REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MARZO 2007 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 28 febbraio 2007.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Menfi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto n. 34 del 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Menfi;
Visto il foglio prot. n. 12259 del 4 ottobre 2004, assunto al protocollo generale di questo Assessorato al n. 64194 del 5 ottobre 2004, con il quale il comune di Menfi ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la variante al piano regolatore generale, relativa alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio;
Visto il foglio prot. n. 13386 del 31 ottobre 2005, con il quale il comune di Menfi ha dato riscontro a quanto richiesto con la nota dell'unità operativa 3.4/D.R.U., prot. n. 45134 del 10 ottobre 2005;
Vista la delibera n. 76 del 2 dicembre 2003, con la quale il consiglio comunale di Menfi ha adottato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, la variante al piano regolatore generale relativa alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativa alla delibera consiliare n. 76 del 2 dicembre 2003;
Vista la certificazione datata 30 settembre 2004, a firma del segretario generale del comune di Menfi, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 76 del 2 dicembre 2003, nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni avverso la stessa;
Vista la nota prot. n. 253 del 12 settembre 2006, con la quale l'unità operativa 3.4/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 5 del 12 settembre 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Considerato che:
per quanto attiene alla variante al regolamento edilizio comunale:
le modifiche e le integrazioni apportate riguardano gli artt. nn. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 20, 30, 34, 39, 45, 47, 49, 52, 64 e 67;
a seguito di provvedimento sindacale n. 116 del 6 febbraio 2002, il comune di Menfi ha soppresso la commissione edilizia comunale e pertanto, con la presente variante ha ritenuto necessario abrogare gli artt. 5, 6, 7 e 8 del capo II del regolamento edilizio e di conseguenza modificare opportunamente anche gli artt. 13, 14, 18, 20, 45, 47, 49, 52 e 64 per le parti in cui ci si riferiva alla commissione edilizia comunale con le sostituzioni del caso;
i restanti articoli riportano le seguenti modifiche:
art. 34 - l'aggiunta del comma 5: "E' fatto obbligo ai concessionari di conferire alla discarica comunale degli inerti di materiali provenienti dalla demolizione di fabbricati esistenti o dallo scavo delle fondazioni previa autorizzazione rilasciata dal servizio ambientale comunale. La quantità di inerti conferiti verrà dichiarata dai committenti i lavori, mediante autocertificazione, resa in conformità alle modalità richieste dal citato servizio ambiente, in sede di accertamento da parte dell'ufficio tecnico comunale dell'avvenuto inizio dei lavori.".
Art.  39  -  per effetto della legge regionale n. 20/99, viene aggiunto di seguito al 2° comma, dopo la lett. "g", quanto segue: "h) Dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori.".
Art. 67 - l'aggiunta nel comma 2 dopo la parola "trasmissione" di quanto segue: "predisponendo dei temporizzatori che regolino il funzionamento dei motori; un isolamento delle staffe di appoggio degli impianti sulle murature, con interposizione di idonei materiali in gomma; il coprimento degli impianti con materiali anch'essi idonei, al fine di garantire una vera e propria gabbia acustica."
tutte le modifiche apportate al regolamento edilizio comunale come sopra specificate sono condivisibili fuorché quelle apportate agli artt. 5, 6, 7 e 8 del capo II del regolamento edilizio e quelle apportate agli artt. 13, 14, 18, 20, 45, 47, 49, 52 e 64 per le parti in cui ci si riferisce alla soppressione della commissione edilizia comunale ancorché prevista dallo statuto comunale in quanto in contrasto con la normativa urbanistica vigente in materia e in accordo ai contenuti del parere prot. n. 1666/22.del 22 settembre 2000, reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza dalla Regione;
per quanto attiene alla variante alle norme tecniche di attuazione:
le modifiche e le integrazioni apportate riguardano gli artt. nn. 7, 21, 33, 43, 47, 53, 55, 56, 60, 68, 71 e 87; nel dettaglio gli articoli riportano le seguenti modifiche:
art. 7 - Parametri edilizi - Il 3° e 4° periodo riportati al 6° paragrafo, risultando pertinenti col successivo 7° paragrafo vengono cancellati e trascritti quali 1° e 2° periodo del 7° paragrafo con la dicitura: "Per tutti gli interventi edilizi descritti nel precedente paragrafo è prescritta l'osservanza della distanza dai confini del lotto, pari alla metà dell'altezza dei fabbricati prospicienti i confini stessi, con un minimo di mt. 5,00", inoltre ai fini applicativi dell'ultimo comma è stato aggiunto il periodo: "Le distanze tra i fabbricati vanno riferite alle superficie (rectius "superfici") di massimo sporto e non soltanto al piede dell'edificio o delle facciate.".
Art.  21  -  Concessione edilizia - al 1° comma è stato sostituito il riferimento all'''art. 76" con l'''art. 75" perché era errato.
Art.  33  -  Fascia di rispetto della costa e dei boschi - per gli effetti della legge n. 16/96 è stato aggiunto il seguente comma: "Tuttavia nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee e agricole (0,03 mc./mq.).".
Art.  43  -  Zona residenziale consolidata di completamento (B1) - in analogia alle destinazioni d'uso di ricettività ammesse nelle zone del centro storico e delle zone C, è stato aggiunto, fra le destinazioni ammesse nella zona B1, l'uso "turistico ricettivo e complementari". Inoltre é stato aggiunto al 2° comma il seguente periodo: "la tipologia delle superfici dei lotti, valida ai fini dell'applicazione del corrispondente indice di fabbricabilità fondiario, dovrà riferirsi alla situazione catastale risultante alla data di approvazione del piano regolatore generale. Non valgono frazionamenti redatti dopo tale termine, ai fini di una maggiore densità edilizia, salvo nei casi in cui il frazionamento dipende dalla necessità di regolamentare situazioni di scioglimento da comunioni dei beni antecedenti all'approvazione del piano, oppure nei casi di divisioni ereditarie, ovvero per motivate esigenze di scioglimento di altri diritti reali.".
Art.  47  -  Zona di recupero urbanistico della fascia costiera (B4) - Data la peculiarità dei siti, in analogia alla destinazione d'uso relative alle attività artigianali ammesse nella zona B1 residenziale consolidata di completamento, è stato aggiunto fra le destinazioni ammesse nei piani di recupero, anche "l'uso di piccole attività artigianali non nocive e comunque compatibili con la residenza, con l'esclusione di quelle insalubri, classificate di prima o di seconda categoria ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie.".
Art.  53  -  Zona per attività artigianali ed industriali non nocive (D1) - nel primo comma dopo la parola "vedi" è stato eliminato il riferimento "30.3" in quanto errato. Al fine di consentire la riedificazione dell'intero patrimonio edilizio esistente è stato aggiunto nel paragrafo "modalità di attuazione" dopo la prima fase, il seguente periodo: "nel caso di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti già destinati ad attività artigianali ed industriali non nocive ovvero con destinazione abitativa o per attività direzionale (rectius "direzionali") e professionali è ammesso (rectius "ammessa") la sostituzione edilizia degli immobili nel rispetto della volumetria preesistente.".
Art.  55  -  Edifici produttivi esistenti - è stato eliminato al primo comma dopo la parola "ampliamento" la parola "una tantum.".
Art.  56  -  Zona per attività commerciali (D3) - conseguenzialmente alla variante apportata al superiore art. 43 (è stata aggiunta fra le destinazioni previste anche "l'uso ricettivo") in coda al primo comma "destinazione d'uso" è stato inserito "case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, affittacamere, bed & breakfast.".
Art.  60  -  Zona agricolo-produttiva (E1) - l'art. 23 del regolamento edilizio ammette l'edificabilità di impianti prefabbricati con superficie coperta non superiore a mq. 30 e tale parametro risulta essere consentito anche all'art. 67 delle norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la costruzione di fabbricati da destinarsi a servizi di uso pubblico e privato pure in zona agricola, pertanto è stato sostituito alla penultima linea dell'articolo in questione il parametro "20 mq." con "30 mq.".
Art.  68  -  Zona per attività turistico ricettive (T) - è stata aggiunta dopo le parole "tipo a padiglione" la precisazione "per gli immobili ad uso magazzino agricolo" per estendere l'utilizzo di tale tipologia di copertura anche agli immobili da destinarsi a magazzino agricolo.
Art.  71  -  Zona litoranea per attrezzature ed impianti per la fruizione del mare (TL) - all'ultimo comma è stato sostituito il riferimento "art. 33" con "art. 13" perché errato.
Art.  87  -  Parco territoriale del bosco Magaggiaro (F7) - analogamente a quanto variato all'art. 33, per gli effetti della legge n. 16/96 è stato aggiunto al 1° comma il seguente periodo: "Tuttavia nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee e agricole (0,03 mc./mq.).".
tutte le modifiche apportate alle norme tecniche di attuazione come sopra specificate sono condivisibili, ad eccezione delle modifiche apportate all'art. 56 in quanto trattasi di zona per attività commerciali (zona D) e pertanto non suscettibili di attività di tipo "residenziale" né tanto meno di tipo "residenziale-turistico" e quelle apportate all'art. 60, che prevede la possibilità di un aumento della superficie max dei chioschi da 20 a 30 metri quadrati, poiché questo aumento snaturerebbe il concetto stesso di "chiosco".
Per quanto attiene alla variante alle norme tecniche di attuazione della PE1.N:
le modifiche e le integrazioni apportate riguardano unicamente l'art. n. 7 - Pertinenze e recinzioni - nella parte in cui alla fine dell'articolo viene aggiunto il seguente periodo: "comunque l'altezza complessiva della recinzione dovrà essere di mt. 2,00.".
la superiore modifica apportata alle norme tecniche di attuazione della PE1.N come sopra specificata è condivisibile.
Per quanto attiene alla variante alle norme tecniche di attuazione della PE2.N:
le modifiche e le integrazioni apportate riguardano unicamente l'art. n. 5 - Parametri edilizi - e risultano abolire il periodo: "lungo il perimetro di ogni lotto deve essere edificato un muro dell'altezza di ml. 4,70. Per quanto concerne il fronte su strada, tale muro dovrà essere edificato secondo il disegno di cui alla tav. PE2.5 che risulta prescrittiva anche per quanto concerne l'indicazione dei materiali, delle aperture e delle finestrature." ed anche il periodo: "gli edifici con altezza ml. 4,70 dovranno avere copertura piana, mentre quelli con altezza in gronda di ml. 8,00 potranno avere qualunque tipo di copertura."; al posto di questi di seguito all'ultimo comma vengono aggiunti i periodi: "* gli edifici di altezza di ml. 4,70, così anche quelli con altezza in gronda di ml. 8,00, potranno avere qualunque tipo di copertura a tetto." e "* lungo il perimetro dei lotti dell'intero P.I.P. deve essere edificato un muro dell'altezza di mt. 2,20, in muratura.".
la superiore modifica apportata alle norme tecniche di attuazione della PE2.N come sopra specificata è condivisibile, tuttavia vanno eliminate le parole "in muratura" riferite ai muri perimetrali dei lotti dell'intero P.I.P. in quanto in relazione alla mancata precisazione dei materiali e delle caratteristiche della muratura stessa, nonché in mancanza di motivazioni di dettaglio, la specifica è da ritenersi ultronea se non addirittura inutilmente penalizzante nei confronti dell'uso delle moderne tecnologie oggi adottabili, e spesso necessarie, nella realizzazione dei muri in questione.
Per quanto attiene alla variante alle norme tecniche di attuazione della PE3.N:
le modifiche e le integrazioni apportate riguardano unicamente l'art. n. 5 - Pertinenze e recinzioni - nella parte in cui alla fine dell'articolo viene aggiunto il seguente periodo: "comunque l'altezza complessiva della recinzione dovrà essere di mt. 2,00."
la superiore modifica apportata alle norme tecniche di attuazione della PE3.N come sopra specificata è condivisibile.
Per quanto attiene alla variante alle norme tecniche di attuazione della PE4.N:
le modifiche e le integrazioni apportate riguardano unicamente l'art. 5 - Pertinenze e recinzioni - nella parte in cui alla fine dell'articolo viene aggiunto il seguente periodo: "comunque l'altezza complessiva della recinzione dovrà essere di mt. 2,00."
la superiore modifica apportata alle norme tecniche di attuazione della PE4.N come sopra specificata è condivisibile.
Per quanto attiene alla variante alle norme tecniche di attuazione della PE5.R4 (anche denominata PE5.N nell'allegato alla proposta di delibera del consiglio comunale e che riguarda gli interventi consentiti nel centro storico, come delimitato alla tav. PE5.P1):
le modifiche e le integrazioni apportate riguardano i seguenti artt. 5 e 6;
l'art. 5 - Edifici di interesse urbanistico (A3), nella parte in cui il 2° comma viene sostituito con il seguente periodo: "Tuttavia è consentito l'innalzamento dell'altezza per formare allineamenti continui dei (rectius "del") filo di gronda su strada o spazi pubblici qualora tali esigenze vengono suggerite anche delle valutazioni dell'aspetto architettonico ed ambientale dei siti e del comparto di riferimento; ovvero anche su spazi privati qualora risulti utile per ottenere soluzioni architettoniche maggiormente compiute e confacenti all'assetto dei comparti in cui ricadono; ovvero infine per consentire collegamenti fra le parti edificate appartenenti allo stesso corpo di fabbrica."
l'art. 6 - Edifici ricostruiti dopo il 1968 (A4) - analogamente a quanto sopra modificato all'art. 5, viene aggiunto al 3° comma del presente articolo quanto segue: "Tuttavia è consentito l'innalzamento dell'altezza per formare allineamenti continui dei (rectius 'del') filo di gronda su strada o spazi pubblici, riferito anche a fabbricato limitrofo di minore altezza qualora trattasi di immobile ubicato tra filo (rectius 'fili') di gronda aventi altezze di riferimento a quota diversa, qualora tali esigenze vengano suggerite anche dalla valutazione dell'aspetto architettonico ed ambientale dei siti e del comparto di riferimento; ovvero anche su spazi privati qualora risulti utile per ottenere soluzioni architettoniche maggiormente compiute e confacenti all'assetto dei comparti in cui ricadono; ovvero infine per consentire collegamenti fra le parti edificate appartenenti allo stesso corpo di fabbrica."
le superiori modifiche apportate alle norme tecniche di attuazione della PE5.R4, come sopra specificate sono condivisibili tranne l'ultima, di cui all'art. 6, in quanto la stessa introdurrebbe la possibilità di aumentare le altezze degli edifici in relazione ad un filo di gronda piuttosto che ad un altro di altezza inferiore, senza ragione, se non quella, dedotta, di aumentare la volumetria degli edifici stessi.
Per quanto attiene alla variante alle norme tecniche di attuazione della PE6.N:
le modifiche e le integrazioni apportate riguardano unicamente l'art. 5 - Edifici di interesse urbanistico (A3) - analogamente a quanto sopra modificato all'art. 5 delle PE5.R4 nella parte in cui viene inserito nell'articolo la dicitura: "Tuttavia è consentito l'innalzamento dell'altezza per formare allineamenti continui dei (rectius 'del') filo di gronda su strada o spazi pubblici, qualora tali esigenze vengono suggerite anche delle valutazioni dell'aspetto architettonico ed ambientale dei siti e del comparto di riferimento; ovvero anche su spazi privati qualora risulti utile per ottenere soluzioni architettoniche maggiormente compiute e confacenti all'assetto dei comparti in cui ricadono; ovvero infine per consentire collegamenti fra le parti edificate appartenenti allo stesso corpo di fabbrica."
non risulta riportato all'interno della copia della delibera di adozione il relativo allegato delle PE6.N con apportate le modifiche di cui sopra;
la modifica apportata alle norme tecniche di attuazione PE6.N, come sopra specificato è condivisibile previa verifica del suo inserimento nella delibera di adozione della variante in argomento (originale);
Per tutto quanto sopra considerato questa unità operativa 3.4 è del parere che la variante alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio del piano regolatore generale vigente del comune di Menfi, adottata con delibera di consiglio comunale n. 76 del 2 dicembre 2003, sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni recate dal presente parere e superiormente indicate.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 619 del 6 dicembre 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Udito il relatore che ha illustrato la proposta dell'ufficio;
Valutati i contenuti della variante alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed al regolamento edilizio del comune di Menfi, il Consiglio dopo ampia discussione esprime l'avviso che il parere n. 5/2006 proposto dall'ufficio sia condivisibile: va comunque evidenziato che la prescrizione formulata dell'ufficio sulle modifiche apportate all'art. 6 delle norme tecniche di attuazione della PE5.R4 - Edifici ricostruiti dopo il 1968 (A4), è riferita soltanto alla parte del testo che contempla il caso di: "fabbricato limitrofo di minore altezza qualora trattasi di immobile ubicato tra filo (rectius 'fili') di gronda aventi altezze di riferimento a quota diversa,".
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole alle modifiche apportate alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed al regolamento edilizio del comune di Menfi in condivisione con la proposta dell'ufficio n. 5/2006.";
Rilevato che, nel testo contenente le modifiche adottate dal consiglio comunale con la delibera n. 76 del 2 dicembre 2003, la formulazione dell'art. 43, relativamente all'applicazione dell'indice fondiario, tiene a riferimento la "situazione catastale risultante alla data di approvazione del piano regolatore generale", mentre, ai fini dell'applicazione delle disposizioni agevolative previste dall'art. 39, comma 3, punto II, della legge regionale n. 19 del 31 marzo 1972 e successive modifiche, secondo quanto contenuto nel parere n. 493/97 del 20 maggio 1997, espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa, necessita riferirsi alla situazione catastale risultante alla prima presentazione dello strumento urbanistico generale per l'approvazione regionale successiva all'entrata in vigore della medesima legge n. 19/72;
Ritenuto, pertanto, di potere condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 619 del 6 dicembre 2006, reso, in condivisione della proposta di parere dell'unità operativa 3.4/D.R.U. n. 5 del 12 settembre 2006, con la precisazione che il testo del citato art. 43 dopo le parole "indice fondiario" dovrà essere modificato con la seguente frase "dovrà riferirsi alla situazione catastale risultante alla data di prima presentazione dello strumento urbanistico generale per l'approvazione regionale successiva all'entrata in vigore della medesima legge n. 19/72";
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 619 del 6 dicembre 2006 e con le modifiche relative al testo dell'art. 43 indicate al superiore punto, è approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Menfi, adottata con delibera consiliare n. 76 del 2 dicembre 2003, relativa alle norme tecniche di attuazione ed al regolamento edilizio.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 5 del 12 settembre 2006, reso dall'unità operativa 3.4/D.R.U.;
2)  voto n. 619 del 6 dicembre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale n. 76 del 2 dicembre 2003.

Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art.  4

Il comune di Menfi resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2007.
  LIBASSI 

(2007.9.639)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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