REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 MARZO 2007 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 28 febbraio 2007, n. 1.
Tasse sulle concessioni governative regionali. Legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007. Articoli 4 e 5 - Tasse sulle concessioni regionali.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE -  UFFICIO DI GABINETTO -  SEGRETERIA GENERALE -  UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA TRAPANI
AGLI ASSESSORATI REGIONALI SANITA' TERRITORIO ED AMBIENTE AGRICOLTURA E FORESTE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
AI COMUNI DELLA SICILIA
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA
e, p.c.  ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO - UFFICIO IV 

ALL'ASSESSORE REGIONALE PER IL BILANCIO E LE FINANZE
AL DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO
ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO IN SICILIA
La legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", agli artt. 4 e 5 ha disposto, riguardo le tasse sulle concessioni governative regionali regolamentate in Sicilia dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, quanto segue.
Con le disposizioni di cui all'art. 4, la predetta legge ha abrogato le seguenti voci di cui alla tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.
1)  Voce di cui al numero d'ordine 22 (cod. 0301 della circolare di questo dipartimento n. 3 del 2003): che comprende:
-  autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, altri allestimenti in genere senza le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, autostelli.
a)  Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.
2)  Voce di cui al numero d'ordine 26 (cod. 0402 della circolare di questo dipartimento n. 3 del 2003):
-  autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700).
3)  Voce di cui al numero d'ordine 35 (cod. 0702 della circolare di questo dipartimento n. 3 del 2003):
-  concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771).
Le suddette tasse risultano abrogate dalla data di entrata in vigore della predetta legge finanziaria e, quindi nel mese di gennaio doveva essere versata, entro il 31, la tassa annuale, qualora prevista, e, per il rilascio delle nuove autorizzazioni, fino all'entrata in vigore della stessa legge, doveva essere richiesto il versamento della tassa di rilascio.
Appare utile aggiungere che deve continuare, invece, la riscossione coattiva, con aggiunta di sanzioni ed interessi, delle tasse, oggi abrogate, che risultano non versate anteriormente alla data di entrata in vigore della succitata legge finanziaria.
La legge finanziaria per il 2007 ha previsto, inoltre, all'art. 5 l'istituzione della tassa di concessione governativa regionale, di euro 600, per l'attivazione degli stabilimenti da adibire alla produzione, alla trasformazione e al commercio all'ingrosso degli alimenti di origine animale e della tassa di concessione regionale, anch'essa di euro 600, per l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori di analisi ai fini dell'autocontrollo e dell'applicazione del sistema HACCP.
Ambedue le nuove tasse trovano regolamentazione nelle disposizioni di cui alla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e quindi, al pari delle altre, ai sensi del richiamato art. 2 del D.P.R. n. 641/72, sono dovute in occasione dell'emanazione dell'atto e vanno corrisposte non oltre la consegna dello stesso all'interessato.
La legge, infatti, subordina il rilascio del previsto atto amministrativo alla produzione, da parte del richiedente della quietanza di pagamento del tributo in quanto gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate (art. 8, D.P.R. n. 641/72).
L'art. 9 del D.P.R. n. 641/72 prevede, inoltre, espressamente, al comma 2, che "il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso".
Le suddette tasse devono essere versate sul conto corrente postale n. 17770900 intestato alla Cassa provinciale della Regione siciliana - Banco di Sicilia - Palermo.
Tale versamento deve essere effettuato con l'apposito bollettino di conto corrente personalizzato con il logo della Regione disponibile presso gli uffici postali della Sicilia.
Non appare superfluo aggiungere che, in caso di mancato adempimento dell'onere del pagamento delle tasse sulle concessioni regionali da parte degli interessati, sarà competenza delle amministrazioni che rilasciano gli atti comminare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 641/72 il quale prevede che "Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa e in ogni caso non inferiore a lire duecentomila" (E 103,29).
Il versamento delle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai trasgressori della legge n. 24/93 deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 302901, intestato alla Cassa provinciale della Regione siciliana - Banco di Sicilia - Palermo, capitolo 1988 del bilancio regionale.
Si rammenta, infine, che è previsto l'invio, entro il 28 febbraio di ogni anno, a questo Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento delle finanze e del credito, servizio entrate erariali e proprie, U.O.B. tributi propri, degli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali.
Il dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito: MINEO
(2007.10.693)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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