REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2007 - N. 8
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA


DECRETO 6 febbraio 2007.
Disposizioni relative alla pesca professionale del novellame di sardina per l'anno 2007.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia di pesca marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963/1965, e, in particolare, l'art. 126;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, concernente la regolamentazione di misure gestionali per l'attività di pesca speciale del novellame;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2004, in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 145, recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate nel corso della riunione del 21 dicembre 2006, relativamente alla fissazione di tac e quote nonché misure tecniche di conservazione per il Mediterraneo per quanto si riferisce, tra l'altro, per le pesche tradizionali per la campagna 2007;
Visto l'art. 15, comma 3, del regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, che autorizza la pesca del novellame di sardina ai fini del consumo umano;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2007, che disciplina per l'anno 2007 la pesca professionale del novellame di sardina;
Rilevato, dai dati acquisiti dal dipartimento della pesca relativi alla campagna del novellame del 2006, che oltre 1/3 delle imbarcazioni autorizzate a tale tipo di attività ha esercitato nell'area compresa tra Capo San Marco e Capo Bianco, determinando un eccessivo concentramento accompagnato da tensioni anche di tipo sociale;
Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore;
Ritenuto di dover regolamentare, per l'anno 2007, la pesca del novellame di sardina, tenendo conto anche del numero delle imbarcazioni operanti nel tratto di mare tra Capo San Marco e Capo Bianco;

Decreta:


Art. 1

Per l'anno 2007 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus) è consentita, in tutti i compartimenti marittimi della Sicilia, per 60 giorni a decorrere dal 6 febbraio con esclusione dei festivi.
L'attività di pesca sarà interrotta dal 19 marzo nel tratto di mare compreso tra Capo San Marco e Capo Bianco, per consentire agli uffici delle Capitanerie di porto di Sciacca, Licata e Porto Empedocle di comunicare tempestivamente il numero delle imbarcazioni operanti nel su citato tratto di mare nel periodo compreso tra il 6 febbraio 2007 e il 18 marzo 2007.
A seguito dell'acquisizione dei predetti dati, il dipartimento della pesca entro il 22 marzo stabilirà, con propria circolare, se escludere o autorizzare, nell'ulteriore periodo, la pesca professionale del novellame nel tratto di mare compreso tra Capo San Marco e Capo Bianco.
Nei periodi su indicati sono consentiti la detenzione, il trasporto, la commercializzazione del predetto novellame.

Art. 2

Potranno svolgere tale tipo di attività imbarcazioni che non superano il tonnellaggio di stazza lorda di 10 TSL, purché siano autorizzate, come da licenza, all'uso dell'attrezzo denominato: "Sciabica e/o Circuizione", non sarà consentito l'utilizzo di nessun altro attrezzo, salvo che non sia riconducibile a quelli prescritti anche se localmente denominati diversamente.

Art. 3

Le modalità sul monitoraggio delle catture sono regolate dall'art. 5 del decreto ministeriale 28 agosto 1996.

Art. 4

Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna di pesca, gli armatori delle imbarcazioni dovranno produrre all'autorità marittima competente la dichiarazione dell'avvenuta partecipazione e la contestuale adesione, all'eventuale campagna di pesca speciale, da effettuarsi nell'anno successivo.
Nei successivi trenta giorni, sarà cura delle Capitanerie di porto, cui è demandata la corretta osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, di comunicare all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, dipartimento pesca, la denominazione e l'abilitazione delle imbarcazioni che hanno praticato la campagna di pesca del novellame, nonché i giorni di pesca, i quantitativi prelevati e la zona di cattura.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 febbraio 2007.
  BENINATI 

(2007.6.424)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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