REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 MARZO 2007 - N. 13
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 12 febbraio 2007.
Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Suppl. ordinario n. 96);
Visto il Titolo V (Bonifica di siti inquinati) del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare l'art. 242 (procedure operative ed amministrative);
Visto il comma 7 del citato art. 242, in cui dispone che qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) il soggetto responsabile sottopone all'approvazione della Regione il progetto operativo degli interventi da effettuare per la bonifica;
Visto lo stesso comma 7 dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006, in cui stabilisce che con l'approvazione del progetto operativo è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi;
Considerata la non omogeneità delle modalità di presentazione ed utilizzo delle garanzie finanziarie, sottoposte ad accettazione a questo Assessorato, da parte dei soggetti per i quali siano state attivate le procedure di bonifica;
Ritenuto opportuno di individuare un atto di indirizzo e coordinamento in grado di regolamentare le procedure per la presentazione delle citate garanzie finanziarie;
Visto lo "Schema di condizioni contrattuali, per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati ai sensi del decreto legislativo n. 22/97 e del D.M. n. 471/99", approvato dalla Conferenza delle regioni nella seduta del 24 novembre 2005;
Ritenuto di individuare, alla luce delle nuove disposizioni derivanti dal decreto legislativo n. 152/2006, lo schema suddetto come atto di indirizzo e coordinamento per la presentazione delle garanzie finanziarie, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato l'allegato "Schema di condizioni contrattuali, per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati" ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 2

L'autorità competente, in fase di approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, dovrà valutare l'entità delle garanzie finanziarie che dovrà essere fissata per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al conseguimento degli obbiettivi progettuali.

Art. 3

Sono esclusi da tale obbligo i soggetti pubblici.

Art. 4

Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate a favore della Regione Sicilia (Ente garantito) ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e consegnate dal soggetto obbligato all'ufficio competente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per la relativa accettazione.

Art. 5

Le garanzie finanziarie avranno efficacia fino al momento della liberazione da parte della Regione che sarà effettuata con provvedimento dirigenziale, a presentazione del certificato di avvenuta bonifica rilasciato dalla Provincia regionale competente per territorio, predisposta ai sensi del comma 13, art. 242 del decreto legislativo n. 152/06.

Art. 6

La liberazione del soggetto garantito dagli obblighi del contratto di fideiussione avviene mediante la restituzione allo stesso dell'originale della garanzia prestata e/o l'invio di copia della determinazione adottata dal dirigente responsabile del servizio competente che ne dispone lo svincolo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 febbraio 2007.
  INTERLANDI 

Allegato
SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEJUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 3 APRILE 2006, ART. 242

Premesso che:
1) la Società .................................................................. domiciliata in .................................................................. C.F./ P. IVA .................................................................. , in seguito denominata contraente, è stata autorizzata con provvedimento .................................................................. del (Autorità competente) .................................................................. ad eseguire l'intervento di .................................................................. del sito ubicato in località .................................................................. del/i Comune/i di .................................................................. ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
2) che il contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di e .................................................................. pari al ........... % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3) che la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c), art. 1, della legge n. 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da aziende di credito iscritte all'albo delle banche e dei gruppi creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
4) che è denominato Ente garantito Regione Sicilia.
Tutto ciò premesso

Art. 1
Costituzione della garanzia

La sottoscritta azienda di credito .................................................................. di seguito denominata società, iscritta all'albo delle banche e dei gruppi creditizi al n. .................................................................. - in persona del proprio rappresen- tante legale pro-tempore Sig. ..................................................................
oppure

società di assicurazione .................................................................. , autorizzata con provvedimento n. .................... del .................................................... al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fidejussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in .................................................................. Comune di .................................................................. , via ............................................ (cod. fiscale: partita IVA .................................................................. ), con la presente fideiussione/polizza, ai sensi a per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti de c.c. si costituisce fideiussore del contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'ente garantito fino a concorrenza massima di e .................................................................. , a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2
Delimitazione della garanzia

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.
La società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito.
La società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della fideiussione/polizza senza assenso dell'ente garantito al quale sarà pertanto notificata preventivamente ogni variazione.

Art. 3
Premio

Il premio per il periodo di durata indicato nella fidejussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4
Escussione della garanzia

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fidejussione/polizza, sarà eseguito, a semplice richiesta dell'ente garantito e senza opporre eccezione alcuna dalla società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, notificata come per legge.
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento dello stesso.
Qualora la società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
La società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del contraente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 codice civile.

Art. 5
Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la società non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'ente medesimo.
Non potranno essere posti a carico dell'ente garantito imposte, spese, nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla fideiussione/polizza.
Nessuna eccezione potrà essere opposta all'ente garantito, anche nel caso in cui il contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 6
Durata della garanzia

Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, relativamente agli interventi di bonifica con messa in sicurezza permanente, il presente contratto ha la durata di .................................................................. (anni, mesi), con efficacia a partire dalla data odierna e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'ente garantito, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che autorizza l'intervento di bonifica.

Art. 7
Svincolo della garanzia

Il contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla società copia del provvedimento amministrativo dell'ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art. 8
Surrogazione

La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9
Forma delle comunicazioni alla società

Tutte le comunicazioni alla società, dipendenti dalla fideiussione/polizza, dovranno essere notificate nelle forme di legge alla direzione generale.

Art. 10
Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello della autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.
  Il contraente La società 
  .................................................................. ..................................................................  

(2007.9.628)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Michele Arcadipane
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