REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 MARZO 2007 - N. 13
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 febbraio 2007.
Nuove direttive di indirizzo e coordinamento relative alla documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2/78, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
Vista la circolare assessoriale n. 38508 del 6 maggio 1993, con cui sono state fornite le "Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99";
Visto il decreto n. 771 del 12 luglio 2004, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo alla documentazione da allegare all'istanza di richiesta autorizzazione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 99/92, le regioni sono competenti al rilascio delle autorizzazioni all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del citato decreto;
Considerato che l'autorizzazione di cui sopra compete a questo Assessorato;
Considerato l'attuale evolversi delle direttive tecniche regionali in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;
Rilevata la necessità di dover apportare modifiche e integrazioni al decreto n. 771 del 12 luglio 2004, al fine di meglio disciplinare e ottimizzare le operazioni di gestione e l'attività di recupero dei fanghi di depurazione, nell'ottica del corretto riutilizzo agronomico e nel rispetto degli equilibri ambientali locali;
Ritenuto, per quanto suddetto, e per ovvie esigenze connesse al miglioramento del funzionamento delle attività correnti nonchè alla semplificazione delle procedure amministrative, di dovere sostituire il citato decreto n. 771/2004 con un nuovo decreto riveduto e aggiornato;
Per quanto sopra esposto;

Decreta:


Art. 1

Il presente atto di indirizzo e coordinamento revoca e sostituisce in toto il decreto n. 771 del 12 luglio 2004, relativo alla documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Art. 2

La domanda per l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi di depurazione quali ammendanti in agricoltura dovrà essere presentata all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (A.R.T.A.), dipartimento territorio e ambiente. La stessa dovrà essere redatta in bollo se relativa a soggetti privati (ad es. cantine, aziende agroalimentari etc.), in carta libera se afferente ad enti pubblici (comuni, consorzi ASI etc.). L'istanza deve essere sottoscritta dal soggetto che intende effettuare il recupero dei fanghi in attività agricole proprie o di terzi. Gli atti ed elaborati necessari, da allegare in duplice copia all'istanza, sono quelli individuati nell'allegato "A" riportato in calce al presente provvedimento.
Le istanze di autorizzazione, con i relativi allegati, dovranno essere trasmesse per conoscenza, da parte del richiedente, alla provincia regionale competente ed al comune interessato.

Art. 3

I fanghi trasportati presso il sito di utilizzo devono essere accompagnati, per ogni singolo trasporto, dalla scheda di cui all'allegato "B" del presente decreto.

Art. 4

Allo scopo di constatare la rispondenza tra quanto descritto nei documenti allegati all'istanza e la situazione reale, nonchè verificare il rispetto di quanto prescritto per il corretto utilizzo dei fanghi nella pratica agronomica, potranno essere effettuati sopralluoghi, da parte dei tecnici dell'A.R.T.A, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione e, comunque, nel periodo di vigenza della stessa.

Art. 5

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 (divieti) del decreto legislativo n. 99/1992, e ulteriori eventuali inibizioni stabiliti dai regolamenti comunali o da altre norme regolamentari specifiche, qualora più restrittive, è vietata l'applicazione dei fanghi:
-  per una fascia di almeno 100 m. dai centri abitati, così come definiti nei piani regolatori generali comunali ai sensi del decreto legislativo n. 285/92 (Nuovo codice della strada) e per una fascia di 20 m. dalle case sparse e 5 m. dalle strade statali, provinciali, comunali;
-  per una fascia di 200 m. dalle sponde dei laghi le cui acque sono destinate al consumo umano, e per una fascia di 10 m. dai margini dell'alveo dei corsi d'acqua, sugli argini dei fiumi e sulle aree golenali;
-  nelle zone di rispetto dei punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano;
-  nelle zone di drenaggio e di viabilità interpoderale;
-  nei giorni di pioggia per almeno 1 giorno dopo ogni precipitazione;
-  nelle aree di cava attiva o dismessa, nelle zone calanchive, doline, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di almeno 5 m.;
-  con la tecnica dell'irrigazione a pioggia previa diluizione dei fanghi con acqua.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2007
  INTERLANDI 

Allegato A
ATTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA.

La documentazione da allegare in duplice copia alla domanda dovrà includere i seguenti elaborati:
1 - Relazione tecnica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
-  ubicazione, descrizione e tipologia dell'impianto di depurazione da cui si originano i fanghi, con indicazione della potenzialità in abitanti o abitanti/equivalenti;
-  descrizione dettagliata della natura, composizione e caratteristiche dei fanghi da utilizzare e del processo di stabilizzazione ed eventuale condizionamento adottato;
-  analisi dei fanghi secondo le indicazioni dell'allegato IIB al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
-  ubicazione e descrizione degli impianti di stoccaggio dei fanghi, completi di planimetria e sezioni in adeguata scala dei manufatti di stoccaggio e dei sistemi di raccolta ed accumulo e/o depurazione dei reflui di percolazione dei fanghi e delle eventuali acque meteoriche raccolte dalle aree di stoccaggio dei fanghi (se lo stoccaggio viene effettuato all'aperto); nel caso in cui le operazioni di stoccaggio vengano effettuate presso l'utilizzatore dei fanghi, tale descrizione deve contenere apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta verifica che l'impianto di stoccaggio è dimensionato funzionalmente alle esigenze colturali dell'azienda;
-  copia dell'autorizzazione allo scarico, in corso di validità, dei reflui prodotti dall'impianto di depurazione;
-  modalità di trasporto, soggetti che lo effettuano e caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi. Dovrà essere allegato il decreto di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la ditta incaricata del trasporto dei fanghi dal luogo di produzione al luogo di smaltimento o di stoccaggio. Nel caso in cui non sia richiesta l'autorizzazione al trasporto, perché i fanghi sono trasportati in proprio dallo stesso produttore, l'indicazione del mezzo o degli automezzi utilizzati (marca, tipo, caratteristiche tecniche, targa);
-  descrizione della modalità di accettazione, di controllo e registrazione dei fanghi presso l'azienda agricola;
-  titolo di disponibilità dei terreni in copia originale o autenticata nei modi di legge dal soggetto destinatario dell'autorizzazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tesa a dimostrare la disponibilità dei terreni destinati allo spandimento. Per i terreni non di proprietà dell'azienda agricola ma utilizzati nella pratica agronomica dovrà essere rilasciato il consenso allo spandimento dal titolare dei terreni; tale dichiarazione dovrà essere prodotta in originale;
-  stralcio catastale con l'indicazione delle particelle sulle quali si intende applicare i fanghi;
-  esauriente documentazione fotografica dell'area, o delle aree, oggetto dello spandimento, evidenziando i rapporti con le zone contermini.
2 - Relazione geologica ed idrogeologica in duplice copia originale, timbrata e firmata da un geologo abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
-  corografia dell'area interessata in scala adeguata;
-  studio geologico generale riguardante la geologia, la geomorfologia, e gli aspetti idrogeologici di maggiore interesse: la posizione della falda, la permeabilità dei terreni, le aree soggette ad allagamento e/o esondazioni e le aree instabili;
-  cartografie in scala adeguata della geologia, della geomorfologia, della idrogeologia e delle acclività;
-  documentazione cartografica in scala 1:10.000, con l'individuazione del perimetro delle aree utilizzate per lo spandimento, attestante la distanza minima da laghi e corsi d'acqua, strade statali e/o provinciali, abitazioni e centri abitati, pozzi di captazione di acque, nonché la situazione rispetto agli strumenti urbanistici ed altri eventuali vincoli;
-  descrizione ed ubicazione su planimetria in scala adeguata di eventuali punti di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano per un raggio di almeno 1 km. dai terreni interessati dallo spandimento;
-  dichiarazione da cui si evinca che i terreni oggetto di spandimento non siano allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, con frane in atto e che gli eventuali pendii non siano maggiori del 15%;
-  mappatura in scala adeguata delle eventuali aree o porzioni di esse, individuate tra quelle proposte dalla ditta o ente interessato, ritenute non idonee allo spandimento dei fanghi in dipendenza dello studio condotto.
3 - Relazione agronomica in duplice copia originale, timbrata e firmata da tecnico abilitato (con timbro e firma in originale) e controfirmata dal soggetto utilizzatore, contenente:
-  descrizione delle colture interessate e le relative superfici, l'ordinamento colturale ed i fabbisogni nutrizionali delle specie coltivate;
-  descrizione tipologica dei fanghi e valutazioni sull'utilizzo agronomico degli stessi nei confronti delle caratteristiche pedologiche dei terreni interessati dallo spandimento;
-  piano di utilizzazione agronomica con evidenziati i quantitativi di fango utilizzabili di volta in volta, in rapporto alle esigenze colturali e con indicati i tempi di spandimento;
-  certificati analitici del terreno, redatti secondo le indicazioni contenute nell'allegato IIA del decreto legislativo n. 99/92 e cartografia in scala idonea in cui vengono riportati i punti di campionamento dei terreni;
-  calcolo della quantità dei fanghi da distribuire sulle superfici interessate in un triennio in relazione alle caratteristiche fisico-chimiche dei suoli, evidenziando se e quali aspetti positivi o benefici la pratica apporterà nel tempo al terreno e alle colture in atto presenti.
Eventuali richieste di integrazioni possono avvenire durante la fase istruttoria, durante le ispezioni di verifica e ogni qualvolta il responsabile lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento dell'istruttoria.
La relazione tecnica di cui al comma 1 del presente allegato può essere redatta e sottoscritta anche da una delle figure professionali di cui sopra.




(2007.9.640)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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