REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MARZO 2007 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


CIRCOLARE 8 febbraio 2007, n. 2914.
Circolare attuativa del Fondo regionale per la montagna - Piano di utilizzo dei fondi per l'anno 2004.

AI COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI
ALLE PROVINCE REGIONALI
AI GRUPPI D'AZIONE LOCALE GAL
PREMESSA
Le disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97, trovano applicazione nella Regione siciliana con l'art. 61, primo comma, della legge 26 marzo 2002, n. 2, che ha istituito il Fondo regionale per la montagna, nel quale affluiscono le risorse di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 97/94.
Il secondo comma dell'art. 61 della legge regionale n. 2/2002 affida all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste la predisposizione di un piano annuale di utilizzo delle risorse statali assegnate alla Regione Sicilia; il piano viene approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
Il piano annuale viene redatto in considerazione delle finalità della citata legge n. 97/94 relative alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane.
La legge n. 97/94, art. 1, comma 4, infatti individua gli "interventi speciali" per la montagna in una serie di azioni organiche e coordinate relative ai seguenti profili:
a)  territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengono conto sia del valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
b)  economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
c)  sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;
d)  culturale e delle tradizioni locali".
Il comma 5 dell'art. 1 della citata legge precisa che le regioni concorrono alla tutela ed alla valorizzazione del proprio territorio montano mediante gli interventi speciali sopra individuati che vengono finanziati con le risorse trasferite alle regioni dal Fondo nazionale per la montagna.
Il piano di utilizzo del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2004 approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, con la deliberazione n. 356 del 2 agosto 2005 e con il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 99150 del 6 ottobre 2005, prevede, per l'individuazione degli interventi, l'emanazione di circolari relative alle seguenti linee di attività:
1) programma per la manutenzione del territorio;
2) programma di manutenzione strade di montagna;
3) programma di valorizzazione e promozione.
Nel quadro del profilo a) soprarichiamato vanno inquadrate le linee di attività 1 e 2 relative ai programmi di manutenzione del territorio e delle strade di montagna, mentre il programma di valorizzazione e promozione fa riferimento ai citati profili b), c) e d).
Nel seguito, vista la nota prot. n. 98336/Gab del 28 novembre 2006, vengono riportati gli ambiti di intervento e le tipologie d'intervento ammissibili, i soggetti abilitati a presentare le richieste, le risorse disponibili, le condizioni di ammissibilità generali ed i contributi concedibili, le modalità di presentazione delle istanze, i requisiti specifici di ammissibilità per linea di attività, nonché le procedure di redazione dei programmi-criteri di ripartizione, punteggi e priorità.
1. Ambiti di intervento:
Ambito  1  -  Programma per la manutenzione del territorio;
Ambito  2  -  Programma per la manutenzione strade di montagna;
Ambito  3  -  Programma di valorizzazione e promozione.
1.1  Ambito 1 - Programma per la manutenzione del territorio
L'ambito 1 riguarda esclusivamente i lavori di manutenzione sui corsi d'acqua, per tali intendendosi quelli necessari a mantenere in buono stato di efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali, in buone condizioni i versanti, in efficienza le opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica.
Ai fini della presente circolare vengono considerati unicamente gli interventi di manutenzione degli alvei fluviali e delle opere di difesa esistenti, di competenza degli enti locali - ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 - e quindi relativi a interventi su fiumi o torrenti aventi per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada di competenza dell'ente locale ed ai lavori sui corsi d'acqua a difesa di centri abitati, di villaggi e di borgate.
Le uniche tipologie d'intervento ammissibili sono specificate nell'allegato 2 alla presente circolare; inoltre gli interventi devono riguardare esclusivamente le aree rientranti nei territori classificati come montani - ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni - e individuati e ripartiti in zone omogenee con legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le integrazioni operate dai decreti del Presidente della Regione.
1.2  Ambito 2 - Programma per la manutenzione strade di montagna
Il piano di utilizzo, attesa la ridotta dotazione finanziaria, ha previsto unicamente un programma di manutenzione ordinaria al fine di contribuire alle attività svolte dai comuni montani e parzialmente montani per conservare in buon stato d'uso il sistema viario minore. L'attività di manutenzione è da considerarsi l'insieme delle operazioni necessarie a mantenere in buon stato d'uso le strade comunali ed interpoderali garantendo un'agevole circolazione sulle stesse. Gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strade comunali esterne al centro abitato ed interpoderali, che possono essere inseriti nel programma, riguardano: l'eliminazione di tratti dissestati della sede stradale con il rifacimento del manto stradale, la manutenzione di cunette e banchine stradali e la manutenzione delle opere intersecanti la sede stradale e relative allo smaltimento delle acque.
Gli interventi devono riguardare esclusivamente le aree rientranti nei territori classificati come montani - ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni - e individuati e ripartiti in zone omogenee con legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le integrazioni operate dai decreti del Presidente della Regione.
1.3  Ambito 3 - Programma di valorizzazione e promozione
Il programma di valorizzazione e promozione è finalizzato a incentivare, in coerenza a quanto previsto dalla legge n. 97/94, una serie di azioni pubbliche capaci di favorire lo sviluppo sostenibile dei territori montani. Gli interventi devono riguardare esclusivamente le aree rientranti nei territori classificati come montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, e individuati e ripartiti in zone omogenee con legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le integrazioni operate dai decreti del Presidente della Regione.
Il programma si suddivide in due linee d'intervento, ognuna delle quali prevede più azioni.
Linea A:
Azione 1) interventi di recupero di immobili pubblici finalizzati alla fruizione turistica;
Azione 2) interventi per la realizzazione di percorsi turistici attraverso il recupero e/o riattamento di antichi sentieri e trazzere montane.
Per ciò che concerne l'azione 2 della linea A, si precisa che gli unici interventi ammessi relativi ai sentieri sono i seguenti: pulizia e sramatura degli arbusti entro il limite di 50 cm. dal ciglio del sentiero, ripristino del tracciato mediante la manutenzione dell'eventuale selciato esistente e/o la realizzazione di nuovi selciati, manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria di eventuali altre opere esistenti e relative al sentiero e realizzazione di segnaletica turistica; con riferimento alle trazzere montane sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria volti ad assicurare la percorribilità delle stesse anche con mezzi a motore per consentire la fruizione di emergenze architettoniche, naturali, geologiche, ambientali, di beni culturali e di immobili pubblici finalizzati alla fruizione turistica. In ogni caso, la larghezza del tratto interessato dall'intervento non può superare i metri 6 banchine comprese. Sono esclusi sia gli interventi di nuova realizzazione di strade sia le opere di manutenzione delle stesse.
Linea B:
Azione 1) promozione, valorizzazione e tutela delle attività produttive tradizionali esercitate nel territorio montano;
Azione 2)  implementazione di sistemi di gestione ambientale EMAS o ISO 14000;
Azione  3)  creazione di itinerari enogastronomici;
Azione  4)  partecipazione o organizzazione di mostre, fiere, convegni, corsi e giornate di studio;
Azione  5)  promozione dell'offerta turistica montana;
Azione  6)  promozione istituzionale e valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio enogastronomico tipico del territorio montano.
2. Soggetti titolati a presentare le istanze
I soggetti che possono avanzare istanze di contributo sono per il programma per la manutenzione del territorio (ambito 1) gli enti locali i cui territori sono classificati montani o parzialmente montani; per il programma per la manutenzione strade di montagna (ambito 2) i comuni i cui territori sono classificati montani o parzialmente montani per interventi rientranti unicamente nel territorio classificato come montano; per il programma di valorizzazione e promozione (ambito 3) le province regionali, i comuni montani e parzialmente montani singolarmente o riuniti in un raggruppamento e/o associazione, ed i GAL sempre limitatamente a interventi rientranti unicamente nel territorio classificato come montano. Si precisa che, anche per ciò che concerne la linea B dell'ambito 3, tutte le azioni proposte, da e per i comuni parzialmente montani, debbono riguardare esclusivamente la porzione di territorio classificato montano e non possono essere estesi alle porzioni di territorio comunale non montano.
3.  Risorse disponibili, condizioni di ammissibilità generale, ripartizione e contributo concedibile
Le risorse attualmente disponibili, sulla base del piano annuale 2004, sono:
Ambito 1 - Programma per la manutenzione del territorio - 1.300.000,00 euro;
Ambito 2 - Programma per la manutenzione strade di montagna - 1.300.000,00 euro;
Ambito 3 - Programma di valorizzazione e promozione - 2.401.965,00 euro.
In presenza di ulteriori disponibilità, anche per effetto della predisposizione di successivi piani di utilizzo del Fondo regionale per la montagna, l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per scorrimento le graduatorie che saranno formate per ciascuno dei programmi, in esecuzione del presente bando/circolare.
Le risorse destinate all'ambito 2 sono riservate per il 60% alla manutenzione delle strade comunali esterne al centro abitato e per il 40% alla manutenzione delle strade interpoderali.
Le risorse destinate all'ambito 3 - Programma di valorizzazione e promozione, pari a _ 2.401.965,00, sono così suddivise:
Linea  A  azione  1  E  700.000,00;
Linea  A  azione  2  E  600.000,00;
Linea  B  azione  1  E  200.000,00;
Linea  B  azioni  2,  3, 4, 5 e 6 complessivamente E 901.965,00.
I programmi per gli ambiti 1 e 2 saranno redatti su base regionale.
Il programma relativo all'ambito 3 sarà redatto su base regionale distinto per la linea A e per linea B. A sua volta, il programma per la linea A sarà redatto per azione.
L'importo massimo dei progetti, ivi comprese le somme a disposizione, relativi agli ambiti 1 e 3 linea A, non potrà superare i 130.000,00 euro; per quelli dell'ambito 2 detto limite è pari a E 50.000,00.
I progetti, a pena di inammissibilità, non possono prevedere somme per espropri.
Si precisa, pena esclusione, che i soggetti richiedenti, specificando nell'istanza inequivocabilmente l'ambito - le linee e le azioni, possono presentare una sola istanza per ambito con riferimento agli ambiti 1 e 2, per l'ambito 2 l'ente deve scegliere se presentare l'istanza per la manutenzione di una strada comunale esterna al centro abitato o di una strada intepoderale, mentre per l'ambito 3 linea A i soggetti possono presentare separata istanza sia per l'azione 1 che per l'azione 2. Per l'ambito 3 linea B i soggetti possono presentare una sola istanza avente per oggetto una singola azione o più azioni nell'ambito di un progetto complessivo.
L'ammontare del contributo concedibile può arrivare fino al 100% del costo dell'intervento per gli ambiti 1, 2 e 3; per quelli dell'ambito 3 linea B in ogni caso è previsto un tetto massimo di contributo pari a 20.000,00 euro per ogni singola azione.
Nel caso di istanze che prevedono più azioni, fermo restando il tetto massimo di 20.000,00 euro per azione, opera un limite di contributo pari ad un massimo di 40.000,00 euro per le istanze presentate da un singolo soggetto e di 80.000,00 euro per le istanze presentate da soggetti raggruppati o associati, dai GAL e dalle province.
Il contributo, nel caso che l'importo effettivamente speso sia inferiore a quello ammesso, verrà proporzionalmente ricalcolato sulla base della somma effettivamente spesa dal/i soggetto/i beneficiario/i. I soggetti che scelgono di presentare l'istanza in raggruppamento o in associazione con altri non possono presentare singole istanze. La presentazione di più istanze da parte dello stesso soggetto per lo stesso ambito, tranne per l'ambito 3 linea A, ove è ammessa la presentazione di istanze per singola azione, comporta automaticamente la non ammissibilità e quindi l'esclusione di tutte le istanze presentate sia singolarmente che in raggruppamento o in associazione.
Le iniziative relative alla linea B dell'ambito 3 dovranno svolgersi e concludersi nell'anno 2007.
4. Istanze di contributo: modalità e termini di presentazione
Le istanze di contributo debbono pervenire all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento foreste, viale Regione Siciliana n. 2246 - 90135 Palermo, entro e non oltre le ore 14:00 del 45°, per le istanze relative all'ambito 3 linea B, e del 120°, per le istanze relative agli altri ambiti, giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le istanze potranno essere presentate mediante consegna diretta entro i termini sopra indicati ed a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio accettazione dell' Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento foreste, viale Regione Siciliana n. 2246, oppure inviate tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo di altro vettore purché recapitate entro i termini di scadenza ed a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento foreste, viale Regione Siciliana n. 2246.
La documentazione tutta dovrà pervenire all'indirizzo indicato al primo cpv del presente punto e sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Fondo regionale per la montagna - Richiesta di ammissione a contributo relativa alla circolare n ............... del ............................................, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n ................ del .............................................
Si specifica che non saranno prese in considerazione e quindi escluse le istanze contenute in plichi erroneamente inviati o consegnati presso altri indirizzi, né quelle pervenute successivamente ai sopraindicati termini, inoltre non saranno considerate ammissibili e quindi escluse le istanze prive anche parzialmente della documentazione richiesta di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.
Non è ammessa l'integrazione di documenti allegati all'istanza dopo la scadenza dei termini per la presentazione della stessa.
Qualora la scadenza dei 45 e dei 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana coincidano con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, e quindi di chiusura degli uffici centrali del dipartimento foreste, la data di acquisizione dell'istanza, con le stesse modalità sopradescritte, è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.
4.1  Documentazione da presentare - ambito 1 - ambito 2 - ambito 3 linea A
Allegata all'istanza dovrà essere presentata tutta la seguente documentazione:
1) elenco dei documenti trasmessi sottoscritto dal legale rappresentante;
2) relazione esplicativa che illustri gli obiettivi dell'intervento e la congruenza con le finalità del programma nonché tutte le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione dei fattori di priorità, elencati rispettivamente ai punti 5, 6 e 7 della presente circolare;
3)  solo per le istanze relative all'ambito 1 va redatta anche la relazione indicata nell'allegato 2, punto 2, "Linee guida per la progettazione - Interventi di manutenzione idraulica";
4)  scheda tecnica d'individuazione dell'intervento di cui all'allegato 1 alla presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente medesimo;
5)  documentazione comprovante il titolo a eseguire gli interventi;
6)  n. 2 copie del progetto in originale o in copia conforme all'originale, munite degli estremi del parere tecnico ex art. 7 bis della legge n. 109/94;
7)  copia conforme all'originale del parere tecnico ex art. 7bis della legge n. 109/94;
8) ove previsto dalle norme, copia conforme dello stralcio (almeno schede 4, 5, 6 e 7 del decreto 3 ottobre 2003 dell'Assessore regionale per i lavori pubblici) del programma triennale delle opere pubbliche vigente presso l'ente richiedente, con relativa delibera esecutiva di approvazione dell'organo deliberante, relativo al settore pertinente da cui si evinca l'inserimento e l'ordine di priorità dell'intervento proposto. Nel caso in cui l'intervento proposto non risulti al primo posto delle priorità del settore, l'amministrazione richiedente è invitata a trasmettere apposita dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'ente, da cui si evinca lo stato di attuazione degli interventi che lo precedono, precisando per ognuno di questi se è stato già finanziato e indicando gli estremi del provvedimento di finanziamento;
9)  dichiarazione a firma del responsabile unico del procedimento e del responsabile del settore urbanistica e/o del capo dell'ufficio tecnico dell'ente dalla quale si evinca che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
10)  dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente dalla quale si evinca se per l'opera che si propone sia stata presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale, allegando copia dell'eventuale istanza già presentata;
11) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente dalla quale si evinca che per l'intervento che si propone non sono stati concessi altri finanziamenti o contributi a valere su fondi regionali, statali o comunitari;
12) cartografia in scala 1:10.000 riportante l'ubicazione dell'area dell'intervento e la delimitazione del territorio classificato come montano, nonché la situazione vincolistica con evidenziati altresì i perimetri di parchi, riserve e zone SIC e ZPS - solo per i progetti relativi all'ambito 2 ed all'ambito 3 linea A, la cartografia in scala 1:10.000 dovrà riportare anche l'intero tracciato della strada da manutenere o del sentiero o della trazzera montana da recuperare o riattare e la relativa denominazione e dovranno essere evidenziate le eventuali interconnessioni con altre strade (statali, provinciali, comunali ed interpoderali) riportando la denominazione di queste ultime;
13)  copia conforme di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari e indicati nell'allegato 1 - (scheda tecnica di individuazione dell'intervento) alla presente circolare;
14)  attestazione a firma del responsabile unico del procedimento - RUP - sulla presenza di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente ed espressamente, ove richiesta, dalle disposizioni di legge, la VIA e/o la valutazione di incidenza;
15)  i GAL dovranno trasmettere anche, in copia conforme all'originale, l'atto costitutivo e lo statuto e dovranno comunicare il nominativo del legale rappresentante;
16)  delibera dell'organo esecutivo del soggetto proponente di approvazione del cofinanziamento dell'intervento.
4.2 Documentazione da presentare. Ambito 3 linea B
Allegata all'istanza dovrà essere presentata tutta la seguente documentazione:
1)  elenco dei documenti trasmessi sottoscritto dal legale rappresentante;
2)  "Piano delle attività promozionali" da redigere sulla base dell'allegato 3 alla presente circolare e contenente gli elaborati indicati nello stesso;
3)  delibera/e dell'organo/i esecutivo/i del/i soggetto/i proponente/i relativa/e al cofinanziamento dell'intervento;
4)  dichiarazione relativa alla popolazione interessata dal piano delle attività promozionali e certificazione della popolazione residente nei territori classificati montani, per i comuni parzialmente montani andrà considerata quella residente nella porzione montana del territorio e non quella complessiva del comune.
I GAL dovranno trasmettere anche, in copia conforme all'originale, l'atto costitutivo, lo statuto e dovranno comunicare il nominativo del legale rappresentante.
L'istanza, l'elenco dei documenti trasmessi e il piano delle attività promozionali dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante.
Nel caso che l'intervento venga proposto da più soggetti raggruppati o associati, l'istanza, l'elenco dei documenti trasmessi ed il piano delle attività promozionali dovranno essere a firma dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti e proponenti e sia nell'istanza che nel piano dovrà essere indicato il soggetto o l'ente che coordinerà le iniziative previste nel piano, inoltre nel "Piano delle attività promozionali" dovranno essere analiticamente riportati per ogni soggetto associato o raggruppato i singoli costi.
Infine, nel caso che l'intervento venga proposto da più soggetti raggruppati o associati dovranno essere trasmesse le delibere di cui al paragrafo 4.2, punto 3, di ogni soggetto partecipante.
4.3  Requisiti specifici di ammissibilità - Ambiti 1, 2 e 3 linea A
Saranno considerate ammissibili le richieste di contributo redatte in conformità ai punti 1.1, 1.2, 1.3 linea A, 2, 3, 4 e 4.1 della presente circolare e per le quali sarà dimostrato il possesso di tutti i requisiti richiesti, nessuno escluso, posseduti entro il termine di presentazione delle istanze. In ogni caso, le istanze prive, anche parzialmente, della documentazione elencata al punto 4.1 e delle informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione dei fattori di priorità indicati ai punti 5, 6 e 7 della presente circolare verranno escluse.
Le aree d'intervento devono rientrare, esclusivamente, nel perimetro dei territori classificati come montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, individuati e ripartiti in zone omogenee con legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le integrazioni operate con decreti del Presidente della Regione e non possono essere estese alle porzioni di territorio comunale classificato non montano.
L'intervento proposto deve rispettare le condizioni di ammissibilità generali di cui al punto 3 e deve riguardare le opere e le tipologie di interventi ammissibili elencati ai precedenti punti 1.1 ed allegato n. 2 per l'ambito 1; 1.2 per l'ambito 2; 1.3 per l'ambito 3 linea A.
Per gli ambiti 1, 2 e 3 linea A, l'intervento deve essere dotato di progetto definitivo, redatto secondo quanto stabilito dall'art. 16 della legge n. 109/94 nel testo vigente nella Regione siciliana e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 554/99, munito di parere tecnico ex art. 7bis della legge n. 109/94 e di tutte le autorizzazioni e pareri, indicati anche nella scheda di identificazione del progetto - allegato 1 alla presente circolare, in riferimento a detto stato di elaborazione del progetto e deve essere conforme allo strumento urbanistico vigente; il progetto trasmesso può essere anche di livello esecutivo, redatto secondo le norme sopra citate, munito di tutte le autorizzazioni e pareri necessari, validato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/99 e dotato di parere tecnico del RUP; inoltre per l'ambito 1 il progetto deve essere redatto in conformità anche alle indicazioni contenute nell'allegato 2 alla presente circolare punto 2 e deve essere corredato della specifica relazione ivi prevista.
L'intervento, ove previsto dalle norme, deve essere inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dell'ente richiedente e ne deve rispettare l'ordine di priorità settoriale.
L'intervento dovrà essere funzionale e autonomamente fruibile.
L'ente richiedente dovrà inoltre dichiarare di essere titolato, ai sensi del R.D. n. 523/1904, ad eseguire l'intervento (ambito 1), oppure proprietario dei terreni e/o delle opere interessati dall'intervento.
Non saranno considerati ammissibili a contributo interventi già finanziati o assistiti da contributi pubblici a valere su fondi regionali, statali o comunitari.
4.4 Requisiti specifici di ammissibilità - Ambito 3 linea B
Saranno considerate ammissibili le istanze redatte in conformità ai punti 1.3, 2, 3, 4 e 4.2 della presente circolare, per le quali sarà dimostrato il possesso di tutti i requisiti posseduti entro il termine di presentazione delle istanze. Gli interventi dovranno interessare, esclusivamente, le aree rientranti nei territori classificati come montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni, e individuati e ripartiti in zone omogenee con legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46, con le integrazioni operate dai decreti del Presidente della Regione e non possono essere estesi alle porzioni di territorio comunale classificato non montano.
In ogni caso, le istanze prive, anche parzialmente, della documentazione elencata al punto 4.2 e delle informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi e per la valutazione dei fattori di priorità indicati al punto 8.1 della presente circolare verranno escluse.
5.  Procedure di redazione del programma: Criteri di ripartizione, punteggi e priorità ambito 1
Gli interventi dell'ambito 1 riguardano la manutenzione dei corsi d'acqua rientranti nelle competenze degli enti locali in base al R.D. n. 523/904.
Il programma verrà articolato su base regionale.
Le proposte ammissibili saranno ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-  interventi ricadenti in aree classificate a rischio idrogeologico, ai sensi del decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente 24 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni; si precisa che la priorità sopra citata verrà attribuita a condizione che l'intervento di manutenzione proposto ricada prevalentemente nell'area classificata a rischio;
-  interventi ricadenti nelle aree a rischio idraulico: R4 punti 5; R3 punti 3; R2 punti 2; R1 punti 1.5;
-  interventi ricadenti nelle aree a rischio da frana: R4 punti 3; R3 punti 2; R2 punti 1; R1 punti 1.0;
-  interventi ricadenti in zone a valenza ambientale (parchi, riserve zone Sic o ZPS): punti 3;
-  interventi di manutenzione relativi a corsi d'acqua e delle opere di difesa esistenti interessanti centri abitati, aree di insediamenti produttivi e infrastrutture primarie soggetti a fenomeni di dissesto non censiti nei PAI: punti 2.
Punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti proponenti assumono a proprio carico:
Cofinanziamento del 30% punti 6; del 25% punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1. Infine, a parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze relative ad interventi ricadenti nei territori dei comuni totalmente montani precederanno quelle dei comuni parzialmente montani. Nel caso di ulteriore parità le istanze, sia quelle dei comuni montani che quelle dei comuni parzialmente montani e sia quelle relative ai territori montani presentati da altri soggetti, verranno ordinate in base alla popolazione residente con prorità agli enti aventi il minor numero di abitanti. Per i comuni parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella porzione di territorio classificato come montano.
La struttura competente, sulla base dei risultati istruttori, predispone lo schema di programma contenente la graduatoria delle domande ammissibili, ordinate in base ai punteggi.
A seguito dell'adozione del programma saranno comunicati gli interventi ammessi a contributo specificando l'ammontare dello stesso, le modalità di erogazione e le direttive per la presentazione del progetto esecutivo per le istanze alle quali risulta allegato il progetto definitivo.
Il provvedimento di ammissione a contributo determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, decorsi i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo.
Il decreto di ammissione all'erogazione del contributo, con l'indicazione delle modalità di erogazione, verrà emanato nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 14bis della legge n. 109/94.
6.  Procedure di redazione del programma: Criteri di ripartizione, punteggi e priorità - ambito 2
Si prevedono una serie di interventi di ordinaria manutenzione relativi a strade comunali esterne al centro abitato e interpoderali sempre su richiesta del comune competente per le attività di manutenzione delle stesse.
Il programma verrà articolato in programmi regionali distinti per le strade comunali esterne al centro abitato e per le strade interpoderali.
Nell'ambito di ciascun programma regionale le proposte ammissibili saranno ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-  particolare valenza ambientale della zona ove ricade l'intervento di manutenzione (parchi, riserve, zone Sic o ZPS): punti 3;
-  distanza dell'intervento dal centro abitato più vicino 0,3 x Km. sino ad un massimo di 3 punti per distanze Ž a 10 Km.;
-  numero di centri abitati, frazioni e borghi serviti: 1 punto per ogni centro abitato, 0,50 per frazioni e borghi;
-  interconnessione con altre strade statali, provinciali, comunali ed interpoderali: 1 punto;
-  punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25% punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1. Infine, a parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze dei comuni totalmente montani precederanno quelle dei comuni parzialmente montani. Nel caso di ulteriore parità le istanze, sia quelle dei comuni montani che quelle dei comuni parzialmente montani, verranno ordinate in base alla popolazione residente con prorità agli enti aventi il minor numero di abitanti. Per i comuni parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella porzione di territorio classificato come montano.
La struttura competente, sulla base dei risultati istruttori, predispone lo schema di programma contenente la graduatoria delle domande ammissibili, ordinate in base ai punteggi.
A seguito dell'adozione del programma saranno comunicati gli interventi ammessi a contributo specificando l'ammontare dello stesso, le modalità di erogazione e le direttive per la presentazione del progetto esecutivo per le istanze alle quali risulta allegato il progetto definitivo.
Il provvedimento di ammissione a contributo determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo, per le istanze alle quali era stato allegato il progetto definitivo, dell'opera entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, decorsi i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo. Il decreto di ammissione all'erogazione del contributo, con l'indicazione delle modalità di erogazione, verrà emanato nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 14bis della legge n. 109/94.
7.  Procedure di redazione del programma: Criteri di ripartizione e priorità ambito 3 - linea A
Il programma di valorizzazione e promozione sempre nell'ambito di un sistema di azioni pubbliche è finalizzato a creare le condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile dei territori montani.
Il programma verrà articolato in programmi regionali distinti per azione. Nell'ambito di ciascun programma le proposte ammissibili saranno ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-  natura dell'intervento in relazione alla capacità di contribuire alla promozione ed allo sviluppo dell'offerta turistica: punti 4;
-  particolare valenza ambientale della zona dove è ubicato l'intervento (parchi, riserve, zone SIC o ZPS): punti 3;
-  integrazione con altre iniziative pubbliche: a carattere turistico, culturale e ambientale: punti 1;
-  complementarità con altri programmi o progetti afferenti ad altre politiche in atto sul territorio, rappresentando un rafforzamento, un arricchimento o un consolidamento: punti 1;
-  punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25% punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1. Infine, a parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze dei comuni totalmente montani precederanno quelle dei comuni parzialmente montani ed a seguire quelle degli altri enti e dei GAL. Nel caso di ulteriore parità, le istanze dei comuni montani, dei comuni parzialmente montani e sia quelle relative ai territori montani presentate da altri soggetti, verranno ordinate in base alla popolazione residente con prorità agli enti aventi il minor numero di abitanti. Per i comuni parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella porzione di territorio classificato come montano.
La struttura competente, sulla base dei risultati istruttori, predispone lo schema di programma contenente la graduatoria delle domande ammissibili, ordinate in base ai punteggi conseguiti.
A seguito dell'adozione del programma saranno comunicati gli interventi ammessi a contributo specificando l'ammontare dello stesso, le modalità di erogazione e le direttive per la presentazione del progetto esecutivo per le istanze alle quali risulta allegato il progetto definitivo.
Il provvedimento di ammissione a contributo determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, decorsi i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo.
Il decreto di ammissione all'erogazione del contributo con l'indicazione delle modalità di erogazione verrà emanato nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 14bis della legge n. 109/94.
8.  Procedure di redazione del programma: Criteri di ripartizione punteggi e priorità erogazione del contributo, relazioni finali e controlli ambito 3 - sub linea B
Anche le azioni previste nell'ambito 3 linea B sono finalizzate alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile nei territori montani.
8.1 Criteri di ripartizione e priorità
Le istanze presentate verranno esaminate al fine della valutazione delle iniziative previste e della loro ammissibilità con particolare riferimento alle singole voci del progetto. Nel caso di proposte parzialmente non compatibili con le finalità delle azioni dell'ambito 3 linea B, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere a contributo la sola parte del programma presentato che risulti coerente con le azioni medesime, calcolando conseguentemente l'eventuale contributo sulla parte di programma ammesso.
Le proposte ammissibili saranno poi ordinate sulla base dei seguenti punteggi:
-  caratteristiche dell'iniziativa in relazione alla capacità di proporre un sistema coordinato e integrato di azioni capaci di contribuire alle attività di promozione e valorizzazione del territorio montano, ai sensi dei profili b, c, d riportati nella premessa della presente circolare: punti 5;
-  caratteristiche ambientali del territorio interessato dalla proposta intesa come presenza di zone protette, parchi e riserve e siti Natura 2000 (verrà preso in considerazione il rapporto tra il totale della superficie protetta e il totale della superficie classificata montana interessata dal piano delle attività promozionali): rapporto > al 75% punti 4; rapporto al 75% e 50% punti 3; rapporto < al 50% e al 25% punti 2; rapporto < al 25% e al 10% punti 1;
-  carattere comprensoriale dell'iniziativa, intesa come coinvolgimento di più enti locali raggruppati o associati, o raggruppati o associati ed appartenenti alla stessa zona omogenea, ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 46: 1 punto per soggetto partecipante e comunque un massimo di 8 punti per raggruppamenti o associazioni formati da più di otto soggetti, per i GAL i punti verranno attribuiti con riferimento unicamente al numero degli enti pubblici appartenenti al GAL ed interessati dal progetto sempre con il limite massimo di otto punti;
-  azioni di promozione dei prodotti agroalimentari caratterizzati da un marchio di origine riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e nazionale (DOP, IGP, AS, DOC, DOCG, IGT) e prodotti di agricoltura biologica: punti 2;
-  integrazione con altre iniziative pubbliche turistiche, culturali, ambientali: punti 1;
-  complementarità con altri programmi o progetti afferenti ad altre politiche in atto sul territorio, rappresentando un rafforzamento, un arricchimento o un consolidamento: punti 1;
-  punteggio relativo al costo totale dell'intervento che i soggetti proponenti assumono a proprio carico: cofinanziamento del 30% punti 6; del 25% punti 5; del 20% punti 4; del 15% punti 3; del 10% punti 2; del 5% punti 1. Infine, a parità di posizionamento nella graduatoria, le istanze verranno così ordinate: 1) istanze presentate dai soggetti raggruppati o associati; 2) istanze presentate dalle province; 3) istanze presentate dai GAL; 4) istanze presentate dai comuni montani, 5) istanze presentate dai comuni parzialmente montani. Nel caso di ulteriore parità, le istanze verranno ordinate in base alla popolazione residente con prorità agli enti aventi il minor numero di abitanti. Per i comuni parzialmente montani la popolazione dovrà essere residente nella porzione di territorio classificato come montano. Per le istanze presentate da più enti associati, dalle province e dai GAL si farà riferimento a quella complessiva residente nei territori classificati montani ed interessata dal progetto.
La struttura competente, sulla base dei risultati istruttori, predispone lo schema di programma contenente la graduatoria delle domande ammissibili, ordinate in base al punteggio conseguito.
I soggetti richiedenti si impegnano ad apportare le modifiche e integrazioni sulle modalità e tempi di realizzazione delle attività che verranno richieste dall'Amministrazione regionale.
I soggetti richiedenti, con apposita dichiarazione nell'istanza, si impegnano, altresì, ad apportare modifiche sostanziali e temporali alle proposte che verranno eventualmente richieste dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento foreste per assemblarle e coordinarle in unico sistema di valorizzazione al fine di evitare nello stesso territorio sovrapposizioni o duplicazioni.
Nel caso in cui l'istanza e il piano delle attività promozionali vengano presentati da più soggetti raggruppati o associati, il contributo assegnato verrà ripartito ed erogato secondo le indicazioni contenute nel piano delle attività promozionali e ciascun beneficiario è responsabile dell'attuazione dell'iniziativa di competenza ai fini degli obblighi indicati ai successivi punti.
8.2 Erogazione del contributo
Il contributo regionale è erogato con le seguenti modalità:
a)  anticipo del 50% ad avvenuta approvazione della graduatoria delle domande ammissibili utilmente collocate e per i GAL subordinatamente alla costituzione da parte dei beneficiari privati di pari garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a favore della Regione siciliana, in vigore fino alla liquidazione del saldo;
b)  saldo ad avvenuto accertamento finale positivo dello svolgimento del progetto e della relativa rendicontazione.
Nell'eventualità che le spese a consuntivo risultino inferiori a quelle ammesse in fase di istruttoria iniziale, il contributo sarà ridotto proporzionalmente nella fase di saldo.
8.3 Relazione finale e controlli
Entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa e/o manifestazione, etc., il beneficiario è tenuto a presentare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dipartimento foreste, a firma del funzionario responsabile del procedimento e del legale rappresentante dell'ente, la seguente documentazione:
a)  relazione dettagliata delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti in riferimento alle iniziative previste nel progetto approvato, con allegata copia dei documenti e dei materiali pubblicitari eventualmente prodotti (cartacei, informatici, audiovisivi, etc.);
b)  dettagliata rendicontazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, manifestazione, etc., suddivise fra le diverse tipologie di azioni contemplate ed approvate nel progetto, in modo da consentire in sede di verifica il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa. A tale rendicontazione sarà allegato l'elenco delle fatture riferite alle azioni sostenute, firmato dal legale rappresentante.
La documentazione di spesa originale deve essere trattenuta presso la sede del beneficiario per essere messa a disposizione per eventuali controlli da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento foreste.
La relazione finale deve essere autocertificata dal legale rappresentante, circa la veridicità delle spese sostenute e della realizzazione del programma. In fase di accertamento finale possono essere ammesse compensazioni tra gli importi preventivati nelle varie tipologie di attività, di cui al punto 1.3, in misura non superiore al 20% della spesa ammessa, fermo restando l'importo complessivo approvato; compensazioni superiori devono essere preventivamente autorizzate. L'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento foreste si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sull'esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale dei documenti e sull'esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.
Negli atti di concessione dei contributi sono specificati gli eventuali obblighi ai quali dovranno attenersi i singoli beneficiari.
I beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione ed al monitoraggio delle azioni realizzate.
Si precisa che per i contributi concessi a più soggetti raggruppati e/o associati la documentazione sopra riportata dovrà essere a firma dei legali rappresentanti dei soggetti raggruppati e/o associati. Il soggetto che coordina l'attuazione del piano dovrà curare la trasmissione al dipartimento foreste dei documenti sopra richiesti.
Nell'organizzazione delle iniziative progettate deve sempre essere fatta menzione della partecipazione finanziaria dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento foreste, nell'osservanza delle indicazioni fornite.
In particolare, i materiali a stampa, audiovisivi e di qualsiasi altro genere devono riportare il logo e la dicitura "Regione siciliana - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento foreste - Fondo regionale per la montagna".
I contributi concessi verranno integralmente revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento.
In caso di revoca del contributo il beneficiario deve restituire le somme già erogate, gravate degli interessi legali maturati.
Nel caso in cui la rendicontazione finale delle spese sostenute ed accertate corrisponda ad un contributo inferiore all'anticipazione già erogata, il beneficiario deve restituire una somma corrispondente alla differenza risultante, maggiorata degli interessi legali maturati.
Il dirigente generale del dipartimento regionale foreste: LONZI


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(2007.7.495)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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