REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 MARZO 2007 - N. 12
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


DECRETO 27 febbraio 2007.
Norme di condizionalità della PAC nella Regione siciliana per l'anno 2007.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Visto lo Statuto della Regione, ed, in particolare, l'art. 20;
Visto il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);
Visto il regolamento CE n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento CE n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;
Visto il regolamento CE n. 21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento CE n. 1782/03 e le direttive nn. 92/102/CEE e 64/432/CEE;
Visto il regolamento CE n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento CE n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/03 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le relative disposizioni applicative;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ai fini e per gli effetti di cui agli allegati III e IV del regolamento CE n. 1782/03, dispone che le Regioni e Province autonome definiscono con propri provvedimenti, per l'anno 2007, inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto e, per le annualità successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 del suddetto decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 dello stesso decreto;
Ritenuto che si debba procedere, a livello territoriale, alla definizione dell'elenco degli impegni applicabili in base agli atti elencati nell'allegato 1 del suddetto decreto ministeriale ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, elencate nell'allegato 2 dello stesso decreto;

Decreta:


Art. 1

In attuazione all'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, si definiscono le norme di "condizionalità" che gli agricoltori a livello regionale devono rispettare per l'anno 2007, di seguito specificate nei seguenti allegati:
- allegato 1 - Elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del reg. CE n. 1782/03;
- allegato 2 - Elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 5, reg. CE n. 1782/03 e allegato IV);
-  sub-allegato 2/A - Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesistico.
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 febbraio 2007.
  MORALE 

Allegato 1
ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO CE N. 1782/03
ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. CE N. 1782/03

Campo di condizionalità: AMBIENTE
Atto  A1  -  Direttiva n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Art. 3, art. 4 (paragrafi 1, 2, 4), artt. 5, 7, 8
Recepimento
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e seguenti.
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).
L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva n. 92/43 è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche.
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2002).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 427, recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005).
Recepimento regionale
Legge regionale n. 33/97, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 settembre 1997 "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" - legge regionale n. 15/98, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'1 settembre 1998 - legge regionale n. 7/2001, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 2001.
Decreto n. 46 del 21 febbraio 2005 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 22 luglio 2005.
Decreto n. 120/GAB del 5 maggio 2006 "Approvazione delle cartografie in scala 1:10.000 delle aree d'interesse naturalistico SIC e ZPS, individuate con il decreto n. 46 del 21 febbraio 2005, e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 21 luglio 2006.
Gli enti preposti al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente sono l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed il Corpo forestale della Regione siciliana.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto ed in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lett. b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lett. a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.
Atto  A2  -  Direttiva n. 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Artt. 4 e 5
Recepimento
Artt. 103 e 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
Competenza regionale
L'autorità competente è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Atto  A3  -  Direttiva n. 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
Art. 3, paragrafi 1 e 2
Recepimento:
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992).
Recepimento regionale
Circolare 26 maggio 1993, prot. n. 38508 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 19 giugno 1993) "Prime direttive per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 1999".
Decreto assessoriale n. 771 del 12 luglio 2004 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 6 agosto 2004), "Documentazione da allegare all'istanza di richiesta autorizzazione per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".
L'ente preposto alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale e regionale vigente è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.
Atto  A4  -  Direttiva n. 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
Artt. 4 e 5
Recepimento
Decreto ministeriale 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.
Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:
-  sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
Decreto interministeriale 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento", di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006).
Recepimento regionale
Decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento interventi strutturali (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 22 aprile 2005) "Approvazione della carta regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".
Decreto n. 53 del 12 gennaio 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento interventi strutturali e dipartimento interventi infrastrutturali "Approvazione programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola".
Decreto n. 61 del 17 gennaio 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Assessorato regionale della sanità - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e titolo VI dell'allegato 2 "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del DI 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari".
L'ente preposto alla gestione è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente congiuntamente agli altri Assessorati competenti.
Gli enti preposti al controllo sono: province, comuni e Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola:
Le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate con decreto n. 121 del 24 febbraio 2005, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal "Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" (decreto n. 53 del 12 gennaio 2007) e le norme previste dal titolo VI dell'allegato 2 del decreto n. 61 del 17 gennaio 2007.
Atto  A5  -  Direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Artt. 6, 13, 15 e 22 (lett. b)
Recepimento
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e seguenti.
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).
L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva n. 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva n. 92/43 è stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2000, n. 130 e successive modifiche).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 427, recante "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)" (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 428, recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005).
Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 430, recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 giugno 2005).
Recepimento regionale
Legge regionale n. 33/97, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 settembre 1997 "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" - Legge regionale n. 15/98, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 dell'1 settembre 1998 - legge regionale n. 7/2001, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell'11 maggio 2001.
Decreto n. 46 del 21 febbraio 2005 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 22 luglio 2005.
Decreto n. 120/GAB del 5 maggio 2006 "Approvazione delle cartografie in scala 1:10.000 delle aree d'interesse naturalistico SIC e ZPS, individuate con il decreto n. 46 del 21 febbraio 2005, e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 21 luglio 2006.
Gli enti preposti alla gestione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, sono l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed il Corpo forestale della Regione siciliana.
Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola
A norma dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto ed in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lett. b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lett. a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera.
Campo di condizionalità: SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
Atto  A6  -  Direttiva n. 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal reg. CE n. 21/2004) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.
Artt. 3, 4 e 5
Atto  A7  -  Regolamento n. 2629/97 (abrogato dal n. 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del reg. n. 820/97 (abrogato dal reg. n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
Artt. 6 e 8
Atto  A8  -  Regolamento n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento n. 820/97.
Artt. 4 e 7
Atto A8bis - Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le direttive nn. 92/102/CEE e 64/432/CEE (Gazzetta Ufficiale L5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).
Artt. 3, 4 e 5
Recepimento
D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996, n. 138).
D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30).
Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72), modificato dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 "Modifica del decreto 31 gennaio 2002, concernente Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2005).
Decreto ministeriale 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (supplemento ordinario n. 137 alla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 2000)" e successive modifiche.
Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995).
Legge della Regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante "Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole";
Legge della Regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 "Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane".
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
ELENCO "B" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. CE N. 1782/03

Campo di condizionalità:  SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
Atto  B9  -  Direttiva n. 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
Art. 3
Recepimento
Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (Gazzetta Ufficiale n.122 del 27 maggio 1995, SO n. 60).
D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165 S.O.).
Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).
Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002).
Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004 - suppl. ordinario n. 179).
Competenza regionale
L'autorità competente è l'Assessorato regionale della sanità.
Atto  B10  -  Direttiva n. 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive nn. 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.
Artt. 3, 4, 5 (+ 5 a) e 7
Recepimento
Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della salute (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004);
Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva n. 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali" (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006).
Attuazione regionale
L'ispettorato regionale veterinario emana, con cadenza annuale, la circolare relativa al piano regionale residui in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006.
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i prelievi e gli esami di laboratorio vengono effettuati dalle aziende sanitarie locali e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Atto  B11  -  Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Artt. 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20
Recepimento
Art. 4, paragrafo 1, e parte "A" dell'allegato I del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L139 del 30 aprile 2004).
Art. 3, paragrafo 1, e allegato III del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L139 del 30 aprile 2004).
Art. 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del regolamento CE n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 035 dell'8 febbraio 2005).
Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 2004).
-  Decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005).
Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005).
Attuazione regionale
Decreto presidenziale n. 353/Serv. 5°/S.G. del 28 dicembre 2004 relativo alla "Istituzione del Comitato regionale per la sicurezza alimentare - Autorità regionale".
Decreto presidenziale n. 151/Serv. 1°/S.G. del 20 giugno 2005 relativo alla "Costituzione del Comitato regionale per la sicurezza alimentare - Autorità regionale".
Decreto presidenziale n. 105/Serv. 1°/S.G. del 17 marzo 2006 relativo alla "Integrazione Comitato regionale per la sicurezza alimentare".
Decreto dell'Assessore per la sanità n. 8026 del 7 giugno 2006: Riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari che operano nel settore dei mangimi ai sensi del regolamento CE n. 183/2005.
Circolare dell'Ispettore generale dell'IRV n. 1194 del 2 maggio 2006 in applicazione del regolamento CE n. 183/2005.
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari, ai sensi del regolamento CE n. 183/2005, l'Ispettorato regionale veterinario, mentre la vigilanza e i controlli vengono effettuati dalle Aziende sanitarie locali.
Atto  B12  -  Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Artt. 7, 11, 12, 13 e 15
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'Ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Atto  B13  -  Direttiva n. 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.
Art. 3
Recepimento
Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva n. 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2006 suppl. ordinario n. 210).
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Atto  B14  -  Direttiva n. 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.
Art. 3
Recepimento
D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 10 luglio 1996 S.O. n. 115)
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
Atto  B15  -  Direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
Art. 3
Recepimento
Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva n. 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini" (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le aziende sanitarie locali.
ELENCO "C" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1 GENNAIO 2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REG. CE N. 1782/03

Campo di condizionalità: IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI
Atto  C16  -  Direttiva n. 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
Artt. 3 e 4
Recepimento
Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva n. 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (S.O. alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7) - modificato dal decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva n. 97/2/CE) - Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1998 - rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999.
Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'Ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende sanitarie locali.
Atto  C17  -  Direttiva n. 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.
Artt. 3 e 4, paragrafo 1
Recepimento
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 "Attuazione della direttiva n. 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (S.O. alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7).
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 "Attuazione delle direttive nn. 2001/88/CE e 2001/93/CE che stabiliscono le norme minime per la protezione dei suini)" Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004.
Circolare del Ministero della salute DCVA/10/7818 del 2 marzo 2005 relativa alle procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'Ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende sanitarie locali.
Atto  C18  -  Direttiva n. 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
Art. 4
Recepimento
Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva n. 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001) - modificato dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 - Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302.
Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 - Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001.
Competenza regionale
Gli enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'Ispettorato regionale veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende sanitarie locali.
Allegato 2
ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (ART. 5, REG. CE N. 1782/03 E ALLEGATO IV)

Campo di condizionalità: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI
Obiettivo  1:  Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee 
Norma  1.1:  Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lett. a) del comma 3, dell'art. 2 decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.
Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
-  la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.
I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.
Nei casi di elevata acclività del terreno (ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) o dell'assenza di canali naturali o artificiali (dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei), è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell'erosione in sostituzione di solchi acquai temporanei. Tali fasce devono avere un andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, una larghezza non inferiore a m. 5 ed una interdistanza non superiore a m. 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
Per le colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006, le suddette fasce vanno realizzate solo nei casi di elevata acclività del terreno (ed ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) ma non in caso di assenza di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, così come previsto dal decreto n. 138 del 23 febbraio 2006.
Obiettivo  2:  Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche 
Norma  2.1:  Gestione delle stoppie e dei residui colturali 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.
E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
a)  fino al 30 settembre è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali. Solamente a partire dall'1 ottobre (e pertanto ad inizio del nuovo ciclo colturale), sarà consentita la suddetta bruciatura attenendosi alla normativa vigente in materia antincendio e quindi in osservanza delle "Prescrizioni di massima di Polizia forestale", dell'art. 40 della legge regionale n. 16/1996 (recentemente integrato dall'art. 39 della legge regionale n. 14/2006) e dell'art. 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
b)  i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 agosto, possono sottoporre a pascolamento l'intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione dell'intera superficie;
c)  nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b), entro il 15 luglio;
d)  solo dopo il 30 settembre sarà consentita la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio.
In tal caso i conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente, almeno uno dei seguenti interventi finalizzati al ripristino del livello di sostanza organica del suolo:
-  sovescio;
-  coltivazione di leguminose in purezza con interramento dei residui colturali;
-  coltivazione di miscugli di foraggere con presenza di leguminose e graminacee, pascolati almeno una volta, eventualmente sfalciati, e comunque con l'interramento dei residui colturali;
-  letamazione o altri interventi di concimazione organica;
All'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.
Ulteriore deroga
Interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente. Nel caso di ricorso alla presente deroga, è necessario effettuare almeno uno degli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo specificati al punto d), salvo diversa prescrizione della predetta autorità.
Obiettivo  3:  Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate 
Norma  3.1:  Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.
Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:
-  manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
-  la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.
Deroghe
1)  Per le superfici soggette alle disposizioni di cui alle direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2)  In presenza di drenaggio sotterraneo.
3)  In caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
4)  Per le superfici impegnate ai sensi del PSR 2000/2006 misura F agroambiente, azione F4a, intervento a) zone umide, a norma dell'art. 2, comma 4, secondo trattino, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
Obiettivo  4:  Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat 
Norma  4.1:  Protezione del pascolo permanente 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):
a)  divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento CE n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
b)  divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
c)  esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
a)  divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente, a norma dell'art. 4 del regolamento CE n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
b)  divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
c)  esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
d) il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare i 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive.
Deroghe
1) Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento CE n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).
Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:
a)  presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
b)  attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
a)  presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
b)  al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d'incendi, è fatto obbligo di effettuare uno sfalcio annuale; in alternativa, la trinciatura oppure, per le superfici ove non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale, il pascolamento della superficie interessata.
In ogni caso, è vietato effettuare lo sfalcio, la trinciatura e il pascolamento, nei seguenti periodi:
-  per le aree individuate ai sensi della direttiva nn. 79/409/CEE e 92/43/CEE, per 150 giorni consecutivi a partire dal 30 aprile di ogni anno;
-  per tutte le altre aree per 120 giorni consecutivi a partire dal 15 maggio di ogni anno.
E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normativa vigente. In ogni caso devono essere realizzate fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri.
In considerazione del fatto che tutte le superfici regionali a seminativo ricadono in territori caratterizzati da un regime pedo-climatico di tipo xerico e da un clima "semiarido o asciutto-subumido", la deroga di cui al punto 6 è applicabile su tutte le superfici di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
Deroghe
I.  Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione
In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
1)  pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2)  terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3)  colture a perdere per la fauna, lett. c), art. 1 del decreto ministeriale 7 marzo 2002;
4)  nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.
II.  Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni
In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
5)  lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6)  a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, in quanto essa rappresenta una tecnica di aridocoltura giustificata dalle caratteristiche climatiche della Sicilia. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 luglio di detta annata agraria.
In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:
7)  idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
a)  operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle erbe infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo;
b)  impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici dovrà essere comprovato dalle registrazioni aziendali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 290/2001;
c)  è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono più fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.
Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lett. a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.
Norma  4.3:  Manutenzione degli oliveti 

Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:
a)  divieto di estirpazione delle piante di olivo, ai sensi della legge 14 febbraio 1951, n. 144;
b)  attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma, dispone i seguenti impegni:
1) divieto di estirpazione delle piante di olivo;
2) potatura degli olivi, almeno una volta ogni 5 anni;
3) eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante nonché la spollonatura degli olivi, con frequenza almeno triennale da effettuarsi preferibilmente con mezzi fisico-meccanici. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici dovrà essere comprovato dalle registrazioni aziendali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 290/2001.
L'utilizzo di diserbanti chimici non è consentito nelle aziende agricole ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive nn. 79/409/CEE e 92/43/CE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.
Deroghe
a)  in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144;
b)  in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).
Norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541.
Descrizione della norma e degli adempimenti
Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del reg. CE n. 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:
a)  divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b)  divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
c)  il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e della direttiva n. 92/43/CEE;
d)  il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lett. c).
Intervento della Regione siciliana
A norma dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:
a)  divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
b)  divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico;
c)  il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e della direttiva n. 92/43/CEE;
d)  il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lett. c), secondo quanto previsto dalle norme attuative del Piano paesistico regionale vigente. In particolare, nelle aree sottoposte a tutela di cui al capo II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si dovranno osservare le prescrizioni previste dal seguente sub-allegato 2/A e comunque, ove previsto, sarà necessario munirsi dell'autorizzazione della competente Soprintendenza.
Deroghe
1) In riferimento all'impegno di cui alla precedente lett. a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati), nel rispetto delle norme che regolano il vincolo idrogeologico.
2)  In riferimento all'impegno di cui alla precedente lett. b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina.
Sub-allegato 2/a
PRESCRIZIONI ATTUATIVE DI TUTELA DEL PAESAGGIO REGIONALE NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESISTICO

Manufatti isolati al servizio delle attività produttive e dell'industria agricola, zootecnica e floro-vivaistica
Bagli, casene, case coloniche, masserie, fattorie e loro pertinenze (silos, tettoie, stenditoi, aie, concimaie, forni, pozzi, lavatoi), frantoi, palmenti, mulini, granai, cantine, stabilimenti enologici, magazzini, stalle, fienili, mangiatoie, scuderie, sellerie, porcili, ovili, pollai, colombaie, conigliere, caseifici, pastifici, opifici
Per i manufatti storici esistenti a carattere abitativo e produttivo, che caratterizzano l'aspetto rurale agricolo del sistema fondiario del territorio siciliano, riconoscibili per la particolare articolazione dei fabbricati diversamente specializzati e per gli spazi del lavoro umano comuni e condivisibili (aie, corti, cortili), sono ammissibili esclusivamente opere di manutenzione, che rispettino la complessità aggregativa degli spazi interni, specchio della complessità dei cicli produttivi, i materiali e le tecniche costruttive con particolare riguardo alle partiture e alle finiture che caratterizzano i corpi di fabbrica, nonché le caratteristiche tipologiche-funzionali, o che prevedano un loro recupero ove fossero state oggetto di radicali alterazioni.
Per i manufatti non più attivi, saranno promossi interventi di riuso compatibile con le caratteristiche funzionali dei manufatti, al fine di realizzare strutture legate al turismo rurale o alla diffusione della cultura agraria che contribuiscano allo sviluppo del territorio e della sua economia senza alterare le caratteristiche precipue dei luoghi. Saranno inoltre auspicabili interventi di sistemazione delle quinte arboree ed arbustive anche al fine di mitigare l'impatto percettivo di manufatti dissonanti eventualmente realizzati nelle vicinanze e per una corretta lettura dell'immediato contesto ambientale coerente con la tradizione costruttiva e la dimensione etnoantropologica dei manufatti.
Eventuali nuove realizzazioni dovranno utilizzare le tipologie, i materiali e le tecniche costruttive della tradizione locale, interpretandone il linguaggio compositivo e tenere conto dell'orografia dei luoghi inserendosi armonicamente nel paesaggio, evitando per quanto possibile riporti e sbancamenti. In particolare dovranno essere ubicati distanti da pozzi, acquedotti o serbatoi, e da qualunque abitazione le concimaie e gli annessi pozzetti di scalo dei liquami, realizzati con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e provvisti di sistemi di cunette di scalo fino ai pozzetti di raccolta.
In riferimento ai nuovi impianti per le attività produttive agricole, questi, pur adeguandosi agli aggiornamenti tecnologici ed alle nuove normative, dovranno adeguarsi alle caratteristiche tipologiche, e tecnico costruttive della tradizione locale, interpretandone il linguaggio compositivo per una progettazione eco-compatibile. Dovranno ispirarsi a criteri di semplicità e rigore formale, tali da inserirsi armonicamente nel paesaggio rurale. Gli edifici, le singole parti degli stessi e le aree di pertinenza dovranno avere caratteristiche improntate al rispetto ambientale, alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene e tali da potere garantire il mantenimento di tali requisiti anche nel tempo.
Serre o strutture con telo plastico per le colture
Per i manufatti storici esistenti sono consentite esclusivamente opere di manutenzione, nel pieno rispetto delle caratteristiche formali, materiche e costruttive, ed il mantenimento del loro uso originario. Eventuale diversa destinazione si dovrà ricercare solo se strumentale alla salvaguardia stessa del manufatto. Per la realizzazione di nuovi impianti agro-industriali, in uso negli ultimi anni per la coltivazione ortofrutticola e floreale protetta, dovrà essere preliminarmente valutato il forte impatto paesaggistico degli impianti di coltura sotto serra o telo plastico, che viene ulteriormente accentuato in diverse aree dell'Isola dove la loro presenza è largamente diffusa, rendendo problematica la ricerca dell'equilibrio tra le potenzialità economiche dell'attività e le esigenze di tutela ambientale della comunità.
Nelle aree del paesaggio siciliano caratterizzate da una più delicata sensibilità occorre contribuire al loro inserimento, e, ove risultassero visibili da percorsi viari o punti di vista paesaggistici preferenziali, si potrà mitigare l'impatto percettivo con quinte vegetali, costituite da macchie arboree ed arbustive di specie scelte tra quelle caratterizzanti l'habitat naturale del contesto di riferimento.
Muri a secco interpoderali e di confine
Sui manufatti già esistenti e riconducibili alle tradizioni costruttive locali, saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, o di riconfigurazione dell'immagine originaria, dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati. Saranno curati la correttezza ed efficienza dei sistemi di drenaggio e, nelle aree geografiche dove la tradizione lo richiede, il rinverdimento con semina di specie vegetali endemiche nelle sconnessure. La loro salvaguardia consentirà di perpetuare la tradizione costruttiva del murasiccaro e si estenderà all'intera gamma dei manufatti che ricadono nelle aree limitrofe legati all'attività agro-silvo-pastorale, per tutelare e valorizzare gli ecosistemi del lavoro correlati.
I nuovi manufatti dovranno utilizzare materiali e tecniche della tradizione costruttiva dei luoghi, per conservare segni antropici che caratterizzano fortemente il paesaggio rurale regionale e che, in particolari tipologie costruttive come i firriati, fissano la memoria degli antichi tracciati viari nel sistema fondiario.
Recinzioni
Per i manufatti esistenti e riconducibili alle tradizioni costruttive locali saranno ammissibili esclusivamente interventi di manutenzione, reintegrazione delle eventuali parti mancanti, riconfigurazione dell'immagine originaria dove fossero state apportate modifiche incongrue per forme o materiali utilizzati.
Le recinzioni nuove devono risultare coerenti con il paesaggio esistente e, per garantire il loro armonico inserimento, occorre percepirle come elementi funzionali attraverso una semplificazione delle forme e partiture, la scelta di cromie neutre, l'utilizzo, esclusivo o in combinazione, di specie arboree ed arbustive, l'adozione di tipologie conformi all'uso agricolo; è comunque vietato l'uso del filo spinato.
Dovranno rispettarsi le particolari condizioni orografiche dei territori interessati, seguendo, per quanto possibile, segni naturali preesistenti e adeguare le caratteristiche dei manufatti alle reali necessità per le quali la recinzione è richiesta. La sua progettazione dovrà prevedere la possibilità di inquadrare e sottolineare eventuali quadri paesaggistici di pregio o emergenze monumentali e naturali, o, in alternativa, mascherare elementi del paesaggio incoerenti o dissonanti. Nell'utilizzo del cemento armato dovrà privilegiarsi l'adozione di soluzioni formali di elevata qualità, che esaltino le caratteristiche del materiale e propongano un aggiornamento di forme e ritmi della tradizione costruttiva dei luoghi.
Abbeveratoi, fontane
Per quanto riguarda i manufatti storici sono ammissibili esclusivamente interventi manutentivi che garantiscano il rispetto dei caratteri tipologici, materici, cromatici e tecnologici della tradizione. Si dovrà prevedere altresì la conservazione, o il ripristino della configurazione originale, se nel frattempo alterata, dell'immediato contesto ambientale, da valorizzare nella sua dimensione di spazio del lavoro umano.
I nuovi manufatti, aggiornando le soluzioni tecnologiche, dovranno riferirsi alle tecniche costruttive tradizionali presenti nel territorio, interpretandone il linguaggio compositivo e impiegando materiali locali.
Sistemi di controllo dei terreni
Terrazzamenti
Per gli impianti a terrazzamento già esistenti la loro conservazione passa anche attraverso il perpetuarsi della tradizione agricola e fornisce un contributo sostanziale alla corretta fruizione dei relativi contesti paesaggistici; si deve provvedere alla loro manutenzione, ivi compreso l'efficienza del sistema di drenaggio e l'eliminazione delle erbe infestanti, così come all'eventuale ripristino delle parti non più efficienti.
La realizzazione di nuovi manufatti, verificatane la compatibilità con la realtà geotecnica dei luoghi, deve prevedere l'utilizzo dei materiali della tradizione costruttiva locale e l'adozione di soluzioni tecniche e volumetriche che assecondino gli originari assetti morfologici dei terreni interessati e si dimensionino le opere di scavo o di riporto alle esigenze strettamente indispensabili.
Gabbionate, fascinate ed altri sistemi di stabilizzazione di terreni e rocce
L'inserimento di queste opere nel contesto ambientale rurale e montano, reso necessario da esigenze di stabilizzazione di pendii che registrano processi di dissesto geologico, dovrà prevedere, per una corretta mitigazione dell'impatto percettivo sul paesaggio, soluzioni volumetriche che assecondino l'orografia dei terreni e specifici inerbimenti e piantumazioni di macchie arbustive. A tale scopo verranno utilizzate specie coerenti con il paesaggio vegetale dell'area e sarà curata una disposizione della vegetazione che garantisca il perpetuarsi della varietà di specie e dei tradizionali equilibri volumetrici e cromatici, da queste definiti nelle diverse aree del territorio siciliano; quinte arboree, realizzate con specie autoctone, saranno specificatamente rivolte a mitigare l'impatto di questi manufatti all'interno delle visuali percettive privilegiate.
Nell'eventualità che le opere previste comportino notevoli movimenti di terre o di rocce e i materiali di risulta non vengano convogliati nelle discariche, dovrà prevedersi il riutilizzo per costruire manufatti, contribuendo con inerbimenti e piantumazioni al recupero dell'assetto originario dei luoghi.
Per le opere realizzate a difesa dalla caduta di massi, con reti di protezione a raccogliere i materiali rocciosi incoerenti, occorrerà prevedere l'inerbimento delle superfici successivamente alla stabilizzazione del pendio, data dallo scivolamento dei sassi e dal conseguente riempimento dei volumi racchiusi dalle reti.
Muri di contenimento e muri di sostegno
Per un adeguato inserimento nel contesto paesaggistico i manufatti previsti saranno realizzati in pietra; ove fosse necessario adottare una soluzione costruttiva in cemento armato, in relazione alla volumetria dei terreni da stabilizzare; per rendere compatibile l'intervento con la qualità del paesaggio, il paramento esterno dovrà essere rivestito con pietra locale sbozzata apparecchiata a filari pressoché paralleli e allettata con malta arretrata rispetto al filo murario esterno, nel rispetto delle tradizioni costruttive dei luoghi.
Si devono prevedere interventi discreti nel paesaggio realizzando muri di ridotte dimensioni, preferendo le configurazioni a scarpa sistemate con terre, secondo il naturale declivio o, per pendenze più elevate, con terre armate, geotessuti e rete in nylon, ricostituendo in superficie il manto erboso o cespugliato. Nei casi particolari, ove necessiti l'uso di muri di contenimento di altezza superiore ai tre metri, questi dovranno realizzarsi gradonati a più livelli ponendo nelle fasce intermedie essenze arbustive autoctone.
Un adeguato progetto di rinverdimento, piantumando macchie arboree ed arbustive, dovrà garantire l'utilizzo di specie tipiche del paesaggio rurale dell'area e la mascheratura delle opere e degli elementi più dissonanti; per questi ultimi, ove necessario, sarà opportuno prescrivere la messa a dimora di piante adulte.
Se le opere previste dovranno comportare notevoli movimenti di terre o di rocce e i materiali di risulta non verranno convogliati nelle discariche, dovrà prevedersi un loro riutilizzo per la costruzione dei manufatti, contribuendo con inerbimenti e piantumazioni al recupero dell'assetto originario dei luoghi.
Verde
Tecniche di coltura
Verranno incentivate le forme tradizionali delle pratiche agricole, per conservare e valorizzare le qualità paesaggistiche ed ambientali del paesaggio agrario siciliano, che si connota per la sua varietà e la combinazione di: paesaggi a campi chiusi, mosaici colturali in prossimità delle aree abitate, colture tradizionali di tipo estensivo delle aree più interne, sistemazioni a terrazze di particolari ambiti collinari ed emergenze naturali. Saranno ammissibili aggiornamenti delle tecniche di coltura che comunque non determinino, con pesanti movimenti di terra, profonde trasformazioni morfologiche dei paesaggi agricoli.
Dovranno evitarsi la sostituzione di aree boscate con coltivazioni o di aree agricole a campo chiuso con monocolture estese, perché questo determinerebbe variazioni degli equilibri ecologici e delle identità cromatiche sostanziali del paesaggio, indotte dalle nuove piantumazioni, e modifiche volumetriche e dei segni identificativi del territorio come le macchie ed i filari arborei ed arbustivi di cornice.
Potrà essere ammissibile la sostituzione di colture o aree destinate a pascolo con altri tipi di coltivazioni e piantumazioni per un ripristino delle originarie coperture vegetali.
Arboricoltura ornamentale
Saranno promosse scelte di pianificazione territoriale che escludano destinazioni d'uso inconciliabili con la conservazione degli habitat naturali, così come quegli interventi che incentiveranno la biodiversità, soprattutto nei territori segnati da un forte decadimento della qualità ambientale, e garantiranno la crescita delle vegetazioni ornamentali che costituiscono l'identità spaziale e cromatica del territorio.
Filari e siepi svolgono un importante ruolo ambientale; sarà promossa la realizzazione di corridoi connettivali naturali, di barriere antirumore lungo la rete viaria, di filari per il miglioramento del microclima lungo i percorsi pedonali. Dovranno essere salvaguardate le ridotte aree caratterizzate da particolari alberature o macchie arbustive, spesso isolate e sopravvissute a forti antropizzazione del territorio.
Gli interventi di riforestazione potranno essere ammissibili se ripristineranno i paesaggi delle piantumazioni ad alto fusto o arbustive che caratterizzavano un'area e se ne promuoveranno la crescita di un ricco ecosistema faunistico e vegetale. Si incentiverà la sostituzione dei rimboschimenti a latifoglie esotiche che hanno connotato di artificialità vaste aree del paesaggio vegetale dell'Isola. Sarà comunque da escludere l'immissione volontaria di specie vegetali estranee ai luoghi.
Sistemi di gestione delle acque
Rete irrigua storica
Gli interventi sulla rete storica di canalizzazione dovranno ricondursi in larga parte alle opere strettamente conservative, per non alterare le caratteristiche tipologiche, materiche, cromatiche e le tecniche tradizionali di distribuzione delle acque.
Gli interventi conservativi dovranno consentire la continuità fisica e percettiva con gli insediamenti rurali originariamente serviti dalla rete, e si porranno in atto, qualora se ne rendesse necessario, gli interventi di ingegneria naturalistica per consolidare le sponde e riequilibrare l'ecosistema faunistico e vegetazionale.
Qualora non fosse più possibile un utilizzo parziale o totale della rete, per l'eccessiva vetustà dei manufatti o per profondi stravolgimenti degli originari assetti orografici, se ne dovrà comunque garantire la conservazione, riconoscendone il contributo nell'affermazione dell'identità dei paesaggi siciliani.
Sarà promossa la realizzazione di nuove canalizzazioni ad integrazione delle reti esistenti o relative a nuovi contesti ambientali, purché inserita all'interno di una idea progettuale di sviluppo di attività agricola e in aggiornamento tecnologico dei tradizionali sistemi di gestione dei corpi idrici artificiali.
Pozzi, macchine idrauliche, norie, cisterne, vasche di raccolta, torri piezometriche, condotte a vista, acquedotti, specchi d'acqua
Per i manufatti storici esistenti di chiara valenza storico-tecnologica riferita alla cultura dell'approvvigionamento dell'acqua, sono consentite esclusivamente opere di manutenzione che non alterino le caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnico costruttive. Se dovesse ravvedersi l'impraticabilità di un ulteriore utilizzo dei manufatti storici, questi non dovranno essere distrutti ma se ne dovranno effettuare i necessari interventi conservativi, finalizzati ad un loro riuso compatibile.
La realizzazione di nuovi manufatti, pur tenendo conto degli aggiornamenti tecnologici, dovrà riferirsi alle caratteristiche costruttive tradizionali. La loro collocazione non dovrà turbare i punti di vista panoramici e paesaggistici di pregio, e si terrà conto dell'orografia dei luoghi inserendosi armonicamente nel paesaggio, evitando riporti e sbancamenti, adagiando la costruzione sul terreno al piano di campagna identificato in quello esistente prima dell'inizio dei lavori.
Nell'eventualità che le opere previste comportino movimenti di terre e rocce e i materiali di risulta non vengano convogliati nelle discariche dovrà prevedersi un loro riutilizzo per la costruzione dei rilevati che, insieme agli inerbimenti e piantumazioni, consentiranno un recupero dell'assetto originario dei luoghi.
Se le opere previste ricadono in area boscata occorrerà garantire il mantenimento o il ripristino del soprassuolo inerbito, arboreo o arbustivo; contribuendo inoltre a garantire il parziale mascheramento delle opere o degli elementi maggiormente dissonanti rispetto al paesaggio rurale esistente.
Opere e manufatti al servizio della fruizione lacustre e fluviale
Opere di recupero naturale e salvaguardia dei corsi fluviali
Fatta eccezione per limitati ed acclarati motivi di salute pubblica è fatto divieto di operare modifiche sulla larghezza e configurazione degli alvei naturali e delle golene dei corsi d'acqua, compresi gli alvei non attivi; sarà consentito esclusivamente il controllo umano del potere energetico delle acque, se a regime torrentizio, assecondando i flussi idrici naturali nel modellare le rocce e i suoli di attraversamento e nel creare una grande varietà di habitat vegetali e naturali. Sarà tassativamente esclusa qualsiasi modifica che sia causata da espansioni edilizie, in atto o programmate.
Ove fosse possibile intervenire con opere di sistemazione idraulica non sarà comunque ammissibile la rettificazione degli alvei naturali; saranno ammissibili e auspicabili le regimazioni dei fiumi che si limitano alle opere di manutenzione e sistemazione naturale, ivi compresi gli interventi di decementificazione delle sponde artificiali, il recupero degli originari letti, dei percorsi e dei profili dei pendii.
Dovranno essere rapidamente allontanati dalle aree prossime ai corsi d'acqua i materiali di risulta delle eventuali opere di sistemazione idraulica o della decementificazione delle rive, e dovrà essere curato un piano mirato di inerbimento e di piantumazione di macchie arboree ed arbustive, scelte tra le specie caratterizzanti i luoghi, per contribuire al controllo di un corretto regime delle acque.
Sarà curato un piano mirato di risanamento dei terreni a monte del letto fluviale con opportune forestazioni e inerbimenti per aumentare le capacità di ritenuta idrica ed arrestare le perdite di materiale attivate da processi di degrado, sarà vietato lo sfruttamento delle rive a pascolo per evitare la rapida distruzione del manto vegetale, e lo sfruttamento delle aree di riva per il tempo libero dovrà rispondere a rigorosi requisiti naturalistici e paesaggistici.
Saranno ammissibili e auspicabili altresì le opere di manutenzione e di ripristino delle associazioni vegetazionali ripariali, che dovranno contribuire alla depurazione delle acque, rispondere a criteri di massima molteplicità ecologica anche in relazione ai differenti assetti naturali dei diversi tratti, recuperare un ruolo attivo nel ripristino delle originarie velocità di deflusso delle acque, e conseguentemente mitigare la loro azione erosiva. Una particolare cura dovrà porsi ai rami fluviali non attivi e al loro ruolo di mitigazione dei fenomeni di esondazione e di importante testimonianza ambientale. Il ripristino dei macroecosistemi dei corsi fluviali consentirà di ricostruire un habitat caratterizzato dalla grande varietà dei biotopi degli insediamenti vegetali ed animali del paesaggio naturale storico compromesso.
La riduzione degli alvei sarà rigorosamente limitata alle dimensioni strettamente indispensabili e documentata scientificamente per le opere di bonifica. Il pendio delle sponde dovrà evitare la creazione di forti impatti percettivi a meno di insopprimibili esigenze di incolumità pubblica, legate alla salvaguardia di persone, insediamenti, manufatti.
Opere di recupero naturale e salvaguardia dei laghi naturali
Occorre un'opera di rigorosa salvaguardia dei laghi naturali per confermare il ruolo strategico nell'equilibrio climatico e nella definizione della ricca varietà del macroecosistema floreale e faunistico dell'area; un'azione di salvaguardia specificatamente mirata alla realtà individua, costituendo ciascuno unicum idronomici, ambientali e paesaggistici. Sarà vietato qualsiasi intervento dell'uomo che possa pregiudicare la corretta compensazione e regimazione delle acque, con particolare riguardo all'attività di cava di ghiaia e sabbia e ad un'agricoltura e selvicoltura non compatibile nelle aree prossime alle sponde. Saranno ammessi esclusivamente metodi di bioingegneria negli interventi artificiali di sistemazione delle rive, ove questo fosse strettamente necessario ed indifferibile, utilizzando preferibilmente materiale vegetale vivo in associazione con terra, legno, pietra. Sarà necessario mantenere o ripristinare i profili naturali delle rive e la vegetazione di sponda, spesso distrutta o degradata per azione ambientale o antropica negativa, per salvaguardare e valorizzare la ricchezza delle colonie vegetali e della fauna che li popolano, e per il contributo di autodepurazione delle acque al delicato equilibrio dell'habitat lacustre.
Laghi ed invasi artificiali
La realizzazione di invasi artificiali, per l'approvvigionamento idrico della comunità o a servizio degli impianti per l'innevamento artificiale, dovrà basarsi su una progettazione che abbia adeguatamente valutato l'inserimento nel contesto fisico specifico, privilegiando ambiti territoriali marcatamente antropizzati, lontani dalle aree di maggiore naturalità. Le scelte progettuali dovranno limitare i movimenti di terra ed i disboscamenti previsti ed apportare all'habitat di inserimento, nel loro complesso, livelli di trasformazioni ecosostenibili. Dovranno preferirsi configurazioni non rigidamente geometriche per meglio assecondare l'orografia dei luoghi, utilizzando depressioni e pendii naturali; saranno ammessi esclusivamente metodi di bioingegneria negli interventi artificiali di sistemazione delle rive, ove questo fosse strettamente necessario ed indifferibile, definendole con superfici a margini irregolari, ed utilizzando preferibilmente materiale vegetale vivo in associazione con terra, legno, pietra. Gli interventi di sistemazione e riqualificazione delle rive dovranno prevedere, per un ripristino dell'equilibrio ecologico, la piantumazione di una ricca vegetazione spondale, scelta tra le specie autoctone e con un adeguato connotato di biodiversità.
Sentieristica al servizio del fiume e del lago
Occorre porre a disposizione del lago o del fiume una rete articolata di sentieri per distribuire la pressione antropica, di tipo turistico o lavorativo, su aree più vaste e, conseguentemente, ridurre l'impatto antropico negativo sull'equilibrio del macroecosistema di un lago. Si dovrà, in tal senso, privilegiare il recupero della sentieristica storica già esistente, anche attraverso specifici interventi volti a ricomporre unità a percorsi interrotti da occupazioni improprie legate alle attività silvopastorali e agricole. Si dovrà quindi impostare su questa trama storica un progettato allargamento della trama sentieristica, la cui realizzazione dovrà rispondere all'esigenza di garantire un armonico inserimento nel paesaggio, con particolare riferimento agli ambiti di riva; sarà consentita solo eccezionalmente e per brevi tratti la contiguità con le rive, convogliando l'accesso a queste in pochi selezionati punti, lontani dalle zone ecologicamente più delicate, attraverso sbarramenti vegetali in siepi e bordure.
Si dovranno adottare gli stessi criteri della sentieristica di penetrazione agricola, da destinare in larga parte al traffico pedonale o ciclabile, e da sistemare con fondo naturale, pietrisco rullato o macadam. Dovrà prevedersi un intervento di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, con inerbimenti e collocazione di specie arboree ed arbustive coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi, creando altresì, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità delle alberature e delle macchie arbustive, un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di particolare qualità.
Viabilità rurale
Sentieristica storica, trazzere regie, strade di penetrazione agricola, di servizio ai fondi coltivati, interpoderali e rurali
Saranno consentite esclusivamente opere di manutenzione, finalizzate al recupero dello stato originario dei luoghi ed a ripristinare corridoi di viabilità tra aree di pregio ambientale, conservando rigorosamente gli elementi costitutivi complementari della sentieristica storica e delle trazzere regie (tracciati, elementi di arredo e contenimento, siepi, alberature, indicazioni stradali,...) ancora presenti. Ove necessario, in presenza di precedenti alterazioni dei luoghi, dovranno realizzarsi interventi di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, da realizzare con inerbimenti e collocazione di specie arboree ed arbustive, coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi; sarà inoltre curato un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di elevata qualità, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità del verde.
Dovrà in linea di principio ripristinarsi l'originaria pavimentazione se riflette la tradizione costruttiva locale, qualora ancora esistente seppure occultata.
Ove questa non fosse più recuperabile in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico si dovrà prevedere la sistemazione con fondo naturale, con pietrisco rullato o in macadam, per le strade pianeggianti all'interno delle aree boscate, in zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico o che attraversino il paesaggio agrario storicizzato. Se esistono problemi di forti pendenze o situazioni geomorfologiche particolari, la pavimentazione stradale dovrà essere realizzata in selciato o in spacco di basole o in acciottolato o in altro materiale conforme agli usi e tipologie locali.
In tutti gli altri casi potrà consentirsi l'uso di una pavimentazione stradale, che adotterà il sistema costruttivo delle vecchie strade di penetrazione agricole, realizzate nel territorio durante gli anni '50 e ancora oggi realizzate all'interno delle aree dei grandi parchi nazionali. Per permettere l'inserimento nel territorio di nastri viari di impatto compatibile si prevede che questi saranno realizzati in misto bituminato a grossa granulometria su un sottofondo rullato di tout-venant di cava; ottenendo un manto stradale di colore grigiastro a composizione prevalentemente di pietrisco stabilizzato e legato, in grado di sostenere anche un traffico veicolare pesante. L'esecuzione dei lavori dovrà avere cura di allontanare o usare e sistemare adeguatamente il materiale proveniente dagli scavi, evitare l'estirpazione di alberi di alto fusto, e attuare un intervento di riqualificazione delle aree ai lati del tracciato viario, integrando lungo i bordi la piantumazione esistente con specie arboree o arbustive coerenti con la realtà paesaggistica e naturale dei luoghi; creando altresì, con la realizzazione di opportune soluzioni di continuità delle alberature e delle macchie arbustive, un adeguato apprezzamento percettivo di punti di vista paesaggistici di particolare qualità.
(2007.9.588)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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