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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 31 gennaio 2007. Criteri e modalitā tecniche per il controllo e la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE FORESTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto legge n. 3267/23 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regio decreto legge n. 1126/26 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste del 18 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 2001, recante disposizioni per l'esercizio dell'attivitā vivaistica nel territorio della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva n. 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";
Vista la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" e il relativo testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 2006, in particolare il comma 7bis, art. 11, della legge regionale n. 16/96, che individua il dipartimento regionale delle foreste quale organismo ufficiale per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto legislativo n. 386/2003;
Visto il D.P.Reg. n. 4023 del 9 ottobre 2006, con il quale č stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste al dott. Michele Lonzi;
Considerato che occorre stabilire criteri e modalitā tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
In conformitā alle premesse, sono approvati i criteri e le modalitā tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione con la relativa modulistica che di seguito viene specificata: a) allegato A generale - criteri e modalitā tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione; b) allegato B - elenco delle ulteriori specie arboree (art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 386/2003) soggette alle medesime disposizioni delle specie di cui all'allegato I, decreto legislativo n. 386/2003; c) modello 1 - domanda di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003; d) modello 1bis - domanda per rinnovo o subentro licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione, ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003; e) modello 2 - relazione tecnica ed economica (da allegare alla domanda di licenza); f) modello 3 - licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di materiale forestale di moltiplicazione, ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003; g) modello 4 - registro di carico e scarico - specie arboree soggette alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 386/2003, art. 5; h) modello 5 - cartellino del produttore - piante; i) modello 5bis - cartellino del produttore - semi; j) modello 6 - cartellino di identificazione del materiale di moltiplicazione in campo; l) modello 7 - comunicazione per la raccolta di materiali forestali di moltiplicazione, ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003; m) modello 7bis - richiesta di autorizzazione provvisoria per la raccolta di materiali forestali di moltiplicazione, ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003; n) modello 8 - comunicazione di avvenuta raccolta di materiali forestali di moltiplicazione e richiesta del "certificato principale d'identitā", ai sensi del decreto legislativo n. 386/2003.
Art. 2
Le istanze tendenti all'ottenimento della licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del decreto legislativo n. 383/2003, devono essere presentate all'organismo ufficiale, conformemente ai modelli approvati, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarā trasmesso alla ragioneria per il visto di competenza, successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 31 gennaio 2007.
LONZI
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste in data 5 febbraio 2007 al n. 3.
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