REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2007 - N. 6
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI


DECRETO 27 dicembre 2006.
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 20 e21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito chiamato Codice;
Considerato che:
-  gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
-  il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;
-  sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
-  il parere del Garante può essere fornito anche su "schemi tipo";
-  l'art. 20, comma 4, del Codice prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;
Considerato che l'Ufficio legislativo e legale con parere n. 46 del 2005, reso con nota n. 4012/46.05.11 del 16 marzo 2005, ha precisato che, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Regione e del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, i singoli Assessori regionali devono ritenersi titolari dei trattamenti dei dati personali;
Considerato, altresì, che gli atti di cui all'art. 20 del Codice possono essere adottati mediante decreti assessoriali, giusto parere dell'Ufficio legislativo e legale n. 317 del 2005, reso con nota n. 16363/317.05.11 del 30 novembre 2005;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'adozione di un provvedimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ex art. 20, comma 2, e art. 21, comma 2, del Codice, di cui è titolare l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, individuando i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che devono essere necessariamente eseguite per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di competenza, individuate per legge;
Visto lo schema tipo di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza delle Regioni, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti vigilati e controllati dalle Regioni, approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 marzo 2006;
Visto il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 13 aprile 2006, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codice, sullo schema tipo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;
Verificata la conformità del presente regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;
Considerato che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente regolamento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
Vista l'autorizzazione del Garante n. 7, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1, del Codice;
Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti del presente regolamento, è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi;
Ritenuto di dover procedere all'adozione del presente provvedimento;

Decreta:


Art. 1

E' approvato l'allegato "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari", ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comprensivo dell'allegato A, il quale contiene, quali parti integranti dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 27 dicembre 2006.
  MISURACA 



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(2007.3.162)098


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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