REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2007 - N. 9
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 23 gennaio 2007.
Integrazione dei decreti 4 novembre 2003 e 18 gennaio 2005, relativi all'approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune diAcireale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
Con il decreto n. 1270 del 4 novembre 2003, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Acireale, rinviando (art. 4) le determinazioni assessoriali, in ordine ad alcune indicate osservazioni e opposizioni, alle valutazioni del comune, attesa la necessità di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti;
Con il decreto n. 20 del 18 gennaio 2005, ad integrazione del superiore decreto n. 1270 del 4 novembre 2003, questo Assessorato ha determinato quanto assunto dal commissario ad acta con delibera n. 28 del 18 maggio 2004 in adempimento a quanto prescritto dall'art. 4 del decreto di approvazione del piano regolatore generale;
Con foglio prot. n. 3408 del 12 aprile 2006, assunto al protocollo generale in data 28 aprile 2006 al n. 29536, il dirigente del settore urbanistica del comune di Acireale ha richiesto chiarimenti in ordine a quanto contenuto nel decreto n. 20 del 18 gennaio 2005, circa le determinazioni assessoriali relative alle osservazioni n. 18 e n. 125 delle ditte Leotta Rosario e Caronia Maria Rosa;
Vista la nota prot. n. 57 del 14 luglio 2006, con la quale l'U.O. 5.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere del 14 luglio 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, rappresentando quanto di seguito si riporta in ordine alla richiesta del comune di Acireale:
"...Omissis....
Descrizione
Punto 1) Con la nota n. 453/04 dell'ex servizio 4/D.R.U. sono stati trasmessi al C.R.U. i rilievi aggiuntivi presentati dalla ditta Caronia Maria Rosa acquisiti in data 6 ottobre 2004 al prot. gen. n. 64263 da questo Assessorato.
Con detti rilievi aggiuntivi la ditta richiede l'estensione della zona "B", di cui alla scheda del comparto n. 245 redatta dal comune di Acireale con annessa planimetria catastale n. 22 del territorio comunale, fino a ricomprendere I'area di proprietà, adiacente al comparto medesimo, a valle della via Cristoforo Colombo, già classificata dal piano regolatore generale adottato a "Parco urbano".
Punto 2) Con la nota n. 460/04 dell'ex servizio 4/D.R.U. sono stati trasmessi al C.R.U. i chiarimenti inviati dal settore urbanistica del comune di Acireale, con nota n. 9182 del 20 settembre 2004, acquisita in data 8 ottobre 2004 al prot. gen n. 65291 da questo Assessorato, a seguito dei rilievi presentati della ditta Leotta Rosario con l'allegato foglio del 5 agosto 2004.
Con tale documentazione la ditta richiede sostanzialmente il riconoscimento di zona B del lotto di terreno di proprietà, situato all'interno della fascia dei 150 mt. dalla battigia, che è adiacente al comparto edificato n. 179, individuato come zona B.
Considerazioni
Dall'esame della documentazione pervenuta, ed a suo tempo trasmessa al C.R.U. con le note n. 453/04 e n. 460/04 dell'ex servizio 4/D.R.U. si rileva che entrambe le richieste sono fondate sul presupposto che la volumetria dei comparti edificati e correttamente indicati quali zone "B" esorbita rispetto all'indice territoriale minimo di 1,5 mc./mq., prescritto dall'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e pertanto potrebbe essere ripartita su un comparto territoriale più ampio, sempre nel rispetto dei parametri fissati dal suddetto art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68.
Al riguardo, osservandosi che il medesimo art. 2 classifica quali zone "B" le parti del territorio comunale che risultano totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A, e che inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 865/71, i nuclei abitati devono comprendere le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi escludendo sia gli insediamenti sparsi che le aree esterne anche se interessate dal processo di urbanizzazione, relativamente alle richieste formulate con i rilievi aggiuntivi di che trattasi, si è del parere che le stesse non possono trovare accoglimento in quanto fondate su illegittimo presupposto e, pertanto, le aree interessate mantengono la classificazione di cui ai punti 3.1 e 3.3 del decreto n. 20 del 18 gennaio 2005.".
Visto il voto n. 563 del 13 settembre 2006, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, in conformità al parere n. 21 del 14 luglio 2006 dell'U.O. 5.1/D.R.U., ha espresso parere negativo in ordine alla richiesta del comune di Acireale riguardante i chiarimenti in ordine a quanto contenuto nel decreto n. 20 del 18 gennaio 2005, circa le determinazioni assessoriali relative alle osservazioni n. 18 e n. 125 delle ditte Leotta Rosario e Caronia Maria Rosa;
Considerato che con propria disposizione, a verbale nella seduta del Consiglio regionale dell'urbanistica del 25 ottobre 2006, il dirigente generale ha richiesto il riesame delle valutazioni assunte dal Consiglio con il voto n. 563 del 13 settembre 2006, in relazione all'assenza di elementi istruttori in ordine al ricorso al TAR presentato da una delle parti interessate;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 597 del 30 novembre 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Visto il verbale della seduta del C.R.U. del 25 ottobre 2006 in cui dirigente generale dell'urbanistica riferisce al Consiglio che occorre riesaminare l'argomento esaminato dal C.R.U. nella seduta del 13 settembre 2006, con voto n. 563, concernente la richiesta di chiarimenti fatta dal comune di Acireale in merito alle decisioni relative ai rilievi aggiuntivi alle osservazioni nn. 18* e 125*, fatte rispettivamente dalle ditte Leotta Rosario e Caronia Maria Rosa sul piano regolatore generale di Acireale. Il predetto riesame si rende necessario in quanto il Consiglio non ha preso in esame un ricorso al T.A.R., notificato anche a questo Assessorato. In merito dà mandato al segretario di sospendere l'emissione del provvedimento    (omissis)    e dispone un sopralluogo della commissione per una verifica dei luoghi".
Sentiti i relatori;
Considerato che:
-  preso atto della disposizione impartita dal dirigente generale n. 64 del 24 ottobre 2006, relativamente al riesame dell'argomento esaminato dal C.R.U. nella seduta del 13 settembre 2006 con voto n. 563, concernente la richiesta di chiarimenti formulata dal comune di Acireale in ordine alle decisioni assunte con il decreto n. 20/05 di approvazione del piano regolatore generale, con espresso riferimento alle osservazioni nn. 18* e 125*, azionate rispettivamente dalle ditte Leotta Rosario e Caronia Maria Rosa sull'adottato strumento urbanistico;
-  dall'esame di tali disposizioni e dal riscontro documentale seguitone, è emerso che la ditta Caronia ha presentato ricorso al T.A.R.S., sez. di Catania chiedendo la pronunzia di annullamento di un atto amministrativo del comune di Acireale (precisamente la "certificazione di destinazione urbanistica di un tratto di terreno di sua proprietà in Acireale... rilasciata in data 24 maggio 2006"), viziato per (presunto) contrasto con il decreto di approvazione del piano regolatore generale nel cui contesto, e su conforme parere del C.R.U. e dell'ufficio istruttorio regionale, veniva condiviso (sempre a parere della ricorrente) il tenore delle osservazioni aventi ad oggetto l'inserimento nella zona "B" di piano, di cui alla scheda di comparto n. 245 redatta dal comune di Acireale con annessa planimetria catastale n. 22 del territorio comunale, dell'area di proprietà adiacente tale comparto, a valle di via Cristoforo Colombo, già classificata dall'adottato strumento "Parco urbano";
-  allo stato, il gravame non coinvolge in alcun modo atti amministrativi di competenza regionale, tanto meno atti endoprocedimentali, pur se obbligatori, quale è da considerare il parere del C.R.U. sul piano regolatore generale, di guisa che, certamente ultroneo apparirebbe un intervento del C.R.U. o della Regione "infra moenia" del giudizio amministrativo, che in qualunque modo interferisse con l'accertamento giudiziale in corso della legalità dell'operato del comune di Acireale, anche se in termini di esercizio dello "jus poenitendi" ossia in autotutela. E' appena il caso di rilevare, per incidens, che la mancata "espressione" di un parere da parte dell'ufficio istruttorio regionale sulle osservazioni tardive non equivale a mancata resa di parere, bensì a tacito diniego di condivisione delle argomentazioni del privato e, di fatto, a rigetto delle medesime con riferimento al complesso della documentazione agli atti e, conseguentemente, anche - se non soprattutto - con richiamo alle controdeduzioni del comune e del progettista. Non senza considerare che il procedimento di approvazione dello strumento urbanistico è divenuto, nei confronti del privato, nel suo complesso esecutorio perché inoppugnabile per decadenza dei poteri interdittivi giurisdizionali previsti dalla vigente normativa edilizia; senza, tuttavia, che possa escludersi un successivo intervento regionale proprio all'esito del processo amministrativo ove, peraltro, la ditta non ha ritenuto di proporre istanza cautelare.
Considerato, altresì, che dall'esame degli atti relativi alla ditta Leotta Rosario, nonché dall'accertamento ispettivo eseguito dalla commissione in loco, si ritiene riconsiderabile almeno in parte, alla luce della nota n. 43919 del 16 settembre 2004 con cui il dirigente dell'UTC di Acireale ritiene parzialmente accoglibile l'osservazione n. 18* fuori termine della ditta in parola, il giudizio espresso nelle competenti sedi (istruttoria e consultiva), rispettivamente dall'ufficio istruttorio regionale con proposta di parere n. 21 del 14 luglio 2006 e dal Consiglio regionale dell'urbanistica con voto n. 563 del 13 settembre 2006, nel senso che quella parte del terreno privato latistante e contiguo a vico Canale Torto contiene i requisiti di cui all'art. 18, 2° comma, della legge n. 865/71, e si qualifica quale lotto intercluso con il contesto delle edificazioni tessute negli anni passati, rispettivamente ad est ed a nord del sedime di impianto, mentre per il residuo e distinto lotto adiacente al comparto n. 179 e prossimo alla località "Scalo Pennisi" non si individuano le stesse ricorrenze normative e, pertanto, va confermato il parere negativo formulato e motivato dall'ufficio con la già richiamata proposta di parere n. 21;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere:
1) sull'osservazione n. 125* della ditta Caronia Maria Rosa, e successivi rilievi aggiuntivi, si resta in attesa dell'esito del giudizio tendente avanti al T.A.R.S., sez. di Catania, non interferente con alcun atto amministrativo regionale;
2)  l'osservazione n. 18* della ditta Rosario Leotta è accolta in parte qua, nei limiti di cui nei considerata che precedono.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 597 del 30 novembre 2006;

Decreta:


Art. 1

Ad integrazione dei decreti dirigenziali n. 1270 del 4 novembre 2003 e successivo n. 20 del 18 gennaio 2005, "le osservazioni n. 18 e n. 125 delle ditte Leotta Rosario e Caronia Maria Rosa" sono determinate in conformità a quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 597 del 30 novembre 2006.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  proposta di parere n. 21 del 27 novembre 2006, resa dall'U.O. 5.1/D.R.U. di questo Assessorato;
2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 563 del 13 settembre 2006;
3)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 597 del 30 novembre 2006.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Acireale è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 gennaio 2007.
  LIBASSI 

(2007.5.305)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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