REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDĖ 16 MARZO 2007 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 28 febbraio 2007.
Proroga del termine di validitā delle norme relative alla classificazione delle aziende ricettive.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14, concernente la disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta;
Vista 1a legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 3 e 4;
Vista la legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 art. 41; Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30, comma 1;
Visto il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende turistico ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/96, art. 3, integrata dalla legge n. 38/96, art. 11;
Visto il decreto n. 152 del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, con il quale in deroga al decreto n. 908/2001, sono stati stabiliti i criteri per la classifica a 4 stelle per gli alberghi privi di locali di ristorazione;
Visto il decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 15 dicembre 2006, con il quale in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico residenziali e le residenze turistico alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in localitā poste ad altitudine superiore ai 1.000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di climatizzazione nelle camere e nei locali comuni;
Visto il decreto n. 53 dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle del bed and breakfast;
Visto il decreto n. 49 del 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n. 189 dell'11 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti in stelle delle aziende agrituristiche;
Visto il decreto n. 165 del 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 30 agosto 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell'attivitā di turismo rurale;
Considerato che con i suddetti decreti sono stati determinati i requisiti per la classifica relativa al quinquennio 2002/2006;
Considerato che sono state giā attivate le procedure di aggiornamento dei suddetti requisiti attraverso la consultazione e l'esame delle proposte avanzate dalle associazioni di categoria interessate;
Considerato che la classifica ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, č obbligatoria ed č condizione per il rilascio della licenza;
Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione dei nuovi criteri di classificazione, di prorogare la validitā delle norme contenute nei suddetti decreti emessi in forza dell'art. 4 della legge regionale n. 27/96 fino alla definizione dei nuovi parametri, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2007;

Decreta:


Articolo unico

Per le ragioni citate in premessa, la validitā delle norme contenute nei decreti n. 908 dell'11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell'8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dal decreto n. 189 dell'11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002, con i quali sono stati approvati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i requisiti per la classifica delle aziende ricettive di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 27/96, č prorogata fino alla definizione dei nuovi parametri e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2007.
Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2007.
  MISURACA 

(2007.9.643)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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