REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MARZO 2007 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 17 gennaio 2007.
Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari.

I DIRIGENTI GENERALI DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE, DEI DIPARTIMENTI REGIONALI INTERVENTI STRUTTURALI ED INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO E DELL'ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare, l'art. 20;
Vista la legge regionale 18 maggio 1977, n. 39 (Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento) e successive modifiche ed integrazioni, che con l'art. 16 istituisce la commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, e con l'art. 17 ne definisce i compiti;
Vista la legge regionale 4 agosto 1980, n. 78 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, riguardante norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento);
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), ed in particolare gli artt. 2 e 3;
Vista la direttiva comunitaria n. 91/676/CEE;
Vista la legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002, n. 198 (Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52);
Visto il regolamento CE n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ed in particolare l'art. 7, comma 6, che per lo stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale, consente di non applicare le disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto ed il magazzinaggio di cui al medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 19 agosto 2003, n. 152 (Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque);
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto l'accordo 1 luglio 2004 tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2004, che fornisce indicazioni applicative sulla gestione sanitaria dello stallatico;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ha sostituito ed abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Considerato che l'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, oggi abrogato, è stato sostituito dall'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che occorre dare seguito agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento all'art. 112 (Utilizzazione agronomica) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerato, inoltre, che, ai sensi del sopra citato art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni devono disciplinare le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett, a), b) e c) dello stesso decreto legislativo n. 152/2006, e da piccole aziende agroalimentari di cui all'art. 17 del decreto 7 aprile 2006;
Considerato, infine, che, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, più soggetti istituzionali concorrono, nell'ambito delle rispettive competenze, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle direttive comunitarie così come recepite dalle norme in precedenza richiamate;
Vista la direttiva n. 5539 del 15 aprile 2003, con la quale il Presidente della Regione ha incaricato il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente di "curare l'attività di raccordo per l'assunzione di ogni iniziativa utile a garantire il coordinamento con i vari rami dell'amministrazione e le strutture commissariali", al fine di evitare che la Regione siciliana incorra, in materia di tutela delle acque, nelle infrazioni previste per il mancato adempimento alle direttive comunitarie emanate in materia di tutela delle acque;
Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1475 del 12 dicembre 2003, che ha istituito del Tavolo tecnico regionale sulle acque, che ha il compito di coordinare, nel rispetto delle competenze proprie dei diversi soggetti istituzionali che operano nel campo della tutela delle acque, i lavori connessi all'applicazione delle direttive dell'Unione europea e della normativa statale;
Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 1152 del 10 novembre 2003, con il quale il Tavolo tecnico regionale sulle acque, istituito con decreto n. 1475 del 12 dicembre 2003, è stato integrato con un rappresentante dell'ispettorato regionale veterinario;
Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 296 del 17 marzo 2006, che ha aggiornato e rinnovato nella sua articolazione il Tavolo tecnico regionale sulle acque;
Visto il decreto del dipartimento regionale territorio e ambiente n. 16 del 20 gennaio 2006, che ha istituito, presso il dipartimento regionale territorio e ambiente, il Centro regionale di documentazione sulle acque, che ha il compito di raccogliere, catalogare e diffondere le informazioni relative alle caratteristiche dei bacini idrografici ed idrogeologici siciliani, con particolare riferimento agli elementi geografici, geologici, idrogeologici, fisici, chimici e biologici dei corpi idrici superficiali e sotterranei, e di fornire assistenza tecnica al Tavolo tecnico regionale sulle acque;
Visti i verbali delle riunioni del tavolo di settore n. 2 "Trattamento acque reflue (aree sensibili) - Inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico" istituito all'interno del Tavolo tecnico regionale sulle acque, che in più sedute (5 luglio 2006, 21 luglio 2006, 11 gennaio 2007) ha sviluppato la prevista azione di coordinamento dei lavori connessi all'applicazione della normativa sopra richiamata, e che in data 11 gennaio 2007 ha approvato due allegati tecnici ("Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari" e "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari") elaborati con un'azione sinergica fra le amministrazioni competenti in materia;
Considerato che le attività di utilizzazione agronomica di effluenti e reflui hanno refluenza sulla tutela dei corpi idrici, e concorrono al raggiungimento e/o al mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
Ritenuto, infine, che, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia necessario disciplinare il ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, trasporto, spandimento) dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide, ed il ciclo (produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione/ maturazione, trasporto, spandimento) degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, adottando, in base alle indicazioni metodologiche fornite dal Tavolo tecnico regionale sulle acque, una specifica normativa tecnica regionale;

Decretano:


Art.  1

Per le motivazioni e per le finalità esposte in premessa sono approvati:
-  "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari", emanata in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (allegato 1);
-  "Disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari", emanata in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (allegato 2).
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art.  2

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose disciplinata dal presente decreto è consentita purché siano garantiti:
-  la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
-  la produzione, da parte dei reflui e degli effluenti utilizzati, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
-  il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Art.  3

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà adottato, dal dipartimento regionale interventi strutturali e dal dipartimento regionale interventi infrastrutturali, di concerto con il dipartimento regionale territorio e ambiente, il Piano regionale di spandimento delle acque di vegetazione previsto dall'art. 7 della legge n. 574 del 1996.

Art.  4

Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà adottato, dal dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con i dipartimenti interessati, il Piano regionale di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende previsto dall'art. 30, comma 3, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

Art.  5

I controlli sulle attività di utilizzazione agronomica, finalizzati alla verifica delle condizioni di cui all'art. 2, sono preventivi e successivi. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle indicazioni contenute nel "Piano regionale di controllo" di cui all'art. 4, le Province regionali, avvalendosi delle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, adotteranno il Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Art.  6

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i dipartimenti interessati, con riferimento agli aspetti di competenza, elaboreranno un programma di iniziative finalizzate a dare corretta informazione e supporto agli operatori agricoli in merito agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Dovrà, inoltre, essere curata la diffusione dei dati ambientali tramite sistemi geografici informatizzati disponibili su reti multimediali. All'interno dei siti web dei dipartimenti interessati sarà attivata una specifica sezione dedicata all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei reflui disciplinati dal presente decreto.

Art.  7

L'elaborazione dei piani e dei programmi di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 sarà coordinata dal Tavolo tecnico regionale sulle acque, che si avvarrà del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e dei servizi che afferiscono ai dipartimenti interessati.

Art.  8

Ai successivi aggiornamenti degli elaborati tecnici sopra citati si procederà nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art.  9

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose disciplinata dal presente decreto è esclusa, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dell'art. 1 del decreto 6 luglio 2005, e degli artt. 3 e 11 del decreto 7 aprile 2006, dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

Art.  10

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rimanda alla normativa tecnica nazionale di settore, ed in particolare a:
-  legge 11 novembre 1996, n. 574;
-  decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005;
-  decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
-  decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006;
-  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 gennaio 2007.
 
TOLOMEO
MORALE
CARTABELLOTTA
CIRIMINNA
BAGNATO 

Allegato 1
DISCIPLINA REGIONALE RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI


Art.  1
Campo di applicazione

1)  La presente normativa definisce, ai sensi dell'art. 112 (commi 2 e 3) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica, nella Regione siciliana, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574, con il recepimento dei principi e delle norme tecniche generali emanati dallo Stato, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ed il raggiungimento o il mantenimento dei relativi obiettivi di qualità.
2)  Le acque di vegetazione, residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento, né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo.
3)  Le sanse umide, provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo, possono essere utilizzate come ammendanti, in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni.
4)  Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui al presente decreto.
5)  Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti in esse contenuti, che tengano conto delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Art.  2
Definizioni

1)  Si richiamano di seguito le definizioni di cui all'art. 1 della legge n. 574 del 1996, all'art. 2 del decreto 6 luglio 2005 ed all'art. 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006:
a)  acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura degli impianti;
b)  sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte 1/2brosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
c)  utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
d)  lavorazione meccanica delle olive: le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive;
e)  applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento;
f)  sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
g)  primo spandimento: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e di sanse umide a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 6 luglio 2005, su uno o più siti di spandimento, ovvero il primo riutilizzo dopo l'eventuale periodo di riposo temporaneo di cui all'art. 4, comma 2, del decreto 6 luglio 2005;
h)  spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
i)  anno: il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo;
j)  frantoi aziendali: i frantoi che esercitano la propria attività di trasformazione e valorizzazione agricola con le modalità indicate all'art. 101, comma 7, lett. c) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione dei frantoi di tipo cooperativo e associativo;
k)  titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del sito di spandimento;
l)  zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in corpi idrici già inquinati, o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

Art.  3
Competenze

1)  La Regione redige il Piano regionale di spandimento delle acque di vegetazione e disciplina le attività di utilizzazione agronomica delle sanse e delle acque di vegetazione, sulla base di criteri e norme tecniche generali adottati dallo Stato, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento in particolare a:
a)  modalità di attuazione degli artt. 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b)  norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
c)  criteri e procedure di controllo;
d)  sanzioni amministrative pecuniarie.
2)  La Provincia, avvalendosi della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento, elabora il Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, effettua i controlli di competenza, procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente ed all'irrogazione delle relative sanzioni.
3)  La Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento verifica la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica oggetto della comunicazione, alla luce delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali del sito, e con riferimento in particolare alle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti. Tramite l'ufficio di segreteria la commissione cura l'archiviazione informatica dei dati delle comunicazioni, rendendoli disponibili per le autorità competenti. La commissione elabora inoltre, a scala provinciale, i dati relativi alle attività di utilizzazione agronomica, fornendo il necessario supporto agli organi di controllo ed al Centro regionale di documentazione sulle acque, per dare seguito agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto 6 luglio 2005.
4)  L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente procede alla verifica periodica delle operazioni di spandimento a fini di tutela ambientale secondo un piano concordato con il dipartimento regionale territorio e ambiente, e fornisce il supporto tecnico previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto 6 luglio 2005, al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.
5)  L'Azienda unità sanitaria locale procede al rilascio del giudizio igienico-sanitario per gli aspetti di competenza.
6)  Il sindaco riceve la comunicazione di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all'utilizzazione agronomica di acque vegetazione e sanse. Effettua inoltre i controlli di competenza e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente.

Art.  4
Comunicazione preventiva

1)  Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è subordinata alla comunicazione prevista dall'art. 3 del decreto 6 luglio 2005, a cura del legale rappresentante dell'azienda che intende avviare i residui di lavorazione allo spandimento sul terreno. La comunicazione ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale.
2)  La comunicazione deve essere presentata ogni anno, e deve pervenire al sindaco del comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati almeno sessanta giorni prima dell'inizio dello spandimento. Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati.
3)  Copia della comunicazione deve essere contestualmente inviata, per le attività di monitoraggio ambientale e gli altri adempimenti di competenza, anche al dipartimento regionale territorio e ambiente per il tramite della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio.
4)  La comunicazione è articolata nelle sezioni seguenti:
a)  sezione con i dati relativi al frantoio ed al suo legale rappresentante. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del frantoio;
b)  sezione con i dati relativi al sito di spandimento. Deve essere sottoscritta dal titolare del sito;
c)  sezione con i dati e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio. Deve essere sottoscritta dal titolare del contenitore di stoccaggio;
d)  relazione tecnica, redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali, che dovrà fornire i necessari elementi conoscitivi sulle pratiche agronomiche utilizzate, sull'assetto pedologico dei terreni, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici utilizzati per garantire un'idonea distribuzione delle sostanze oggetto della comunicazione, nonché i necessari elementi conoscitivi (con relativa mappatura) sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche generali dell'ambiente ricevitore, ai fini della tutela dei corpi idrici e con riferimento al raggiungimento o mantenimento dei relativi obiettivi di qualità.
Per il primo spandimento la comunicazione dovrà contenere la documentazione relativa alle quattro sezioni. Per gli spandimenti successivi al primo la comunicazione dovrà avere le sezioni a) e b). Le sezioni c) e d) dovranno invece essere presentate in caso di variazione dei relativi dati, rispetto alla comunicazione precedente.
5)  Con apposito provvedimento congiunto del dipartimento regionale territorio e ambiente e dei dipartimenti regionali interventi strutturali e infrastrutturali dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, saranno definiti modalità semplificate, soglie minime, formati, moduli e modalità operative per l'invio delle comunicazioni di cui sopra e per la compilazione della relativa modulistica, che dovrà comunque avere gli elementi minimi previsti dall'allegato 1/A (Comunicazione) e allegato 1/B (Relazione tecnica).
6)  L'ufficio di segreteria della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente cura, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto 6 luglio 2005, l'archiviazione informatica dei dati delle comunicazioni, rendendoli disponibili per le autorità competenti. Il Centro regionale di documentazione sulle acque, istituito presso il dipartimento regionale territorio e ambiente, fornirà il necessario supporto tecnico, mettendo a punto formati, procedure e protocolli operativi.
7)  La Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento valuta la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica proposte, tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali dell'ambiente ricevitore, dei corpi idrici presenti, e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche, con riferimento in particolare alle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti, segnalando al sindaco, per gli adempimenti di competenza, i casi di possibili rischi e danni ambientali.
8)  Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, del parere della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente, ovvero dei risultati dei controlli previsti, e tenendo conto del giudizio di idoneità igienico-sanitaria da parte dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996.
9)  Le comunicazioni dovranno essere conservate per cinque anni dal legale rappresentante del frantoio ed essere esibite in caso di controllo.
10)  Con l'adozione del Piano regionale di spandimento delle acque di vegetazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 574 del 1996, saranno introdotte semplificazioni in merito alla compilazione della comunicazione a carico dei frantoi.
11)  Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo della comunicazione, ai sensi dell'art. 112 (comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 152 del 2006, i frantoi aventi una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore. Tale condizione dovrà risultare da apposita documentazione tenuta presso il frantoio, che dovrà esser resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo, in base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto 6 luglio 2005.

Art.  5
Divieti

1)  Secondo quanto previsto della legge n. 574 del 1996 (art. 5), ed alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato, in ogni caso, lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide sulle seguenti categorie di terreni:
a)  i terreni situati a distanza inferiore a trecento metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b)  i terreni situati a distanza inferiore a duecento metri dai centri abitati;
c)  i terreni investiti da colture orticole in atto;
d)  i terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a dieci metri;
e)  terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati, fino a quando perdurano le piogge.
2)  In linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto 6 luglio 2005, le acque di vegetazione e le sanse umide non si possono spandere ove ricorrano i seguenti casi:
a)  distanza inferiore a 30 metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
b)  distanza inferiore ai 150 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
c)  distanza inferiore ai 120 metri dal limite autorizzato (identificato con la recinzione) degli invasi naturali e artificiali;
d)  terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulico agraria;
e)  boschi;
f)  giardini ed aree di uso pubblico;
g)  aree di cava.
3)  In base all'art. 4, comma 2, del decreto 6 luglio 2005, è vietato lo spandimento di acque di vegetazione e sanse umide ove ricorrano i seguenti casi:
a)  siti ubicati a distanza inferiore a trenta metri da strade pubbliche, a meno di immediato interramento;
b)  aree per le quali è previsto il divieto in base a strumenti di pianificazione territoriale, di bacino, o piani di tutela regionale;
c)  siti soggetti a riposo temporaneo, ove le acque di vegetazione e le sanse umide siano state distribuite per quattro anni consecutivi;
d)  siti destinati contestualmente all'utilizzazione agronomica di altre tipologie di reflui (effluenti di allevamento, reflui di piccole industrie);
e)  siti sui quali il sindaco ha espresso motivato diniego, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, in precedenza citato.
4)  E' comunque vietato lo spandimento di acque di vegetazione e sanse umide in terreni per i quali non siano rispettate le condizioni di sicurezza delle falde soggiacenti in rapporto al carico idraulico consentito, consistente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 574 del 1996, in cinquanta ovvero ottanta metri cubi di acqua per ettaro, rispettivamente per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e da frantoi a ciclo continuo. Al rispetto di tali condizioni di sicurezza deve essere fatto esplicito riferimento nella relazione tecnica allegata alla comunicazione di cui all'articolo precedente.

Art.  6
Stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione

1)  In linea con quanto previsto dall'art. 6 della legge 11 novembre 1996, n. 574, lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni in silos, cisterne o vasche interrate o sopraelevate all'interno del frantoio o in altra località, previa comunicazione al sindaco del luogo ove ricadono. Restano ferme le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli.
2)  I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
3)  Nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio delle acque di vegetazione si dovrà tenere conto, sulla base delle condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali e comunque nel rispetto di un corretto utilizzo agronomico, di:
a)  volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, prodotte in trenta giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
b)  apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
c)  franco di sicurezza di almeno dieci centimetri.
4)  Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale. Nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita non garantisca una sufficiente impermeabilizzazione (K > 1*10-7cm/s), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
5)  Nella realizzazione e nella gestione dei contenitori di stoccaggio devono essere previsti ed adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.
6)  I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 6 luglio 2005 devono essere adeguati alle disposizioni di cui alla presente normativa entro il 19 luglio 2007.  Per i frantoi collocati in aree urbanizzate il limite ultimo per l'adeguamento è il 19 luglio 2008.  Tale condizione dovrà risultare nella comunicazione di cui all'articolo precedente.
7)  Il trasporto delle acque di vegetazione deve essere effettuato evitando fenomeni di perdita e di diffusione di esalazioni. Nel trasferimento dovranno essere adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.
8)  Per garantire un adeguato controllo durante la movimentazione le acque di vegetazione devono essere accompagnate da apposito documento di identificazione. La documentazione deve essere conservata per almeno due anni, al fine di essere resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo.
9)  Con apposito provvedimento del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con gli altri dipartimenti interessati, saranno definite eventuali, specifiche prescrizioni operative relative allo stoccaggio ed al trasporto. Saranno inoltre specificati formati, moduli e modalità operative per la tenuta della documentazione e per la compilazione della relativa modulistica, nonché le forme semplificate della documentazione da utilizzarsi nel caso di trasporto effettuato dal personale dipendente dal frantoio o dal titolare del sito di spandimento. Saranno altresì stabilite le modalità da seguire in caso di conferimento delle acque di vegetazione ad un contenitore di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio.
10)  Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art.  7
Stoccaggio e trasporto delle sanse umide

1)  Lo stoccaggio delle sanse umide deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto 6 luglio 2006.  I contenitori devono avere capacità sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
2)  Al fine di evitare fenomeni di percolazione e infiltrazione i contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente impermeabilizzati e coperti. Devono inoltre essere adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare l'emissione di odori molesti.
3)  Il trasporto delle sanse umide deve essere effettuato evitando fenomeni di perdita e di diffusione di esalazioni. Nel trasferimento dovranno essere adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.
4)  Per garantire un adeguato controllo durante la movimentazione le sanse umide devono essere accompagnate da apposito documento di identificazione. La documentazione deve essere conservata per almeno due anni, al fine di essere resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo.
5)  Con apposito provvedimento del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con gli altri dipartimenti interessati, saranno definite specifiche prescrizioni operative relative allo stoccaggio ed al trasporto, nonché formati, moduli e modalità operative per la tenuta della documentazione e per la compilazione della relativa modulistica. Saranno altresì definite le modalità da seguire in caso di conferimento delle sanse ad un contenitore di stoccaggio ubicato al di fuori del frantoio.
6)  Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art.  8
Modalità di spandimento di acque di vegetazione e sanse umide

1)  Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed assimilazione delle sostanze distribuite sui terreni, in modo da evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.
2)  Per le acque di vegetazione lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni, in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
3)  L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione mediante spandimento è consentita nel rispetto dei limiti di accettabilità annui previsti dall'art. 2 della legge n. 574/96 e dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 6 luglio 2005, ovvero:
a)  50 m3/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo tradizionale;
b)  80 m3/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo continuo;
c)  50 m3/ettaro/anno per le acque di vegetazione provenienti da impianti di tipo misto (tradizionali e continui), se le acque di vegetazione non sono gestite separatamente ma sono miscelate.
4)  Per le sanse umide si applicano i seguenti limiti di accettabilità:
a)  10 m3/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo tradizionale;
b)  15 m3/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo continuo.
5)  Lo spandimento delle sanse umide deve essere seguito, nell'arco temporale di 48 ore, da adeguato interramento attraverso lavorazioni agro-meccaniche.

Art.  9
Inosservanza delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica

1)  L'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina è soggetta, a seconda della gravità della violazione, alle sanzioni di cui all'art. 8 della legge n. 574/96 e all'art. 137, comma 14, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2)  Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo sono competenti comune, provincia regionale e Arpa. All'irrogazione delle relative sanzioni provvede la provincia regionale.
3)  Ai sensi dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo art. 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Con apposita circolare del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con gli altri dipartimenti interessati, saranno definite le necessarie modalità operative.
4)  Il sindaco, in caso di mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche previste dalla presente disciplina regionale, inclusi gli obblighi per i quali non sono previste sanzioni ai sensi delle succitate normative nazionali, e visto l'art. 8, comma 1, del D.M. 6 luglio 2005, adotta i necessari provvedimenti per sospendere o limitare lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide.
5)  Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto 6 luglio 2005, il dipartimento regionale territorio e ambiente adotterà, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, uno specifico Piano regionale di controllo, da attuare attraverso le autorità preposte al controllo (Arpa, province, comuni), finalizzato alla verifica delle attività di utilizzazione agronomica presso frantoi, centri di stoccaggio e siti di spandimento, a cui gli interessati sono chiamati a collaborare, fornendo le informazioni richieste ed agevolando accesso ai luoghi.

Art.  10
Controlli e relazioni periodiche

1)  I controlli sulle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide sono preventivi e successivi.
2)  Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio sono tenuti a fornire le informazioni richieste ed a consentire, all'autorità di controllo, l'accesso alle strutture ed ai siti interessati dall'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.
3)  L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente procede, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge n. 574/99, e secondo un piano concordato con il dipartimento regionale territorio e ambiente, alla verifica periodica delle operazioni di spandimento a fini di tutela ambientale. L'agenzia fornisce inoltre il supporto tecnico previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto 6 luglio 2005, al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.
4)  La Provincia regionale procede alla verifica periodica delle attività di stoccaggio e movimentazione ed all'accertamento delle violazioni della normativa vigente, procedendo all'irrogazione delle sanzioni di competenza. A tal fine, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la provincia elabora, avvalendosi della commissione provinciale tutela ambiente e di concerto con Arpa e comuni, il Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, redatto sulla base delle indicazioni contenute nel Piano regionale di controllo.
5)  Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento trasmette al dipartimento regionale territorio e ambiente ed alla provincia territorialmente competente un estratto informatizzato di ciascuna comunicazione relativa ad attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, e una relazione a scala provinciale contenente i dati di cui all'art. 7, comma 2, del decreto 6 luglio 2005, relativi all'anno precedente. Protocolli, formati e modalità operative saranno definiti, con apposito provvedimento, dal dipartimento regionale territorio e ambiente.
6)  Secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto 6 luglio 2005, a partire dal 19 luglio 2008 il dipartimento regionale territorio e ambiente provvederà ad inviare al Ministero ambiente ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, con cadenza triennale, una relazione sull'applicazione della legge n. 574 del 1996, conforme alle specifiche di cui all'allegato 1/C.
Allegato 1/A
COMUNICAZIONE

La comunicazione deve contenere, ai sensi del decreto 6 luglio 2005, almeno gli elementi di cui all'elenco seguente.
A)  Parte generale
La comunicazione ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale, e per il primo spandimento, comprende:
a)  la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare:
1)  i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2)  le disposizioni di cui al presente decreto;
3)  le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;
4)  i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;
b)  la relazione tecnica di cui all'art. 3 della legge n. 574 del 1996 riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 1/B relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo. Il professionista incaricato si avvarrà delle necessarie e specifiche consulenze professionali;
c)  la dichiarazione, a firma del titolare del sito di spandimento, che è a conoscenza e si impegna a rispettare:
1)  i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2)  le disposizioni di cui al presente decreto;
3)  le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;
4)  i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
B)  Dati del legale rappresentante e dati e caratteristiche del frantoio
B.1)  Nominativo del legale rappresentante.
B.2)  Denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax.
B.3)  Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi).
B.4)  Tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva).
B.5)  Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide in m3.
B.6)  Giorni di durata prevedibile della campagna oleicola.
B.7)  Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m3.
C)  Dati relativi ai siti di spandimento
C.1)  Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento.
C.2)  Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3 che si prevede di spandere nel sito.
C.3)  Nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento.
C.4)  Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso.
C.5)  Numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito richiamato nell'allegato 1/B.
D)  Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio
D.1)  Titolare del contenitore di stoccaggio.
D.2)  Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in m3.
D.3)  Localizzazione (indirizzo, comune, provincia).
D.4)  Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).
D.5)  Contenitore di stoccaggio adeguato, dal punto di vista tecnico, alle prescrizioni del decreto 6 luglio 2005.
Allegato 1/B
NOTIZIE E DATI DA INSERIRE NELLA RELAZIONE TECNICA PREVISTA DALL'ART. 4

A)  Sito oggetto dello spandimento
1)  Aspetti generali.
1.1)  Titolare del sito di spandimento.
1.2)  Identificazione catastale (foglio di mappa e particelle).
1.3)  Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.
2)  Pedologia.
2.1)  pH.
2.2)  Stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla "Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità" dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi "bassa" e "molto bassa").
2.3)  Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).
3)  Geomorfologia.
3.1)  Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.
4)  Idrogeologia.
4.1)  Ove presente falda temporanea specificare la sua profondità.
4.2)  Profondità della prima falda permanente.
4.3)  Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione della loro denominazione.
4.4)  Bacino idrografico di riferimento.
5)  Agroambiente
5.1)  Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali.
5.2)  Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.
B)  Trasporto e spandimento
1)  Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà il trasporto.
2)  Denominazione, indirizzo, tel., fax della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico.
3)  Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.
4)  Modalità di spandimento.
C)  Cartografia
1)  Corografia scala 1:25.000 o di maggiore dettaglio riportante:
a)  l'indicazione dei siti di spandimento cerchiati in rosso;
b)  l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
c)  l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.
2)  Estratto di mappa catastale riportante:
a)  l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;
b)  le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.
Allegato 1/C
CONTENUTI DELLA RELAZIONE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 6

Dati generali
Dovranno essere trasmesse le seguenti informazioni:
-  numero delle comunicazioni ricevute in totale;
-  quantità totale di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in m3, per le quali è stata effettuata comunicazione;
-  superficie complessiva dei terreni di spandimento riportati nelle comunicazioni nonché dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.
Per ogni bacino idrografico di recepimento:
-  quantità delle acque di vegetazione e delle sanse umide oggetto di effettivo spandimento distinta per tipologia di frantoio di provenienza (ciclo continuo o pressione) ed espressa in m3;
-  superficie complessiva dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.
Monitoraggio delle acque
Per l'attività di monitoraggio delle acque verso cui drenano i terreni sui quali si svolgono le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si fa riferimento al monitoraggio avviato ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.  La relazione, da redigere in forma sintetica, deve contenere le informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei interessati relativamente almeno ai seguenti parametri:
-  BOD5;
-  COD;
-  azoto totale;
-  azoto ammoniacale;
-  azoto nitrico;
-  ossigeno disciolto;
-  fosforo totale;
-  ortofosfato;
-  escherichia coli.
Qualora i corpi idrici siano classificati come significativi, la relazione deve contenere i codici di identificazione di cui alle schede del decreto ministeriale 19 agosto 2003 relativo alle "Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque".
Monitoraggio del suolo
Dovranno essere individuati quattro differenti terreni rappresentativi della natura dei suoli regionali oggetto di spandimento di acque di vegetazione e di sanse umide. Su di essi lo spandimento viene praticato ogni anno e viene eseguito un monitoraggio triennale rendendo disponibili i valori della salinità, pH e carbonio organico rilevati secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 13 settembre 1999, n. 185, recante "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo".
Monitoraggio di altre risorse ambientali
Ove siano osservati o rilevati cambiamenti o peggioramenti delle precedenti condizioni del sito di spandimento imputabili all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, dovranno essere descritti tipo, intensità, diffusione e criterio di attribuzione allo spandimento delle acque e delle sanse predette.
Sanzioni amministrative irrogate
Saranno acquisiti e trasmessi i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché informazioni sulle sanzioni amministrative e penali irrogate.
Allegato 2
DISCIPLINA REGIONALE RELATIVA ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETTERE A), B) E C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI
Titolo I
AMBITO DI APPLICAZIONE


Art.  1
Ambito di applicazione

1)  La presente normativa definisce, ai sensi dell'art. 112 (commi 2 e 3) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le norme tecniche per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ed il raggiungimento o il mantenimento dei relativi obiettivi di qualità.
2)  Resta fermo quanto previsto dagli artt. 91 sulle aree sensibili, 92 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e 94 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del decreto legislativo n. 152/2006, e dal decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 del relativo allegato I.
3)  La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato I del decreto legislativo n. 59/2005 deve tener conto degli obblighi derivanti dal decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 e dal presente decreto.
4)  Lo spandimento degli effluenti e dei reflui disciplinati dal presente decreto deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti in esse contenuti, che tengano conto delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
5.  L'utilizzazione agronomica dello stallatico, effettuata ai sensi del presente decreto, non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'art. 7 del regolamento CE n. 1774/2002.
6.  Resta fermo quanto previsto dal regolamento CE n. 1774/ 2002, art. 5, comma 1, lett. a).

Art.  2
Definizioni

1)  Si richiamano di seguito le definizioni di cui all'art. 2 del decreto 7 aprile 2006 ed all'art. 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006:
a)  consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;
b)  stallatico: ai sensi del regolamento CE n. 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;
c)  composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso l'azoto allo stato molecolare gassoso;
d)  fertilizzante: qualsiasi sostanza contenente uno o più elementi fertilizzanti, applicata al terreno per favorire la crescita della vegetazione, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi degli impianti di depurazione;
e)  concime: qualsiasi fertilizzante minerale, organico, organo-minerale, prodotto mediante procedimento industriale;
f)  effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
g)  liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
1)  i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2)  i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3)  le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4)  le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3, del decreto 7 aprile 2006;
5)  i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.
Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al titolo III;
h)  letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
1)  le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2)  le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3)  le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;
4)  i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
i)  stoccaggio: deposito degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari, così come previsto dagli artt. 13 e 14 del decreto 7 aprile 2006;
j)  accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'art. 7, comma 5, del decreto 7 aprile 2006;
k)  trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;
l)  destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;
m)  fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;
n)  allevamenti di piccole dimensioni: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 Kg.;
o)  area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
p)  codice di buona pratica agricola: il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999;
q)  allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al decreto 7 aprile 2006 si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;
r)  piccole aziende agroalimentari: aziende appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 Kg./anno;
s)  utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
t)  applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interramento;
u)  sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
v)  titolare del sito di spandimento: il proprietario o conduttore del sito di spandimento;
z)  zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in corpi idrici già inquinati, o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.
2)  Si richiamano di seguito gli acronimi utilizzati nel presente documento:
-  CBPA: Codice di buona pratica agricola;
-  CPTA: Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento;
-  AUSL: Azienda unità sanitaria locale;
-  PSR: Piano di sviluppo rurale;
-  PUA: Piano di utilizzazione agronomica;
-  SAU: Superficie agricola utilizzata aziendale;
-  SIAS: Servizio informativo agrometereologico siciliano;
-  UBA: Unità di bestiame adulto.

Art.  2bis
Competenze

1)  La Regione redige il Piano regionale di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende e disciplina le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari, sulla base di criteri e norme tecniche generali adottati dallo Stato, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento in particolare a:
a)  modalità di attuazione dell'art. 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b)  norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;
c)  criteri e procedure di controllo;
d)  sanzioni amministrative pecuniarie.
2)  La provincia, avvalendosi della Commissione provinciale tutela ambiente, elabora il Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, effettua i controlli di competenza, e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente ed all'irrogazione delle relative sanzioni.
3)  Ai sensi dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo art. 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4)  La Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento valuta la compatibilità con il contesto ambientale alla luce delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali del sito, e con riferimento in particolare alle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti. Tramite l'ufficio di segreteria cura l'archiviazione informatica dei dati delle comunicazioni, rendendoli disponibili alle autorità competenti. Elabora inoltre, a scala provinciale, i dati relativi alle attività di utilizzazione agronomica disciplinate dal presente decreto, fornendo il necessario supporto agli organi di controllo, ed al Centro regionale di documentazione sulle acque, per dare seguito agli adempimenti previsti dagli artt. 18, 30, 32 e 33 del decreto 7 aprile 2006.
5)  L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente procede alla verifica periodica delle operazioni di spandimento a fini di tutela ambientale secondo un piano concordato con il dipartimento regionale territorio e ambiente, effettua i controlli di competenza, e fornisce il supporto tecnico necessario al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti e dei reflui di cui all'art. 1.
6)  L'Azienda unità sanitaria locale procede al rilascio del giudizio igienico-sanitario per gli aspetti di competenza.
7)  Il sindaco riceve la comunicazione di cui agli artt. 18 e 29, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei reflui di cui all'art. 1. Effettua inoltre i controlli di competenza e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente.
Titolo II
EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO


Art.  3
Disposizioni generali

1)  L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti.
2)  L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:
a)  la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e successivi del decreto legislativo n. 152/2006;
b)  la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
c)  il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3)  L'Ispettorato regionale veterinario, nell'ambito di strategie di gestione integrata degli effluenti e considerata la peculiarità degli allevamenti della Regione, promuoverà l'adozione di un piano atto a favorire la riduzione delle escrezioni di azoto, attraverso l'utilizzo di appropriate tecniche nutrizionali ed il ricorso ad idonee modalità di allevamento, stabulazione e rimozione degli effluenti, allo scopo di ridurre le emissioni di composto azotati nell'ambiente.

Art.  4
Divieti di utilizzazione dei letami

1)  L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
a)  sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
b)  nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
c)  entro 20 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
d)  per le acque marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
e)  per gli invasi naturali e artificiali entro 80 metri di distanza dal limite autorizzato (identificato con la recinzione);
f)  sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
g)  in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Art.  5
Divieti di utilizzazione dei liquami

1)  L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti all'art. 4, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
a)  su terreni con pendenza media superiore al 10%;
b)  entro 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
c)  entro 50 metri dalle sponde dei corsi d'acqua ricadenti nei bacini individuati sensibili ai sensi del piano regionale di tutela delle acque;
d)  entro 150 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione e per i corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
e)  entro 100 metri di distanza dal limite autorizzato (identificato con la recinzione) degli invasi naturali e artificiali;
f)  entro 30 metri dalle strade e 300 metri dai centri abitati, o ad ulteriori distanze definite da altre eventuali disposizioni in materia, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati, salvo diverse disposizioni;
g)  nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
h)  in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
i)  dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
j)  su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
k)  siti destinati contestualmente all'utilizzazione agronomica di altri tipi di reflui (acque di vegetazione e sanse umide e reflui di piccole industrie).
2)  Fermo restando quanto previsto dagli articoli seguenti, con apposito provvedimento del dipartimento regionale territorio e ambiente di concerto con i dipartimenti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dell'Assessorato della sanità saranno definite eventuali ulteriori prescrizioni operative di dettaglio, relative alle modalità di stoccaggio, finalizzate a garantire le migliori condizioni di tutela dei corpi idrici e dell'ambiente.

Art.  6
Trattamento e stoccaggio: criteri generali

1)  I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione. Nella tabella 3 dell'allegato I al decreto 7 aprile 2006 è riportato l'elenco dei trattamenti indicativi funzionali a tale scopo; rendimenti diversi da quelli riportati nella citata tabella dovranno essere giustificati secondo le modalità precisate al punto 3 dell'allegato IV parte A al decreto 7 aprile 2006.  I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.
2)  Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate al comma 2 dell'art. 7 ed ai commi 6 e 7 dell'art. 8.

Art.  7
Stoccaggio e accumulo dei materiali palabili

1)  Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2)  Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I al decreto 7 aprile 2006.  Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie. Il volume di stoccaggio degli allevamenti di piccole dimensioni deve essere calcolato in rapporto alla consistenza dell'allevamento, alla modalità di conduzione degli stessi (brado, semi-brado, a stabulazione fissa) tenendo conto dei periodi in cui il bestiame è al pascolo.
3)  Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella 1, allegato I al presente decreto, si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m3 al fine di ottenere la superficie in m2 della platea:
a)  2 per il letame;
b)  2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
c)  2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
d)  fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
e)  1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
f)  1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
g)  1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
h)  3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%.
Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.
4)  Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m. nel caso dei bovini, di 0,15 m. per gli avicoli, 0,30 m. per le altre specie.
5)  Fatta salva la disposizione di cui al comma 2 per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'art. 2, comma 1, lett. h), è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.
La collocazione degli accumuli non è ammessa a distanza inferiore a 100 metri dai corpi idrici, inoltre non deve essere ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.
6)  I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 6 e 7 dell'art. 8.

Art.  8
Stoccaggio dei materiali non palabili

1)  Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Devono essere escluse, attraverso opportune deviazioni, le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.
2)  Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
3)  Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K > 1*107cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. Le regioni possono prevedere ulteriori prescrizioni in merito alla copertura dei contenitori anche al fine di limitare le emissioni di odori.
4)  Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 Kg. di azoto/anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio sono da incentivare strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.
5)  Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.
6)  La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:
a)  90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali caratteristiche, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nel periodo di cui alla lett. b);
b)  120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lett. a).
Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I al decreto 7 aprile 2006.
7)  La capacità di stoccaggio degli allevamenti di piccole dimensioni deve essere calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento, alla modalità di conduzione dello stesso (brado, semi-brado, a stabulazione fissa) tenendo conto dei periodi in cui il bestiame è al pascolo.
8)  Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
9)  E' vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente.

Art.  9
Tecniche di distribuzione

1)  La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
a)  delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b)  delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
c)  del tipo di effluente;
d)  delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
2)  Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
a)  il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b)  fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
c)  l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
d)  l'uniformità di applicazione dell'effluente;
e)  la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
3)  La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando decisamente i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.
4)  In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA.

Art.  10
Dosi di applicazione

1)  Nelle zone non vulnerabili da nitrati la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 Kg. per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, è calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I al decreto 7 aprile 2006 o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso, ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo. Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di elementi fertilizzanti indicato nell'allegata tabella allegato 2/C.
2)  Al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento arrecabile anche da altri fertilizzanti, in attuazione del CBPA e dei piani di tutela delle acque, l'Assessorato regionale agricoltura e foreste fornirà un servizio di guida alla corretta formulazione del Piano di concimazione aziendale disponibile on line sul sito web dell'Assessorato per promuovere l'adozione di tecniche atte a razionalizzare l'utilizzazione dei concimi minerali e di altre sostanze fertilizzanti, per prevenire l'esubero e l'accumulo al suolo degli elementi nutritivi.
Titolo III
ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, LETT. A), B) E C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152


Art.  11
Disposizioni generali

1)  L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nelle stesse.
2)  L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1 è consentita purché siano garantiti:
a)  la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 4 e successivi del decreto legislativo n. 152/99;
b)  l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
c)  l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
d)  l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;
e)  l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate;
f)  il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
3)  Per le acque reflue disciplinate dal presente decreto si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
4)  Fermo restando quanto previsto dagli articoli seguenti, con apposita circolare del dipartimento regionale territorio e ambiente di concerto con i dipartimenti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dell'Assessorato della sanità saranno definite eventuali ulteriori prescrizioni operative di dettaglio, finalizzate a garantire le migliori condizioni di tutela dei corpi idrici e dell'ambiente.

Art.  12
Divieti di utilizzazione

1)  Alle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.

Art.  13
Generalità sui trattamenti

1)  Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:
a)  distanza dai centri abitati;
b)  fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.
2)  I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

Art.  14
Stoccaggio delle acque reflue

1)  Vanno escluse, attraverso opportune deviazioni, le acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
2)  Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue si fa riferimento a quanto previsto per gli effluenti zootecnici non palabili ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 8 del presente allegato.
3)  I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti.
4)  Il periodo minimo di stoccaggio è pari a 90 giorni.
5)  Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui al comma 4.

Art.  15
Tecniche di distribuzione

1)  Per le tecniche di distribuzione si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 9 riguardo agli effluenti di allevamento.

Art.  16
Dosi di applicazione

1)  Le dosi, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'art. 18, e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito all'art. 10 ed alla lett. b)  del comma 2 dell'art. 11 del decreto 7 aprile 2006.
2)  Fermo restando quanto previsto dal CBPA, le aziende che intendono utilizzare le acque reflue a fini irrigui e fertirrigui, al fine di stabilire i corretti volumi di adacquamento, dovranno aderire al programma regionale di miglioramento dell'efficienza irrigua, attraverso l'uso on line del software IRRISIAS, disponibile presso il sito del SIAS, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta.
Titolo IV
ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI


Art.  17
Adempimenti a carico delle piccole aziende agroalimentari

1)  E' ammessa l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, qualora contenenti sostanze naturali non pericolose, provenienti dalle piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 Kg./anno.
2)  L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui al comma 1 è soggetta alle disposizioni di cui ai titoli III, V, VI e VII del presente allegato.
3)  Fermo restando quanto previsto dagli articoli seguenti, con apposito provvedimento del dipartimento regionale territorio e ambiente di concerto con i dipartimenti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dell'Assessorato della sanità saranno definite eventuali ulteriori prescrizioni operative di dettaglio, finalizzate a garantire le migliori condizioni di tutela dei corpi idrici e dell'ambiente.
Titolo V
COMUNICAZIONE E TRASPORTO


Art.  18
Disciplina della comunicazione

1)  Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari, è subordinata alla comunicazione prevista dall'art. 18 del decreto 7 aprile 2006, a cura del legale rappresentante dell'azienda e/o del titolare dell'impianto che opera in ognuna delle fasi previste dall'art. 18, comma 3, del decreto 7 aprile 2006 (produzione, stoccaggio, trattamento e spandimento).
2)  La comunicazione ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti ai fini della tutela dei corpi idrici interessati, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale. Ha una validità di cinque anni, e deve comunque essere ripresentata in caso di variazione dei dati di riferimento.
3)  La comunicazione è articolata nelle sezioni contenenti i dati relativi alle seguenti tipologie di attività di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e reflui.
a)  Produzione - Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda. Deve essere inviata al sindaco del comune dove è ubicata l'azienda, alla provincia ed alla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente competente per territorio.
b)  Stoccaggio - Deve essere sottoscritta dal titolare del contenitore e/o sito di stoccaggio. Deve essere inviata al sindaco del comune dove è ubicato lo stoccaggio, alla provincia ed alla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente competente per territorio.
c)  Trattamento - Deve essere sottoscritta dal titolare dell'impianto. Deve essere inviata al sindaco del comune dove è ubicato l'impianto, alla provincia ed alla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente competente per territorio.
d)  Spandimento - Deve essere sottoscritta dal titolare del sito. Deve essere inviata al sindaco del comune dove sono ubicati i terreni, alla provincia ed alla Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente competente per territorio. Qualora i terreni interessati dallo spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati.
e)  Relazione tecnica - Deve essere redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali, e deve fornire i necessari elementi conoscitivi sulle pratiche agronomiche utilizzate, sull'assetto pedologico dei terreni, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici utilizzati per garantire un'idonea distribuzione delle sostanze oggetto della comunicazione, nonché i necessari elementi conoscitivi (con relativa mappatura) sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche generali dell'ambiente ricevitore, ai fini della tutela dei corpi idrici e con riferimento al raggiungimento o mantenimento dei relativi obiettivi di qualità.
4)  Nel caso di aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto da effluenti o reflui non superiore a 6.000 Kg. azoto/anno, è consentito per le fasi in questione (produzione, stoccaggio, trattamento e spandimento) l'utilizzo di documentazione semplificata.
5)  Con apposito provvedimento congiunto del dipartimento regionale territorio e ambiente e dei dipartimenti regionali interventi strutturali e infrastrutturali dell'Assessorato agricoltura e foreste, saranno definiti modalità semplificate, esenzioni, soglie minime, formati, moduli e modalità operative per l'invio delle comunicazioni di cui sopra e per la compilazione della relativa modulistica, che dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dai seguenti allegati:
-  allegato 2/A (Comunicazione);
-  allegato 2/B (Comunicazione semplificata).
6)  La comunicazione deve pervenire alle autorità competenti almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività oggetto di informativa.
7)  L'ufficio di segreteria della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente cura, al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 18, 30, 32 e 33 del decreto 7 aprile 2006, l'archiviazione informatica dei dati delle comunicazioni, rendendoli disponibili per le autorità competenti. Il Centro regionale di documentazione sulle acque, istituito presso il dipartimento regionale territorio e ambiente, fornirà il necessario supporto tecnico, mettendo a punto formati, procedure e protocolli operativi.
8)  La Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento valuta la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica proposte, tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali dell'ambiente ricevitore, dei corpi idrici presenti, e dei limiti di concentrazione delle sostanze organiche, con riferimento in particolare alle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti, segnalando al sindaco, per gli adempimenti di competenza, i casi di possibili rischi e danni ambientali.
9)  Il sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 e del parere della Commissione provinciale per la tutela dell'ambiente, e tenendo conto del giudizio di idoneità igienico-sanitaria da parte dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, ovvero dei risultati dei controlli previsti, può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato ovvero il divieto di esercizio, nel caso di mancata comunicazione e/o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite.
10)  Le comunicazioni dovranno essere conservate per cinque anni, dalla data di scadenza, dal legale rappresentante dell'azienda o dal titolare dell'impianto ed essere esibite in caso di controllo.
11)  Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 3.000 Kg. di azoto al campo da effluenti zootecnici e reflui sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 112, comma 3, lett. b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'art. 18, comma 5, del decreto 7 aprile 2006.  Tale condizione dovrà risultare da apposita documentazione tenuta presso l'azienda, che dovrà esser resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo.

Art.  19
Piano di utilizzazione agronomica (PUA)

1)  Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, è previsto per le aziende di cui al decreto legislativo n. 59/2005, nonché per gli allevamenti bovini con più di 500 UBA (unità di bestiame adulto), determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I al decreto 7 aprile 2006, l'obbligo di predisporre un Piano di utilizzazione agronomica (PUA) conforme all'allegato V, parte A, allo stesso decreto 7 aprile 2006.

Art.  20
Trasporto

1)  Il trasporto deve essere effettuato evitando fenomeni di perdita e di diffusione di esalazioni. Nel trasferimento dovranno essere adottati i necessari accorgimenti tecnici e gestionali atti a limitare le emissioni di odori molesti e la produzione di aerosol.
2)  Per garantire un adeguato controllo durante la movimentazione effluenti e reflui devono essere accompagnati da apposito documento di identificazione, che dovrà riportare anche gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa. Nel caso di trasporto effettuato tra terreni in uso alla stessa azienda da cui origina il materiale, ovvero nel caso di aziende con allevamenti di piccole dimensioni con produzione di azoto non superiore a 6.000 Kg. azoto/anno, è consentito l'utilizzo di documentazione semplificata.
3)  Con apposito provvedimento del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con i dipartimenti interessati, saranno definiti formati, moduli e modalità operative relative alla compilazione ed alla tenuta della documentazione di cui ai commi 2 e 3.  Per garantire un adeguato controllo sulla movimentazione degli effluenti e delle acque reflue di cui al presente decreto, in linea con quanto previsto dal decreto 7 aprile 2006, la documentazione di accompagnamento prevista dovrà comunque contenere almeno le seguenti informazioni:
a)  estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
b)  natura e quantità degli effluenti e/o delle acque reflue trasportate;
c)  identificazione del mezzo di trasporto;
d)  estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa;
e)  estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante dell'azienda da cui origina il materiale trasportato ai sensi dell'art. 18.
4)  La documentazione deve essere conservata per almeno cinque anni, al fine di essere resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo.
5)  Ai sensi dell'art. 112, comma 3, lett. d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, la provincia, sulla base dei controlli effettuati, può impartire specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato ovvero il divieto di esercizio delle attività di cui al presente articolo, nel caso di mancato rispetto delle norme tecniche vigenti e/o delle prescrizioni impartite.
6)  Nelle fasi di stoccaggio e trasporto degli effluenti e dei reflui è vietata la miscelazione con acque di vegetazione e/o con i rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
Titolo VI
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI


Art.  21
Disposizioni generali

1)  Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente decreto e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748 del 1984 è soggetta alle disposizioni di cui al titolo V del decreto 7 aprile 2006, volte in particolare a:
a)  proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
b)  limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il codice di buona pratica agricola (CBPA) di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
c)  promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.
2)  Al fine di accrescere le conoscenze attuali sulle strategie di riduzione delle escrezioni e di altri possibili inquinanti durante la fase di allevamento degli animali, sui trattamenti degli effluenti e sulla fertilizzazione bilanciata delle colture e di favorire la loro diffusione, la Regione attiverà specifici programmi con azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole, e attività di ricerca e di sperimentazione a scala locale, coerenti con le iniziative comunitarie e nazionali. La Regione ha già in atto diversi progetti relativi ad attività di ricerca e di sperimentazione, effettuati dai servizi allo sviluppo dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste, tra cui il progetto "Valutazione del rischio di contaminazione da fitofarmaci e nitrati di origine agricola delle acque superficiali" e il progetto "Monitoraggio e modellizzazione della dinamica dei nitrati nel suolo", nonché ad azioni di informazione e di supporto alle aziende agricole (riutilizzo acque reflue attraverso la fitodepurazione; efficienza qualità e innovazione della zootecnia biologica; progetto AZORT - concimazione azotata degli ortaggi, di cui la Regione Sicilia è capofila nazionale).
3)  I programmi di azione di cui all'art. 92, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo V del decreto 7 aprile 2006, che integra l'allegato 7 (parte AIV) alla parte III dello stesso decreto legislativo n.  152/2006.
4)  Oltre alle disposizioni di cui al Programma d'azione per le zone vulnerabili, l'Assessorato regionale agricoltura e foreste attiverà misure specifiche finalizzate a favorire, in particolare nelle zone vulnerabili ove necessitano azioni rafforzative, l'applicazione delle misure agroambientali dei piani di sviluppo rurale di cui all'allegato II del decreto 7 aprile 2006, volte al ripristino del corretto equilibrio tra la produzione agricola e l'ambiente. A tal fine, oltre alle azioni già previste ed attivate nella programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e del P.S.R. Sicilia (misura F), saranno previste ulteriori azioni anche nella futura programmazione 2007-2013.
5)  L'Assessorato regionale agricoltura e foreste, a norma del regolamento CE n. 1698/2005, al fine di promuovere una più rapida applicazione delle disposizioni cogenti del Programma d'azione per le zone vulnerabili ed il loro rispetto da parte degli agricoltori, attiverà nell'ambito della programmazione comunitaria e nazionale dello sviluppo rurale, specifiche misure di sostegno temporaneo, finalizzate alla copertura parziale delle perdite di reddito e/o dei costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione di tali disposizioni, nonché idonee azioni di sostegno degli agricoltori a fronte dei costi relativi a servizi di consulenza aziendale finalizzati all'applicazione delle prescrizioni tecniche di cui ai programmi d'azione.
6)  Fermo restando quanto previsto dagli articoli seguenti, con apposito provvedimento congiunto del dipartimento regionale territorio e ambiente e i dipartimenti interventi strutturali ed infrastrutturali dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste, saranno definite eventuali ulteriori prescrizioni operative di dettaglio, con riferimento agli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, finalizzate a garantire le migliori condizioni di tutela dei corpi idrici e dell'ambiente nonché le migliori modalità di utilizzazione agronomica.
7)  Quanto disposto dal presente titolo modifica il Programma di azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola approvato con decreto n. 53 del 12 gennaio 2007.

Art.  22
Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748 del 1984

1)  Ai sensi dell'art. 22 del decreto 7 aprile 2006, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748 del 1984 è vietato nelle seguenti condizioni:
a)  aree a meno di 20 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalle regioni come non significativi;
b)  aree a meno di 50 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
c)  entro 100 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione e per i corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
d)  entro 100 metri di distanza dal limite autorizzato (identificato con la recinzione) degli invasi naturali e artificiali;
e)  superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
f)  nei boschi;
g)  terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
h)  in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
i)  nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
2)  Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
3)  Nel caso di terreno con pendenza superiore al 10% è obbligatorio:
a)  prevedere una copertura del suolo tramite vegetazione spontanea o attraverso l'inserimento di colture intercalari o di copertura (c.d. cover-crops) qualora le condizioni climatiche lo consentano;
b)  effettuare, nelle colture arboree, l'inerbimento almeno dell'interfila;
c)  non effettuare lavorazioni del terreno a profondità superiore a 25 cm.

Art.  23
Divieti di utilizzazione dei liquami

1)  L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del decreto 7 aprile 2006, nei seguenti casi:
a)  in aree a meno di 50 m. di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
b)  entro 150 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione e per i corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
c)  entro 120 metri di distanza dal limite autorizzato (identificato con la recinzione) degli invasi naturali e artificiali;
d)  sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
e)  nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
f)  sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
g)  in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
h)  entro 30 metri dalle strade e 300 metri dai centri abitati o ad ulteriori distanze definite da altre eventuali disposizioni in materia, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;
i)  nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
j)  in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
k)  dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
l)  su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
m)  siti destinati contestualmente all'utilizzazione agronomica di altri tipi di reflui (acque di vegetazione e sanse umide e reflui di piccole industrie).
2)  Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.
3)  L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%.

Art.  24
Caratteristiche dello stoccaggio

1)  Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 6, ai commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 7 e ai commi 2, 3, 4, 5, 7 e 9 dell'art. 8 del presente allegato.
2)  Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto 6 aprile 2007.
3)  Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Le norme riguardanti lo stoccaggio devono prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.
4)  Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 90 giorni.
5)  In assenza degli assetti colturali di cui al comma 4 ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo comma 4, è prescritto un volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto in 150 giorni.
6)  Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
7)  Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del presente allegato.
8)  I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 4 e 5 nel presente articolo.

Art.  25
Accumulo temporaneo di letami

1)  L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'art. 2, comma 1, lett. e), del decreto 7 aprile 2006, è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.
2)  L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a 5 m dalle scoline, a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ed a 40 m. dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3)  L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, valgono le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente allegato.
4)  Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a prevedere un'idonea impermeabilizzazione del suolo.

Art.  26
Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione

1)  La distribuzione in campo dei fertilizzanti sia organici che minerali va effettuata nei periodi indicati nella tabella allegata (allegato 2/D).
2)  La quantità massima di unità di azoto, apportata con fertilizzanti sia organici che minerali, applicabili alle aree adibite ad uso agricolo non deve comunque determinare un superamento dei limiti definiti nella tabella allegata (allegato 2/E) in funzione del tipo di coltura.
3)  Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo massimo di unità di azoto deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.
4)  In attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 4, del decreto 7 aprile 2006, l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste predisporrà una relazione tecnica da allegare alla scheda n. 30 del decreto 18 settembre 2002, relativa all'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 dello stesso decreto 7 aprile 2006, affinché il dipartimento regionale territorio e ambiente possa dare seguito agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 in materia di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici.
5)  Sui terreni utilizzati per gli spandimenti devono essere impiegati come fertilizzanti prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti zootecnici le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 Kg. per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolata sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I al decreto 7 aprile 2006 o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e dalle acque reflue di cui al presente decreto. Qualora i terreni aziendali siano compresi anche parzialmente nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole devono redigere il Piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui all'art. 28 (piano di concimazione annuale) del decreto 7 aprile 2006, e devono aderire al programma regionale di miglioramento dell'efficienza delle tecniche di fertilizzazione, che prevede l'utilizzazione di un apposito software realizzato e reso disponibile dai servizi di sviluppo agricolo della Regione siciliana sul proprio sito.
6)  Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
a)  l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
b)  l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
c)  la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge n. 748 del 1984, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 152/99, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;
d)  lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
e)  l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA, salvo diverse disposizioni normative;
f)  al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta ed al fine di stabilire i corretti volumi di adacquamento, le aziende potranno aderire al programma regionale di miglioramento dell'efficienza irrigua, attraverso l'uso on line del software IRRISIAS, disponibile presso il sito del SIAS della Regione ed in ogni caso dovranno rispettare le seguenti indicazioni.
1)  L'irrigazione per infiltrazione laterale è vietata sui terreni:
a)  molto permeabili;
b)  ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano campagna;
c)  con strato di suolo molto sottile inferiore a 25 cm.;
d)  con pendenza superiore al 3%, salvo il ricorso ad opportune sistemazioni irrigue.
2)  I volumi di adacquamento, con qualsiasi sistema di irrigazione, dovranno in ogni caso essere commisurati alle effettive esigenze colturali, in relazione alle caratteristiche dei suoli e all'andamento meteorologico corrente. In particolare, in seguito alla verifica dell'effettivo raggiungimento del momento di intervento irriguo, anche eventualmente attraverso l'adozione e l'applicazione di idonei e appropriati metodi di bilancio idrico, i volumi di adacquamento raccomandati sono quelli riportati nella tabella allegata (allegato 2/F).
3)  L'utilizzo di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie.
7)  Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.
8)  L'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici, di cui alla legge n. 748 del 1984, deve avvenire secondo le modalità di cui all'allegato VI al decreto 7 aprile 2006.

Art.  27
Strategie di gestione integrata di affluenti zootecnici

1)  Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del decreto 7 aprile 2006, la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di trattamento di cui all'allegato III dello stesso decreto 7 aprile 2006, sono approvati e autorizzati dal dipartimento regionale territorio e ambiente con le procedure di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Art.  28
Piano di utilizzazione agronomica (PUA)

1)  Al fine di minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 7 (parte AIV), nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente:
a)  alla quantità di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa (quantità rimanente alla fine dell'inverno);
b)  all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo;
c)  all'aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento e acque reflue disciplinate dal presente decreto;
d)  all'aggiunta di composti di azoto provenienti dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate, di cui al decreto 12 giugno 2003, n. 185 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da fertilizzanti, di cui alla legge n. 748 del 1984 e da fanghi di depurazione, di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992;
e)  all'azoto da deposizione atmosferica.
2)  Il Piano di utilizzazione agronomica (PUA) deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'allegato V del decreto 7 aprile 2006, integrato con tutti gli elementi fertilizzanti a firma di un tecnico agricolo abilitato.

Art.  29
Comunicazione e trasporto

1)  L'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari, è soggetta alla presentazione all'autorità competente, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, della comunicazione prevista dall'art. 29 del decreto 7 aprile 2006, a cura del legale rappresentante dell'azienda e/o del titolare dell'impianto che opera in ognuna delle fasi previste (produzione, stoccaggio, trattamento e spandimento), ed alla compilazione del PUA, secondo le modalità definite all'allegato V al decreto 7 aprile 2006.
2)  La comunicazione ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti ai fini della tutela dei corpi idrici interessati, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale. Ha una validità di cinque anni, e deve comunque essere ripresentata in caso di variazione dei dati di riferimento.
3)  La comunicazione è articolata nelle sezioni di cui all'art. 18, comma 3.
4)  Restano fermi gli adempimenti e le prescrizioni di cui all'art. 18, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
5)  Con apposito provvedimento del dipartimento regionale territorio e ambiente, di concerto con i dipartimenti interessati, saranno definiti formati, moduli e modalità operative per l'invio delle comunicazioni di cui sopra e per la compilazione della relativa modulistica, che dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dai seguenti allegati:
-  allegato 2/A (Comunicazione);
-  allegato 2/B (Comunicazione semplificata).
6)  Nel caso di aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto da effluenti o reflui non superiore a 3.000 Kg. azoto/anno è consentito, per le fasi in questione (produzione, stoccaggio, trattamento e spandimento), l'utilizzo di documentazione semplificata.
7)  Le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo non superiore a 1.000 Kg. di azoto al campo da effluenti zootecnici e reflui sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al punto 1, fermo restando l'obbligo della redazione e applicazione del PUA. Tale condizione dovrà risultare da apposita documentazione tenuta presso l'azienda, che dovrà esser resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo.
8)  Il trasporto degli effluenti zootecnici e delle acque reflue è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 20.

Art. 30
Controlli in zone vulnerabili

1)  Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere e di eventuali altre tipologie di corpi idrici individuati dalla Regione, ai sensi dell'allegato 7 (parte AI) al decreto legislativo n. 152 del 2006 (parte III), il dipartimento regionale territorio e ambiente predisporrà uno specifico programma di monitoraggio finalizzato ad effettuare i controlli previsti dall'art. 30 del decreto 7 aprile 2006 in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere. Tale attività di monitoraggio dovrà inserirsi organicamente nel sistema complessivo dei controlli sullo stato di qualità dei corpi idrici previsto dall'art. 120 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2)  La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia dei programmi di azione adottati nelle zone vulnerabili. Ai fini della verifica dell'efficacia dei programmi di azione, si farà riferimento, in via orientativa, all'allegato VIII al decreto 7 aprile 2007.
3)  Il dipartimento regionale territorio e ambiente predisporrà, con il supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, un Piano regionale di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica nelle aziende, al fine di verificare il rispetto degli obblighi in materia di tutela ambientale di cui al decreto 7 aprile 2006.  L'Agenzia regionale per la protezione ambientale provvederà periodicamente, secondo un programma concordato con il dipartimento regionale territorio e ambiente, all'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti per la determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali.
4)  Qualora i terreni aziendali siano compresi anche parzialmente nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole devono tenere un registro aziendale, comprensivo di scheda di magazzino, e registrare tutte le operazioni colturali. L'Amministrazione regionale darà disposizioni procedurali specifiche per la redazione e gestione dei suddetti registri aziendali.
5)  La verifica dei dati contenuti nel registro di cui al comma 4 è finalizzata all'accertamento:
a)  della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati ai margini dell'azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti diversi dal titolare dell'azienda;
b)  del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi e dei periodi di spandimento previsti nella comunicazione o nel PUA.
6)  Presso il dipartimento regionale territorio e ambiente è attivato, ai sensi dell'art. 112, comma 3, lett. d), del decreto n. 152 del 2006, il Registro regionale delle aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica. Il registro, nel quale confluiranno per via telematica le informazioni ed i dati delle strutture informatiche attivate presso le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente, fornirà il supporto base per la programmazione e lo svolgimento delle attività di controllo, di cui agli artt. 30 e 33 del decreto 7 aprile 2006.
7)  Le autorità competenti effettuano sopralluoghi sugli appezzamenti di cui al PUA ovvero ad altre tipologie di comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a)  effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
b)  presenza delle colture indicate;
c)  rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

Art.  31
Formazione e informazione degli agricoltori

1)  L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste adotterà con specifici provvedimenti, ai sensi dell'art. 92, comma 8, lett. b), del decreto legislativo n. 152/2006, programmi di formazione e informazione sui programmi di azione e sul CBPA, con l'obiettivo di:
a)  far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti, attraverso un'azione di carattere divulgativo;
b)  formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
c)  mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
d)  promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.

Art.  32
Informazioni

1)  Le informazioni sullo stato di attuazione del titolo V del decreto 7 aprile 2006 saranno trasmesse dal dipartimento regionale territorio e ambiente, secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede nn. 27, 27bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2002.
Titolo VII
ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONTROLLI


Art.  33
Criteri e procedure di controllo e informazioni nelle zone non vulnerabili

1)  Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto 7 aprile 2006, il dipartimento regionale territorio e ambiente, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, definirà specifici programmi finalizzati ad effettuare, nelle zone non vulnerabili, sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari, per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui al presente decreto, impegnando le proprie risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario.
2)  Le verifiche cartolari, da attuare attraverso le autorità preposte al controllo, interesseranno almeno il 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno, e quelle aziendali almeno il 4%, con inclusione di analisi dei suoli specie nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo.
3)  Il dipartimento regionale territorio e ambiente trasmetterà, anche per le zone non vulnerabili, i dati conoscitivi sul monitoraggio delle acque relativi alla scheda n. 27 del decreto del 18 settembre 2002, secondo le modalità indicate nello stesso.

Art.  34
Inosservanza delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica

1)  L'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina è soggetta, a seconda della gravità della violazione, alle sanzioni di cui all'art. 137, comma 14, del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2)  Per l'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo sono competenti comune, provincia regionale e Arpa. All'irrogazione delle relative sanzioni provvede la provincia regionale.
3)  Ai sensi dell'art. 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo art. 18 della stessa legge, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4)  Le autorità competenti possono impartire, sulla base dei controlli effettuati e nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto e delle norme vigenti, specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato ovvero il divieto di esercizio delle attività di utilizzazione agronomica.
5)  Con apposita circolare del dipartimento regionale territorio e ambiente saranno definite le necessarie modalità operative.
Allegato 2/A
COMUNICAZIONE

Secondo quanto previsto dal decreto 7 aprile 2006, la comunicazione deve essere presentata da:
-  aziende ubicate in zone non vulnerabili che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici e/o reflui superiore a 6.000 Kg. (art. 18);
-  aziende ubicate in zone vulnerabili che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici e/o reflui superiore a 3.000 Kg. (art. 29).
La comunicazione deve inoltre contenere almeno gli elementi di cui all'elenco seguente:
1)  Identificazione univoca dell'azienda, del titolare e/o del rappresentante legale, nonché ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi.
2)  Informazioni sulle attività relative alla produzione:
a)  consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo, riferendosi alla tabella 1 dell'allegato I al decreto 7 aprile 2007;
b)  quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti;
c)  volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 1 dell'allegato I al decreto 7 aprile 2006, e tenendo conto degli apporti meteorici di cui al comma 1 dell'art. 8;
d)  tipo di alimentazione e consumi idrici;
e)  tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni adottato.
3)  Informazioni sulle attività relative allo stoccaggio:
a)  ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;
b)  volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
c)  valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio.
Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle predette tabelle. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui sarà fornita dettagliata descrizione in apposita relazione tecnica allegata alla comunicazione.
4)  Informazioni sulle attività relative allo spandimento:
a)  superficie agricola utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d'uso;
b)  estensione dei terreni, al netto delle superfici aziendali non destinate ad uso produttivo;
c)  individuazione e superficie degli apprezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;
d)  ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
e)  distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli apprezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti;
f)  tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità;
g)  nel caso dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, la comunicazione comprende anche i seguenti elementi conoscitivi:
a)  caratteristiche del sito oggetto dello spandimento, con relativa identificazione catastale e superficie totale utilizzata per lo spandimento;
b)  volume stimato e tipologia di acque reflue annualmente prodotte;
c)  capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature e impianti;
d)  tipo di utilizzazione, irrigua e/o per distribuzione di antiparassitari;
e)  distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione delle acque reflue.
5)  Relazione tecnica riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 1/B relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo. Il professionista incaricato si avvarrà delle necessarie e specifiche consulenze professionali.
La suddetta relazione non dovrà essere presentata dalle aziende che effettuano la fertilizzazione esclusivamente con effluenti di allevamento palabili (letame).
Allegato 2/B
COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

Secondo quanto previsto dal decreto 7 aprile 2006, la comunicazione la comunicazione deve essere presentata da:
-  aziende ubicate in zone non vulnerabili che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici e/o reflui compreso tra 3.000 e 6.000 Kg. (art. 18);
-  aziende ubicate in zone vulnerabili che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto da effluenti zootecnici e/o reflui compreso fra 1.000 e 3.000 Kg. (art. 29).
La comunicazione deve, inoltre, contenere almeno gli elementi di cui all'elenco seguente:
a)  identificazione univoca dell'azienda e del relativo titolare, nonché ubicazione dell'azienda medesima ed eventualmente dei diversi centri di attività ad essa connessi;
b)  superficie agricola utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e/o delle acque reflue e attestazione del relativo titolo d'uso;
c)  consistenza dell'allevamento, specie e categoria degli animali allevati;
d)  capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici e/o delle acque reflue.


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(2007.4.208)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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