REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2007 - N. 6
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


DECRETO 28 dicembre 2006.
Disciplina per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte degli uffici dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/ 17/CE e n. 2004/18/CE, modificato dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato con D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, ritenuto applicabile nella Regione siciliana, così come confermato dal parere n. 12523 del 22 luglio 2002 espresso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione;
Ritenuto di dover individuare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i servizi ed i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;
Considerato che alla individuazione dei beni e servizi da eseguirsi in economia si è proceduto, previa acquisizione di specifiche indicazioni provenienti dalle strutture del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali;

Decreta:


Art.  1

1.  In conformità alle premesse, viene approvato l'allegato A, inerente la disciplina per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte degli uffici dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Art.  2

1.  Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento e nel relativo allegato, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
2.  Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2006.
  COLIANNI 



Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali in data 2 gennaio 2007 al n. 906.
Allegato A
DISCIPLINA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI


Art.  1
Oggetto del provvedimento

1.  Il presente provvedimento disciplina l'ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria, I.V.A. esclusa, determinata secondo quanto prescritto dall'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art.  2
Modalità di esecuzione in economia

1.  L'esecuzione in economia può avvenire:
  a) in amministrazione diretta; 
  b) a cottimo fiduciario. 

2.  Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto.
3.  Sono a cottimo fiduciario le forniture per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'Amministrazione.

Art.  3
Ambito di applicazione per l'acquisizione di beni e servizi

1.  E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi nei limiti degli importi indicati, al netto dell'I.V.A., salvo quanto prescritto dal vigente sistema di acquisizione mediante CONSIP:
1)  pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, illuminazione e riscaldamento di locali, fornitura di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'impiego di macchine, nonché altre spese per garantire la sicurezza e il controllo dei locali fino all'importo di 100.000,00 euro;
2)  acquisto e riparazione di mobili, materiale di arredo, attrezzature d'ufficio fino all'importo di 100.000,00 euro;
3)  acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, ad agenzie di informazione, materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia, altri supporti informatici, fino all'importo di 50.000,00 euro;
4)  acquisti di genere di cancelleria, di materiali di facile consumo (carta igienica, toner, detergenti, materiale elettrico, telefonico, ecc.) e valori bollati, fino all'importo di 100.000,00 euro;
5)  acquisto di cassette di pronto soccorso e di materiale sanitario in genere fino all'importo di 10.000,00 euro;
6)  spese per noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, radiotelefonici, telematici ed elettronici fino all'importo di 100.000,00 euro;
7)  spese per trasporti, spedizioni, noli, imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali fino all'importo di 50.000,00 euro;
8)  servizi di traduzione, interpretariato ed eccezionalmente lavori di copia quando l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, fino all'importo di 25.000,00 euro;
9)  stampa e litografia di circolari, prospetti e stampati speciali; acquisto e manutenzione di attrezzature e materiali per tipografia e litografia; acquisto materiale vario destinato alla divulgazione; riproduzione grafica e legatoria, fino all'importo di 100.000,00 euro;
10)  acquisto e manutenzione di materiale informatico e servizi informatici, di consulenza informatica ed impiantistica collegata fino all'importo di 100.000,00 euro;
11)  acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere, crest ed oggetti per premi e rappresentanza fino all'importo di 25.000,00 euro;
12)  spese inerenti solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie fino all'importo di 25.000,00 euro;
13)  spese per lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all'importo di 100.000,00 euro;
14)  spese per la partecipazione o l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e cerimonie ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, in Italia ed all'estero, ivi comprese le spese per ospitare i relatori, fino all'importo di 100.000,00 euro;
15)  spese di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa od altri mezzi, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento di locali adibiti ad attività ricreative, scientifiche e culturali, per l'assistenza morale e spirituale del personale, fino all'importo di 50.000,00 euro;
16)  spese connesse all'igiene, alla prevenzione ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro fino all'importo di 100.000,00 euro;
17)  spese per servizi specialistici di elaborazione dei dati fino all'importo di 100.000,00 euro;
18)  spese per divulgazione bandi di concorso o di gara, fino all'importo di 25.000,00 euro;
19)  spese varie per il funzionamento degli uffici fino all'importo di 50.000,00 euro;
20)  spese per acquisti di fornitura a leasing fino all'importo di 50.000,00 euro;
21)  spese per servizi di verifiche e collaudi, nei casi di urgenza e/o nei casi in cui sia necessario evitare l'evenienza di ritardi nell'espletamento di attività o impedimenti fino all'importo di 50.000,00 euro;
22)  acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, fino all'importo di 100.000,00 euro;
23)  spese per l'acquisizione di servizi assicurativi, fino all'importo di 100.000,00 euro;
24)  spese per l'acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste nel contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo fino all'importo di 100.000,00 euro;
25)  spese per l'acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale, fino all'importo di 100.000,00 euro;
26)  spese per prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, limitatamente a quanto strettamente necessario e comunque fino all'importo di 100.000,00 euro;
2.  Nei casi non previsti dal presente provvedimento si applica la normativa vigente nella Regione siciliana.

Art.  4
Divieto di frazionamento

1.  E' vietato l'artificioso frazionamento degli acquisti di beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art.  5
Organi responsabili

1.  Il ricorso alla procedura in economia è autorizzato dal responsabile del procedimento, titolare del potere di spesa.
2.  L'atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
  a) l'esigenza da soddisfare; 
  b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia; 
  c) in quale tipologia di spese, fra quelle previste all'art. 3 del presente provvedimento, rientri l'acquisizione; 
  d) l'importo presunto della spesa; 
  e) il capitolo di imputazione della spesa; 
  f) dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 4; 
  g) la facoltà dell'Amministrazione di richiedere alla ditta affidataria l'estensione dell'affidamento nel rispetto del quinto d'obbligo, a condizione che vengano rispettati i limiti previsti dall'art. 3; 
  h) il soggetto che procede all'acquisto. 

3.  Per l'affidamento il responsabile del procedimento è tenuto a curare, tra l'altro, la verifica delle rilevazioni dei prezzi di mercato e a rispettare le prescrizioni attualmente vigenti in materia di acquisto mediante CONSIP.

Art.  6
Determinazione dei prezzi

1.  Per la determinazione dei prezzi da porre a base di gara, il responsabile del procedimento, avvalendosi del personale del dipartimento, farà riferimento, ove possibile, al listino CONSIP, ovvero, in mancanza, a quelli praticati a seguito di preventiva indagine di mercato, ovvero ai prezzi praticati per beni e servizi dello stesso genere nel corso del precedente esercizio.
2.  Nella determinazione dei prezzi potrà tenersi conto di eventuali peculiari situazioni, anche locali, opportunamente ed adeguatamente documentate, che determinano condizioni complessivamente più vantaggiose per l'Amministrazione per particolari acquisizioni di beni e/o servizi.

Art.  7
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

1.  L'affidamento a terzi per l'acquisizione di beni e servizi avviene mediante cottimo fiduciario con richiesta di preventivi/offerte ad almeno 5 ditte o imprese, se sussistono in tale numero soggetti idonei. I preventivi devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2.  Ai fini della individuazione delle ditte o imprese da invitare a presentare preventivi/offerte si dovrà fare ricorso all'albo dei fornitori, distinto per categorie merceologiche e in sezioni relativamente alle prestazioni di servizi, che sarà istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. A tal fine, con apposita determinazione dirigenziale, sarà data adeguata pubblicità e saranno individuati i criteri di iscrizione delle ditte o imprese, di cancellazione, di controllo ed ogni indicazione utile per la corretta, trasparente e imparziale formazione dell'albo, della sua tenuta e aggiornamento. Gli inviti saranno effettuati secondo il criterio della rotazione.
3.  Nelle more dell'attivazione dell'albo di cui al precedente comma, si potrà utilizzare l'albo già istituito presso la Presidenza della Regione ovvero ricorrere alle imprese iscritte alla camera di commercio.
4.  E' consentito il ricorso a imprese non iscritte all'albo, previo accertamento dei requisiti necessari, qualora per la categoria merceologica non risultino imprese iscritte o nei casi in cui sia ritenuto necessario, opportuno o conveniente, purché tali circostanze risultino esplicitamente dagli atti d'ufficio ovvero nel caso di utilizzo delle procedure telematiche di acquisto previste dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 101 (mercato elettronico).
5.  Si prescinde dalla richiesta di più preventivi/offerte nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche relative alla privativa industriale o di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
6.  La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax o altro mezzo di cui al decreto legge 7 marzo 2005, n. 82), deve contenere almeno:
  a) l'indicazione dell'amministrazione appaltante, riportando la specifica dell'ufficio competente; 
  b) l'oggetto della fornitura dei beni e/o servizi; 
  c) le eventuali garanzie richieste; 
  d) le caratteristiche tecniche; 
  e) la qualità e la modalità di esecuzione; 
  f) i prezzi; 
  g) le modalità e i termini di pagamento; 
  h) i criteri di scelta del contraente; 
  i) il termine e l'indirizzo per la ricezione delle offerte; 
  l) le condizioni e penalità di esecuzione; 
  m) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati; quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'acquisizione; 
  n) i requisiti dei concorrenti; 
  o) i tempi di consegna; 
  p) il termine di validità dell'offerta; 
  q) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  r) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore; 
  s) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dell'acquisizione. 

7.  Tra i preventivi/offerta acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
8.  L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati da una commissione composta dal responsabile dell'ufficio o suo delegato, da un dirigente o funzionario dell'ufficio individuato per competenza in relazione alla natura dei beni o servizi da acquisire e da un funzionario che redigerà il verbale della ricognizione dei preventivi da cui risulterà l'individuazione dell'aggiudicatario. In caso di carenze d'organico negli uffici, la commissione può essere composta dal responsabile dell'ufficio e da un funzionario.
9.  All'aggiudicazione si procede anche in presenza di una sola offerta. L'aggiudicazione è vincolante per l'offerente, mentre per l'Amministrazione si perfeziona secondo quanto stabilito nel successivo comma.
10.  L'esito della gara informale riportato nel relativo verbale sarà perfezionato, sul piano del vincolo negoziale:
a)  mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della fornitura o della prestazione di servizio non superi l'ammontare di 20.000 euro, oltre I.V.A.;
b)  mediante atto negoziale (scrittura privata), negli altri casi.
11.  I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno:
  a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione; 
  b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.; 
  c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione; 
  d) la forma di pagamento; 
  e) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari; 
  f) le procedure con le quali si procederà alla verifica della fornitura; 
  g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore. 

12.  I mandati di pagamento sono disposti entro 60 giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
13.  Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del "visto di liquidazione" del dirigente responsabile della spesa e del "visto eseguito la fornitura" del consegnatario.

Art.  8
Verifica della prestazione

1.  I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 20 giorni dall'acquisizione.
2.  Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro con esclusione dell'I.V.A., tali verifiche sono sostituite dal visto di regolare esecuzione apposto direttamente sulla fattura dai rispettivi consegnatari.
3.  Il collaudo è eseguito da personale interno appositamente nominato dal dirigente responsabile dell'ufficio. In caso non sia presente nell'organico personale con adeguate competenze, il dirigente responsabile dell'ufficio può richiedere la nomina di personale con idonee competenze appartenente ad altri uffici.
4.  Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art.  9
Garanzie

1.  Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore ad E 10.329,14. In tutti gli altri casi valgono le disposizioni dell'art. 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per la garanzia definitiva si applicano, invece, le disposizioni dell'art. 113 del decreto citato.

Art.  10
Inadempimenti

1.  Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui sono state affidate le forniture dei beni e/o dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nella lettera d'invito. Inoltre l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2.  Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art.  11

1.  Per quanto non previsto dal presente provvedimento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(2007.2.110)
Torna al Sommariohome


008*
   


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 46 -  27 -  71 -  20 -  79 -  89 -