REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 23 MARZO 2007 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Agira


Lo statuto del Comune di Agira è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 25 novembre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 34 del 20 novembre 2003, divenuta esecutiva il 6 gennaio 2004.
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art.  1
Principi fondamentali

1.  Il Comune di Agira è ente locale autonomo, il quale ha rappresentatività generale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica e dalla legge generale dello Stato e dalla legge della Regione siciliana.
2.  L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
Art.  2
Finalità

1.  Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità che rappresenta.
2.  La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
3.  Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione nella pari opportunità dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e religiose all'amministrazione.
4.  Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a)  il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
b)  la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazione economica e di cooperazione;
c)  il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d)  la tutela e lo sviluppo delle risorse materiali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
e)  la promozione dello sviluppo agro-alimentare, industriale e artigianale utilizzando allo scopo le legislazioni nazionali, regionali, provinciali e comunitarie;
f)  l'attuazione di un articolato piano operativo, sempre nell'ambito delle proprie funzioni, atto a coinvolgere i giovani e gli anziani per una armonica integrazione sociale dei soggetti in difficoltà promuovendo iniziative di tempo libero, sportive, culturali e ricreative;
g)  affrontare e risolvere i problemi riguardanti la scuola, l'occupazione e l'orientamento professionale dei giovani, in collaborazione con le istituzioni formulate preposte alle singole attività;
h)  promuovere azioni positive per favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori anche istituendo una commissione per le pari opportunità tra i sessi;
i)  assicura forme di costante collegamento con i propri cittadini emigrati, sostenendo iniziative associative nei luoghi di emigrazione;
l)  promuove ogni azione per l'educazione alla pace e il rigetto di ogni azione di guerra tra i popoli.
Art.  3
Programmazione e forme di cooperazione

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione siciliana, avvalendosi dell'apparato delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3.  Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate, da parte di un maggiore numero di cittadini, di rendere più economico e perequato il concorso finanziario per le finalità stesse.
4.  Promuovere e partecipare alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni, storiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
Art.  4
Funzioni

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
2.  Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha la piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
3.  Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
4.  Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.
5.  Le funzioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.
Art.  5
Attività amministrativa

1.  L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, delle semplificazioni delle procedure e del decentramento.
2.  La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi dell'organizzazione e della sua dirigenza.
3.  Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recepita dalla Regione siciliana con la legge 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.
Art.  6
Territorio, ambiente e sede comunale

1.  I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2.  Il territorio del Comune si estende per kmq. 163,11 confinante con i Comuni di Catenanuova, Regalbuto, Gagliano Castelferrato, Assoro, Castel di Judica, Ramacca.
3.  Il Comune deve curare un ordinato sviluppo del territorio, vigilare sui processi di sviluppo urbanistico e territoriale, tenendo presente la necessità sia di insediamenti di strutture produttive sia della disponibilità di aree urbanizzate da destinare all'edilizia abitativa e sociale.
4.  Il Comune deve promuovere e favorire iniziative che esaltino il rapporto uomo-ambiente, affinché la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale vengano ad avere il valore di una precisa scelta in termini anche di prevenzione.
5.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Agira, via Vittorio Emanuele n. 284 bis. La sede del Comune può essere modificata soltanto con atto del consiglio comunale.
6.  Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
Art.  7
Albo pretorio

1.  Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2.  Nel municipio è previsto apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.
3.  La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.
4.  Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al secondo comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
5.  L'ente, per facilitare la lettura e la conoscenza degli atti adottati, può avvalersi di sistemi informatici.
Art.  8
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "Comune di Agira", con lo stemma di cui al decreto e bozzetto allegati, che formano parte integrante del presente statuto.
2.  L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
3.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata col decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo comma.
4.  Il consiglio comunale può determinare, con proprio atto di indirizzo assunto su parere favorevole di almeno i tre quinti dei consiglieri assegnati, i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore e scortata dai vigili urbani.
Parte I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I
ORGANI ELETTIVI
Art.  9
Organi

1.  Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta municipale ed il sindaco. Il consiglio ed il sindaco sono organi elettivi.
Art.  10
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e rappresenta l'intera collettività ed è la sede naturale del dibattito politico.
2.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3.  Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e del presente statuto in particolare, ha competenze per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, siccome recepito dalla legge regionale n. 48/91 e modificato dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato. L'elezione, la composizione e la durata del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo "status" dei consiglieri, salvo quanto previsto dal presente statuto. Dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
4.  Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consiliari permanenti e speciali, con criterio proporzionale, avente funzioni istruttorie.
5.  Il funzionamento del consiglio comunale, dei gruppi consiliari e delle commissioni è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione o modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
6.  Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente o suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il relativo ordine del giorno viene formulato dal presidente stesso, con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
7.  Il consiglio comunale si riunisce secondo le modalità di cui all'art. 44 della legge regionale n. 26/93 che modifica l'art. 20 della legge regionale n. 7/92. Il consiglio comunale è convocato dal presidente e si riunisce in sessione non urgente obbligatoriamente tre volte l'anno:
-  entro il mese di marzo in occasione della programmazione delle funzioni e dei servizi trasferiti dalla Regione;
-  entro giugno anche per l'approvazione del conto consuntivo;
-  entro dicembre in concomitanza dell'approvazione del bilancio.
Entro il mese di settembre per l'approvazione degli equilibri di bilancio e lo stato di attuazione dei programmi.
Il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune (art. 44, comma 4, legge regionale n. 26/93).
Può essere riunito, in sessione urgente, in ogni altro periodo dell'anno:
a)  per determinazione del presidente;
b)  per richiesta del sindaco;
c)  per richiesta di un quinto dei consiglieri comunali.
Nei casi previsti dalle lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario comunale darà tempestiva comunicazione.
La ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dall'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dai componenti.
Mentre il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari "ad acta". L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, con le procedure previste dall'art. 155 e seguenti del c.p.c. almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione non urgente; almeno 24 ore prima per i casi di urgenza o per gli oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno di una sessione già convocata. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data. Negli stessi termini di cui al comma precedente, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dovrà essere pubblicato all'albo pretorio, a cura del segretario, e negli appositi spazi individuati dal regolamento.
L'ordine del giorno, che dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, è predisposto dal presidente che stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte previste dall'art. 179 dell'ordinamento degli enti locali sono inserite nella prima sessione utile.
8.  Esercita il controllo politico-amministrativo mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento: segnalando all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, siccome recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal 2° comma dell'art. 27 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, e sulla relazione semestrale di cui all'art. 17 della legge regionale n. 7/92; promuovendo la consultazione sulla rimozione del sindaco, come previsto dall'art. 18 della legge regionale n. 7/92.
9.  Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.
10.  Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto preservano espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsti dall'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, siccome sostituito dall'art. 21 della legge regionale n. 26/93, integrata da quelle del regolamento, che disciplina, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio.
11.  Le votazioni sono effettuate di norma, con voto, palese, salvo che la legge o il regolamento non dispongono lo scrutinio segreto.
12.  Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali esse devono essere segrete perché le deliberazioni comporterebbero apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito o demerito di persone: in detti casi il consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, può deliberare di non ammettere il pubblico nella seduta delle adunanze.
13.  Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con apposito regolamento il consiglio fissa le modalità ed i criteri per fornire allo stesso servizi, attrezzature e risorse finanziarie e disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento, nonché la gestione delle risorse attribuite alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali e di rappresentanza connesse alla funzione.
Art.  11
Presidenza del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2.  Il consiglio comunale elegge, altresì, con le stesse modalità, un vice presidente.
3.  In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali.
4.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; qualora questi non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere eletto che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
5.  Il presidente dirige il dibattito ed esercita i poteri previsti dal regolamento per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni e per mantenere l'ordine, inoltre, come previsto dal regolamento, garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri ed assicura il rispetto delle minoranze.
Art.  12
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale

1.  Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali. Redige l'ordine del giorno da trattare nella seduta, autorizza le missioni dei consiglieri comunali e ne rilascia le attestazioni per giustificare l'assenza dal posto di lavoro per recarsi in missione, per partecipare alle sedute consiliari, di commissione, di conferenza dei capigruppo e di quant'altro inerente alle loro funzioni. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il presidente del consiglio si avvale delle strutture esistenti nel Comune, secondo quanto previsto nello statuto.
Art.  13
Consiglieri comunali, prerogative e compiti

1.  I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2.  I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato imperativo con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
3.  Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi, od abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
4.  Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
a)  esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio;
b)  presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzione.
5.  Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
a)  dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
b)  dal segretario comunale copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al consiglio comunale, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
Gli adempimenti relativi alle surrogazioni debbono avvenire entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
6.  Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali od altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve astenersi ed allontanarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal presidente del consiglio e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interesse.
7.  I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento.
8.  Il sindaco ed i membri della giunta possono intervenire alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto.
9.  I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
Art.  14
Consigliere anziano

1.  E' consigliere anziano il consigliere che nell'elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.
Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
Art.  15
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale entro e non oltre il decimo giorno dall'insediamento del consiglio. Qualora non siano esercitate tali facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2.  I consiglieri che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti, dichiarando la propria indipendenza dagli stessi, devono confluire in un gruppo misto il cui capogruppo, in mancanza di designazione, va individuato nel consigliere maggiore di età.
Art.  16
Conferenza dei capigruppo consiliari

L'apposito regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e ne regola il funzionamento e le competenze. Essa è formata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede e la convoca, e dai capigruppo consiliari. Alla predetta conferenza possono essere invitati il sindaco o un suo delegato.
Art.  17
Commissioni consiliari

Il consiglio comunale può istituire a norma di legge nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organi di partecipazione, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di specifici argomenti.
Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta essi lo richiedano.
La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è assegnata ad un rappresentante della maggioranza, designato con le modalità indicate dal regolamento.
Le commissioni "permanenti" svolgono attività di esame preliminare delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio al fine di favorire l'esercizio delle funzioni dell'organo stesso e svolgere attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.
Le commissioni "temporanee o speciali", nell'ambito della competenza del consiglio comunale, svolgono attività di esame di materie relative a questioni di carattere particolare o speciale che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti e che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.
Il regolamento disciplinerà l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
-  la nomina del presidente della commissione;
-  la procedura per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
-  forme per l'esternazione dei pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
-  metodi e procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;
-  casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.
Art.  18
Giunta municipale

1.  La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 6 assessori da lui nominati, e dura in carica 5 anni.
2.  Il sindaco, eletto al primo turno, nomina la giunta, scegliendone i componenti tra i consiglieri del Comune ovvero tra i soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La giunta comprende anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura.
3.  Il sindaco eletto al secondo turno, entro 10 giorni, nomina la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.
4.  La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dal suo insediamento, al consiglio comunale, riunito in seduta pubblica, che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.
5.  Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro 10 giorni dalla nomina.
6.  Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco e eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio Comune; né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
7.  La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore. La dichiarazione di opzione formalizzata comporta la cessazione dalla carica non prescelta.
8.  Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al secondo grado, del sindaco.
9.  Agli assessori possono essere delegate dal sindaco, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
10.  Il sindaco può, in ogni momento, revocare uno o più componenti della giunta con le procedure previste dal citato art. 12 della legge regionale n. 7/92, modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93. In tal caso, egli deve, entro 7 giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulla ragione del provvedimento, sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art.18 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
11.  Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, al Comitato regionale di controllo, sezione provinciale, ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
12.  La cessazione dalla carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art.  19
Ruolo - Competenze - Funzioni

1.  La giunta è l'organo di governo del Comune.
2.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza e con le modalità stabilite dal regolamento.
3.  Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune fissate dalla legge.
4.  La giunta è convocata dal sindaco, o da chi ne fa le veci, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. E presieduta dal sindaco o, in sua assenza, dal vice sindaco; nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore anziano. Per la validità della sua adunanza è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.
5.  Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta. Esercitano, per delega del sindaco, attività di controllo al funzionamento dei servizi e degli uffici, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.
6.  Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono tra il delegato ed il sindaco, la giunta ed i dipendenti preposti.
Art.  20
Assessore anziano

1.  E' assessore anziano l'assessore più anziano di età.
2.  All'assessore anziano, in mancanza del vice sindaco, in sua assenza o impedimento, spetta surrogare il sindaco assente od impedito, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Art.  21
Norme generali di funzionamento

1.  Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale.
2.  Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso di esami di particolari argomenti, e prima della votazione, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune.
3.  Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, sino al momento prima della votazione, il revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4.  La giunta delibera con intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati compreso il sindaco.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
5.  Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite, in conformità alle leggi ed al presente statuto, dal regolamento.
Art.  22
Deliberazioni degli organi collegiali

1.  Gli organi collegiali deliberano con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e/o dallo statuto.
2.  Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione da questi svolta.
3.  L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, nonché il deposito degli atti e l'esecuzione dei deliberati, rientrano nella competenza dei singoli responsabili dei procedimenti individuati in base alla normativa vigente.
Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
4.  Per quanto attiene al contrasto di interessi riguardante membri degli organi collegiali di governo o consultivo o di giudizio, deliberanti, valgono le norme statuite al precedente art. 13, comma 7 e quanto sarà previsto nell'apposito regolamento.
5.  Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsa un'ora da quella fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.
6.  La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede alle 24 ore successive alla seduta deserta od a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta.
Art.  23
Sindaco

1.  Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita le funzioni previste dalla legge, ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
2.  Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3.  La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4.  Per le operazioni e la procedura di proclamazione e per le operazioni di convalida, si applicano gli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 7/92 e gli artt. 8 e 9 della stessa legge come modificati dagli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 26/93.
5.  La durata in carica del sindaco è fissata in 5 anni.
6.  Abrogato.
7.  Sono attribuite al sindaco, siccome previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 7/92 e modificato dall'art. 45 della legge regionale n. 26/93, le competenze di cui alla lett. n) dell'art. 32 della legge n. 142/90, come introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 48/91 e tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla legislazione nazionale o regionale ai comuni o alle province, siccome previsto dal 1° comma dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32.
8.  In caso di cessazione dalla carica del sindaco per decadenza, dimissione o morte si applicano le norme dell'art. 16 della legge regionale n. 7/92, modificato dall'art. 42 della legge regionale n. 26/93.
Art.  24
Attribuzione di amministrazione

1.  Il sindaco:
a)  nomina la giunta;
b)  ha la rappresentanza generale dell'ente;
c)  ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
d)  coordina l'attività dei singoli assessori;
e)  può sospendere l'adozione di atti specifici concernente l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
f)  impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
g)  ha facoltà di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad assessori;
h)  promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la giunta o il consiglio comunale a seconda della specifica competenza;
i)  convoca i comizi per i referendum consultivi;
l)  adotta ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge, dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale;
m)  abrogato;
n)  abrogato;
o)  abrogato;
p)  abrogato;
q)  abrogato;
r)  determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi pubblici esistenti nel Comune;
s)  fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto delle sue dimissioni;
t)  acquisisce e promuove direttamente, avvalendosi anche del segretario comunale, informazioni riservate, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
u)  compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti;
v)  quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica;
w)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi ed istituzioni appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
x)  non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti ed affini entro il secondo grado.
Art.  25
Attribuzioni di organizzazione

1.  Il sindaco:
a)  propone al presidente del consiglio gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del consiglio comunale;
b)  è tenuto a partecipare alle riunioni di consiglio. A tale scopo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un assessore da lui delegato;
c)  propone argomenti da trattare e dispone con atti formali la convocazione della giunta e la presiede;
d)  delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate, ad assessori o al segretario comunale ovvero ad impiegati di ruolo del Comune;
e)  per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire n. 2 incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti, dotati di documentata professionalità, siccome previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92, modificato dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93 e sostituito con l'art. 4 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
Agli esperti è corrisposto un compenso pari a quello globale, previsto per i dipendenti in possesso della seconda qualifica dirigenziale;
f)  nomina, sia come previsto dall'art. 13, 1° comma, della legge regionale n. 7/92 e integrato dall'art. 41 della legge regionale n. 26/93, il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. h), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nonché dallo statuto e dai regolamenti afferenti del Comune. Nomina, altresì, i componenti degli organi consultivi del Comune, nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale;
g)  presenta ogni 6 mesi al consiglio comunale una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti.
Art.  26
Vice sindaco

1.  Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento.
2.  Gli assessori, in caso di assenza od impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni del sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età ad esclusione di quelle di ufficiale di Governo in assenza di specifica delega.
3.  Delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
Art.  27
Rimozione del sindaco

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai quattro quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata ne consegue la cessazione della sola giunta e non del consiglio comunale, che durerà in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente all'elezione diretta del sindaco.
Titolo Il
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Capo I
Segretario comunale
Art.  28
Segretario comunale

1.  Il Comune ha un segretario titolare, il cui rapporto intercorre con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali, istituito ai sensi dell'art. 18, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche.
2.  Egli dipende funzionalmente dal sindaco, cui spetta il potere di nomina.
3.  La nomina e la revoca del segretario sono regolati dalla legge di riferimento.
Art.  29
Attribuzioni del segretario

1.  Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2.  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
3.  Può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
4.  Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dai regolamenti ovvero conferitagli dal sindaco.
Art.  30
Abrogato
Capo Il
Uffici
Art.  31
Principi strutturali ed organizzativi

1.  L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)  organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivi e per programmi;
b)  analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuno elemento dell'apparato;
c)  abrogata;
d)  superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale nel rispetto della legislazione e del contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti.
2.  Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
3.  Il modulo organizzativo del Comune si articola in settori e servizi. Il settore costituisce l'unità organizzativa di massima dimensione, comprendente un insieme di servizi nell'ambito di competenze omogenee. Il servizio costituisce l'unità organizzativa in cui si articola il settore ed è connotato da una specifica competenza di intervento.
Art.  32
Personale

1.  Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la qualificazione professionale, la responsabilizzazione e la valorizzazione.
2.  La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzioni alle norme di legge, allo statuto ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.
3.  Nell'ambito della potestà regolamentare in materia di personale, la giunta municipale dovrà porre particolare attenzione alle seguenti materie:
a)  ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
b)  funzionamento degli uffici;
c)  struttura ed articolazione dell'organigramma;
d)  modalità di attribuzione della titolarità delle posizioni organizzative di responsabilità;
e)  modalità del sistema di valorizzazione dello sviluppo professionale dei dipendenti regolato da processi selettivi esclusivamente interni;
f)  modalità del sistema delle incentivazioni economiche fondato sui criteri meritocratici;
g)  modalità del sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati;
h)  disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nella pubblica amministrazione ed altre attività, nonché i casi di divieto di cumulo di incarichi pubblici.
4.  Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali di comparto.
Art.  33
Vice segretario

Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del vice segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento, è previsto il vice segretario.
Titolo III
SERVIZI COMUNALI
Art.  34
Forme di gestione

1.  L'attività diretta a conseguire nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3.  Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4.  Per gli altri servizi la comparazione tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto ed in concessione, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5.  Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6.  Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.
7.  Il Comune sviluppa rapporti con altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Titolo IV
CONTROLLO INTERNO
Art.  35
Principi e criteri

1.  Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2.  E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici parere e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3.  Norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposte e di garanzia, con l'osservanza delle leggi e del presente statuto.
4.  Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quello degli organi e degli uffici dell'ente.
Art.  36
Revisore dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti nel rispetto della normativa vigente.
2.  I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3.  I revisori dei conti collaborano con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti.
Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4.  Per l'esercizio della loro funzione i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5.  I revisori dei conti adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente lo riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
6.  I revisori dei conti attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redigono apposita relazione, con la quale accompagnano la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
7.  Presenziano, se richiesti, ai lavori del consiglio comunale quando è in discussione il bilancio preventivo, il suo assestamento, i rendiconti degli agenti contabili, al fine di fornire le indicazioni e le precisazioni verbali eventualmente necessarie.
Art.  37
Rendiconto della gestione

1.  I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2.  La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3.  I revisori dei conti attestano la corrispondenza del rendiconto, alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale i revisori esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4.  Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nell'adunanza di seconda convocazione, il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.
Parte Il
ORDINAMENTO FUNZIONALE
Titolo I
Art.  38
Organizzazione territoriale - Forme collaborative

1.  Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
2.  L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione.
Art.  39
Convenzioni - Consorzi

1.  Il consiglio comunale promuove la collaborazione; il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2.  Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Specificatamente in esse vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3.  Il consiglio comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione di un consorzio tra enti per la realizzazione a gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per l'economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste ai precedenti punti 1 e 2.
4.  La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal precedente punto 2, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
5.  Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
6.  Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
Art.  40
Accordi di programma

1.  Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2.  L'accordo, oltre le finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogati, ed in particolare:
a)  determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b)  individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti degli enti coinvolti;
c)  assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3.  Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del consiglio comunale e con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto; nella deliberazione devono essere previsti:
a)  le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato;
b)  gli interventi surrogati;
c)  i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
d)  il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la regolarizzazione dei rapporti fra gli enti coinvolti;
e)  il coordinamento degli adempimenti connessi al programma.
Art.  41
Partecipazione popolare

1.  Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2.  Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3.  Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4.  L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi.
5.  Il Comune istituisce una consulta permanente con il compito di programmare in collaborazione con l'Assessorato alla solidarietà sociale, interventi in materia di assistenza agli anziani, ai portatori di handicap, ai disabili, ai tossicodipendenti, a quanti altri soggetti venissero a trovarsi in condizione di disagio sociale.
6.  Il Comune istituisce una consulta permanente con il compito di esaminare, in collaborazione con gli Assessorati alla pubblica istruzione e allo sport, al turismo e allo spettacolo, i problemi legati alla condizione giovanile e programmare interventi in ordine al tempo libero, alla pratica sportiva, all'istituzione e il funzionamento di centri culturali, alla prevenzione delle devianze sociali.
Art.  42
Interventi nel procedimento amministrativo

1.  I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2.  La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4.  Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti, cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5.  Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio od altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.
6.  Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7.  Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8.  Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduta da un contraddittorio orale.
9.  Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.
10.  I soggetti di cui al comma 1, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, sottrae all'accesso.
11.  La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art.  43
Interventi, petizioni e proposte

1.  I cittadini, le associazioni, i comitati riconosciuti, nonché i soggetti collettivi in genere possono rivolgere agli organi del Comune:
a)  istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione;
b)  petizioni in forma collettiva per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
c)  proposte per l'adozione di atti amministrativi finalizzati al perseguimento del pubblico interesse.
2.  Fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento, l'istanza, la petizione o la proposta vengono indirizzate al sindaco che deciderà a quale organo comunale sottoporlo, il quale poi deve adottare sulle stesse motivata decisione da notificarsi a tutti i presentatori entro 60 giorni dalla data del ricevimento dell'atto.
3.  Il segretario comunale curerà la raccolta, in apposito pubblico registro, delle istanze, petizioni o proposte presentate, riportandovi gli estremi delle stesse, l'iter di esame e gli eventuali provvedimenti adottati.
Art.  44
Associazionismo e partecipazione

1.  Il Comune, al fine di permettere l'effettiva partecipazione alle forze economiche e sociali e culturali ed ambientalistiche e sportive e di volontariato e di difesa dei consumatori e religiose operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi dei programmi di attuazione nei vari settori di propria competenza, riconosce e promuove le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini.
2.  A tal fine, il sindaco, esaminate le istanze e le legittime finalità degli interessati costituitisi in associazioni, comitati e cooperative, li riconosce e li registra fra le aggregazioni che hanno i poteri di iniziativa nell'art. 42 ed alle quali possano essere richiesti pareri e proposte sull'azione dell'amministrazione comunale.
3.  L'attività, le finalità, l'organizzazione e le modalità di coinvolgimento nella vita amministrativa di tali aggregazioni di cittadini sono disciplinate da apposito regolamento comunale, da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, regolamento che stabilirà anche le modalità per l'esercizio del diritto d'udienza.
Art.  45
Referendum

1.  I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
2.  I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un quindicesimo degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data dell'1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica da parte del segretario comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento, propone al consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto del segretario comunale al consiglio che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3.  I referendum sono indetti dal sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento; le consultazioni referendarie devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale ed aventi notevole rilievo e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto, in questo ultimo caso vanno differite di 30 giorni;
4.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approva apposito regolamento per i referendum consultivi.
5.  Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
a)  disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale e le relative variazioni;
b)  piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
c)  tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, bilancio e conto consuntivo;
d)  designazione e nomina dei rappresentanti;
e)  assunzione di mutui;
f)  permute, appalti e concessioni.
6.  La consultazione referendaria è valida se ad esso prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 50% del totale di quelli iscritti nelle liste elettorali.
7.  Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il sindaco sottopone al consiglio o alla giunta, a seconda della competenza, i risultati del referendum. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.
Art.  46
Diritto di accesso e di informazione

1.  Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo quanto previsto dalle norme legislative in materia e dallo specifico regolamento comunale.
2.  A tal fine l'ente deve avvalersi dei mezzi di comunicazione più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza dei suoi atti.
3.  Il regolamento, oltre a disciplinare il diritto d'accesso all'informazione ed alla pubblicità degli atti del Comune, indica la categoria degli atti riservati, i casi di applicazione dell'istituto dell'accesso differito, nonché le modalità per il rilascio di copie.
Titolo III
DIFENSORE CIVICO
Art.  47
Istituzione

Il consiglio comunale può istituire l'ufficio del difensore civico.
Il difensore civico svolge il ruolo del garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
Egli ha il compito di segnalare al sindaco, a richiesta dei cittadini, singoli o associati, o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione comunale, degli enti, delle aziende dipendenti dal Comune o alle quali il medesimo ha affidato servizi di pubblica utilità.
Art.  48
Nomina del difensore civico

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, su proposta dei gruppi consiliari, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora non si dovesse raggiungere tale quorum, si procederà ad una seconda votazione al termine della quale viene eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
Egli resta in carica un anno, esercitando le sue funzioni fino all'elezione del successore.
Il difensore civico può essere rieletto per una sola volta.
La sua designazione deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. A tal proposito potrà presentare domanda di iscrizione: il cittadino laureato residente in Agira che abbia compiuto il quarantesimo anno di età, con esperienza quinquennale maturata solo nella pubblica amministrazione senza note di demerito, in qualità di funzionario direttivo o come docente oppure come amministratore, intendendosi per amministratore i consiglieri e assessori comunali e provinciali o più alte cariche elettive di comuni, province, regioni, Stato.
Art.  49
Incompatibilità e decadenza

Non può essere nominato difensore civico:
-  chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
-  i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
-  i membri delle unità sanitarie locali, solo se in carica;
-  i ministri di culto;
-  gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché gli enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
-  chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
-  chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.
La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.
Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza dei doveri d'ufficio, con la maggioranza assoluta.
Art.  50
Mezzi e prerogative

L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministratore comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nelldel territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sentito il parere del segretario comunale. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, dà verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima in caso di ritardo, agli organi competenti, a provvedere entro periodi temporali definiti, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.
Art.  51
Rapporti con il consiglio

Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio comunale nel mese successivo e resa pubblica.
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, chiedere al sindaco di relazionare al consiglio comunale. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile.
Art.  52
Indennità di funzione

Al difensore civico viene corrisposta l'indennità fissata dal consiglio comunale in misura non superiore a quella corrisposta agli assessori comunali.
Art.  53

(Soppresso).
Titolo IV
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CONTABILITA' PATRIMONIO - TESORERIA CONTRATTI
Art.  54
Programmazione di bilancio

1.  La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono:
-  il bilancio di previsione annuale;
-  la relazione previsionale e programmatica;
-  il bilancio pluriennale.
La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2.  Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione; definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3.  Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale entro i1 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
Art.  55
Risorse per la gestione corrente

1.  Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.
2.  Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe dell'imposta, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
Art.  56
Risorse per gli investimenti

1.  La giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2.  Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento.
Art.  57
Gestione del patrimonio

1.  La giunta comunale sovraintende all'attività di conservazione e di gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifiche generali.
Art.  58
Tesoreria

1.  Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito, che disponga di una sede operativa nel Comune.
2.  La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinato mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4.  Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5.  Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
Art.  59
Contratti

La materia contrattuale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, è disciplinata dal regolamento comunale.
Titolo V
FUNZIONE NORMATIVA
Art.  60
Statuto

1.  Il presente statuto è l'atto fondamentale e regola l'esercizio dell'autonomia normativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Lo statuto, liberamente formato dal consiglio comunale, tenute presenti le esigenze della società civile, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'orientamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3.  Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4.  Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.
5.  La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme più idonee.
Art.  61
Revisione dello statuto

1.  Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale, con la stessa procedura stabilita per la sua approvazione.
2.  Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
3.  La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.
Art.  62
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
Art.  63
Regolamenti comunali

1.  I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2.  La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3.  I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
Art.  64
Ordinanze

1.  Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2.  Le ordinanze di cui sopra devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3.  Il sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui alla lett. u) dell'art. 24 del presente statuto. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4.  In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
5.  Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.
Art.  65

1.  I consiglieri comunali ed il sindaco, eletti a suffragio popolare, nonché gli assessori, i presidenti ed i direttori generali delle aziende speciali municipali sono soggetti alla presentazione, entro tre mesi dalla loro proclamazione o nomina presso la segreteria del Comune, delle seguenti dichiarazioni, disciplinate dalla legge regionale 15 novembre 1992, n. 128:
a)  una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società, le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
b)  copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
c)  una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3° comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati alle lett. a) e b) concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato o e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
I soggetti tenuti alle dichiarazioni disciplinate dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 decadono dalla carica ove le omettano nel termine di diffida stabilito in 30 giorni.
Della decadenza viene data notizia ai presidenti dei collegi ed agli organi competenti ad adottare i provvedimenti conseguenti.
2.  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 2° comma, della legge regionale n. 26/93, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, i candidati eletti a suffragio diretto dovranno presentare sia la dichiarazione preventiva che il rendiconto delle spese per la campagna elettorale propria e delle liste di appartenenza alle elezioni locali.
La dichiarazione preventiva ed il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del Comune.
Art.  66

1.  Ai sensi e per gli effetti della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 56 della legge regionale n. 26/93, vengono promosse le azioni positive che hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità. Viene promosso l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono rappresentate e, in particolare, nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità. Viene favorito, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
Art.  67
Regolamenti vigenti

1.  Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, salvo che lo stesso non preveda termini più brevi. I regolamenti restano in vigore fino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo statuto. Trascorsi tali termini senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di avere vigore le norme divenute incompatibili.
(2007.9.557)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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