REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO ORDINARIO N.1
PALERMO - VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2007 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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SUPPLEMENTO ORDINARIO N.1

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 8 febbraio 2007, n. 2.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI. NORME IN MATERIA DI ENTRATE
Art.  1.
Risultati differenziali

1.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2007 è determinato in termini di competenza in 94.422 migliaia di euro.
2.  Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2008 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 201.112 migliaia di euro, mentre per l'anno 2009 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 257.221 migliaia di euro.
3.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per cofinanziare gli interventi previsti nel Programma operativo regionale 2007-2013.
4.  Per l'esercizio finanziario 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1.
5.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2007, a contrarre mutui e ad effettuare altre operazioni finanziarie per l'attualizzazione di entrate derivanti da trasferimenti poliennali dello Stato, compresi quelli derivanti da trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 5, comma 3 ter, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modifiche dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Art. 2.
Disposizioni in materia di residui attivi

1.  Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2005 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2006, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2.  Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
3.  Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 3.
Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1996, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2006, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2005 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2004, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2006 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente, da eliminare ai sensi del comma 1, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 4.
Tasse sulle concessioni governative regionali

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
'1 quater. Sono abrogate le seguenti voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230:
a)  Voce di cui al numero d'ordine 22 che comprende:
1)  autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, altri allestimenti in genere, che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, autostelli;
2)  autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.
b)  Voce di cui al numero d'ordine 26:
1)  autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi di cui all'articolo l della legge 18 giugno 1931, n. 987, e all'articolo 11 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.
c)  Voce di cui al numero d'ordine 35:
1)  concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771'.
2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 5.
Istituzione di tasse di concessione regionale

1.  Ai fini del rilascio del riconoscimento previsto dall'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è istituita la tassa di concessione regionale per l'attivazione degli stabilimenti da adibire alla produzione, alla trasformazione e al commercio all'ingrosso degli alimenti di origine animale il cui importo è fissato in E 600. La tassa è dovuta all'atto della richiesta di un nuovo riconoscimento o di una modifica di elementi essenziali dell'impresa.
2.  Per l'iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e dell'applicazione del sistema HACCP ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in conformità con quanto stabilito dall'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo" è istituita la tassa di concessione regionale il cui importo è fissato in 600 euro. La tassa è dovuta all'atto della richiesta della prima iscrizione e nei casi di modifica di elementi essenziali dell'impresa.
3. Le tasse sulle concessioni regionali di cui ai commi 1 e 2 si applicano a far data dall'entrata in vigore della presente legge e trovano regolamentazione nelle disposizioni della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.
Art. 6.
Contabilità economica degli enti

1.  Gli enti di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che applicano il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e quelli di cui allo stesso comma 4 che devono adeguare i propri regolamenti contabili ai principi di detto decreto, possono differire all'l gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo 18, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2005.

Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 7.
Patto di stabilità regionale

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal 'Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2007-2011' adottato dalla Regione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, la spesa complessiva di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, delle società partecipate dalla Regione, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, fatta eccezione per le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti della Regione, non può superare, per il triennio 2007-2009, il limite massimo degli impegni di competenza assunti e dei relativi pagamenti effettuati nel 2005, ridotti del 10 per cento, salvo che per le spese relative a stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria.
2. Per l'anno 2007 è fatto divieto, ai soggetti di cui al comma 1, di procedere all'assunzione di personale. I medesimi soggetti, nell'anno 2007 possono procedere alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nelle forme giuridiche previste dalla vigente normativa, posti in essere anche sulla base di specifiche convenzioni, fermo restando che il relativo costo non superi il limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta a tale titolo nel corso dell'anno 2005.
3. Per l'anno 2007 i soggetti di cui al comma 1 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 40 per cento della spesa impegnata nell'anno 2005 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, fiere, manifestazioni, pubblicità e per spese di rappresentanza.
4. Per l'anno 2007, i soggetti di cui al comma 1 possono conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti esterni in misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa sostenuta nell'anno 2005. E' fatto obbligo ai predetti soggetti di adottare le relative misure di pubblicità e trasparenza, comunicando l'elenco dei propri consulenti con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso, alla competente amministrazione di tutela e vigilanza ed alla Corte dei conti.
5. Per i soggetti individuati nel comma 1 che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, le limitazioni previste dal presente articolo si intendono riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, individuati all'articolo 2425, numeri 6), 7) e 8), del codice civile.
6. Gli organi di controllo interno sono obbligati a denunciare al competente organo tutorio il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo.
7. Per quei soggetti che non realizzano le riduzioni di spesa previste nel presente articolo, i trasferimenti ed i contributi regionali dell'esercizio successivo sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l'eccedenza di spesa e la spesa complessiva, al netto delle partite di giro, impegnata nell'esercizio in cui non sono stati rispettati i predetti vincoli. Per i soggetti individuati nel comma 1 che adottano esclusivamente una contabilità economico-patrimoniale, i contributi regionali dell'esercizio successivo sono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra i maggiori costi sostenuti rispetto ai limiti stabiliti nel presente articolo ed il totale dei costi della produzione sostenuti nell'esercizio in cui non sono stati rispettati i predetti vincoli.
8. I soggetti individuati nel comma 1, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i propri bilanci alle disposizioni del presente articolo ed a comunicare ai competenti organi regionali tutori ed alla ragioneria generale della Regione i risparmi conseguiti.
9. Le amministrazioni regionali, all'atto di assunzione dell'impegno delle somme da trasferire ai soggetti individuati nel comma 1, tengono conto dei predetti risparmi che costituiscono economie di spesa nel bilancio della Regione destinati al miglioramento del risultato di gestione.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che hanno concluso le procedure di selezione alla data di entrata in vigore della presente legge, per il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati entro il 31 dicembre 2006, ed ai soggetti istituiti successivamente all'anno 2004, che comunque sono tenuti ad adottare comportamenti mirati al contenimento della spesa. I predetti soggetti, nell'espletamento dei loro compiti istituzionali, sono tenuti ad avvalersi principalmente delle professionalità in atto esistenti nell'ambito dell'Amministrazione regionale e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, ed all'articolo 35 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Art. 8.
Riduzione dei compensi

1.  Per il triennio 2007-2009 i compensi da corrispondere ai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento.
2.  Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, i contratti in essere devono essere rinegoziati ai sensi del comma 1.
Art. 9.
Contenimento della spesa corrente

1.  I dirigenti regionali responsabili della spesa, nonché gli amministratori ed i dirigenti degli enti ed organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti della Regione, devono adottare comportamenti selettivi mirati al contenimento della spesa di gestione ed escludere o riprogrammare le iniziative che comportano aumento degli oneri, ovvero devono porre in essere tutte le opportune attività che a parità di costi possono migliorare l'azione amministrativa medesima.
2.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 è istituito nel bilancio della Regione - Dipartimento regionale bilancio e tesoro - un fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi.
3.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per il trasferimento delle somme dal predetto fondo alle pertinenti unità previsionali di base, su richiesta del competente dirigente generale o del dirigente responsabile della gestione della spesa, sulla base di specifiche documentate esigenze di natura obbligatoria e collegate a contratti per utenze, previa dichiarazione della impossibilità di procedere alle variazioni di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Il fondo di cui al comma 2 è determinato in 13.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007, in 15.000 migliaia di euro per l'esercizio 2008 ed in 18.000 migliaia di euro per l'esercizio 2009.
5.  Per l'Amministrazione regionale le riduzioni previste dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, incrementate del 10 per cento, sono applicate anche per l'anno 2007.
6.  Per l'anno 2007 l'Amministrazione regionale può conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione in misura non superiore al 50 per cento della relativa spesa sostenuta nell'anno 2005, con l'esclusione della spesa relativa alle indagini inserite nel Programma statistico regionale.
7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli uffici dell'Amministrazione regionale possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o da accordi di programma stipulati con lo Stato, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui.
8.  Qualora nel corso dell'esercizio la ragioneria generale della Regione verifichi che l'andamento della spesa regionale non rispetti limiti di cui al comma 7, con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze è disposta, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio.
9.  Il mancato rispetto dei limiti di spesa annuali autorizzati con la legge di bilancio, effettuato attraverso l'assunzione di obbligazioni con oneri a carico del bilancio negli esercizi successivi, rileva agli effetti della responsabilità contabile e comporta l'obbligo da parte degli organi di controllo interno di denuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
10.  Le misure di contenimento della spesa previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla spesa per consumi intermedi, costituiscono obiettivi prioritari da trasferire nei contratti individuali sottoscritti con i dirigenti delle strutture di massima dimensione e degli uffici equiparati.
Art. 10.
Soppressione dell'indennità di trasferta

1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 213, 214, 215 e 216 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Sono soppresse le disposizioni regionali in contrasto con quanto previsto dal presente comma.
Art. 11.
Riorganizzazione dell'Amministrazione regionale

1.  Al fine di ridurre le spese a carico del bilancio della Regione, è fatto obbligo all'Assessore regionale alla Presidenza, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di presentare, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un piano di riorganizzazione dell'Amministrazione regionale rivolto ad eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali e a razionalizzare le competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee, migliorandone la funzionalità e l'efficienza, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
2.  Il predetto piano viene predisposto, sentiti i dipartimenti regionali interessati, dalla Segreteria generale, dal dipartimento del personale e dalla ragioneria generale della Regione.
3.  Il piano di cui al comma 1 deve essere accompagnato da una dettagliata relazione tecnica che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa conseguibili nel triennio di avvio del piano stesso e da una proposta operativa che indichi gli obiettivi da raggiungere, le azioni, anche legislative, da porre in essere ed i relativi tempi e termini di attuazione.
4.  Nelle more della completa riorganizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è fatto divieto di procedere all'istituzione di nuovi uffici previsti dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
Art. 12.
Trasferimenti di personale con qualifica dirigenziale

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
'2. Nel caso di trasferimento di personale con qualifica dirigenziale da una struttura della Regione ad un'altra, si provvede alle variazioni di bilancio compensative ai sensi dell'articolo 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, previo assenso da parte del dirigente generale preposto alla struttura di massima dimensione o equiparata di provenienza, attestato dal competente dipartimento del personale.'.
2. L'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è soppresso.
Art. 13.
Norme in materia di controllo interno di enti regionali

1.  Ai fini del coordinamento della finanza pubblica regionale:
a)  gli organi di controllo interno di regolarità amministrativo-contabile, comunque denominati, di enti, agenzie o società la cui nomina sia di competenza regionale, e degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trasmettono alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, sulla base di criteri dalla stessa determinati, le relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto o bilancio economico dell'esercizio medesimo, nonché una relazione semestrale sull'attività svolta. In caso di mancato adempimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
b)  i collegi dei revisori dei conti degli enti regionali, individuati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme parere della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, sono integrati con un magistrato della Corte dei conti, in possesso di qualifica non inferiore a quella di consigliere, che ne assume la presidenza. L'eventuale trattamento di missione a questi spettante è liquidato limitatamente alle percorrenze sul territorio regionale, e non trova applicazione, per il medesimo, il disposto dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni. La presente norma si applica a tutti gli enti partecipati in via maggioritaria dalla Regione, anche se costituiti secondo le norme di diritto comune, a competenza ultraprovinciale, sino a quando non sarà istituita una apposita Sezione di controllo della Corte dei conti per gli enti ai quali la Regione contribuisce in via ordinaria. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente norma;
c)  le strutture operative degli istituti ed aziende sottoposti a vigilanza e tutela della Regione, comprese le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, alle quali è assegnata la funzione del controllo di gestione, forniscono le relative relazioni, oltre che agli amministratori ed ai dirigenti, anche alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana. Al medesimo obbligo di comunicazione sono tenute le unità dell'Amministrazione regionale responsabili del controllo di gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
d)  al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni direttive e di controllo da espletarsi da parte della Regione degli enti sottoposti a vigilanza e delle società partecipate, e tenuto conto del disposto degli articoli 48 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il limite di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, non si applica agli incarichi di controllo e sorveglianza conferiti a dipendenti dell'Amministrazione regionale.
Art. 14.
Proroga degli organi di controllo interno di enti regionali

1. Alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 1 bis.
(Proroga degli organi di controllo interno)

1.  I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni.
2.  I soggetti che, per qualsiasi causa, sono nominati ad integrazione dei collegi dei revisori dei conti o sindacali, od in sostituzione di uno o più componenti, scadono insieme agli altri membri del collegio già in carica.".
Art. 15.
Disposizioni relative al Comitato di coordinamento dei dipartimenti

1.  All'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
-  il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il CODIPA è formato dai dirigenti preposti ai dipartimenti dell'Amministrazione regionale ed agli uffici ad essi equiparati; ai lavori del medesimo comitato partecipa, altresì, il capo di Gabinetto del Presidente della Regione.";
-  il comma 3 è abrogato;
-  al comma 4 le parole "Il CODIPA esprime pareri ed articola proposte operative per quanto riguarda" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del coordinato esercizio delle competenze gestionali attribuite alla dirigenza, il CODIPA adotta direttive, formula indirizzi ed articola proposte operative per quanto riguarda:";
-  dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Per lo svolgimento degli approfondimenti tecnici e degli altri adempimenti propedeutici all'esercizio delle funzioni proprie del CODIPA, nel suo ambito opera un esecutivo tecnico coordinato dal Segretario generale della Presidenza della Regione. L'esecutivo tecnico è composto dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti o uffici equiparati con competenze di carattere trasversale ovvero dotati di rilevanti articolazioni territoriali periferiche, come individuati con decreto del Presidente della Regione che ne determina, altresì, le modalità di funzionamento.";
-  al comma 5 le parole "almeno una volta al mese" sono sostituite con le parole "con cadenza trimestrale".
Art. 16.
Norme in materia di compensi. Composizione dei consigli di amministrazione di enti e società

1.  Nelle società a totale partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali, nonché nelle società a partecipazione mista tra Regione ed altri soggetti pubblici e privati, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 725 a 729 e da 733 a 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le disposizioni attuative previste dal comma 729 del medesimo articolo sono determinate con decreto del Presidente della Regione.
2.  Le predette società adeguano, a pena di decadenza degli organi di amministrazione, i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del citato decreto presidenziale.
Art. 17.
Trattamento economico degli amministratori delle agenzie e degli enti pubblici regionali

1.  Il trattamento economico complessivo degli amministratori delle agenzie e degli enti pubblici regionali non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione, ferme restando le disposizioni normative vigenti che stabiliscono limiti inferiori.
Art. 18.
Indennità spettante agli amministratori degli enti locali

1.  L'indennità di carica prevista dall'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per gli amministratori indicati ai commi 2 e 7, è riferita a tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni, espletati individualmente o collegialmente, previsti e disciplinati dagli statuti degli enti locali di appartenenza.
Art. 19.
Trattamento economico dei dirigenti a contratto

1.  Gli emolumenti spettanti ai dirigenti a contratto dell'Amministrazione regionale o presso gli enti controllati o società partecipate a maggioranza dalla Regione, non possono eccedere l'importo di 250.000 euro annui.
2.  E' fatto obbligo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di adeguare i contratti in essere a quanto disposto dal comma 1.
Art. 20.
Semplificazione delle procedure relative all'erogazione del trattamento economico

1. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi, gli uffici dell'Amministrazione regionale, per il calcolo ed il pagamento del trattamento economico, devono adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, procedure informatiche predisposte dalla ragioneria generale della Regione, d'intesa con il dipartimento del personale.
Art. 21.
Infermità per causa di servizio

1.  Sono recepite le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di rimborso spese di cura ai dipendenti per infermità da causa di servizio.
2.  E' abrogato il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, come introdotto dalla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, articolo 7, lettera a).

Art. 22.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 23.
Comitato regionale per le comunicazioni

1.  All'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
-  al comma 1 le parole "composto da cinque membri di cui due designati dal Presidente della Regione, due dal Presidente dell'Assemblea regionale ed uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite dalle parole "composto da sette membri nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni singolo Gruppo parlamentare";
-  al comma 2 le parole "il Comitato elegge nel suo seno il Presidente" sono sostituite con "Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana designa il Presidente del Comitato tra i componenti nominati";
-  al comma 3 bis le parole "Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti "Presidente dell'Assemblea regionale siciliana";
-  il comma 5 è abrogato.
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 24.
Razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria

1.  L'Assessore regionale per la sanità determina e attribuisce, entro il mese di marzo, alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie, al Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e all'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, le risorse per l'anno 2007, necessarie per rispettare le strategie e gli obiettivi previsti nel piano di risanamento del sistema sanitario regionale per il triennio 2007-2009, previa negoziazione con i rispettivi direttori generali, nell'ambito delle risorse destinate al Fondo sanitario regionale derivanti dal riparto annuale del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché delle integrazioni di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
2. Con le medesime procedure e nel rispetto delle scadenze di cui al comma 1, l'Assessore regionale per la sanità provvede all'assegnazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009.
3. La negoziazione di cui al comma 1 per la determinazione dei rispettivi budget è estesa anche all'Ospedale classificato Buccheri La Ferla di Palermo, all'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (IsMeTT), alla Fondazione San Raffaele Giglio di Cefalù, agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro neurolesi 'Bonino Pulejo' di Messina, Associazione Oasi Maria SS. ed alla Fondazione Oasi Salute - da essa derivata - entrambe con sede in Troina.
4.  Nel caso in cui, entro il termine previsto dal comma 1, non sia stata ancora adottata la delibera di riparto del Fondo sanitario nazionale, il limite delle risorse destinate al sistema sanitario regionale viene commisurato provvisoriamente e, salvo conguaglio, sulla base delle sole risorse del fondo sanitario regionale assegnate nell'anno precedente .
5.  La spesa per l'acquisizione di beni e servizi nel triennio 2007-2009 deve essere ridotta del 3 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005. La spesa complessiva regionale per le consulenze, escluse quelle a carattere assistenziale e sanitario, assunta dalle aziende di cui al comma 1 deve essere ridotta nel triennio 2007-2009 del 50 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005.
6.  La spesa complessiva per le consulenze di carattere assistenziale e sanitario è ridotta del 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2005.
7.  La quota di fondo sanitario regionale disponibile destinata alla assistenza ospedaliera non può superare il 46 per cento per l'anno 2007, il 45 per cento per l'anno 2008 ed il 44 per cento per l'anno 2009.
8.  L'importo dell'aggregato di spesa relativo all'assistenza ospedaliera preaccreditata, già fissato con decreto interassessoriale 13 luglio 2004, n. 3787, così come ripartito a livello provinciale per l'anno 2005, è ridotto, rispettivamente, del 2 per cento per l'anno 2007, di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2008 e di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2009; sono nulle le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi provinciali rideterminati con la presente norma. L'Assessore regionale per la sanità, con proprio decreto, determina, per il triennio 2007-2009, i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate in extra budget nell'ottica di ottenere risparmi di spesa. Le eventuali economie, derivanti dalla differenza tra ldi spesa per l'assistenza ospedaliera preaccreditata per singola provincia e quello realmente utilizzato, possono essere destinate, sulla base delle direttive emanate dall'Assessorato regionale della sanità e in ambito provinciale, all'abbattimento delle liste di attesa, con particolare riferimento a quelle riguardanti prestazioni di elevata specializzazione carenti sul territorio.
9.  L'importo dell'aggregato di spesa relativo all'assistenza specialistica preaccreditata, già fissato con decreto interassessoriale 13 luglio 2004, n. 3787, così come ripartito a livello provinciale per l'anno 2005, è ridotto, rispettivamente, del 2 per cento per l'anno 2007, di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2008 e di un ulteriore 1 per cento per l'anno 2009; sono nulle le autorizzazioni di spesa in eccedenza rispetto ai valori complessivi provinciali rideterminati con la presente norma. L'Assessore regionale per la sanità, con proprio decreto, determina, per il triennio 2007-2009, i criteri di remunerazione delle prestazioni effettuate in extra budget nell'ottica di ottenere risparmi di spesa. Le eventuali economie derivanti dalla differenza tra l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica preaccreditata per singola provincia e quello realmente utilizzato, possono essere destinate, sulla base delle direttive emanate dall'Assessorato regionale della sanità, all'attuazione di piani su base provinciale per l'abbattimento delle liste di attesa, con particolare riferimento alle prestazioni di elevata specialità carenti sul territorio e avuta considerazione della tipologia e del livello tecnologico delle attrezzature utilizzate.
10. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, entro trenta giorni dalla definizione della negoziazione di cui al comma 1, provvedono alla contrattazione dei budget delle strutture private preaccreditate ospedaliere e specialistiche, secondo le effettive esigenze della popolazione di riferimento, e dei criteri stabiliti dall'Assessore regionale per la sanità. Sino alla definizione del nuovo piano territoriale di assistenza specialistica ambulatoriale, i direttori generali provvedono alle assegnazioni dei budget previsti, scaturenti dalle effettive esigenze della popolazione di riferimento e a criteri stabiliti dall'Assessorato della sanità negoziati con le organizzazioni sindacali di categoria secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, solo ed esclusivamente ai soggetti preaccreditati/accreditati con il Servizio sanitario regionale alla data di pubblicazione della presente legge. L'importo complessivo dei budget assegnati alle singole strutture non può superare i tetti di spesa provinciali fissati annualmente con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.
11. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali possono autorizzare, entro l'ambito del territorio provinciale e del budget contrattato, il trasferimento di strutture private preaccreditate, purché supportato da adeguata motivazione in riferimento alla carenza di prestazioni sul territorio ovvero al miglioramento dei requisiti organizzativi, strutturali, tecnologici, generali e specifici, per l'esercizio delle attività sanitarie di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.
12. Fermo restando il regime di compartecipazione alla spesa sanitaria fissato dalla normativa nazionale e regionale, per il triennio 2007/2009, per adempiere agli obblighi di cui ai piani di rientro, derivanti dal Nuovo Patto per la salute Stato-Regioni, l'Assessore regionale per la sanità, previa delibera della Giunta regionale di Governo e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, può provvedere, con proprio decreto, a fissare l'importo di eventuali ulteriori quote di compartecipazione e le modalità di applicazione a carico di tutti gli assistiti per le prestazioni sanitarie o farmaceutiche.
13. Nell'attribuzione delle risorse agli enti di cui ai commi 1 e 3 l'Assessorato regionale della sanità determina un accantonamento da destinare al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione della assistenza sanitaria previsti ai sensi dell'articolo 71, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
14. In coerenza con il patto di stabilità regionale e secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modifiche e integrazioni, nonché con l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e l'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, sono tenuti a garantire l'equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di rientro derivante dal nuovo Patto per la salute Stato-Regioni.
15. Qualora il bilancio di esercizio delle aziende di cui al comma 1 registri un risultato economico positivo, questo è iscritto in apposita voce del patrimonio netto con indicazione dell'anno in cui si è prodotto. Il risparmio di esercizio è destinato in via prioritaria alla copertura delle perdite eventualmente registrate negli esercizi precedenti. Il direttore generale in sede di adozione del bilancio di esercizio formula proposte per l'utilizzazione del risparmio conseguito. L'Assessore regionale per la sanità valuta le proposte dei direttori generali e decide, nel rispetto delle linee programmatiche regionali, la destinazione dei risparmi di esercizio.
16. L'Assessore regionale per la sanità, entro quarantacinque giorni dalla chiusura della negoziazione di cui al comma 1, assegna a ciascun direttore generale specifici obiettivi, fissando le cadenze delle verifiche periodiche; il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio in relazione alle risorse negoziate nel rispetto degli obiettivi fissati dal Piano di rientro di cui al comma 12, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e della normativa vigente di cui all'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comporta la decadenza automatica del direttore generale delle aziende di cui al comma 1.
17.  L'Assessorato regionale della sanità, ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e di controllo della gestione, finalizzata alla salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, esercita il controllo sui seguenti atti delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del servizio sanitario (CEFPAS) e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia:
a)  il bilancio di esercizio;
b)  l'atto aziendale;
c)  le dotazioni organiche complessive.
18.  L'attività di controllo sugli atti di cui al comma 17 deve espletarsi entro 90 giorni dal ricevimento e può essere interrotta una sola volta con la richiesta di chiarimenti, integrazioni o verifiche in luogo; in tal caso i termini del controllo sono sospesi. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 53, comma 13, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
19.  L'esercizio del controllo deve fare riferimento, oltre alla verifica contabile, ai risultati di gestione e alla coerenza dei medesimi con gli atti di programmazione nazionale e regionale e con ogni altra disposizione in merito. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2; il comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6; l'articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
20.  Il divieto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è prorogato fino al 31 dicembre 2007.
21. Le gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali cessano a decorrere dall'1 gennaio 2007; l'Assessorato regionale della sanità determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di chiusura delle predette contabilità con il trasferimento delle situazioni debitorie residue sulle contabilità ordinarie delle aziende.
22.  La Giunta regionale, definito il processo di condivisione con il Governo della Repubblica, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, approva gli obiettivi e le misure di contenimento del piano di risanamento del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009; gli obiettivi e le misure deliberate, nonché i conseguenti provvedimenti di attuazione che saranno adottati dall'Assessorato regionale della sanità, impegnano tutte le strutture del sistema sanitario regionale agli adempimenti necessari per il raggiungimento delle finalità contenute dal piano stesso.
23.  La Giunta regionale procede, entro il 31 dicembre 2007, alla predisposizione del piano sanitario regionale e di quello socio-sanitario.
24.  All'articolo 66, comma 9, primo periodo, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, dopo le parole 'alle attività a destinazione vincolata individuate nel piano sanitario regionale' sono aggiunte le seguenti parole: "ed al finanziamento dei progetti elaborati dai dipartimenti dell'Assessorato regionale della sanità, finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria ed alla verifica delle iniziative di razionalizzazione dei servizi aziendali e delle misure di contenimento della spesa.".
25.  Al fine di ridurre i tempi di intervento sul contenimento della spesa sanitaria, in aggiunta alle misure già individuate nei precedenti commi:
a)  è sospesa l'efficacia, sino alla approvazione delle misure di contenimento del piano di risanamento regionale, di tutti gli accordi intervenuti e le convenzioni stipulate con i soggetti di cui al comma 3, che abbiano determinato incrementi aggiuntivi di budget per il sistema sanitario regionale rispetto al 2005; gli accordi e le convenzioni sono rinegoziati tenendo come tetto massimo di spesa i valori di budget dell'anno 2005, maggiorati dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
b)  è sospesa l'efficacia, sino alla approvazione delle misure di contenimento del piano di risanamento regionale, di tutti gli atti deliberativi delle aziende unità sanitarie locali adottati nel 2006 che prevedono il conferimento di nuovi incarichi di direzione di strutture complesse autorizzate e non ancora attivate.
26.  Al comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole 'in misura non inferiore al 3 per mille' sono sostituite dalle seguenti: 'in misura non inferiore al 2,3 per mille'. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
27.  La spesa per le borse di studio ulteriori di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, non può superare l'importo complessivo dell'anno 2006. Il 60 per cento delle risorse disponibili deve essere assegnato nell'ambito delle discipline carenti individuate con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, tenuto conto anche degli indirizzi formulati dall'Osservatorio regionale per le scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia. Il decreto di individuazione delle discipline carenti è adottato entro il 30 giugno di ogni anno.
28.  Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, le parole "tre dodicesimi" sono sostituite dalle parole "quattro dodicesimi".
29.  Al fine di pervenire a sensibili economie di scala nella fornitura e gestione di beni e servizi, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie sono tenute a procedere all'acquisizione di beni e servizi in forma consorziata, in ambito provinciale o extraprovinciale, nel rispetto delle direttive impartite dall'Assessorato regionale della sanità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo l'Assessorato avvia il monitoraggio delle procedure espletate in forma consorziata per la verifica delle economie di scala conseguite. L'ottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, unitamente a quelle di cui all'articolo 42 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è condizione necessaria per l'ammissione alla valutazione dei risultati di gestione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502.
30.  Al fine del contenimento e della razionalizzazione della spesa sanitaria per il triennio 2007-2009 è fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie di corrispondere al personale dipendente somme per prestazioni lavorative aggiuntive, al di fuori dei fondi determinati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. I fondi relativi agli istituti contrattuali connessi alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi ed alla retribuzione di risultato devono essere prioritariamente finalizzati alla remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive del personale svolte per garantire la copertura delle attività assistenziali, o a supporto delle stesse, nel rispetto delle modalità che verranno definite in sede di contrattazione aziendale.
31.  Per le finalità connesse alla programmazione, al monitoraggio dello stato di salute della popolazione ed alla sorveglianza delle malattie, il dipartimento Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità è autorizzato al trattamento dei dati anagrafici e dei dati sullo stato di salute dei residenti in Sicilia e dei soggetti assistiti nel territorio della Regione siciliana, raccolti dal Registro nominativo delle cause di morte (ReNCaM), dai registri di patologia, dalle aziende unità sanitarie locali, dai soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale e dai soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie, oltre che dai dati veicolati dal Sistema informativo sanitario ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Il dipartimento Osservatorio epidemiologico è individuato quale struttura tecnica per l'assegnazione del codice univoco che non consente la identificazione dell'interessato durante il trattamento dei dati, ad eccezione dei casi strettamente indispensabili e secondo procedure formalmente definite.
32.  Il ReNCaM della Regione siciliana, contenente l'elenco nominativo dei deceduti nel corso dell'anno nell'ambito del territorio regionale e la relativa causa di morte, i registri di patologia regionali di talassemia, delle malformazioni, dei tumori tiroidei, già istituiti ed operanti presso il dipartimento Osservatorio epidemiologico della Regione siciliana, sono individuati quali strumenti fondamentali per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale e riconosciuti parte integrante del Sistema informativo sanitario regionale.
33.  I Registri tumori delle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, e Trapani, il Registro provinciale di patologia di Siracusa, già istituiti ed operanti nel territorio regionale sono individuati quali strumenti fondamentali per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale e riconosciuti parte integrante del Sistema informativo sanitario regionale.
34.  Per le finalità connesse alla sorveglianza delle malattie ed al monitoraggio dello stato di salute della popolazione regionale, il ReNCaM ed i registri di cui ai precedenti commi, sono autorizzati al trattamento dei dati individuali nominativi dei residenti in Sicilia, e alla interconnessione di tali dati con quelli veicolati dal Sistema informativo sanitario di cui all'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
35.  Per le finalità di cui al comma 31, il dipartimento Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della sanità è autorizzato all'interconnessione dei dati anagrafici e di quelli relativi allo stato di salute dei residenti in Sicilia raccolti dal ReNCaM, dai registri di patologia, dalle aziende unità sanitarie locali, dai soggetti convenzionati con il Servizio sanitario regionale e dai soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie, oltre che dei dati veicolati dal Sistema informativo sanitario ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
Art. 25.
Finanziamento integrativo della spesa sanitaria

1. Il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è sostituito dal seguente:
'7. Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono destinate, nell'esercizio finanziario 2007, fino all'importo massimo di 250 milioni di euro, al finanziamento del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno medesimo, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Le ulteriori risorse sono destinate alla compensazione, fino all'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti.'.
2. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è abrogato.
3.  Nella Tabella 'A' dell'articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono soppressi l'accantonamento positivo e l'accantonamento negativo relativi alle dismissioni del patrimonio disponibile delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.
4.  Per la copertura delle perdite delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere cumulativamente registrate fino all'anno 2005, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il limite di impegno ventennale di 84 milioni di euro annui. L'erogazione delle somme di cui al presente comma è subordinata alla verifica della situazione creditoria e debitoria delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere.
5.  Alla copertura della spesa di cui al comma 4 è destinata una quota di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale.
6.  A seguito del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, al pertinente capitolo del corrispondente accantonamento positivo, le somme derivanti dal gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale da destinare al concorso della Regione alla spesa sanitaria di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2007, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella 'A' allegata alla presente legge.
Art. 26.
Restituzione di assegnazioni e finanziamento della maggiore spesa sanitaria

1.  Le assegnazioni per il finanziamento del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale per l'anno 2005, autorizzate dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, pari a 645.276 migliaia di euro, nell'esercizio finanziario 2007 sono restituite alla Regione dai soggetti beneficiari.
2.  Le entrate di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di cui alla Tabella 'M' allegata alla presente legge.
3.  Il gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è destinato nell'esercizio finanziario 2007 al finanziamento della maggiore spesa sanitaria regionale per l'anno 2005.
4.  Per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria derivante dall'attuazione del comma 1, al netto dell'importo di cui al comma 3, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, il limite di impegno decennale di 35.800 migliaia di euro annui.
5. Alla copertura della spesa di cui al comma 4, è destinata una quota annuale di pari importo del gettito derivante dalle tasse automobilistiche di spettanza regionale.
6.  Le somme accertate a chiusura dell'esercizio finanziario 2006, relative al gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto di quelle destinate al finanziamento del Fondo sanitario nazionale 2006, di cui alla delibera CIPE del 17 novembre 2006, sono iscritte, nell'esercizio finanziario 2007, in un apposito Fondo a destinazione vincolata per essere destinate alle regolazioni contabili di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed al finanziamento previsto dal comma 3 del presente articolo.
7.  Con decreto del Ragioniere generale della Regione si provvede ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
Art. 27.
Designazioni dei sindaci degli enti del settore sanità

1.  Le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, si applicano anche ai sindaci delle aziende ospedaliere, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale con sede in Sicilia, del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) e delle aziende ospedaliere universitarie della Sicilia.

Art. 28.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Titolo III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 29.
Assegnazioni in favore dei comuni per il triennio 2007-2009

1. Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi da 189 a 193, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2007-2009, le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono quantificate nella misura stabilita dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, da iscrivere in una o più soluzioni, e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota non inferiore al 7 per cento con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura che sarà deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2.  Per l'attuazione dell'articolo 1, commi da 189 a 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito un apposito tavolo di concertazione composto dalla Segreteria generale della Regione, dal dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, dal dipartimento delle finanze e credito, dalla ragioneria generale della Regione e dall'ANCI Sicilia.
3.  La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni.
4.  L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.
Art. 30.
Norme in materia di assegnazioni agli enti locali

1.  Al comma 1 bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sostituire "3.000" con "6.000" e alla fine del periodo aggiungere "di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006.".
Art. 31.
Assegnazioni in favore delle province regionali

1.  Per il triennio 2007-2009, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 65.000 migliaia di euro e sono destinate, per una quota non inferiore al 7 per cento con obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggiore misura che sarà deliberata in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2.  La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, tenendo anche conto del gettito sull'imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, riscosso negli esercizi precedenti.
Art. 32.
Proroga di termini

1.  Le parole 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2011. La presente norma si applica con decorrenza 1 gennaio 2007.
Art. 33.
Istituzione Autorità per la vigilanza ed il controllo dei consorzi di bonifica

1.  E' istituita, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione, presso l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, l'Autorità per la vigilanza ed il controllo dei consorzi di bonifica con i compiti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, definisce struttura ed organizzazione dell'Autorità, utilizzando esclusivamente personale in servizio presso lo stesso Assessorato. I commi 3 e 4 dell'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 sono soppressi. Entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di pervenire all'ordinaria amministrazione, predispone il piano di classifica di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45. I ricorsi avverso i piani di classifica devono essere decisi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Nei successivi 30 giorni è fatto obbligo ai consorzi di bonifica di provvedere a convocare l'assemblea dei consorziati per l'elezione degli organi consortili.
2.  L'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, è sostituito dal seguente:

"Art. 13.

1.  Il consiglio di amministrazione è formato da 5 componenti, di cui 3 eletti dall'assemblea dei consorziati e 2 nominati dalla Giunta regionale, uno dei quali con funzione di presidente.".
Art. 34.
Cessione di quote e scioglimento di società ed organismi facenti capo all'Ente di sviluppo agricolo

1.  Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) cede le quote detenute nel capitale di società e di organismi di qualsiasi natura costituiti ed è, altresì, tenuto a sciogliere le società e gli organismi di qualsiasi natura costituiti, dallo stesso totalmente controllati. Le funzioni degli enti e degli altri organismi disciolti di cui al presente articolo sono attribuite all'Ente di sviluppo agricolo dalla data di effettivo scioglimento degli stessi.
Art. 35.
Riconoscimento dell'Istituto regionale della vite e del vino quale ente di ricerca della Regione siciliana

1.  L'Istituto regionale della vite e del vino è riconosciuto quale ente di ricerca della Regione siciliana, avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 2, lettera f), della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e dallo Statuto-regolamento approvato con decreto assessoriale 21 dicembre 1951, n. 12.
Art. 36.
Istituto regionale dei sordi di Sicilia e Convitto regionale per audiofonolesi

1.  A far data dall'entrata in vigore della presente legge l'Istituto statale dei sordi di Sicilia, con sede in Palermo, assume la denominazione di "Istituto regionale dei sordi di Sicilia" ed il Convitto nazionale di Stato audiofonolesi, con sede in Marsala, assume la denominazione di "Convitto regionale per audiofonolesi".
2.  L'attività di controllo sulla regolarità della gestione e della contabilità dell'Istituto regionale dei sordi di Sicilia e del Convitto regionale per audiofonolesi è esercitata da un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Dei componenti effettivi uno è designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato medesimo, con funzioni di presidente, e due sono designati dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, scelti tra gli iscritti all'Albo nazionale dei revisori contabili, istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. I componenti supplenti sono designati rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione. Il Collegio dei revisori dura in carica quattro anni e ciascun componente può essere confermato una sola volta. Il compenso da corrispondere al Collegio dei revisori dei conti è determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto viene corrisposto il compenso annuo pari a 2.500 euro a ciascun componente effettivo e pari a 3.000 euro al presidente.
Art. 37.
Istituzione della commissione per la composizione del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali

1. Per la selezione dei componenti del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici regionali di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituita una apposita commissione. La commissione è composta da cinque membri di comprovata esperienza nel settore della programmazione comunitaria e regionale e della valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, nominati dal Presidente della Regione.
Art. 38.
Interventi per lo sport

1. È determinato annualmente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, l'intervento e il relativo importo di seguito indicati:
-  Club amatori sport di Catania: + 500 migliaia di euro - U.P.B. 12.2.1.3.3.
Art. 39.
Norme in materia di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati

1. Al comma 1 bis dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "con esclusione" sono aggiunte le parole "di Palazzo d'Orlèans e dei siti presidenziali individuati con delibere di Giunta e".
Art. 40.
Interventi relativi ai cantieri di lavoro

1.  L'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è abrogato. In materia si applica la normativa previgente di cui alla legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.
2.  Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previa delibera della Giunta di Governo, emana entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, un regolamento per definire:
-  l'utilizzazione dei fondi e le modalità di individuazione dei soggetti da coinvolgere attraverso bando pubblico;
-  le modalità di espletamento delle attività e i periodi di utilizzo del personale.
3. I cantieri di lavoro possono interessare anche aree da destinare a verde cittadino e al recupero di fondi agricoli da destinare al rimboschimento.
Art. 41.
Disposizioni in materia di sportelli multifunzionali

1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, al fine di assicurare i livelli occupazionali tutelati dall'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, e di contenere la spesa, i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, in essere nell'anno 2006, sono prorogati, nei limiti dello stanziamento di bilancio autorizzato con legge di bilancio, al 31 dicembre 2007, con affidamento agli enti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. Qualora dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, è autorizzato ad apportare modifiche o adeguamenti al piano, previa deliberazione della Commissione regionale per l'impiego.
Art. 42.
Misure per favorire la stabilizzazione di personale

1.  L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, è autorizzato a disporre la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al fine di consentire la stabilizzazione dei lavoratori impiegati nei processi di esternalizzazione di servizi attivati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, i contributi già concessi alle predette Università ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche e integrazioni, possono essere corrisposti per un ulteriore quinquennio. Al relativo onere si fa fronte con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Art. 43.
Cooperative costituite da portatori di handicap

1.  I benefici di cui all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono estesi alle cooperative costituite a maggioranza da soggetti portatori di handicap, qualunque sia la loro età. La società deve avere sede legale in Sicilia.
Art. 44.
Attivazione dell'ERSU dell'Università Kore di Enna

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, a valere sulle disponibilità della U.P.B. 9.2.1.3.5 (cap. 373312), la somma di 1.000 migliaia di euro è destinata all'attivazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario dell'Università Kore di Enna.
Art. 45.
Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali. I nuovi ambiti territoriali ottimali sono individuati, entro 90 giorni, dalla Agenzia per i rifiuti e le acque, sulla base di uno studio che deve tenere conto della necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la funzionalità, nonché la continuità dei servizi, in numero non superiore al 50 per cento di quelli esistenti, pari a 14. Gli ambiti territoriali ottimali potranno non coincidere con il territorio della provincia. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale si costituiscono in Consorzio, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e costituisce per il proprio ambito territoriale ottimale l'Autorità d'ambito di cui all'art. 201, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni. Il Consorzio è amministrato da un consiglio di amministrazione costituito da non più di cinque componenti. Con decreto del Presidente della Regione, sulla scorta dello studio predisposto dall'Agenzia, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti la suddivisione in ambiti e lo schema di convenzione tra i soci, che deve prevedere le modalità di associazione e funzionamento, la struttura interna, le modalità di scelta del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione. Il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, provvede ad individuare le modalità per l'utilizzo dell'eventuale personale proveniente da comuni, province e Regione, i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle attuali società d'ambito e del regime transitorio per gli affidamenti esistenti e per quelli i cui bandi siano già stati pubblicati, nonché le modalità di affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Le Società d'ambito esistenti devono essere poste in liquidazione entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi consigli di amministrazione. Ogni consorzio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle società d'ambito esistenti. Il presidente del Consorzio, entro 60 giorni dall'insediamento del consiglio di amministrazione, ne dà comunicazione formale agli amministratori delle società d'ambito, che provvedono secondo le norme del codice civile. Ai consorzi di gestione degli ATO si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.
2. Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica.
3. La percentuale di raccolta differenziata non potrà essere inferiore al 20 per cento per l'anno 2007, al 30 per cento per l'anno 2008, al 50 per cento per l'anno 2009 e al 60 per cento per l'anno 2010, nel rispetto dell'intesa di cui all'articolo 205, comma 6, del D.lgs. n. 152 del 2006.
Art. 46.
Differimento del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. Accesso dei comuni alle premialità nella ripartizione di risorse economiche

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "entro il 31 dicembre 2006" sono sostituite con le parole "entro il 31 dicembre 2007". Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all'attività gestionale riconducibile all'esercizio finanziario 2006, fatta salva l'incidenza del parametro di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 17 del 2004, secondo modalità già assentite in sede di conferenza Regione-Autonomie locali, in favore dei comuni che hanno adottato gli adempimenti ivi previsti entro il 31 dicembre 2006.
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, sono cassate le parole "entro il 31 dicembre 2005".

Art. 47.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 48.
Attività dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Nomina del consiglio di amministrazione

1. All'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
-  al comma 3, lett. e), aggiungere alla fine le parole "anche sovrambito";
-  al comma 3 sopprimere la lettera p);
-  al comma 3, lett. t), eliminare la parola "progettazione";
-  al comma 6 sostituire la parola "cinque" con "sei" e aggiungere alla fine: "- gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali";
-  dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6 bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma.";
-  al comma 8 aggiungere dopo le parole "trattamento economico" le parole "e di quiescenza e di previdenza";
-  al comma 9, lettera a), sostituire "il direttore generale" con "il presidente" e aggiungere:
"a bis) il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie";
-  al comma 9, lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.";
-  al comma 9, lettera b), al secondo periodo, sostituire le parole "sette anni" con "cinque anni";
-  al comma 10, terzo periodo, le parole "Il direttore generale ha la rappresentanza dell'Ente e " sono sostituite con "Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, dura in carica cinque anni e ";
-  al comma 10, ultimo periodo, le parole "direttore generale" sono sostituite con la parola "Presidente";
-  dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
"11 bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 11 si applicano per quanto compatibili gli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212";
-  al comma 13 dopo le parole "dal Commissario delegato per l'emergenza idrica" aggiungere le parole "e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'O.M. n. 3224 del 28 giugno 2002";
-  dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
"13 bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal CCRL si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
-  al comma 15 sostituire "dell'articolo 3" con "degli articoli 1 e 3".
2. Al comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, i periodi "Il Direttore generale è" sino a "legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive" sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione.
3. Le competenze relative alla gestione delle emergenze infrastrutturali sono trasferite alla Protezione civile regionale.
4. Agli eventuali oneri derivanti dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente articolo si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 7, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.
Art. 49.
Disposizioni in materia di pagamento di oneri e diritti relativi all'attività dell'ufficio del dipartimento regionale urbanistica

1. Per talune attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale urbanistica - espleta in favore di privati, sono istituiti, con oneri a carico degli stessi, appositi diritti. Tali attività riguardano:
a)  attività di cui all'articolo 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in ordine al procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttiva;
b)  cessione in uso di copie del materiale cartografico, telematico e topografico prodotto e gestito per fini istituzionali dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - dipartimento regionale urbanistica.
2.  Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il committente versa una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto presentato.
3.  Ai fini della cessione in uso di materiale cartografico, telematico e topografico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica, determina, con apposito decreto, le quote e le modalità di versamento dei diritti di cui al presente articolo.
4.  I diritti previsti dal presente articolo possono essere aggiornati, con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Con successivo decreto dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, d'intesa con l'Assessorato del bilancio e delle finanze, sono stabilite le modalità di versamento.
Art. 50.
Istituzione del tariffario per l'attività degli uffici dell'Agenzia per i rifiuti e le acque

1.  L'Agenzia per i rifiuti e le acque adotta il tariffario per le attività di rilascio delle autorizzazioni di propria competenza e per le attività di controllo ed ispettive. Il tariffario è adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e può essere aggiornato periodicamente, con riferimento all'andamento dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Art. 51.
Spese di istruttoria delle procedure per la valutazione di impatto ambientale

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dal comma 8 dell'articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Qualora l'importo del progetto di cui al comma 1 sia superiore a 100 milioni di euro e sino a 300 milioni di euro, la somma da versare sulla parte compresa tra i due importi è pari allo 0,05 per cento; per importi superiori la somma da versare è pari allo 0,03 per cento.
1 ter. Le somme di cui ai commi 1 e 1 bis possono essere rateizzate sino a 24 mesi, previo rilascio di idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte del committente privato.".
Art. 52.
Liquidazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico

1.  Le gestioni liquidatorie delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Aziende provinciali di incremento turistico sono prorogate sino alla data del 30 settembre 2007 e fino ad allora possono continuare a svolgere la propria attività istituzionale. Entro tale data le gestioni liquidatorie devono cessare. L'attivazione dei servizi turistici di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, coincide con la data della chiusura delle gestioni liquidatorie.
2.  A tal fine il Dirigente generale del dipartimento turismo sport e spettacolo è autorizzato ad utilizzare le disponibilità destinate alle attività dei predetti servizi turistici nel bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007, nonché quelle previste nella U.P.B 12.2.1.1.
3.  La gestione degli immobili già detenuti o comunque condotti dalle stesse Aziende, nonché di quelli dove saranno ubicati i servizi turistici è affidata al dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione.
Art. 53.
Norme in materia di trasporto pubblico locale

1.  Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:
-  alla fine del quarto periodo dopo le parole 'in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge' sono aggiunte le parole 'compresi quelli derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge';
-  al quinto periodo dopo le parole 'I predetti contratti sono stipulati' sono aggiunte le parole 'entro il 30 giugno 2007';
-  l'undicesimo periodo è soppresso.
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è aggiunto il seguente:
"6 bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.".
3. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, a partire dall'anno 2007, al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. (U.P.B. 12.3.1.1.2 - capitolo 476521).
Art. 54.
Orto botanico di Palermo

1.  Al comma 2 dell'articolo 101 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole 'ed all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze' .
2.  Al contributo di cui all' articolo 101 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 55.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  Al comma 11 bis dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze' sono sostituite con le parole 'il Ragioniere generale della Regione'.
2.  Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole '1° gennaio 2006' sono sostituite con le parole '1° gennaio 2009'.
3.  Al comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il periodo 'Entro l'esercizio 2007 con decreto presidenziale, su proposta del Ragioniere generale della Regione, sono individuati i criteri, la metodologia relativi al passaggio alla contabilità economica'.
4.  Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, all'ultimo periodo dopo la parola "risiedere" sono aggiunte le parole "nella regione".
5.  All'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 49, sono aggiunte le seguenti parole "nonché per acquisizioni e realizzazioni di immobili da adibire alla ricerca scientifica. Il contributo può essere utilizzato anche con rendicontazione in esercizi successivi a quello di riferimento".
6.  Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'ad effettuare' sono aggiunte le parole 'al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali'.
7.  Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
'i bis) compensative tra il capitolo relativo al fondo di riserva 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e i pertinenti capitoli di spesa di parte corrente.'
8. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, le parole 'della rubrica' sono sostituite con la parola 'del'.
9. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole 'di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze'.
10. Al comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole 'da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze'.
11.  Al comma 10 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole 'di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze'.
12.  Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'sentita la' sono sostituite con le parole 'previo parere della' .
13.  Al comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'sentita la' sono sostituite con le parole 'previo parere della'.
14.  Al comma 10 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 'sentita la' sono sostituite con le parole 'previo parere della'.
15.  Al comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, le parole "A decorrere dall'1 settembre successivo alla data di approvazione della presente legge, l'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in euro 62", sono sostituite dalle parole "L'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in euro 75 per l'anno accademico 2007/2008 ed in euro 85 a decorrere dall'anno accademico 2008-2009.".
16. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 come modificato dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 è così sostituito:
"4. L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti sarà inviata al Servizio demanio trazzerale che redigerà il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione. Nei procedimenti d'ufficio di contestazione delle abusive occupazioni, l'istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione.".
17.  Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo le parole 'con uffici in Sicilia' sono aggiunte le parole 'e ad uffici statali, nella misura massima di 20 unità,' e sono soppresse le parole 'nel numero massimo di quindici unità'.
18.  L'articolo 15 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è abrogato.
19.  Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da 'al netto di una quota' sino a 'cofinanziamento regionale' sono soppresse.
20.  Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, dopo le parole 'dalle stesse aziende di credito o da enti pubblici economici' sono aggiunte le parole 'ovvero da Società di gestione del risparmio (SGR)'.
21.  Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, la parola 'stabilite' è sostituita con le parole 'stabiliti i settori di intervento e'.
22.  Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto il seguente:
'2 bis. Il fondo o i fondi da sottoscrivere vengono selezionati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo avviso pubblico al quale viene data ampia diffusione, in base a criteri prefissati nell'avviso stesso'.
23. Dall'Elenco n. 1 di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, sono escluse le 'Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura'.
24.  Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9, la parola 'autorizzata' è sostituita con la parola 'valutata'.
25.  All'articolo 19 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, è aggiunto il seguente periodo: 'Con decreto del Ragioniere generale della Regione si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio'.
Art. 56.
Disposizioni relative alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1.  Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 57.
Trasferimenti annuali in favore di enti

1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2007 i trasferimenti in favore degli enti inseriti nell'allegato elenco sono quantificati annualmente con la legge di approvazione del bilancio. Per gli enti indicati al precedente periodo, i riferimenti al comma 2, lettera h), dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 previsti nella vigente normativa sono abrogati.
Art. 58.
Norme relative al contenuto della legge finanziaria

1.  Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente:
"2 bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.".
Art. 59.
Fondi globali e tabelle

1.  Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 nelle misure indicate nelle Tabelle 'A' e 'B', allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.
2.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2007, nell'allegata Tabella 'C'.
3.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata Tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nella Tabella medesima.
4.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata Tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2007, 2008 e 2009, nella Tabella medesima.
5.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nell'allegata Tabella 'F' sono abrogate.
6.  Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata Tabella 'G'.
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinati nell'allegata Tabella 'H'.
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nell'allegata Tabella 'I'.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata Tabella 'L'.
Art. 60.
Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2007.
Art. 61.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 febbraio 2007.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione  LEANZA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  LO PORTO 
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca  BENINATI 
Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali  COLIANNI 
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione  FORMICA 
Assessore regionale per la sanità  LAGALLA 
Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  INTERLANDI 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  MISURACA 



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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto della modifica apportata dall. 58, comma 1, della legge che si annota, risulta il seguente:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
2-bis.  La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 1, comma 4:
L'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", così dispone:
"Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto. - 1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.".
Note all'art. 1, comma 5:
-  Il comma 114 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", così dispone:
"114.  In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2006 è corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per l'importo di 282 milioni di euro per l'anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l'anno 2007, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.".
-  Il comma 3-ter dell'art. 5 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.", convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, così dispone:
"3-ter.  In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.".
Note all'art. 3, comma 6:
-  Gli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 7. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1)  per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;
2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.".
"Art. 8. Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa".".
-  L'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie.", così dispone:
"Nuove competenze delle Ragionerie centrali. - 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dall'1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nullaosta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole Ragionerie centrali presso gli assessorati regionali.
2.  I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nullaosta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. d'ordine 27, 42, 43 e 44 e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.
1-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono abrogate le voci numero d'ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1.
1-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2006 la tabella degli importi concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d'ordine 1 e 24-bis della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1, è così modificata:
a)  voce di cui al numero d'ordine 1:
"Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

      Tassa di rilascio Tassa annuale 
a)  fino a 15.000 abitanti       695 139 
b)  da 15.001 a 40.000 abitanti      1.111 223 
c)  da 40.001 a 100.000 abitanti      1.666 334 
d)  da 100.001 a 200.000 abitanti      2.221 445 
e)  da 200.001 a oltre 500.000 abitanti      5.552 1.111; 

b)  voce di cui al numero d'ordine 24-bis:
"Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione siciliana, legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4:
a)  tassa di rilascio euro 200;
b)  tassa annuale euro 50".
1-quater.  Sono abrogate le seguenti voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230:
a)  Voce di cui al numero d'ordine 22 che comprende:
1)  autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, altri allestimenti in genere, che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, autostelli;
2)  autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.
b)  Voce di cui al numero d'ordine 26:
1)  autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e all'articolo 11 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.
c)  Voce di cui al numero d'ordine 35:
1)  concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.
2.  Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
3.  Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
4.  Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività.
5.  Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo.
6.  Le tasse sulle concessioni regionali e le sanzioni si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della Regione.
7.  Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004, recante "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.", così dispone:
"Registrazione e riconoscimento degli stabilimenti. - 1. Gli operatori del settore alimentare immettono sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo se sono stati preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti che:
a)  soddisfano i pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, agli allegati II e III del presente regolamento e altri pertinenti requisiti della legislazione alimentare;
e
b)  sono registrati presso l'autorità competente o riconosciuti, qualora richiesto ai sensi del paragrafo 2.
2.  Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004, gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del presente regolamento possono operare solo se l'autorità competente li ha riconosciuti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, ad eccezione degli stabilimenti che effettuano esclusivamente:
a)  produzione primaria;
b)  operazioni di trasporto;
c)  magazzinaggio di prodotti che non richiedono installazioni termicamente controllate;
o
d)  operazioni di vendita al dettaglio diverse da quelle cui si applica il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b).
3.  Uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma del paragrafo 2 può operare solo se l'autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano:
a)  ha concesso allo stabilimento il riconoscimento affinché possa operare a seguito di un'ispezione in loco;
o
b)  ha fornito allo stabilimento un riconoscimento condizionale.
4.  Gli operatori del settore alimentare cooperano con le autorità competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004. In particolare gli operatori del settore alimentare garantiscono che uno stabilimento cessi di operare se l'autorità competente ritira il riconoscimento o, in caso di riconoscimento condizionale, non lo proroga o non concede il pieno riconoscimento.
5.  Il presente articolo non vieta ad uno stabilimento di immettere sul mercato alimenti tra la data di applicazione del presente regolamento e la prima ispezione successiva da parte dell'autorità competente, se lo stabilimento:
a)  è soggetto al riconoscimento a norma del paragrafo 2 e ha immesso sul mercato prodotti di origine animale conformemente alla normativa comunitaria immediatamente prima dell'applicazione del presente regolamento;
o
b)  appartiene a una categoria per la quale non era previsto il riconoscimento prima dell'applicazione del presente regolamento.".
Note all'art. 5, comma 2:
-  Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, reca: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139.
-  Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004, reca: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139.
-  Il Regolamento (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004, reca: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 139.
-  Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004, reca: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 165.
-  L'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2004, reca "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 luglio 2004, n. 173.
Nota all'art. 5, comma 3:
La legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, reca: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, e alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.".
Note all'art. 6, comma 1:
-  Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"4.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui all'Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti, per i quali le leggi regionali prevedano la soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica della natura giuridica, mantengono la precedente disciplina contabile. Gli altri enti privi di specifica normativa contabile adeguano i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire dall'esercizio finanziario 2007 secondo le direttive dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa. Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.".
-  Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, reca: "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70."; si ricorda che nell'ordinamento regionale trova applicazione il Decreto del Presidente della Regione siciliana 29 maggio 2006, n. 729, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19".
Nota all'art 7, comma 5:
I numeri 6), 7) e 8) dell'art. 2425 del codice civile hanno riguardo ai costi della produzione, rispettivamente, per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; per servizi; per godimento di beni di terzi.
Note all'art. 7, comma 10:
-  Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, recante "Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.", così dispone:
"1.  Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con D.M. 2 ottobre 1990, n. 1150 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con D.M. 25 marzo 1998, n. 89 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo."
-  L'art. 35 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005", così dispone:
"Rinnovo contratto a tempo determinato e procedure di mobilità - ARPA. -  1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata a rinnovare, per il medesimo periodo, i contratti a tempo determinato del personale in servizio originariamente stipulati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque e dall'Azienda unitaria sanitaria locale n. 8 di Siracusa e relativi ai bandi pubblici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 16 marzo 2001, n. 10 del 27 luglio 2001 e n. 67 del 24 agosto 2001.
2.  L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata, nei limiti di quindici unità, ad attivare processi di mobilità nei confronti del personale appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti a controllo e sorveglianza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia.".
Nota all'art. 9, comma 3:
L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.", così dispone:
"Bilancio annuale di previsione.- 1.  La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2.  Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3.  La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4.  Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5.  Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6.  Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7.  Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8.  Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9.  Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a)  centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b)  titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
c)  aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
d)  unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
10.  Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.
10-bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.
11.  Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
11-bis.  Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10-bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.
11-ter.  Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.
12.  Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10-bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13.  Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:
a)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
b)  del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
c)  del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
d)  del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
14.  Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1)  un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2)  un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
3)  l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
a)  Programma operativo regionale;
b)  altri interventi comunitari;
c)  Fondo sanitario regionale;
d)  finanziamenti dello stato ed altri enti;
e)  interventi finanziari con risorse proprie della Regione.
15.  Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
16.  In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
17.  Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
18.  Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).
19.  La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
20.  (.....).
21.  Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.
21-bis.  (.....).
21-ter.  (.....).
22.  Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.
23.  L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 1° gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.
24.  La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dal 1° gennaio 2006, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria.".
Nota all'art. 9, comma 5:
L'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", così dispone:
"Contenimento della spesa corrente. - 1.  Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2006-2008 adottato dalla Regione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, la spesa complessiva di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, degli enti ed organismi strumentali della Regione non può superare, per il triennio 2006-2008, il limite massimo degli impegni di competenza assunti nel 2004, ridotti del 2%, fatta eccezione per le spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria.
2.  Gli enti e gli organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti dalla Regione, fatta eccezione per gli enti locali ai quali si continuano ad applicare le disposizioni nazionali in materia di patto di stabilità e per le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, per le quali si applicano le disposizioni contenute nell'intesa sottoscritta dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comportamenti coerenti con quanto stabilito al comma 1, provvedendo ad adeguare di conseguenza i propri bilanci.
3.  Il mancato rispetto dei principi stabiliti nel presente articolo comporta l'obbligo per i soggetti responsabili del controllo e della vigilanza dei predetti enti ed organismi strumentali della Regione di denuncia al competente organo tutorio. Per gli enti e gli organismi strumentali della Regione che adottano la contabilità economica le limitazioni di cui al comma 1 si intendono riferite alle corrispondenti voci inserite tra i costi della produzione.
4.  Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie e ospedaliere, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa impegnata nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità e per spese di rappresentanza, ad eccezione delle spese direttamente connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali che si intestano al Presidente della Regione.
5.  Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, non possono effettuare, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, spese per un ammontare superiore a quelle impegnate nell'anno 2004.".
Note all'art. 10, comma 1:
-  L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Finalità ed àmbito di applicazione. - 1.  Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3.  Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4.  Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.".
-  I commi 213, 214, 215 e 216 dell'art.1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", così, rispettivamente, dispongono:
"213.  L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica.".
"214.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.".
"215.  Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.".
"216.  Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È abrogato il quinto comma dell'articolo 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.".
Nota all'art. 11, comma 4:
L'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Tipologia delle strutture operative. - 1. L'organizzazione amministrativa della Regione è articolata in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base. Le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee, nella Presidenza della Regione e in assessorati sottoposti rispettivamente alla direzione politica del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
2.  Le strutture di massima dimensione sono articolate in strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, in unità operative di base e uffici semplici. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei. Le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge; successivamente si procede con regolamento ai sensi del comma 3. Il numero dei dirigenti generali è eguale a quello delle strutture di massima dimensione, maggiorato di otto.
3.  In sede di prima applicazione le attuali direzioni regionali costituiscono i dipartimenti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tramite regolamento, sono individuati i rispettivi servizi. Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione della legge sul decentramento di funzioni agli enti locali sono ridefiniti, nel numero e nelle funzioni i dipartimenti e i relativi servizi. L'individuazione dei dipartimenti e dei servizi è ispirata ai princìpi di cui all'articolo 3 ed in particolare all'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso.
4.  (.....).
5.  E' istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, l'Ufficio di gestione del contenzioso del lavoro al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Enti pubblici omogenei o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o di parte del contenzioso comune.
6.  Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e per la collaborazione all'attività politica, il Presidente della Regione e gli Assessori si avvalgono di uffici posti alle proprie esclusive dipendenze, coordinati da un dirigente di livello non inferiore alla seconda fascia, con competenze di supporto e raccordo con l'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; lo stesso svolge altresì i poteri di spesa rientranti nella competenza del proprio ufficio.
7.  La Giunta regionale può deliberare l'istituzione di uffici speciali temporanei per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità per lo svolgimento di particolari studi o elaborazioni. Gli uffici speciali possono operare tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi assessorati. La dotazione di personale e quella strumentale dell'ufficio è determinata, unitamente agli obiettivi ed alla loro durata, con l'atto istitutivo. Agli stessi sono preposti dirigenti di prima, seconda o terza fascia.".
Nota all'art. 12, comma 1:
L'art. 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Personale assegnato o comandato ad altro ufficio. - 1. Gli oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale della Regione siciliana trasferito, assegnato o comandato nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, da un Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro restano a carico dell'amministrazione di provenienza sino alla chiusura dell'esercizio. Nel caso di trasferimento o assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, il relativo trattamento economico accessorio è posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del responsabile della spesa dei predetti uffici, l'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo, istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle disponibilità del Fondo efficienza servizi di cui all4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1.
2.  Nel caso di trasferimento di personale con qualifica dirigenziale da una struttura della Regione ad un'altra, si provvede alle variazioni di bilancio compensative ai sensi dell'articolo 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, previo assenso da parte del dirigente generale preposto alla struttura di massima dimensione o equiparata di provenienza, attestato dal competente dipartimento del personale.".
Note all'art. 13, comma 1, lett. a):
-  Il comma 168 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", così dispone:
"168.  Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.".
-  L'art. 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Organi di controllo. - 1. In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2.  Ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1. Qualora l'organo risulti composto da numero pari di soggetti, le determinazioni collegiali a maggioranza vengono assunte considerando doppio il voto del presidente. I rappresentanti delle amministrazioni regionali già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.
3.  Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare trasmettono una relazione sull'attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio.
4.  I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall'autorità che li ha nominati anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.
5.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze cura l'aggiornamento professionale dei componenti degli organi di controllo interno di cui al comma 1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri per la formazione e l'aggiornamento del personale disponendo la partecipazione dei soggetti interessati con oneri a carico degli enti vigilati.
6.  I revisori e i sindaci che nell'arco di un anno non partecipano a tre sedute dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai sensi del comma 5 sono dichiarati decaduti dall'Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli altri rami dell'Amministrazione regionale interessati o del presidente del collegio dei revisori dei conti, salvo comprovati casi di forza maggiore.
7.  Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli organi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale, devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario.".
Nota all'art. 13, comma 1, lett. b):
L'art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.", così dispone:
"Nomina dei presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza della Regione. - 1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti, dei collegi sindacali in enti o società la cui nomina sia di competenza della Regione, degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ed al controllo della Regione, degli enti locali, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
2.  I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente.
3.  Il comma 2 trova applicazione anche nei casi in cui la nomina sia vincolata per legge. In tale ipotesi l'organo competente alla nomina, accertato che nel proprio organico mancano o sono insufficienti i funzionari, od in caso di cumulo di incarichi, procede alla nomina del sindaco o del revisore iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.
4.  Ogni nomina deve essere comunicata all'ordine o collegio professionale competente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.
5.  Le disposizioni di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto per i rappresentanti di autorità ministeriali, dal comma 1, lettera h), dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 non si applicano ai rappresentanti dell'Amministrazione regionale individuati fra i dipendenti in servizio, con profilo professionale non inferiore a funzionario, che abbiano svolto mansioni inerenti il controllo dei conti pubblici.".
Nota all'art. 13, comma 1, lett. c):
L'art. 3 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Potere di organizzazione. - 1.  L'Amministrazione regionale assume ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e definisce, anche in coerenza con i princìpi della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, al fine di assicurare l'attuazione dei seguenti princìpi:
a)  funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede, sentiti i dirigenti generali, a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b)  ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi del comma 2;
c)  collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d)  garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e l'attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e)  armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'unione europea.
2.  Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
3.  L'articolo 61 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.
4.  Nell'Amministrazione della Regione siciliana si applica la disciplina dei controlli interni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.".
Note all'art. 13, comma 1, lett. d):
Gli articoli 48 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 48. Organi di controllo. - 1.  In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e un componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o che ne ha il controllo o vigilanza, scelto tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2.  Ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1. Qualora l'organo risulti composto da numero pari di soggetti, le determinazioni collegiali a maggioranza vengono assunte considerando doppio il voto del presidente. I rappresentanti delle amministrazioni regionali già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.
3.  Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare trasmettono una relazione sull'attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio.
4.  I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall'autorità che li ha nominati anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.
5.  L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze cura l'aggiornamento professionale dei componenti degli organi di controllo interno di cui al comma 1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri per la formazione e l'aggiornamento del personale disponendo la partecipazione dei soggetti interessati con oneri a carico degli enti vigilati.
6.  I revisori e i sindaci che nell'arco di un anno non partecipano a tre sedute dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai sensi del comma 5 sono dichiarati decaduti dall'Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli altri rami dell'Amministrazione regionale interessati o del presidente del collegio dei revisori dei conti, salvo comprovati casi di forza maggiore.
7.  Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli organi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, da effettuarsi a norma di legge o atto equiparato tra i dipendenti in servizio con i criteri e le procedure di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, anche se riferite a personale con qualifica dirigenziale, devono intendersi estese a tutti i dipendenti con profilo professionale non inferiore a funzionario.".
"Art. 53. Controllo sugli atti degli enti vigilati. - 1. La Regione espleta i controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi inclusi le aziende sanitarie e ospedaliere, le aziende policlinico e i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi.
2.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, predispone programmi annuali di controllo individuando i soggetti tra quelli indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni o alle verifiche previste dal comma 4.
3.  Ai fini della salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità degli enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione degli stessi al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica regionale, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono periodicamente, su supporto informatico, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, predisposto di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del ramo dell'amministrazione interessato, i dati contabili di struttura e di attività richiesti. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze rende disponibili alle amministrazioni che esercitano la vigilanza amministrativa i dati ottenuti ed i risultati delle elaborazioni effettuate.
4.  Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può disporre, di concerto con l'organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le modalità da individuare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro.
5.  Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il parere tecnico contabile dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
6.  Spetta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentiti i dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi, l'emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.
7.  Per l'espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso l'Assessorato stesso l'Albo regionale degli ispettori contabili.
8.  L'Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno uno dei requisiti sotto elencati:
a)  cinque anni di effettivo servizio prestato presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore a funzionario;
b)  cinque anni di iscrizione all'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o dei ragionieri e periti commerciali o dei dottori commercialisti o degli avvocati.
9.  Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo.
10.  L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2003, n. 21 è abrogato.
11.  Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e i regolamenti.".
12.  Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
13.  Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano ad esercitare l'attività di controllo sugli atti dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti casi:
a)  mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b)  su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;
c)  su richiesta dell'organo tutorio.
14.  Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione relativamente ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai soggetti diversi dagli enti locali.
15.  Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "entro trenta giorni" sono sostituite dalle parole "entro quarantacinque giorni" ed al terzo periodo le parole "concludere l'iter istruttorio del parere" sono sostituite dalle parole "presentare le proprie osservazioni".
16.  Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.".
-  L'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, recante "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale.", così dispone:
"Incompatibilità. - 1.  Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:
a)  i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;
b)  i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;
c)  i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;
d)  gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;
e)  gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f)  i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra Amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.
2.  Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.
3.  La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.
4.  Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
5.  Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.
6.  Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge.
7.  Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali.".
Nota all'art. 14, comma 1:
La legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, reca: "Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale.".
Nota all'art. 15, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Comitato di coordinamento dei dipartimenti. - 1. E' istituito presso la Presidenza della Regione il Comitato di coordinamento dei dipartimenti, (di seguito denominato CODIPA), con il compito di assicurare la piena rispondenza dell'attività gestionale agli indirizzi politico-programmatici regionali, di accrescere l'integrazione e il coordinamento tra le strutture operative dell'Amministrazione e di favorire la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2.  Il CODIPA è formato dai dirigenti preposti ai dipartimenti dell'Amministrazione regionale ed agli uffici ad essi equiparati; ai lavori del medesimo comitato partecipa, altresì, il capo di gabinetto del Presidente della Regione.
3.  (Abrogato).
4.  Ai fini del coordinato esercizio delle competenze gestionali attribuite alla dirigenza, il CODIPA adotta direttive, formula indirizzi ed articola proposte operative per quanto riguarda:
a)  la definizione di procedimenti intersettoriali che richiedano integrazione tra le strutture ed apporti interdisciplinari;
b)  l'attribuzione di nuove competenze derivanti da normativa regionale o statale;
c)  il fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento dei dipartimenti.
4-bis.  Per lo svolgimento degli approfondimenti tecnici e degli altri adempimenti propedeutici all'esercizio delle funzioni proprie del CODIPA, nel suo ambito opera un esecutivo tecnico coordinato dal Segretario generale della Presidenza della Regione. L'esecutivo tecnico è composto dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti o uffici equiparati con competenze di carattere trasversale ovvero dotati di rilevanti articolazioni territoriali periferiche, come individuati con decreto del Presidente della Regione che ne determina, altresì, le modalità di funzionamento.
5.  Il CODIPA è convocato con cadenza trimestrale dal segretario generale che ne coordina i lavori e ne forma l'ordine del giorno, sentite le indicazioni del Presidente della Regione.".
Nota all'art. 16, comma 1:
I commi da 725 a 729 e da 733 a 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", così, rispettivamente, dispongono:
"725.  Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80% e per i componenti al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.".
"726.  Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.".
"727.  Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.".
"728.  Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50% del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50% del capitale.".
"729.  Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.".
"733.  Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.".
"734.  Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.".
"735.  Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.".
Nota all'art. 18, comma 1:
L'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:
"Indennità. - 1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)  equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b)  articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
c)  articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti e dei vice presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, al soggetto coordinatore degli Uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei Comuni in convenzione;
d)  definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
e)  determinazione dell'indennità spettante al presidente della Provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
f)  previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.
2.  Il regolamento determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della Provincia, il presidente della Provincia comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle province comprendenti aree metropolitane, delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.
3.  Fino all'emanazione del regolamento, agli assessori dei comuni capoluogo di Provincia con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti può essere attribuita l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennità degli assessori rispetto all'ammontare delle indennità previste per il sindaco.
4.  I consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al regolamento di cui al comma 1. Ai componenti dei consigli circoscrizionali è corrisposto un gettone di presenza pari all'80% di quello spettante ai componenti dei consigli dei rispettivi comuni.
5.  Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal regolamento di cui al comma 1. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
6.  Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.
7.  I regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
8.  Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.
9.  Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.
10.  Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
11.  Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12.  Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.".
Nota all'art. 21, comma 1:
I commi 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", così, rispettivamente, dispongono:
"220.  Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.".
"221.  Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.".
Note all'art. 21, comma 2:
-  L'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, recante "Soppressione del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana e trasferimento delle competenze alla Presidenza della Regione.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Per la determinazione dell'equo indennizzo in favore del personale regionale si applicano gli indici di moltiplicazione e le percentuali previste nell'annessa tabella.".
-  La legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, reca "Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e modifica dell'art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73.".
Nota all'art. 23, comma 1:
L'art. 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Comitato regionale comunicazioni. - 1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da sette membri nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni singolo Gruppo parlamentare.
2.  I componenti durano in carica cinque anni, non sono confermabili, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana designa il Presidente del Comitato tra i componenti nominati ed adotta il proprio regolamento di organizzazione.
3.  Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche mediante la stipula di una convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Segretario Generale della Regione siciliana, dal Segretario Generale dell'Assemblea regionale siciliana e dal Presidente del Comitato, nella quale sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio, anche sulla base dei contenuti del protocollo d'intesa sulla piena attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150.
3-bis.  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, per la relativa approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni ad essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime.
3-ter.  Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'Autorità una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con un'analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici.
3-quater.  Il Comitato rende pubblici attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.
4.  Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
5.  (Abrogato).
5-bis.  Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato può avvalersi dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente. Il Comitato, entro i limiti delle risorse assegnate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a valere sulle medesime, per provvedere all'esercizio delle funzioni dalla stessa delegate, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica.
6.  L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall'esercizio finanziario 2002.
7.  E' abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.".
Note all'art. 24, comma 1:
-  L'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così dispone:
"Fondo sanitario nazionale - 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.
2.  Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:
a)  attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:
1)  Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;
2)  Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3)  istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;
4)  istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;
b)  iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;
c)  rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3.  Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:
a)  popolazione residente;
b)  mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;
c)  consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.
4.  Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5.  Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.
6.  Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8, legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.".
-  Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"5.  Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1, del comma 2 e del comma 4, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000 migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari successivi, all'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
Nota all'art. 24, commi 8 e 9:
Il decreto 13 luglio 2004, emanato dall'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, reca: "Rideterminazione degli aggregati di spesa relativi all'anno 2004.", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 agosto 2004, n. 33.
Nota all'art. 24, comma 10:
Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca : "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419".
Nota all'art. 24, comma 11:
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, reca: "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.".
Nota all'art. 24, comma 13:
L'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.", così dispone:
"Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. - 1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini:
a)  standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;
b)  la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;
c)  il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;
d)  la riqualificazione delle strutture sanitarie;
e)  la territorializzazione dei servizi.
2.  Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30% da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d'intesa con la citata Conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei successivi trenta giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.".
Note all'art. 24, comma 14:
-  L'art. 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria." convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 16 novembre 2001, n. 405, così dispone:
""Disposizioni in materia di equilibrio dei presìdi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali." - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Non costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis.".
2.  Le regioni adottano le disposizioni necessarie:
a)  per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio economico;
b)  per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio;
c)  per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.
3.  Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificate dal presente articolo.
4.  Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1‰ riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. (.....).
6.  All'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1 le parole: "La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano";
b)  al comma 2 le parole: "è proposto dalla regione interessata" sono sostituite dalle seguenti: "è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata".
7.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi.".
-  L'Intesa 23 marzo 2005, emanata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reca: "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana 7 maggio 2005, n. 105, S.O.
Note all'art. 24, comma 16:
-  Il comma 4 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante; "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).", così dispone:
"4.  Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:
a)  l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
b)  l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo 22 novembre 2001 tra Governo, regioni e province autonome, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c)  l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;
d)  l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché delle aziende ospedaliere autonome.".
-  Il comma 173 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).", così dispone:
"173.  L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2% su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a)  gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b)  i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c)  ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d)  il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire l'effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e)  il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2% annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f)  in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.".
Nota all'art. 24, comma 18:
L'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Controllo sugli atti degli enti vigilati. - 1. La Regione espleta i controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi inclusi le aziende sanitarie e ospedaliere, le aziende policlinico e i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi.
2.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, predispone programmi annuali di controllo individuando i soggetti tra quelli indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni o alle verifiche previste dal comma 4.
3.  Ai fini della salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità degli enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione degli stessi al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica regionale, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono periodicamente, su supporto informatico, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, predisposto di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del ramo dell'amministrazione interessato, i dati contabili di struttura e di attività richiesti. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze rende disponibili alle amministrazioni che esercitano la vigilanza amministrativa i dati ottenuti ed i risultati delle elaborazioni effettuate.
4.  Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può disporre, di concerto con l'organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le modalità da individuare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro.
5.  Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il parere tecnico contabile dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.
6.  Spetta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentiti i dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi, l'emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.
7.  Per l'espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso l'Assessorato stesso l'Albo regionale degli ispettori contabili.
8.  L'Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno uno dei requisiti sotto elencati:
a)  cinque anni di effettivo servizio prestato presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore a funzionario;
b)  cinque anni di iscrizione all'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o dei ragionieri e periti commerciali o dei dottori commercialisti o degli avvocati.
9.  Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo.
10.  L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2003, n. 21 è abrogato.
11.  Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e i regolamenti.".
12.  Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "e all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
13.  Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano ad esercitare l'attività di controllo sugli atti dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni nei seguenti casi:
a)  mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b)  su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;
c)  su richiesta dell'organo tutorio.
14.  Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione relativamente ai procedimenti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente ai soggetti diversi dagli enti locali.
15.  Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "entro trenta giorni" sono sostituite dalle parole "entro quarantacinque giorni" ed al terzo periodo le parole "concludere l'iter istruttorio del parere" sono sostituite dalle parole "presentare le proprie osservazioni".
16.  Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.".
Note all'art. 24, comma 19:
-  L'art. 28 della legge regionale 26 marzo 2002, n, 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Equilibrio economico aziende sanitarie. - 1. Per l'anno 2002 le aziende sanitarie sono tenute a garantire l'equilibrio economico di bilancio e le aziende ospedaliere a conseguire un utile pari ad almeno l'1% dei ricavi di competenza dell'esercizio o all'ammontare che viene negoziato con l'Assessorato regionale della sanità. L'utile di esercizio delle aziende ospedaliere è destinato con le modalità di cui all'articolo 29 della presente legge.
2.  Le aziende possono ricorrere al mercato finanziario per la copertura parziale o totale di investimenti, nel rispetto dei limiti di autosufficienza economico-patrimoniali.
3.  L'Assessore per la sanità, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze per gli aspetti finanziari, assegna, all'inizio di ciascun anno, ai direttori generali delle aziende sanitarie ulteriori specifici obiettivi con valenza finanziaria, fissando le cadenze delle verifiche periodiche. Qualora, al termine delle verifiche effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, ciascun direttore generale non consegua gli obiettivi assegnati, la Regione dichiara la decadenza dello stesso con la procedura di cui agli articoli 3-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e provvede alla sua sostituzione. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.
4.  Il costo relativo al personale di cui all'articolo 33 seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della sanzione.
5.  (Abrogato).
5-bis.  I bilanci d'esercizio, adottati dalle aziende sanitarie entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere trasmessi, corredati del parere del collegio sindacale, all'Assessorato regionale della sanità, entro il 31 maggio di ogni anno.
6.  I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione, e dei propri vincoli di bilancio.
7.  Le aziende sanitarie possono, al fine del contenimento dei costi ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 19 della presente legge, costituire società miste per la gestione di servizi per i quali con l'affidamento all'esterno si consegue una maggiore economicità.".
-  L'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante: "Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Bilanci. - 1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell'approvazione, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del parere che deve essere espresso entro quarantacique giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di presentare le proprie osservazioni. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali.
2.  Il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall'organo cui compete l'approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1.
3.  Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4.  L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.
5.  Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6.  I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5% della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.
7.  I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8.  (Abrogato).".
Nota all'art. 24, comma 20:
L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante: "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
"Misure straordinarie per il pareggio di bilancio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. - 1. L'Amministrazione regionale è tenuta a conseguire, entro il 31 dicembre 2006, l'equilibrio economico-finanziario nel settore sanitario con la progressiva riduzione dei disavanzi a decorrere dal presente esercizio.
2.  Al ripiano dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si provvede annualmente con la legge finanziaria regionale sino al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto al comma 1.
3.  Per l'anno 2004 alla copertura del disavanzo dell'assistenza farmaceutica convenzionata regionale derivante dalla necessità di assicurare la continuità assistenziale si provvede con la legge finanziaria regionale, con le modalità fissate dal decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156 relativamente alla quota a carico del Servizio sanitario nazionale.
4.  Per le medesime finalità, per il triennio 2004-2006, l'ammontare degli aggregati economici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, relativamente all'assistenza ospedaliera convenzionata ed alla specialistica convenzionata esterna, il tetto di spesa fissato con decreto interassessoriale n. 3787 del 13 luglio 2004.
5.  Possono essere rilasciate dagli organi competenti autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di nuove strutture ambulatoriali purché in regime di attività libero-professionali. L'autorizzazione non dà diritto ad alcun tipo di accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e non costituisce titolo giuridico per l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale.
6.  E' fatto divieto alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed alle strutture in regime di accreditamento provvisorio ed alle strutture sanitarie in regime di sperimentazione gestionale, nonché alle strutture private che a qualunque titolo hanno rapporti con il servizio sanitario regionale di istituire, fino al 31 dicembre 2006, nuove unità operative complesse, ambulatori e servizi. Possono essere autorizzate nuove unità operative semplici purché non si determini aumento di posti letto né maggiori oneri. Nuove istituzioni di unità complesse possono essere finanziate dai risparmi di spesa conseguiti con la contestuale soppressione di altre unità operative, ambulatori e servizi preesistenti e nel limite massimo del 90% di tali risparmi. Tali nuove strutture possono essere autorizzate previa verifica di compatibilità sull'offerta sanitaria dei servizi e delle strutture esistenti nel bacino di riferimento.
7.  (Abrogato).
8.  Al fine di assicurare l'appropriatezza delle prestazioni, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità viene determinata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la percentuale di decurtazione da applicare alla remunerazione dei D.R.G. (Diagnosys Related Group)  ad elevato rischio di inappropriatezza, ferma restando la non remunerabilità delle prestazioni inappropriate.
9.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, per il ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2003 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di 460.000 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413333).
10.  Per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria, presso l'Assessorato regionale della sanità può essere disposto il comando di personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel numero massimo di 35 unità da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.".
Nota all'art. 24, comma 24:
L'art. 66 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Oggetto, finalità e obiettivi generali del piano sanitario regionale. - 1. Il piano sanitario regionale, che ha validità triennale, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentito il Consiglio Sanitario regionale, acquisito il parere della Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana. Qualora la Giunta si discosti dal parere è tenuta a motivare la delibera.
2.  Con le stesse modalità si procede alle modifiche che, nell'arco del periodo di vigenza del piano sanitario regionale, dovessero rendersi necessarie.
3.  Il piano sanitario regionale è finalizzato alla tutela della salute fisica e psichica dei cittadini alla luce delle necessità emerse dalla valutazione epidemiologica dello stato di salute della popolazione siciliana, mediante la razionalizzazione delle risorse disponibili, la qualificazione e il contenimento della spesa sanitaria e la corrispondenza fra costo dei servizi e relativi benefici. Il piano sanitario regionale dovrà specificare analiticamente per ciascuna delle proposte contenute l'analisi costo/beneficio e quella costo/efficacia nonché gli effetti di spesa indiretti indotti.
4.  Il piano sanitario regionale indica:
a)  gli indirizzi programmatici per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;
b)  le scelte di piano necessarie al fine di realizzare gli indirizzi e le modalità per il conseguimento dei risultati previsti dal presente articolo;
c)  i progetti di iniziativa regionale in termini di progetti-obiettivo e di azioni programmate, anche nel rispetto degli articoli 2 e 8 della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
d)  le attività ed i servizi di supporto alle azioni di piano;
e)  i criteri per la informatizzazione generale e graduale del servizio sanitario regionale secondo priorità identificate;
f)  la quantificazione delle risorse finanziarie disponibili e la quantificazione dei costi inerenti ad interventi previsti.
5.  A tal fine il piano definisce e specifica anche mediante gli aggiornamenti:
a)  le strategie e gli obiettivi di base;
b)  la rete assistenziale per le funzioni extraospedaliera e ospedaliera, le modalità di gestione e l'articolazione in dipartimenti dei servizi di prevenzione;
c)  gli strumenti necessari per garantire l'attuazione e la verifica delle strategie, degli obiettivi e delle azioni con particolare riferimento a protocolli ed indicatori di risultato;
d)  i risultati da raggiungere in relazione ai livelli obbligatori di assistenza definiti dalle norme nazionali, dai progetti-obiettivo e dalle azioni di piano di iniziativa regionale;
e)  la rete per l'emergenza sanitaria nei suoi vari aspetti;
f)  i tempi di attuazione;
g)  le relazioni fra la funzionalità dei servizi, gli obiettivi da raggiungere e le risorse necessarie agli interventi previsti.
6.  Entro tre mesi dalla scadenza di ciascun piano sanitario regionale, sulla base delle relazioni annuali delle singole unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché delle relazioni annuali presentate dal Presidente della Regione all'Assemblea regionale siciliana, l'Assessore regionale per la sanità, con le procedure previste dal comma 1, elabora e presenta il successivo piano sanitario, indicando gli obiettivi ed i risultati non conseguiti nel triennio precedente, verificando il permanere della validità degli stessi ed i nuovi obiettivi e le finalità da perseguire. Le proposte inviate dalle unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere dovranno essere sottoposte alla valutazione del sindaco, ovvero alla conferenza dei sindaci ai sensi dell. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.
7.  Al finanziamento del piano sanitario regionale si provvederà:
a)  con la quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione;
b)  con capitoli ricavati dall'alienazione e trasformazione dei beni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 833 del 1978, avendo proceduto al completo censimento ed alla determinazione della consistenza degli stessi;
c)  con gli apporti aggiuntivi stabiliti annualmente con legge regionale di bilancio e con altri eventuali apporti aggiuntivi stabiliti con legge dello Stato;
d)  con le disponibilità che saranno acquisite dalle unità sanitarie locali a qualsiasi altro titolo.
8.  I finanziamenti di cui alle lett. b)  e d),  devono essere autorizzati dall'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana.
9.  L'assegnazione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere è effettuata con i criteri seguenti: una quota pari al due per cento del fondo sanitario regionale è destinata a fondo per spese impreviste e per la compensazione in caso di sottofinanziamenti delle aziende; una ulteriore quota pari all'uno per cento del fondo sanitario regionale è riservata alle attività a destinazione vincolata individuate nel piano sanitario regionale ed al finanziamento dei progetti elaborati dai dipartimenti dell'Assessorato regionale della sanità, finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria ed alla verifica delle iniziative di razionalizzazione dei servizi aziendali e delle misure di contenimento della spesa; la restante quota del fondo sanitario regionale, nel primo anno di vigenza della presente legge, sarà assegnata sulla base della spesa consolidata. A partire dal secondo anno una quota-parte di tale assegnazione avverrà in base a criteri correlati alla popolazione residente, alla mobilità tra unità sanitarie locali, alla produttività delle aziende, ai costi di produzione e sarà distinta per ciascuna delle aree di articolazione dei livelli minimi assistenziali. La detta quota-parte del fondo sanitario sarà del cinque per cento nel secondo anno, del dieci per cento nel terzo anno, del venti per cento nel quarto anno e sarà progressivamente incrementata sino al raggiungimento del cento per cento. Fino al raggiungimento di tale limite, la restante quota sarà assegnata sulla base della spesa storica. In particolare per la ripartizione del finanziamento destinato all'area ospedaliera dovranno essere utilizzati criteri che facciano espressamente uso dei sistemi di classificazione omogenea dei pazienti e che valutino anche le attività di day hospital ed ambulatoriale.
10.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale della sanità predisporrà i criteri di cui al comma 9 che saranno approvati con delibera della Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio sanitario regionale e della Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana. Successivamente tali criteri potranno essere variati con analoga procedura.
11.  Entro i primi tre mesi di ciascun esercizio finanziario l'Assessorato regionale della sanità sottopone alla Giunta regionale una relazione analitica degli effetti dei criteri di ripartizione adottati nell'anno precedente sulla spesa e sull'efficienza e produttività delle aziende.
12.  Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le unità sanitarie locali si doteranno di un sistema di bilancio per centri di costo sulla base delle indicazioni tecniche emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge dall'Assessore regionale per la sanità.
13.  Contestualmente al funzionamento del bilancio per centri di costo le unità sanitarie locali provvederanno al finanziamento di ciascun centro di costo con sistema budgettario, secondo le indicazioni tecniche emanate entro dodici mesi dall'Assessorato regionale della sanità.
14.  Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a stipulare convenzioni di consulenza con altre Regioni in cui siano stati sperimentati tali sistemi.
15.  Per le finalità di cui ai precedenti commi l'Assessorato regionale della sanità provvederà all'organizzazione di un programma di formazione rivolto ai dirigenti amministrativi e sanitari delle unità sanitarie locali destinato all'acquisizione di conoscenze sulla contabilità direzionale e sulla gestione budgettaria, anche attraverso convenzioni con istituti universitari.".
Nota all'art. 24, comma 26:
L'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni relative alla sanità. - 1. (.....).
2.  I soggetti accreditati per le branche a visita di cui al Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo all'Assessorato regionale della sanità e alle Aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, trasferire la propria attività ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra le aziende sanitarie territorialmente competenti.
3.  La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri destinati alla sepoltura di animali d'affezione. Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la sanità disciplina, in armonia con la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
4.  (.....).
5.  (.....).
6.  Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data di entrata in vigore dell'articolo 123 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle soppresse USL, per l'erogazione delle prestazioni di terapia fisica oltre che di radiologia, possono continuare ad erogare tali prestazioni ai sensi del Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 purché provviste di ambulatorio di medicina fisica riabilitativa diretto da un fisiatra.
7.  Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle seguenti categorie:
a)  mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
b)  vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
8.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,1% delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo.
9.  Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed al fine di consentire l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle cellule staminali cordonali nella rigenerazione della parete cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa di 500 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
10.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'Azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425310), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Trapani istituito con delibera 19 febbraio 2003, n. 394 del direttore generale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
11.  Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa e nella zona montana del Siracusano, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale n. 8 un contributo straordinario di 400 migliaia di euro (UPB 10.7.2.6.1, capitolo 832401)  per la realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale d'area Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale "Di Maria" di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità pubblica.
12. Al punto 6, lettera a), quarto capoverso, dell'allegato alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, in materia di requisiti tecnici delle case di cura private, sono cassate le parole da "ed" fino a "equipollente".
13.  Per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer, di cui all'articolo 34 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per la sanità attribuisce alle Aziende unità sanitarie locali una quota vincolata pari ad almeno lo 0,1% dell'assegnazione finanziaria di ogni Azienda unità sanitaria locale. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad attribuire ad ogni Azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di spesa con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. (.....).
15. (.....).
16.  Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle Aziende unità sanitarie locali della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
17.  Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro istituzionale organizzato con la stessa legge in modo da perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere annualmente determinato in misura non inferiore al 2,3‰ del monte salari complessivo del personale stesso. Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro.
18.  Il farmaco "insulina galargine lantus" nelle sue diverse modalità di somministrazione è distribuito gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.
19.  L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'Azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425311), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Siracusa.".
Nota all'art. 24, comma 27:
L'art. 1 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, recante: "Contributi alle Università della Sicilia per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia. Provvedimenti urgenti in materia sanitaria. Intervento per l'Ente acquedotti siciliano.", così dispone:
""Contributo per l'istituzione di borse di studio". - 1. Al fine di incrementare il numero delle borse di studio determinate o da determinarsi ai sensi dello articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, la Regione siciliana concede un contributo annuo alle Università di Palermo, Catania e Messina per l'istituzione di ulteriori borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.".
Nota all'art. 24, comma 28:
L'art. 16 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, recante: "Disposizioni per il riequilibrio della finanza regionale. Norme in favore dell'IRCAC e dell'Artigiancassa. Agevolazioni sulle tratte aeree delle isole minori. Riduzione del fondo di rotazione dell'ESA ed anticipazioni in favore delle Aziende unità sanitarie locali.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
""Anticipazione del tesoriere." - 1. I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e ospedaliere possono ricorrere alle anticipazioni del tesoriere nei limiti di quattro dodicesimi della quota di fondo sanitario attribuita nell'anno alla stessa azienda.
2.  Il direttore generale può ricorrere a tale anticipazione nel caso in cui le rimesse di cassa non vengano garantite dalla Regione e per evitare l'insorgere di contenzioso per l'azienda.".
Note all'art. 24, comma 29:
-  L'art. 42 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
""Acquisto di beni e servizi." - 1. All'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole da "alla lettera d)" a "n. 212" sono sostituite con le seguenti "all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191".
2.  La responsabilità amministrativa per la stipula di contratti per l'acquisto di beni e servizi in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve intendersi riferita anche alle ipotesi di ricorso a libero mercato.".
-  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, reca: "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.".
Nota all'art. 24, commi 31, 34 e 35:
L'art. 18 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante: "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali.", così dispone:
"Sistema informativo sanitario." - 1. La Regione siciliana attiva il Sistema informativo sanitario (SIS)  che costituisce l'insieme delle strutture e delle procedure aventi per scopo la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati informativi, relativi alla gestione ed al governo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché l'uniformità di procedure e stampati.
2.  Il sistema informativo sanitario assicura la base delle conoscenze e delle valutazioni necessarie, ai vari livelli di governo, per una corretta impostazione delle decisioni in ordine alla politica sanitaria ed al buon utilizzo delle risorse.
3.  Il sistema informativo sanitario, articolato nei due livelli centrale o regionale (SIR)  e locale (SIL), deve rispondere sia alle esigenze informative della gestione delle competenze regionali, sia alla funzione di programmazione, verifica e controllo e trasmettere le informazioni elaborate a livello nazionale.
4.  Il sistema informativo sanitario trova il necessario supporto in un sistema informatico computerizzato ed attivato nei due livelli del sistema medesimo, secondo criteri e modalità che saranno determinati nel piano sanitario regionale.
5.  Il Sistema informativo regionale (SIR):
a)  costituisce il centro di coordinamento organizzativo e operativo delle unità periferiche confluenti nel sistema informativo locale;
b)  raccoglie le informazioni derivanti da tali unità, ne elabora la sintesi in forma omogenea e ne cura la trasmissione alla direzione economico finanziaria dell'Assessorato regionale della sanità e all'Osservatorio epidemiologico regionale;
c)  opera in stretto coordinamento con l'Osservatorio epidemiologico regionale, quale fonte dei dati che l'Osservatorio elabora e utilizza per adempiere alle funzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1981;
d)  diffonde informazioni provenienti da fonti nazionali e comunitarie sul territorio regionale rendendo tempestiva la diffusione di notizie di carattere scientifico e sanitario.
6.  Per l'attuazione del Sistema informativo sanitario locale (SIL)  è istituito presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere l'Ufficio del sistema informativo e statistico, posto alle dirette dipendenze del direttore generale, con le seguenti funzioni:
a)  raccolta, elaborazione e valutazione di informazioni economiche e sanitarie che i settori delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono tenuti obbligatoriamente a fornire, sia con periodicità da stabilire che a richiesta;
b)  trasmissione al sistema informativo regionale delle informazioni necessarie alla programmazione e al controllo delle attività sanitarie;
c)  utilizzazione delle informazioni per la gestione dei servizi dei presìdi sanitari;
d)  predisposizione dei piani operativi delle aziende di cui all'articolo 3;
e)  valutazione economico-finanziaria di efficienza e valutazione dell'efficacia dei servizi delle aziende;
f)  valutazione epidemiologica dei bisogni sanitari, dello stato di salute e della incidenza/prevalenza della patologia nella popolazione dell'unità sanitaria locale;
g)  collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico regionale alla esecuzione di indagini epidemiologiche e valutative;
h)  organizzazione e gestione del sistema informativo delle aziende.
7.  Nello svolgimento delle loro funzioni gli uffici del sistema informativo e statistico mantengono uno stretto collegamento con il sistema informativo regionale e con l'Osservatorio epidemiologico regionale che provvede, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1981, alla definizione delle metodologie di raccolta ed elaborazione delle informazioni.
8.  Dopo la lettera d)  dell'articolo 18 della legge regionale è aggiunto il seguente periodo:
"-  effettuare valutazioni relative alla efficienza economica dei servizi sanitari, anche attraverso la sperimentazione di modelli gestionali dei servizi sanitari stessi.".
9.  Alla fine del secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1981 è aggiunto il seguente periodo:
"Esprime parere obbligatorio per la valutazione costo-efficacia e costo-beneficio dei programmi intrapresi dalla Regione in campo sanitario, con speciale riferimento alla istituzione di nuovi servizi ospedalieri, alla valutazione della pianta organica, ai progetti-obiettivo e ai piani di investimento nelle strutture tecnologiche complesse di rilievo regionale.".
Nota all'art. 25, commi 1 e 2:
L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati." - 1. La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente e/o mediante il ricorso a strumenti di finanza strutturata, la costituzione di un apposito soggetto giuridico di scopo da costituire autonomamente o con partner privato, dotato di specifica e dimostrata competenza ed esperienza, scelto con le procedure ad evidenza pubblica, per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP.
1-bis.  I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.
1-ter.  I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:
a)  il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
b)  l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;
c)  la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;
d)  il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile.
1-quater.  La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1-ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio.
1-quinquies.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.
2.  Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.
4.  Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5.  Con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono gli eventuali cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti di cui al comma 1 o dallo Stato.
6.  La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.
7.  Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere sono destinate, nell'esercizio finanziario 2007, fino all'importo massimo di 250 milioni di euro, al finanziamento del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno medesimo, di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19. Le ulteriori risorse sono destinate alla compensazione, fino all'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti.
8.  (Abrogato).
9.  E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.".
Note all'art. 25, comma 6:
I commi 830 e 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", così, rispettivamente, dispongono:
"830.  Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85% per l'anno 2007, al 47,05% per l'anno 2008 e al 49,11% per l'anno 2009.".
"831.  L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09%.".
Nota all'art. 26, comma 1:
Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.", così dispone:
"5.  Per la copertura del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno 2005, nonché per gli oneri discendenti dall'applicazione del comma 1, del comma 2 e del comma 4, valutati rispettivamente in 1.100 migliaia di euro, 2.000 migliaia di euro e 1.000 migliaia di euro, è autorizzata la spesa complessiva di 645.276.179,77 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413340). Per gli esercizi finanziari successivi, all'integrazione del maggiore fabbisogno del sistema sanitario regionale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.".
Nota all'art. 26, comma 3:
Il comma 277 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).", così dispone:
"277.  All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte".".
Note all'art. 26, comma 6:
-  La Deliberazione del CIPE 17 novembre 2006, reca: "Servizio sanitario nazionale 2006 - Ripartizione quota di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (Deliberazione n. 140/2006)." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 gennaio 2007, n. 18.
-  L'art. 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.", così dispone:
"Ripartizione del Fondo sanitario nazionale. - 1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.
2.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE predette anticipazioni mensili sono commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e della quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998 all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente.
3.  Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria.
4.  Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto, per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 38.
5.  Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.".
Nota all'art. 27, comma 1:
L'art. 47 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Disposizioni in materia di revisori dei conti. - 1. Il compenso da corrispondere ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti previsto dalla lettera b)  dell'articolo 34 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9 deve intendersi comprensivo anche degli oneri previsti per legge a carico dell'amministrazione scolastica interessata. Tale compenso è dovuto una sola volta, indipendentemente dal numero delle istituzioni scolastiche sottoposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile di uno stesso collegio.
2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis.  L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.
2-ter.  Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia".
3. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle aziende unità sanitarie locali, ai fini del contenimento della spesa pubblica, scelgono i propri rappresentanti nel rispetto della vigente legislazione tra il personale o tra soggetti estranei, purché residenti o domiciliati nella Regione siciliana.".
Note all'art. 29, commi 1, 2, 3 e 4:
-  I commi da 189 a 193 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).", così, rispettivamente, dispongono:
"189.  In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.
190.  Dall'anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.
191.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
192.  A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75%.
193.  Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.".
-  L'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.", così dispone:
"Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2006-2008." - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, si applicano per il triennio 2006-2008.
2.  Per il triennio 2006-2008 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
3.  Per il triennio 2006-2008 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
4.  Per il triennio 2006-2008, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione.
5.  Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è abrogato.
6.  Per l'esercizio finanziario 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 1, una quota pari a 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.".
-  Il comma 1 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"1.  L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.".
-  Il comma 17 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"17.  E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5% dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.".
"L'art. 18 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recante: "Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta di referendum.", così dispone:
"Assegnazioni autonomie locali. - 1. Le assegnazioni annuali ai comuni e alle province previste dall'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, sono erogate in quattro trimestralità posticipate.
2.  L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, tenendo conto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, previste dal comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.".
Nota all'art.30, comma 1:
L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi nell'esercizio finanziario 2006.
2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la conferenza Regione - autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, da emanarsi di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3.  (.....).
4.  Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
4-bis.  Un'ulteriore quota, pari al 5% delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.
5.  Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6.  A decorrere dal 1° gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7.  Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8.  Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9.  Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10.  A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.
11.  Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.".
Note all'art. 31, comma 2:
-  Il comma 1 dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"1.  L'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.".
-  L'art. 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"Imposta sulle assicurazioni. - 1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo.
2.  I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito.
3.  I trasferimenti alle province regionali di cui all'articolo 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle società di assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge.".
Nota all'art. 32, comma 1:
L'art. 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Agevolazioni fiscali. - 1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2011, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale.".
Note all'art. 33, comma 1:
-  L'art. 21 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante: " Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Controlli. - 1. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale gli statuti dei consorzi e le deliberazioni di assunzione e di inquadramento del personale.
2.  Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo:
a)  i regolamenti di amministrazione e di contabilità;
b)  i regolamenti elettorali;
c)  i bilanci preventivi e consuntivi;
d)  le eventuali assunzioni di mutui;
e)  le deliberazioni concernenti l'organizzazione del personale.
3.  (Abrogato).
4.  (Abrogato).
5.  Le deliberazioni concernenti gli appalti delle opere e forniture, la partecipazione del consorzio ad enti, società, associazioni sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei sessanta giorni successivi al deposito.".
-  L'art. 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante: " Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.", così dispone:
"Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili. - 1. Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi. La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti.
2.  I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuenza predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3.  I piani di cui al comma 2 prevedono l'assegnazione della contribuenza in tre fasce.
4.  Le deliberazioni sono depositate presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e foreste competenti per territorio e presso la sede del consorzio. Del deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio. Chiunque vi abbia interesse può inoltrare nei trenta giorni successivi ricorso all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
5.  Le delibere consortili con esclusione di quelle (di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei sessanta giorni successivi al deposito.
6.  Le spese di funzionamento degli enti consortili, non coperte da contributo regionale, sono a carico dei consorziati che fruiscono delle opere, impianti e servizi idrico-irrigui, i quali sostengono il rimanente onere mediante il pagamento di contributi annui.
7.  Con le modalità di cui al comma 2, vengono determinate tre fasce a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuenza, secondo un criterio di progressività riferito alle dimensioni aziendali, nell'ambito delle fasce.
8.  I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le norme e i privilegi di cui all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.".
Nota all'art. 35, comma 1:
L'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, recante: "Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.", così dispone:
"Art. 2 - Ferme restando le attribuzioni devolute per legge alla pubblica amministrazione, l'Istituto di cui all'articolo precedente si propone l'incremento del patrimonio vitivinicolo con riguardo alla produzione, all'industria ed al commercio dei relativi prodotti e particolarmente:
a)  la costituzione e la gestione di vivai di piante e di campi sperimentali;
b)  collaborare al potenziamento della difesa contro le malattie della vite;
c)  promuovere ed indirizzare iniziative volte ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più favorevoli ai mercati, anche ai fini di impedire le adulterazioni;
d)  favorire l'istruzione professionale viticola ed enologica in tutte le forme attinenti alle attività produttive, industriali, commerciali e distributive dei prodotti vinicoli;
e)  stimolare la istituzione di cantine sociali e di consorzi obbligatori e volontari fra le categorie interessate coordinandone e sovrintendendone l'attività;
f)  sviluppare ed orientare studi di sperimentazione, incrementando anche i contatti culturali con istituti similari stranieri e istituendo borse di studio e di perfezionamento a favore di studenti siciliani presso istituti nazionali ed esteri specializzati nella viticoltura e nella enologia;
g)  favorire la partecipazione siciliana a mostre e fiere sia in Italia che all'estero nonché istituire enoteche e rappresentanze;
h)  fare proposte agli organi competenti per la preparazione e trattazione di accordi commerciali con l'estero e per la formulazione della legislazione vinicola ed enologica.
L'Istituto provvede altresì, a svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento dei suoi fini.".
Note all'art. 36, comma 2:
-  Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88, reca: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.".
-  L'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, recante: "Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa.", così dispone:
"Commissioni, comitati, consigli, collegi. - 1. I compensi lordi da corrispondere al presidente ed ai componenti di organi collegiali costituiti in forza di leggi regionali che operano a livello locale non possono superare il 75% dei compensi corrisposti per le attività istituzionali, rispettivamente al Presidente della Provincia ed ai membri della Giunta e del Consiglio della Provincia in cui ha sede l'organo operante a dimensione provinciale, ed al sindaco ed ai membri della Giunta e del Consiglio del comune per l'organo competente a dimensione comunale o inter-comunale. Restano ferme le misure dei compensi in atto stabilite al di sotto del predetto limite del 75%.
2.  Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai componenti dei comitati regionali di controllo, nonché ai componenti dei collegi dei revisori degli enti ed aziende regionali e delle unità sanitarie locali, i cui compensi saranno determinati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
3.  I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale.
4.  Nessun compenso spetta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale.
5.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, saranno disciplinate, secondo razionali criteri di competenza e professionalità, le partecipazioni di dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individuate le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico.
6.  Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale. Le norme che prevedono la corresponsione di trattamenti economici collegati al trattamento economico fondamentale del direttore regionale o di altra qualifica sono abrogate. Restano valide le norme sancite con l'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
7.  Con le modalità e i termini di cui al comma 5 saranno disciplinati i criteri per la partecipazione dei dipendenti regionali a commissioni di aggiudicazione, collaudi e forniture.
8.  Entro il 31 gennaio le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale sono tenuti a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell'anno precedente a ciascun componente privato o pubblico di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati. La Presidenza della Regione provvede entro il mese di febbraio alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei dati acquisiti.
9.  All'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono aggiunte le seguenti parole "ridotti del 50 per cento".".
Nota all'art. 37, comma 1:
L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.", così dispone:
"Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici. - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.  I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a)  l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
b)  la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
c)  l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3.  Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4.  Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
5.  E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6.  Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7.  Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
8.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.  Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.".
Nota all'art. 38, comma 1:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante: "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 58 della legge che si annota, risulta il seguente:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a)  alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b)  alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c)  all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e)  alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f)  alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g)  alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h)  alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i)  alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l)  alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
2-bis.  La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.
3.  La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4.  Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".
Nota all'art. 39, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", per effetto della modifica apportata dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati. - 1. La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente e/o mediante il ricorso a strumenti di finanza strutturata, la costituzione di un apposito soggetto giuridico di scopo da costituire autonomamente o con partner privato, dotato di specifica e dimostrata competenza ed esperienza, scelto con le procedure ad evidenza pubblica, per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP.
1-bis.  I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali individuati con delibera di Giunta e dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.
1-ter.  I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:
a)  il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
b)  l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;
c)  la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;
d)  il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile.
1-quater.  La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1-ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio.
1-quinquies.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.
2.  Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.
4.  Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5.  Con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono gli eventuali cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti di cui al comma 1 o dallo Stato.
6.  La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.
7.  Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono destinate alla compensazione, fino alla concorrenza dell'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti; a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 una quota pari al 50% delle risorse medesime è destinata all'ammodernamento del patrimonio edilizio sanitario.
8.  In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dalla dismissione dei beni del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
9.  E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.".
Nota all'art. 40, comma 1:
La legge regionale 1 luglio 1968, n. 17, reca: "Nuove norme sui cantieri di lavoro per lavoratori disoccupati.".
Note all'art. 41, comma 1:
-  L'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", così dispone:
"Garanzie per il personale della formazione professionale. -1. Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
2.  E' fatto obbligo agli enti ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La spesa derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato garantendo in tale ambito la copertura finanziaria delle medesime sedi di coordinamento regionale degli enti riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la formazione professionale.
2-bis.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma 1 rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale.
2-ter.  I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla disciplina vigente.".
-  L'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante: "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"Servizi per l'impiego. - 1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro.".
Note all'art. 42, comma 1:
-  L'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, recante: "Interventi urgenti in materia di lavoro.", così dispone:
"Finanziamento di norme in materia di lavoro; -  1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 600 milioni (capitolo 322106).
2.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 100.834 milioni (capitolo 322111).
3.  Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di L. 15.000 milioni (capitolo 322116).
4.  Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni.
5.  Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:
-  quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;
-  quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;
-  quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;
-  quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322101);
-  quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1 e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102).".
-  L'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, recante: "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.", così dispone:
"Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni. -  1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura.
2.  Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che stipulano contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti prioritari di cui alla medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di cui al presente comma per ogni contratto di diritto privato è ripartito in tre esercizi finanziari in quote di pari importo.
3.  Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione ovvero da Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 ai sopraddetti enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
4.  Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e sulla base di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
5.  La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
6.  La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi.
7.  L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'Amministrazione regionale, ancorché i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.
8.  Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale di lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.".
-  L'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.", così dispone:
"Fondo unico per il precariato. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 83 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, nonché delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e delle altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale.
2.  I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3.  Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di competenza.".
Nota all'art. 43, comma 1:
L'art. 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia.", così dispone:
"Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria giovanile. - 1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile la Regione concede benefici per progetti di sviluppo produttivo proposti da società cooperative costituite, in misura non inferiore ai due terzi dei soci, da giovani in età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni non compiuti o da società di capitali, le cui quote di partecipazione o le quote di azioni siano possedute per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o società di persone costituite per almeno due terzi da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni non compiuti, purché abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione siciliana.
2.  I progetti di sviluppo produttivo dovranno riguardare settori economici ed interventi che verranno determinati con apposito Regolamento predisposto dalla Presidenza della Regione, sentita la competente Commissione legislativa. Il regolamento specifica la destinazione di un contributo per spese istruttorie a carico dei soggetti istanti, pari a un millesimo dell'importo complessivo del finanziamento richiesto, da attribuirsi, in relazione agli obiettivi conseguiti, senza oneri per l'Amministrazione regionale, agli istituti di credito, al Nucleo di valutazione e, secondo gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, di cui alla legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, alla segreteria tecnica.
3.  Ai soggetti di cui al primo comma potranno essere concessi contributi in conto capitale in misura del quaranta per cento, contributi in conto interessi, contributi per le spese di progettazione, consulenza ed azione formativa, contributi per spese di esercizio, contributi in conto canone per locazioni finanziarie, servizio di tutoraggio. Ove i soggetti richiedenti dimostrino di non poter fornire garanzie, sulla base di un'apposita relazione della segreteria tecnica, i mutui sono assistiti da fidejussione a titolo sussidiario, fino al novanta per cento dell'ammontare, e senza altri oneri per l'Amministrazione regionale, prestata dall'Assessorato regionale bilancio e finanze in favore del soggetto erogatore a condizione della preventiva escussione del debitore principale. Il Regolamento di cui al precedente comma dovrà specificare l'entità dei benefici concedibili, i casi di incompatibilità, nonché i criteri e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.
3-bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento.
4.  I progetti di cui al primo comma saranno sottoposti all'esame di un apposito Nucleo di valutazione, costituito presso la Presidenza della Regione. Il Nucleo di valutazione, nominato con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza, è composto da un Presidente e da sei componenti tutti esperti nelle materie di economia agraria, industriale, aziendale e statistica di alto profilo curriculare, di cui tre designati dalle Università di Palermo, Catania e Messina, e tre designati dalle Associazioni imprenditoriali regionali, e da un dirigente regionale, con funzioni di segretario. Il Nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni prorogabili per una sola volta, sostituisce il Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.
4-bis. Ai sensi dei commi 1 e 4 è istituita presso la Presidenza della Regione una segreteria tecnica con il compito di istruire ed esaminare i progetti da sottoporre all'esame del Nucleo di valutazione. Detta segreteria tecnica è dotata di un'adeguata strumentazione bibliografica, informatica e telematica e il personale viene formato per la valutazione dei piani d'impresa.
5.  Le cooperative giovanili finanziate ai sensi della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e successive modifiche, che abbiano completato il progetto nei termini previsti o che abbiano fruito nel corso della realizzazione del progetto, di proroghe regolarmente autorizzate, e che nell'esercizio successivo a quello di approvazione degli atti di collaudo finale abbiano assunto il numero di soci previsto, ed abbiano raggiunto almeno l'80% del fatturato programmato, sono ammessi a fruire quale bonifico sulle rate di mutuo e del credito di esercizio erogate dall'IRCAC, una sola volta, delle seguenti agevolazioni:
a) contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute per interessi bancari relativi ad anticipazioni di pagamento degli stati di avanzamento lavori e credito d'I.V.A.;
b) contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute per interessi sullo sconto effetti, utilizzati come pagamento in prestazioni d'opera e forniture regolarmente contabilizzate e collaudate;
c) contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese sostenute per il pagamento dei premi di polizze fidejussorie relative ad anticipazioni di quota parte del finanziamento;
d) contributo a fondo perduto pari al 50% del capitale sociale versato dai soci o sottoscritto con impegno di versamento con ratei annuali, nel triennio successivo a quello di sottoscrizione.
5-bis. Il periodo di preammortamento per i mutui, anche già stipulati, di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ha decorrenza dalla data di approvazione del collaudo finale, su richiesta del mutuatario.
5-ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50% delle spese originariamente ammesse.
5-quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5-ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'IRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica.
5-quinquies. Per agevolare lo sviluppo imprenditoriale delle cooperative giovanili di cui al comma 5, il numero dei soci giovani da avviare al lavoro, dopo l'approvazione degli atti di collaudo finale, è rideterminato nella misura del 50% di quello prescritto nel provvedimento di concessione e si applica anche per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 5-ter.
6.  E' abrogata ogni altra disposizione regionale non compatibile con le norme contenute nel presente articolo.
7.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 40.000 milioni e per l'esercizio finanziario 1995 la spesa di lire 50.000 milioni.
7-bis. Per le finalità del comma 4-bis è autorizzata per l'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 50 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10607 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvederà ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
8.  Per gli scopi di cui al presente articolo la Presidenza della Regione si avvarrà di tutti gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, di tutte le casse rurali ed artigiane e le banche popolari e, successivamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni, potrà avvalersi anche di tutti gli altri istituti di credito abilitati ad operare in valuta euro.
9.  Gli enti e gli istituti di credito interessati devono inoltrare alla Presidenza della Regione apposita adesione, obbligandosi unilateralmente alle condizioni previste nell'allegato B del decreto del Presidente della Regione siciliana 8 marzo 1995, n. 50.".
Nota all'art. 44, comma 1:
Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante: "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.", così dispone:
"1. Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono attuati, per ognuna delle Università aventi sede nella Regione, da enti regionali, istituiti in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede.".
Note all'art. 45, comma 1:
-  Il comma 6 dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale.", così dispone:
"6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.".
-  Il comma 2 dell'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale.", così dispone:
"2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.".
Nota all'art. 45, comma 3:
Il comma 6 dell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale.", così dispone:
"6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.".
Nota all'art. 46, comma 1:
L'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Definizione delle pratiche per il condono edilizio. - 1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla legge 1 marzo 1985, n. 47, recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. Il programma deve rappresentare in dettaglio ed attraverso appositi schemi riepilogativi lo stato delle pratiche suddivise in base a ciascuna delle leggi di sanatoria di riferimento, la preventivazione degli oneri concessori ed il piano temporale entro il quale è ricompreso l'intero svolgimento delle pratiche. Il programma deve contenere indicazioni circa le unità di personale interno da destinare al progetto, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro.
2.  In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Gli incarichi devono essere conferiti in base alla tempistica determinata nel programma di cui al comma 1 e devono essere coerenti con le previsioni temporali di tutte le fasi del processo attuativo.
3.  Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi di cui al comma 2, devono prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche.
4.  La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma 1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, mentre la mancata predisposizione o la mancata piena realizzazione del programma di cui al medesimo comma 1 entro il 31 dicembre 2007, determina il non accesso ad alcuna forma di premialità nella ripartizione delle risorse."
Nota all'art. 46, comma 2:
L'art. 17 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia. - 1. Per le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite con l'emissione del relativo provvedimento, il richiedente la concessione o autorizzazione in sanatoria può presentare apposita perizia giurata a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione entro il 31 dicembre 2005.
2.  La perizia giurata deve asseverare l'esistenza di tutte le condizioni di legge necessarie per l'ottenimento della sanatoria, ivi compreso l'avvenuto pagamento del conguaglio dell'oblazione dovuta o l'avvenuta prescrizione del diritto al conguaglio a debito o al rimborso dell'oblazione stessa nei termini di cui all'articolo 35, comma 12, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito in legge con la legge 13 marzo 1988, n. 68 nonché la presentazione del certificato generale del casellario giudiziale previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La perizia giurata deve altresì contenere gli estremi dell'avvenuta richiesta di parere inoltrata agli enti di tutela qualora non possa asseverarsi l'avvenuto rilascio del parere degli stessi enti, al fine di poter computare l'eventuale avvenuta decorrenza del termine perentorio previsto dal comma 6 e del termine perentorio previsto per il tacito accoglimento delle istanze di sanatoria dal presente comma. Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione di detta perizia giurata da parte del comune, qualora non venga comunicato all'interessato alcun provvedimento motivato di diniego, la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria si intende accolta, sempre che si sia provveduto o si provveda entro i successivi trenta giorni al versamento a favore del comune degli oneri concessori dovuti in base a quanto calcolato in via provvisoria dalla perizia giurata e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli uffici comunali da adottarsi entro il termine perentorio di cui al comma 3; nell'ipotesi di rateizzazione si provvede con le modalità di cui al comma 5.
3.  Gli uffici comunali devono effettuare l'esame delle perizie giurate anche successivamente all'avvenuto tacito accoglimento delle istanze di sanatoria e comunque entro il termine perentorio di duecentosettanta giorni dalla presentazione delle istanze medesime. Qualora gli uffici comunali rilevino dalla perizia giurata l'incompletezza della stessa o la mancanza dei requisiti di legge necessari per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria, il responsabile del procedimento amministrativo sospende il procedimento e sospende la concessione o autorizzazione in sanatoria eventualmente già assentita tacitamente, dandone comunicazione al richiedente la sanatoria ed al redattore della perizia giurata che possono presentare una perizia suppletiva tendente a superare i motivi della sospensione, entro quindici giorni dalla notifica della stessa; entro il successivo termine perentorio di quarantacinque giorni, il responsabile del procedimento può denegare la sanatoria richiesta e può annullare la concessione o autorizzazione edilizia già tacitamente assentita. Il responsabile del procedimento notifica agli interessati l'annullamento della concessione o autorizzazione tacitamente assentite. Il professionista redattore della perizia giurata assume per tale atto la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
4.  Per le istanze di sanatoria per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già richiesta o deve ancora essere richiesta dal comune l'integrazione documentale di cui al comma 1 è consentito effettuare l'integrazione in alternativa alla presentazione della perizia giurata. La perizia giurata sostituisce a tutti gli effetti di legge la concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, qualora munita di certificazione comunale di ricevimento da rilasciarsi all'atto della presentazione e di dichiarazione da effettuarsi da parte del richiedente la sanatoria, che comprovi l'avvenuto pagamento degli oneri concessori e l'avvenuta decorrenza del termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della perizia in assenza di determinazione comunale.
5.  Decorso il termine di trenta giorni dalla espressa richiesta notificata dal comune, il ritardato pagamento degli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50, lettere b) e c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; il mancato pagamento, decorso il termine di cui alla citata lettera c), comporta altresì la riscossione coattiva e l'immediata iscrizione a ruolo delle somme maggiorate con dette sanzioni. All'iscrizione a ruolo di dette somme, oltreché delle eventuali spese di istruttoria e segreteria, consegue il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, da effettuarsi anche a mezzo di recapito al domicilio dell'istante. Gli oneri concessori dovuti, aventi importi superiori a 2.500 euro, riguardanti gli oneri relativi al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione, ivi compreso quelli di urbanizzazione pro-quota di cui al comma 6, possono essere corrisposti fino ad un massimo di 6 rate semestrali di pari importo; in tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data di pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del pagamento della prima rata medesima.
6.  Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i trenta giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.
7.  Al fine di accelerare le procedure relative all'emissione dei pareri di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sugli abusi edilizi, su richiesta delle competenti sovrintendenze ai beni culturali ed ambientali, possono essere assegnate, previo assenso dei lavoratori, presso le suddette strutture, senza ulteriori oneri, unità di personale in possesso di adeguato titolo di studio provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili in atto utilizzate dagli enti locali, dalla Regione e dagli enti sottoposti a controllo e vigilanza della medesima.
8.  Gli oneri di urbanizzazione ed il contributo sul costo di costruzione relativo alle opere per le quali è stata presentata istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; per la detrazione delle somme già versate, queste ultime vanno rese attuali. Per le istanze di sanatoria presentate per le opere di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mancato pagamento, in tutto o in parte, degli oneri di concessione comporta l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notizia agli interessati del relativo importo.
9.  In sostituzione della convenzione di cui all'articolo 35, comma 9, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, gli oneri di urbanizzazione pro-quota sono determinati nella misura del centocinquanta per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'ottenimento della sanatoria edilizia.
10.  Il personale in servizio presso i comuni assunto per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26 e successive modificazioni deve completare l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia e determinarsi sulle stesse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11.  (....)
12.  L'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 è così sostituito:
"1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'articolo 6 della medesima legge sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno.
2.  I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi."".
Nota all'art. 48, commi 1, 2 e 4:
L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. - 1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio.
2.  L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione, da cui promanano gli indirizzi programmatici.
3.  L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:
a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;
c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;
e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito;
f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeoclimatici;
h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;
l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;
m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;
n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;
o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);
p) (abrogata);
q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;
r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;
t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere.
4.  Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'art. 19, comma, 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:
a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
5.  Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
6.  Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in sei settori, cui è preposto un direttore, concernenti:
-  la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 3;
-  l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) a n) del comma 3;
-  infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;
-  osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 4, i) ed l) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
-  rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed n-bis) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
-  gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali;
6-bis. Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma.
7.  Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.
8.  Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza e di previdenza del personale dell'Amministrazione regionale.
9.  Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti;
a-bis) il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie;
b) Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
10.** Il direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata settennale non rinnovabile, anche tra docenti universitari, magistrati e dirigenti regionali anche in quiescenza. Con il contratto è stabilito il trattamento giuridico ed economico, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni e per le autorità istituite con legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, dura in carica cinque anni e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; nomina in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Qualora presidente e direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso lcostituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.
11.  L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
11-bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 11 si applicano per quanto compatibili gli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212.
12.  Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.
13.  Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'O.M. n. 3224 del 28 giugno 2002 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.
13-bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal C.C.R.L. si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
15.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dagli artt. 1 e 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni.
16.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio delle Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.".
Nota all'art. 49, comma 1, lett. a) e comma 2:
L'art. 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Procedimento amministrativo. - 1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive di beni e servizi è unico. Esso è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, ed eventuali successive modificazioni, che trova integrale applicazione con le integrazioni predisposte dalla presente legge.
2.  La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria e l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli àmbiti territoriali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle aree.
3.  I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, sono tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti.
4.  Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione, sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazione regionale in materia. L'approvazione della variante da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente avviene entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presentazione della variante all'Amministrazione regionale. Ove l'Assessorato non si pronunci entro i quarantacinque giorni la variante si intende approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessorato. La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.
5.  I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.
6.  Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comunale.".
Nota all'art. 51, comma 1:
L'art. 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale. - 1. Ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il committente privato versa in entrata al bilancio regionale una somma pari allo 0,1% dell'importo del progetto di massima presentato.
1-bis. Qualora l'importo del progetto di cui al comma 1 sia superiore a 100 milioni di euro e sino a 300 milioni di euro, la somma da versare sulla parte compresa tra i due importi è pari allo 0,05 per cento; per importi superiori la somma da versare è pari allo 0,03 per cento.
1-ter. Le somme di cui ai commi 1 e 1-bis possono essere rateizzate sino a 24 mesi, previo rilascio di idonea garanzia bancaria o assicurativa da parte del committente privato.
2.  (......).".
Nota all'art. 52, comma 1:
Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, recante: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.", così dispone:
"4. In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.".
Nota all'art. 53, commi 1, 2 e 3:
L'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Disposizioni relative al turismo. - 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3.  Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, dopo le parole "Regione siciliana" inserire le parole "ed il turismo interno".
4.  Al fine di adeguare il corrispettivo pagato dalla Regione siciliana per il servizio di collegamento marittimo con le Isole minori, in dipendenza delle circostanze eccezionali che hanno determinato l'imprevedibile aumento del costo del carburante, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere il seguente corrispettivo una tantum alle società esercenti i servizi di trasporto marittimi:
a) tratte per il trasporto passeggeri mezzo veloce:
1) unità di rete Egadi euro 370.000;
2) unità di rete Eolie euro 660.000;
3) unità di rete Pantelleria euro 40.000;
4) unità di rete Pelagie euro 180.000;
b) tratte trasporto passeggeri Ro-Ro:
1) unità di rete Eolie euro 250.000.
Per le finalità di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478110, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti affida l'incarico dello studio per la pianificazione del riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della Regione. Il piano deve contenere la rete dei servizi di trasporto pubblico secondo principi di economicità ed efficienza; deve contenere altresì elementi di gerarchizzazione tra i diversi livelli territoriali, determinando i servizi minimi regionali e le unità di rete. Il piano di cui alla presente disposizione è approvato sentite le rappresentanze regionali delle imprese di trasporto pubblico, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentita la Giunta regionale di Governo, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di autolinee, le concessioni in atto vigenti accordate dalla Regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dalla legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio della durata di trentasei mesi nel rispetto dei programmi di esercizio in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge comprese quelle derivanti dalle istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti contratti sono stipulati entro il 30 giugno 2007, dalla Regione e dai comuni, con le stesse aziende già concessionarie dei servizi, che possono costituirsi in consorzi o in associazioni temporanee d'impresa; sono, comunque, fatti salvi i contratti di servizio e le convezioni in atto esistenti tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. Non possono essere compresi nei contratti d'affidamento provvisorio i servizi occasionali, speciali e di gran turismo già accordati ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, che continueranno ad essere esercitati sotto forma di autorizzazione. Non possono, comunque essere affidati o autorizzati nuovi servizi di trasporto pubblico locale e di gran turismo sino all'attuazione della riforma organica del settore; potranno unicamente essere adeguate il numero delle corse relative ai programmi di esercizio dei servizi oggetto del contratto di affidamento provvisorio o di autorizzazione, in funzione di mutate esigenze della mobilità. Il contratto di affidamento provvisorio erogato a trimestri anticipati deve prevedere un corrispettivo pari al contributo spettante all'azienda per l'anno 2005, calcolato ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre I.V.A., ovvero alla somma dei contributi spettanti alle aziende costituitesi in consorzi o in associazioni temporanee, adeguato alla dinamica dei dati ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dal 1998 al 2004 ed in ragione del regime fiscale dell'azienda destinataria. Il corrispettivo dei contratti di affidamento provvisorio è annualmente adeguato sulla base dell'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. I contratti di affidamento provvisorio devono prevedere anche il corrispettivo per i servizi resi ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8 e devono altresì prevedere un sistema tariffario flessibile secondo le dinamiche di mercato ed adeguabile all'andamento dei costi di esercizio. Ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale compresa neldecreto n. 1058/2004, la Regione siciliana trasferisce ai comuni, in fondi vincolati, le somme calcolate ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, oltre I.V.A.; sono, comunque, fatti salvi i corrispettivi già previsti dai contratti con convenzioni in essere stipulati tra i comuni e le aziende affidatarie o concessionarie. I servizi urbani ed extraurbani di competenza comunale attualmente concessi dai comuni ma non compresi tra quelli elencati nel decreto n. 1058/2004, saranno oggetto anch'essi di contratti di affidamento provvisorio stipulati con le aziende che già li esercitavano; gli oneri di detti servizi rimangono a carico dei comuni stessi. Sono confermate le disposizioni per la disciplina e la sicurezza dei servizi di trasporto pubblico locale urbano previste dall'articolo 1, quarto e quinto comma, della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Per la redazione del predetto piano di riassetto 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 450 migliaia di euro (UPB 12.3.1.1.2, capitolo 476516) cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1003 del bilancio della Regione. La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7, salvo conguaglio.
6-bis. La durata dei contratti di affidamento provvisorio, di cui al comma 6, decorre dalla data della stipula dei contratti stessi.
7.  Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:
"3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1 sono a carico della Regione, che provvede, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a stabilire le direttive relative alla modalità di rimborso delle aziende di trasporto.".
All'onere di cui al presente comma si provvede con le disponibilità dell'UPB 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
8.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
9.  Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "comma 1".
10.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
11.  Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole "che si realizzano nel territorio regionale".
12.  Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è sostituito dai seguenti:
"1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, la Regione sostiene l'attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza, erogando a tutti i titolari di licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente un contributo sulle spese di gestione dell'autoveicolo. Il contributo è determinato forfettariamente nella misura annua di 1.238 euro ed è pagato in unica soluzione.
1-bis. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 2.200 migliaia di euro (UPB 12.3.1.3.1, capitolo 478106), di cui 1.100 migliaia di euro destinate all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2004.".
13.  Si considerano scolastiche anche le autolinee extraurbane in favore degli studenti universitari e parauniversitari tirocinanti, in applicazione della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.
14.  Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole da "interna" a "Finanze" sono sostituite con le parole "costituita con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioniere generale della Regione".".
Note all'art. 54, commi 1 e 2:
-  L'art. 101 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante: "Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia." per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 che si annota, risulta il seguente:
"Orto botanico di Palermo. -  1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, in favore dell'istituzione universitaria cui afferisce l'Orto botanico di Palermo, un contributo annuo di lire 500 milioni, quale concorso nelle spese inerenti alle ricerche scientifiche, pure ed applicate, per la conoscenza delle piante utili all'agricoltura, all'industria ed alla riqualificazione dell'ambiente e per quelle relative alla gestione e all'incremento delle collezioni, e ciò al fine della divulgazione delle acquisizioni di indole scientifica, tecnica ed economica sulle relative coltivazioni e prodotti.
2.  Entro la data del 15 febbraio di ciascun anno, la direzione dell'istituzione universitaria cui afferisce l'Orto botanico presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, nonché alla competente Commissione legislativa all'Assemblea regionale siciliana, una relazione consuntiva concernente l'attività e le iniziative svolte nell'anno precedente.
3.  Nella prima applicazione della presente legge il contributo di cui al comma 1 verrà liquidato entro il mese di febbraio 1994, mentre il disposto del comma 2 sarà applicato riguardo al contributo erogato per il 1993 ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 50.
4.  Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 50 sono abrogati.".
-  L'art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, recante: "Norme finanziarie urgenti - Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2002 - Seconda misura salva deficit.", così dispone:
"Contributi in favore di associazioni e fondazioni. - 1. Ferme restando le norme che regolano la concessione dei singoli contributi, ove non previsto, i destinatari dei contributi e degli altri trasferimenti di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti a:
a) presentare, ai fini dell'erogazione di una prima quota pari al 60% delle somme, un piano dettagliato del programma da realizzare;
b) presentare entro sessanta giorni dall'ultimazione del programma, il rendiconto delle spese effettuate al fine della erogazione del saldo.
2.  La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lettera b) del comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione con la conseguente restituzione delle somme già erogate, nonché l'esclusione dal finanziamento per l'anno successivo.
2-bis. L'erogazione dei contributi non inferiori a 2 milioni di euro è effettuata sulla base di protocolli d'intesa stipulati con le associazioni e le fondazioni beneficiarie che individuano i parametri finanziari per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale nel rispetto del patto di stabilità regionale.".
Nota all'art. 55, commi 1, 2 e 3:
L'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Bilancio annuale di previsione. - 1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2.  Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.
3.  La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.
4.  Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.
5.  Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.
6.  Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione.
7.  Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.
8.  Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:
a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;
c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);
d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
9.  Lo stato di previsione della spesa è articolato per:
a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;
b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;
c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);
d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.
10.  Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.
10-bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.
11.  Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
11-bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10-bisè iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, il Ragioniere generale della Regione è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa.
11-ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza.
12.  Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10-bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento.
13.  Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:
a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);
b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);
c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);
d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
14.  Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
1)  un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;
2)  un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;
3)  l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:
a) programma operativo regionale;
b) altri interventi comunitari;
c) fondo sanitario regionale;
d) finanziamenti dello Stato ed altri enti;
e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione.
15.  Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.
16.  In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
18.  Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).
19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.
20.  (...).
21.  Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.
21-bis.  (.....).
21-ter. (.....).
22.  Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.
23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria.
24.  La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria. Entro l'esercizio 2007 con decreto presidenziale, su proposta del Ragioniere generale della Regione, sono individuati i criteri, la metodologia relativi al passaggio alla contabilità economica.".
Nota all'art. 55, comma 4:
L'art. 17 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante: "Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e altre norme sul commercio." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Collegio dei revisori dei conti. - 1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi designati, rispettivamente, dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e da due membri supplenti. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti. Fino alla pubblicazione del registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i revisori dei conti di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel suddetto registro, dietro presentazione di una dichiarazione documentabile e asseverata da parte di ciascun interessato. Il collegio nomina al proprio interno il presidente. I revisori devono risiedere nella regione ove ha sede la camera.
2.  Il collegio dei revisori dei conti dura in carica 4 anni.
3.  I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera.
4.  Il collegio dei revisori dei conti collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni.
5.  Nelle relazioni di cui al comma 4, il collegio dei revisori dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6.  I revisori dei conti ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione ne riferiscono immediatamente al consiglio.
7.  Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.".
Nota all'art. 55, comma 5:
L'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 49, recante: "Norme di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 25, e dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1. L'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 25, va autenticamente interpretato nel senso che il contributo annuo indicato al comma 1 dello stesso articolo 1 può anche essere utilizzato per il potenziamento tecnologico delle strutture finalizzate alla cura delle gravi patologie provocate da lesioni neurologiche nonché per acquisizioni e realizzazioni di immobili da adibire alla ricerca scientifica. Il contributo può essere utilizzato anche con rendicontazione in esercizi successivi a quello di riferimento.".
Nota all'art. 55, commi 6, 7, 8:
L'art. 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Variazioni di bilancio. - 1. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni:
a) per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale;
b) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;
c) compensative fra il capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente e quello relativo al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale;
d) (.....).
e) (.....).
f) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;
g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;
h) per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza;
i bis) compensative tra il capitolo relativo al fondo di riserva 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e i pertinenti capitoli di spesa di parte corrente.
2. Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.
3.  Sono abrogati l'articolo 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'articolo 1, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'articolo 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.
4.  Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.".
Nota all'art. 55, commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14:
L'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Assegnazioni agli enti locali. - 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
1-bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 3.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare.
2.  L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale, la capacità di riscossione e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti.
3.  (.....).
4.  Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un'ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell'Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario.
4-bis. Un'ulteriore quota, pari al 5% delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province.
5. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell'organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione.
6. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all'Assessorato regionale degli enti locali.
7.  Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 13, e l'articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17.
11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali.".
Nota all'art. 55, comma 15:
L'art. 26 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante: "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Tassa regionale per il diritto allo studio universitario. - 1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dal comma 20 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria degli E.R.S.U.
2. Tutti gli studenti di cui all'articolo 2 sono tenuti a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitari delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.
3. Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, i corsi o scuole di specializzazione ed i dottorati di ricerca.
4. Il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed agli interventi in favore degli studenti disabili.
5. L'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in euro 75 per l'anno accademico 2007/2008 ed in euro 85 a decorrere dall'anno accademico 2008-2009 e può essere aggiornato in relazione all'andamento del tasso d'inflazione. L'aggiornamento è disposto entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente quello di riferimento, con provvedimenti dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Qualora non si provvede alla rideterminazione dell'importo della tassa nei modi e nei termini di cui sopra, essa è dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente.
6. Il comma 1-bis dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppresso.".
Nota all'art. 55, comma 16:
L'art. 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili. - 1. L'articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è così sostituito:
"1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a procedere alla legittimazione dei suoli armentizi che non risultano indicati in catasto come sede viaria. E' altresì autorizzato a procedere alla vendita delle porzioni di sedi viarie che non siano necessarie al transito e non risultano destinati negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.
2.  La legittimazione e la vendita possono avvenire su istanza del richiedente a favore dei soggetti sottoelencati in ordine di precedenza:
a) titolari di provvedimenti di concessione in essere da almeno cinque anni o associazioni sportive, culturali, ricreative formate almeno da cento soci e che si assumano l'onere della conservazione paesaggistica dei luoghi;
b) possessori che risultino proprietari o comproprietari del bene alla stregua dei pubblici registri;
c) proprietari frontisti;
d) occupatori da oltre un ventennio.
3.  La legittimazione e la vendita sono altresì subordinate al pagamento da parte dell'istante del prezzo di cessione del terreno richiesto determinato al netto del soprasuolo ed in relazione ai valori agricoli medi definiti ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riferiti alla regione agraria di appartenenza nei seguenti modi:
a) per i suoli non edificabili o destinati a verde agricolo con densità fondiaria fino a 0,03 mc./mq. il valore agricolo medio della coltura esistente o di quella adiacente;
b) per l'area di sedime dei fabbricati e relativa corte insistente: il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio. Qualora si tratti di fabbricato unico del richiedente, utilizzato come abitazione dello stesso o dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero da un suo discendente in linea retta, il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio riferito alla relativa area di sedime viene ridotto alla metà. La riduzione è pari ad un terzo qualora si tratti di edificio avente i requisiti dell'edilizia economica e popolare. Il prezzo di concessione dell'area di sedime del fabbricato non può essere comunque inferiore al valore agricolo medio del terreno circostante;
c) per i suoli ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, B, C, D ed F definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 edificati o edificabili con densità fondiaria da più di 0,03 fino a 1 mc./mq. il valore agricolo medio della coltura più redditizia, aumentato di un quarto, con esclusione della coltura in serra e del vivaio;
d) per i suoli edificabili con densità fondiaria maggiore di 1 mc./mq. il valore è determinato moltiplicando il valore agricolo medio della coltura più redditizia, con esclusione della coltura in serra e del vivaio, per l'indice di cubatura che risulta nello strumento urbanistico in vigore;
e) su istanza del richiedente in base al valore venale del suolo;
f) per i suoli trazzerali occupati prima della formazione delle mappe catastali, e pertanto catastati a privati sin dall'impianto del catasto, il valore determinato è abbattuto del 20 per cento.
4.  L'istanza per l'avvio delle procedure di cui ai commi precedenti sarà inviata al Servizio demanio trazzerale che redigerà il verbale di liquidazione ed il decreto di sdemanializzazione. Nei procedimenti d'ufficio di contestazione delle abusive occupazioni, l'istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento di accertamento dell'occupazione.
5. Nel caso in cui l'area alla quale si riferisce l'istanza di legittimazione sia cointestata nei pubblici registri immobiliari ad una pluralità di soggetti, il decreto di legittimazione ha effetto in favore di tutti i cointestatari anche se l'istanza è presentata da uno solo di essi. In ogni caso deve essere versata l'intera somma determinata con le modalità di cui al comma 3. Nelle more del provvedimento di legittimazione, la concessione delle zone demaniali è subordinata al pagamento del canone annuo pari ad un ventesimo del valore dell'area determinato con le modalità di cui al comma 3, con un minimo di euro 25,82. Il provvedimento di legittimazione comporta per le aree illegittimamente occupate un risarcimento danni pari ad un ventesimo del valore determinato secondo quanto previsto dal predetto comma 3 relativamente all'ultimo quinquennio di occupazione pregressa.
6.  Con l'istanza di cui al comma 2 è sospesa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Amministrazione regionale relativamente ai suoli trazzerali, non catastati come sedi viarie, abusivamente occupati. L'adozione dei provvedimenti predetti resta altresì sospesa fino alla definizione delle procedure iniziate a seguito della presentazione delle istanze limitatamente ai beni per i quali viene richiesta la cessione. Le eventuali sanzioni amministrative precedentemente irrogate relative alle indennità pregresse oltre il quinquennio sono abbattute del 75% in favore di coloro che a seguito di istanza ottengano la cessione dei beni di cui alla presente legge. Nelle more della definizione dei singoli procedimenti, la riscossione delle sanzioni già irrogate resta sospesa. Fino al trentesimo giorno successivo alla data di notifica dell'avviso con cui si dà avvio alla procedura di reintegro, può essere presentata istanza di legittimazione tardiva. In tal caso il prezzo stabilito dal comma 3 è aumentato del 30 per cento.
7. Tutte le zone demaniali trazzerali che risultino di fatto occupate da corpi stradali, e già erroneamente assunti in consistenza da enti pubblici, sono da intendersi trasferite dall'Amministrazione regionale ai detti enti che ne cureranno la manutenzione.
8. Sono trasferite al demanio comunale le sedi viarie pubbliche rappresentate nei fogli di mappa catastali, sin dall'impianto, come regie, che non risultino ancora dichiarate demaniali con apposito decreto nonché i suoli oggetto di provvedimento di esproprio per finalità di ricostruzione conseguente al terremoto del Belice del 1968.
9. Ai fini della determinazione dei canoni per la concessione di suoli trazzerali ricadenti in verde agricolo ed utilizzati a scopo agricolo, resta ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici con un minimo di canone annuo di cinquanta euro.".
Nota all'art. 55, comma 17:
L'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Enti vigilati. - 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"2-bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie.
2-ter. Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche.
2-quater. Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2-ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili.
2-quinquies. Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell'inadempimento.
2-sexies. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.".
2. Fermi restando la riduzione di spese e l'incremento di entrate previsti per l'esercizio finanziario 2002 rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, aggiunti con il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le riduzioni dei contributi regionali derivanti dalla mancata ottemperanza a dette disposizioni, gli enti, le aziende e gli istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio adeguano le spese e le entrate secondo le disposizioni dei commi seguenti.
3. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello massimo di spese per acquisto di beni e servizi non può superare l'ammontare delle medesime spese sostenute nell'esercizio finanziario 2001, come risultante dal conto consuntivo, ridotto rispettivamente del 5%, del 10% e del 15%. Per gli enti che non realizzino detta riduzione di spese, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella della mancata riduzione fino al massimo rispettivamente del 5%, del 10% e del 15%, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
4. Per gli esercizi finanziari 2003, 2004 e 2005 il livello minimo delle entrate autonome è determinato aumentando le medesime entrate accertate nell'esercizio 2001, secondo le risultanze del conto consuntivo, rispettivamente del 5%, del 10% e del 15%. Per gli enti che non realizzino detto incremento di entrate, nell'esercizio successivo i trasferimenti regionali senza vincolo di specifica destinazione sono ridotti di una percentuale pari a quella del mancato incremento fino al massimo rispettivamente del 5%, del 10% e del 15%, a meno che una delibera di Giunta non attesti la presenza di esigenze straordinarie. Le somme non erogate costituiscono economie per il bilancio regionale.
5.  Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "di cui ai commi 2 e 3" sono sostituite con le parole "di cui al comma 2".
6.  Il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
"6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5% della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.".
7. In deroga agli articoli 2 e 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, e recepito, con modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, fermo restando il limite massimo di durata in carica dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, fissato in cinque anni dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel caso di cessazione del mandato degli organi istituzionali preposti per legge alla designazione dei presidenti, dei vicepresidenti e degli altri componenti dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari, questi ultimi restano prorogati sino alla nuova nomina da parte degli organi istituzionali predetti e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti dei comitati direttivi dei consorzi delle aree di sviluppo industriale.
8. La disposizione di cui all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, deve intendersi nel senso che le norme ivi richiamate sono estese ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione anche se già insediati alla data di entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
9. Nell'ambito delle proprie attribuzioni concernenti il livello di realizzazione dell'incremento delle entrate della Regione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce semestralmente alla Giunta regionale in ordine alla situazione finanziaria della liquidazione degli enti di cui alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, acquisendo, dal commissario liquidatore, stati di avanzamento trimestrali delle liquidazioni.
10. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a stipulare convenzioni con le articolazioni regionali delle associazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 per lo svolgimento della revisione ordinaria alle società cooperative non aderenti alle Associazioni stesse. Le convenzioni devono basarsi sugli stessi criteri in atto vigenti e definiti dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.
11.  In ragione dell'autonomia finanziaria delle camere di commercio stabilita dalla legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, articolo 18, è recepito il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 363.
12.  Presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può essere comandato personale appartenente ad enti pubblici anche economici nonché ad amministrazioni ed enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia e ad uffici statali, nella misura massima di 20 unità, da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento presso cui il personale è comandato. Gli oneri per il trattamento principale sono a carico dell'Amministrazione di destinazione. Al personale di cui al presente comma, con qualifica non dirigenziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.".
Nota all'art. 55, comma 19:
L'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, recante: "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Destinazione dell'avanzo finanziario. - 1. A decorrere dall'esercizio 2004 l'avanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione, determinato con il rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio precedente è destinato ad incrementare il fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15.
2.  A valere su tale fondo viene effettuata annualmente la regolazione contabile delle somme impegnate quali quote di cofinanziamento regionale o interventi regionali a destinazione vincolata nonché le somme dovute ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi, con le modalità di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.".
Nota all'art. 55, commi 20, 21 e 22:
L'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, recante: "Provvedimenti urgenti in materia finanziaria." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Destinazione dei proventi di partecipazioni azionarie della Regione. - 1. Le ulteriori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione vigente derivanti dai dividendi delle partecipazioni della Regione in aziende di credito versate nel bilancio della Regione negli esercizi finanziari 2004 e 2005 sono utilizzate per la sottoscrizione di quote minoritarie di fondi mobiliari di tipo chiuso promossi dalle stesse aziende di credito o da enti pubblici economici ovvero da Società di gestione del risparmio (S.G.R.) che prevedono la partecipazione nel capitale di imprese che investono in Sicilia e che, in relazione al settore in cui operano, presentano prospettive di sviluppo e a condizione che il partner partecipi con proprie risorse.
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i settori di intervento e le modalità per l'attuazione del presente articolo.
2 bis. Il fondo o i fondi da sottoscrivere vengono selezionati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo avviso pubblico al quale viene data ampia diffusione, in base a criteri prefissati nell'avviso stesso.
Note all'art. 55, comma 23:
-  Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2007, gli enti di cui all'Elenco n. 1, allegato alla presente legge, applicano il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, secondo le modalità e le eventuali modifiche disposte con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti, per i quali le leggi regionali prevedano la soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica della natura giuridica, mantengono la precedente disciplina contabile. Gli altri enti privi di specifica normativa contabile adeguano i propri regolamenti contabili ai principi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, a partire dall'esercizio finanziario 2007 secondo le direttive dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, di concerto con il dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa. Con decreto del Ragioniere generale della Regione di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale che esercita la tutela e/o la vigilanza amministrativa, possono essere approvati schemi-tipo di bilancio per ciascuna categoria di enti.".
-  L'Elenco n. 1 di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." per effetto dell'esclusione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura disposta dal comma che si annota, risulta il seguente:
"1) Consorzi per l'area di sviluppo industriale.
2) Consorzio autostrade siciliano.
3) Ente autonomo porto di Messina.
4) Ente autonomo regionale teatro Massimo Bellini di Catania.
5) Ente autonomo regionale teatro di Messina.
6) Istituto professionale per ciechi.
7) Istituto dei ciechi "Florio Salamone" di Palermo.
8) Consorzi di ripopolamento ittico.
9) Istituti incremento ippico.
10) Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia.
11) Ente sviluppo agricolo.
12) Istituto regionale vite e vino.
13) Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.
14) Consorzi di bonifica.
15) Ente regionale per il diritto allo studio universitario.
16) Enti parco.
17) Istituto statale sordi di Sicilia di Palermo.
18) Convitto audiofonolesi di Marsala.
19) Istituto autonomo case popolari.
20) [......].
21) Consorzi universitari.".
Nota all'art. 55, comma 24:
L'art. 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9, recante: "Riproposizione di norme in materia di personale e di misure finanziarie urgenti." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disposizioni relative alle attività produttive. - 1. (comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
3. Per le finalità istituzionali dei dipartimenti bilancio e tesoro, finanze e credito e corpo regionale delle miniere si applicano le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è valutata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 200 migliaia di euro, di cui 100 migliaia di euro per il dipartimento corpo regionale delle miniere e 50 migliaia di euro per ciascuno dei dipartimenti bilancio e tesoro e finanze e credito. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).".
Nota all'art. 55, comma 25:
L'art. 19 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, recante: "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Finanziamento della spesa sanitaria. - 1. Le assegnazioni dello Stato a titolo di concorso alla copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere relative ad anni pregressi nonché quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non assegnate alle aziende stesse negli esercizi di competenza, sono acquisite all'erario regionale fino a concorrenza dell'importo dei disavanzi coperti con oneri a carico del bilancio regionale per i medesimi anni e sono prioritariamente destinate al finanziamento della spesa sanitaria a carico della Regione all'eventuale integrazione regionale di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nonché alla realizzazione di interventi previsti nell'Accordo di programma quadro "Società dell'informazione nella Regione siciliana. Con decreto del Ragioniere generale della Regione si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.".
Nota all'art. 56, comma 1:
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, reca "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio." ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2005, n. 292, S.O.
Nota agli articoli 57, comma 1; 58, comma 1; 59, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9:
L'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria." per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 58 che, tra gli altri, si annota, risulta il seguente:
"Legge finanziaria. - 1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;
c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;
g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;
i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria;
l) alla determinazione, in apposita tabella, dei nuovi limiti di impegno autorizzati per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale.
2 bis. La legge finanziaria deve, altresì, indicare in apposito titolo le misure di sostegno allo sviluppo economico a valere sulle risorse rivenienti da aumenti di entrate e riduzioni di spese, nonché le disposizioni sugli indirizzi programmatici per lo sviluppo dell'economia regionale i cui programmi attuativi risultano cofinanziati con le risorse aggiuntive nazionali di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse comunitarie.
3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.
4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione siciliana.".

LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 389
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell' Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) il 9 ottobre 2006.
Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 16 novembre 2006.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 32 del 21 dicembre 2006 e n. 37 del 15 gennaio 2007.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 37 del 15-16 gennaio 2007.
Relatore di maggioranza: Cimino
Relatore di minoranza: Tumino
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 37 del 17 gennaio, n. 41 del 20 gennaio, n. 42 del 22 gennaio, n. 44 del 25 gennaio, n. 45 del 26 gennaio 2007.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 46 del 27-28 gennaio 2007.

(2007.5.371)083


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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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