REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MARZO 2007 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 27 febbraio 2007, n. 5.
Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica

1.  I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:
"4.  Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5.  Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
6.  Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.
7.  La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficenza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento.".
2.  Gli interventi di controllo della fauna selvatica possono altresì essere effettuati anche tramite il prelievo venatorio secondo le modalità ed i tempi indicati nel calendario venatorio. A tale scopo le ripartizioni faunistico-venatorie formulano le proposte di cui alla lettera p) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Le proposte, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere inoltrate anche dopo il trenta marzo di ogni anno, purché in tempo utile per l'inserimento in calendario.
Art.  2.
Disposizioni relative a personale

1.  Al personale di cui all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, inquadrato nel ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, si applica la deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21. Al personale suddetto si applica, a far data dall'1 gennaio 2004, l'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2.  Al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, dopo la parola "pubblici" aggiungere le parole "entro il 29 dicembre 2003" e sostituire le parole da "i cui decreti" fino a "data successiva" con le parole "comunque definiti alla medesima data".
3.  Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione organica dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo è provvisoriamente rideterminata in misura pari al numero degli addetti utilizzati al 31 dicembre 2002 e, entro tale limite, le procedure selettive e le consequenziali assunzioni mediante pubblico concorso possono essere immediatamente attivate, in applicazione della normativa vigente per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
4.  Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione siciliana che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili, nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti, impegnati presso l'Amministrazione regionale, destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale.
Art.  3.
Contratti per acquisti e forniture di servizi

1.  I contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti locali e della Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2006-2008, possono essere rinnovati per una sola volta e per periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

Art.  4.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 febbraio 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 
Assessore regionale per la sanità  LAGALLA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Controllo della fauna. - 1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo anche nelle zone nelle quali esiste divieto di caccia.
2.  Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono esercitati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'Osservatorio faunistico siciliano.
3.  Qualora l'Istituto di fauna selvatica e il Comitato regionale faunistico-venatorio verifichino l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del suddetto Istituto, può autorizzare piani di cattura o, per imprescindibili esigenze sanitarie, piani di abbattimento selettivo e, comunque, senza l'uso di veleni.
4.  Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo delle guardie forestali, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni.
5.  Le ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi e delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.
6.  Nei parchi regionali e nelle riserve naturali il controllo della fauna selvatica è attuato dalle guardie addette ai parchi o alle riserve e dai soggetti di cui al comma 4.
7.  La fauna abbattuta, se commestibile, è donata in beneficienza ad orfanotrofi e centri di prima accoglienza, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopi di ripopolamento.".
Nota all'art. 1, comma 2:
L'art. 8 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", così dispone:
"Ripartizioni faunistico-venatorie. - 1. Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi decentrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e con competenza territoriale provinciale.
2.  Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:
a)  predisporre ed attuare:
1)  iniziative per la pianificazione del territorio di rispettiva competenza, individuandone la destinazione differenziata ai sensi della presente legge;
2)  programmi faunistici articolati per comprensori omogenei;
3)  piani e iniziative di miglioramento ambientale volti a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica;
b)  provvedere al ripopolamento ed al controllo della fauna;
c)  individuare, sentiti i Comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita, nonché le zone idonee per le sole gare su selvaggina naturale destinate esclusivamente ai cani da ferma;
d)  istruire le istanze per la costituzione di aziende agro-venatorie e faunistico-venatorie;
e)  esprimere parere all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste sulla sussistenza dei requisiti dei centri privati di produzione di selvaggina e di allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale;
f)  controllare i centri per il recupero della fauna selvatica di cui all'articolo 6;
g)  curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche dei comuni;
h)  coordinare l'attività di vigilanza volontaria delle associazioni venatorie e ambientaliste, disponendo particolari servizi oltre a quelli liberi di istituto;
i)  svolgere attività di studio e propaganda per la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici, anche attraverso la realizzazione di iniziative divulgative, nonché diffondere le norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;
l)  (.....);
m)  formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca delle oasi di protezione e rifugio della fauna e delle zone di ripopolamento e cattura, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46, o di aree di interesse faunistico meritevoli di particolare protezione;
n)  individuare entro il 28 febbraio di ogni anno, d'intesa con l'Azienda delle foreste demaniali, e tenuto conto delle proposte di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove è consentito l'esercizio venatorio, dandone comunicazione all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste entro il successivo 30 marzo di ogni anno per la formulazione del calendario venatorio;
o)  curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo venatorio, anche attraverso il rilevamento dei dati riportati nei tesserini regionali di caccia restituiti dai cacciatori;
p)  inoltrare, entro il 30 marzo di ogni anno, le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa l'individuazione dei territori comunali nei quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni dei comuni interessati;
q)  procedere alla concessione, alla liquidazione e al pagamento delle somme e dei contributi concernenti gli interventi nel settore faunistico-venatorio e cinologico di cui alla presente legge, inclusi quelli deliberati dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, per progetti comportanti una spesa non superiore a lire 250 milioni. Per importi superiori provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
r)  fornire attività di supporto tecnico-amministrativo agli organi degli ambiti territoriali di caccia;
s)  deliberare, previo parere dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sulle istanze dei cacciatori relative alla scelta degli ambiti territoriali di caccia diversi da quello di residenza ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera b), nonché sulle richieste dei cacciatori relative all'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende faunistico-venatorie;
t)  svolgere i compiti, le attività e gli interventi ad esse demandati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge, ivi compresa la tabellazione delle zone sottratte all'esercizio venatorio che non sia a carico di altri soggetti.
3.  Ai compiti di cui alle lettere a), b), c), h), i), m), n), o) e, p) del comma 2 le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previa acquisizione del parere del competente comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia. Nelle more della costituzione dei comitati di gestione, le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono ad acquisire il parere dei rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia, in quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia ambientale.".
Note all'art. 2, commi 1 e 2:
-  L'art. 48 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante: "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.", così dispone:
"Personale comandato. - 1. Il personale comandato presso l'Assessorato regionale della sanità ai sensi dell'articolo 1, capoverso 5, della legge regionale 5 dicembre 1991, n. 46, nonché quello comandato ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, modificato dall'articolo 15 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20, nonché ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3, in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità alla data del 30 settembre 1993, è inquadrato, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo speciale transitorio istituito con l'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, con i criteri e le modalità nello stesso articolo 8 stabiliti.
2.  L'inquadramento avverrà a domanda da presentarsi da parte degli interessati entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
3.  (.....).".
-  L'art. 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53, recante: "Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246.", così dispone:
"Il personale trasferito alla Regione per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246, comunque in servizio alla data di entrata in vigore dei precitati decreti, è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in un ruolo speciale transitorio istituito presso la Presidenza della Regione.
Il personale di cui al comma precedente è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli secondo le modalità stabilite dall'art. 5.
Il personale di cui ai precedenti commi, salva la destinazione alle funzioni ed ai compiti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246, è assegnato ai rami dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche. Il medesimo personale può essere assegnato a prestare servizio mediante comando presso gli enti locali e gli enti strumentali controllati dalla Regione.".
-  L'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, recante: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale della Amministrazione regionale" e altre norme per il personale comandato, dell'occupazione giovanile e i precari delle unità sanitarie locali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 2 dell'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici entro il 29 dicembre 2003 comunque definiti alla medesima data.".
-  L'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.", così dispone:
"Trattamento di quiescenza del personale regionale. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per l'anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.
2.  Il trattamento di quiescenza derivante dall'applicazione del comma 1 non può essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando integralmente il previgente sistema pensionistico regionale, calcolato alla data di cancellazione dal ruolo.
3.  A decorrere dal 1° gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.
4.  A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione.
5.  I dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6.  A decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.
7.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "o coniugi non legalmente o effettivamente separati" sono aggiunte le parole "o figli".".
Nota all'art. 2, comma 3:
Il terzo comma dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", così dispone:
"3.  Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.".
Note all'art. 2, comma 4:
-  Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante: "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 11 - Progetti di utilità collettiva: aree di intervento. - 1. Si possono proporre progetti di utilità collettiva nelle seguenti aree operative:
a)  beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;
b)  biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari;
c)  tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste);
d)  terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini;
e)  organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici della Amministrazione regionale del lavoro);
f)  servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli, sportelli-giovani;
g)  servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere, alle Aziende unità sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio;
h)  prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
i)  assistenza sociale, animazione socio-culturale;
l)  interventi a favore degli immigrati;
m)  servizi degli enti locali, con priorità per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti;
n)  custodia, manutenzione e gestione di beni ed attività derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia;
o)  servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio;
p)  servizi turistici.".
"Art. 12 - Progetti di utilità collettiva: modalità di realizzazione. - 1. Possono proporre la realizzazione di progetti di utilità collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'articolo 11: l'Amministrazione regionale le università siciliane; gli enti e le aziende sottoposti a controllo, tutela e vigilanza dellregionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria ed artigianato; le aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali.
2.  Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre società di persone previste dal codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3. Possono altresì utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilità collettiva i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione nei progetti di utilità collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti.
3.  Possono procedere altresì alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2:
a)  le società già costituite o da costituirsi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
b)  le società a partecipazione pubblica che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, saranno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
c)  le società di cui all'articolo 6 che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.
4.  Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonché i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario.
5.  Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non può, comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente.
6.  Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.
7.  Nel caso di comuni dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio il contributo della Regione di cui al comma 6 è elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento.
8.  I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.
9.  L'Agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilità collettiva.
10.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare con priorità progetti di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 416, e successive aggiunte e modificazioni che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilità collettiva ex articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della presente legge.
11.  Ai fini di cui al comma 10 l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione può predisporre, anche d'intesa con le Amministrazioni pubbliche di cui allo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili.
12.  I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995.".
-  L'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Fondo unico per il precariato - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.
2.  I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3.  Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1095
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula Stralcio XI nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005, n. 348 del 17 gennaio 2006, n. 351 del 19 gennaio 2006, n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.255)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
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