REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 MARZO 2007 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 21 febbraio 2007.
Procedura per il risanamento dei siti nei quali viene riscontrato il superamento dei limiti di espansione e dei valori di attenzione dei campi elettromagnetici.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 90 della legge regionale n. 6/2001, con il quale è stata istituita in Sicilia l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla A.R.P.A. ente strumentale della Regione;
Visto, in particolare, il comma 3 del precitato art. 90 laddove si prevede che "la Regione e gli enti pubblici sia singoli che consociati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale";
Visto il decreto n. 165/Gab dell'1 giugno 2005, con il quale è stato approvato il regolamento sull'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, nel prosieguo indicata come ARPA;
Visti, in particolare, gli artt. 1 e 33 del regolamento di cui sopra;
Vista la legge n. 36/2001 "Legge quadro protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
Visto il decreto ministeriale n. 381 del 10 settembre 1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana;
Vista la circolare prot. n. 2818 del 17 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 12 maggio 2000, denominata "Linee applicative del regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998;
Visti i DD.PP.CC.MM. dell'8 luglio 2003, che fissano rispettivamente i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz; e quelli dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
Visto l'art. 103 della legge regionale n. 17/04, con il quale la Regione siciliana ha disposto l'applicazione del decreto legislativo n. 259 sul proprio territorio;
Considerato che la Regione siciliana ancora non è dotata di apposita normativa di settore;
Ritenuto, tuttavia, che nelle more che venga emanata una normativa regionale occorre comunque procedere al monitoraggio sulle fonti di emissioni a tutela della salute e dell'ambiente;
Considerato che il comma 1 dell'art. 33 del regolamento dell'ARPA prevede che "La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Sicilia individuando le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie e ambientali.";
Visto l'accordo di programma del 20 giugno 2005, sottoscritto dal presidente della Regione siciliana, dal dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente e dal direttore dell'ARPA Sicilia, approvato con decreto presidenziale del 24 giugno 2005, che tra l'altro abroga i decreti presidenziali nn. 130 e 131 del 23 agosto 2002;
Visto l'accordo di programma, sottoscritto in data 9 agosto 2002 dagli stessi contraenti di cui sopra, approvato con decreto presidenziale il 23 agosto 2002 ed abrogato con il decreto presidenziale del 24 giugno 2005;
Visto l'art. 3 dell'accordo sottoscritto in data 9 agosto 2002, lettera d), che prevede la realizzazione in ambiente urbano di reti per la rilevazione di campi elettromagnetici;
Visto il cronogramma del medesimo art. 3 dell'accordo sopraindicato che prevede, relativamente all'elettromagnetismo, tra l'altro il censimento delle fonti di emissione da realizzarsi entro sei mesi;
Vista la nota prot. n. 2197 del 6 febbraio 2006, con la quale l'ARPA trasmette anche una "proposta di procedure per il risanamento dei siti in cui risultano superati i limiti fissati dalla normativa", successivamente integrata e modificata come allegato 1 del presente provvedimento;
Considerato che con tale documento "L'ARPA Sicilia ha inteso fornire un contributo tecnico che potrebbe consentire secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che segnatamente al comma 1, lettera e), prevede che la Regione debba individuare gli strumenti e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, risultati che non possono prescindere da un'efficace azione di risanamento";
Considerato che la proposta è stata elaborata dall'ARPA-Sicilia, "Ente strumentale della Regione siciliana", il cui regolamento al comma 3, dell'art. 1, prevede che l'ARPA assolva all'esercizio di una serie di attività, tra le quali alla lettera a) monitoraggio controllo e tutela ambientale finalizzati alla promozione di comportamenti culturali orientati ad uno sviluppo sostenibile e che quindi l'ARPA medesima è qualificata ad elaborare la proposta concretamente operativa, nel rispetto della normativa vigente, che ha costituito la base per l'elaborazione dell'allegato 1 di cui al presente provvedimento;
Vista la nota dell'ARPA Sicilia del 18 ottobre 2006, prot. n. 19526, con la quale, tra l'altro, la stessa evidenza le difficoltà di procedere all'individuazione dei titolari delle concessioni;
Ritenuto, con il presente provvedimento, di volere istituire e regolamentare la tenuta e l'aggiornamento di un apposito elenco presso gli enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni per l'ubicazione degli impianti ai titolari delle concessioni di radiofrequenze e telefonia mobile;
Valutata la necessità, nelle more che la Regione si doti di un'apposita norma di settore, di fornire alcune direttive in materia di inquinamento elettromagnetico di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto che l'allegato 1 del presente provvedimento del quale è parte integrante, nelle more di un'apposita disciplina regionale di settore, possa essere applicato in Sicilia;

Decreta:


Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

L'allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento, si applica in Sicilia per procedere alla verifica del rispetto dei limiti di cui al DPCM dell'8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".

Art. 3

I comuni, che hanno rilasciato o rilasciano autorizzazioni ai titolari di concessioni di radiofrequenza e telefonia mobile per l'istallazione dei relativi impianti sul proprio territorio, devono adeguarsi a quanto previsto dall'allegato 1 in ordine alla tenuta degli elenchi di concessionari di radiofrequenze e telefonia mobile, obbligando quest'ultimi a procedere agli adeguamenti previsti dal presente provvedimento.

Art. 4

L'ARPA-Sicilia si impegna al rispetto di quanto previsto dall'allegato 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2007.
  INTERLANDI 

Allegato 1
PROCEDURA PER IL RISANAMENTO DEI SITI NEI QUALI VIENE RISCONTRATO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE E DEI VALORI DI ATTENZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI A FREQUENZE COMPRESE TRA 100 KHZ E 300 GHZ

Quadro normativo nazionale
Nel campo della tutela dalle radiazioni non ionizzanti sia la normativa italiana che quella internazionale hanno esplicita valenza protezionistico-ambientale.
In materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico, l'Unione europea ha emanato direttive, risoluzioni e raccomandazioni che hanno fissato alcune linee di indirizzo e di principio che sono state in parte recepite dagli Stati membri. In particolare, con la Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 - relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz - è stato sottolineato il richiamato principio di precauzione ed è stata demandata agli Stati membri la facoltà di fissare un livello di protezione più elevato rispetto a quello contenuto nella stessa Raccomandazione.
In relazione a ciò, il legislatore nazionale con l'emanazione di una legge quadro (legge n. 36/2001), ha definito i principi fondamentali e le competenze specifiche ai fini della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione e dei lavoratori. Alcuni aspetti legati alla tutela dai campi elettromagnetici erano comunque già contenuti nella legislazione precedente, a partire dalle norme tecniche relative alla costruzione degli elettrodotti.
L'approccio utilizzato - che individua valori limite di esposizione, livelli di attenzione ed obiettivi di qualità - risulta finalizzato a garantire una protezione sia dagli eventi acuti, sia dai possibili effetti di lungo periodo.
Per quanto riguarda le radiofrequenze, i limiti di emissioni sono attualmente quelli fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".
Tale decreto fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità al campo elettromagnetico presente in ambiente libero riguardanti l'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz. Tali limiti sono definiti per il campo elettrico, il campo magnetico e la densità di potenza, in base alla frequenza della radiazione considerata.
I limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003, riportati nelle tabelle seguenti, risultano piuttosto restrittivi (oltre dieci volte più bassi in termini di potenza accettabile rispetto a quelli che la Comunità europea si è data attraverso una Raccomandazione del luglio 1999, peraltro non sottoscritta dall'Italia). Inoltre, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2.
Per quanto attiene al risanamento degli impianti che superano i limiti imposti dalla normativa, il D.M. n. 381 del 1998 prevede che le Regioni disciplinino le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento ed indica in allegato le modalità tecniche delle suddette azioni.
La legge n. 36 del 2001 conferma le competenze delle Regioni, per quanto attiene alla definizione dei ruoli istituzionali delle Province e dei Comuni.
La stessa legge stabilisce che la Regione debba adottare, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare in modo graduale e comunque entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) (DPCM 8 luglio 2003), gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità.
Per la superiore attività la Regione si avvale dell'ARPA Sicilia.



In materia di trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi esistenti, ulteriori disposizioni sono state dettate dal decreto legislativo n. 5/2001 convertito in legge n. 66/2001. L'art. 2 stabilisce che la Regione, in attesa del Piano di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 1 del medesimo decreto legge, individua i siti nei quali devono essere trasferiti gli impianti. Per tale individuazione la Regione si avvale dell'ARPA Sicilia. La Regione, inoltre, dispone le azioni di risanamento previste dal D.M. n. 381/98 a carico dei titolari degli impianti nonché a richiedere, eventualmente, al Ministero delle comunicazioni la disattivazione degli impianti per i quali sia stata verificata la reiterazione delle violazioni.
Il quadro normativo esistente in materia di installazione di impianti per le telecomunicazioni è stato recentemente rivisto, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche", interamente recepito dalla Regione siciliana, che detta nuovi principi, al fine di garantire i diritti di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali. Secondo quanto previsto dal suddetto decreto, l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi è autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'ARPA, della compatibilità del progetto con le prescrizioni fissate dalla legge-quadro n. 36/2001 e relativi provvedimenti di attuazione.
Gli enti locali che autorizzano l'installazione di cui sopra, dovranno far obbligo, nell'atto autorizzativo, ai concessionari di apporre delle targhe identificative dandone comunicazione sia al competente dipartimento regionale territorio e ambiente che all'ARPA Sicilia.
Siti ove sono superati i limiti fissati dalla normativa
La legge quadro di protezione dall'esposizione all'inquinamento elettromagnetico (n. 36 del 2001), stabilisce che le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria ed ambientale sono attribuite alle amministrazioni provinciali e comunali, che si avvalgono dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Tali competenze si esplicano nei controlli sul campo riferiti ai fattori fisici, nonché nella necessaria raccolta sistematica, anche informatizzata dei dati acquisiti.
L'ARPA Sicilia nell'ambito della propria attività provvederà a reperire i dati relativi agli impianti radioelettrici per telecomunicazione. Tali dati, georeferenziati, comprensivi delle caratteristiche tecniche degli impianti saranno resi disponibili al dipartimento regionale territorio e ambiente e potranno essere reperiti dalla stessa ARPA anche attraverso accordi e/o richieste ai detentori degli stessi. In atto tali dati sono detenuti da diversi soggetti (comuni, ispettorato territoriale Ministero delle comunicazioni, gestori impianti) e costituiscono informazioni fondamentali per lo svolgimento dell'attività di controllo.
I dati riferiti agli impianti funzionanti alla frequenza industriale sono detenuti principalmente da Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e da soggetti privati.
E' stato siglato tra ARPA Sicilia ed i gestori dei servizi di telefonia mobile, un protocollo d'intesa che prevede la fornitura, da parte di questi ultimi, dei dati relativi alla georeferenziazione ed alle caratteristiche tecniche degli impianti; è stata inoltre attivata una collaborazione con l'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni che ha già fornito i dati in proprio possesso relativi agli impianti RTV.
Tali dati vengono utilizzati da ARPA Sicilia per effettuare, con l'ausilio di modelli di simulazione, le previsioni dei livelli di campo elettromagnetico generati dagli impianti esistenti e da quelli in fase di installazione.
Tali strumenti di simulazione sono inoltre di supporto all'attività di controllo che viene svolta dall'ARPA tramite le nove strutture dipartimentali provinciali e che consiste in rilevamenti di campo elettrico, magnetico e densità di onda piana equivalente.
Tali rilevamenti sono finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico ed alla valutazione dello stato dell'ambiente.
Quando le verifiche evidenziano superamenti dei limiti stabiliti dalla vigente normativa, bisogna procedere ad una serie di accertamenti preventivi alle azioni di risanamento. Per l'attività di cui sopra, i soggetti detentori dei dati (comuni, ispettorato territoriale Ministero delle comunicazioni, gestori impianti), dovranno offrire all'ARPA-Sicilia la massima disponibilità e collaborazione, in particolare:
-  i comuni avranno l'obbligo di detenere un elenco degli operatori dei servizi di telecomunicazione e diffusione radiotelevisiva che operano sul loro territorio, tale elenco dovrà essere sempre aggiornato e dovrà essere sempre visionabile dall'ARPA-Sicilia e/o dalla Regione;
- entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento i comuni dovranno invitare i concessionari-gestori ad apporre alla base dei sostegni degli impianti radioelettrici installati apposita targa identificativa riportante:
-  concessionario;
-  marchio;
-  tipo di servizio (es.: FM/AM per le radio, GSM/ DCS/UMTS per la telefonia, analogico/DVB-T per la televisione, ecc...);
-  frequenza (frequenza di trasmissione della portante radio (AM/FM) / frequenza di inizio della banda di telefonia (downlink) / portante video; per le trasmissioni radio digitali (DAB) e televisivi (DVB) si fa riferimento al centro banda);
-  direzione di massimo irraggiamento in gradi rispetto al nord;
-  tilt meccanico;
-  potenza al connettore d'antenna [W];
-  altezza da terra del centro elettrico dell'antenna.
Tali note, trasmesse con raccomandate A/R dovranno per conoscenza essere inviate anche al dipartimento territorio e ambiente, all'ARPA-Sicilia e all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni;
-  i gestori dovranno provvedere agli adempimenti di cui sopra entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta;
-  i cambi di ragione sociale devono essere comunicati oltre che ai comuni interessati anche al dipartimento territorio e ambiente, all'ARPA-Sicilia e all'ispettorato territoriale Ministero delle comunicazioni. In tali casi è onere del comune verificare che sia stata aggiornata la targa identificativa riportante i nuovi dati;
-  i siti di installazione devono essere fisicamente accessibili al personale della Regione e/o dell'ARPA-Sicilia, dei comuni e dell'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni per le verifiche del caso;
-  ciascun soggetto dovrà rendersi disponibile per lo svolgimento delle operazioni di rilevamento come di seguito riportate.
Caso di superamento dei limiti massimi di esposizione al campo elettromagnetico di impianti a radiofrequenza
Le verifiche di campo elettromagnetico vengono effettuate di norma tramite strumentazione in grado di rilevare il campo elettrico totale efficace in ciascun punto, tali rilevamenti vengono definiti "in banda larga".
Le misure in banda larga sono effettuate con strumentazioni e modalità indicate da norme tecniche in materia (CEI 211-7, 211-11, 211-10), dalle indicazioni delle norme di legge (allegato DM n. 381/98, DPCM 8 luglio 2003) e dalle linee guida emanate dagli organismi tecnici nazionali come l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e servizi tecnici (APAT) .
Qualora il rilevamento in banda larga evidenzi superamenti dei limiti di legge è necessario approfondire l'accertamento tramite rilevamenti selettivi che necessitano anche la conoscenza dei dati relativi alle modalità di irradiazione (modulazione, tipologia della gestione della potenza, del traffico,...).
Tali dati devono essere forniti dal gestore in sede di accertamento, anche perché in alcune tipologie di segnale (es. UMTS), tali informazioni sono suscettibili di variazione nel tempo.
Da quanto premesso si evidenziano diverse modalità di programmazione del rilevamento:
-  accertamenti conoscitivi da effettuarsi in banda larga volti alla valutazione dei livelli di campo elettromagnetico nell'ambiente; in tale fase la conoscenza dettagliata degli impianti non risulta necessaria mentre risulta fondamentale la competenza tecnica del personale, sia per la scelta della strumentazione sia per il riconoscimento delle sorgenti e non è necessaria la presenza di soggetti diversi dal personale dell'ARPA;
-  accertamenti in banda larga volti alla verifica di impianti, vengono effettuati nei casi in cui risulta necessario, in sede di valutazione previsionale di un nuovo impianto, avere elementi di conoscenza più approfonditi sugli apparati già installati nel sito; in questa fase può essere necessario approfondire la conoscenza delle modalità di irradiazione all'atto della misura, o richiedere al gestore di irradiare in condizioni note; per tali motivi l'accertamento è da effettuarsi in presenza dei soggetti titolari degli stessi;
-  accertamenti in banda stretta o selettivi vengono effettuati nel caso di "siti non a norma", cioè in cui siano stati riscontrati, con la strumentazione in banda larga, superamenti dei livelli di campo elettromagnetico previsti dalle norme vigenti; in questo caso è previsto che si proceda all'effettuazione di misure in banda stretta al fine di accertare il contributo di ogni sorgente di emissione al campo elettromagnetico totale.
Tale fase della procedura risulta particolarmente delicata, in quanto necessita dell'intervento di svariati soggetti pubblici e privati:
-  A.R.P.A.: organo tecnico della Regione che effettua le misure, stabilendo le modalità dei rilevamenti (es. scelta dei punti di misura, tipo di strumentazione, eventuali schermature degli apparati, metodiche), elabora i dati rilevati anche al fine dell'aggiornamento delle proprie banche dati, propone i coefficienti di riduzione a conformità, verifica l'avvenuto risanamento, predispone piani di monitoraggio per il controllo periodico di tali siti;
-  Ispettorato territoriale Ministero delle comunicazioni: verifica, contestualmente all'attività sul campo degli altri enti, la conformità delle condizioni tecniche di irradiazione delle sorgenti, rispetto a quanto autorizzato o concesso dal Ministero delle comunicazioni, in modo da garantire le condizioni per un regolare contraddittorio; tale attività risulta indispensabile per le successive procedure di risanamento;
-  Amministrazione comunale: verifica, per gli aspetti di competenza, la conformità degli impianti emittenti e delle strutture di pertinenza alle prescrizioni contenute nei propri atti autorizzativi ed alle normative vigenti, adotta, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica, tutti gli atti di propria competenza istituzionale necessari e preliminari alle successive azioni di riduzione a conformità;
-  Concessionario-gestore impianto: consente l'accesso agli impianti e le verifiche richieste dal personale dell'Ispettorato territoriale comunicazioni e dell'ARPA, ha facoltà di avvalersi durante le verifiche di proprio personale tecnico.
(2007.9.571)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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