REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 MARZO 2007 - N. 10
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 27 febbraio 2007, n. 4.
Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Personale del Corpo forestale della Regione

1.  Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione siciliana, in attuazione del riordino delle carriere di cui all'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla legge 6 marzo 1992, n. 216 e alle norme concernenti il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della Regione siciliana sono istituiti:
a)  per il personale non direttivo, i ruoli di cui agli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
b)  per il personale direttivo, i ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
c)  per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale, i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in analogia con quanto previsto per il personale di cui alla lettera b) del presente comma.
2.  Il personale dei ruoli di cui alla lettera a) del comma 1, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione siciliana nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato rispettivamente:
a)  in categoria B, il personale dei ruoli di cui agli articoli 2 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
b)  in categoria C, il personale dei ruoli di cui agli articoli 7, 13, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87.
3.  Il personale dei ruoli di cui alle lettere b) e c) del comma 1, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dei decreti del Presidente della Regione siciliana nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, viene inquadrato in categoria D.
4.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successivo decreto, su proposta del dirigente generale del Dipartimento foreste, il Presidente della Regione stabilisce le competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del personale di cui alla presente legge.
5.  Al fine di far fronte al fabbisogno organico dei ruoli istituiti con la presente legge, il dirigente generale del Dipartimento foreste applica le procedure concorsuali disciplinate dalle norme in atto in vigore per l'assunzione delle analoghe figure professionali del Corpo forestale dello Stato.
6.  Al personale del Corpo forestale della Regione siciliana di cui alla presente legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali e viene attribuita l'indennità mensile pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
7.  L'indennità mensile pensionabile da corrispondere ai funzionari direttivi tecnici forestali di cui alla lettera c) del comma 1 è attribuita in misura pari a quella prevista per il personale dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ed articolata in analogia.
8.  In fase di prima applicazione della presente legge, il personale già dei ruoli del Corpo forestale della Regione siciliana, tenuto conto del disposto dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, essendo già inquadrato in categorie e posizioni di cui ai decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 2 luglio 2001, è inquadrato, anche in soprannumero, nelle qualifiche del ruolo previsto con la presente legge nella rispettiva categoria di appartenenza, mantiene la propria posizione economica e percepisce la relativa indennità mensile pensionabile. Per la eventuale progressione di carriera, al suddetto personale si applicano le analoghe anzianità in atto in vigore per il personale del Corpo forestale dello Stato.
9.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 750 migliaia di euro (UPB 2.4.1.1.1, capitolo 150001), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, (capitolo 215704), accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri, valutati in 750 migliaia di euro annui, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
10.  A far data dalla pubblicazione della presente legge, sono soppressi i ruoli di guardie, sottufficiali, agenti tecnici ed assistenti tecnici forestali della Tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e tutte le norme in contrasto con la presente legge. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme in atto vigenti per il Corpo forestale dello Stato.

Art.  2.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 febbraio 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, comma 1:
-  L'art. 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.", così dispone:
"Riordino delle carriere del personale del Corpo forestale. - 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione presenta un disegno di legge in materia di riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale amministrativo ad esso collegato, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 e nelle altre norme concernenti il Corpo forestale dello Stato.".
-  L'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Organico regionale. - 1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarità delle strutture. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, si procede, previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilità e di esplicazione connessi. All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'articolo 2, lettera c), della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si procede avendo riguardo alle professionalità definite nel previgente ordinamento dalle soppresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attività professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'Amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni propri della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il personale di cui al comma 1 è assegnato ai singoli rami dell'Amministrazione regionale in relazione alle specifiche professionalità ed esperienze. Le successive variazioni delle dotazioni organiche sono determinate secondo i princìpi contenuti nell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e al fine di realizzare contenimenti di spesa, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla Giunta regionale, previa verifica degli effettivi bisogni, correlata all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed a seguito di consultazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da esaurirsi entro quindici giorni dalla proposta e con specifico riferimento alle necessarie modificazioni istituzionali, ai processi di delega, riordino, trasferimento di funzioni, alle definizioni di processi di decentramento, ed alle conseguenti esigenze organizzative finalizzate ad obiettivi di contenimento della spesa. Le variazioni di organico in aumento sono adottate con legge. La variazione della dotazione organica è assunta con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ove comporti riduzioni di spese e non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3.  Fino al 31 dicembre 2003 è fatto divieto all'Amministrazione regionale di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fermi restando i concorsi già banditi, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 9. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, riferito al corpo forestale come corpo di pubblica sicurezza.".
-  L'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.", così dispone:
"Pubblico impiego. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:
a)  prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;
b)  prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
c)  prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei princìpi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:
1)  le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
2)  gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
3)  i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;
4)  i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
5)  i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
6)  la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
7)  la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
d)  prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;
e)  mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;
f)  prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;
g)  prevedere:
1)  la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;
2)  la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;
3)  la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;
4)  i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;
5)  una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
h)  prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;
i)  prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato;
l)  definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
m)  prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;
n)  prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;
o)  procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;
p)  prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso articolo 24;
q)  (...);
r)  prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
s)  prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
t)  prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;
u)  prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
v)  al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;
z)  prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;
aa)  prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;
bb)  prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993/94, i commi decimo e undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;
cc)  prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;
dd)  procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
ee)  procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
ff)  procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
gg)  prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;
hh)  prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;
ii)  prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
ll)  i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;
mm)  al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
2.  Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
3.  Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
4.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5.  Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.".
-  La legge 6 marzo 1992, n. 216, reca "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici.".
Note all'art. 1, comma 1, lett. a):
-  Gli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 1. Istituzione dei ruoli. - 1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia sono istituiti i seguenti ruoli, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:
a)  ruolo degli agenti ed assistenti;
b)  ruolo dei sovrintendenti;
c)  ruolo degli ispettori.
2.  Nella tabella A allegata al presente decreto legislativo sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.
3.  Detti ruoli sostituiscono il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, come stabilito dalla tabella A allegata alla legge 7 giugno 1990, n. 149.
4.  La Scuola allievi sottufficiali e guardie forestali di Cittaducale assume la denominazione di Scuola del Corpo forestale dello Stato.".
"Art. 2. Ruolo degli agenti e degli assistenti. - 1. Il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo Forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:
-  agente, allievo agente;
-  agente scelto;
-  assistente;
-  assistente capo.".
"Art. 7. Ruolo dei sovrintendenti. - 1. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate tre qualifiche:
-vice sovrintendente;
-  sovrintendente;
-  sovrintendente capo.".
"Art. 13. Ruolo degli ispettori. - 1. Il ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:
-  vice ispettore;
-  ispettore;
-  ispettore capo;
-  ispettore superiore.".
"Art. 25. Istituzione dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa. - 1. Nell'àmbito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:
a)  (...);
b)  ruolo degli operatori e dei collaboratori;
c)  ruolo dei revisori;
d)  ruolo dei periti.
2.  Nella tabella B allegata al presente decreto, sono determinate le dotazioni organiche dei ruoli indicati al comma 1, nonché l'equiparazione tra le qualifiche degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelle della Polizia di Stato.
3.  Sono soppresse per il personale del Corpo forestale dello Stato senza qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza le dotazioni organiche di seconda, terza, quarta, quinta e sesta qualifica funzionale e dei relativi profili professionali nonché il contingente di qualifica dei corrispondenti profili professionali della dotazione organica della settima qualifica funzionale, individuati nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 - Serie generale.
4.  Ogni qualifica di ciascuno dei ruoli di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso. Alla loro identificazione si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto ministeriale d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.".
"Art. 30. Ruolo degli operatori e dei collaboratori. - 1. Il ruolo degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:
-  operatore;
-  operatore scelto;
-  collaboratore;
-  collaboratore capo.".
"Art. 34. Ruolo dei revisori. - 1. Il ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate tre qualifiche:
-  vice revisore;
-  revisore;
-  revisore capo.".
"Art. 39. Ruolo dei periti. - 1. Il ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:
-  vice perito;
-  perito;
-  perito capo;
-  perito superiore.".
-  Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, reca "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.".
Note all'art. 1, comma 1, lett. b):
-  L'art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.", così dispone:
"Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. - 1. Nell'àmbito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia è istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a)  commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b)  commissario capo forestale;
c)  vice questore aggiunto forestale.
2.  La relativa dotazione organica è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
3.  Sono soppresse le dotazioni organiche di settima, di ottava qualifica funzionale e dei relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza, individuate nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 33 dell'8 febbraio 1991, nonché la dotazione organica della nona qualifica funzionale determinata, per il medesimo personale, con il decreto 9 febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.
4.  Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende più profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonché alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5.  Al personale di cui al comma 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.".
-  Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, 472, reca "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato.".
Note all'art. 1, comma 2:
-  L'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Organico regionale. - 1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai titoli IV e VII la dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale è costituita dal personale inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, distinto per qualifiche secondo la normativa previgente con riferimento alle tabelle allegate alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni. Nell'attesa della nuova classificazione, il personale può essere adibito a mansioni proprie di altre qualifiche della fascia funzionale di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, nel rispetto delle specificità tecniche e/o professionali in relazione alle peculiarità delle strutture. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, si procede, previa contrattazione sindacale, per il personale non inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e per il personale direttivo, alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa, nonché ai requisiti specifici richiesti per il suo svolgimento ed al grado di responsabilità e di esplicazione connessi. All'identificazione dei profili e di quanto previsto dall'articolo 2, lettera c) della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, si procede avendo riguardo alle professionalità definite nel previgente ordinamento dalle soppresse qualifiche ed alle nuove esigenze connesse all'attività professionale. Dall'identificazione non devono discendere maggiori oneri per l'Amministrazione. Nelle more della definizione dei profili professionali, ciascun dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni propri della qualifica posseduta anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
2.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il personale di cui al comma 1 è assegnato ai singoli rami dell'Amministrazione regionale in relazione alle specifiche professionalità ed esperienze. Le successive variazioni delle dotazioni organiche sono determinate secondo i princìpi contenuti nell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e al fine di realizzare contenimenti di spesa, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberato dalla Giunta regionale, previa verifica degli effettivi bisogni, correlata all'attuale distribuzione delle risorse umane, all'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed a seguito di consultazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da esaurirsi entro quindici giorni dalla proposta e con specifico riferimento alle necessarie modificazioni istituzionali, ai processi di delega, riordino, trasferimento di funzioni, alle definizioni di processi di decentramento, ed alle conseguenti esigenze organizzative finalizzate ad obiettivi di contenimento della spesa. Le variazioni di organico in aumento sono adottate con legge. La variazione della dotazione organica è assunta con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ove comporti riduzioni di spese e non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3.  Fino al 31 dicembre 2003 è fatto divieto all'Amministrazione regionale di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale, fermi restando i concorsi già banditi, fatto salvo quanto stabilito al comma 8 dell'articolo 9. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, riferito al corpo forestale come corpo di pubblica sicurezza.".
-  Il decreto del Presidente della Regione siciliana 22 giugno 2001, n. 9, reca "Riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.".
-  Il decreto del Presidente della Regione siciliana 22 giugno 2001, n. 10, reca "Recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza.".
Note all'art. 1, comma 2, lett. a):
-  Per gli articoli 2 e 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, vedi Note all'art. 1, comma 1, lett. a).
-  Per il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, vedi note all'art. 1, comma 1, lett. a).
Note all'art. 1, comma 2, lett. b):
-  Per gli articoli 7, 13, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, vedi Note all'art. 1, comma 1, lett. a).
-  Per il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87, vedi note all'art. 1, comma 1, lett. a).
Note all'art. 1, comma 3:
-  Per l'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, vedi nota all'art. 1, comma 2.
-  Per il decreto del Presidente della Regione siciliana 22 giugno 2001, n. 9, vedi nota all'art. 1, comma 2.
-  Per il decreto del Presidente della Regione siciliana 22 giugno 2001, n. 10, vedi nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 7:
Per l'art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, vedi nota all'art. 1, comma 1, lett. b).
Note all'art. 1, comma 8:
-  Per l'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, vedi nota all'art. 1, comma 2.
-  Per il decreto del Presidente della Regione siciliana 22 giugno 2001, n. 9, vedi nota all'art. 1, comma 2.
-  Per il decreto del Presidente della Regione siciliana 22 giugno 2001, n. 10, vedi nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 10:
La Tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante "Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale." concerneva il Ruolo del Corpo regionale delle foreste.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1095
"Riproposizione di norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6-7 dicembre 2005 e impugnate dal Commissario dello Stato".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Mercadante, Baldari, Turano, Maurici, Catania G.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 20 dicembre 2005.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 242 del 20 dicembre 2005 e n. 244 del 22 dicembre 2005.
Esitato per l'Aula Stralcio XII nella seduta n. 244 del 22 dicembre 2005.
Relatore: Fleres.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 343 del 28 dicembre 2005; n. 348 del 17 gennaio 2006; n. 351 del 19 gennaio 2006; n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 352 del 19-20 gennaio 2006.
(2006.4.268)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
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