REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 9 FEBBRAIO 2007 - N. 7
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE


Disposizioni relative alla circolare 22 dicembre 2006, avente per oggetto: "D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178 (Omnibus). Siccità 2000-2001-2002 declarate ai sensi della legge n. 185/92, art. 3, comma 2°, lett. b), c), d) e art. 4, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni".

Di seguito si riporta lo stralcio della nota prot. n. 107899 del 22 dicembre 2006, indirizzata agli ispettorati provinciali dell'agricoltura (e, p.c. alle organizzazioni professionali di categoria), avente per oggetto: "D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178 (Omnibus). Siccità 2000-2001-2002 declarate ai sensi della legge n. 185/92, art. 3, comma 2°, lett. b), c), d) e art. 4, legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni", contenente disposizioni per lo snellimento delle procedure amministrative per quanto attiene la materia dei danni in agricoltura in conseguenza di avversità atmosferiche e/o calamità naturali.
(...)
"Per quanto attiene le istruttorie relative alle pratiche di danni di cui al D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178 (Omnibus), siccità 2000-2001-2002 declarate ai sensi della legge n. 185/92, art. 3, comma 2°, lett. b), c), d) e art. 4, le procedure previste dall'art. 9, comma 3 (inerenti la comunicazione di avvio dei procedimenti agli interessati) della richiamata legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni, andranno utilizzate anche per quanto attiene le richieste documentali integrative ritenute necessarie, le comunicazioni di avvio di procedimento di archiviazione, l'invio di eventuale provvedimento di archiviazione, come per ogni altra comunicazione ritenuta necessaria ai fini della celere definizione dell'istruttoria in itinere, ai sensi e nel rigoroso rispetto delle normative vigenti.
Le medesime procedure verranno utilizzate anche per tutti quei casi in cui le condizioni richiamate dallo stesso art. 9, comma 3, della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 (elevato numero dei destinatari con conseguente eccessivo aggravio operativo ed economico per l'Amministrazione) abbiano a verificarsi in futuro in relazione ai benefici recati dal vigente decreto legislativo n. 102/2004 - F.S.N. o per quei casi, concernenti eventi già verificatisi in precedenza e declarati dal Ministero competente (es. pratiche relative al 1° riparto 2005) in cui le predette condizioni si siano già verificate.
Al fine di dar massima corretta applicazione al dettato normativo di cui alla legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche ed integrazioni, le predette comunicazioni (siano esse avvio di procedimento e/o richiesta documentale, di avvio procedimento di archiviazione, di comunicazione di avvenuta archiviazione o quant'altro: comunque sempre accuratamente formulate, nella sostanza e nella forma, secondo le disposizioni previste nel medesimo disposto di legge) dovranno essere affisse nell'albo della struttura interessata e trasmesse ai comuni interessati. Delle predette comunicazioni verrà anche dato formale e tempestivo avviso allo scrivente servizio, che provvederà a curare la pubblicazione di questo nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste (a partire dalla data di avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, infatti, decorreranno i termini di tempo appresso indicati).
Analogo avviso verrà anche trasmesso dagli uffici territorialmente competenti alle organizzazioni professionali di categoria e agli ordini professionali interessati (agronomi, geometri, agrotecnici e periti agrari).
Allo scopo di non suscitare presso l'utenza immotivate aspettative, resta inteso che tali comunicazioni riguarderanno solamente quegli eventi e quelle tipologie di intervento che siano stati oggetto di specifiche assegnazioni. Nel contesto delle predette comunicazioni - con riferimento, in particolare, a richieste documentali per eventi pregressi le cui istruttorie e liquidazioni muovono ancora secondo il precedente sistema dell'ordine cronologico (es. Omnibus) - è opportuno, altresì, che venga anche esplicitamente informata l'utenza circa l'eventualità che non tutte le pratiche vadano in pagamento nel caso in cui le risorse finanziarie non dovessero risultare sufficienti.
(...)
Particolare cura dovrà essere posta per quanto attiene il rigoroso rispetto dei termini per il riscontro delle comunicazioni in argomento, allo scopo precipuo di poter fornire adeguata certezza all'utenza interessata in ordine alla tempistica dei procedimenti amministrativi in corso, così come peraltro previsto dalla normativa vigente dianzi richiamata.
Al fine di garantire, inoltre, la dovuta uniformità operativa tra le diverse sedi periferiche coinvolte nelle istruttorie inerenti le pratiche di danni, si ritiene opportuno richiamare di seguito i termini di tempo utili agli interessati - a partire dal momento dell'avvenuta notifica personale (o pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana) - per il relativo pertinente riscontro di proprio interesse, con riferimento a ciascuna delle comunicazioni di seguito indicate:



Come già accennato, nel caso di comunicazioni affisse all'albo della struttura interessata e diffuse quindi secondo le modalità dianzi descritte, i predetti termini di tempo, utili per il riscontro da parte delle ditte interessate, decorreranno a partire dal giorno immediatamente successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del relativo avviso.
Le richiamate richieste documentali, una volta scaduti i termini per il relativo riscontro da parte degli interessati (30 giorni), determineranno automaticamente l'avvio del procedimento di archiviazione (con gli ulteriori 10 giorni di tempo già richiamati nella precedente scheda, per la eventuale presentazione, sotto forma scritta, di "osservazioni, eventualmente corredate di documenti.", ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. e), della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17). Le predette pertinenti immediate comunicazioni di avvio procedimento di archiviazione saranno ovviamente anch'esse notificate secondo le procedure già precedentemente descritte per i casi dianzi specificati (elevato numero dei destinatari con conseguente eccessivo aggravio operativo ed economico per l'Amministrazione). Al fine di uniformare ulteriormente l'operato dei diversi uffici, verranno eventualmente fornite in seguito più dettagliate indicazioni con relativi fac-simile di modulistica da utilizzare e/o adattare ai diversi casi specifici.
Si ricorda inoltre (art. 3, legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni) che in riferimento ad ogni provvedimento amministrativo (es. avvio procedimento di archiviazione, comunicazione di archiviazione, ecc.), oltre alla motivazione del provvedimento medesimo (comma 1), in ogni atto comunicato o notificato devono essere indicati (comma 4) il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
In particolare, per quanto attiene la materia dei danni si richiama a riguardo il contenuto del § 5.3 della circolare n. 1 del 19 gennaio 2006 (Ricorsi), laddove viene testualmente precisato che:
"Avverso le determinazioni istruttorie dei competenti ispettorati provinciali per l'agricoltura" (provvedimento di archiviazione: atto avente carattere definitivo) "è ammissibile alternativamente:
-  il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
-  il ricorso straordinario al Presidente della Regione, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza."
Avverso ogni atto intermedio inerente il procedimento (quale ad esempio una sospensione motivata dello stesso, ecc.) sarà invece possibile da parte dell'interessato proporre allo scrivente Assessorato, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica o da quando questi ne abbia avuto piena conoscenza, ricorso gerarchico che - come è noto - è un rimedio amministrativo ordinario e generale, consistente nell'impugnativa d'un atto non definitivo proposta dal soggetto interessato all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l'atto.".
(...)
(2007.3.159)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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