REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 MARZO 2007 - N. 11
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 15 febbraio 2007.
Stagione balneare per l'anno 2007.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la direttiva CEE n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 "Attuazione direttive CEE n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione", così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;
Visto l'art. 2 del D.P.R. n. 470/82;
Visti gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del già citato D.P.R. n. 470 dell'8 dicembre 1982, così modificati con l'art. 18 della legge n. 422 del 29 dicembre 2000;
Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Vista la propria circolare n. 715 del 30 settembre 1993;
Vista la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 51;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006;
Vista la nota prot. n. DIRS/1/01464 del 22 aprile 2005, relativa ad una corretta applicazione delle norme in tema di acque di balneazione;
Vista la nota prot. n. DIRS/1/04243 del 13 ottobre 2006, con la quale si richiede ai direttori dei laboratori di sanità pubblica delle Aziende unità sanitarie locali ed ai direttori dei dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia:
a)  l'individuazione delle zone di mare e di costa non balneabili, sia per inquinamento che per altri motivi;
b)  la delimitazione delle zone di mare e di costa interessate da immissioni;
c)  la trasmissione di eventuale dettagliata motivata e comprovata documentazione, qualora non sia stato effettuato il monitoraggio secondo la frequenza prevista dall'allegato 1 del D.P.R. n. 470/82;
d)  l'acquisizione di dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa permanentemente non idonei alla balneazione;
Visti i risultati delle analisi sulle acque da adibire a balneazione effettuate dai laboratori di sanità pubblica delle Aziende unità sanitarie locali e dai dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia nel periodo di campionamento dell'anno 2006;
Viste le note di riscontro alla precitata prot. n. DIRS/1/04243 del 13 ottobre 2006 trasmesse dai laboratori di sanità pubblica delle Aziende unità sanitarie locali e dai dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia;
Ritenuto di dover individuare le zone di mare e di costa preclusi alla balneazione, per inquinamento o per altri motivi;
Considerato opportuno dare puntuale applicazione a quanto previsto dall'art. 2, punti "c" e "d", del D.P.R. n. 470/82 relativamente alla stagione balneare per l'anno 2007;

Decreta:


Art.  1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l'1 maggio 2007 e ha termine il 30 settembre 2007.

Art.  2

Il periodo di campionamento ha inizio l'1 aprile 2007 e ha termine il 30 settembre 2007.

Art.  3

Ai sensi dell'art. 4, comma "b", del D.P.R. n. 470/82, per la stagione balneare 2007 sono classificati "non idonei alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati da 1 a 9, relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al presente decreto.

Art.  4

Tutte le zone permanentemente precluse alla balneazione per inquinamento (ZPI), già precedentemente individuate, con il presente decreto sono soppresse e rideterminate.

Art.  5

I laboratori di sanità pubblica delle Aziende unità sanitarie locali e i dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività, ai sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare e di costa non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l'estensione e le coordinate geografiche, per l'emissione, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 470/82, delle ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al direttore dell'area d'igiene e sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio.

Art.  6

Viene richiamato l'obbligo ai sindaci dei comuni rivieraschi della Sicilia di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza prescritti dall'art. 5 del D.P.R. n. 470/82 e dal D.M. sanità 29 gennaio 1992, comma "a" e comma "d", ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e reciprocamente visibili, oltre che per quelle precluse alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate, verificatesi durante la stagione balneare in corso, provvedendo altresì all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento delle stesse, dandone immediata comunicazione al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente, all'Assessorato regionale della sanità, dipartimento Ispettorato regionale sanitario, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al direttore dell'area dipartimentale de sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale, al direttore del laboratorio di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale e al direttore del dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti.

Art.  7

Le ordinanze previste dall'art. 5 del presente decreto devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto e le coordinate geografiche e devono essere trasmesse al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente, al dipartimento Ispettorato regionale sanitario dell'Assessorato regionale della sanità, al direttore dell'area d'igiene e sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale, al laboratorio di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale e al dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti.
Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 2007.

Art.  8

A far data dall'1 maggio 2007, i direttori dell'area dipartimentale d'igiene e sanità pubblica delle Aziende unità sanitarie locali hanno l'obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli precedenti, avvalendosi del personale di vigilanza con la qualifica di U.P.G.
La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all'autorità giudiziaria competente.

Art.  9

Relativamente agli adempimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle Aziende unità sanitarie locali ed i direttori dei dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia, per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, potranno avvalersi, secondo programmi concordati con i rispettivi direttori dell'area d'igiene e sanità pubblica delle Aziende unità sanitarie locali interessate, anche dei distretti competenti per territorio. Si dovranno eseguire due campionamenti mensili routinari, preferibilmente il primo entro la prima decade ed il secondo entro la seconda decade. Se trattasi di punti a riduzione di frequenza di campionamento, dovrà essere effettuato un campionamento mensile. In caso di effettuazione dei cinque esami suppletivi, questi vanno effettuati in giorni diversi anche consecutivi e comunque entro il mese di riferimento.

Art.  10

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione di zone temporaneamente vietate alla balneazione, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 470/82 e successive modificazioni, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle Aziende unità sanitarie locali ed i direttori dei dipartimenti provinciali ARPA della Sicilia dovranno comunicare ai sindaci l'individuazione e la delimitazione delle zone inquinate da sottoporre a divieto.
In mancanza di comunicazione, incompleta di coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento.

Art.  11

I sindaci dovranno, altresì, relazionare l'Assessorato del territorio e dell'ambiente, l'Assessorato della sanità, dipartimento Ispettorato regionale sanitario, il laboratorio di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale e il dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti della Sicilia, sulle opere di risanamento previste e finalizzate alla rimozione delle cause di inquinamento ed al recupero della balneabilità per i tratti di mare e di costa permanentemente non idonei alla balneazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto degli obblighi comunitari.

Art.  12

Per i tratti di mare non idonei alla balneazione e per i quali sono state effettuate le opere di risanamento, ai fini di una eventuale riammissione alla balneabilità, dovranno essere rispettate le procedure previste e richiamate dalla nota n. DIRS/1/01464 del 22 aprile 2005.

Art.  13

Fanno parte integrante del presente decreto n. 10 allegati, di cui dall'1 all'8 per i tratti di mare e di costa non idonei alla balneazione relativi ad ogni provincia, l'allegato 9 per i tratti di mare e di costa non balneabili vincolati a parco od oasi naturali e l'allegato 10 revisione punti di campionamento.

Art.  14

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.
Palermo, 15 febbraio 2007.
  CIRIMINNA 



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(2007.8.534)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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