REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MARZO 2007 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE


CIRCOLARE 2 marzo 2007, n. 79.
Articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. Erogazione dell'indennità integrativa di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ai lavoratori socialmente utili impegnati presso la Regione siciliana. Ricalcolo a seguito dei rinnovi contrattuali bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
AL SERVIZIO "UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO"
AL SERVIZIO "ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO"
AI SERVIZI "UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO"
AI SERVIZI "ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO"
e, p.c.  ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO DI GABINETTO
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
ALL'AREA E AI SERVIZI DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LA F.P.
L'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 autorizza l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ad erogare l'indennità integrativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso l'Amministrazione della Regione siciliana.
La predetta indennità è stata corrisposta a decorrere dall'1 giugno 2003 tenendo conto, ai fini del relativo computo, del titolo di studio di avviamento agli originari progetti di L.S.U., secondo le sottoelencate equiparazioni alle categorie iniziali previste dal contratto dei dipendenti regionali:
-  obbligo scolastico - fascia "A1";
-  diploma di scuola media inferiore - fascia "B1";
-  diploma di scuola media superiore - fascia "C1";
-  diploma di laurea- fascia "D1".
Per le predette finalità, in particolare, è stata stanziata sul capitolo 322122 del Bilancio della Regione siciliana - esercizio 2003 - la somma di e 10 milioni e, con decreto assessoriale 29 maggio 2003, n. 307, registrato dalla Ragioneria centrale del lavoro in data 24 giugno 2003 al progr. Rag. n. 463, l'intera somma stanziata è stata impegnata provvedendo alla ripartizione delle risorse alle strutture dipartimentali in misura proporzionale al numero dei lavoratori ASU dalle medesime strutture utilizzate.
La tariffa oraria da corrispondere ai lavoratori per ciascuna fascia di appartenenza, nonché il relativo monte ore integrativo consentito da svolgere nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2003 sono stati determinati con le modalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sulla scorta dei dati forniti dall'Area interdipartimentale U.O.B. "Trattamento economico" del dipartimento lavoro con nota prot. n 524 del 6 maggio 2003, secondo la tabella n. 1 allegata al sopra citato decreto assessoriale n. 307/2003 e che di seguito si riportano:
-  fascia "A1" tariffa oraria e 6,18 numero massimo ore 434;
-  fascia "B1" tariffa oraria e 7,06 numero massimo ore 380;
-  fascia "C1" tariffa oraria e 8,96 numero massimo ore 299;
-  fascia "D1" tariffa oraria e 12,90 numero massimo ore 208.
Con decreto assessoriale 21 novembre 2003, n. 1000, è stata autorizzata l'utilizzazione delle eventuali economie realizzate da ciascun dipartimento regionale consentendo l'impegno dei lavoratori socialmente utili per un orario superiore alle 20 ore settimanali oltre il monte orario integrativo sopra riportato.
Per le predette finalità nell'esercizio 2004 è stata stanziata sul capitolo 322122 del Bilancio della Regione siciliana la somma di e 18 milioni e, con decreto assessoriale 11 febbraio 2004, n. 213, registrato dalla Ragioneria centrale del lavoro in data 10 marzo 2004 come modificato con decreto assessoriale 20 febbraio 2004, n. 268, registrato dalla Ragioneria centrale del lavoro in data 10 marzo 2004 e come successivamente modificato con decreto assessoriale 2 marzo 2004, n. 304, registrato dalla Ragioneria centrale del lavoro in data 18 marzo 2004, l'intera somma stanziata è stata impegnata provvedendo alla ripartizione delle risorse alle strutture dipartimentali in misura proporzionale al numero dei lavoratori ASU dalle medesime strutture utilizzate. Così come per l'anno 2003, allo stesso modo, la tariffa oraria da corrispondere ai lavoratori per ciascuna fascia di appartenenza, nonché il relativo monte ore di lavoro da svolgere nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2004 sono stati determinati con le modalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e sulla scorta dei dati forniti dall'Area interdipartimentale U.O.B. "Trattamento economico" del dipartimento lavoro con nota prot. n 236 del 9 febbraio 2004 e che di seguito si riportano:
- fascia "A1" tariffa oraria e 6,87 numero massimo ore 734;
- fascia "B1" tariffa oraria e 9,61 numero massimo ore 525;
- fascia "C1" tariffa oraria e 11,61 numero massimo ore 434;
- fascia "D1" tariffa oraria e 13,77 numero massimo ore 366.
Con decreto assessoriale 23 settembre 2004, n. 1672, è stata autorizzata l'utilizzazione delle eventuali economie realizzate da ciascun dipartimento regionale consentendo l'impegno dei lavoratori socialmente utili per un orario superiore alle 20 ore settimanali oltre il predetto monte orario integrativo.
Relativamente all'anno 2005, con direttiva assessoriale prot. n. 10 del 5 gennaio 2005, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti che avranno decorrenza dall'1 gennaio 2005, tutti i lavoratori A.S.U. utilizzati presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, in costanza di effettive ed acclarate esigenze di servizio, sono stati autorizzati a continuare a prestare attività lavorativa oltre le venti ore settimanali, in misura non superiore al limite orario mensile di seguito riportato:
- fascia A1 (obbligo scolastico) ore mensili pro-capite 61;
- fascia B1 (scuola media inferiore) ore mensili pro-capite 43;
- fascia C1 (scuola media superiore) ore mensili pro-capite 36;
- fascia D1 (laurea) ore mensili pro-capite 30.
Con direttive n. 1062 del 4 marzo 2005 e n. 1780 del 7 aprile 2005, le disposizioni recate dalla richiamata direttiva n. 10/2005 sono state prorogate al 30 giugno 2005.
In conformità alle superiori direttive, con i decreti assessoriali n. 206/serv. V/2005 del 2 febbraio 2005, n. 467/serv. V/2005 del 7 aprile 2005 e n. 553/serv. V/2005 del 4 maggio 2005 è stata impegnata, relativamente al periodo 1 gennaio e fino al 30 giugno 2005, la complessiva somma di e 8.669.305,77, a titolo di acconto e salvo conguaglio, da ripartire ai dipartimenti regionali per l'importo a fianco di ciascuno indicato nelle tabelle facenti parte integrante dei predetti provvedimenti.
Con direttiva prot. n. 3153 dell'1 luglio 2005, l'Assessore regionale per il lavoro ha autorizzato per l'intero anno (2005), in costanza di effettive ed acclarate esigenze di servizio, l'utilizzazione dei lavoratori A.S.U. impegnati presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale oltre le venti ore settimanali per lo stesso importo complessivo pro-capite autorizzato nell'anno 2004 pari ad e 5.046,00, demandando, nel contempo, a ciascuna struttura dipartimentale il compito di determinare la tariffa oraria dell'importo integrativo, con le modalità di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 23/2002 e secondo le già citate equiparazioni alle categorie iniziali previste dal contratto dei dipendenti regionali, nonché il monte orario integrativo pro-capite, fermo restando le effettive ed acclarate esigenze di servizio.
A seguito del rinnovo (giuridico ed economico) del contratto collettivo di lavoro del comparto della Regione siciliana relativo ai bienni 2002/2003 e 2004/2005, si rende necessario, conformemente al parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana con nota prot. n. 21542/296.11.06 del 22 dicembre 2006, rideterminare la tariffa oraria delle prestazioni eccedenti le 20 ore settimanali rese dai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso l'Amministrazione della Regione siciliana, atteso che la stessa viene determinata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e dell'articolo 44 della legge regionale n. 23/2002, con riferimento alla retribuzione iniziale spettante ai dipendenti dell'ente utilizzatore che svolgono attività analoghe a quelle prestate dai lavoratori in parola.
L'Area Interdipartimentale U.O. "Trattamento economico" del dipartimento lavoro, con nota prot. n 4142 del 31 gennaio 2007, ha comunicato gli importi delle retribuzioni in applicazione dei CC.CC.RR.L. - anni 2003, 2004 e 2005 - relativi a tutte le categorie retributive iniziali, calcolati detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali, come previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97.
In dipendenza di ciò, ciascun dipartimento richiederà all'Agenzia regionale per l'impiego Servizio V "LSU e Workfare" - via Imperatore Federico, n. 52, 90143 Palermo - l'importo necessario al conguaglio dell'indennità integrativa già corrisposta negli anni 2003, 2004 e 2005 ai lavoratori utilizzati in attività socialmente utili per un orario superiore alle 20 ore settimanali. Appare pleonastico precisare che detto conguaglio va operato esclusivamente a favore di quei lavoratori per i quali ciascun dipartimento aveva provveduto ad erogare negli anni 2003, 2004 e 2005 la predetta indennità integrativa.
Detto importo va calcolato compilando le unite n. 7 tabelle relative ai periodi: 1 giugno 2003-30 giugno 2003; 1 luglio 2003-31 agosto 2003; 1 settembre 2003-31 dicembre 2003; 1 gennaio 2004-30 giugno 2004; 1 luglio 2004-31 dicembre 2004; 1 gennaio 2005- 30 giugno 2005; 1 luglio 2005-31 dicembre 2005 contenenti ciascuna la tariffa oraria aggiornata, determinata con le modalità di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 23/2002 sulla scorta dei dati forniti dall'Area interdipartimentale U.O. "Trattamento economico" del dipartimento lavoro con la citata nota prot. n 4142 del 31 gennaio 2007, nonché la tabella n. 8 riepilogativa degli importi da corrispondere per ciascun periodo ai lavoratori distinti per fascia di appartenenza.
Al fine di consentire l'effettiva erogazione del predetto conguaglio ai lavoratori interessati entro il corrente anno, la richiesta, corredata delle unite tabelle debitamente compilate, va inoltrata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare e dovrà contenere il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, nonché il nominativo del funzionario delegato cui intestare il relativo ordine di accreditamento.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare il geom. Italiano Antonino, funzionario direttivo dell'Agenzia regionale per l'impiego e la f.p. e/o la sig.ra Oliveri Luisa tel. 091/7070558.
Si precisa, infine, che ciascun dipartimento è onerato dei conseguenti adempimenti amministrativi contabili e fiscali previsti dalla normativa vigente statale e regionale connessi all'erogazione dell'indennità integrativa in parola.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata sul sito internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.
  L'Assessore: FORMICA 



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(2007.10.676)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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