REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MARZO 2007 - N. 10
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 19 febbraio 2007, prot. n. 12344.
Direttive inerenti il ricorso al sorteggio, ove si sia in possesso di più aggiudicatari con offerte uguali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 e la nomina del responsabile unico del procedimento, art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali.

Con la presente circolare si emanano apposite direttive in ordine:
1)  alla possibilità prevista da alcune stazioni appaltanti di proporre offerta migliorativa, ai sensi dell'art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nell'ipotesi di offerte uguali, anziché procedere immediatamente al sorteggio, così come disposto dall'art. 1, comma 6, lett. b), della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16;
2)  alla competenza dell'organo legittimato alla nomina del responsabile unico del procedimento.
1)  Con riferimento alla prima questione, inerente l'applicazione dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16 ed, in particolare, alla possibilità prevista da alcune stazioni appaltanti di proporre offerta migliorativa, ai sensi dell'art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nell'ipotesi di offerte uguali, anziché procedere immediatamente al sorteggio, è da ritenere che la stessa tragga origine dalla non perfetta lettura delle pronunce del Consiglio di giustizia amministrativa in ordine alla possibilità di presentare offerta migliorativa. Infatti, dette pronunce, seppure pubblicate nel 2006, anche nel mese di ottobre, si riferiscono alla pregressa normativa, con la conseguenza che l'impianto normativo di cui alla predetta legge regionale n. 16/2005, con cui è stata sostanzialmente negata la possibilità di offrire migliorie, è al di fuori dell'ambito di cui alle suddette pronunce. Ne deriva che, con l'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2005, non può essere più proposta offerta migliorativa nel caso di offerte uguali, dovendosi procedere immediatamente al sorteggio.
Peraltro, la questione è stata sottoposta all'attenzione del giudice amministrativo che, con recentissima ordinanza, ha chiarito che "dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 16/2005, non può esservi ulteriore spazio per la fase del cosiddetto esperimento migliorativo" (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 6 dicembre 2006, n. 1393 - Detta pronuncia è stata confermata dal Consiglio di giustizia amministrativa, con ordinanza n. 60 del 15 gennaio 2007, emessa "...avuto riguardo alla ritenuta portata innovativa della legge regionale n. 16/2005,...).
2)  Per quanto concerne il responsabile unico del procedimento, la questione è stata sottoposta all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.
Il predetto Ufficio, con parere 25 luglio 2006, Pos. III, n. 13074-167.11.06, ha evidenziato che la nomina del responsabile unico del procedimento spetta all'organo amministrativo.
Il citato organo consultivo ha rappresentato che l'art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali, prevede che la nomina del responsabile unico del procedimento è demandata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a, della citata norma, ovvero le amministrazioni aggiudicatrici. Il predetto articolo ed il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, di attuazione della legge n. 109/94, non indicano chi sia il titolare del potere di nomina del responsabile unico del procedimento, ma si limitano a disporre che lo stesso sia "nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico" e che il responsabile del procedimento "formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati ed informazioni".
La riconduzione della figura all'organizzazione amministrativa dell'ente, le funzioni propriamente gestionali dell'incarico ed il loro svolgimento nell'ambito del controllo generale del dirigente sovraordinato inducono ad escludere che la nomina del predetto responsabile competa all'organo politico in mancanza di un'espressa attribuzione allo stesso di tale potere. Sarà, pertanto, il dirigente (generale o di struttura) preposto all'attuazione del piano triennale di realizzazione dei lavori ad individuare, per ciascuna opera, il responsabile unico del relativo procedimento. Laddove il legislatore ha voluto riservare la competenza della nomina all'organo politico lo ha fatto espressamente. Pertanto, nel silenzio del legislatore, in virtù del noto canone ermeneutico "ubi voluti lex dixit" il mancato espresso riferimento della norma all'organo politico per la nomina del responsabile unico del procedimento è un ulteriore indice della "voluntas legis" di attribuire tale competenza all'organo amministrativo.
Nell'ambito dell'Amministrazione regionale il responsabile unico del procedimento deve essere individuato all'interno di ciascun dipartimento o struttura di livello inferiore, competente alla realizzazione delle opere, nell'ipotesi in cui non siano in possesso di adeguate figure professionali dovranno richiedere al dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici la designazione del predetto responsabile.
Per quanto premesso, le precedenti circolari assessoriali, nelle parti in contrasto con la presente, sono revocate.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inoltre sarà consultabile sul sito internet: www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/.
  L'Assessore: CONSOLI 

(2007.8.515)090*


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

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