale

1  -  Per il particolare impegno professionale, a completamento di un iter formativo esclusivo necessario all'attività in area critica, considerata la particolare tipologia del servizio, che si svolge prevalentemente su mezzi mobili, all'aperto, in qualsiasi condizione climatica ed ambientale, che comporta un incremento del rischio generico e specifico, gravato da un rischio semispecifico a contrarre malattie infettive, inquadrabile quale attività usurante si riconosce una indennità omnicomprensiva di _ 11,00 per ogni ora di servizio svolta.
2  -  Per l'obbligatorio svolgimento del servizio di emergenza sanitaria, secondo un sistema di turnazione, le parti concordano di riconoscere una indennità oraria aggiuntiva pari ad _ 1,00 per i turni notturni svolti dalle ore 20,00 alle ore 8,00, ed una indennità aggiuntiva festiva di pari importo (_.1,00) per i turni dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
3  -  Le parti si impegnano a disciplinare l'istituto del riposo annuale sulla scorta del parere che verrà reso dalla SISAC.

Art. 9
Contributi previdenziali e assicurazione contro i rischi derivanti dall'incarico

1  -  Su tutti i compensi derivanti dal presente accordo, l'Azienda versa i contributi previdenziali ed assicurativi.
2  -  L'Azienda assicura i medici che svolgono il servizio di emergenza sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, qualora l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché in occasione dello svolgimento di attività intra-moenia ai sensi dell'art. 95 del presente accordo.
3  -  La copertura assicurativa di cui al comma 3 è estesa anche ai danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente accordo.
4  -  Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
a)  775.000 euro per morte od invalidità permanente;
b)  al medico è riconosciuto il mancato guadagno, pari al compenso orario in attività di servizio, per invalidità temporanea assoluta e per un massimo di 90 giorni. Tale compenso verrà anticipato mensilmente dall'Azienda.
5  -  La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.
6  -  L'Azienda provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti da terzi nel corso della propria attività professionale di istituto.
7  -  L'Azienda provvede alla copertura assicurativa RCT del medico di emergenza sanitaria territoriale.

Art. 10
Inquadramento in ruolo

La Regione può attivare i meccanismi per l'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 92 del presente accordo, e sulla base del disposto dell'art. 8, comma 1bis, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del DPCM 8 marzo 2001.

Norma finale

Ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, a valere ai sensi dell'art. 10 del presente accordo, sono riconosciuti i periodi svolti a tempo determinato, purché effettuati consecutivamente e fino all'immissione in servizio a tempo indeterminato.
Il calcolo dell'anzianità è rapportato alle 38 ore settimanali.
(2007.12.824)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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