REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 30 MARZO 2007 - N. 14
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 febbraio 2007.
Proroga delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Taormina.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1902;
Vista la legge 5 agosto 1958, n. 22;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 615;
Vista la legge 5 luglio 1966, n. 517;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e, in particolare, gli artt. 6 e 8;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n 71 e, in particolare, l'art. 19;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002 e, in particolare, l'art. 112;
Vista la nota prot. n. 316 del 9 gennaio 2007, con la quale viene chiesta una proroga delle misure di salvaguardia ex lege n. 1902/52 e successive modifiche, relative al piano regolatore generale adottato dal consiglio comunale con deliberazione n. 23 dell'8 marzo 2004;
Vista la nota prot. n. 7323 del 29 gennaio 2007 di questo Assessorato;
Vista la successiva prot. n. 1427 dell'1 febbraio 2007, con la quale il comune fornisce i chiarimenti richiesti;
Visto il rapporto dell'unità operativa 4.1 del servizio IV, prot. n. 14 del 5 febbraio 2007, relativo all'esame della richiesta di proroga, che di seguito si riporta:
"Omissis...
Ciò posto, pur comprendendo l'opportunità e l'esigenza della proroga delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale, in relazione alle possibili conseguenze, che scaturiscono con la scadenza delle stesse sull'assetto di un territorio comunale dotato di particolari valenze ambientali e paesaggistiche, con propria nota prot. n. 7323 del 29 gennaio 2007, questo Assessorato ha evidenziato l'impossibilità di procedere, rilevando l'assenza di elementi di valutazione più analitici, che potessero condurre all'accoglimento dell'istanza, in particolare quelli che hanno impedito l'esame del citato piano, così come modificato, da parte del Genio civile (vedi i più volte citati 18 mesi intercorsi tra la richiesta e l'emissione del parere ex art. 13 della legge n. 64/74), risultando detta proroga dei termini di salvaguardia scattati all'atto dell'adozione del piano regolatore generale, ex legge 3 novembre 1952, n. 1902, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 1 della legge regionale n. 22/58 e dell'art.112 della legge regionale n. 2/2002, uno strumento "straordinario" all'interno di una procedura, quale è quella di approvazione di un piano regolatore generale, i cui tempi sono stabiliti dalla vigente normativa, legge regionale n. 71/78 e dalla legge regionale n. 15/91.
Con la stessa nota, tuttavia, si evidenziava che detta proroga si sarebbe potuta concedere soltanto a seguito ed in relazione agli opportuni chiarimenti forniti dall'Amministrazione ed atti a meglio comprendere i problemi che di fatto hanno causato l'interruzione dei termini ordinariamente previsti dalla norma richiamata.
Con la stessa nota dirigenziale questo Assessorato faceva infine rilevare che, pur prendendo atto di quanto costituiva oggetto della richiesta in argomento, che scaturiva dall'esigenza di ottenere da parte del geologo che ha redatto lo studio a supporto del piano regolatore generale, di un elaborato dal quale si rilevassero meglio le zone da escludere, indicate dal Genio civile, ma, nell'approssimarsi dei termini di salvaguardia, occorreva comunque ed improrogabilmente procedere alla definizione delle procedure di pubblicazione dello stesso piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, indipendentemente dalla possibilità di ottenere una eventuale proroga delle misure di salvaguardia di cui sopra.
Con nota prot. n. 1427 dell'1 febbraio 2007, acquisita al protocollo di questo Assessorato in data 2 febbraio 2007, prot. n. 8659, il dirigente della funzione V Gestione del territorio ed ambiente - area urbanistica - del comune di Taormina ha riscontrato i rilievi mossi con la nota sopra citata, da questo Assessorato, chiarendo con la stessa i tempi delle procedure di riscontro della richiesta dell'ufficio del Genio civile di Messina, in particolare:
-  trasmissione all'ufficio del Genio civile, nota prot. n. 13322 del 22 novembre 2004;
-  richiesta nuovo studio a supporto del piano regolatore generale emendato a seguito dell'adozione da parte del Genio civile, con propria nota prot. n. 28262 del 17 dicembre 2004;
-  conferimento incarico al geologo per detto adempimento D. Giunta n. 172 del 19 maggio 2005, con assegnazione giorni 120 allo stesso, per consegna studio;
-  consegna studio da parte del geologo con propria del 30 dicembre 2005 al protocollo del comune n. 15363 del 30 dicembre 2005;
-  trasmissione dello stesso studio al Genio civile con nota comunale n. 55 del 2 gennaio 2006;
-  con propria prot. n. 292 del 13 marzo 2006, protocollo comune n. 3980 del 29 marzo 2006, il Genio civile, chiedeva all'amministrazione comunale di voler rivedere la destinazione urbanistica del territorio in funzione della compatibilità geomorfologica delle zone stesse e quindi riconsiderare le scelte urbanistiche concordemente al geologo;
-  con nota prot. n. 4342 del 6 aprile 2006, il comune faceva presente di non poter aderire a tale richiesta del Genio civile ritenendola in contrasto con quanto disposto dalla legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni, chiedendo nel contempo l'emissione del parere ex art. 13 della legge n. 64/74;
-  con parere prot. n. 98226 del 15 maggio 2006, assunto al prot. n. 6392 del 25 maggio 2006 dal comune, veniva esitato favorevolmente dall'ufficio del Genio civile di Messina e restituito all'amministrazione con una serie di prescrizioni.
Per quanto sopra rilevato, in relazione alla particolare problematica ed in presenza dei particolari e delicati connotati ambientali e paesaggistici che rappresentano una peculiarità del territorio del comune di Taormina, si ritiene di poter aderire parzialmente alla richiesta di proroga, limitatamente ai ritardi non espressamente discendenti dalla volontà dell'amministrazione comunale, in particolare a quelli che di fatto non hanno consentito la definizione della procedura prescritta dagli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78.
Si ritiene, pertanto, di poter aderire a detta richiesta, concedendo una proroga di mesi 12 dalla scadenza delle stesse misure di salvaguardia";
Ritenuto di poter condividere le motivazioni contenute nel predetto rapporto;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche del piano regolatore generale del comune di Taormina, adottato con delibera del consiglio comunale n. 8 dell'8 marzo 2004, sono prorogate di 12 mesi per le motivazioni contenute nel condiviso rapporto n. 14 del 5 febbraio 2007 dell'unità operativa 4.1 del servizio IV.

Art.  2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 febbraio 2007.
  LIBASSI 

(2007.9.638)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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