REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MARZO 2007 - N. 12
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 19 dicembre 2006.
Criteri di abbattimento dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza per l'anno 2006.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che indica in 160 ricoveri per mille abitanti il tasso di ospedalizzazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2002, sulla definizione dei livelli essenziali di assistenza;
Visto il decreto 27 giugno 2002, che ha dettato "Disposizioni relative all'erogazione di alcune prestazioni in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria";
Vista l'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, che, relativamente ai tassi di ospedalizzazione, prevede all'art. 4, comma 1, lett. b), che i predetti tassi per i ricoveri ordinari e per i ricoveri in regime diurno vengano mantenuti entro il 180 per mille abitanti residenti;
Visto il protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul "Nuovo patto per la salute" del 28 settembre 2006;
Rilevato che le prestazioni effettuate in regime ospedaliero relative all'anno 2005 risultano essere pari a 1.315.145 e che le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, già individuate nel decreto n. 6891 del 15 dicembre 2005, risultano pari a 538.873;
Considerato che la rappresentazione della valorizzazione delle prestazioni effettuate in regime di ricovero è riportata nel seguente prospetto:






Considerato che, su una valorizzazione di attività ospedaliera complessiva pari a e 2.852.516.106, il fatturato delle prestazioni ritenute ad alto rischio di inappropriatezza risulta pari a e 848.511.104 (di cui e 499.884.564 per i 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza individuati nell'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 e e 348.626.540 per i 53 DRG indicati "sentinella" nel Testo unico compensazione interregionale - Tariffa unica convenzionale);
Ritenuta, pertanto, l'opportunità, stante l'alta incidenza di prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, di riproporre anche per l'anno 2006 le misure di abbattimento del valore delle prestazioni, già adottate con decreto n. 6891 del 15 dicembre 2005;
Ritenuto, altresì, di applicare tali interventi al fine di poter procedere ad una programmazione dell'offerta sanitaria che orienti, per quanto possibile, l'offerta di attività assistenziale verso l'incremento delle prestazioni ambulatoriali e in regime di day-hospital, e consenta il graduale raggiungimento del tasso di ospedalizzazione del 180 per mille abitanti, nonché possa incidere sui costi dei beni e servizi correlati, tra cui soprattutto sui consumi farmaceutici ospedalieri, così come previsto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e richiesto tra gli adempimenti dell'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005;
Considerato che, per il periodo di programmazione sanitaria 2007/2009, si procederà, contestualmente all'adozione delle misure di contenimento della spesa ospedaliera previste nel piano di rientro già presentato al Tavolo tecnico dell'intesa Stato - Regioni, ad individuare una diversa metodologia di abbattimento della valorizzazione delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, che tenga conto di particolari soglie entro cui non intervengono gli abbattimenti stessi;
Considerato che la suddetta nuova metodologia potrà essere opportunamente applicata contestualmente ad una nuova riclassificazione delle strutture ospedaliere, a cui vanno rapportate le soglie di non abbattimento dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza;
Ritenuto che tale processo di abbattimento delle tariffe, per il solo anno 2006, deve essere applicato sull'attività ospedaliera effettuata dalle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere policlinico e dai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali;
Ritenuto di procedere con separato decreto, previo confronto con le associazioni di categoria, a determinare le modalità e l'ammontare degli abbattimenti anche per le strutture del settore della spedalità privata;
Ritenuto di definire i nuovi criteri di abbattimento delle prestazioni inappropriate e ad alto rischio di inappropriatezza procedendo alle consultazioni necessarie entro il più breve tempo possibile, al fine di poter applicare una nuova metodologia di valorizzazione dell'attività sanitario-ospedaliera a partire dall'anno 2007;

Decreta:


Art. 1

Al fine di introdurre misure volte alla tendenziale riduzione dei ricoveri, si procede ad abbattere i DRG ad alto rischio di inappropriatezza, meglio riportati nelle premesse, ed in particolare:
- DRG indicati nell'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002), esclusi dai LEA;
- DRG ricompresi nel Testo unico della compensazione interregionale della mobilità sanitaria - elenco della Tariffa unica convenzionale (TUC) per le prestazioni di assistenza ospedaliera, individuati come "sentinella".

Art. 2

Per gli abbattimenti relativi alle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero, individuate all'art. 1, si procederà con i medesimi criteri adottati con decreto n. 6891 del 15 dicembre 2005, e nelle percentuali previste per l'anno 2005, e precisamente:







Art. 3

Gli abbattimenti come riportati agli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicheranno, per il solo anno 2006, all'attività ospedaliera effettuata dalle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere policlinico e dai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali.

Art. 4

A partire dall'anno 2007 verrà adottata una nuova metodologia per gli abbattimenti delle prestazioni inappropriate e ad alto rischio di inappropriatezza, da applicarsi a tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private, previa consultazione con le associazioni di categoria, e contestualmente alla riclassificazione delle stesse strutture ospedaliere.

Art. 5

Il presente decreto, che non presenta oneri di spesa, è iscritto nel repertorio dell'Assessorato regionale della sanità, e viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 19 dicembre 2006.
  LAGALLA 

(2007.8.532)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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