REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 MARZO 2007 - N. 11
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA


DECRETO 5 marzo 2007.
Disposizioni per la presentazione delle proposte di convenzione relative al Programma generale per la realizzazione di interventi mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - TUTELA CONSUMATORI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 maggio 1994, n. 7;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in particolare, l'art. 148, 1° comma;
Visto il decreto legislativo 23 ottobre 2005, n. 206;
Visto il decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2006, con cui vengono assegnate, giusta art. 3 e relativo allegato B, alla Regione siciliana risorse finanziarie pari a complessivi E 1.309.597,00 allo scopo di realizzare interventi mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti;
Visto il decreto del direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori 21 dicembre 2006, con cui sono state impegnate, giusta art. 3 del citato decreto 18 dicembre 2006, le relative somme finalizzate alla realizzazione di interventi mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, con cui è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007;
Accertato che nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007 è stato individuato il capitolo di entrata 3638 ed il relativo capitolo di spesa 105303 per la realizzazione degli interventi sopra specificati;
Visto il decreto del direttore generale della direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori 2 marzo 2007, con cui viene data attuazione al D.M. 18 dicembre 2006;
Considerato che la Regione siciliana intende promuovere un Programma generale per la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti;
Dato atto che tale Programma generale può essere attuato, giusta art. 3, comma 2, lett. b), del D.M. 18 dicembre 2006, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori riconosciute in base alla normativa delle rispettive regioni o province autonome attraverso apposite convenzioni nelle quali sono stabiliti tempi, ammontare del contributo concesso, modalità di collaborazione e requisiti per la realizzazione dei singoli interventi;
Considerato che occorre predisporre un apposito comunicato che consenta alle associazioni dei consumatori interessate di poter presentare le proprie proposte di convenzione relative agli interventi che intenderebbero realizzare nell'ambito del Programma generale in parola;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:
Art.  1
Programma generale e risorse finanziarie

1.  La Regione siciliana intende promuovere un Programma generale per la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti, da realizzarsi anche attraverso i soggetti attuatori di cui al successivo art. 2, lett. b).
2.  Tale Programma generale sarà realizzato anche con le risorse finanziarie di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006, pari ad E 1.309.597,00 e sarà finalizzato all'espletamento di interventi mirati all'informazione ed all'assistenza a favore dei consumatori ed utenti.
3.  Il Programma generale di intervento sarà approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti.
4.  Il Programma generale di intervento della Regione siciliana è unico e potrà essere composto da più interventi.
5.  Il Programma generale sarà trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, a cura della Regione siciliana, entro il 15 maggio 2007.
Art.  2
Soggetti attuatori

1. Il Programma generale di cui all'art. 1 sarà realizzato:
a)  direttamente dalla Regione siciliana, anche in collaborazione con soggetti pubblici;
b)  attraverso apposite convenzioni con le associazioni dei consumatori riconosciute in base alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 7.
Art.  3
Modalità e termini di presentazione delle proposte di convenzione

1.  I soggetti attuatori quali individuati al precedente art. 2, lett. b), che intendano partecipare al Programma generale che sarà predisposto da questa Regione per la realizzazione di interventi esclusivamente e direttamente mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti, dovranno fare pervenire le loro proposte di convenzione relative agli interventi che intendono realizzare, a pena di esclusione, redatte esclusivamente sull'apposito modello A - che viene unito al presente decreto per farne parte integrante - entro e non oltre la data del 30 marzo 2007 (termine perentorio).
2.  Ogni soggetto attuatore potrà presentare, da solo, una singola proposta di convenzione; non si terrà conto di tale conteggio in caso di proposte formulate congiuntamente da più soggetti attuatori (almeno quattro associazioni).
3.  La proposta di convenzione relativa all'intervento che si intende realizzare, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e firmata per accettazione dal responsabile dell'intervento proposto, contenuta in un plico sigillato, dovrà essere spedita e/o recapitata a mano al seguente indirizzo: Regione siciliana - Presidenza, segreteria generale, servizio 6° "Coordinamento attività economiche e produttive - Tutela consumatori", piazza Don L. Sturzo n. 36 - 90139 Palermo.
4.  Ogni plico deve recare la dicitura: "Legge n. 388/2000, art. 148, comma 1 - Iniziative della Regione siciliana a vantaggio dei consumatori - Anno 2007", pena l'irricevibilità della proposta di convenzione.
5.  La Regione siciliana inserirà nel proprio Programma generale, a suo insindacabile giudizio, solamente le proposte di convenzione che riterrà effettivamente e concretamente rispondenti al miglioramento dell'informazione e dell'assistenza dei consumatori e degli utenti. Non saranno accettate le proposte di convenzione la cui documentazione risulti incompleta.
6.  La Regione siciliana stipulerà apposite convenzioni con le associazioni dei consumatori di cui all'art. 2, lett. b), del presente decreto per la realizzazione dei rispettivi interventi inseriti nel proprio Programma generale di intervento. La mancata sottoscrizione della convenzione comporta l'automatica esclusione dell'intervento dal Programma generale in parola.
Art.  4
Oggetto del Programma generale

1.  Il Programma generale di intervento della Regione siciliana dovrà prevedere la realizzazione di interventi direttamente mirati all'informazione ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti esclusivamente attraverso la pubblicazione, distribuzione e diffusione di materiali divulgativi (quali opuscoli, diari scolastici, libri, dvd ecc.).
2.  La previsione di cui al comma 1 non si applica agli interventi che la Regione siciliana realizzerà direttamente ai sensi dell'art. 2, lett. a), del presente decreto.
Art.  5
Oggetto degli interventi

1.  Gli interventi che dovranno essere realizzati, giusta art. 4 del presente decreto, dai soggetti attuatori quali individuati nel precedente art. 2, lett. b), dovranno avere ad oggetto i sottoelencati "Assi" ed essere compatibili con le sotto esplicitate "Azioni di intervento":





Art.  6
Contenuto degli interventi

1. Ogni intervento proposto dai soggetti attuatori (quali individuati all'art. 2, lett. b), del presente decreto) dovrà contenere:
a)  l'oggetto dell'intervento, gli obiettivi e le finalità;
b)  le attività attraverso le quali realizzare l'intervento;
c)  l'attestazione dell'immediata eseguibilità dell'intervento;
d)  la previsione dei costi totali;
e)  la previsione o meno dell'apporto di ulteriori risorse all'intervento da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari;
f)  i criteri per la verifica dei risultati;
g)  l'indicazione del responsabile della realizzazione dell'intervento, comprensivo di recapito telefonico e di indirizzo e-mail;
h)  l'impegno a rendicontare le spese sostenute con le modalità previste ed entro i termini perentori di cui al successivo art. 9;
i)  l'impegno del responsabile dell'intervento a coprire i costi dell'intervento non coperti dal finanziamento a seguito delle riduzioni economiche di cui al successivo art. 8.
2.  Relativamente a ciascun intervento i soggetti attuatori dovranno, altresì, fornire:
a)  il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;
b)  l'indicazione di criteri per la misurazione dell'efficacia dell'intervento;
c)  l'indicazione dell'ambito territoriale interessato e delle sedi;
d)  l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
e)  la durata, con l'indicazione della data di avvio e di ultimazione;
f)  il piano finanziario delle spese previste, secondo i criteri di cui all'art. 9;
g)  l'eventuale percentuale di cofinanziamento;
h)  l'eventuale evidenziazione di finalità relative ai soggetti deboli.
Art.  7
Compatibilità con ulteriori risorse

1.  Il finanziamento destinato ad ogni intervento è compatibile con ulteriori risorse finanziarie da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari dichiarati nel Programma generale di intervento.
Art.  8
Riduzioni economiche delle proposte

1.  La Regione siciliana, nell'ambito dello stanziamento ministeriale di cui all'art. 1, comma 2, con riferimento alle proposte di convenzione relative agli interventi pervenute, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2, lett. a), si riserva, a suo insindacabile giudizio di:
-  ridurre l'importo delle proposte;
-  ridurre talune voci dei costi contenute nelle proposte;
-  cambiare l'argomento della pubblicazione proposta;
-  respingerle.
2.  Le quote dei costi delle proposte di intervento che risulteranno, a seguito della riduzione economica di cui al comma 1, non coperte dal finanziamento di cui al presente decreto devono, comunque, essere assicurate dai soggetti attuatori quali indicati all'art. 2, lett. b).
Art.  9
Spese ammissibili

1.  Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di spese sostenute dal soggetto attuatore:
a)  acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le sedi di localizzazione dell'intervento;
b)  acquisizione di servizi relativi a:
-  iniziative di comunicazione nonché ad attività divulgative dell'intervento realizzato;
-  pubblicità, nei limiti del 10% del totale delle spese ammissibili;
-  consulenze professionali, prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto e persone fisiche la cui professionalità sia comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;
c)  costi relativi al personale dipendente del soggetto attuatore e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale parasubordinato nonché il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto, con esclusione delle prestazioni professionali;
d)  spese generali, per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lett. c), ecc. Tali spese vengono riconosciute forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 15% dei costi ammessi.
2.  Le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente al termine di cui al comma 3 dell'art. 10 e devono essere anteriori al termine di cui all'art. 11 del presente decreto ed essere direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma generale. Tali spese devono essere rendicontate alla Regione siciliana secondo quanto previsto dal successivo comma 8 e devono essere da questa accertate e liquidate nei limiti dell'importo stabilito, per ciascuna voce, per ogni intervento.
3.  Alla luce dell'art. 4, comma 1, del presente decreto non sono ammissibili le spese per macchinari sostenute dai soggetti attuatori che hanno provveduto ad acquistare gli stessi con i finanziamenti del Programma generale di intervento della Regione siciliana denominato "La Sicilia apre ai consumatori".
4.  I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del comma 1, lett. b), non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto attuatore o presso il soggetto beneficiario né essere dipendenti di questi.
5.  In relazione ai costi del personale di cui al comma 1, lett. c), tali spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.
6.  Le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, con qualsiasi mezzo diffusi, dovranno riprodurre, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura: "Programma generale di intervento 2007/2008 della Regione siciliana realizzato/acquistato con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico", pena la non ammissibilità delle spese suddette; tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati dovranno, altresì, riportare sulla prima di copertina il logo della Regione siciliana.
7.  Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le spese sostenute per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
8.  La rendicontazione delle spese da parte del soggetto attuatore di cui all'art. 2, lett. b), alla Regione siciliana avverrà in base alle disposizioni contabili vigenti e secondo i criteri e le modalità previsti nel Programma generale di intervento di cui all'"Allegato B - Rendiconti", che viene unito al presente decreto per farne parte integrante, e successive modifiche ed integrazioni.
9.  Il soggetto attuatore, nella persona del responsabile dell'intervento, deve impegnarsi a rendicontare le spese sostenute entro i termini perentori che saranno indicati dalla Regione siciliana attraverso apposite comunicazioni effettuate con raccomandate A.R., pena la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate. Parimenti perentori sono i termini che saranno indicati nelle apposite comunicazioni della Regione siciliana in caso di rendicontazione ritenuta dalla Regione non idonea. Vanno in ogni caso rendicontate entro il termine perentorio di quaranta giorni decorrenti dai rispettivi accrediti, senza necessità di alcuna comunicazione, le somme corrisposte a titolo di anticipazione del 60% di cui all'art. 13, comma 1, punti a) e b); il ritardo nella rendicontazione di tale anticipazione comporterà la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate.
10.  Sui titoli di spesa originali dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile, la seguente dicitura: "Spesa relativa all'intervento ... del Programma generale della Regione siciliana finanziato dal Ministero dello sviluppo economico - DGAMTC ai sensi del D.M. 18 dicembre 2006".
Art.  10
Modalità e termini per l'istruttoria

1.  La Regione siciliana valuterà la completezza della documentazione prodotta e verificherà la rispondenza delle proposte di convenzione relative agli interventi che le associazioni intendono realizzare alle disposizioni del presente decreto.
2.  La Regione siciliana potrà richiedere - anche tramite fax - integrazioni e/o chiarimenti circa la documentazione presentata ovvero riduzioni delle spese previste. Il soggetto beneficiario dovrà ottemperare, anche tramite fax, alla richiesta entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, pena la non ammissibilità dell'intervento.
3.  La Regione siciliana inserirà nel proprio Programma generale, a suo insindacabile giudizio, tra gli interventi proposti, quelli che riterrà più rispondenti al miglioramento della condizione informativa ed all'assistenza dei consumatori e degli utenti; il Programma generale così formulato sarà approvato con le modalità di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto e trasmesso al Ministero dello sviluppo economico per i successivi adempimenti di competenza, ai sensi del D.D.G.A.M.T.C. del 2 marzo 2007.
4.  Entro 15 giorni dall'approvazione del Programma generale da parte del Ministero dello sviluppo economico, la Regione siciliana comunicherà al soggetto attuatore l'esito dell'istruttoria.
5.  In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto attuatore dovrà immediatamente sottoscrivere con la Regione siciliana l'apposita convenzione di cui all'art. 3, comma 6.
6.  Il responsabile dell'intervento ammesso a finanziamento comunicherà alla Regione siciliana, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di stipula della convenzione di cui al precedente comma 5, l'avvenuto inizio dell'attività.
Art.  11
Termine per la realizzazione degli interventi

1.  Gli interventi previsti, finanziati e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'art. 2, lett. b), contenuti nel Programma generale di intervento della Regione siciliana devono essere completati, pena la revoca del contributo concesso ed il recupero delle somme erogate, entro il 30 giugno 2008 (termine perentorio).
Art.  12
Stato di avanzamento degli interventi

1.  Ciascun soggetto attuatore trasmetterà alla Regione siciliana la situazione relativa all'avanzamento trimestrale di ogni singolo intervento, da inviarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di rispettivo riferimento.
2.  La comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'intervento.
3.  Tutte le bozze delle pubblicazioni che saranno realizzate dai soggetti attuatori, prima della stampa, devono essere trasmesse alla Regione siciliana per il "visto si stampi"; l'inosservanza della presente disposizione comporterà, nei confronti del soggetto attuatore, la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate.
4.  La mancata autorizzazione del "visto si stampi", reso ad insindacabile giudizio della Regione siciliana, comporterà, nei confronti del soggetto attuatore, la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme erogate.
5.  Tra la comunicazione dell'avvio dell'intervento di cui all'art. 10, comma 6, del presente decreto e l'inoltro della bozza della pubblicazione di cui al precedente comma 3 non devono trascorrere più di centoventi giorni; in caso di inosservanza di tale termine si procederà, nei confronti del soggetto attuatore, alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate.
6.  Tutte le pubblicazioni realizzate con i finanziamenti di cui al presente Programma generale dovranno essere consegnate a cura dei rispettivi soggetti attuatori, nella misura del 20% del numero di copie stampate previste nei rispettivi interventi, alla Regione siciliana.
7.  Tutte le pubblicazioni realizzate dovranno essere distribuite e diffuse secondo un dettagliato programma di incontri a cura dei soggetti attuatori quali individuati all'art. 2, lett. b). Tutti gli incontri dovranno essere comunicati alla Regione siciliana per iscritto, anche a mezzo fax, a cura del responsabile dell'intervento, almeno venti giorni prima; in tale comunicazione dovranno essere indicati il luogo dell'incontro, la sede e l'orario. In mancanza di questa comunicazione entro il suddetto termine gli incontri si avranno come non avvenuti; questo comporterà, per i soggetti attuatori, sia la decurtazione dell'importo progettuale autorizzato per tale attività sia la valutazione negativa dell'attività di diffusione della pubblicazione realizzata.
Art.  13
Erogazione del finanziamento

1.  L'erogazione del finanziamento sarà effettuata dalla Regione siciliana, in relazione a ciascun intervento, secondo le seguenti modalità e sempre che sia stata finanziata la relativa quota dal Ministero dello sviluppo economico:
a)  una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 60% dell'importo del finanziamento concesso in via provvisoria per l'intervento ammesso, da effettuarsi successivamente alla comunicazione dell'approvazione di cui all'art. 10, comma 3;
b)  la restante quota, a saldo, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario ed a seguito di quanto previsto dai commi successivi.
2.  E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 2008 pena la revoca del finanziamento, la documentazione finale concernente:
a)  una relazione che specifichi in dettaglio l'intervento realizzato, l'analisi dei risultati ottenuti, i dati a consuntivo di quanto previsto nell'intervento;
b)  le verifiche e i monitoraggi effettuati;
c)  una dichiarazione del responsabile dell'intervento in cui evidenzi:
-  l'avvenuta rendicontazione dell'intero importo ammesso a finanziamento;
-  l'accertamento delle spese sostenute e la loro rispondenza ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 9;
-  la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione in relazione all'intervento realizzato.
Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal responsabile dell'intervento unitamente ad una dichiarazione di conclusione dell'attività.
3.  La Regione siciliana, sulla base di quanto previsto al comma 2 del presente articolo ed all'esito delle verifiche di cui all'art. 14, accerta la conformità degli interventi realizzati ai requisiti previsti nel proprio Programma generale, determina l'ammontare delle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede a definire l'importo del finanziamento che, in ogni caso, non può essere superiore all'importo concesso in via provvisoria, al netto di eventuali ulteriori risorse dichiarate nell'intervento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. g).
4.  Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la Cassa regionale della Regione siciliana, le somme in eccesso, dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione regionale.
5.  Sulla base degli esiti delle attività previste ai precedenti commi 3 e 4, la Regione siciliana emetterà il decreto di liquidazione a saldo.
Art.  14
Monitoraggio e controlli

1.  Al fine di verificare sia lo stato di avanzamento di ciascun intervento, sia la sua completa realizzazione nonché l'ammissibilità delle spese sostenute dai rispettivi soggetti attuatori, la Regione siciliana nomina una commissione, composta dal personale in servizio presso la struttura regionale cui è demandata l'attività di tutela dei consumatori e degli utenti, incaricata di effettuare i predetti accertamenti.
2.  I componenti della commissione non percepiranno alcun compenso per tale attività ed avranno diritto al rimborso delle spese di missione.
3.  Per le finalità di cui al comma 1, la commissione dovrà essere composta da almeno due unità di personale.
Art.  15
Revoche

1.  La Regione siciliana procederà alla revoca del finanziamento corrisposto per l'intero intervento ovvero per parte di esso, con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la Cassa regionale, delle somme già ricevute, secondo quanto stabilito dal comma 4 dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:
a)  mancato inizio dell'attività dell'intervento previsto entro il 31 dicembre 2007, che deve risultare da atto d'impegno del responsabile dell'intervento nella comunicazione sullo stato di avanzamento presentata ai sensi dell'art. 12;
b)  mancata rendicontazione secondo i termini e le modalità indicate nell'art. 9, commi 2, 7 e 8, del presente decreto;
c) mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 13 o l'eventuale negativa valutazione a seguito delle verifiche di cui all'art. 14 del presente decreto;
d)  mancato rispetto della previsione di cui al comma 4 dell'art. 12 del presente decreto;
e)  mancato rispetto della previsione di cui al comma 5 dell'art. 12 del presente decreto;
f)  mancato completamento dell'intervento finanziato inserito nel Programma generale entro il termine fissato dall'art. 11. In questo caso è prevista la revoca del contributo relativa all'intero importo dell'intervento che non risulti realizzato almeno per il 70% sia in termini di spesa che in termini di risultato.
2.  Nel caso di revoca totale o parziale del finanziamento dell'intervento di cui al precedente comma 1, il responsabile dell'intervento è individuato quale persona fisica che dovrà procedere alla restituzione delle somme nei confronti della Regione siciliana.
Art.  16
Norme di salvaguardia

1.  Le disposizioni di cui al presente decreto regolano i rapporti tra Regione siciliana e soggetti attuatori quali individuati all'art. 2, lett. b), relativamente al Programma generale di intervento della Regione siciliana.
2.  I rapporti tra la Regione siciliana ed il Ministero dello sviluppo economico, per quanto riguarda il Programma generale di intervento, sono regolati dal D.D.G.A.M.T.C. 2 marzo 2007.
3.  Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nel sopracitato D.M. 18 dicembre 2006, nel soprarichiamato decreto attuativo 2 marzo 2007 nonché la legislazione vigente.
Art.  17
Pubblicazione

1.  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito internet della Regione siciliana al seguente indirizzo: www.presidenzaregione.it.
Palermo, 5 marzo 2007.
  CASTRI 



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(2007.10.671)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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Michele Arcadipane
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