REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MARZO 2007 - N. 14
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 26 febbraio 2007.
Approvazione del piano di recupero del quartiere Carmine del comune di Giarre.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 7 maggio 1976, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 86;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che, con foglio prot. n. 1107 del 28 febbraio 2005, il comune di Giarre ha trasmesso a questo Assessorato il piano di recupero della zona del quartiere Carmine, adottato con delibera consiliare n. 34 del 6 marzo 2004;
-  detto piano al momento dell'adozione è stato proposto in variante al vigente piano di fabbricazione ed al piano regolatore generale adottato con delibera commissariale n. 1 dell'8 luglio 2002, in fase di esame da parte di questo Assessorato;
-  lo stesso al momento della sua trasmissione a questo Assessorato comportava variante al piano regolatore generale, considerato che nel frattempo è stato approvato, con decreto n. 19 del 18 gennaio 2005, il piano regolatore generale del comune di Giarre;
-  con dirigenziale prot. n. 30374 del 18 maggio 2005, il piano di recupero in argomento, considerata l'improcedibilità del relativo esame di competenza, è stato restituito, non approvato, al comune di Giarre;
Visto il foglio prot. n. 17451 del 9 giugno 2006, pervenuto a questo Assessorato il 13 giugno 2006 ed acquisito al protocollo generale in pari data al n. 40248, con il quale il comune di Giarre ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, gli atti e gli elaborati del piano di recupero della zona del quartiere Carmine, in variante al piano regolatore generale vigente, adottato con delibera n. 35 del 5 aprile 2006;
Vista la delibera n. 35 del 5 aprile 2006, con la quale il consiglio comunale di Giarre, nell'annullare le delibere n. 34/2004 e n. 124/2004, ha adottato in variante al piano regolatore generale, approvato con decreto n. 19/05, il piano di recupero della zona del quartiere Carmine;
Visti gli atti di pubblicazione e deposito, resi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 35/06;
Vista la certificazione, datata 7 giugno 2004, a firma congiunta del segretario generale e del sindaco del comune di Giarre, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano di recupero in argomento, nonché attestante l'assenza di presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso il piano adottato con la delibera consiliare n. 35/06;
Vista la nota prot. n. 41362 del 2 dicembre 2005, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, a condizione, sul piano di recupero in argomento;
Vista la nota prot. n. 6260/05 del 7 dicembre 2005, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha rappresentato che, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 71/78, il proprio parere sul citato piano di recupero è sostituito dal pronunciamento del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 50 del 17 luglio 2006, con la quale l'U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al piano in argomento, la proposta di parere n. 10 del 14 luglio 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Rilevato che:
1)  così come evidenziato nella proposta di deliberazione n. 4 del 14 marzo 2006, del servizio pianificazione territoriale urbanistica, "conformemente ai disposti del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni ...è stata notificata la comunicazione dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai proprietari degli immobili interessati da interventi pubblici nel piano...";
2)  il progetto di piano è stato preventivamente sottoposto all'esame del competente ufficio del Genio civile di Catania che, con nota prot. n. 41326 del 2 dicembre 2005, ha reso parere favorevole con prescrizioni;
3)  il medesimo progetto è stato altresì sottoposto all'esame della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali che, con nota prot. n. 6260/05 del 7 dicembre 2005, ha evidenziato che "il proprio parere... è sostituito dal pronunciamento del Consiglio regionale dell'urbanistica";
4)  l'adozione del piano di recupero in variante al piano regolatore generale vigente è stato regolarmente adottato dal consiglio comunale di Giarre con deliberazione n. 35/2006, previo annullamento delle delibere n. 34/2004 e n. 124/2004 relative all'iter di adozione del medesimo progetto in variante al piano regolatore generale adottato e non approvato;
5)  sono state effettuate regolarmente le procedure di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, a seguito delle quali, come attestato dal sindaco e dal segretario comunale, con nota riportante la data del 7 giugno 2006, non sono state presentate osservazioni ed opposizioni;
6)  descrizione dell'intervento:
L'area oggetto dell'intervento di recupero è posta nella zona a nord-est di Giarre, si estende dal confine del centro storico di corso Italia sino alla zona di nuova espansione residenziale ed è compresa tra le vie Quattrocchi, Tommaseo, Rosina Anselmi, corso Messina e via Santissima del Carmelo.
Da quanto si rileva dallo stralcio della tav. 6 del vigente piano regolatore generale, allegato al progetto, le aree in questione sono destinate in parte a zone omogenee residenziali A, B3, B4 e C1, ed in parte a parcheggi ed attrezzature di interesse comune.
La zona, ubicata a ridosso del caratteristico centro storico della cittadina, si distingue da questo per la presenza di un forte degrado ambientale ed edilizio e dalla carenza di servizi pubblici e di spazi di ritrovo. A partire dagli anni '50 ad oggi, il quartiere è stato oggetto di "una pianificazione non coerente" che ha determinato la compresenza di edilizia economica e popolare, edilizia intensiva ed aree pubbliche realizzate in maniera disorganica. Il degrado ambientale ed edilizio nonché la carenza di infrastrutture hanno contribuito a mantenere un carattere di emarginazione urbana dell'area dove la popolazione ad alto tasso di disoccupazione e criminalità è costretta a vivere con un basso standard culturale e qualità della vita.
Il progetto del piano di recupero in esame, al fine di perseguire l'obiettivo della riqualificazione del quartiere, pur tenendo conto delle norme tecniche di attuazione vigenti per le singole zone omogenee, prevede una razionalizzazione degli spazi pubblici da attuarsi mediante una nuova localizzazione, all'interno della stessa area, della residenza pubblica, del verde, dell'edilizia scolastica, dei parcheggi.
Il piano proposto prevede di interventi di "Ristrutturazione urbanistica" e di "Recupero urbanistico-edilizio dell'esistente", di seguito specificati, da realizzare sia con risorse finanziarie pubbliche che private:
a)  recupero dell'area compresa tra le vie Teocrito, Quattrocchi e Don T. Leonardi, ricadente in zona "A" di piano, attualmente occupata da vecchi fabbricati inutilizzati; è prevista la demolizione dei fabbricati esistenti e la realizzazione di un complesso edilizio, a più elevazioni, che modifica l'impianto urbanistico dell'area, pur mantenendo il volume, la superficie e l'altezza massima esistenti;
b)  recupero del vecchio edificio un tempo destinato a pastificio ed interventi di ammodernamento e ristrutturazione di altri fabbricati, localizzati in zona "B4" normata dall'art. 11 del vigente piano regolatore generale;
c)  completamento del teatro comunale e riqualificazione degli spazi circostanti così come di seguito specificati:
-  realizzazione del parcheggio pubblico, già previsto dal vigente piano regolatore generale, prospiciente su via Teatro;
-  demolizione di 48 alloggi di edilizia pubblica realizzata negli anni '50 (da trasferire in altra area come specificato al successivo punto d), in luogo dei quali è prevista la costruzione di un parcheggio interrato e la sistemazione a verde ed elementi di arredo urbano dello spiazzo di superficie con realizzazione di una galleria al piano terra da adibire ad attività commerciali;
-  interventi di pavimentazioni permeabili dei luoghi pubblici, di arredo urbano, messa a dimora di alberature, illuminazione pubblica, ecc.;
d)  realizzazione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale pubblica dove alloggiare le famiglie titolari delle abitazioni di via Carducci da demolire per le finalità di cui al superiore punto c). A tal fine è stata scelta un'area, in atto destinata dal piano regolatore generale vigente a "Parcheggio", localizzata in prossimità di zone "A", "B4", "C1" e di attrezzature pubbliche previste dal vigente piano regolatore generale. L'area assumerà la classificazione di zona C5;
e)  realizzazione di una scuola materna in area, destinata a zona "F" del vigente piano regolatore generale, di proprietà comunale acquisita come area per opere di urbanizzazione secondaria di un piano di lottizzazione approvato (Comparto 1B di via Messina-via Dante).
Considerato che:
-  il piano di recupero in parola, redatto ai sensi dell'art 28 della legge n. 457/78 è stato trasmesso a questo Assessorato, ai sensi dell'art. 55, comma 7, della legge regionale n. 71/78, per l'approvazione, ex art. 12, lett. a) e b), della medesima legge, in quanto si pone in variante allo strumento urbanistico generale e contempla interventi di ristrutturazione urbanistica 12, lett. a) e b), della legge regionale n. 71/78;
-  la realizzazione delle attrezzature e dei parcheggi nelle immediate vicinanze del teatro comunale costituiscono un valido contributo per una migliore fruibilità degli spazi pubblici;
-  la nuova localizzazione di edilizia pubblica nelle immediate vicinanze di attrezzature pubbliche e zone residenziali persegue le finalità del piano di recupero tendente all'aggregazione sociale e ad un miglioramento della qualità della vita;
-  si osserva tuttavia che gli elaborati pervenuti non risultano corrispondenti a quelli richiesti per i piani attuativi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 71/78 ed al punto 2.2.2. della circolare D.R.U. prot. n. 10221 del 25 settembre 1998 e, pertanto si ritiene, in questa sede, procedere all'approvazione del piano pervenuto limitatamente alle varianti che apporta al piano regolatore generale e di conseguenza:
1)  le previsioni di cui al superiore punto a), riguardanti il comparto ricadente in zona "A", per il quale il piano prevede la ristrutturazione urbanistica, rimangono subordinate all'approvazione di un piano particolareggiato da redigere in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare alle disposizioni impartite da questo dipartimento regionale urbanistica con circolare n. 3/2000. Detto piano andrà sottoposto all'approvazione di quest'Assessorato, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a, della legge regionale n. 71/78;
2)  per quanto riguarda gli interventi esplicitati al superiore punto d), si evidenzia che l'attuazione della prevista zona C5, dovrà avvenire mediante predisposizione di piano particolareggiato da sottoporre all'approvazione in sede comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 71/78.
Per tutto quanto sopra, si è del parere che il piano di recupero della zona del quartiere Carmine, adottato ai sensi dell'art. 28 della legge n. 457/78, dal consiglio comunale di Giarre, con deliberazione n. 35 del 5 aprile 2006, sia meritevole di approvazione con gli stralci e le prescrizioni di cui ai sopra considerata.";
Visto il voto n. 609 del 25 ottobre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'U.O. 5.2/D.R.U. in allegato alla proposta di parere n. 10 del 14 luglio 2006 sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Ritenuto di precisare, in relazione al punto 1 del predetto parere n. 10 del 14 luglio 2006 dell'U.O. 5.1, che in considerazione della modesta estensione areale e del contesto di riferimento del comparto di che trattasi, le finalità perseguite dal piano possono essere conseguite con un intervento di ristrutturazione, da assoggettare al preventivo parere della competente Soprintendenza per i ben culturali ed ambientali è del parere favorevole all'approvazione del progetto di "Piano di recupero del quartiere Carmine in variante al piano regolatore generale" in conformità al parere dell'ufficio n. 10 del 14 luglio 2006 con le sopra riportate prescrizioni e modifiche.";
Ritenuto di poter condividere il parere n. 609 del 25 ottobre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in variante al piano regolatore generale del comune di Giarre, in conformità al parere n. 609 del 25 ottobre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica, è approvato il piano di recupero della zona del quartiere Carmine, adottato con delibera consiliare n. 35 del 5 aprile 2006.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 10 del 14 luglio 2006 resa dall'U.O. 5.2/D.R.U.;
 2)  parere del C.R.U. reso con il voto n. 609 del 25 ottobre 2006;
 3)  delibera C.C. n. 35 del 5 aprile 2006;
Elaborati di progetto:
 4)        relazione geologica con allegate carte tematiche; 
 5)        relazione tecnica contenente i seguenti elaborati: 
 6)   tav.  1 inquadramento territoriale ed individuazione area intervento; 
 7)   tav.  2 inquadramento generale delle previsioni di piano regolatore generale; 
 8)   tav.  3 stato di fatto e delimitazione area d'intervento; 
 9)   tav.  4 stato di fatto e zonizzazione prevista dal piano regolatore generale; 
10)   tav.  5 zonizzazione di progetto in variante al piano regolatore generale; 
11)   tav.  6 progetto di piano; 
12)   tav.  6bis rete fognaria mista esistente; 
13)   tav.  7a unità minima di intervento - scuola materna - pianta e schema di sezione; 
14)   tav.  7b unità minima di intervento - scuola materna - pianta coperture e schema di sistemazione esterna; 
15)   tav.  8a unità minima di intervento - 48 alloggi -schema pianta; 
16)   tav.  8a unità minima di intervento - 48 alloggi -prospetto principale; 
17)   tav.  9a unità minima di intervento - parcheggio interrato - pianta e schema di sistemazione in superficie; 
18)   tav.  9b unità minima di intervento - parcheggio interrato - pianta; 
19)   tav.  9c unità minima di intervento - parcheggio interrato - schema di sezione; 
20)   tav.  10 unità minima di intervento - completamento teatro comunale; 
21)   tav.  11 unità minima di intervento - parcheggio pubblico a raso; 
22)   tav.  12a unità minima di intervento - riqualificazione e arredo urbano delle strade: Quattrocchi, Tommaseo, Rosina Anselmi, corso Messina, e via Santissima del Carmelo - viabilità interessata dal progetto; 
23)   tav.  12b unità minima di intervento - riqualificazione e arredo urbano delle strade: Quattrocchi, Tommaseo, Rosina Anselmi, corso Messina e via Santissima del Carmelo - particolari costruttivi; 
24)        documentazione fotografica; 
25)        piano particellare d'esproprio. 


Art. 3

Ai sensi dell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 327/01 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree interessate dal presente piano, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto.

Art. 4

Il comune di Giarre dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano di recupero in argomento e lo stesso dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'uffcio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 febbraio 2007.
  LIBASSI 

(2007.9.627)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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