REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MARZO 2007 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 20 dicembre 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Cinisi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visti il foglio prot. n. 12750 del 24 giugno 2004, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 25 giugno 2004 con il n. 42367, con il quale il comune di Cinisi ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale, con annesse le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio;
Visto l'ulteriore foglio prot. n. 3030 del 15 febbraio 2005, pervenuto il 15 febbraio 2005 ed assunto in pari data al protocollo di questo Assessorato con il n. 9516, con il quale il comune di Cinisi ha trasmesso le integrazioni richieste con la nota dellà operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato prot. n. 76815 del 30 novembre 2004;
Vista la delibera n. 4 del 6 aprile 2004, con la quale la commissione straordinaria per la gestione del comune di Cinisi ha adottato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera n. 4 del 6 aprile 2004;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale del comune di Cinisi, datata 14 maggio 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano adottato con la delibera della commissione straordinaria n. 4 del 6 aprile 2004, nonché attestante che avverso lo stesso sono state presentate n. 241 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge e n. 2 fuori termine;
Visto l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni;
Vista la delibera n. 17 del 9 giugno 2004, con la quale la commissione straordinaria del comune di Cinisi ha controdedotto in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in argomento;
Visto il parere n. 6992 del 30 marzo 2004, con il quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alle previsioni dello strumento urbanistico in argomento;
Vista la nota prot. n. 51 dell'4 novembre 2004, con la quale il servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 12 dell'1 luglio 2004, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
VINCOLI
I vincoli esistenti sul territorio sono visualizzati nella tavola 6 a scala 1:10.000 e nella tavola 6/A per quanto riguarda i vincoli aeroportuali.
L'analisi del territorio ha evidenziato la seguente tipologia vincolistica:
Vincolo idrogeologico (decreto n. 126/60);
Vincolo sismico (legge n. 64/74, 2ª categoria);
Vincolo della vegetazione (legge n. 16/96, legge regionale n. 13/99, legge regionale n. 6/2001);
Vincolo paesistico e ambientale (legge n. 1497/39, legge n. 431/85);
Vincolo dei beni di interesse storico ed artistico (legge n. 1089/39, decreto legge n. 490/99);
Vincolo aeroportuale (regio decreto n. 327/42, codice delle navigazione);
Vincolo della fascia di rispetto cimiteriale;
Vincolo per acque sotterranee, sorgenti e pozzi;
Regie trazzere (vedi elaborato 2 della relazione illustrativa da pag. 44 a pag. 46);
Beni di valore storico-architettonico (vedi elaborato 2 della relazione illustrativa da pag. 48 a pag. 50);
Per quanto attiene alle aree individuate dalla Comunità europea (direttive n. 92/43 e n. 79/409 aree S.I.C. e Z.P.S.) nella rete Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale di Cinisi, sono quelle riportate nella cartografia I.G.M. a scala 1:25.000, Z.P.S. Montagna Longa, Pizzo Montanello ITA020021 (servizio GIS - WEB), consultabile sul sito dell'Assessorato (A.R.T.A.).
Per dette aree, da stralciare in questa sede, è prescritta l'assoluta inedificabilità nelle more dello studio di valutazione d'incidenza, nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e della conseguente disciplina urbanistica da effettuarsi nelle forme di legge.
...Omissis...
STRUMENTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO
Il territorio comunale è in atto regolato dal programma di fabbricazione, approvato con decreto n. 96/78 del 17 marzo 1978.
LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PRECEDENTI
Il Piano di fabbricazione a suo tempo approvato parzialmente prevedeva come attuazione le sole zone territoriali omogenee A, B e C, mentre le restanti parti del territorio comunale venivano stralciate consentendo una densità dello 0,03/mc./mq. Nello stesso tempo le zone approvate e quelle stralciate erano soggette a vincolo aeroportuale di cui alla legge 4 marzo 1963, n. 58.
Le predette zone territoriali omogenee A, B e C, assentite, sono perimetrate in verde nella tavola di progetto n. 3 a scala 1:2.000.
La zona B1 che comprende per la maggior parte l'area urbana, con la zona A di centro storico, è da ritenersi satura.
La zona B2, che si sviluppa tutta lungo la S.S. n. 113, a valle del centro urbano, risulta parzialmente edificata.
Le zone C1, C1ter e C3, destinate ad edilizia residenziale, risultano per la maggior parte libere.
Le attrezzature di progetto risultano attuate e confermate nel nuovo piano regolatore generale.
LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO
Con delibera n. 308 del 28 agosto 1996, l'amministrazione comunale di Cinisi conferisce al geol. Gian Vito Graziano l'incarico di redigere lo studio geologico a supporto del piano regolatore generale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78.
Lo studio, sotto il profilo morfologico, può sostanzialmente dividersi in due ampie sottozone, nelle quali predominano caratteri fisiografici totalmente differenti:
La zona dei rilievi carbonatici presenti a sud e ad est;
La vasta piana costiera di origine marina.
L'elaborazione della metodologia operata dal geologo incaricato ha condotto a evidenziare le aree soggette ai processi erosivi che riducono del tutto o in parte la suscettività urbanistica. In questo contesto la suscettività all'utilizzo urbanistico aumenta o diminuisce secondo che si trovi in condizioni di elevata o bassa pendenza topografica.
L'elaborazione di detta metodologia operata ha portato alla redazione della cosiddetta cartografia di sintesi, tendente ad evidenziare le aree che sono interessate da pericolosità geologiche, quali erosioni, frane, esondazioni, ecc.
La caratterizzazione delle aree ad omogenee condizioni morfologiche permette di valutare il grado di utilizzabilità delle stesse ai fini della pianificazione territoriale:
-  Aree con elevata suscettività alla urbanizzazione; 
-  Aree con buona suscettività alla urbanizzazione; 
-  Aree con modesta suscettività alla urbanizzazione; 
-  Aree non idonee alla urbanizzazione; 
-  Aree non edificabili. 

Le aree A garantiscono la fattibilità di un eventuale sviluppo urbanistico.
Le aree B offrono una buona suscettività all'urbanizzazione;
Le aree C si collocano su versanti rocciosi di alta pendenza (30%), o su versanti argillosi e di detrito di falda con pendenze comprese tra il 10% ed il 30%, si tratta dunque di aree che possiedono una modesta suscettività all'urbanizzazione.
La presenza di pericolosità geologiche rende le aree D ed E non idonee alla urbanizzazione; la distinzione tra esse consiste nel fatto che, mentre sulle aree E non può essere ammessa assolutamente la costruzione di qualsivoglia opera, sulle aree D può essere realizzata qualche opera isolata ma soltanto per motivate ragioni di pubblica utilità.
Dal punto di vista della stabilità geomorfologica dei terreni, le aree più idonee ai fini urbanistici sono quelle classificate come ad elevata ed a buona suscettività alla urbanizzazione.
Il presente studio geologico, propedeutico alla stesura del piano adottato nel 2004, risulta integrato ed adeguato al decreto del 4 luglio 2000, riguardante il piano straordinario dell'assetto idrogeologico.
E' qui il caso di ricordare che l'ufficio del Genio civile di Palermo, in data 16 settembre 2003 prot. n. 9382/2002, aveva espresso parere favorevole sul piano regolatore generale, con condizioni, limitazioni, divieti e prescrizioni.
Il secondo parere favorevole, espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo prot. n. 6992 del 2 aprile 2004 (che annulla e sostituisce il precedente), sulla rielaborazione parziale dello stesso, richiesto dal comune di Cinisi a seguito di integrazioni, correzioni discendenti dalla relazione istruttoria del 14 novembre 2003 prot. n. 20798, sopra citata, precisa quanto segue:
1)  limitazione dell'edificazione nelle aree caratterizzate da rischio moderato e medio (R1 - R2);
2)  le aree definite a rischio idraulico elevato (R3) sono disciplinate dall'art. 11 del decreto A.R.T.A. 25 luglio 2002;
3)  l'area a rischio di frane molto elevato (R4) non può essere utilizzata per insediamenti produttivi;
4)  per il calcolo delle portate di piena del torrente Furi, in considerazione delle aree esondabili, è fatto obbligo all'amministrazione comunale di predisporre appropriati interventi strutturali per la messa in sicurezza;
5)  osservanza delle altezze massime degli edifici in rapporto alle larghezze stradali.
LO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE
In applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91 che interviene sulla gestione e conservazione del territorio, il comune di Cinisi, nel procedere alla redazione del piano regolatore generale, ha affidato con delibera di consiglio comunale n. 130 del 29 novembre 1993, all'agronomo Pellegrino Antonino, l'incarico di redigere lo studio agricolo-forestale del territorio comunale.
Il piano risulta anche adeguato alla legge regionale n. 16/96, giusta delibera di giunta municipale n. 213 del 17 luglio 1997, al fine di segnalare al progettista del piano regolatore generale la presenza di boschi (definiti a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 16/96) da assoggettare al regime vincolistico previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 76/78 e reiterato dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96.
A seguito dell'emanazione della legge regionale n. 13/99 l'amministrazione comunale con delibera di giunta municipale n. 101/2000 ha dato incarico allo stesso agronomo di individuare le aree rientranti nella definizione di cui all'art. 4 della suddetta legge. Con delibera di giunta municipale n. 175 del 18 ottobre 2000, è stato inoltre esteso l'incarico allo stesso agronomo per provvedere all'adeguamento tenendo conto del decreto presidenziale del 28 giugno 2000.
PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE (legge regionale n. 28/99) D.P.R.S. 11 luglio 2000
Il piano risulta adeguato alla legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e al successivo D.P.R.S. 11 luglio 2000 relativo alle direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, in quanto affronta la materia per linee generali, fornendo elementi di sintesi; infatti la stessa risulta disciplinata dalle norme di attuazione del piano in esame.
Sarebbe opportuno che con la programmazione commerciale venissero censiti e visualizzati, in apposite tavole di piano, a scala adeguata, gli esercizi commerciali esistenti distinti per categoria merceologica, e quelli programmati; per questi ultimi si ritiene necessaria la predisposizione di una scheda riepilogativa che evidenzi le destinazioni d'uso ammesse nelle distinte zone omogenee per tipologia di esercizio commerciale, nonché la modalità d'attuazione, le superfici, i volumi territoriali e i parcheggi pertinenziali.
Risulta altresì necessario che venga individuato un percorso interessato da mercatini settimanali, là dove previsti e i relativi parcheggi pertinenziali.
In sede di rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici destinati ad esercizi commerciali, deve essere assicurato il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali, e deve essere eseguita la volumetria d'impatto sulla viabilità ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato D.P.R.S. 11 luglio 2000.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
A seguito dello scioglimento degli organi comunali, disposto con D.P.R. dell'11 settembre 2001, con decreto prefettizio n. 1146/2001 in data 31 agosto 2001, si insedia presso il comune di Cinisi la commissione prefettizia.
L'iter del nuovo piano regolatore generale subisce una serie di verifiche e modifiche, sia all'interno dell'ufficio di piano, con la sostituzione del capo dell'ufficio tecnico e del consulente esterno a suo tempo incaricati, che al piano stesso con nuove modifiche, integrazioni e chiarimenti, richiesti dal nuovo capo dell'area tecnica (ing. Della Corte).
A seguito di ciò, con nota prot. n. 7237 del 2 maggio 2002, il progettista ed il consulente esterno trasmettono il piano regolatore generale con le modifiche e le integrazioni condivise e tutti i chiarimenti richiesti.
Trasmesso il piano regolatore generale all'ufficio del Genio civile di Palermo, e dopo richieste di integrazioni, approfondimenti (valutazione del rischio idrogeologico, pericolosità di frana, pericolosità da esondazioni) l'ufficio, in data 16 settembre 2003, esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.
Nell'ottobre del 2003 la commissione straordinaria trasmette al nuovo responsabile dell'area tecnica (ing. Triolo) copia del piano regolatore generale, per la predisposizione della proposta di delibera di adozione, rappresentando la necessità di verificare la destinazione degli immobili confiscati e assegnati al comune.
In adempimento alla superiore richiesta, in data 14 novembre 2003, il responsabile dell'area tecnica trasmette la proposta di delibera di adozione del piano regolatore generale, norme tecniche di attuazione, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, con relativa relazione istruttoria, richiamando l'attenzione su eventuali modifiche, correzioni e raccomandazioni, discendenti dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati.
Premesso che:
La proposta di deliberazione di adozione del nuovo strumento urbanistico generale del comune di Cinisi, redatta dal responsabile dell'area tecnica ing. Triolo, riferisce quanto segue:
Con voto n. 276 del 21 febbraio 1996, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha restituito al comune di Cinisi il piano regolatore generale per essere oggetto di rielaborazione totale, nel rispetto delle considerazioni e prescrizioni contenute dal voto stesso.
La giunta comunale con deliberazione n. 111 del 16 aprile 1997 conferiva nuovo incarico all'ufficio tecnico comunale per la rielaborazione totale.
Con delibera n. 124 del 21 ottobre 1998 il consiglio comunale di Cinisi adottava le direttive generali del piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91.
Con delibera del commissario ad acta n. 1 del 28 gennaio 1999 veniva approvato lo schema di massima del piano regolatore generale.
Con deliberazione di giunta municipale n. 100 del 21 aprile 1999, di revoca dell'anzidetta delibera di giunta municipale n. 111/97, veniva nominato l'ing. Zerillo, nella qualità di ing. capo dell'ufficio tecnico comunale, a provvedere alla progettazione esecutiva del nuovo piano regolatore generale.
Con delibera di giunta municipale n. 100 del 29 maggio 2000, veniva incaricato come consulente esterno l'arch. V. Giorgianni, unitamente al progettista ing. Zerillo.
Con delibera del commissario ad acta n. 1 del 26 aprile 2001, venivano individuate le aree da sottoporre a prescrizioni esecutive; veniva inoltre deliberato che il piano regolatore generale doveva essere definito, apportando allo schema di massima tutte le modifiche ed integrazioni.
Con decreto prefettizio n. 1146/2001 del 31 agosto 2001, si insediava al comune di Cinisi la commissione straordinaria.
Con verbale del 5 settembre 2001, il progettista provvedeva all'accertamento dello stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature, servizi pubblici e viabilità.
Con delibera della commissione straordinaria n. 12 del 15 settembre 2001, l'ing. Zerillo veniva rimosso dall'incarico di responsabile dell'area urbanistica e delle incombenze del piano regolatore generale.
Il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio venivano consegnate dall'ufficio del piano all'amministrazione comunale di Cinisi, in data 3 ottobre 2001, prot. n. 18237.
La stessa proposta di delibera poneva in attenzione il contenuto della precedente relazione, non esplicitata nello stesso atto, con il quale il responsabile dell'area tecnica protempore, ing. La Corte, richiedeva al progettista incaricato di apportare agli atti ed elaborati del piano regolatore generale opportune modifiche e correzioni, riscontrate nel corso di verifiche, a seguito della trasmissione dello stesso strumento urbanistico generale per i successivi adempimenti.
Le modifiche e correzioni riportate dalla relazione tecnica istruttoria prot. n. 2385 del 12 febbraio 2002, a firma dell'ing. Mario Della Corte, erano scaturite dalle prescrizioni ed indicazioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 276/96 e della delibera consiliare n. 124/98 di ulteriori direttive, con le quali si invitava l'ufficio di piano ad apportare le modifiche ed a produrre le integrazioni ed i chiarimenti richiesti, che di seguito si riassumono:
-  Assenza dell'elaborato denominato "Programma e fasi di attuazione del piano";
-  L'elaborato schema sezionale tav. 4 non risulta esauriente;
a)  ortografia con la rappresentazione del confine comunale, insufficiente;
b)  non risulta tracciata negli elaborati della catalogazione tramite schede dettagliate;
c)  dimensionamento del piano ai fini insediativi, risulta impreciso, in quanto prevede in più 3.084 abitanti insediabili, mentre dovrebbe basarsi su una popolazione di 13.505 abitanti;
d)  carente la delimitazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78;
e)  non risulta sufficientemente documentata e distinta la dotazione di attrezzature ex decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che comunque deve essere ridimensionato in base a quanto detto al punto 5;
f)  ridimensionamento della viabilità;
g)  rivisitazione della zonizzazione. Zone A e B determinare il perimetro delle zone di recupero. Le zone B e C, e soprattutto le C, vanno riconsiderate;
h)  abusivismo. Da suddividere in insanabile e sanabile. Insanabile per la fascia dei 150 mt., oltre il vincolo aeroportuale, non trasportato nelle tavole di progetto per le inibizioni edificatorie conseguenti (per una migliore lettura e comprensione della materia vedi punto 11 della relazione);
i)  valorizzazione del patrimonio agricolo;
j)  individuazione di aree di "Ammassamento per l'emergenza", l'area prescelta a ridosso dell'aeroporto risulterebbe poco adeguata;
k)  norme tecniche di attuazione - Per le considerazioni precedenti, sono stati aggiunti alcuni punti che interessano le zone A, C, EP, T, D e G;
l) zone di parco urbano, suburbano, marino; 
m)  zone di rispetto del litorale;
n) zone di rispetto cimiteriale; 
o) zone di salvaguardia delle risorse idriche; 
p) regolamento edilizio; 
s) prescrizioni esecutive. 
Così continua la deliberazione di adozione n. 4/2004:
Con nota prot. n. 7237 del 2 maggio 2002, il progettista ed il consulente esterno trasmettevano in tre copie il piano regolatore generale con le modifiche e le integrazioni condivise e tutti i chiarimenti richiesti.
Con nota prot. n. 7296 del 3 maggio 2002, la commissione straordinaria trasmetteva all'ufficio del Genio civile di Palermo n. 2 copie del piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive.
A seguito di richieste di integrazioni e approfondimenti (valutazione del rischio idrogeologico, pericolosità di frana, pericolosità da esondazioni), con nota del 16 settembre 2003, l'ufficio del Genio civile esprime il proprio parere.
Con nota n. 32/ris. del 23 ottobre 2003, la commissione straordinaria trasmetteva al responsabile dell'area tecnica pro tempore, ing. Triolo, copia del piano regolatore generale vistata dall'ufficio del Genio civile, per la predisposizione della proposta di delibera di adozione.
Il responsabile dell'area tecnica in data 14 novembre 2003, prot. n. 20798, trasmetteva la relazione istruttoria del piano regolatore generale, che qui di seguito si riassume:
L'esame di verifica al progetto di piano regolatore generale, trasmesso dalla commissione prefettizia con nota n. 32/ris. del 23 ottobre 2003, vistato dall'ufficio del Genio civile, per la predisposizione della proposta di delibera di adozione, conteneva anche la necessità di verificare la destinazione degli immobili confiscati (Badalamenti - Palazzolo) e la loro nuova previsione.
Detto esame rileva in particolare:
1)  Aree interessate da abusi edilizi in sanatoria - La maggior parte degli abusi risultano ubicati all'interno del centro abitato e nelle zone di forte espansione con alta densità volumetrica;
2)  Studio previsioni di piano - Definizione di alcune zone territoriali omogenee non incluse tra quelle di cui al decreto interministeriale n. 1444/68. Poca attenzione al tracciato ferroviario metropolitano, svincolo autostradale e porto;
3)  Edifici di interesse storico-monumentale - Eccesso di tutela sugli edifici di interesse storico-monumentale, in quanto molte unità sono identificate come stalla o casa rurale;
4)  Dimensionamento del piano - Sono garantite le attrezzature di piano; è soddisfatto il carico abitativo nelle singole zone territoriali omogenee; per il fabbisogno residenziale è stato previsto il recupero dell'edilizia esistente; lo standard dei servizi relativi alle attrezzature urbane è stato riferito al numero degli abitanti da insediare nelle zone A, B e C. Nel centro abitato è previsto il recupero del patrimonio esistente;
5)  Esame delle tavole di piano - Divergenza di raffigurazione di alcuni vincoli - di simboli non riportati in leggenda - mancata raffigurazione dei 150 mt. - mancata raffigurazione dell'impianto di depurazione - mancata rappresentazione fascia rispetto strade, autostrade, ferrovia - mancata raffigurazione aree boscate e fascie forestali;
6)  Destinazione d'uso delle aree - Le tavole 7a, 7b, 7c, 7d mancano di rappresentazioni di arretramenti o di previsioni all'interno dei 300/500/1.000 mt. ecc.;
7)  Necessità di estendere il perimetro degli insediamenti storici con inclusione della zona A1. Abitato e case sparse suddiviso in 248 comparti, i criteri risultano poco chiari;
8)  Mancata inclusione di specifiche aree destinate a caserma dei carabinieri ecc.;
9)  Dimensionamento, per quanto attiene il dato demografico, sulle considerazioni di parte di abitato incorporato nel piano regolatore generale di Terrasini;
10)  Zone territoriali omogenee G e T, dette zone devono uniformarsi a quanto dettato dal decreto interministeriale n. 1444/68, quindi le G come zone D e le T come C;
11)  Aree di recupero CR - Criteri di definizione non sufficientemente chiari;
12)  Zone G2 e T2 comprese entro i 150/300 mt. della battigia, gli indici applicati risultano superiori di 0,75 mc./mq.;
13)  Piano particolareggiato e prescrizioni esecutive - Dimensionamento degli standards mancanti;
14)  Indice di DF zona D.1 di 2,25 mc./mq. risulta troppo elevato;
15)  Previsione di zone EP di edilizia sovvenzionata e convenzionata - Detti interventi dovrebbero rientrare nell'ambito dell'edilizia residenziale (zone C);
16)  Previsione di una zona territoriale omogenea E2 con divieto assoluto di edificabilità - La norma contrasta con la disciplina urbanistica dettata dal decreto interministeriale n. 1444/68 e legge n. 10/77;
17)  Strategia di recupero suoli trazzerali - Tale recupero non può essere attuato in quanto gran parte dei suoli sono stati occupati.
La relazione riporta in continuazione alcuni dei rilievi rappresentati dall'ing. La Corte, di cui ci siamo occupati in precedenza, all'interno della sua relazione.
Devono essere uniformati i simboli della tavola dei vincoli con quelli riportati nelle tavole di zonizzazione;
Ristudio della viabilità;
Ridefinizione perimetrazione del centro storico;
Definizione parametri per le zone da sottoporre a studio unitario per il riordino urbanistico;
Adeguata dislocazione delle aree pubbliche;
Adeguamento del piano regolatore generale alle prescrizioni di cui al parere dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Immobile confiscato "Badalamenti" assegnato al comune - ricade in parte in suolo trazzerabile, dove è prevista la demolizione, e per la rimanente parte in verde agricolo.
L'immobile confiscato "Palazzolo" assegnato al comune ricade in area attrezzata di interesse comune con destinazione centro di stoccaggio rifiuti, visualizzata con il simbolo RR;
Centro socio-culturale antimafia in memoria di "Peppino Impastato". L'area ricade in verde agricolo sottoposta a vincolo di arretramento della linea ferrata. Tale previsione non è inserita nel piano regolatore generale;
Le previsioni di destinazione d'uso delle prescrizioni esecutive, di cui alla delibera commissariale n. 1/2001, sembrano disattese.
La relazione sopra riassunta, nella sua conclusione, recita: "Con le raccomandazioni sulle modifiche e correzioni tutte sopra indicate, che si pongono all'attenzione dell'organo regionale competente per l'approvazione, è meritevole di approvazione il progetto di revisione integrale del piano regolatore generale di Cinisi e relative norme tecniche di attuazione, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive".
Con delibera della commissione straordinaria n. 172 del 23 dicembre 2003, veniva affidato alla dott.ssa Marino l'incarico per la rielaborazione parziale del piano regolatore generale.
La relazione istruttoria d'accompagnamento, predisposta dal nuovo progettista incaricato, riferisce sinteticamente quanto segue:
L'incarico conferito alla dott.ssa Marino è stato riferito ad integrare, modificare e correggere gli elaborati del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive, anche sulla scorta del parere espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, nonché sulle indicazioni di cui alla relazione istruttoria redatta dal responsabile dell'area tecnica, sopra descritta, indicando sia temi generali che questioni puntuali.
La cartografia è stata sostituita con la carta tecnica regionale.
Le aree sottoposte a prescrizioni esecutive, essendo risultate variate sia nel perimetro che nei contenuti dettati dalla delibera commissariale n. 1 del 26 aprile 2001, sono stati ricondotti a quanto dettato dalla citata delibera commissariale. Per le stesse, ai sensi della legge n. 4/2003, art. 102, vengono proposte ed integrate le zonizzazioni, la configurazione urbanistica, dimensionamento, indici e parametri, mentre la progettazione e l'adozione viene rinviata entro i termini di legge.
In quest'ultima stesura sono stati integrati alcuni elaborati facenti parte del progetto di piano regolatore generale, definito nell'aprile del 2002, ed altri facenti parte dell'incarico dal dicembre 2003 al marzo 2004. L'integrazione ha proposto, per gli elaborati dello stato di fatto e del progetto a scala 1:10.000 e 1:2.000 della stesura del 2002, una sostituzione degli elaborati datati 2002, come pure per la relazione illustrativa del piano, dove i paragrafi 1, 3, 6 rispondono alla stesura di rielaborazione parziale del marzo 2004, mentre i paragrafi 2, 4, 5, 7 risultano estratti dal piano regolatore generale aggiornato nel 2002.
La commissione straordinaria, preso atto che le modifiche e le correzioni su cui l'ufficio poneva l'attenzione erano riconducibili al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal commissario ad acta con deliberazione n. 1 del 26 aprile 2001, ed alle insufficienti giustificazioni fornite dal progettista ai rilievi mossi dall'ufficio (nota del 12 febbraio 2002 dell'ing. Della Corte), e ritenuto di adeguare lo strumento urbanistico generale alle prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile del 16 settembre 2003, con deliberazione n. 38 del 26 novembre 2003, ha rinviato l'adozione del piano regolatore generale per apportare le modifiche, correzioni, ed eventuali integrazioni discendenti dalla relazione istruttoria del 14 novembre 2003, sopra citata.
La commissione prefettizia, nell'intento di definire la procedura di adozione del piano regolatore generale, con deliberazione n. 172 del 23 dicembre 2003, conferisce incarico alla d.ssa Marino, al fine di integrare, modificare e correggere gli elaborati del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive, anche sulla scorta del parere espresso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, nonché sulle indicazioni di cui alla relazione istruttoria redatta dal responsabile dell'area tecnica, indicando temi generali e questioni puntuali.
Il nuovo incarico affidato alla d.ssa Marino diventa oggetto di osservazione al nuovo piano regolatore generale (vedi osservazione n. 197 da parte del movimento per Cinisi), in quanto per tale incarico la stessa (laureata in urbanistica) è da ritenere: "non professionista in senso tecnico", in quanto non iscritta ad alcun albo professionale di abilitati all'esercizio della professione di architetto o ingegnere.
Tale aspetto è stato tenuto in considerazione da questo servizio III, che dopo alcune verifiche ha accertato quanto segue:
il disciplinare d'incarico per la redazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive (art. 2 legge regionale n. 71/78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 21 aprile 2000, all'art. 1, stabilisce che: "ingegneri o architetti o dottori in possesso di laurea in urbanistica o pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale, iscritti all'albo professionale, ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopra menzionate, ad una associazione di categoria di rilevanza nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici, possono redigere il progetto di piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78".
Il lavoro condotto dal professionista, a seguito dell'incarico affidatole dalla commissione prefettizia, è stato riferito alle attività di integrazione, modificazione e correzione degli elaborati di piano regolatore generale e delle prescrizioni esecutive. La stessa, all'interno della relazione illustrativa, chiarisce che alcuni elaborati del progetto definito nell'aprile del 2002, ed altri elaborati riconducibili all'incarico e alle attività condotte dal dicembre 2003 al marzo 2004, sono proposti in forma integrata conformemente alla normativa vigente.
Per quanto concerne le aree sottoposte a prescrizioni esecutive, nella stesura dell'aprile 2002, il perimetro interessato e la tematica indicata dal commissario ad acta con delibera del 26 aprile, risultano variate, pertanto il professionista ha rimandato la definitiva adozione ad ulteriori determinazioni nei termini stabiliti dall'art. 102 della legge 16 aprile 2003, n. 4.
Il professionista nel marzo del 2004, in adempimento all'incarico conferitole, consegna lo strumento urbanistico generale, con le integrazioni e correzioni, discendenti dal parere dell'ufficio del Genio civile e della relazione istruttoria dell'ufficio datata 10 novembre 2003.
A seguito dell'ottenimento del nuovo parere, reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 sul piano regolatore generale (provvedimento n. 6996 del 2 aprile 2004), rielaborato, la commissione prefettizia con delibera n. 4 del 6 aprile 2004 adotta il progetto di revisione integrale del piano regolatore generale, regolamento edilizio, e norme tecniche di attuazione.
Successivamente la commissione prefettizia, con delibera n. 17 del 9 giugno 2004, recepisce le proposte del professionista incaricato della redazione della rielaborazione del piano regolatore generale, di controdeduzione alle osservazioni ed opposizioni presentate dai cittadini.
Da quanto sinora rappresentato emerge che l'iter di formazione ed adozione del piano regolatore generale può in un primo momento destare qualche perplessità sotto il profilo della regolarità delle procedure seguite.
Uno dei motivi sui quali si sono soffermate diverse osservazioni presentate avverso il piano regolatore generale consiste nell'avvicendamento dei progettisti, che ha comportato una stesura finale del piano denominata dagli stessi organi comunali "Rielaborazione parziale del piano regolatore generale".
Prima di passare all'esame di merito sui contenuti dello strumento urbanistico generale, si ritiene doveroso chiarire che il termine con il quale è stato connotato il piano in sede comunale e cioè di "Rielaborazione parziale" è improprio perché tale termine è notoriamente attribuito dalle norme vigenti (art. 4 della legge regionale n. 71/78) alle competenze di questo Assessorato, il quale, a seguito dell'esame del piano regolatore generale presentato, può determinarsi in tal senso.
Tuttavia, a parte la terminologia adoperata, che può assumere una valenza più formale che sostanziale, il piano appare completo ed è supportato dai pareri previsti dalle norme, quindi esaminabile. Non va sottaciuto al riguardo, anche se ciò può assumere un significato relativo sotto il profilo amministrativo, che il piano regolatore generale è stato portato a compimento dalla commissione straordinaria.
IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Ai fini della valutazione della capacità insediativa del piano regolatore generale, in relazione alla situazione esistente e alle previsioni del piano, sono state fatte alcune considerazioni.
Il territorio del comune di Cinisi, dal punto di vista del patrimonio edilizio esistente, è stato distinto in tre macro zone:
il centro abitato di Cinisi;
la contrada Magaggiari;
le abitazioni in verde agricolo.
Gli indirizzi che persegue il piano sono rivolti principalmente ad arginare la presenza di edilizia residenziale nel verde agricolo.
L'edificato della contrada Magaggiari, ed in particolare l'espansione urbana, è stata contenuta con il riconoscimento dell'esistente e delle nuove previsioni scaturite dalla prescrizione esecutiva.
Un altro tra gli obiettivi che il professionista ha inteso perseguire nella redazione del suddetto piano regolatore generale è quello di reperire capacità insediative, attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente (zona A1, A2 e B1) del centro urbano, anche attraverso la ricucitura del fenomeno dell'abusivismo.
Dai dati ISTAT forniti dal responsabile delle statistiche territoriali di questo dipartimento la popolazione residente a Cinisi al '91 risulta pari a 8.993 abitanti, mentre si attesta sul valore di 10.258 al 2001.
L'analisi condotta sull'evoluzione demografica nell'arco temporale degli ultimi trent'anni evidenzia un trend positivo dovuto soprattutto al saldo naturale, ovvero alla dinamica del movimento biologico della popolazione in quanto la differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità risulta crescente. Per quanto riguarda poi il tasso del saldo migratorio, ottenuto dalla differenza tra il tasso d'immigrazione totale e quello di emigrazione totale, sia verso altri comuni che verso l'estero, risulta anch'esso, ancorché di poche unità, positivo.
Il professionista nel dimensionamento del piano in esame ha assunto però a riferimento il valore del censimento al 2000, che risulta di 10.597 unità, ossia di oltre 200 persone in più rispetto al valore del 2001, incrementandolo di ulteriori 2.190 abitanti che risiedono nella contrada Magaggiari; in ultima analisi ha previsto una popolazione di 14.399 più i 2.199 abitanti della contrada Magaggiari e quindi di 16.589 unità per il periodo di validità dello stesso, ossia al 2020, con un incremento di 3.802 nuovi abitanti.
E' il caso di soffermarsi sull'assetto pianificatorio previsto dal piano regolatore generale per la contrada Magaggiari, per rappresentare che, anche se l'espansione urbana è stata contenuta, riconoscendo un ruolo all'edificato esistente, nonché alle nuove previsioni individuate con le prescrizioni esecutive, in atto è in corso un contenzioso sulla determinazione dei confini comunali; infatti, per quanto riguarda detta contrada, com'è noto, amministrativamente appartiene al territorio del comune di Cinisi, mentre come territorio fisico ricade nel centro urbano del comune di Terrasini; per questo motivo lo strumento urbanistico del comune di Terrasini è stato dimensionato tenendo conto degli abitanti della suddetta contrada, prevedendo per gli stessi anche le attrezzature da standards.
Difatti il decreto n. 211/99 di approvazione del piano regolatore generale del comune di Terrasini riferisce che: "il progetto di piano regolatore generale, nella parte a confine con il territorio di Cinisi, estende la zonizzazione a tutte le aree già disciplinate dal precedente programma di fabbricazione, le quali, a prescindere dal contenzioso sui confini comunali, ricadono nell'ambito urbano di Terrasini e quindi nell'ambito di interesse urbanistico di quest'ultimo, come per altro riconosciuto con sentenza del T.A.R., sez. II, n. 176/95 del 3 marzo 1995.";
Considerato che a tutt'oggi il contenzioso sui confini comunali, tra i comuni di Terrasini e Cinisi, risulta insoluto, ogni considerazione di merito è rimandata, al fine di consentire ai due attori una più attenta e corretta valutazione degli ambiti pianificatori di appartenenza, che ne determinerà ulteriore adempimento per le rispettive amministrazioni comunali.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, questo servizio, ai fini del dimensionamento del piano, per la contrada Magaggiari assume come valore di abitanti residenti al 2020 quelli censiti al 2000 senza prevederne di nuovi, in quanto le linee generali del piano si attestano al solo mantenimento dell'esistente, fatta eccezione per la parte interessata dalle prescrizioni esecutive all'interno delle quali prevede un incremento demografico al 2020 pari a 60 nuovi abitanti.
Il patrimonio edilizio esistente al '91 risulta pari a 5.132 abitazioni, di cui 3.147 occupate e 1985 non occupate, dove le abitazioni utilizzate per le vacanze rappresentano il 70,58% delle abitazioni non occupate.
Dall'analisi delle condizioni abitative è stato rilevato che l'indice di affollamento passa da 1,07 nel '71 a 0,63 nel '91; ciò è legato anche al fatto che vi è stato un aumento delle abitazioni costituite da 4-5 vani ed una riduzione di abitazioni più piccole. E' stato rilevato inoltre che in relazione alla qualità delle abitazioni le stesse sono fornite dei principali servizi, sia delle abitazioni occupate che di quelle non occupate.
Per quanto riguarda il fabbisogno di nuovi vani per edilizia stagionale il piano non ha previsto alcun incremento, nell'ottica di preservare un territorio già abbondantemente antropizzato da edilizia abusiva, considerato che la quasi totalità delle costruzioni risultano essere ad uso stagionale.
Relativamente agli abitanti da insediare nelle varie zone territoriali, il professionista suddivide il territorio comunale in tre macro zone ed all'interno di queste, attraverso una suddivisione in comparti, rileva il volume esistente, le aree occupate dalla viabilità e l'incidenza delle aree destinate a servizi ed attrezzature, delle aree libere e della suscettività di queste ultime alla trasformazione edilizia; dai dati desunti dalla suddetta analisi è stato ricavato un indice fondiario attendibile per mezzo del quale è stato possibile pianificare le aree libere.
L'effettiva capacità insediativa del piano regolatore generale è stata così distribuita:
Riepilogo della distribuzione della popolazione
-  abitanti insediati nel 2000: 8.901 centro abitato;
-  abitanti insediati nel 2000: 1.696 verde agricolo e edilizia stagionale 10.597;
-  abitanti insediati nel 2000: 2.190 contrada Magaggiari;
Nuovi abitanti da insediare al 2020
-  centro abitato e campagna: 14.399;
-  abitanti insediati nel 2020: 2.190, contrada Magaggiari 16.589 abitanti, di cui insediati al 2020 nel verde agricolo e nelle zone C5 1.696.





Relativamente alla dotazione di attrezzature, dalla scheda riepilogativa si evince che, a livello generale, non risultano verificate, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/68, le attrezzature scolastiche ed il verde pubblico attrezzato, mentre risultano verificate le attrezzature civiche, quelle religiose ed i parcheggi, anche se nel complesso vengono superati i 18 mq. ad abitante.
ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
La zonizzazione del territorio comunale è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Il piano regolatore generale è suddiviso nelle seguenti zone:
Zone A1 e A2 (artt. 7, 8, 9 norme tecniche di attuazione) - Aree di interesse storico-ambientale e architettonico.
Zona A1 - Tessuti urbani di valore storico-ambientale e beni di valore storico-architettonico da salvaguardare:
Gli interventi consentiti sono quelli previsti dagli artt. 8 e 9 delle norme tecniche di attuazione.
Il perimetro del centro storico, così come individuato nella tavola 7a di piano, si condivide.
La zona A1 così come proposta si condivide.
Zona A2 - Contesti storici di più recente formazione.
Sono ammessi interventi nelle more dell'approvazione del piano particolareggiato di recupero, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ripristino filologico, risanamento conservativo.
Gli immobili di interesse storico-artistico classificati nel piano regolatore generale risultano essere numericamente superiori a quelli individuati nel piano paesistico nelle linee guida (tav. 2a).
La zona A2 così come proposta si condivide.
Zone B - Zone destinate prevalentemente alla residenza. Art. 11 delle norme tecniche di attuazione.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui agli artt. 12 e 13 delle norme di attuazione.
Zona B1 - Aree residenziali sature dei tessuti urbani consolidati. Art. 12 delle norme tecniche di attuazione.
Sono ammessi interventi edilizi, anche a mezzo di singole concessioni e/o autorizzazioni, rivolti alla conservazione ed alla migliore utilizzazione dell'edilizia esistente. Sono consentite opere di trasformazione mediante demolizione e ricostruzione, nel rispetto della volumetria esistente.
Le sopraelevazioni, gli ampliamenti e l'utilizzazione delle aree inedificate a scopo residenziale avverranno nel rispetto dei seguenti parametri:
-  indice fondiario mc./mq. 5,00;
-  altezza massima mt. 10,00;
-  rapporto di copertura non superiore al valore di 4/5.
Il piano regolatore generale si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o concessione edilizia. Le opere di trasformazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria esistente.
Lungo corso Umberto I, un'area da normare attraverso un "Piano del colore", prima del quale i progetti dovranno essere sottoposti al nulla osta della Soprintendenza.
Tipologie edilizie: edifici aggregati in linea, e/o edifici singoli.
Le zone B1 si ritengono condivisibili.
Zona B2 - Aree residenziali sature sottoposte a vincoli. Art. 13 delle norme tecniche di attuazione.
L'attività edificatoria è soggetta preventivamente alla verifica dell'esistenza di vincoli (aeroportuale, art. 15 legge regionale n. 78/76).
Sono ammesse opere di trasformazione mediante demolizione e ricostruzione nel rispetto della volumetria esistente; ove consentito le sopraelevazioni, gli ampliamenti, le demolizioni e ricostruzioni, l'attuazione delle aree a scopo residenziale avverranno nel rispetto dei seguenti parametri:
-  indice fondiario mc./mq. 1,00;
-  altezza massima mt. 10,00, con le limitazioni della vigente normativa antisismica e vincoli aeroportuali, non sono consentite più di tre elevazioni fuori terra;
-  rapporto di copertura non superiore al valore di 4/5.
Nella fascia dei 150 mt. dalla battigia è consentita la sola manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il piano regolatore generale si attua attraverso interventi diretti previa autorizzazione e/o concessione edilizia.
Le zone B2 si ritengono condivisibili.
Zone C - Zone di espansione urbana a prevalente destinazione residenziale. Art. 14 delle norme tecniche di attuazione.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 delle norme di attuazione.
Zona C1 - Espansione residenziale inserita in contesti già edificati della città.
L'attività edilizia nelle aree C è subordinata all'efficacia dei piani attuativi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata). Art. 15 delle norme tecniche di attuazione.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e nuova edificazione, nel rispetto degli indici, delle destinazioni di zona e delle normative del piano di zona.
Nelle aree C1 l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme:
-  indice fondiario massimo If 2,00 mc./mq.
-  rapporto di copertura 1/3;
-  altezza massima Hm 10 m.
-  piani fuori terra n. 3.
Le zone C1 si ritengono condivisibili.
Zona C2 - Espansione urbana inserita in contesti della città già edificati.
L'attività edilizia nelle aree C è subordinata all'efficacia dei piani attuativi (piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata) di iniziativa pubblica o privata. Art. 16 delle norme tecniche di attuazione.
Nelle aree C2 l'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme:
-  indice fondiario massimo 1,00 mc./mq.;
-  altezza massima 7,00 mt.
-  piani fuori terra non superiori a 2.
Si ritiene che le zone C2 siano condivisibili.
Zona C3 - Espansione residenziale in contrada Magaggiari. Art. 17 delle norme tecniche di attuazione.
Dette zone, tutte ricadenti nelle prescrizioni esecutive, sono limitate nella densità territoriale su quanto previsto dall'art. 15, lettera b) della legge regionale n. 78/76, che stabilisce, per i 500 mt. dalla battigia, una densità territoriale max di 0,75 mc/mq.. Inoltre parte della zona C3 è gravata dal vincolo aeroportuale, che prevede un vincolo in altezza di mt. 45 s.l.m.a. (comma 3, art. 715 del regio decreto n. 327/42, modificato dalla legge regionale n. 58/63).
Le zone C3 si attuano nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-  rapporto di copertura non superiore a 1/3;
-  indice fondiario massimo If = 1,00 mc./mq.;
-  altezza massima Hm = 10 m.;
-  piani fuori terra non superiori a n. = 3.
Le zone C3 si ritengono condivisibili.
Zona C4 - Aree per l'edilizia residenziale pubblica (legge n.167/62 e successive modifiche). Art. 18 delle norme tecniche di attuazione.
Le zone C4 sono destinate alla realizzazione di edilizia economica e popolare.
L'attività edilizia in dette aree e subordinata all'efficacia dei piani attuativi, nell'ambito dei quali vanno reperite le opere di urbanizzazione primaria.
L'edificazione è subordinata al rispetto delle seguenti norme:
-  rapporto di copertura non superiore a 1/2;
-  indice fondiario massimo 1,50 mc./mq.;
-  altezza massima 10,00 mt.;
-  piani fuori terra non superiori a 3;
Le zone C4 si ritengono condivisibili.
Zona C5 - Aree residenziali stagionali. Art. 19 delle norme tecniche di attuazione.
Aree occupate da costruzioni destinate a residenze isolate di villeggiatura, parzialmente urbanizzate.
L'attività edilizia è subordinata alla redazione di piani particolareggiati di riordino urbanistico, in assenza dei quali sono solo ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti in possesso di regolare titolo abilitativo.
Premesso che la base cartografica del piano in esame evidenzia un territorio agricolo fortemente antropizzato, non risulta di facile comprensione la scelta operata dal professionista di perimetrare le suddette aree, e prevederne la redazione di piani particolareggiati di recupero, rispetto ad altri ambiti che posseggono caratteristiche analoghe, ed in particolare per quelli adiacenti o, comunque, posti nelle immediate vicinanze dell'abitato urbano.
Questo servizio III propone lo stralcio dal progetto di piano di tutte le aree classificate C5.
Per le suddette zone si prescrive che il comune effettui una verifica tecnico-amministrativa allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 37/85. Dopo tale verifica il comune dovrà determinarsi sull'individuazione degli ambiti da sottoporre a pianificazione particolareggiata, ed alla redazione di piano particolareggiato di recupero; pertanto nelle more di detti adempimenti le suddette aree vengono classificate zone agricole E1. Gli interventi consentiti saranno normati dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettere a), b), c) e d).
Zone D (art. 20 delle norme di attuazione).
Zona D1 (art. 21 delle norme di attuazione) - Attività produttive artigianali, industriali e terziarie-commerciali.
-  rapporto di copertura non superiore a 1/3;
-  indice fondiario massimo If = 2,00 mc./mq.;
-  altezza massima Hm = 7,50 m.
La zona D1 si ritiene condivisibile.
Zone D2 (art. 22 delle norme di attuazione) - Aree per attività commerciali.
Sono previste le seguenti destinazioni d'uso:
-  esercizi di vicinato, con superficie di vendita non superiore a 150 mq.;
-  medie strutture di vendita con superficie di vendita tra i 150 e 1.000 mq.;
-  grandi strutture di vendita, con superficie di vendita fissata superiore a 1.000 mq.;
-  mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero e periodico.
La zona D2 si ritiene condivisibile.
Zone D3 (art. 23 delle norme di attuazione) - Aree per attività turistico-alberghiere esistenti e di nuova realizzazione:
-  indice fondiario non superiore a 1,00 mc./mq.;
-  piani fuori terra 3;
-  altezza max 10,00 ml.;
-  rapporto di copertura non superiore ad 1/4.
La zona D3 si ritiene condivisibile.
Zone D4 (art. 24 delle norme di attuazione).
Piano particolareggiato approvato con decreto n. 320/ D.R.U. del 7 luglio 1998.
La zona D4 si ritiene condivisibile.
Zone E (art. 25 delle norme di attuazione) - Aree destinate ad attività agricole, a bosco, a pascolo e improduttive.
Esse si distinguono in:
Zona E1 (art. 26 delle norme di attuazione).
Gli interventi ammessi riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, la demolizione e la ricostruzione nei limiti della cubatura consentita, restauro e risanamento conservativo. Occorre inoltre l'osservanza di tutte le indicazioni, limitazioni e condizioni previste nel sopra citato art. 26 delle norme tecniche di attuazione.
Zona E2 (art. 27 delle norme di attuazione) - Aree agricole sottoposte a vincolo di tutela.
Il vincolo di tutela è riferito agli elementi naturali quali le fila di alberi lungo i confini delle strade e dei campi, gruppi di alberi isolati, boschetti, aree interessate da coltivazioni di ulivi di antico impianto, per i quali ne vieta il taglio. Per queste zone vigono i parametri edilizi nelle zone agricole E1 di cui all'art. 26 delle norme tecniche di attuazione, con la prescrizione che in caso di edificazione venga altresì presentato un rilievo degli alberi di ulivo esistenti accompagnata da una relazione agronomica sull'impatto dell'attività edificatoria nell'ambito del fondo interessato.
Zona E3 (art. 28 delle norme di attuazione) - Aree per attrezzature di interesse comune.
Aree di interesse naturalistico e paesaggistico anche di zone con forte acclività ed indicate come aree boscate e fasce forestali dallo studio agricolo-forestale. Non è consentita alcuna edificazione, né alcuna alterazione delle caratteristiche naturali del territorio; sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti. E' ammesso l'uso al parco territoriale per l'escursionismo ed il tempo libero e la ricostruzione del patrimonio arboreo.
Le zone di verde agricolo E1, E2, E3 si condividono.
Aree per attrezzature dell'istruzione (art. 29 delle norme di attuazione).
E' consentita esclusivamente la costruzione di edifici scolastici di ogni grado che verranno contrassegnati con simboli funzionali relativamente asili-nido, scuola elementare dell'obbligo e scuola media dell'obbligo.
Le zone destinate ad attrezzature dell'istruzione si condividono.
Aree per attrezzature di interesse comune (art. 30 delle norme di attuazione).
E' consentito realizzare soltanto le attrezzature di interesse comune e di uso pubblico a carattere collettivo, sociale di interesse amministrativo, culturale, economico, sanitario, religioso, ricreativo ecc.. Tali attrezzature possono essere realizzate anche da privati con vincolo decennale.
Le aree per attrezzature di interesse comune si condividono.
Aree di verde pubblico attrezzato (art. 31 delle norme di attuazione).
Aree pubbliche o di uso pubblico attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago.
La destinazione ammessa è quella a giardino che è oggetto di progettazione esecutiva nella quale dovranno essere previsti anche percorrenze pedonali, recinzioni, arredi fissi, tipo di pavimentazione, sistemazione a prato e tipo di essenze arboree ed arbustive. E' consentita la realizzazione di attrezzature sportive, spazi attrezzati per il gioco dei bambini, chioschi, bar, impianti tecnici e servizi igienici, purché resti predominante la destinazione a verde per piantumazione in terra.
Le aree di verde pubblico attrezzato si ritengono condivisibili.
Parcheggi pubblici (art. 32 delle norme di attuazione).
E' consentita la costruzione di piccole attrezzature stradali per migliorare il servizio di parcheggio ad esclusivo uso del parcheggio pubblico.
In linea di massima le aree destinate a parcheggio pubblico si condividono, ad esclusione di qualcuna di esse o per parte di esse che a seguito dell'accoglimento di osservazioni non sono state ritenute condivisibili.
Aree per attrezzature e servizi di interesse generale (art. 33 delle norme di attuazione).
E' consentita esclusivamente la realizzazione di impianti destinati ad attività di interesse pubblico e collettivo. Tali aree di interesse generale sono preordinate all'esproprio.
Le aree per attrezzature di interesse generale si condividono.
Aree per attrezzature per la fruizione del mare (art. 34 delle norme di attuazione).
Queste aree sono normate dalle leggi regionali n. 78/76, art. 15; n. 15/91, art. 2; n. 6/2001, art. 89. In tali aree è vietata qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio. Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di consolidamento statico di restauro conservativo degli edifici esistenti. Sono inoltre consentite costruzioni provvisorie, da smontare annualmente, dirette al godimento del mare e per le attività balneari, opere ed impianti che hanno rapporto diretto con gli usi propri del mare, opere connesse a servizi pubblici, opere di urbanizzazione primaria e secondaria connessi a complessi produttivi e alberghieri esistenti, opere relative ai porti.
Le aree per attrezzature per la fruizione del mare si ritengono condivisibili.
Aree destinate a spazi pedonali (art. 35 norme di attuazione).
Con questo articolo vengono normate le strade pedonali, i marciapiedi, gli spazi pubblici, nonché le scale e le gradinate, i ponti pedonali ecc.
Le aree destinate a spazi pedonali si ritengono condivisibili.
Aree di salvaguardia delle risorse idriche (art. 36 norme di attuazione).
Sono vietate le attività elencate dagli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 236/88 ed è prevista una fascia di tutela assoluta di rispetto e protezione attorno a ciascun pozzo per l'attingimento di acqua potabile.
Le aree di salvaguardia delle risorse idriche si ritengono condivisibili.
Verde privato (art. 37 norme di attuazione).
Il verde privato è rappresentato da ville, giardini ed i parchi privati o di pertinenza di edifici che hanno caratteristiche di bene ambientale o monumentale da salvaguardare. In tali aree devono essere conservate le alberature ed è consentito l'impianto di nuova alberatura e relativa sistemazione a verde; è vietata qualsiasi nuova costruzione ancorché precaria o mobile.
Le aree destinate a verde privato si condividono.
Verde di arredo urbano e stradale (art. 38 norme di attuazione).
Tali aree sono oggetto di progettazione esecutiva all'interno di progetti di sistemazioni stradali. Le aree libere devono essere piantumate con essenze arboree ed arbustive mediterranee, con prevalenze di essenze fiorite.
Le aree destinate a verde per l'arredo urbano e stradale si condividono.
Parco urbano (art. 39 norme di attuazione).
Tali aree sono sottoposte a progettazione esecutiva, alla stregua di opere pubbliche, supportate da uno studio idrogeologico-idraulico-agrario, con specifica delle tipologie di intervento ammissibili; il parco agricolo urbano interessa l'area immediatamente a sud-ovest del centro storico di Cinisi ed è caratterizzato dalla presenza di un impianto agrumicolo.
La zona destinata a parco urbano si condivide.
Parco sub urbano (art. 39 norme di attuazione).
Si attua a mezzo di progetto esecutivo che dovrà definire le destinazioni d'uso delle aree, le tipologie di intervento pubblico e/o privato, supportato da uno studio idrogeologico e prevedere la sistemazione forestale e vegetale; dovrà inoltre prevedere la sistemazione dei servizi complementari.
La zona destinata a parco sub urbano si condivide.
Aree di rispetto dei boschi (art. 41 norme di attuazione).
In tali zone l'edificazione è consentita con un indice territoriale massimo di 0,03 mc./mq. secondo le norme previste dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2003; il comparto territoriale di riferimento per tale calcolo è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche tale densità massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc./mq.
Aree di rispetto cimiteriale (art. 42 norme di attuazione).
I cimiteri devono prevedere una fascia di rispetto attorno ad essi entro la quale è vietata nuova edificazione ad esclusione di recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio quali parcheggi e aree di verde pubblico, impianti tecnologici a rete e a servizio dell'agricoltura. Per le costruzioni esistenti all'interno dell'area di rispetto sono consentite esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Eventuali ampliamenti del cimitero sono regolamentati dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/34 e del D.P.R. n. 803/75 e successive modifiche ed integrazioni.
Limite fasce di rispetto delle vie di comunicazione (art. 43 norme di attuazione).
Sono destinate all'ampliamento, alla conservazione, alla nuova creazione di spazi per il traffico dei pedoni e per il traffico dei mezzi su gomma. Qualora non espressamente indicate nelle tavole di piano le fasce devono arretrarsi dal limite della strada ai sensi del decreto legge n. 285/92. Tali aree sono inedificabili e sono ammesse esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutture del territorio, impianti tecnologici a rete a servizio dell'agricoltura ecc. La tutela della strada deve comunque essere garantita con il rispetto di tutte le prescrizioni vigenti di cui al decreto legge n. 285/92, al D.P.R. n. 495/92, al D.P.R. n. 147/93, al decreto legge n. 360/93 e successive modifiche ed integrazioni.
Area ferroviaria e fasce di rispetto (art. 44 norme di attuazione).
Tali aree sono regolamentate dai disposti dell'art. 49 e seguenti del D.P.R. n. 753/80. La fascia di rispetto ferroviaria è da considerarsi prescrittiva, fatti salvi i disposti di cui all'art. 60 del predetto D.P.R.
Aree per distributori di carburanti (art. 45 norme di attuazione).
Nelle aree per insediamenti produttivi e nelle aree di rispetto delle strade è consentita l'installazione di distributori di carburanti, secondo il piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione di carburante e autotrazione. Dovranno essere trasferiti in siti che l'amministrazione comunale individua secondo il suddetto piano di razionalizzazione quegli impianti che ostacolano la circolazione stradale e quelli che risultano incompatibili con nuove previsioni di piano regolatore generale, di cui alla legge regionale n. 97/82. Nelle more della redazione di detti piani si intendono confermati gli impianti esistenti; nei centri storici non possono essere collocati detti impianti, nè ritrasferirvi o concentrarsi anche se preesistenti. In tali aree è consentito lo svolgimento di altre attività con centri commerciali annessi e, comunque, devono assicurare qualità ambientale e decoro urbano.
Aree di rispetto per distributori di depurazione (art. 46 norme di attuazione).
Nelle suddette aree insiste il vincolo di inedificabilità assoluta. Per mitigare l'impatto ambientale sono prescritte piantumazioni di alberi per realizzare barriere di protezione a contorno dell'area di pertinenza dell'impianto.
Aree di interesse archeologico (art. 47 norme di attuazione).
Nelle aree di interesse archeologico non è consentita nessuna attività edificatoria; deve essere mantenuta l'utilizzazione agricola dei terreni in attesa di interventi a scopi archeologici a cura della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali. Anche nelle strutture connesse all'antico uso del mare è sottoposta ad autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali ogni opera di trasformazione sia sulla terraferma che sott'acqua.
Fasce di rispetto delle incisioni e dei corsi d'acqua (art. 48 norme di attuazione).
E' fatto divieto assoluto di edificazione di venti metri dalle sponde dei fiumi e corsi d'acqua ai sensi del R.D. n. 523/1904.
Aree di vincolo idrogeologico (art. 49 norme di attuazione).
Nelle suddette aree sono applicate le disposizioni del R.D. n. 3267/1923 modificato con il R.D. n. 23/1926 e n. 215/1933, nonché nel relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 16 maggio 1926 e successive modifiche ed integrazioni.
Vincoli aeroportuali ai sensi del R.D. 30 ottobre 1942 n. 327 - codice della navigazione - ai sensi del D.M. 7 luglio 1965 relativo all'aeroporto Falcone-Borsellino e D.M. 31 ottobre 1997 (art. 50 norme di attuazione).
Sono sottoposte a vincoli e prescrizioni stabiliti dal codice di navigazione e dai decreti attuativi relativi all'Aeroporto Falcone-Borsellino le aree individuate in cartografia come:
-  aree di inedificabilità assoluta;
-  aree con limite di edificabilità in altezza-rapporto 1:20;
-  aree con limite di edificabilità in altezza-rapporto 1:50;
-  aree con limite di edificabilità in altezza mt. 45 s.l.m.a.;
-  aree con limite di edificabilità in altezza-rapporto 1:7.
Per qualunque modifica ai suddetti vincoli dovrà essere richiesto parere all'E.N.A.C. competente per l'aeroporto Falcone-Borsellino.
Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono normate dall'art. 51 delle norme di attuazione, mentre le aree caratterizzate da rischio di esondazione e di frana sono normate dall'art. 52 delle norme di attuazione.
L'art. 53 norma l'eventuale edificazione lungo le linee di discontinuità tettonica e le loro fasce di rispetto.
L'art. 54 detta le prescrizioni particolari per tutti gli interventi da realizzare nelle zone sismiche.
Nelle aree con previsione di utilizzazione pubblica vigono le norme transitorie dettate dall'art. 55 delle norme di attuazione.
Gli interventi sulla totalità del territorio realizzati dalle Poste Italiane S.p.A. e dall E.N.E.L. vengono normati dall'art. 56 delle norme di attuazione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le aree soggette a prescrizioni esecutive, individuate con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 26 aprile 2001, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, non sono state oggetto di adozione contestuale con il nuovo strumento urbanistico generale e, pertanto, ai sensi dell'art. 102 della legge n. 4 del 16 aprile 2003, la loro adozione è stata rinviata ad ulteriori determinazioni nei termini e nei modi stabiliti dalla legge.
Le aree assoggettate a prescrizioni esecutive sono state perimetrate e rappresentate sia in stralci planimetrici a scala 1:5.000, allegati alla relazione illustrativa della rielaborazione parziale, che negli elaborati di piano a scala 1:2.000, così individuate:
Zona Magaggiari al monte del previsto porto turistico peschereccio;
Zona Mulino adiacente la S.S. 113 con destinazione residenziale commerciale;
Zona Capacioto ad est del centro urbano con destinazione residenziale commerciale;
Zona contrada San Giovanni per insediamenti produttivi.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Relativamente al regolamento edilizio, questo dipartimento regionale, con decreto del 2005, ha approvato una modifica all'art.4 del regolamento edilizio comunale del piano di fabbricazione, inerente la composizione della commissione edilizia; la suddetta sostituisce la figura del comandante provinciale dei vigili del fuoco con la figura di un avvocato, esperto in diritto urbanistico, nominato dal sindaco tra gli iscritti all'ordine degli avvocati. Dalla verifica effettuata, la modifica approvata risulta in variante anche al presente regolamento edilizio comunale.
Il regolamento edilizio si condivide. Si prescrive però che la composizione della commissione edilizia, nella fattispecie l'art. 5, venga modificata inserendo la figura professionale approvata in sostituzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco.
VERBALE DI CONSISTENZA DELLE AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
Conformemente all'incarico ricevuto dalla commissione straordinaria per la rielaborazione parziale del piano regolatore generale, il giorno 3 aprile 2004 il tecnico incaricato, congiuntamente con il responsabile dell'area tecnica del comune di Cinisi, ha effettuato un sopralluogo tendente ad accertare la consistenza delle aree da destinare ad attrezzature e servizi; da cui è emerso, come verbalizzato dagli stessi tecnici, che in linea di massima le suddette aree sono risultate libere ad eccezione dei siti contrassegnati con i nn. 8, 29 e 76 per la presenza di edifici non presenti nella cartografia.
Le aree individuate sono state indicate nelle cartografie allegate al predetto verbale e numerate dal n. 1 al n. 139.
OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte n. 241 osservazioni ed opposizioni nei termini di legge e n. 2 fuori i termini di legge.
Tutte le osservazioni sono state visualizzate nelle apposite tavole di piano regolatore generale e precisamente: tavole 7a, 7b, 7c, 7d, scala 1:2.000.
Il professionista incaricato ha prodotto le proprie deduzioni su tutte le osservazioni e/o opposizioni, tranne per le 2 presentate fuori i termini di legge, per le quali occorre provvedere a tale adempimento.
Inoltre sono pervenute in Assessorato n. 15 osservazioni che rappresentano riproposizioni di osservazioni già presentate entro i termini di legge, per le quali il professionista ha formulato le proprie deduzioni e questo servizio ha espresso il proprio parere, e n. 5 osservazioni presentate direttamente a questo Assessorato, per le quali lo scrivente servizio si riserva di controdedurre.
Pertanto questo servizio III prescrive che le opposizioni e/o osservazioni pervenute al comune di Cinisi fuori i termini di legge ed a questo Assessorato, di seguito elencate, oltre ad essere visualizzate e numerate sull'apposita tavola di piano, dovranno formare oggetto di controdeduzioni da parte del consiglio comunale:
1)  Mazzola Fara, entrata al comune con prot. n. 10180 del 14 maggio 2004;
2)  Vitale Domenica, entrata al comune con prot. n. 10056 del 12 maggio 2004;
Osservazioni pervenute direttamente in Assessorato:
1)  Sclafani Elisabetta e Nicola, prot. A.R.T.A. n. 61983 del 27 settembre 2004;
2)  Sclafani Elisabetta e Nicola, prot. A.R.T.A. n. 61985 del 27 settembre 2004;
 3)  Ruffino Rosalia;
 4)  Giannola Pietro, prot. A.R.T.A. n. 56832 del 19 settembre 2005;
 5)  Giannola Pietro, prot. A.R.T.A. n. 56896 del 20 settembre 2005;
Per ulteriore specifica a quanto sopra detto, le sotto elencate osservazioni e/o opposizioni, pervenute anche a questo Assessorato, sono state oggetto di controdeduzioni da parte del professionista e dalla commissione straordinaria:
 1)  Di Maria Caterina, Antonina, Antonino; osservazione n. 130;
 2)  Cucinella Santa; osservazione n. 199;
 3)  Peralta Giuseppe; osservazione n. 30;
 4)  Palazzolo Rosalia; osservazione n. 125;
 5)  Peralta Sergio ed Elena; osservazione n. 56;
 6)  Peralta Gaetano; osservazione n. 57;
 7)  Palazzolo Luigi; osservazione n. 136;
 8)  Gambarotta Carlo; osservazione n. 77;
 9)  Il movimento per Cinisi; osservazione n. 197;
10)  Vito Ivan Marino e Virga Giuseppina; osservazione n. 46;
11)  Caccamo Maria; osservazione n. 62;
12)  Cavataio Francesco; osservazione n. 27;
13)  Gaglio Fara; osservazione n. 184;
14)  Leone Francesca; osservazione n. 182;
15)  Palazzolo Salvatore; osservazione n. 4.


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In ultimo, questo servizio III ha ritenuto opportuno procedere ad una trattazione separata delle osservazioni e/o opposizioni n. 187, n. 213, n. 227, per la loro complessità, anch'esse oggetto di regolari controdeduzioni da parte del professionista incaricato e della commissione straordinaria.
Osservazione n. 187 proposta dai tecnici operanti nel territorio comunale.
Controdeduzioni formulate dal professionista, condivise dalla commissione straordinaria.
Il punto 1 dell'osservazione è trattato al punto 1 della risposta fornita all'osservazione presenta dall'ufficio tecnico comunale;
i punti 2 e 5 sono trattati al punto 14 della risposta fornita all'osservazione presenta dall'ufficio tecnico comunale;
il punto 3 non è condiviso considerato che le zone montane, in quanto "verde agricolo", sono state normate dal piano regolatore generale che prevede attività agrituristiche e di valorizzazione dei beni naturalistici e ambientali presenti;
il punto 4 non è accolto;
il punto 6 non è accolto;
il punto 7 è trattato nel punto 18 della risposta fornita all'osservazione presenta dall'ufficio tecnico comunale;
il punto 8 è trattato nella risposta fornita all'osservazione presenta dall'ufficio tecnico comunale;
il punto 9 non è accolto;
il punto 10 è trattato nel punto 7 della risposta fornita all'osservazione presenta dall'ufficio tecnico comunale.
Parere servizio III.
Relativamente al punto 1 si concorda parzialmente con quanto controdedotto dal progettista e recepito dalla commissione straordinaria, per la parte inerente la possibilità di predisporre varianti urbanistiche lì dove occorrono. In sede di presa d'atto del piano regolatore generale, a seguito di emanazione di decreto approvativo non potranno essere inserite nuove varianti che si verrebbero a porre in contrasto con le prescrizioni dettate dal decreto approvativo.
Il punto 2 dell'osservazione chiede sostanzialmente l'inserimento della viabilità prevista nel programma triennale delle opere pubbliche e la differenzazione della rappresentazione grafica della viabilità esistente da quella di progetto. Per quanto riguarda la prima parte dell'osservazione si concorda con quanto controdedotto dal professionista, mentre da una verifica degli elaborati di piano la seconda parte dell'osservazione risulta infondata in quanto la viabilità di progetto è contraddistinta da quella esistente da tratto rosso.
In ordine al punto 3 dell'osservazione, questo servizio III non condivide quanto richiesto dall'opponente, conformemente a quanto espresso dalla commissione straordinaria.
Il punto 4 non è accolto, conformemente a quanto espresso dalla commissione straordinaria.
L'ampliamento delle sedi stradali esistenti o la nuova realizzazione delle stesse non è dettata da fattori di natura geometrica, tali da non creare sistuazioni di sperequazioni tra i proprietari dei terreni, ma gli elementi determinanti sono di tutt'altra natura quali ad esempio l'orografia dei luoghi, le costruzioni esistenti, la larghezza delle carreggiate ecc. e pertanto il punto 5 dell'osservazione non si ritiene condivisibile; nell'ambito dell'eventuale progetto esecutivo della viabilità prevista dal piano, l'amministrazione comunale dovrà effettuare una verifica puntuale dello stato dei luoghi.
Relativamente al punto 6 questo servizio III concorda con quanto deliberato dalla commissione straordinaria.
Il parere sul punto 7 si intende reso conformemente al parere espresso dalla commissione straordinaria.
Per il punto 8 dell'osservazione le valutazioni prodotte dal professionista e accolte dalla commissione straordinaria sono ritenute corrette, pertanto, a parere di questo servizio III, l'osservazione risulta insussistente considerato che il dettato dell'art. 8 delle norme di attuazione soddisfa esaurientemente le problematiche legate agli interventi nel centro storico, sottolineando comunque che, nello specifico, gli interventi di recupero vengono coordinati e normati dai piani di recupero del centro storico, così come stabilito della legge n. 457/78.
Il punto 9 dell'osservazione riferisce sulla non corrispondenza tra aree edificabili di previsione e quelle previste dal programma di fabbricazione per un problema di sperequazione. A tale riguardo questo servizio III concorda con quanto controdedotto dal professionista e condiviso dalla commissione straordinaria.
Relativamente al punto 10 dell'osservazione, per ogni migliore intelligenza, si rimanda a quanto asserito da questo servizio terzo, nella parte relativa al dimensionamento del piano in esame.
Osservazione n. 213 proposta dal coordinatore del comitato civico per il piano regolatore generale.
Controdeduzioni formulate dal professionista, condivise dalla commissione straordinaria.
1) La complessa problematica descritta nell'osservazione è stata affrontata da questo servizio III nella parte relativa alle "considerazioni preliminari" sopra rappresentate.
Dimensionamento e standards.
Vengono evidenziate alcune discresie attinenti alla dimensione demografica, alla verifica degli standards.
A tale proposito il professionista incaricato nel controdedurre ha evidenziato l'impossibilità di confronti dei valori assoluti desunti rispetto ad una visione dimensionale indicativa, sia per quanto attiene il dato demografico che quello dimensionale degli standards, inoltre pone l'attenzione sulla non riscontrabilità di indici richiamati dall'opponente, che risultano attendibili;
2) Zona C contrada Magaggiari:
Tale punto verte, oltre che all'aspetto relativo ai confini comunali di Cinisi e Terrasini e alla conseguente sovrapposizione di pianificazione dei due strumenti urbanistici generali, alla problematica relativa alla conurbazione ed alla fruibilità dei servizi, con particolare riferimento alla viabilità veicolare ed all'affollamento di alcune arterie. Come pure la previsione di ampliamento delle carreggiate esistenti, che determinerebbe nell'eventuale realizzazione oneri elevati principalmente nei confronti dei cittadini.
Il professionista, per tali aspetti, rimanda ad analoghe osservazioni presentate, dove riferisce che le scelte operate dal piano sono riconducibili alla precedente stesura, e che comunque la dotazione degli standards è stata verificata e commisurata alla popolazione residente in detto ambito. Riferisce inoltre che le soluzioni contenute nel progetto di piano del 2002 non affrontano le problematiche dei confini comunali, delle competenze amministrative, delle relazioni tra abitanti ed attrezzature, servizi e viabilità, ecc., ma si pone come un lavoro puramente accademico;
3) Edilizia scolastica:
Mancato rispetto delle norme attinenti l'edilizia scolastica.
Il professionista riferisce che i raggi di percorrenza sono di difficile attuazione nelle aree fortemente urbanizzate, mentre nelle aree di espansione urbana, tali raggi risultano soddisfatti.
4) Parco urbano:
L'osservazione chiede che i limiti del parco urbano vengano ampliati tali da comprendere: il verde pubblico attrezzato, posto a monte del suddetto perimetro, gli agrumeti esistenti, un centro ornitologico; lamenta altresì che nelle aree del parco urbano sono presenti aree coperte da edilizia residenziale assentita.
Il professionista controdeduce affermando che l'ipotesi prospettata fonda su idee velleitarie e non perseguibili, le colture specializzate vengono tutelate dalla normativa vigente in materia e che invece diverse osservazioni presentate rivendicano l'uso agricolo del suolo.
5) Zone territoriali omogenee A1, B1 e B2:
L'osservazione contraddice quanto affermato dal professionista in merito alla riqualificazione del centro urbano evidenziando la tendenza soprattutto della nuova generazione ad antropizzare il verde agricolo per una migliore qualità della vita.
A tale proposito il suddetto professionista non condivide le motivazioni addotte dall'esponente.
6) Zone C1
L'osservazione evidenzia che alcuni comparti posti all'interno delle zone omogenee C1 posseggono i requisiti di zona B, in virtù della densità territoriale rilevata, disattendendo il decreto interministeriale 2 aprile 1968.
7) Zone C4
In questo punto dell'osservazione gli opponenti si lamentano di una serie di incongruenze relative alle zone C4 che così si possono riassumere:
-  le zone C4 avrebbero dovute essere indicate come zone PEEP;
-  i parametri edilizi ed urbanistici relativi all'attuazione di tale zona sarebbero dovuti essere gli stessi del programma costruttivo coop. Giada già approvato da questo Assessorato;
-  nelle tavole di piano è stata ignorata la coop. Giada in quanto non compaiono né gli ingombri degli edifici, né le strade, né il verde, né i parcheggi e neppure il raccordo della viabilità interna con quella di piano regolatore generale;
-  l'attuazione di tali zone è subordinata alla redazione di piani PEEP che il comune non potrà mai realizzare per mancanza di fondi;
-  l'art. 18 delle norme di attuazione prevede anche l'attività di uso collettivo o sociale dei porticati al piano terra, il cui volume non viene conteggiato nel computo totale della volumetria realizzabile, dando motivo ad usi speculativi dei suddetti volumi;
-  la zona C4 dove è presente la coop. Giada risulta più grande rispetto all'area approvata della cooperativa medesima.
A proposito del punto 7 di questa osservazione, il professionista evidenzia che il dimensionamento delle zone C4 discende dalla quantità prescritta per legge di aree destinabili ad edilizia E.P., che varia dal 40% al 70%, e che, sulla base del fabbisogno abitativo, il numero degli abitanti da insediare risulta compreso tra i valori sopra descritti.
8) Zone C5:
Il punto 8 di questa osservazione pone l'accento sulla casualità della scelta pianificatoria delle zone C5, considerato che molte parti del territorio agricolo contengono le stesse caratteristiche di antropizzazione di quelle che invece sono state destinate a zone C5. Nel medesimo punto viene anche evidenziato che l'art. 19, norma l'uso residenziale delle aree senza minimamente considerare la possibilità di destinare tali aree anche ad attività turistico-alberghiere, di attrezzature di servizio per il turismo e/o la possibilità di prevedere attività agrituristiche con le relative attrezzature di servizio e/o la possibilità di attracco turistico nella zona delle Torri dell'Orsa.
9) Zone D:
Il punto 9 dell'osservazione in sintesi evidenzia l'errata localizzazione delle zone D1 e D2, sia per problemi di impatto ambientale, sia perché non è stato rilevato il dimensionamento sulla base di un effettivo fabbisogno, nonché sulla delimitazione che, a parere degli opponenti, è stato operato tenendo conto dei limiti di proprietà di questo o quel privato con un grado di precisione di un chirurgo; inoltre vengono proposte soluzioni per l'attuazione di tali aree ricorrendo a piani di lottizzazione convenzionati di iniziativa privata.
Al tal proposito il professionista che rimanda la risposta alle osservazioni nn. 192 e 214, sostiene che il dimensionamento delle zone D proviene da un fabbisogno pregresso e futuro e pertanto non ridimensionabile.
L'osservazione conclude ponendo in evidenza molte scelte progettuali relative a: viabilità urbana ed extraurbana; che non ha tenuto conto delle previsioni e delle destinazioni del programma di fabbricazione; che non ha curato gli interessi della collettività, penalizzando le iniziative private; che le cartografie non sono aggiornate allo stato di fatto con la conseguenza delle imposizioni di vincoli su immobili esistenti.
Parere del servizio III:
1) La complessa problematica descritta nell'osservazione è stata affrontata da questo servizio III nella parte relativa alle "considerazioni preliminari" sopra rappresentate. E' opportuno comunque evidenziare che, per effetto dell'accoglimento di talune osservazioni, alcune attrezzature sono state eliminate, in quanto ritenute ipoteticamente in eccesso; l'amministrazione comunale, in fase di controdeduzione, accertato questo "ipotetico" eccesso di attrezzature, può, a seguito di attento studio, proporre un più congruo assetto distributivo e dimensionale delle stesse.
2) A proposito delle attrezzature e dei confini comunali della contrada Magaggiari, si rimanda a quanto espresso nel superiore parere, nel paragrafo sul dimensionamento, da questo servizio III.
3) La normativa relativa all'edilizia scolastica è in continua evoluzione dovuta ad una nuova concezione di scuola, che viene proposta di tipo specialistico ed interdisciplinare; pertanto parlare oggi di raggi di percorrenza appare assolutamente anacronistico. L'osservazione in tal senso non si ritiene accoglibile.
4) Relativamente alle richieste formulate per il parco urbano, si concorda con quanto espresso dal professionista e condiviso dalla commissione straordinaria, aggiungendo che tali problematiche sono relative a scelte strategiche di progetto e quindi di indirizzi politici locali.
5) Il riordino urbanistico, attraverso la riqualificazione del centro urbano, è stato uno degli elementi strategici che hanno guidato il professionista incaricato nella revisione dello strumento urbanistico in oggetto, allo scopo di bloccare il fenomeno dell'abusivismo che ha scempiato il territorio agricolo. In tal senso si concorda con quanto espresso dal professionista e condiviso dalla commissione straordinaria.
6) L'osservazione, ai fini dell'assimilazione a zona B di quei comparti classificati C dal piano regolatore generale in esame, non tiene conto di tutti parametri urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, che per tali zone, oltre a prevedere una superficie edificata pari a 1/8 della superficie fondiaria, deve prevedere al suo interno anche le urbanizzazioni primarie e secondarie.
Il comune potrà proporre il cambio di destinazione di zona, previa verifica dei parametri di cui sopra. Tra l'altro l'osservazione non è supportata da un confronto con il precedente strumento urbanistico.
L'attuazione diretta in zona territoriale omogenea C, tramite singola concessione, non può essere regolamentata in generale, ma va applicata a cura e responsabilità dell'ufficio tecnico comunale, in quei singoli e particolari casi in cui vengono a trovarsi relitti di aree di modesta entità, circondate da regolari costruzioni, ed in cui sono già presenti le urbanizzazioni primarie e secondarie.
7) Concordando con quanto dedotto dal professionista circa l'aspetto dimensionale delle zone C4, questo servizio terzo è del parere che quanto riportato dall'osservazione non ha alcuna attinenza con la precedente scelta operata in fase di vigenza del programma di fabbricazione e per la quale sono stati previsti parametri edificatori opportuni, che non posso avere alcuna relazione o confronto con i parametri previsti per tali zone dal nuovo strumento urbanistico generale, il quale discende da scelte progettuali diverse, in un contesto pianificatorio che è espressione di tutta l'amministrazione comunale.
8) Questo servizio III, relativamente a tutte le zone C5, parzialmente urbanizzate, ne ha proposto lo stralcio dal progetto di piano, prescrivendo per le stesse una verifica tecnico-amministrativa, da parte dell'amministrazione comunale, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 37/85. Dopo tale verifica il comune dovrà determinarsi sull'individuazione degli ambiti da sottoporre a pianificazione particolareggiata, ed alla redazione di piano particolareggiato di recupero; pertanto nelle more di detti adempimenti le suddette aree vengono classificate zone agricole E, gli interventi consentiti saranno normati dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lettere a), b), c) e d).
9) Relativamente alle osservazioni formulate per le zone D1 e D2, si rappresenta che la localizzazione delle zone produttive in località S. Giovanni sono risultanze di strategie di progetto relative a scelte ed indirizzi politici locali.
10) Per la parte relativa alle conclusioni dell'osservazione, che interessa gli aspetti attinenti la viabilità tutta, si rimanda alla parte relativa alla considerazioni ed alle norme di attuazione sopra ampiamente trattate da questo servizio III.
Osservazione n. 227 proposta dal responsabile dell'area tecnica del comune di Cinisi, ing. Calogero Triolo.
Controdeduzioni formulate dal professionista, condivise dalla commissione straordinaria:
1) mancata visualizzazione dell'arteria "Circonvallazione a monte del centro abitato" prevista dal piano triennale delle opere pubbliche 2004/2006.
A tale riguardo il professionista incaricato riferisce che le opere non inserite possono formare oggetto di singole e puntuali varianti speditive previste dalla normativa vigente.
Per tale aspetto questo servizio III concorda con quanto dedotto dal professionista sulla possibilità di apportare singole e puntuali varianti speditive, previste dalla normativa vigente.
2) Opportunità di visualizzare la previsione di adeguamento dello svincolo in contrada S. Giovanni.
Detto punto dell'osservazione è stato accolto dal professionista e pertanto visualizzato nell'allegato punto 2.
Il servizio III, nel prendere atto dell'accoglimento dell'osservazione, prescrive che il suddetto svincolo in contrada S. Giovanni sia inserito nelle tavole di piano del piano regolatore generale.
3) Eliminazione della coloritura del retino specifico per quelle parti di zona territoriale omogenea C5 poste tra il centro abitato e la contrada S. Giovanni, che rientrano nella fascia di rispetto autostradale.
Detto punto dell'osservazione è stato accolto dal professionista e pertanto visualizzato nell'allegato punto 3.
Il servizio III, nel prendere atto dell'accoglimento dell'osservazione, rappresenta che nella fattispecie tale zona C5 in riferimento è stata stralciata dal progetto di piano, come da parere reso sulle zone territoriali omogenee in questione. Si fa presente, altresì, che in linea generale le aree rientranti dentro le fasce di rispetto di zone sottoposte a vincolo di varia natura, devono prevedere lo stesso colore e lo stesso retino della zona territoriale omogenea di appartenenza.
4) Diversa individuazione grafica delle aree sottoposte a prescrizioni esecutive.
Il professionista accoglie l'osservazione, apportando le dovute correzioni.
Questo servizio III, accoglie questo punto dell'osservazione.
5) Eliminazione delle previsioni del parcheggio pubblico in area aeroportuale, sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta e sollevare il retino di zona territoriale omogenea D3, apposto sul Park Florio Hotel.
Detti punti dell'osservazione sono stati accolti dal professionista e pertanto visualizzati nell'allegato punto 5.
Il servizio III, nel prendere atto dell'accoglimento dell'osservazione, prescrive che le suddette modifiche vengano inserite nelle tavole di piano del piano regolatore generale.
6) Diversificazione del retino per la diversificazione degli spazi adibiti alla protezione civile rispetto a quelli dei parcheggi.
L'osservazione viene accolta dal professionista e condivisa dalla commissione straordinaria e pertanto visualizzata nell'allegato punto 6.
Il servizio III, nel prendere atto dell'accoglimento dell'osservazione, prescrive che le suddette modifiche vengano inserite nelle tavole di piano del piano regolatore generale.
7) Revisione del dimensionamento dei servizi reperiti ed identificati in contrada Magaggiari.
L'osservazione viene ampiamente discussa dal professionista, riferendo in sintesi che il progetto redatto nel 2002 e sostanzialmente adottato con delibera n. 4 del 6 aprile 2004, contiene soluzioni che non risolvono le problematiche presenti.
Al fine di riferire in ordine al dimensionamento dei servizi ed alle altre problematiche di cui sopra, pertinenti alla contrada Magaggiari, si rimanda a quanto espresso da questo servizio III nel superiore parere, nel paragrafo relativo al dimensionamento.
8) Verifica della simbologia apposta sulle aree D2 nelle tavole di stato di fatto ed in quelle di progetto del piano regolatore generale non corrispondenti alla legenda allegata.
L'osservazione viene accolta dal professionista e condivisa dalla commissione straordinaria, considerato che si è trattato di un errore materiale sulle predette aree D2, con l'apposizione di un simbolo che non trova riscontro della legenda degli elaborati.
Il servizio III, nel prendere atto dell'accoglimento del mero errore materiale, sopra citato, prescrive che le suddette modifiche vengano inserite e visualizzate nelle tavole di piano del piano regolatore generale.
9) Verifica di corrispondenza tra la simbologia riguardante la demolizione presente in legenda e la effettiva previsione di demolizione.
Il professionista riferisce che tale simbolo, anche se presente in legenda, di fatto il piano regolatore generale non prevede demolizioni. Eventuali demolizioni verranno prese in considerazione nel caso di opere pubbliche.
Questo servizio III concorda con quanto asserito dal professionista ed accolto dalla commissione straordinaria, sul punto in questione.
10) Verifica dell'opportunità della coesistenza dei due simboli funzionali VU e C5 nell'area a monte del parco urbano, attorno al Municipio.
L'osservazione viene accolta dal professionista e condivisa dalla commissione straordinaria considerato che si è trattato di un errore materiale.
Il servizio III, nel prendere atto dell'accoglimento del mero errore materiale, sopra citato, prescrive che le suddette modifiche vengano inserite e visualizzate nelle tavole di piano del piano regolatore generale.
11) Verifica dell'omogeneità della coloritura del retino apposto sulle aree destinate ad attrezzature di interesse comune, nell'area vicino il mattatoio comunale.
L'osservazione viene accolta dal professionista e condivisa dalla commissione straordinaria considerato che si è trattato di un errore materiale.
Il servizio III, nel prendere atto dell'accoglimento del mero errore materiale, sopra citato, prescrive che le suddette modifiche vengano inserite e visualizzate nelle tavole di piano del piano regolatore generale.
12) Verifica della corrispondenza tra il simbolo VSU ed il retino verde con la dicitura ed il retino riportati nella leggenda collegata.
Il professionista riferisce che si tratta di errore materiale e che la giusta interpretazione è quella verde delle "aree a verde pubblico" sia per i parchi urbani che per quelli sub-urbani presenti nelle tavole di piano regolatore generale, e non già in quelle della leggenda.
Il servizio III, nel prendere atto dell'accoglimento del mero errore materiale e della specificazione sulla giusta interpretazione, prescrive che le suddette modifiche vengano inserite e visualizzate nelle tavole di piano del piano regolatore generale
13) Non appaiono specificati nella relazione illustrativa le modalità con cui sono state dimensionate le zone destinate ad edilizia residenziale pubblica.
Relativamente a questo punto dell'osservazione, il professionista evidenzia che il dimensionamento delle zone C4 discende dalla quantità prescritta per legge di aree destinabili ad edilizia E.P., che varia dal 40% al 70%, e che, sulla base del fabbisogno abitativo, il numero degli abitanti da insediare risulta compreso tra i valori sopra descritti; pertanto le aree di cui sopra sono state dimensionate sulla previsione effettuata e sul relativo fabbisogno.
Questo servizio III concorda con quanto dedotto dal professionista circa l'aspetto dimensionale delle zone C4.
14) Visualizzazione del perimetro dell'aeroporto sulla cartografia di piano regolatore generale a seguito del riposizionamento del suddetto perimetro, che ha consentito, attraverso la cessione in uso di una fascia di circa 2,50 ml. al comune di Cinisi, la manutenzione delle urbanizzazioni esistenti e previste, e la conseguente ridestinazione della suddetta fascia, ad area di servizi generali e viabilità.
Il professionista a tal riguardo riferisce che non è stato ben chiarito né dall'ufficio tecnico comunale né dalla cartografia, se l'arretramento di mt. 2,50 entro il confine aeroportuale riuscirà a consentire la realizzazione di una viabilità funzionale congrua a quelle aree. Inoltre, il progetto di piano regolatore generale proposto nel 2002 rappresentava una viabilità lungo lo stesso confine che investiva lotti, viabilità esistente, confini, recinzioni, edificato ecc., determinando alterazioni e demolizioni.
In conclusione il professionista suggerisce una opportuna verifica sulla necessità di destinare a spazi di servizio o viabilità, non superiore a mt. 6,00 di larghezza.
Questo servizio III è del parere che, in fase di progetto esecutivo, il comune di Cinisi è tenuto a verificare il nuovo posizionamento del recinto aeroportuale e la sua nuova destinazione, cercando di evitare dove possibile opere di demolizioni.
15) Adeguamento delle previsioni della viabilità in zona C5 in contrada Pozzillo.
Il professionista a tale riguardo sostiene che le soluzioni progettuali relative all'organizzazione insediativa presente non risultano rispondenti alla previsione dello stato dei luoghi, tra l'altro suffragate da diverse opposizioni presentate da privati, proponendo la stesura di piano particolareggiato di recupero allo scopo di riorganizzare la zona in questione.
Questo servizio III per le zone C5 ha proposto lo stralcio dal progetto di piano affinché il comune effettui una verifica tecnico amministrativa, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 37/85. Dopo tale verifica il comune dovrà determinarsi sull'individuazione degli ambiti da sottoporre a pianificazione particolareggiata, ed alla redazione di piano particolareggiato di recupero; pertanto, nelle more di detti adempimenti, le suddette aree vengono classificate zone agricole E; gli interventi consentiti saranno normati dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettere a), b), c) e d).
16) Verifica della corrispondenza complessiva dei simboli apposti sulle zone territoriali omogenee e la legenda, nella tavola 7b.
A tale proposito il professionista asserisce che la non corrispondenza dei simboli segnati nelle zone territoriali omogenee e la legenda è da considerarsi errore materiale e che non hanno refluenze urbanistiche.
Il servizio III, nel prendere atto dell'accoglimento degli errori materiali, prescrive che le suddette modifiche vengano inserite e visualizzate nelle tavole di piano del piano regolatore generale.
17) Verifica della previsione di attrezzatura scolastica nella via Z6 dove esistono costruzioni realizzate con concessione edilizia.
Il professionista afferma che, a seguito di accoglimento parziale di osservazioni presentate per la zona in questione, è stato proposto e condiviso dalla commissione straordinaria il mantenimento della prevista attrezzatura e l'estrapolazione delle superfici di pertinenza degli edifici esistenti.
Questo servizio III condivide quanto deliberato dalla commissione straordinaria.
18) Verifica della simbologia della rete stradale e delle relative fasce di rispetto nel rispetto del nuovo codice della strada.
Il professionista afferma che il dettato di legge relativo alle fasce di rispetto stradali e autostradali, s'intende applicato automaticamente alle tavole di piano adottato. Afferma altresì che le sezioni tipo stradali sono contrassegnate nelle tavole di piano adottato e visualizzate nell'elaborato 10.
Questo servizio III concorda con quanto deliberato dalla commissione straordinaria.
19) Specificazione nell'art. 23 delle norme di attuazione: di destinazione ad attività turistico-alberghiere delle zone D3; realizzazione attraverso piani di lottizzazione degli interventi privati; specificazione nell'art. 23 delle quantità di aree destinate a parcheggi e verde da cedere nel caso di piani di lottizzazione, ed eventuale loro realizzazione in ambito chiuso.
A tale riguardo il professionista, nell'accogliere quanto proposto dal responsabile dell'ufficio tecnico, ha provveduto a modificare il suddetto art. 23, nei modi e nei termini dallo stesso stabiliti.
Questo servizio III concorda con quanto modificato dal professionista in ordine all'art. 23 delle norme tecniche di attuazione, prescrivendo che l'art. 23 venga modificato così come controdedotto dal professionista e deliberato dalla commissione straordinaria.
20) Specificazione nelle norme tecniche di attuazione relative alle zone A1 e A2 dell'applicazione dell'art. 28 della legge n. 457/78.
Il professionista asserisce che tale specifica risulta inserita nel terzo capoverso dell'art. 7 delle norme tecniche di attuazione, intendendola estesa alle sottozone A1 e A2.
Questo servizio III concorda con quanto asserito dal professionista.
21) Opportunità per la Tonnara dell'Orsa di indicare una destinazione pubblica di servizio per l'intero immobile e suoi annessi.
Il professionista a tale riguardo propone la destinazione ad attrezzatura di interesse comune e che la sua superficie debba essere aggiunta al computo degli standards di piano regolatore generale di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
Questo servizio III, nel concordare, dispone l'adeguamento degli elaborati di piano conformemente a quanto asserito dal professionista.
22) Specificazione della possibilità di realizzare piani cantinati nel computo della volumetria del fabbricato.
Il professionista a tale riguardo precisa, oltre che a rimandare all'art. 3 del regolamento edilizio, la possibilità di realizzazione di piani cantinati, che non comportano aumento della volumetria nel computo generale dei volumi quando completamente interrati.
Questo servizio III concorda con quanto asserito dal professionista.
CONSIDERAZIONI FINALI
Per tutto quanto sopra rappresentato, questo servizio III è del parere che il piano regolatore generale, ed il regolamento edilizio del comune del Cinisi è meritevole di approvazione con le prescrizioni, condizioni e stralci sopra descritti che ad ogni buon fine si riassumono:
Zone condivise
Zona A1.
Zona A2.
Zona B1.
Zona B2.
Zona C1.
Zone C2.
Zone C3.
Zone C4.
Zona D1, D2, D3, D4.
Zona E1, E2, E3.
Zone destinate ad attrezzature dell'istruzione.
Aree per attrezzature d'interesse comune.
Aree di verde pubblico attrezzato.
Aree per attrezzature e servizi d'interesse generale.
Aree per attrezzature per la fruizione del mare.
Aree destinate a spazi pedonali.
Aree di verde privato.
Aree destinate a verde di arredo urbano e stradale.
Zona destinata a parco urbano.
Zona destinata a parco sub urbano.
Perimetrazione delle zone sottoposte a prescrizioni esecutive, oggetto di prossima adozione:
Zona Magaggiari, zona Mulino, zona Capacioto, zona contrada San Giovanni.
Zone parzialmente condivise
Parcheggi pubblici: ad esclusione di quelli che a seguito dell'accoglimento dell'osservazione non sono state ritenute condivisibili.
Zone stralciate e classificate E1.
Zone C5.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 513 dell'8 febbraio 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole dell'ufficio;
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, il Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione di prescrizioni che di seguito si riportano:
Prescrizioni geologiche
Le limitazioni all'uso del territorio sono ridotte alle aree prossime alle pareti calcaree e detritiche che orlano il territorio comunale verso est, aree che presentano un livello di rischio da elevato a molto elevato e come tali non idonee per l'espansione urbana.
Le limitazioni di tipo idrogeologico da esondazione, in relazione alla morfologia pianeggiante dei luoghi e all'elevata permeabilità dei terreni detritici e calcarei presenti, sono certamente ridotte.
In particolare, nelle aree a rischio moderato ed elevato, individuate all'interno del tessuto urbano e di nuova espansione, sarà necessario prevedere idonee opere di urbanizzazione atte ad assicurare il rapido allontanamento delle acque meteoriche.
Vengono qui richiamate integralmente le prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo.
Zonizzazione
1)  La zona A2 dovrà essere estesa anche alla cortina edilizia prospiciente la via Palermo, dal passaggio a livello alla piazza di Terrasini, considerato che ancora oggi conserva le caratteristiche tipologiche tradizionali di edilizia elencale (gli edifici sul fronte sinistro conservano inoltre l'area libera retrostante di pertinenza delle abitazioni spesso coltivate ad orto).
2)  Gli interventi previsti nelle zone A - A1, A2 - (artt. 7, 8, 9 e 10 delle norme tecniche di attuazione), dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, nelle more della redazione di piani particolareggiati.
3)  Per quanto attiene alla zona B2 (aree residenziali sature sottoposte a vincoli) individuata nella fascia costiera di contrada Magaggiari, il piano non contiene oggettivi elementi di valutazione finalizzati a dimostrare la legittimità delle costruzioni realizzate, condizione questa necessaria per invocare la classificazione di zona territoriale omogenea B alla luce dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 1968, in special modo, quando tali zone ricadono all'interno della fascia costiera sottoposta a particolare tutela dalla legge regionale n. 78/76 (art. 15).
La classificazione di detto ambito in zona B non risulta supportata da analisi comparative fra interventi legittimi che avrebbero potuto essere rappresentati come conformi allo strumento urbanistico che ne assentiva l'attuazione, ovvero consentiti all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia in epoca antecedente l'anno 1976 e quelli realizzati in epoca successiva o in difformità e, conseguentemente, in base all'attuale normativa, non ammissibili.
Infatti, la normativa di riferimento del piano (art. 13 delle norme tecniche di attuazione), benché finalizzata al riordino urbanistico, pone come pregiudiziale allo svolgimento dell'attività edificatoria, "la verifica dell'esistenza di vincoli generali (aeroportuale, art. 15 della legge regionale n. 78/76, ecc.) che ne inibiscono, limitano, condizionano il livello di trasformazione consentita". Vale a dire che il piano ha classificato la zona B2, sulla base dei parametri previsti dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 1968 per le zone territoriali omogenee B, senza verificare la legittimità dei relativi contesti edificati.
In relazione a quanto rilevato, stante la vigenza dell'attuale legislazione, non si condivide di attribuire ad ambiti ricadenti nella fascia costiera (zona B2) la classificazione di zona territoriale omogenea B ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non essendo stato documentato lo "status giuridico" che ne poteva giustificare l'ammissione di tali categorie di zona all'interno del cosiddetto stato di fatto urbanistico del piano.
Per quanto sopra, la previsione urbanistica della zona B2, è stralciata, ed il comune è onerato di effettuare una verifica dello stato giuridico-amministrativo degli edifici ricadenti in tale ambito, e conseguentemente procedere alla redazione di una pianificazione tendente al recupero urbanistico-ambientale compatibile del litorale, in una più generale e complessiva strategia di riconversione-infrastrutturazione della volumetria disponibile ove illegittimamente accertata.
Nelle more sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti regolarmente assentiti, e nelle aree libere o che si rendano libere si potrà operare con i parametri di zona agricola, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76.
4)  Alla luce di quanto riferito dall'amministrazione di Cinisi nel corso dell'audizione relativamente alla zona C4 (EP), si ritiene opportuno che in sede di controdeduzioni, le previsioni afferenti a tale zona siano analiticamente verificate sulla base dei fabbisogni oggettivi, e comunque nei termini previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.
5)  Per quanto riguarda la prescrizione sulla zona C5 formulata dall'ufficio, va cassata la frase riportata a pagina 17 del parere: "il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 37/85", e sostituita con: "la legittimità delle singole costruzioni".
Inoltre, prendendo spunto dalle plausibili prescrizioni espresse dall'ufficio sulla zona C5, il Consiglio non può fare a meno di rilevare che la destinazione a zona E1 (parti del territorio destinate ad usi agricoli), in base a quanto emerge dalla rappresentazione cartografica a supporto del piano regolatore generale, non può essere condivisa poiché il territorio definito come "agricolo" risulta caratterizzato dalla consistente presenza di costruzioni che in taluni casi assumono le connotazioni di agglomerati. Pertanto, anche per la zona E1 si prescrive la verifica sulla situazione amministrativa di tali ambiti al fine di conoscere la legittimità delle singole costruzioni. Dopo tale verifica il comune dovrà procedere con atto consiliare alla individuazione degli ambiti da sottoporre a pianificazione particolareggiata finalizzata al recupero ed alla riqualificazione paesaggistica e ambientale, in modo da distinguere le aree che conservano ancora le caratteristiche agricole da quelle che hanno subito processi di trasformazione. Nelle more di detti adempimenti permane la previsione di zona E1 così come normata e adottata, la quale dopo la perimetrazione permane in tutte le aree esterne a quelle perimetrate. All'interno degli ambiti perimetrati in attesa del piano particolareggiato, sono consentiti interventi sull'esistente previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettere a), b), c), d).
6)  Le aree d'interesse archeologico evidenziate nella tavola dei vincoli dovranno essere integrate con le aree di Torre Molinazzo (cfr. nota prot. n. 1122 e relativa cartografia allegata), inoltre la località denominata "Poggio Schienaldo" dovrà essere sottoposta a norme vincolanti poiché l'area è interessata dalla presenza di una grotta d'interesse paleontologico.
7)  Le aree a parcheggio individuate entro i 150 metri dalla costa vanno disattese. Qualora la realizzazione di parcheggi in tali ambiti dovesse risultare di preminente interesse pubblico per il comune, potranno attivarsi le procedure di deroga dettate dall'art. 89 della legge regionale n. 6/2001.
Osservazioni e opposizioni
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono decise in conformità al parere dell'ufficio, ad eccezione di quelle ricadenti in ambiti territoriali non condivisi alla luce delle superiori considerazioni, e pertanto in questa sede superate. Le osservazioni di seguito elencate, presentate fuori termine al comune di Cinisi, e quelle pervenute direttamente all'Assessorato, in concordia con quanto dedotto nel parere dell'ufficio, saranno trasmesse al comune perché siano valutate in sede di controdeduzioni da parte del consiglio comunale:
1)  Mazzola Fara, entrata al comune con prot. n. 10180 del 14 maggio 2004;
2)  Vitale Domenica, entrata al comune con prot. n. 10056 del 12 maggio 2004.
Osservazioni pervenute direttamente in Assessorato:
1)  Sclafani Elisabetta e Nicola, prot. A.R.T.A. n. 61983 del 27 settembre 2004;
2)  Sclafani Elisabetta e Nicola, prot. A.R.T.A. n. 61985 del 27 settembre 2004;
3)  Ruffino Rosalia;
4)  Giannola Pietro, prot. A.R.T.A. n. 56832 del 19 settembre 2005;
5)  Giannola Pietro, prot. A.R.T.A. n. 56896 del 20 settembre 2005;
6)  Finazzo Giovanni, prot. A.R.T.A. n. 63285 del 19 ottobre 2005.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Cinisi con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione della commissione straordinaria n. 4 del 6 aprile 2004, in conformità al parere dell'ufficio n. 12 del 26 ottobre 2005, salvo quanto considerato nel presente voto.";
Vista la propria nota prot. n. 24384 del 3 aprile 2006, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Cinisi di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 513 dell'8 febbraio 2006;
Visto il foglio prot. n. 13018 del 30 giugno 2006, assunto al protocollo generale di questo Assessorato in data 3 luglio 2006 con il n. 43980, con il quale il comune di Cinisi ha trasmesso la delibera n. 36 dell'1 giugno 2006, con la quale il consiglio comunale di Cinisi ha formulato le proprie deduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al parere n. 513 dell'8 febbraio 2006 del Consiglio regionale dell'urbanistica;
Vista la nota prot. n. 50 del 6 ottobre 2006, con la quale l'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 38 del 5 ottobre 2006, formulata, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, in merito alle controdeduzioni comunali, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Con la proposta di deliberazione, redatta dal responsabile del IV settore territorio ed ambiente, da sottoporre al consiglio comunale, avente per oggetto: "Piano regolatore generale e regolamento edilizio - Controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 513 dell'8 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 - Osservazioni aggiuntive: parere tecnico e deduzioni", è stato proposto di:
1) approvare il parere n. 12 del servizio III ed il voto Consiglio regionale dell'urbanistica n. 513, a meno delle parti controdedotte nel documento A, sul quale la giunta municipale con delibera n. 82/2006, ha espresso parere favorevole;
2) accogliere il parere tecnico espresso sulle osservazioni aggiuntive inviate dall'A.R.T.A., come da documento B allegato alla sopracitata delibera e sul quale non è stata espressa alcuna deduzione in quanto di competenza del consiglio comunale; oltre le richieste di cui al punto 3, contraddistinte con le lettere a), b), c), d), e), f).
Con la deliberazione del consiglio comunale n. 36 dell'1 giugno 2006, avente per oggetto: "Piano regolatore generale e regolamento edilizio - Controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 513 dell'8 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 - Osservazioni aggiuntive: parere tecnico e deduzioni", è stata approvata la proposta di delibera nel testo formulato dal settore territorio ed ambiente, alla stessa allegata, per costituirne parte integrante.
Prima di esaminare le "controdeduzioni" adottate dal consiglio comunale di Cinisi, appare opportuno richiamare la norma regionale di riferimento.
L'articolo 4 della legge regionale n. 71/78, (commi 4 e 5), prevede infatti che l'Assessore, oggi il dirigente generale del dipartimento, per effetto della legge regionale n. 10/2000, porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni, affinché il comune possa adottare le proprie controdeduzioni entro i termini all'uopo fissati.
Quindi, le controdeduzioni comunali, in base allo spirito della norma testé citata, si devono esclusivamente riferire ad aspetti riguardanti prescrizioni espresse dall'organo regionale sul piano, nell'intento di fornire ulteriori eventuali elementi di conoscenza finalizzati a perfezionare il procedimento di approvazione del piano regolatore generale, notoriamente definito come procedimento complesso ineguale, stante la partecipazione dell'ente locale e della Regione.
Sebbene il comune di Cinisi nei documenti prodotti (delibera di giunta municipale, documento A e B, proposta di delibera) affermi di attenersi alla norma, nel formulare le controdeduzioni, in realtà se ne discosta sistematicamente, cogliendo l'occasione per manifestare il proprio dissenso nei confronti del piano regolatore generale ritenuto penalizzante per lo sviluppo del paese.
Nelle fasi che hanno preceduto l'esame del piano regolatore generale da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica, il dissenso era rivolto sull'attività della precedente gestione comunale, (commissione straordinaria insediatasi a seguito dello scioglimento degli organi comunali per presunte infiltrazioni di stampo mafioso) che ne aveva formalizzato l'adozione.
Poiché l'Assessorato ha condiviso il piano nel suo complesso, "avallando" a detta del comune l'operato della commissione straordinaria sullo stesso, l'occasione per formulare le controdeduzioni è stata ritenuta la più idonea per riversare sugli organi regionali sia attivi (dipartimento) sia consultivi (Consiglio regionale dell'urbanistica), tutta una serie di critiche, a cominciare dal conferimento dell'incarico al progettista.
Le valutazioni delle controdeduzioni comunali di consuetudine rappresentano un preciso adempimento d'ufficio in quanto rientrano nell'ambito del complesso procedimento di approvazione del piano regolatore generale.
Pertanto sotto tale profilo, ed a salvaguardia degli atti che deve compiere l'Assessorato, ci si asterrà in questa sede dal formulare commenti su tutta quella serie di rilievi comunali che nulla hanno a vedere con la formulazione delle controdeduzioni in base alla norma prima citata, riservandosi di rappresentare agli organi competenti le doverose valutazioni sul contenuto della deliberazione del consiglio comunale di Cinisi n. 36 dell'1 giugno 2006.
Controdeduzioni al documento A
Per una economia ripetitiva di scrittura, ed al fine di entrare nel merito delle controdeduzioni formulate dall'amministrazione comunale di Cinisi, si trascrivono di seguito le sole considerazioni di questo servizio III, rimandando la lettura del contendere al testo del documento A.
Punto 1 del documento A
La citazione relativa alle prescrizioni esecutive, riportata sia nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 513/2006 sia nella nota di notifica dirigenziale, non è da sottintendere ad una erronea citazione, ma bensì è da riferire ad una espressione di completezza dei contenuti dello strumento urbanistico generale, la cui attuazione è stata rinviata, nei modi e nei termini di cui all'art. 102 della legge regionale n. 4 del 16 aprile 2003, quale interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78. Tale fattispecie è stata ampiamente rappresentata a pag. 21 del parere dell'ufficio n. 12/2006.
Del resto anche l'amministrazione comunale di Cinisi, con nota di prot. n. 10117 del 19 maggio 2006, nel richiedere alcune osservazioni non trasmesse, nell'oggetto ha menzionato: "...piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive...", senza, in quel momento, avanzare alcun rilievo circostanziato. Sicuramente la parte dispositiva del voto lascia intendere l'assenso favorevole anche per le non trattate prescrizioni esecutive, per le quali si provvederà alla loro "doverosa correzione".
Punto 2 del documento A
Le argomentazioni trattate non si riferiscono a valutazioni espresse dall'ufficio sul piano e pertanto non dovrebbero essere prese in considerazione. Tuttavia poiché dette argomentazioni afferiscono ad aspetti procedurali vale la pena esprimere qualche considerazione:
Il piano regolatore generale del comune di Cinisi, adottato con deliberazione della commissione straordinaria n. 4 del 6 aprile 2004, è stato trasmesso a questo Assessorato con nota prot. n. 12750 del 24 giugno 2004, ed integrato dal comune di Cinisi, con nota prot. n. 3030 del 15 febbraio 2005, a seguito di richiesta di integrazione prot. n. 76815 del 30 novembre 2004, in quanto carente di atti ed elaborati necessari per il suo esame.
Il ricevimento del piano regolatore generale da parte dell'Assessorato consente di porre una data certa, dalla quale partire per calcolare i termini di legge (vedi l'art. 19, legge regionale n. 71/78, che assegna all'Assessorato 90 giorni per le susseguenti determinazioni; vedi l'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 37/85, che modifica in 180 giorni i precedenti termini; vedi l'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 9/93, che prolunga di ulteriori 90 giorni i termini..., anche per l'approvazione degli strumenti urbanistici generali), che complessivamente sommano a 270 giorni, a fronte di una trasmissione completa e regolare da parte dell'ente locale, sia sotto il profilo documentale sia sotto il profilo formale di tutti gli atti ed elaborati costituenti lo strumento urbanistico generale.
Spesso, invece, gli atti ed elaborati trasmessi non possiedono i requisiti di completezza e regolarità, da ciò ne consegue una necessaria richiesta d'integrazione, comunicando la non decorrenza dei termini, come previsto dalla normativa vigente, con la conseguente riapertura dei nuovi termini (270 giorni).
Premesso ciò, è qui il caso di precisare che le scadenze riferite nel parere del servizio III non sono errate, nè tanto meno "forzature interpretative", ma bensì sono calcolate in base all'integrazione pervenuta a questo Assessorato con nota comunale prot. n. 3030 del 15 febbraio 2005, nel pieno rispetto della normativa e della prassi amministrativa consolidatasi negli anni a partire dall'emanazione della legge regionale n. 71/78.
In merito alla richiesta d'integrazione atti, formulata dal servizio preposto all'esame del piano regolatore generale, appare, a fronte di quanto sopra rappresentato nel documento A, che l'amministrazione comunale non ricordi, o quanto meno non abbia compiutamente verificato il contenuto della nota dipartimentale. La stessa infatti non si limitava alla sola richiesta del parere favorevole dell'ufficio del Genio civile, ex art. 13 della legge n. 64/74, e ad una sola tavola mancante, ma bensì ad una serie di atti ed elaborati a cui si rimanda per un accurato controllo, oltre alla conclusiva citazione consolidata, della non decorrenza dei termini.
Pertanto, risulta fuori luogo esprimere apprezzamenti (La forzatura della norma è palese ecc... - ...il metodo antigiuridico usato dal servizio III...), su procedimenti le cui modalità scaturiscono da norme statali e regionali, applicate da questa Amministrazione regionale sugli atti amministrativi di propria competenza.
Punto 3 del documento A
Per quanto concerne l'inquadramento storico, riportato nella proposta di parere n. 12/2005, è qui il caso di precisare che, in effetti, si tratta di un refuso "errore", attribuendo al comune di Cinisi notizie storiche non pertinenti, ma appartenenti al comune di Corleone.
Il rilevare un errore, ininfluente per le sorti del piano, ma comunque soggetto a doverosa correzione, non sembra che sia il conseguenziale presupposto per autorizzare "il comune" ad usare toni pretestuosi ed imperativi nell'asserire: "...pretendere adeguata ed opportuna correzione per la controdeduzione sollevata in merito". Per la terminologia adoperata e per l'enfasi con cui sono stati riferiti tali rilievi, "i relatori delle questioni preliminari", lasciano intendere un sarcastico atteggiamento ostile, sia nei confronti del dirigente firmatario del provvedimento, sia nei confronti dei collaboratori, anch'essi firmatari, dello stesso, che hanno svolto un lavoro non semplice, sullo strumento urbanistico generale.
Peraltro i riferimenti riportati nell'atto deliberativo n. 36 dell'1 giugno 2006, in merito ad alcuni errori che sarebbero stati commessi dall'ufficio e avallati dal Consiglio regionale dell'urbanistica, appaiono quantomeno tendenziosi, se si tiene conto che detti "errori" in un primo momento sono definiti grossolani per poi divenire incisivi, sino ad assumere una tale portata in grado di creare le condizioni per un possibile annullamento dello stesso (dall'atto deliberativo non emerge con sufficiente chiarezza se il riferimento all'annullamento sia riferito al piano regolatore generale così come adottato, oppure si riferisce al provvedimento regionale di approvazione non ancora formalizzato).
Per tutto quanto rappresentato, la parte storica, erroneamente trascritta nel parere reso dal servizio III/D.R.U., attinente al territorio del comune di Corleone, e precisamente a pag. 5, dal periodo: "Il centro, raggiungibile dalla S.S. 118 PA-AG, ecc." a "... ai margini settentrionali del XVIII, XIX e XX sec. che hanno saldato preesistenze isolate al corpo centrale", è da considerare stralciata, in quanto non attinente, in ossequio al rilievo formulato in fase di controdeduzione.
Punto 4 del documento A
Osservazione n. 197 - Movimento per Cinisi.
Il punto 4 del documento A, nel riconoscere la trattazione dell'osservazione n. 197, che sembrava essere stata non valutata da parte dell'ufficio (servizio III), riporta con toni di tipo accusatori inopportuni e ripetuti riferimenti agli estensori della proposta di parere ed in particolare al dirigente responsabile.
Risultava, e risulta tuttora evidente, la non condivisione dello strumento urbanistico generale da parte dell'amministrazione comunale, con la conseguenziale ricerca "attenta", ma per molti versi incongruente, di elementi volti a dimostrare vizi, omissioni e responsabilità a vario titolo, da attribuire, senza remore, a tutti quei soggetti dichiarati e ritenuti responsabili della gestione e del controllo del territorio comunale di Cinisi.
Gli aspetti riferiti in merito all'incarico affidato dalla commissione straordinaria alla progettista, tramite un disciplinare d'incarico, sono stati affrontati da questo ufficio, sia per dare risposta alle proteste presentate dal "Movimento per Cinisi" con l'osservazione n. 197, sia per accertare la competenza del professionista alla redazione del piano regolatore generale.
Per quanto attiene alla mancata verifica sulle modalità dell'incarico affidato alla progettista, sull'esistenza o meno del disciplinare d'incarico, dello schema di parcella, ecc.. occorre precisare che:
La legge regionale n. 71/78, art. 24, ha posto l'obbligo a questo Assessorato di predisporre il disciplinare tipo per il conferimento degli incarichi di progettazione degli strumenti urbanistici. Detto disciplinare tipo è stato approvato con decreto n. 91/79, tant'è che, con circolare n. 4 del 7 giugno 1979, l'Assessorato ha emanato a tutti i comuni dell'Isola le direttive attinenti le indicazioni, contenuti, modalità del disciplinare tipo d'incarico;
Tali disposizioni contenute nel disciplinare tipo, sono divenute strumenti per tutti i comuni;
Gli atti formali di uno strumento urbanistico generale (vedi circolare assessoriale n. 10221 del 25 settembre 1998) che lo costituiscono, non contemplano al loro interno, ai fini dell'esame dell'Assessorato, il disciplinare tipo d'incarico, nè tanto meno lo stesso è richiesto per gli altri incarichi affidati ai diversi professionisti per la redazione degli studi propedeutici (studio geologico, studio agricolo forestale).
Da ciò ne consegue che la "non curanza", attribuita sul mancato accertamento dell'esistenza di un disciplinare d'incarico sottoscritto dal professionista, appare ancora una volta pretestuosa, considerato che non compete all'ufficio il controllo degli atti amministrativi emessi a vario titolo dalle amministrazioni comunali, anche se complementari e conseguenziali ad ulteriori e successivi atti.
Si ricorda che, con la citata nota integrativa n. 76815 del 30 novembre 2004, al punto n. 3 è stata chiesta al comune copia della delibera n. 172 del 23 dicembre 2003, con la quale la commissione straordinaria aveva conferito incarico alla progettista per la "rielaborazione parziale" del piano regolatore generale.
Occorre richiamare l'atto deliberativo n. 36/2006, per evidenziare le dimostranze rivolte dal sig. sindaco del comune di Cinisi, su presunti favoritismi assunti dal Consiglio regionale dell'urbanistica nei confronti della commissione prefettizia pro tempore, in merito all'avvenuto esame del piano regolatore generale, da egli stesso considerato "inadeguato, superficiale, inattuale e soprattutto non corrispondente alla situazione di fatto esistente", roboanti e spropositate, dal momento che detti organi, ognuno per competenze diverse, ma convergenti, hanno agito ed agiscono nell'interesse della collettività e per la tutela dell'interesse pubblico. Altrettanto fuori luogo risulta la puntualizzazione alle molte incongruenze e inadempienze del piano (delle quali non si fa il minimo cenno), ed, in particolare, alla dichiarata mancata risposta all'osservazione n. 197, sia da parte del Consiglio regionale dell'urbanistica che dai commissari (quando il documento A, allegato all'atto consiliare n. 36/2006, a firma anche del sindaco, al punto 4 riferisce che il servizio III si è espresso sull'osservazione n. 197).
Dalla lettura del predetto atto deliberativo si evince chiaramente come tutta l'amministrazione comunale di Cinisi ha posto poca attenzione ai contenuti espressi nel parere n. 12 del 26 ottobre 2005, dell'unità operativa 3.1/serv. III e nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 513 dell'8 febbraio 2006.
L'osservazione n. 197 (vedi pag. 41 del parere n. 12/2005) è stata oggetto di esame da parte dell'ufficio e per la quale è stato riferito che: "La complessa problematica descritta nell'osservazione è stata affrontata da questo servizio III nella parte relativa alle 'considerazioni preliminari' sopra rappresentate".
Tale rimando (vedi pag. 12 del parere n. 12/2005), affronta ampiamente il contenuto dell'osservazione, fornendo nel contempo tutti gli elementi richiesti di facile verificabilità.
Poiché non si concorda con quanto asserito dal documento A, e con quanto asserito dall'atto deliberativo n. 36/2006, in merito all'osservazione n. 197 ampiamente trattata, si riconferma il suo contenuto così come riferito dalla proposta di parere n. 12/2005, che a miglior intelligenza si trascrive.
"Il nuovo incarico affidato alla d.ssa Marino diventa oggetto di osservazione al nuovo piano regolatore generale (vedi osservazione n. 197 da parte del Movimento per Cinisi), in quanto per tale incarico la stessa (laureata in urbanistica) è da ritenere: "non professionista in senso tecnico", in quanto non iscritta ad alcun albo professionale di abilitati all'esercizio della professione di architetto o ingegnere".
Tale aspetto è stato tenuto in considerazione da questo servizio III, che dopo alcune verifiche ha accertato quanto segue:
1)  il disciplinare d'incarico per la redazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive (art. 2 della legge regionale n. 71/78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 21 aprile 2000, all'art. 1, stabilisce che: "ing. o architetti o dottore in possesso di laurea in urbanistica o pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale, iscritto all'albo professionale, ovvero, per i laureati in una delle discipline urbanistiche sopra menzionate, ad una associazione di categoria di rilevanza nazionale o all'albo degli esperti di pianificazione territoriale del Ministero dei lavori pubblici, possono redigere il progetto di piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78".
Il lavoro condotto dal professionista, a seguito dell'incarico affidatogli dalla commissione prefettizia, è stato riferito alle attività di integrazione, modificazione e correzione degli elaborati di piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive. La stessa, all'interno della relazione illustrativa, chiarisce che alcuni elaborati del progetto definito nell'aprile del 2002, ed altri elaborati riconducibili all'incarico e alle attività condotte dal dicembre 2003 al marzo 2004, sono proposti in forma integrata conformemente alla normativa vigente.
Per quanto concerne le aree sottoposte a prescrizioni esecutive, nella stesura dell'aprile 2002, il perimetro interessato e la tematica indicata dal commissario ad acta con delibera n. 1 del 26 aprile 2001, risultano variate, pertanto il professionista ha rimandato la definitiva adozione ad ulteriori determinazioni nei termini stabiliti dall'art. 102 della legge 16 aprile 2003, n. 4.
Il professionista nel marzo del 2004, in adempimento all'incarico conferitogli, consegna lo strumento urbanistico generale, con le integrazioni e correzioni, discendenti dal parere dell'ufficio del Genio civile e della relazione istruttoria dell'ufficio datata 10 novembre 2003.
A seguito dell'ottenimento del nuovo parere reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 sul piano regolatore generale (provvedimento n. 6996 del 2 aprile 2004), rielaborato, la commissione prefettizia con delibera n. 4 del 6 aprile 2004 "adotta il progetto di revisione integrale del piano regolatore generale, regolamento edilizio, e norme tecniche di attuazione".
Successivamente la commissione prefettizia, con delibera n. 17 del 9 giugno 2004, recepisce le proposte del professionista incaricato della redazione della rielaborazione del piano regolatore generale, di controdeduzione alle osservazioni ed opposizioni presentate dai cittadini.
Da quanto sinora rappresentato emerge che l'iter di formazione ed adozione del piano regolatore generale può in un primo momento destare qualche perplessità sotto il profilo della regolarità delle procedure seguite.
Uno dei motivi sui quali si sono soffermate diverse osservazioni presentate avverso il piano regolatore generale, consiste nell'avvicendamento dei progettisti, che ha comportato una stesura finale del piano denominata dagli stessi organi comunali "Rielaborazione parziale del piano regolatore generale".
Prima di passare all'esame di merito sui contenuti dello strumento urbanistico generale, si ritiene doveroso chiarire che il termine con il quale è stato connotato il piano in sede comunale, e cioè di "Rielaborazione parziale", è improprio perché tale termine è notoriamente attribuito dalle norme vigenti (art. 4 della legge regionale n. 71/78) alle competenze di questo Assessorato, il quale, a seguito dell'esame del piano regolatore generale presentato, può determinarsi in tal senso.
Tuttavia, a parte la terminologia adoperata, che può assumere una valenza più formale che sostanziale, il piano appare completo, ed è supportato dai pareri previsti dalle norme, quindi esaminabile. Non va sottaciuto al riguardo, anche se ciò può assumere un significato relativo sotto il profilo amministrativo, che il piano regolatore generale è stato portato a compimento dalla commissione straordinaria".
ZONIZZAZIONE
Zone A1 e A2
Il ricorso ai piani particolareggiati per consentire l'attuazione delle zone A1 e A2 non risponde ad una prescrizione imposta dall'Assessorato, bensì è una previsione proposta dal piano così come adottato dall'amministrazione comunale. Tuttavia poiché la proposta formulata nelle controdeduzioni, oltre a rispondere a criteri di economicità per l'amministrazione, assicura la predisposizione di strumenti idonei a governare gli interventi di recupero nel centro storico, si condivide quanto dedotto.
Zona B2
Con riguardo alla zona B2 il Consiglio regionale dell'urbanistica si è testualmente espresso:
"3)  Per quanto attiene alla zona B2 (aree residenziali sature sottoposte a vincoli) individuata nella fascia costiera di contrada Magaggiari, il piano non contiene oggettivi elementi di valutazione finalizzati a dimostrare la legittimità delle costruzioni realizzate, condizione questa necessaria per invocare la classificazione di zona territoriale omogenea B alla luce dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 1968, in special modo quando tali zone ricadono all'interno della fascia costiera sottoposta a particolare tutela dalla legge regionale n. 78/76 (art. 15).
La classificazione di detto ambito in zona B non risulta supportata da analisi comparative fra interventi legittimi che avrebbero potuto essere rappresentati come conformi allo strumento urbanistico che ne assentiva l'attuazione, ovvero consentiti all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia in epoca antecedente l'anno 1976, e quelli realizzati in epoca successiva o in difformità e, conseguentemente, in base all'attuale normativa, non ammissibili.
Infatti, la normativa di riferimento del piano (art. 13 delle norme tecniche di attuazione), benché finalizzata al riordino urbanistico, pone come pregiudiziale allo svolgimento dell'attività edificatoria "la verifica dell'esistenza di vincoli generali (aeroportuale, art. 15 legge regionale n. 78/76, ecc.) che ne inibiscono, limitano, condizionano il livello di trasformazione consentita". Vale a dire che il piano ha classificato la zona B2, sulla base dei parametri previsti dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444 del 1968 per le zone territoriali omogenee B, senza verificare la legittimità dei relativi contesti edificati.
In relazione a quanto rilevato, stante la vigenza dell'attuale legislazione, non si condivide di attribuire ad ambiti ricadenti nella fascia costiera (zona B2) la classificazione di zona territoriale omogenea B ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non essendo stato documentato lo "status giuridico" che poteva giustificare l'ammissione di tali categorie di zona all'interno del cosiddetto stato di fatto urbanistico del piano.
Per quanto sopra la previsione urbanistica della zona B2 è stralciata, ed il comune è onerato di effettuare una verifica dello stato giuridico-amministrativo degli edifici ricadenti in tale ambito, e conseguentemente procedere alla redazione di una pianificazione tendente al recupero urbanistico-ambientale compatibile del litorale, in una più generale e complessiva strategia di riconversione-infrastrutturazione della volumetria disponibile ove illegittimamente accertata.
Nelle more sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti regolarmente assentiti, e nelle aree libere o che si rendano libere si potrà operare con i parametri di zona agricola, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 78/76;"
La condizione posta dal Consiglio regionale dell'urbanistica, e cioè quella di verificare lo stato giuridico amministrativo delle costruzioni esistenti ricadenti nella fascia costiera, rappresentava il presupposto per attribuire in sede di redazione del piano la destinazione urbanistica di zona territoriale omogenea B. Contrariamente a quanto affermato nella controdeduzione, la verifica della rispondenza ai requisiti di legge per l'attribuzione in sede di piano regolatore generale di una zona territoriale omogenea nella fascia costiera (ex art. 15 lettera a) della legge regionale n. 78/76 e successive modifiche ed integrazioni) non può essere demandata alla pianificazione attuativa, che come è noto persegue altre finalità quali appunto quelle di rendere fruibile la pianificazione di livello comunale attraverso previsioni urbanistiche di dettaglio.
In un clima di costruttiva collaborazione, il riscontro a quanto legittimamente espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica poteva essere agevolmente espletato nella fase delle controdeduzioni comunali, come del resto normalmente avviene in casi analoghi.
Pertanto in assenza di documentati riscontri si conferma la prescrizione sulla zona B2.
Zona C4 EP
Per quanto attiene alle premesse della controdeduzione su tale argomento, appare opportuno specificare che l'articolo 16 della legge regionale n. 71/78 non si riferisce esclusivamente ai piani di zona ex legge n. 167/1962, bensì all'obbligo dei comuni distinti per classi di popolazione (superiore a 15 mila abitanti o meno) di dotarsi di strumenti urbanistici attuativi: piani di zona, programmi costruttivi.
Tuttavia, sulla base delle verifiche effettuate dal comune e rappresentate nella controdeduzione, la stessa viene condivisa.
Aree a parcheggio entro i 150 metri dalla costa
La controdeduzione su tale argomento viene condivisa, fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Dimensionamento del piano
Nel documento A il comune si sofferma sul dimensionamento effettuando di fatto un contro esame sul piano così come adottato, nell'intento di richiamare con apprezzamenti l'ufficio ed il Consiglio regionale dell'urbanistica che sull'argomento si sarebbero mostrati superficiali sottovalutandolo. Nel parere dell'ufficio l'argomento è stato trattato a pagg. 13, 14 e 15.
Poiché l'argomento relativo al dimensionamento del piano non è stato oggetto di prescrizione, non può conseguentemente assumere il connotato della controdeduzione, e pertanto quanto esposto dal comune al riguardo non può essere valutato.
Osservazione n. 51
Si condivide quanto richiesto dal comune, di conseguenza, a rettifica di quanto riportato a pag. 28 del parere dell'ufficio III, l'osservazione n. 51 a nome di Palazzolo Anna Maria è parzialmente accolta in conformità al parere del progettista e della delibera della commissione straordinaria.
Conclusioni
In conclusione al documento A il comune, dopo avere dissertato sul piano così come adottato criticandolo in toto, e dopo avere avanzato esplicite critiche sull'esame condotto dall'Assessorato, ritiene che il piano dovrebbe essere restituito per rielaborazione parziale.
Senza commentare tale contraddittoria proposta, vale la pena ricordare che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, le determinazioni che l'Assessorato deve assumere sul piano regolatore generale non sono allo stato attuale oggetto di concertazione nè tanto meno possono costituire argomento da sottoporre in sede di controdeduzioni.
Controdeduzione al documento B
Con nota dirigenziale prot. n. 24384 del 3 aprile 2006, e successive note dipartimentali prot. n. 25796 del 7 aprile 2006; prot. n. 38115 dell'1 giugno 2006; prot. n. 41753 del 20 giugno 2006, sono state trasmesse al comune di Cinisi alcune osservazioni di cittadini, pervenute a questo Assessorato e per le quali sono state chieste le deduzioni in sede di controdeduzione al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 513/2006.
Il consiglio comunale, con deliberazione n. 36 dell'1 giugno 2006, avente per oggetto: "Piano regolatore generale e regolamento edilizio - controdeduzioni al voto, del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 513 dell'8 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 - Osservazioni aggiuntive: parere tecnico e deduzioni", ha formulato le proprie controdeduzioni sulle osservazioni proposte contrassegnate con i numeri da 1 a 9, attenendosi ai dettami di cui al documento B, redatto dall'ufficio, ed allegato al predetto atto deliberativo, per formarne parte integrante.
In effetti il documento B propone al consiglio comunale la trattazione di n. 9 osservazioni, tralasciando dalla trattazione n. 6 osservazioni, che di seguito si elencano, in quanto riproposizioni di quelle già esitate con apposito parere del progettista, del servizio III/D.R.U., e condivise in via definitiva dal Consiglio regionale dell'urbanistica:
1)  Gaglio Fara;
2)  Leone Francesca;
3)  Osservazione al piano regolatore generale a firma di diversi cittadini;
4)  Giannola Pietro;
5)  Giannola Pietro;
6)  Giannola Pietro.
A tale proposito si evidenzia che alcune di esse, nella loro riproposizione, richiedevano approfondimenti che sicuramente avrebbero dovuto formare oggetto di nuova rivisitazione.
E' qui il caso di riformulare in modo più chiaro il contenuto delle osservazioni nn. 94-184, al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi delle stesse.
Osservazione n. 94 - Ditta Giannola Pietro:
La predetta osservazione, non condivisa dal progettista e dalla commissione prefettizia, è stata invece accolta parzialmente dal servizio III, esprimendo sulla stessa il proprio assenso limitatamente alla soppressione della previsione del parcheggio pubblico, in relazione alla presenza di analoghe previsioni nello stesso contesto.
Osservazione n. 184 - Ditta Gaglio Fara:
Con la dicitura "Accolta limitatamente alla richiesta di spostamento dell'asse stradale al confine tra le proprietà limitrofe per una più equa ripartizione delle superfici da espropriare previa verifica sullo stato dei luoghi, e ciò al fine di salvaguardare il parcheggio esistente a servizio dell'attività commerciale", evidentemente si rimandava a una verifica sulla reale possibilità di traslare la viabilità prevista. Considerato che su questo punto il comune non ha fornito chiarimenti, si specifica che, qualora la proposta di traslazione non risulti tecnicamente perseguibile, in quanto andrebbe ad incidere sull'area destinata a parcheggio, detta previsione di viabilità sarà conseguentemente da considerare disattesa.
Inoltre, il consiglio comunale con delibera n. 36 dell'1 giugno 2006, dopo avere avuto conoscenza del documento B, relativo alle osservazioni presentate da alcuni cittadini, si è espresso sulle osservazioni contrassegnate con i numeri da 1 a 9, esse sono:
1)  Curcurù Salvatore - non accolta;
2)  Osservazione al piano regolatore generale a firma di diversi cittadini - accolta;
3)  Finazzo Giovanni ed osservazione integrativa - non accolta;
4)  La Fata Salvatore - accolta;
5)  Mazzola Fara - non accolta;
6)  Ruffino Rosalia - non accolta;
7)  Sclafani Elisabetta e Nicola - non accolta;
8)  Sclafani Elisabetta e Nicola - non accolta;
9)  Vitale Domenica - non accolta.
Le stesse sono state visualizzate su ulteriori copie di tavole di piano (tav. 7/C a scala 1:2.000; tav. 7/d a scala 1:2.000), riportanti in copertina la cerchiatura con coloritura rossa della dicitura "Rielaborazione parziale" e della firma del tecnico incaricato "dott. urb. Marina Marino".
Nel condividere le controdeduzioni formulate dal consiglio comunale, con proprio atto n. 36 dell'1 giugno 2006, relative alle osservazioni sopra descritte, questo servizio esprime il proprio assenso, ad eccezione dell'osservazione contraddistinta con il n. 2 denominata "Osservazione al piano regolatore generale a firma di diversi cittadini", per la quale si ribadiscono le motivazioni espresse dal servizio III/D.R.U. con parere n. 12/2005 e condivise dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 513/2006.
Considerato in ultimo che, nelle more dell'approvazione del piano, con decreto n. 422/D.R.U. del 7 aprile 2006, è stata approvata una variante sia al P. di F. che al piano regolatore generale in itinere, le previsioni del piano in esame dovranno tenere conto dell'assetto urbanistico della variante prima richiamata.
Per quanto sopra detto, questa unità operativa 3.1 del servizio III/D.R.U. ritiene che il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Cinisi siano condivisibili, fatto salvo il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 585 del 8 novembre 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis....
Visto il voto n. 513 reso da questo Consiglio nella seduta dell'8 febbraio 2006 sul piano regolatore generale in argomento;
Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la proposta di parere dell'ufficio n. 38/2006;
Valutate le argomentazioni contenute nella delibera consiliare n. 36 dell'1 giugno 2006, avente per oggetto: "Piano regolatore generale e regolamento edilizio - controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 513 dell'8 febbraio 2006 , ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 - Osservazioni aggiuntive: parere tecnico e deduzioni", il Consiglio dopo ampia discussione ritiene di condividere il parere dell'ufficio n. 38/2006, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione delle seguenti considerazioni:
Zone A1 e A2
Per quanto riguarda tali zone, il consiglio comunale propone di "inserire nel dispositivo di approvazione" le possibilità d'intervento previste dalla circolare A.R.T.A./ D.R.U. n. 3/2000. Su tale aspetto giova osservare che la previsione di ricorrere alla formazione dei piani particolareggiati, per consentire l'attuazione delle zone A, non discende da prescrizione di questo consesso e pertanto non comporta una valutazione in questa sede; infatti quanto riportato al punto 2 del voto è stato ripreso dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. Il ricorso ai piani attuativi (P.P. - P.P.R.) rappresenta invece una precisa scelta progettuale che sorregge l'impostazione strutturale del piano regolatore generale, peraltro tale condizione si pone in linea con la normativa urbanistica attualmente vigente.
Benché l'argomento sollevato dal comune non sia oggetto di controdeduzione, va comunque evidenziato che, per il perseguimento delle finalità di recupero nelle zone A, il comune potrà ovviamente avvalersi delle direttive fornite dalla circolare A.R.T.A./D.R.U. n. 3/2000 attraverso la predisposizione e formalizzazione di apposita variante urbanistica.
Zona C4 EP
Con riguardo a tale argomento il Consiglio, valutate le controdeduzioni comunali alla luce delle considerazioni espresse nel voto n. 513 dell'8 febbraio 2006, prende atto di quanto rappresentato nella delibera consiliare n. 36/2006 a tal uopo.
Aree a parcheggio entro i 150 metri dalla costa
Con riguardo a tale argomento si conferma quanto espresso nel voto n. 513 dell'8 febbraio 2006.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Cinisi, adottati con la deliberazione della commissione straordinaria n. 4 del 6 aprile 2004, con l'introduzione delle prescrizioni discendenti dal voto di questo Consiglio n. 513 dell'8 febbraio 2006, salvo quanto considerato con il presente parere a seguito delle controdeduzioni comunali formulate con la deliberazione consiliare n. 36 dell'1 giugno 2006...";
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 513 dell'8 febbraio 2006 e n. 585 dell'8 novembre 2006;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 513 dell'8 febbraio 2006 e n. 585 dell'8 novembre 2006, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Palermo in premessa richiamata, è approvato il piano regolatore generale, con annessi prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, del comune Cinisi, adottato con delibera della commissione straordinaria n. 4 del 6 aprile 2004.

Art.  2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 513 dell'8 febbraio 2006 e n. 585 dell'8 novembre 2006.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 12 del 26 ottobre 2005 resa dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 513 dell'8 febbraio 2006;
3)  proposta di parere n. 38 del 5 ottobre 2006 resa dall'unità operativa 3.1/D.R.U. di questo Assessorato;
4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 585 dell'8 novembre 2006;
5)  delibera della commissione straordinaria del comune di Cinisi n. 4 del 6 aprile 2004;
6)  delibera della commissione straordinaria del comune di Cinisi n. 17 del 9 giugno 2004;
7)  delibera del consiglio comunale di Cinisi n. 36 dell'1 giugno 2006;
Elaborati di piano regolatore generale
8)  1 - norme tecniche di attuazione;
9)  2 - relazione illustrativa della rielaborazione parziale del piano regolatore generale;
10)  tav.  2a  -  beni di valore storico ed architettonico; 
11)  tav.  3  -  legenda; 
12)  tav.  4  -  schema regionale, scala 1:25.000; 
13)  tav.  4a  -  inquadramento territoriale; 
14)  tav.  5  -  stato di fatto - ambito territoriale, scala 1:10.000; 
15)  tav.  5a  -  stato di fatto - ambito urbano, scala 1:2.000; 
16)  tav.  5b  -  stato di fatto - ambito urbano, scala 1:2.000; 
17)  tav.  5c  -  stato di fatto - ambito urbano, scala 1:2.000; 
18)  tav.  5d  -  stato di fatto - ambito urbano, scala 1:2.000; 
19)  tav.  6  -  vincoli territoriali, scala 1:10.000; 
20)  tav.  6a  -  vincoli aeroportuali: profili regolatori; 
21)  tav.  7  -  destinazione d'uso delle aree - ambito urbano, scala 1:10.000; 
22)  tav.  7a  -  destinazione d'uso delle aree - ambito urbano, scala 1:2.000; 
23)  tav.  7b  -  destinazione d'uso delle aree - ambito urbano, scala 1:2.000; 
24)  tav.  7c  -  destinazione d'uso delle aree - ambito urbano, scala 1:2.000; 
25)  tav.  7d  -  destinazione d'uso delle aree - ambito urbano, scala 1:2.000; 
26)  tav.  7e  -  destinazione d'uso delle aree - ambito urbano, scala 1:5.000; 
27)  tav.  8  -  consistenza edilizia, scala 1:5.000; 
28)  tav.  9  -  tabulato della volumetria; 
29)  tav. 10  -  sezioni tipo delle sezioni stradali, scala 1:100; 
30)  tav. 11  -  tipi edilizi; 

31)  regolamento edilizio;
32)  verbale di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi;
Studio geologico di supporto al piano regolatore generale
33)  all.  1  -  relazione geologica; 
34)  all.  2  -  carta geologica, scala 1:10.000; 
35)  all.  3  -  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
36)  all.  4  -  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
37)  all.  5  -  carta della pericolosità geologica, scala 1:10.000; 
38)  all.  6  -  sezioni geologiche, scala 1:25.000; 
39)  all.  7.1  -  carta geologica (settore N-W), scala 1:2.000; 
40)  all.  7.2  -  carta geologica (settore N), scala 1:2.000; 
41)  all.  7.3  -  carta geologica (settore N-E), scala 1:2.000; 
42)  all.  7.4  -  carta geologica (settore S-W), scala 1:2.000; 
43)  all.  7.4  -  carta geologica (settore S-E), scala 1:2.000; 
44)  all.  8.1  -  carta geomorfologica (settore N-W), scala 1:2.000; 
45)  all.  8.2  -  carta geomorfologica (settore N), scala 1:2.000; 
46)  all.  8.3  -  carta geomorfologica (settore N-E), scala 1:2.000; 
47)  all.  8.4  -  carta geomorfologica (settore S-W), scala 1:2.000; 
48)  all.  8.5  -  carta geomorfologica (settore S-E), scala 1:2.000; 
49)  all.  9.1  -  carta litotecnica (settore N-W), scala 1:2.000; 
50)  all.  9.2  -  carta litotecnica (settore N), scala 1:2.000; 
51)  all.  9.3  -  carta litotecnica (settore N-E), scala 1:2.000; 
52)  all.  9.4  -  carta litotecnica (settore S-W), scala 1:2.000; 
53)  all.  9.5  -  carta litotecnica (settore S-E), scala 1:2.000; 
54)  all. 10  -  profili litotecnici, scala 1:5.000/1:1.000; 
55)  all. 11.1  -  cartografia delle pericolosità geologiche (settore N-W), scala 1:2.000; 
56)  all. 11.2  -  cartografia delle pericolosità geologiche (settore N), scala 1:2.000; 
57)  all. 11.3  -  cartografia delle pericolosità geologiche (settore N-E), scala 1:2.000; 
58)  all. 11.4  -  cartografia delle pericolosità geologiche (settore S-W), scala 1:2.000; 
59)  all. 11.5  -  cartografia delle pericolosità geologiche (settore S-E), scala 1:2.000; 
60)  all. 12.1  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (settore N), scala 1:2.000; 
61)  all. 12.2  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (settore N-E), scala 1:2.000; 
62)  all. 12.3  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (settore S-E), scala 1:2.000; 
63)  all. 12.4  -  carta delle zone a maggiore pericolosità sismica locale (settore S-W), scala 1:2.000; 
64)  all. 13  -  appendice; 
65)  all. 14  -  relazione integrativa; 

Valutazione del rischio idrogeologico pericolosità da frana pericolosità di esondazione (Integrazione allo studio geologico di supporto al piano regolatore generale)
66)  elab. n. 1  -  relazione sulla valutazione del rischio da frana; 
67)  elab. n. 2  -  relazione sulla valutazione del rischio da esondazione; 
68)  elab. n. 3  -  rilievo plano-altimetrico scale varie; 
69)  elab. n. 4  -  carta del rischio da frana; 

Studio agricolo-forestale
70)  tav. 1  -  carta delle unità di paesaggio; 
71)  tav. 2  -  carta dell'uso del suolo e della vegetazione 
72)  tav. 3  -  carta morfologica 
73)  tav. 4  -  carta delle infrastrutture 
74)  tav. 5  -  carta dei vincoli  
75)  tav. 6  -  carta delle colture agricolo-forestali (adeguamento alla legge regionale n. 13/99 e al decreto presidenziale 28 giugno 2000); 
76)  tav. 7  -  carta delle colture agricolo-forestali (adeguamento alla legge regionale n. 16/96); 
77)  elab. n. 1  -  relazione tecnica (legge regionale n.15/91); 
78)  elab. n. 2  -  relazione tecnica (adeguamento alla legge regionale n. 16/96); 
79)  elab. n. 3  -  relazione tecnica (adeguamento alla legge regionale n. 13/99 e al decreto presidenziale 28 giugno 2000); 
80)  elab. n. 4  -  breve relazione tecnica - tabella riepilogativa delle fasce di rispetto - stralcio scala 1:10.000 della carta delle colture agricolo-forestali. 


Art.  4

Il comune di Cinisi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione, relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art.  6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.  7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 dicembre 2006.
  LIBASSI 

(2007.3.154)
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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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