REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - VENERDÌ 26 GENNAIO 2007 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Scicli


Lo statuto del Comune di Scicli è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 132 del 3 novembre 2006.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Oggetto

1. Lo statuto del Comune di Scicli definisce le finalità, le funzioni, gli obiettivi, i compiti e le norme fondamentali per la sua organizzazione ed il suo funzionamento nel rispetto dei caratteri specifici delle tradizioni storiche, civili e religiose della comunità locale.
Art. 2
Compiti del Comune

1.  Il Comune di Scicli, ente locale autonomo riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, rappresenta la comunità insediata sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Si riconosce come comunità aperta anche nei rapporti e nel rispetto dei cittadini non residenti.
2.  Esercita la propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nel quadro delle norme costituzionali, secondo i principi fissati dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.
3.  Attua, a mezzo dei propri organi e con l'ausilio degli istituti di partecipazione popolare, l'indirizzo politico-amministrativo per l'esercizio delle funzioni nell'interesse della collettività comunale, secondo le modalità fissate dallo statuto.
4. Promuove e realizza rapporti di collaborazione, cooperazione e associazionismo con lo Stato, la Regione, la Provincia, gli altri enti locali comunitari ed istituzionali, per la migliore realizzazione dei servizi e per lo sviluppo economico della popolazione, secondo i principi della complementarietà e solidarietà fra i diversi livelli di autonomia.
5.  Favorisce e coordina l'attività di soggetti pubblici e privati nell'ambito del proprio territorio, per la realizzazione dello sviluppo economico, sociale e culturale della propria comunità, anche mediante la promozione della più ampia partecipazione dei cittadini.
6.  Tutela le risorse naturali e ambientali, adottando e promuovendo le misure necessarie per la eliminazione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
Art. 3
Territorio ed emblema comunale

1. Il Comune di Scicli si estende per Kmq. 137.54, confina con i Comuni di Ragusa e Modica ed il mare Mediterraneo, per una fascia di circa 18 Km.
2.  Il territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, le frazioni di Donnalucata, Sampieri, Cava D'Aliga - Bruca e Playa Grande.
3.  Le frazioni, quali centri di decentramento comunale, svolgono le rispettive funzioni secondo le norme statutarie oltre che di specifici regolamenti proposti dagli organismi di partecipazione.
4. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
5. Il Comune di Scicli ha sede in Scicli. Gli organi del Comune si riuniscono nella sede comunale ubicata nel Palazzo Municipale, ma possono riunirsi anche in località diversa dal capoluogo.
6. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico che appare circoscritto da rami di alloro e quercia, sormontato da corona di dominio feudale con un leone con corona radiata in atto di salire su 3 monti decrescenti da sinistra a destra, il tutto dorato in campo azzurro.
7. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone: drappo rettangolare di velluto cremisi, con al centro riportato, in colori dorati, lo stemma del Comune.
Art. 4
Funzioni

1. Il Comune di Scicli esercita:
a)  le funzioni amministrative proprie;
b)  le funzioni attribuite o delegate dallo Stato;
c) le funzioni attribuite o delegate dalla Regione.
2.  Le funzioni amministrative proprie, salvo quelle riservate espressamente allo Stato e alla Regione, sono:
a)  le strutture ed i servizi necessari per la popolazione e l'assetto del territorio;
b)  la disciplina e l'organizzazione dei servizi sociali;
c)  l'assetto e l'utilizzo del territorio;
d)  lo sviluppo economico della collettività comunale;
e)  la cura degli altri aspetti degli interessi della comunità che rappresenta nei confronti degli enti comunitari di livello superiore e di qualsiasi altro ente ed organismo nazionale o internazionale.
All'esercizio di tali funzioni sono destinati i mezzi finanziari e patrimoniali propri del Comune.
3.  I servizi delegati dallo Stato sono quelli indicati dall'art. 10, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'onere sopportato dal Comune per tali servizi viene evidenziato in sede di bilancio preventivo e consuntivo e non può superare l'ammontare delle risorse espressamente fornite dallo Stato, salvo espressa deliberazione motivata del Consiglio.
Le ulteriori funzioni amministrative per servizi affidati dallo Stato sono esercitate dal Comune secondo i rapporti finanziari fissati dalla legge dello Stato.
4. Le funzioni attribuite o delegate dalla Regione sono esercitate dal Comune secondo la normativa e gli indirizzi fissati dalla Regione stessa. Il relativo onere viene evidenziato in sede di bilancio preventivo e consuntivo e non può superare il limite delle risorse espressamente fornite dalla Regione, salvo espressa deliberazione motivata del consiglio.
Art. 5
Obiettivi fondamentali

1.  Il Comune di Scicli ispira il suo ordinamento ai principi del rispetto della dignità e della libertà dell'uomo, della solidarietà sociale e della tolleranza. Opera per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne impediscono la piena affermazione; opera per l'attuazione dei diritti dei minori, degli handicappati, degli anziani, per la prevenzione ed il superamento del disagio giovanile. Si impegna per la tutela della famiglia, degli emarginati, dei disoccupati, degli immigrati e dei settori più deboli della popolazione sviluppando sull'intero territorio i servizi sociali, anche in concorso con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cittadini, e promuovendo iniziative economiche pubbliche e private anche sotto la forma dell'associazionismo cooperativo.
2. Il Comune di Scicli riafferma il patrimonio morale, politico, culturale della propria tradizione democratica fondata sui valori della libertà, del lavoro, della giustizia sociale e della tolleranza. Promuove iniziative idonee a diffondere tra i cittadini la cultura della pace e della non violenza. Promuove sotto ogni aspetto la lotta contro la cultura della mafia e del delitto e con il coinvolgimento della scuola e della società civile, mediante azioni positive, a diffondere i principi della legalità e dell'autorità dello Stato, della tutela dei diritti dei cittadini, della pari dignità, con l'espresso rifiuto della cultura del favore personale, dell'omertà e dell'opportunismo.
3.  Il Comune di Scicli riconosce come valore fondamentale la cittadinanza degli uomini e delle donne nella loro dualità di genere; è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
4.  Opera per rendere effettivo il diritto al lavoro ed allo studio e si attiva per la eliminazione di tutte le discriminazioni.
5.  Riconosce come valore positivo per la comunità locale il carattere multietnico della società fondata sul rispetto reciproco e sulla valorizzazione delle diverse culture. Promuove i processi di integrazione internazionale della comunità locale con particolare riguardo all'Europa ed all'area del Mediterraneo.
6.  Riconosce e tutela il diritto alla casa di ogni cittadino. Provvede per l'ordinato assetto del territorio mediante gli strumenti di pianificazione, garantendo la partecipazione di tutti alla formazione degli strumenti urbanistici. Riconosce il valore del patrimonio artistico, culturale ed ambientale ed opera per il rispetto e la salvaguardia dello stesso. Opera per una migliore qualità della vita mediante interventi razionali e di miglioramento del tessuto urbano e del territorio. Promuove iniziative per la prevenzione del rischio sismico.
7.  Riconosce il diritto alla salute ed alla salubrità dell'ambiente di quanti vivono nel suo territorio. Opera, anche con il concorso di altre istituzioni, per rendere effettivo il diritto alla salute ed attua interventi o promuove iniziative, con o presso le altre istituzioni, per la conservazione e la difesa dell'ambiente, per la eliminazione delle cause di inquinamento.
8. Riconosce il valore educativo della pratica sportiva e del tempo libero. Promuove, anche in concorso con altre istituzioni, le iniziative necessarie per favorire lo sviluppo dello sport e della pratica in forma associativa del tempo libero.
9. Promuove lo sviluppo delle attività economiche, della cooperazione, delle attività artigianali e della pesca. Riconosce la grande trasformazione sociale ed economica legata allo sviluppo dell'agricoltura. Favorisce, anche in concorso con altre istituzioni, la ricerca ed ogni altra idonea iniziativa per il miglioramento quantitativo e qualitativo della capacità produttiva del territorio e per la tutela della salute dei lavoratori. Riconosce il ruolo delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e degli ordini professionali più rappresentativi a livello nazionale, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva ed in particolare nelle scelte di politica economica.
10. Promuove lo sviluppo del turismo ed il razionale utilizzo delle risorse naturali, paesaggistiche e del patrimonio naturale delle coste e del mare, con l'assieme del suo patrimonio storico e artistico, beni essenziali della comunità.
11. Il Comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto della natura e degli animali.
12. Concorre, con la partecipazione all'attività politica ed amministrativa, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini nelle sedi e nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamento, a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione comunale.
Promuove e favorisce i programmi di gemellaggio con altri comuni nazionali ed esteri.
Per la gestione dei servizi comunali il Comune, ove non ritenga di effettuarne direttamente l'esercizio, potrà provvedere secondo quanto previsto dagli artt. 113, 114 e 116 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Ai fini del presente statuto e del regolamento in esso richiamati sono cittadini di Scicli tutti gli uomini e le donne che a qualsiasi titolo abitano, dimorano, svolgono attività lavorative, nel territorio del Comune di Scicli.
Art. 6
Albo Pretorio - Informazione

1. Nel municipio e nelle sedi delle frazioni sono previsti appositi spazi facilmente accessibili al pubblico, da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, avvisi e quant'altro sia assoggettato a tale forma di pubblicità.
2. Il segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Il Comune istituisce un bollettino ufficiale per la pubblicazione periodica degli atti e provvedimenti.
Art. 6 bis
Sindaco e consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva dello stesso, promuove l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle materie previste da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale degli adulti.
Titolo II
GLI ORGANI DEL COMUNE
Capo I
Art. 7
Il consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 56 della legge regionale n. 26/93, nelle consultazioni elettorali comunali gli interessati dovranno operarsi in modo che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai 4/5.
Il consiglio individua ed interpreta gli interessi generali della comunità, fissando gli indirizzi politico-programmatici e controllandone la realizzazione a livelli esecutivi e di gestione.
Art. 8
Competenze del consiglio

1. Il consiglio costituisce uno dei poli di determinazione dell'indirizzo politico, programmatico e amministrativo del Comune, ne verifica l'attuazione e controlla l'attività amministrativa del Comune.
Il consiglio è titolare della potestà normativa e regolamentare.
Il consiglio esercita le funzioni e delibera gli atti fondamentali indicati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lett. e), modificato dall'art. 78 della legge regionale n. 10/93, dall'art. 45 della legge regionale n. 26/93, integrato dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 4/96 e successive modifiche ed integrazioni e su altri atti eventualmente demandatigli da specifiche disposizioni legislative.
2. Il consiglio esprime, sia all'atto della nomina, sia in occasione della deliberazione dei bilanci e degli atti di straordinaria amministrazione ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune e può proporre la revoca nei confronti dei membri nominati, sulla base di congrua e valida motivazione.
3. Il consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
4. Il consiglio comunale esercita, nell'ambito delle proprie competenze, le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento per le attività:
a) degli organi e della struttura operativa del Comune di Scicli;
b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
5. Il consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al quarto comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali, approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.
6. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento per il funzionamento del consiglio stabilisce le modalità per fornire ai consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie ed all'organo le strutture per il funzionamento. Il regolamento disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari, regolarmente costituiti, nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio e alle commissioni consiliari per le spese istituzionali connesse alla funzione.
7. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 9
Procedure di convocazione

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la diramazione degli avvisi di convocazione.
2. La convocazione del consiglio è disposta:
a) per iniziativa del presidente;
b) per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica;
c) su richiesta del sindaco.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalle leggi o dal presente statuto e, compatibilmente con questi, sarà data precedenza alle proposte del sindaco.
4. Nei casi di convocazione del consiglio su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali, l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
5. Il presidente, prima di convocare il consiglio comunale, di norma ascolta la conferenza dei capigruppo.
6. L'ordine del giorno è predisposto secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.
7. L'avviso della convocazione è consegnato ai singoli consiglieri nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.
8. Il regolamento disciplina le forme di pubblicizzazione delle sedute del consiglio comunale e degli ordini del giorno attraverso le istanze locali, le emittenti televisive e radiofoniche ed i manifesti pubblici.
L'elenco degli affari da trattare deve, a cura del segretario, essere pubblicato nei termini di cui al successivo art. 10 all'albo pretorio.
9. Il consiglio comunale si riunisce nella sede municipale, salvo diversa e motivata determinazione del presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
10. Il consiglio è altresì convocato per iniziativa dell'Assessore regionale agli enti locali, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
Art. 10
Programmazione consiliare

1. La programmazione dei lavori del consiglio è discussa e definita dalla conferenza dei capigruppo convocata e presieduta dal presidente.
2. La conferenza dei capigruppo si ritiene validamente costituita se sono rappresentati il 50% dei consiglieri.
3. La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal presidente del consiglio e ad essa compete:
a) di pronunciarsi su tutte le questioni che il presidente o il sindaco intende sottoporle o che i capigruppo promuovono;
b) di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento;
c) di coadiuvare il presidente nell'organizzazione dei lavori del consiglio e delle commissioni consiliari.
4. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio è fissato dal presidente.
5. L'avviso di convocazione recante l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio del Comune e nelle sedi delle consulte e consegnato, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.
6. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti nell'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri - con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.
7. Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche 24 ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
8. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.
9. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima, nei casi di urgenza.
Art. 11
Sedute del consiglio

1. Il consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento a tutela dei diritti di riservatezza, o quando eventuali casi di ordine pubblico lo consigliano.
2. L'attività del consiglio comunale ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale, per gli aspetti non regolati dalla legge.
3. Le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.
Art. 12
Adempimenti preliminari dopo le elezioni

1. Il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, deve procedere agli adempimenti previsti dai primi sette commi dell'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza dei presenti. Il consiglio comunale elegge altresì un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente.
Art. 13
Funzionamento del consiglio comunale

1. Il consiglio è presieduto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente. In caso di assenza o impedimento del vice-presidente, o negli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento, è presieduto dal consigliere più anziano per preferenze individuali.
2. Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
3. Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende adottata quando ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge ed il presente statuto prescrivono espressamente maggioranze speciali di votanti.
4. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese salvo che la legge o il regolamento del consiglio non dispongano lo scrutinio segreto.
5. Il presidente del consiglio, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle strutture esistenti nel Comune secondo quanto previsto nel presente statuto.
Art. 13 bis
Ufficio di presidenza

1. Il presidente del consiglio comunale e tutte le articolazioni consiliari previste dallo statuto si avvalgono di una struttura burocratica preposta all'assistenza delle proprie attività istituzionali. Il regolamento del consiglio comunale definisce le modalità relative alla sua costituzione ed al suo funzionamento.
Art. 14
Assistenza alle sedute e verbalizzazione

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con il compito di redigere il processo verbale della seduta e di rendere il parere tecnico-giuridico sui quesiti posti dal presidente e dai consiglieri.
2. Nel caso in cui il segretario non è presente nella sala delle adunanze è sostituito da chi ne ha le funzioni vicarie.
3. Nelle deliberazioni adottate dal consiglio oltre all'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, debbono essere inserite sinteticamente le dichiarazioni dei singoli intervenuti al dibattito e la eventuale dichiarazione di voto.
4. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal consiglio comunale devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario. Il presidente ed il segretario sottoscrivono, altresì, gli originali degli atti e dei documenti allegati alla delibera, facenti parte integrante della stessa. Gli allegati possono essere, altresì, siglati nella seduta da qualunque consigliere che ne faccia esplicita richiesta.
5. Il consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.
6. Copia delle deliberazioni del consiglio comunale, contestualmente alla loro pubblicazione, deve essere trasmessa ai capigruppo.
7. Qualora il consiglio comunale debba deliberare in materia cui il collegio dei revisori è tenuto ad esprimere parere o ad esercitare attività di controllo ai sensi dell'art. 57 della legge n. 142/90, si devono invitare a partecipare alla seduta i componenti il collegio.
Art. 15
Consigliere comunale

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Gli adempimenti relativi alle surrogazioni debbono avvenire entro il termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
4. I consiglieri comunali possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, possono esercitare il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del consiglio.
5. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alla seduta del consiglio e di partecipare alle sedute delle commissioni delle quali fanno parte.
6. I consiglieri comunali, dopo la convalida degli eletti, a meno che non dichiarino di appartenere a formazioni politiche rappresentate nel parlamento nazionale o nell'Assemblea regionale siciliana o ad associazioni di tipo cittadino o liste che abbiano partecipato alla competizione elettorale e abbiano ottenuto la rappresentanza in consiglio comunale, si costituiscono in gruppi consiliari composti da almeno tre componenti. Nel caso non sia possibile costituire componenti di tre unità, sarà costituito un gruppo misto di almeno due unità. I consiglieri che nei termini stabiliti dal regolamento non dichiarano la propria appartenenza ad un gruppo sono assegnati d'ufficio al gruppo misto.
I gruppi consiliari eleggono nel proprio seno un capo gruppo che partecipa alla conferenza dei capigruppo.
7. La posizione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dalla legge.
8. Nell'esercizio del potere di iniziativa il consigliere si avvale, sotto il profilo della redazione tecnica, degli uffici comunali specificatamente previsti secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento.
9. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato.
10. Il consigliere più anziano per preferenze individuali esercita le funzioni che la legge, lo statuto ed il regolamento assegnano al consigliere anziano.
11. I consiglieri comunali non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche in rappresentanza del Comune.
Art. 16
Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni da consigliere, presentate per iscritto al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2. L'eventuale rinunzia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del consiglio stesso.
3. Nell'ipotesi sussistano condizioni di legge o regolamento per la decadenza dei consiglieri, questa è pronunciata dal consiglio.
4. Decadono dalla carica, in particolare, i consiglieri che rifiutano di prestare giuramento e quelli che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio. In quest'ultima ipotesi è necessaria la contestazione scritta da parte del presidente su istanza di un componente il consiglio o di un elettore.
La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
5. L'esecutività delle dimissioni o della decadenza del consigliere impongono l'adozione della deliberazione di surrogazione del candidato nella stessa seduta.
Art. 17
Conflitto di interesse

1. Il consigliere che per motivi professionali, di parentela o di altra natura abbia interesse alla deliberazione in oggetto deve fare esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito ed assentarsi dal dibattito e dalla votazione.
2. Il regolamento esplicita i casi che integrano le ipotesi di conflitto di interessi.
Art. 18
Accesso agli atti ed uffici del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché delle sue aziende, o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge o dal regolamento.
2. Con apposito regolamento sarà regolata la materia di cui al 1° comma.
Art. 19
Commissioni consiliari

1. Il regolamento determina il numero e le competenze delle commissioni consiliari, che sono nominate dal presidente del consiglio, con propria ordinanza, su designazione dei capigruppo consiliari, in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi consiliari, nel rispetto della rappresentanza di entrambi i generi.
2. Ciascun consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di commissioni, permanenti o speciali, di cui non sia membro.
3. Il sindaco e i componenti della giunta devono partecipare, se richiesto, alle sedute delle commissioni per la trattazione di specifici argomenti di cui hanno competenza.
4. Le commissioni, permanenti o speciali, possono disporre l'audizione di dirigenti e/o capi settore del Comune, delle istituzioni o delle aziende speciali, nonché di esperti e di rappresentanti di associazioni, di enti o di organizzazioni del volontariato.
5. Le commissioni nella prima seduta eleggono il proprio presidente e un vice-presidente con votazione separata e con voto limitato a uno. La presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, spetta alle minoranze secondo le modalità stabilite nel regolamento.
6. Le norme relative alla validità delle sedute e al loro svolgimento saranno previste nel regolamento del consiglio comunale.
7. Le commissioni possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del consiglio.
8. Le commissioni si avvalgono, per la funzione di verbalizzazione, di personale comunale.
Art. 20
Commissioni speciali

1. Su richiesta della giunta, ordine del giorno sottoscritto da 1/3 dei consiglieri comunali, istanza sottoscritta, con firma autenticata, da almeno 300 cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età, il consiglio comunale delibera, entro 30 giorni dalla richiesta, la costituzione al suo interno di commissioni di indagini per accertare la regolarità e correttezza di attività amministrative comunali e dell'erogazione dei servizi.
2. Quando non è specificato diversamente da regolamento, le procedure di lavoro eseguite sono quelle previste per le commissioni consiliari, con obbligo di motivazione delle risoluzioni e esplicitazioni delle posizioni minoritarie. Le risoluzioni delle commissioni d'inchiesta devono essere rese pubbliche con le forme previste dal regolamento.
3. Il consiglio comunale delibera la costituzione di commissioni speciali, per l'esame e la risoluzione su particolari questioni o problemi, anche prevedendo la partecipazione di membri non consiglieri ed esperti in materia.
4. Il regolamento consiliare determina la costituzione e la disciplina delle commissioni speciali, nonché le norme del loro funzionamento.
5. Le commissioni speciali sono nominate dal presidente del consiglio, su designazione dei capigruppo consiliari, in modo da rispettare la proporzionalità.
6. E' in ogni caso costituita la commissione pari opportunità le cui competenze, composizione, organizzazione, funzionamento sono stabilite dall'apposito regolamento. La commissione vigila sull'attività del Comune affinché vengano rimossi gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e promuove iniziative per la valorizzazione della soggettività femminile.
Art. 21
Elezioni di competenza consiliare

1. Prima di procedere alle elezioni di sua competenza, il consiglio comunale provvede alla pubblicazione dei curricula dei candidati. I curricula debbono essere esposti all'albo pretorio per non meno di dieci giorni al fine di garantire alla cittadinanza la possibilità di avanzare obiezioni motivate.
2. Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 22
Regolamento del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento interno che ne disciplina l'attività e l'esercizio delle funzioni.
2. Il regolamento contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente statuto, e quanto implicitamente derivante dall'organizzazione e funzionamento dell'organo e dell'esercizio di competenza.
Art. 23
Pubblicità della situazione patrimoniale e delle spese elettorali

1. Gli atti di cui alla legge regionale 15 novembre 1982 n. 128 e successive integrazioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali dei consiglieri comunali, organi monocratici e assessori comunali, sono depositati presso la segreteria del Comune, e sono liberamente consultabili da chiunque.
2. Gli atti di cui al presente articolo devono essere depositati entro 60 giorni da ciascuna scadenza.
Capo II
La giunta comunale
Art. 24
Composizione della giunta comunale Nomina, cessazione dalla carica, presidenza

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di 6 assessori.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale 26 agosto 1992 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 25
Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art. 26
Revoca componenti della giunta

1. In caso di grave comportamento contraddittorio od omissivo rispetto agli impegni programmatici assunti, il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
2. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale e all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Art. 27
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue l'immediata cessazione degli organi del Comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
Art. 28
Disciplina e pubblicità dei lavori

1. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti, a maggioranza dei voti.
2. I verbali della giunta sono consultabili dal pubblico, salvo nei casi di segreto d'ufficio previsti dalla legge e dal regolamento.
3. Su decisione del sindaco la giunta può riunirsi in seduta pubblica.
4. Il presidente del collegio dei revisori dei conti e i revisori possono assistere alle riunioni ordinarie della giunta senza diritto di voto. La partecipazione è obbligatoria per gli argomenti dell'ordine del giorno di diretta attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio o di attività propositiva o di impulso per il consiglio stesso.
Art. 29
Funzioni della giunta

1. Sono riservate alla giunta le delibere per le materie indicate nell'art. 15 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche, nonché quelle di cui al presente statuto, che non siano di competenza del consiglio.
Capo III
Il sindaco
Art. 30
Il sindaco

1. Il sindaco rappresenta la comunità locale, sovrintende all'attività dei servizi e degli uffici, cura l'esecuzione degli atti, esercita le funzioni di ufficiale di Governo nei casi stabiliti dalla legge della Repubblica.
2. Il sindaco è garante del rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti: egli è responsabile dell'esercizio delle funzioni statali e regionali delegate al Comune di Scicli.
3. Il sindaco, prima di assumere le funzioni, presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Analogo giuramento dovrà essere prestato dal vice sindaco per tutti i casi di sostituzione permanente del sindaco.
4. Il sindaco quale ufficiale di Governo sovrintende:
-  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia di elettorale, di leva militare e di statistica;
-  all'emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
-  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
-  alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
5. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.
6. Il sindaco indirizza e promuove l'attività della giunta coordinando l'attività di ciascun assessore secondo le indicazioni contenute nel suo documento programmatico, quale garante dell'attuazione e sviluppo dello stesso, sollecitando da essi iniziativa nell'attività amministrativa e di gestione in coerenza con quanto stabilito dalla giunta.
7. Il sindaco, per il costante perseguimento dell'indirizzo politico-amministrativo propostosi, può invitare ciascun assessore a svolgere l'attività assegnatagli dalla giunta e sostituirlo nel caso di permanente omissione o comportamento difforme.
8. Il sindaco rappresenta il Comune di Scicli negli accordi di programma sulla base di specifiche indicazioni della giunta e del consiglio.
9. Il sindaco è tenuto a riferire e seguire gli indirizzi assunti, relazionando al consiglio comunale ove si debbano assumere decisioni che eccedono la sua competenza e quella della giunta e nei casi previsti nella deliberazione che determina gli indirizzi stessi. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
10. Il sindaco stipula convenzioni con altri comuni, province o enti locali per il coordinamento dell'esercizio di funzioni e servizi determinati, previa delibera dell'organo competente.
Art. 31
Attribuzione per materie

1. Il sindaco è competente per:
a) la convocazione e la presidenza della giunta e il relativo ordine del giorno;
b) la convocazione dei comizi per i referendum, le consultazioni popolari, di cui è garante del corretto svolgimento secondo quanto previsto dal regolamento;
c) la rappresentanza amministrativa ed in giudizio del Comune di Scicli;
d) il rilascio di autorizzazioni e concessioni di competenza comunale quando la legge o le norme regolamentari non prevedono la competenza dei dirigenti e/o capi settore;
e) la promozione di contatti ed incontri che garantiscono collaborazione e cooperazione con gli altri comuni, la Provincia, la Regione, lo Stato e le istituzioni sociali;
f) la promozione e la stipula dei gemellaggi, sulla base di deliberazioni consiliari, favorendo relazioni e scambi internazionali;
g) la sovrintendenza al regolare svolgimento delle funzioni delegate quale ufficiale di Governo;
h) il coordinamento nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal consiglio, degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
2. Il sindaco dispone degli uffici e servizi comunali, d'intesa con i dirigenti e/o capi settore ad essi preposti, ogni volta che ne ravvisi la necessità per il buon andamento dell'amministrazione.
3. Spettano al sindaco tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del segretario comunale e dei dirigenti e/o capi settore. Il sindaco non può nominare rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
4. Il sindaco è competente ad emettere ordinanze per l'esercizio delle sue funzioni.
5. Il regolamento individua le forme di pubblicità degli atti del sindaco, anche ai fini della partecipazione dei cittadini secondo le modalità previste nel titolo VI del presente statuto.
6. Le competenze di cui alla lettera n) dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990, come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 48/1991, sono attribuite al sindaco.
7. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico.
Art. 32
Incarichi ad esperti

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a 2.
3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
Art. 33
Cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, morte, rimozione o impedimento permanente

1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgono contestualmente alla elezione del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina, da parte dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale resterà in carica sino al rinnovo dell'organo comunale per scadenza naturale.
3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali compete al segretario comunale.
4. Le competenza del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 55 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.
Art. 34
Attività ispettiva del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.
2. Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo sono rilevanti per l'applicazione dell'articolo 40 della legge n. 142/1990, così come recepito e modificato dall'art. 1, lettera g) della legge regionale n. 48/1991.
Art. 35
Deleghe del sindaco quale capo dell'amministrazione

1. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
Le deleghe sono conferite per settori organici di materie, individuati sulla base della struttura operativa del Comune.
Il sindaco, quale capo dell'amministrazione, può delegare la firma di atti di propria competenza, specificamente indicati nell'atto di delega al segretario comunale, e ai dirigenti e/o capi settore. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia sino alla revoca o, qualora non vi sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.
Art. 36
Vice sindaco

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, il vice sindaco.
2. Il vice sindaco assolve le funzioni vicarie del sindaco nelle ipotesi previste dalle vigenti leggi.

Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE
Capo I
Principi generali
Art. 37
Principi

1. L'ordinamento degli uffici comunali è regolato dal principio della efficienza organizzativa gestionale per il raggiungimento della massima efficienza dei risultati e dei servizi resi alla comunità. In conformità dei criteri di autonomia, imparzialità dell'organizzazione, della funzionalità ed economicità della gestione, l'attivazione degli incarichi direzionali dovrà riflettere i requisiti di professionalità e di principi di responsabilità decisionale.
2. Per rendere effettivo il principio delle pari opportunità all'interno del proprio ente, il Comune di Scicli applica le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica - e le norme del regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. Il Comune di Scicli riconosce la necessità di una fattiva partecipazione di tutti i dipendenti per il miglioramento dell'organizzazione delle strutture e dei servizi e promuove a tale scopo le opportune forme di consultazione, in specie con le organizzazioni sindacali.
Capo II
Organizzazione degli uffici
Art. 38
Modelli e strutture organizzative

1. Gli uffici e servizi comunali sono razionalmente ordinati in relazione alla natura ed all'entità dei compiti da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. L'organizzazione del Comune di Scicli sarà articolata in settori, servizi e uffici, che potranno essere aggregati in aree funzionali ove oggettive esigenze organizzative lo richiedano, secondo le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi.
3. Nel regolamento d'organizzazione possono essere disciplinate forme di collaborazione e coordinamento, con la costituzione di specifici gruppi di lavoro intersettoriali.
4. Per la realizzazione di specifici progetti o particolari finalità possono essere costituiti uffici obiettivo, quali unità organizzative costituite per tempo determinato, con specifica dotazione di personale e mezzi operativi.
Art. 39
Dotazione organica

1. La dotazione organica consiste nel numero complessivo delle unità di lavoro necessarie al Comune di Scicli per lo svolgimento dei compiti attribuiti, suddivise per categorie e profili professionali, in conformità all'apposito regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 40
Ordinamento uffici e servizi

1. La giunta comunale con apposito regolamento organico in conformità al presente statuto e nel rispetto delle competenze attribuite ad altri organi provvede:
a) alla disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
b) alla determinazione della dotazione organica e dell'organigramma.
2. La giunta comunale determina la eventuale costituzione di gruppi di lavori intersettoriali e di unità obiettivo con l'indicazione dell'area funzionale di riferimento.
Art. 41
Uffici con ordinamento speciale

1. Possono essere costituiti uffici con ordinamento speciale in condizioni di particolare autonomia per compiti relativi ad attività interferenti con l'intera organizzazione comunale.
Art. 42
Conferenza di organizzazione

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza di organizzazione, presieduta e diretta dal segretario comunale o dal direttore generale, ove nominato, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento, e composta dai dirigenti e/o capi settore.
2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente dell'ente per gli organi elettivi, per il segretario comunale o per il direttore generale, ove nominato, e per i dirigenti e/o capi settore, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzatorie, istruttorie, attuative ed ogni altra funzione attribuita dal regolamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai lavori della conferenza possono partecipare il sindaco e/o gli assessori.
4. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento degli uffici e dei servizi.
Capo III
Art. 43
Il direttore generale

1. Il direttore generale, qualora nominato, svolge le funzioni di cui all'art. 51bis della legge n. 142/90; in particolare, provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, nel rispetto dei principi indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. Il direttore generale risponde direttamente al sindaco del proprio operato.
2. Il direttore generale predispone il piano dettagliato e gli obiettivi previsti dalla lettera a), comma 2, dell'art. 197 del testo unico n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione o strumento equivalente.
3. Il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o capi settore e ne coordina l'attività; adotta gli atti di gestione che lo riguardano e partecipa al controllo della gestione dell'attività dell'ente.
Art. 43bis
Il segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ed iscritto all'albo.
2. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell' ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o capi settore, coordinandone l'attività e le modalità di svolgimento al fine di garantire il rispetto delle norme e delle regole che presiedono all'esercizio dell'attività stessa. Per gli uffici e servizi cui non è preposto un responsabile la direzione spetta al segretario;
c) risolve i conflitti di competenza fra i responsabili degli uffici;
d) rivolge indirizzi e solleciti ai dirigenti e/o capi settore e nel caso di inottemperanza riferisce al Sindaco per opportuni interventi;
e) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di un dipendente comunale di sua fiducia;
f) provvede a rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte e ad autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
g) provvede alla registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, e a tenere lo specifico repertorio;
h) propone i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi;
i) ove non sia individuato o individuabile un dirigente e/o capo settore incaricato della stipula del contratto, la stipula spetta al segretario, nel qual caso la funzione di ufficiale rogante è esercitata dal vice segretario;
l) esercita le competenze non attribuite specificatamente ai dirigenti e/o capi settore dai regolamenti e quelle conferitegli dal sindaco.
3. Al segretario comunale possono essere conferite dal sindaco le funzioni di direttore generale.
Art. 44
Il vice segretario comunale

1. Il vice segretario comunale svolge le funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento o delega nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione. Egli è titolare del settore di appartenenza.
2. Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di accesso al posto, nel principio che il titolo di studio, le materie e le prove d'esami per la nomina nel posto di vice segretario devono essere quelle previste per l'accesso alla carriera di segretario comunale.
3. Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice segretario comunale la retribuzione e le competenze previste per legge o regolamento.
Capo IV
Dirigenza
Art. 45
Conferimento di incarico di direzione area funzionale

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali sono conferiti dal sindaco secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
2. Essi sono attribuiti ai dirigenti e/o capi settore. L'incarico può essere interrotto in qualsiasi tempo con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente e/o capo settore risulti inadeguato.
3. Tali incarichi si aggiungono alla direzione della struttura organica cui il dirigente e/o capo settore è preposto e comportano, per la durata dell'incarico, l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
Art. 46
Funzione dirigenziale

1. La funzione dirigenziale è esercitata in conformità agli indirizzi, alle direttive e ai criteri definiti dagli organi politici, nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali.
2. La funzione dirigenziale si articola nei compiti che, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e alle previsioni del presente capo, saranno specificati nell'apposito regolamento di organizzazione.
3. L'attività di dirigente e/o capo settore è oggetto di valutazione secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e servizi.
4. I dirigenti e/o capi settore, secondo le rispettive competenze, propongono agli organi istituzionali, anche di propria iniziativa, soluzioni organizzative e procedure per la più efficiente e corretta gestione dell'ente.
Art.  47
Direzione di strutture organizzative

1. I dirigenti e/o capi settore preposti alla direzione di strutture organiche permanenti o temporanee hanno il potere di organizzare lo svolgimento dell'attività della struttura, specificando i compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi e disporre l'utilizzazione del personale addetto distribuendo equamente i carichi di lavoro, favorendo la mobilità, valorizzando le singole professionalità, responsabilizzando i funzionari che operano nell'ambito dell'ufficio.
2. I dirigenti e/o capi settore svolgono attività di sollecitazione, coordinamento, attribuzione di programmi e loro verifica nei confronti dei dipendenti che operano su articolazioni organizzative con più delimitata competenza e in caso di inerzia provvedono in via sostitutiva. Adottano gli atti di gestione del personale che abbiano attinenza con la funzionalità della struttura sottordinata salvo che il regolamento preveda competenza di altri organi.
Art. 48
Atti a rilevanza esterna

1. Il dirigente e/o capo settore è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, conseguente all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici e servizi a cui ciascuno è preposto.
2. Sono, in particolare, da considerare atti la cui adozione è competenza del dirigente e/o capo settore, fatta salva la ulteriore previsione con regolamenti comunali, che esplicitamente si richiamano al presente articolo:
a) l'adozione di tutti gli atti vincolati, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari;
b) gli atti costituenti certificazione ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti nonché le autenticazioni e legalizzazioni;
c) le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione dei ruoli e gli atti per l'accertamento e la riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie, e la comminazione di relative sanzioni;
d) i ricorsi e la resistenza in giudizio in materia di tributi comunali, salvo la rappresentanza legale;
e) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, compresi i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni, le stime;
f) la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e gli atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture, prestazioni;
g) l'approvazione delle graduatorie dei concorsi;
h) le concessioni, le autorizzazioni, le licenze con-formi alla normativa vigente che non comportino valutazioni discrezionali, previste dai regolamenti;
i) i solleciti per l'adempimento ad obblighi scaturenti da leggi, statuto o regolamenti;
l) verifiche di cassa, statistiche sui flussi di cassa, emissione degli ordinativi di incasso e mandati di pagamento;
m) l'emanazione del parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 come recepito con la legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, art. 1, comma 1, lett. i); l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente i procedimenti di competenza; le altre responsabilità gestionali attribuite dai contratti collettivi e dai regolamenti;
n) la stipula dei contratti;
o) l'adozione e l'emanazione delle autorizzazioni, licenze, concessioni o atti analoghi, nonché degli atti di gestione del personale comunale, quando essi presuppongono accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da deliberazioni comunali;
p) il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relative a dati e fatti raccolti, registrati o accertati dal Comune o ad atti emanati dagli uffici del loro settore;
q) la contestazione di infrazioni, l'esame delle controdeduzioni e difese relative ad esse, l'irrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni e gli ordini di esecuzione necessari al fine di portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e di ottenere l'ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano le attività sottoposte a vigilanza del Comune;
r) il rilascio di attestazioni che comportano accertamenti complessi; il mero rilascio di ricevute o di analoghe dichiarazioni con cui si dichiara che è stata depositata un'istanza, una domanda o un atto possono essere attribuite dal dirigente e/o capo settore a impiegati del suo settore;
s) la conduzione dei rapporti con i consulenti comunque incaricati, per questioni che interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza;
t) gli atti di gestione finanziaria secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
u)  la formulazione di proposte di deliberazioni che essi ritengano opportune in relazione ai compiti propri del loro ufficio, la formulazione di proposte per il coordinamento delle attività del settore con quello di altri settori, progetti o aree funzionali, e la loro presentazione al sindaco.
3. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti di gestione, da attribuire alla competenza dei dirigenti e/o capi settore.
Art. 49
Gestione gare d'appalto e concorsi

1. La gestione delle gare d'appalto dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi è disciplinata dalla legge e dal regolamento dei contratti.
2. Le procedure concorsuali sono disciplinate dalla legge e dal regolamento degli uffici e servizi.
Art. 50
Responsabilità

1. I dirigenti e/o capi settore rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e servizi posti sotto la propria direzione. Sono responsabili, in particolare, dell'osservanza dei doveri a cui sono sottoposti i dipendenti assegnati agli uffici e servizi.
2. La verifica dello stato di attuazione del program-ma, degli indirizzi e delle direttive deve tener conto delle concrete condizioni di lavoro e di ambiente, della disponibilità di personale e risorse con cui il dirigente e/o capo settore ha ottemperato ai compiti assegnati.
3. Il regolamento degli uffici e dei servizi prevederà, anche relativamente alla dirigenza, i fatti, le circostanze e gli esiti che possono dar luogo alla responsabilità dirigenziale, le procedure per il loro accertamento, le misure conseguenti.
Capo V
Personale e convenzioni
Art. 51
Contratti e collaborazioni esterne

1. I posti di responsabili dei servizi o degli uffici e di qualifiche dirigenziali o di alte specializzazioni, possono essere coperti a mezzo di contratto a tempo determinato.
2. Il dirigente e/o capo settore determina sull'assunzione con provvedimento in cui è specificata e motivata la durata, la qualificazione professionale, le condizioni del rapporto di impiego.
3. Spetta al dirigente e/o capo settore, con atto motivato, la determinazione concernente il recesso unilaterale dal contratto.
4. Il regolamento individua i requisiti per il conferimento dell'incarico e le procedure dell'eventuale selezione pubblica.
5. Per le attività prettamente istituzionali o per particolari studi e/o indagini è ammessa la possibilità dell'affidamento di incarichi esterni per la redazione di progetti di alcune opere pubbliche di particolare complessità, pregio architettonico ed alta specializzazione. L'affidamento dell'incarico è condizionato all'esistenza della copertura finanziaria dell'intera opera o del progetto.
6. Il regolamento specificherà le modalità di scelta del professionista, il disciplinare d'incarico, le modalità di presentazione del progetto, nonché le modalità di pagamento.
Art. 52
Accesso al rapporto di impiego, stato giuridico ed economico del personale

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge, il Comune di Scicli disciplina l'accesso al rapporto di lavoro mediante pubblici concorsi oppure mediante selezione interna nei casi previsti dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro.
2. Con il regolamento degli uffici e dei servizi sono disciplinate le modalità per assicurare una pubblicità adeguata e criteri di selezione che garantiscano professionalità e competenza per l'assunzione di personale a tempo determinato.
3. Alle assunzioni degli appartenenti alle categorie protette si procederà secondo quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. La disciplina dello stato giuridico e trattamento economico del personale è quella prevista dagli accordi collettivi nazionali concernente il comparto degli enti locali.
Art. 53
Relazioni sindacali

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente previa deliberazione del consiglio ove occorra procedere a variazioni del bilancio.
2. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge od i regolamenti dell'ente lo prevedano, sono stipulati secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.
Art. 54
Responsabilità - Procedimento disciplinare

1. Nel regolamento sui procedimenti disciplinari si provvede secondo quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro, dal decreto legislativo n. 165/2001 e dalla legge n. 97/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 55
Formazione

1. Il Comune di Scicli promuove le iniziative idonee a favorire la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale di tutto il personale, anche organizzando direttamente incontri, corsi di preparazione, perfezionamento e conferenze.
2. Con adeguata motivazione si può disporre che il concorso pubblico possa avvenire con la forma del corso concorso quando lo richieda la specializzazione e la professionalità del posto da coprire.
Art. 56
Convenzioni a tempo determinato

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina la possibilità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, di dare vita a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Il dirigente e/o capo settore determina la stipula della convenzione assicurando pubblica selezione ove re-so possibile dalle caratteristiche dell'attività.

Titolo IV
ORDINAMENTO DEI SERVIZI
Capo I
Principi generali
Art. 57
I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. Il Comune di Scicli, nell'ambito della propria competenza e mediante l'ordinamento dei servizi pubblici locali, persegue la realizzazione di fini sociali e promuove lo sviluppo economico e civile della propria comunità. La gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica può avvenire in economia, a mezzo di istituzioni, di aziende speciali, anche consortili, a mezzo di società a capitale interamente pubblico, a mezzo di consorzi o convenzioni con altri enti locali, a mezzo di società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali. La scelta degli amministratori deve rispondere a criteri di professionalità e competenza, le modalità di gestione a principi di razionalità.
2. Le forme di gestione devono uniformarsi ai principi di trasparenza e pubblicità dell'informazione, di partecipazione, di solidarietà e tutela degli utenti e debbono assicurare efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
Art. 58
Piano di gestione

1. Il piano triennale di gestione per i servizi pubblici locali, con note di aggiornamento annuale, indica tutti i servizi pubblici locali, le caratteristiche della gestione, le dimensioni e la struttura interna.
2. Tale piano specifica, altresì, i servizi locali gestiti nelle varie forme di più comuni o da altri enti locali, con le indicazioni di cui al comma precedente.
Art. 59
Dismissione di servizi pubblici

1. La dismissione di servizi pubblici è deliberata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ove si tratti di servizi gestiti tramite istituzione, il consiglio comunale delibera la soppressione della stessa e stabilisce i criteri di devoluzione del patrimonio e di impiego del personale. Per i servizi gestiti attraverso azienda speciale il consiglio provvederà attraverso la procedura di cui alle leggi vigenti in materia. Per i servizi gestiti tramite società per azioni a capitale interamente pubblico, la determinazione di dismettere il servizio comporterà di conseguenza la messa in liquidazione della società; gli statuti delle società dovranno prevedere, tra le ipotesi di liquidazione, la determinazione dell'amministrazione di non gestire più quel determinato servizio.
Art. 60
Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e delle società per azioni devono contenere disposizioni per garantire la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.
2. Specifiche forme di pubblicità devono essere stabilite per contratti, incarichi, assunzioni di personale.
Art. 61
Trasformazione nella gestione dei servizi

1. Il consiglio comunale, su iniziativa della giunta o su proposta di 1/5 dei consiglieri, ovvero su richiesta dell'organo di amministrazione dell'ente che gestisce il servizio relativo, promuove con specifica deliberazione, e rispettando i criteri economico-finanziari indicati dalle norme vigenti in materia, la verifica economico-gestionale delle modalità che garantiscono l'ottimale gestione del servizio, con valutazioni di compatibilità giuridica, simulazioni sul livello di efficienza, efficacia, economicità possibili, sulla qualità del servizio all'utenza che le varie soluzioni possono consentire.
2. Entro un tempo determinato non superiore comunque a 6 mesi lo studio di verifica economico-gestionale è sottoposto all'esame del consiglio che assume le determinazioni conseguenti.
3. La costituzione di istituzioni o aziende speciali è approvata a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
Art. 62
Gestione in economia

1. Il Comune di Scicli può gestire in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni, per la loro rilevanza sociale o per le loro peculiari caratteristiche, non rendono opportuno il ricorso ad altre forme previste dalla legge.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi fissando, in particolare, gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi e delle forme di partecipazione per il conseguimento di livelli quantitativamente elevati di prestazione, per la determinazione del corrispettivo degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune di Scicli.
Art. 63
Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune di Scicli di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale, operante in settori quali la sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, tempo libero, attività socialmente utili.
2. Il consiglio comunale di Scicli costituisce istituzioni con deliberazione in cui è indicato il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi e il personale assegnato; è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che determina anche gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato.
5. Le modalità di ordinamento, funzionamento e contabilità sono disciplinate da apposito regolamento.
6. Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
Art. 64
Biblioteca comunale "Carmelo La Rocca"

1. Il Comune riconosce nella biblioteca comunale "Carmelo La Rocca" una struttura fondamentale per assolvere ai bisogni informativi e culturali della comunità ed una via attraverso la quale mettere a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo e conservare la memoria della propria comunità.
2. Il Comune assicura l'autonomia culturale della propria biblioteca.
3. Il Comune può gestire il servizio della biblioteca comunale a mezzo di istituzione.
4. Il Comune istituisce servizi decentrati di biblioteca pubblica previa modifica del vigente regolamento.
Art. 65
Azienda speciale

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale per la gestione diretta di uno o più servizi privi di rilevanza economica, secondo quanto previsto dall'art. 114 del decreto legislativo n. 267/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 66
Società per azioni a capitale interamente pubblico

1. La società per azioni a capitale interamente pubblico è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 113 bis del decreto legislativo n. 267/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 67
Controllo nella gestione dei servizi

1. Il sindaco, direttamente o su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati, può richiedere una relazione sull'attività svolta, nella quale siano evidenziati la qualità, lo stato e i risultati economici della gestione dei servizi pubblici locali, le soluzioni più idonee per trasformazioni, assunzione di nuovi servizi, concessione a terzi, dismissioni.
2. Il collegio dei revisori dei conti del Comune di Scicli esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 68
Personale a contratto

1. Per la gestione dei servizi il Comune, per le posizioni apicali o di specializzazione, può ricorrere a contratti a tempo determinato.
2. Per le istituzioni e le aziende speciali alla copertura dei posti di cui al comma precedente prioritariamente si provvederà utilizzando il personale del Comune in possesso di adeguata professionalità.
Capo II
Nomine amministratori
Art. 69
Nomina, designazione e revoca degli amministratori e rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni

1. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati è di competenza del sindaco. Prima di procedere alla nomina, il sindaco provvede alla formazione di una lista dei candidati, scelti, al di fuori dei consiglieri comunali e degli assessori, fra persone in possesso di comprovate esperienze amministrative desumibili dal curriculum dei candidati. I curricula devono essere esposti all'albo pretorio per non meno di dieci giorni al fine di garantire alla cittadinanza la possibilità di avanzare obiezioni motivate. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla nomina della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
2. La nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni è disposta dalla giunta previo concorso pubblico, ovvero avvalendosi degli istituti di cui al comma precedente del presente articolo.
3. La revoca del direttore può essere disposta dal sindaco, previa contestazione degli addebiti, assicurando il diritto di controdeduzione, per gravi e persistenti motivi di inefficienza, di incompatibilità o per gravi e ripetute violazioni o inadempienze ai doveri di ufficio.
4. In caso di dimissione, morte, revoca o cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei rappresentanti del Comune di cui al comma 1 del presente articolo, il sindaco provvede alla nomina dei sostituti.
Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.
5. Il sindaco annualmente, in coincidenza con la redazione della relazione annuale di cui precedente art. 25, trasmette dettagliata relazione sull'attività svolta dei rappresentanti nominati dal Comune ai sensi del comma 1.
Tali relazioni possono essere chieste nel corso del-l'anno da parte di un quinto dei consiglieri comunali assegnati.
Titolo V
FORME DI COOPERAZIONE
Art. 70
Consorzi

1. Il Comune di Scicli può provvedere alla gestione di servizi anche tramite la partecipazione a consorzi con altri comuni e province. Il Comune di Scicli programma e seleziona le scelte di detta partecipazione.
2. Il Consorzio è regolato secondo le clausole previste dalla convenzione e le norme del proprio statuto; per quanto non espressamente previsto si applicano le norme relative alle aziende speciali.
A tal fine il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, approva una convenzione ai sensi dell'articolo successivo, unitamente allo statuto del consorzio.
In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
Lo statuto dovrà prevedere che l'assemblea del consorzio sia composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto e che la stessa elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Art. 71
Convenzioni

1. Il Comune di Scicli delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e province, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Alle convenzioni si applica l'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
Art. 72
Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più soggetti predetti, può essere concluso un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. La competenza a stipulare l'accordo è del sindaco; il contenuto dell'accordo viene determinato dal consiglio o dalla giunta con propri atti, secondo le rispettive competenze ed in applicazione delle norme di legge.

Titolo VI
LA PARTECIPAZIONE
Art. 73
Diritti dei cittadini

1. Il Comune di Scicli riconosce il diritto dei cittadini, degli utenti dei servizi, delle formazioni sociali liberamente costituite in seno alla comunità locale a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento, al controllo dell'attività dell'amministrazione in conformità alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
2. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione sugli atti dell'ente, il Comune di Scicli garantisce ai cittadini, agli enti, al volontariato e alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi. Garantisce inoltre la specializzazione delle proprie attività e dei servizi pubblici anche attraverso un sistema di punti informativi decentrati sul territorio.
3. Il Comune di Scicli considera la tutela dei diritti dei cittadini criterio generale di indirizzo per l'attività comunale, favorisce il loro esercizio, adotta specifiche carte dei diritti per evidenziare norme di garanzia e rispetto per categorie deboli e soggetti particolarmente esposti, favorendone la loro pubblicizzazione.
4. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone nel rispetto delle leggi che disciplinano la materia.
Art. 74
Valorizzazione delle libere associazioni

1. Il Comune di Scicli favorisce le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato che non perseguono scopo di lucro prevedendo, con specifico regolamento, agevolazioni economiche nell'uso e nell'affidamento di impianti, strutture, sedi, servizi comunali in base a principi di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte, applicando in loro favore la normativa regionale vigente.
2. Apposito regolamento stabilisce i criteri per l'uso degli spazi e dei locali pubblici, ivi compresi i locali scolastici, per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative organizzate dalle libere associazioni e dalle organizzazioni di volontariato.
3. E' istituito l'albo comunale della libera associazione e delle organizzazioni di volontariato; il relativo regolamento prevederà i criteri e le modalità per l'iscrizione.
Art. 75
Agevolazioni economiche

1. Il Comune di Scicli assegna i contributi e altre forme di agevolazione economica a libere associazioni, organismi di volontariato, enti ed istituzioni, secondo criteri definiti dal regolamento o comunque predeterminati annualmente contemporaneamente all'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità dell'apposito regolamento.
Art. 76
Collaborazione con le associazioni di volontariato

1. Il Comune di Scicli riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato comunque costituite al conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizzando l'impegno sociale e l'affermazione di valori di solidarietà.
2. Il Comune di Scicli individua anche con la collaborazione delle associazioni del volontariato regolarmente costituite, le forme più idonee per favorire l'apporto di volontari a finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle idonee capacità e prevedendo specifiche iniziative di formazione, nel rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti.
Art. 77
Le consulte

1. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuate dal consiglio comunale nelle specifiche delibere istituite. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti di attività dell'amministrazione nei confronti della giunta e del consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di loro interesse.
2. Consulte a carattere tematico o territoriale devono essere istituite dal consiglio comunale qualora ne facciano specifica richiesta con l'indicazione del tema, con sottoscrizione autenticata, da almeno 300 cittadini residenti o 500 cittadini anche non residenti dei quali almeno la metà residenti che abbiano superato il 16° anno di età.
In tal caso il consiglio comunale deve deliberarne la istituzione entro sessanta giorni dalla richiesta.
Le consulte sono presiedute dal sindaco o da un suo delegato ed eleggono tra i rappresentanti un vice presidente che ha potere di convocazione.
3. Il consiglio comunale nella delibera di istituzione specifica la composizione della consulta, gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime parere obbligatorio o facoltativo. Il funzionamento delle consulte sarà disciplinato da apposito regolamento che sarà approvato entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente statuto. Entro il medesimo termine le consulte già operanti saranno adeguate alle prescrizioni del presente statuto.
Art. 78
Consulta speciale di Donnalucata

1. E' istituita, quale organo permanente, la consulta speciale di Donnalucata.
2. La consulta esprime il proprio parere obbligatorio su tutti i problemi attinenti alla vita della borgata e all'organizzazione dei servizi compresi quelli cimiteriali.
I pareri deliberati dalla consulta verranno depositati presso l'ufficio del segretario comunale entro il termine di giorni quindici dalla richiesta. Decorso infruttuosamente il termine anzidetto si prescinde dal parere.
3. La consulta può proporre l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio comunale di argomenti attinenti alle problematiche della borgata.
4. L'avviso di convocazione recante l'ordine del giorno del consiglio comunale deve essere sempre notificato alla consulta nei termini di cui al comma 5 dell'art. 10 dello statuto.
5. Le proposte della consulta, a norma del precedente comma 3, dovranno essere depositate presso l'ufficio del segretario comunale. Il presidente provvederà ad iscriverle all'o.d.g. della prima seduta utile del consiglio comunale decorso il termine di gg. 20 dalla data di deposito.
6. Per l'illustrazione dei pareri e delle proposte la consulta può, coevamente al loro deposito, chiedere che venga sentito, nella seduta del consiglio comunale che dovrà deliberare sul relativo punto iscritto all'ordine del giorno, un proprio delegato, che potrà essere scelto anche tra i cittadini non residenti nel Comune.
7. La Consulta è presieduta dal sindaco. Analogo potere spetta, in via alternativa, al vice presidente che la consulta elegge nel suo seno alla prima adunanza e, comunque, entro il termine di sessanta giorni dalla elezione dei suoi componenti.
8. Il potere di convocazione della consulta spetta al presidente o, in via alternativa, al vice presidente e viene esercitato con le forme e le modalità di cui all'art. 9.
9. La consulta delibera con le forme e le modalità di cui all'art. 13, 4° comma.
10. La composizione ed il funzionamento della consulta speciale di Donnalucata è disciplinata da apposito regolamento ispirato ai principi di rappresentatività democratica che dovrà essere approvato entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
Art. 79
Consulte per le frazioni di Sampieri, Cava D'Aliga, Bruca e Playa Grande

1. Presso ciascuna delle frazioni di Sampieri, Cava d'Aliga, Bruca e Playa Grande possono essere costituite apposite consulte secondo i criteri fissati per la frazione di Donnalucata in quanto applicabili.
Art. 80
Forum delle consulte

1. E' istituito il Forum delle consulte.
2. Esso è costituito dai rappresentanti, due per ciascuna, di tutte le consulte che saranno istituite e delle consulte speciali.
3. E' presieduto dal sindaco o da un suo delegato. Il vice presidente è eletto tra i rappresentanti delle consulte ed ha, analogamente al presidente, il potere di convocazione del Forum.
4. Il Forum delle consulte esprime il proprio parere su tutte le materie ed i provvedimenti che ad esso saranno sottoposti dal sindaco. Il Forum ha facoltà di richiedere l'inserimento all'ordine del giorno del consiglio comunale o della giunta di proposte su tutte le materie di interesse generale escluse quelle per le quali non è ammesso il referendum a norma del successivo art. 86.
5. Al vice presidente del Forum delle consulte deve essere notificato l'avviso di convocazione del consiglio comunale nei modi e nei termini stabiliti per i singoli consiglieri.
6. Il funzionamento e la sua composizione è disciplinato dal regolamento delle consulte di cui al precedente art. 77.
Art. 81
Petizione

1. La petizione rappresenta la formale domanda al consiglio comunale sottoscritta da almeno 500 cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età, anche non residenti che esercitano a Scicli attività di lavoro e di studio, per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2. Il consiglio comunale stabilisce nel proprio regolamento i criteri di esame delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata entro 45 giorni dalla presentazione, in cui si dà atto degli atti consequenziali assunti, ovvero della impossibilità a provvedere.
Art. 82
Consultazioni popolari

1. Il consiglio comunale, su proposta della maggioranza di consiglieri comunali assegnati, promuove consultazioni dirette a favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale. Tali consultazioni potranno avvenire anche in forma di referendum, secondo quanto disposto dagli articoli successivi.
2. Il Comune di Scicli riconosce i forum dei cittadini, liberamente costituiti ai quali devono partecipare, su invito degli stessi, i rappresentanti dell'amministrazione.
Art. 83
Referendum consultivo ad iniziativa degli organi comunali

1. Su proposta della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati, il sindaco indice un referendum consultivo della comunità amministrata, richiedendo di consentire la scelta fra due o più alternative relative alla medesima materia.
2. Il risultato del referendum conseguente alla scelta di intervento o non intervento che ottiene la maggioranza relativa dei voti è vincolante per l'azione amministrativa nel caso di partecipazione complessiva di almeno il 50% degli aventi diritto. Nel caso di prevalente indirizzo per l'adozione di atti amministrativi si considera vincolante l'opzione che ha ottenuto la maggioranza relativa delle preferenze.
3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini residenti nel Comune di Scicli che hanno compiuto il 16° anno di età. Tale limite di età non si applica al referendum previsto dal precedente art. 27 riguardante la rimozione del sindaco.
4. Il regolamento definisce i tempi, le modalità di indicazione dei quesiti referendari sulla scheda, le procedure per lo svolgimento della consultazione e le forme di pubblicità.
Art. 84
Il referendum consultivo ad iniziativa popolare

1. Oltre che su iniziativa degli organi comunali il referendum consultivo può essere indetto dal sindaco su iniziativa popolare, quale consultazione inerente le scelte dell'Amministrazione in relazione ad indirizzi e decisioni che riguardano la vita della città ed il suo sviluppo, anche già oggetto di specifici provvedimenti dell'Amministrazione.
2. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione.
3. Il risultato del referendum, discusso entro 30 giorni dalla sua ufficiale comunicazione dal consiglio comunale, vincola l'Amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa dalla consultazione.
4. Il referendum consultivo è indetto dal sindaco quando sia proposto da un gruppo di cittadini aventi diritto, a norma del comma 3 dell'articolo precedente, in numero non inferiore a 2000, con sottoscrizione autenticata, nell'arco di 2 mesi; la legittimità dei quesiti da sottoporre a referendum è valutata da specifica commissione, composta dal sindaco o da un suo delegato, che la presiede, da 3 consiglieri nominati dal consiglio, di cui uno di minoranza, dal segretario comunale.
5. Il regolamento sul referendum consultivo ad iniziativa popolare disciplina le procedure per lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità, il giudizio di ammissibilità.
Art. 85
Limiti e materie di consultazione

1. Nel corso dell'anno può essere indetta un'unica giornata di votazione per lo svolgimento di consultazioni cittadine e referendum consultivi da svolgersi nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno. Non possono essere sottoposte all'elettorato più di 2 proposte referendarie. Il regolamento disciplina le priorità ed i criteri di scelta nel caso di iniziative referendarie superiori al numero massimo ammissibile ogni anno.
2. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:
a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e società a partecipazione comunale;
c) provvedimenti inerenti il bilancio e il conto consuntivo, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi;
d) provvedimenti relativi ad acquisto ed alienazione di immobili, permute, appalti e concessioni;
e) atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose.
3. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale e la giunta sospendono l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
Art. 86
Tutela civica e azione popolare

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
2. Entro 15 giorni dalla ricezione della memoria, il difensore civico di cui al successivo art. 102, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.
3. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Titolo VII
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 87
Principi procedurali - Diritto di udienza

1. Il Comune di Scicli informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, collaborazione, semplificazione, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge vigente.
2. Con il regolamento sul procedimento amministrativo si disciplinano i criteri generali per la comunicazione agli interessati, dello sviluppo del procedimento, la definizione di termini, la pubblicità, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa.
3. L'amministrazione determina, con norma regolamentare, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia ciò disposto direttamente dalla normativa vigente, nell'intesa che l'Amministrazione ha il dovere di concludere, nel termine sopra previsto, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato di ufficio.
I termini sono stabiliti valutando i tempi necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento in relazione alla consistenza e potenzialità delle unità organizzative interessate o preposte ai relativi adempimenti.
4. Ai cittadini, agli organismi di partecipazione ed alle libere associazioni è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, come una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.
Il diritto di intervento dei cittadini a mezzo del diritto di udienza si distingue dal diritto di accesso o di essere ricevuti dagli organi istituzionali e burocratici, infatti è indirizzato non ad assumere o fornire informazioni, ma assume la funzione di strumento di partecipazione esplicita garantito ai cittadini singoli ed associati.
L'udienza deve essere richiesta per iscritto con l'indicazione dell'oggetto e deve avere luogo entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Dello svolgimento dell'udienza dovrà essere redatto apposito verbale che sarà inserito nel relativo fascicolo e richiamato in tutte le successive fasi del procedimento.
Art. 88
Partecipazione al procedimento

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi ai quali viene data motivata risposta scritta entro un congruo termine da determinare nel regolamento dalla data di protocollazione dell'archivio.
2. Il sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può proporre l'inserimento delle questioni sollevate all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale, convocato dopo la scadenza di detto termine.
3. I diritti di partecipazione al procedimento sono riconosciuti a tutti i cittadini, i non residenti che esercitano a Scicli attività di lavoro o di studio, gli stranieri e gli apolidi anagraficamente residenti.
4. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, che possa arrecare pregiudizio e le associazioni che rappresentano interessi diffusi possono presentare memorie e proposte di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata ove pertinente all'oggetto del procedimento.
Art. 89
Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso si esercita secondo le norme stabilite dal regolamento. La richiesta di accesso al documento deve essere motivata e deve riguardare documenti forniti dall'amministrazione comunale.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa prescrizione di norme giuridiche.
3. Anche in presenza di diritto alla riservatezza il sindaco garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
4. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di questi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
5. La segretezza è comunque dovuta, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nelle materie di anagrafe, dello stato civile, della statistica e dei tributi.
Art. 90
Documento amministrativo

1. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
2. I responsabili dei procedimenti sono individuati con le norme di organizzazione degli uffici. Tale normativa determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
Art. 91
Motivazione dell'atto

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, di cui all'art. 88, il Comune di Scicli assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti ai cittadini, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
2. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune di Scicli hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.
3. Fatta eccezione per atti normativi e per quello a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, è fornito di motivazione.
4. La motivazione indica i presupposti di fatto ed i fondamenti giuridici che hanno determinato la decisione dell'amministrazione comunale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione deve essere documentata e argomentata in modo chiaro ed esauriente per permettere a tutti di comprendere le ragioni di pubblico interesse, la logica e la conseguenza delle scelte adottate.
5. L'amministrazione comunale provvede, con forme idonee, alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l'interpretazione di norme regolamentari o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
6. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'amministrazione comunale, quest'ultimo è indicato e reso disponibile.
Art. 92
Accordi

1. Il Comune di Scicli individua e favorisce procedure di accordo preventive alla definizione dell'atto nei casi in cui gli effetti si riflettano sui diritti soggettivi e interessi legittimi.
2. Possono essere conclusi anche accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive di persone fisiche e giuridiche col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico.
3. Nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con gli interessati determinando il contenuto discrezionale del provvedimento finale, è condizione necessaria la deliberazione di giunta.
4. Le attività ispettive e di controllo da parte dell'amministrazione comunale per l'esercizio di attività private soggette all'autorizzazione pubblica devono avvenire alla presenza dell'interessato salvo i casi di impossibilità oggettiva.
Art. 93
Procedure interne

1. Con disposizioni generali assunte dalla giunta è disciplinata la procedura di esame e consegna delle comunicazioni scritte e protocollate in arrivo e in partenza dagli uffici comunali.
2. Sono definite, secondo i principi indicati nel regolamento sul procedimento amministrativo, tutte le fasi procedurali conseguenti all'attivazione dell'amministrazione comunale per l'emanazione di atti di propri competenza al fine di garantire imparzialità e correttezza amministrativa.
3. L'esame delle domande e la trattazione degli affari sono svolti secondo l'ordine cronologico di presentazione, quando il procedimento sia attivato ad iniziativa privata e secondo criteri oggettivi motivati ed approvati dalla giunta quando si proceda ad iniziativa dell'amministrazione.
4. Nei casi in cui si imponga un ordine particolare nella trattazione degli affari e si richiedano procedure d'urgenza, si provvede ad esplicita disciplina con atto deliberativo della giunta comunale.
5. E' garantita al cittadino la verifica del rispetto delle disposizioni del presente articolo.
Art. 94
Semplificazione dell'attività amministrativa

1. L'amministrazione comunale promuove iniziative specifiche, per agevolare l'espletamento di pratiche amministrative da parte dei cittadini, favorendo l'apertura degli uffici al pubblico in punti decentrati, promuovendo iniziative a favore degli utenti in collaborazione con altri enti pubblici operanti sul territorio prevedendo disposizioni normative ed organizzative per l'applicazione diffusa dell'autocertificazione.
2. Il consiglio comunale determina con regolamento i casi, di competenza propria del Comune di Scicli, condizionati a domanda di rilascio di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso ad altro atto di consenso a cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, per i quali l'interessato può procedere direttamente su denunzia di inizio dell'attività, salvo verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti a carico dell'amministrazione, secondo la disciplina ed a integrazione dei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Il consiglio comunale, con analoga procedura e per atti di competenza comunale aventi stessa natura, determina i casi in cui si considera accolta la domanda qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine prefissato da specifico regolamento, salva la possibilità dell'amministrazione competente di annullare o modificare l'atto di assenso illegittimamente formato sussistendo ragioni di pubblico interesse, ad integrazione della normativa vigente.
Art. 95
Istruttoria pubblica

1. Il regolamento sul procedimento amministrativo definisce gli atti di pianificazione e destinazione urbanistica, i piani di settore, gli atti di pianificazione ed autorizzazione all'esercizio del commercio, ed ogni altro provvedimento, gli atti per la realizzazione di opere pubbliche, ed ogni altro provvedimento per i quali si pone come obbligo procedurale l'istruzione pubblica quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico. Alle associazioni portatrici di interessi diffusi, iscritti ad albi, è comunicata direttamente.
3. Il sindaco, sentita la giunta, può disporre l'istruzione pubblica per ogni provvedimento di competenza dell'amministrazione.
Art. 96
Potestà di delega

1. I soggetti titolari di competenze proprie possono, salvo specifica limitazione definita con legge o disposizione statutaria, conferire in via speciale la delega con l'obbligo di fornire l'indirizzo e di vigilare sulla attuazione.
2. Il trasferimento di delega per materia comporta la conseguente attribuzione per l'emanazione di atti amministrativi, adottati nel rispetto delle direttive e degli indirizzi del soggetto delegante.
3. I provvedimenti da adottare nell'esercizio di competenze proprie degli organi collegiali elettivi non possono costituire oggetto di delega a soggetti dell'apparato amministrativo.
4. Il regolamento sul procedimento amministrativo individua soggetti e casi in cui la potestà di emanare ordinanze, espressione di ordinaria attività amministrativa, è delegabile.
Art. 97
Efficacia di atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi adottati dal Comune di Scicli sono efficaci secondo le disposizioni di legge e le norme di cui al presente articolo.
2. I regolamenti, gli atti di concessione e tutte le deliberazioni comunali sono pubblicati mediante affissione di copia integrale di esse all'albo pretorio del Comune di Scicli per 15 giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, fatto salvo diverso termine successivo per disposizione espressa.
3. L'ordinanza contingibile ed urgente è immediatamente esecutiva ed affissa per 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Scicli; l'ordinanza espressione di ordinaria attività amministrativa è esecutiva al termine dei 5 giorni previsti per la pubblicazione.
4. Il sindaco, con adeguata motivazione, può sospendere in ogni momento l'efficacia delle ordinanze proprie o delegate.
5. Gli enti dipendenti, le società per azioni e le fondazioni a partecipazione comunale, i concessionari di pubblici servizi, rilasciano ai cittadini copia degli atti deliberativi dei rispettivi organi sulla base di specifica richiesta scritta.
Art. 98
Autocertificazione

1. Il Comune di Scicli adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini di cui alle leggi vigenti.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione, provvederà l'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio, secondo le norme regolamentari, i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati dalla predeterminazione, da parte del consiglio comunale, ed alla pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni, dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione comunale deve attenersi.
5. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 4 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui allo stesso comma.

Titolo VIII
ATTIVITA' NORMATIVA
Art. 99
Regolamento

1. Il Comune di Scicli emana regolamenti:
a) sulla propria organizzazione;
b) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto;
c) nelle materie in cui esercita funzioni.
2. Nelle materie di competenza esclusiva, previste dalla legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio contenute nelle leggi e nella normativa comunitaria, nonché delle disposizioni statutarie.
3. Spetta al consiglio deliberare, ove sia necessario, le disposizioni regolamentari di applicazione di normative emanate dallo Stato e dalla Regione recependo, adeguando ed adattando il complesso normativo del Comune di Scicli alle nuove disposizioni.
4. I regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, debbono essere sottoposti, di norma, a idonee forme di consultazioni dalle categorie ed associazioni interessate prima dell'approvazione da parte del consiglio comunale.
5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
Art. 100
Fonti interpretative

1. Spetta al consiglio, alla giunta, al sindaco, al segretario comunale ed ai dirigenti e/o capi settore, nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito di interventi di gruppi di cittadini o di associazioni, l'emanazione di atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative, regolamento, provvedimenti amministrativi di carattere generale.
2. Il segretario comunale ed i dirigenti e/o capi settore emanano, nell'ambito delle rispettive competenze, circolari e istruzioni di applicazione di norme giuridiche.
Art. 101
Pubblicità

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente ovvero nei quali si determina ldi norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione, oltre ad essere soggette alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge e dallo statuto, devono altresì essere pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse.

Titolo IX
DIFENSORE CIVICO
Art. 102
Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico comunale, nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza, la correttezza ed il buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.
In particolare il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione dello statuto, dei regolamenti del Comune e delle altre norme vigenti in materia.
2. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga alla prima votazione tale maggioranza, la votazione viene ripetuta anche nella stessa seduta e viene eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il consiglio comunale con propria norma regolamentare determina i requisiti soggettivi per la designazione e le cause di incompatibilità.
3. Il difensore civico cessa dalla carica:
a) alla scadenza del mandato triennale;
b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
c) in caso di rinvio a giudizio o se raggiunto da provvedimenti cautelari e restrittivi della libertà personale;
d) quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali;
e) il mandato non può essere rinnovato più di 2 volte.
4. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati, garantendo la riservatezza, se richiesta.
Art. 103
Prerogative

1. Il difensore civico è un pubblico ufficiale. Egli assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica. Durante il suo mandato non può svolgere attività di qualunque tipo che possano portare ad un conflitto di interessi con i compiti derivanti dallo stesso.
2. Lo statuto ed il regolamento sulla partecipazione garantiscono l'indipendenza e l'autonomia del difensore civico. Il regolamento individua le cause di decadenza dall'ufficio, i poteri di cui dispone, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione. Al difensore civico è corrisposta un'indennità pari a quella prevista per il presidente del collegio dei revisori.
3. Devono essere messi a disposizione del difensore civico la sede i mezzi ed il personale idoneo dipendente dell'ente per lo svolgimento delle sue funzioni.
4. In sede di predisposizione del bilancio previsionale si deve prevedere apposito capitolo di spesa per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
Art. 104
Funzioni

1. Il difensore civico riceve, formalizza e cura le richieste dei cittadini singoli od associati, in ordine a documentate istanze verso l'amministrazione comunale.
2. Organizza l'attività di informazione rivolta ai cittadini per consentire loro l'accesso agli atti, la conoscenza e le possibilità di tutela dei loro diritti; dirige l'ufficio per i diritti del cittadino.
3. La competenza del difensore si estende all'attività di tutti gli organi del Comune di Scicli, nonché delle aziende, delle istituzioni e degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale.
4. Tramite intesa tra l'amministrazione comunale e le amministrazioni interessate, il difensore civico può estendere la propria competenza anche all'attività di tali amministrazioni.
5. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
b) in caso di gravi e persistenti inadempienze dell'amministrazione comunale, spirato il termine indicato nella comunicazione scritta, può richiedere al sindaco l'esercizio di poteri sostitutivi, nei limiti e con le modalità precisate nel regolamento;
c) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
d) sollecita il consiglio comunale, il presidente del consiglio, la giunta, il sindaco ed i dirigenti e/o capi settore, che hanno obbligo di provvedere, ad assumere i provvedimenti di propria competenza, informandone, in ogni caso, il consiglio comunale;
e) riferisce annualmente al consiglio comunale sui risultati della propria attività, informando il collegio dei revisori di eventuali violazioni della correttezza e del buon andamento.
6. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.
7. Il difensore civico esercita le funzioni di controllo sulle deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 127 del decreto legislativo n. 267/2001.
Art. 105
Ufficio per i diritti del cittadino

1. E' istituito l'ufficio per i diritti del cittadino, le cui funzioni verranno definite con apposito regolamento.
Titolo X
CONTABILITA' - FINANZA - CONTROLLO
Art. 106
Disciplina della contabilità comunale

1. Il sistema contabile del Comune di Scicli è disciplinato da apposito regolamento da emanare in conformità alle disposizioni del presente titolo e con l'osservanza della vigente normativa inerente la contabilità e finanza degli enti locali.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
4. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.
5. Il consiglio comunale prende conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive della giunta, ai revisori dei conti, al segretario comunale ed ai dirigenti e/o capi settore sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.
6. Il regolamento prevede anche la progressiva introduzione di metodologie di contabilità analitica e di controllo interno della gestione.
Art. 107
Programmazione economica-finanziaria e di bilancio

1. Il Comune di Scicli informa la propria attività ai metodi ed all'utilizzo degli strumenti della programmazione economico-finanziaria considerata anche nelle sue connessioni con il programma regionale di sviluppo e con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato.
2. La programmazione economico-finanziaria ed i contenuti del bilancio annuale sono inseriti in un quadro di riferimento i cui elementi fondamentali sono la relazione previsionale programmatica, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il piano esecutivo di gestione, gli allegati al bilancio di previsione.
3. La procedura di redazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio pluriennale e del bilancio annuale deve prevedere il più ampio coinvolgimento dei settori e dei servizi; tale apporto è necessario anche per la gestione della contabilità analitica e nelle fasi del controllo gestionale.
4. Ai metodi, alle procedure ed agli strumenti della programmazione finanziaria devono collegarsi e coordinarsi tutti gli interventi gestionali, ivi compresi quelli relativi alle politiche del personale, all'informatizzazione delle procedure, agli assetti organizzativi interni ed al sistema delle relazioni tra le diverse componenti partecipanti al processo decisionale dell'ente.
5. Per consentire la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo da parte del consiglio entro il 31 dicembre, la giunta deve presentare lo schema almeno 20 giorni prima, dopo aver esaminato il parere del settore finanze e del collegio dei revisori dei conti.
Art. 108
Le entrate comunali

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla relativa normativa legislativa, il consiglio comunale definisce, almeno 30 giorni prima del termine di approvazione del bilancio di previsione, e comunque prima dell'approvazione dello stesso, le linee fondamentali della politica fiscale e tariffaria da applicare nell'esercizio finanziario di riferimento.
Art. 109
Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il consiglio comunale delibera a maggioranza assoluta in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nell'allegata relazione previsionale e programmatica.
2. La proposta di bilancio è predisposta dalla giunta la quale, al fine di consentire le consultazioni previste dal presente statuto, presenta al consiglio la proposta di bilancio almeno 20 giorni prima del termine della sua approvazione.
3. Il bilancio annuale è strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione. Al bilancio è allegato il piano degli investimenti che, con gli effetti indicati dal regolamento contabile, specifica, per ciascun intervento previsto, i tempi e le modalità di realizzazione nonché i finanziamenti necessari.
4. Ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria degli impegni di spesa per "responsabile del servizio finanziario" si intende il ragioniere generale del Comune o chi lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
5. Nel regolamento saranno fissate le competenze per la gestione del bilancio tenendo presente la linea di demarcazione fra poteri di indirizzo e di controllo proprio degli organi elettivi e quelli di gestione amministrativa che debbono essere attribuiti ai dirigenti e/o capi settore.
Art. 110
Gestione del patrimonio

1. La giunta determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali e sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.
2. Gli inventari debbono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici in cui sono impiegati nonché il valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti. Gli inventari devono, inoltre, contenere tutti quei dati che il regolamento di contabilità preveda al fine di fare apprezzare il grado di economicità nella gestione dei beni, con particolare riguardo ai beni del patrimonio abitativo.
3. Il consiglio comunale stabilisce i criteri generali da seguire nella gestione del patrimonio ed adotta il programma delle alienazioni da intraprendere, con l'indicazione delle modalità e delle procedure attuative. La giunta provvede agli adempimenti conseguenti alle suddette direttive programmatiche.
4. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale, ad agenti responsabili.
5. Il regolamento di contabilità dovrà individuare le funzioni che comportano la gestione di beni di proprietà del Comune per le quali gli agenti contabili sono tenuti alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell'art. 58, 2° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 111
La gestione economica

1. In stretta connessione con l'adeguamento dei necessari presupposti organizzativi e strumentali, la contabilità finanziaria deve essere gradualmente integrata da metodologie e strumenti idonei a consentire la valutazione economica degli interventi gestionali.
2. Il controllo economico interno della gestione tende, attraverso l'analisi dei risultati economici della gestione complessiva, di progetti o di particolari processi o di singole operazioni, a formulare giudizi di economicità di analisi, costi, benefici per il raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi anche di appropriati indicatori di efficacia, di efficienza e di valutazione della qualità dei risultati, ove possibile.
3. La struttura organizzativa del controllo della gestione sarà identificata in un complesso di centri di proventi e di costo all'interno dei quali siano associate la responsabilità economica e la responsabilità organizzativa.
4. La struttura tecnico-contabile del controllo della gestione deve consentire la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari per le verifiche sia preventive sia consuntive riferite ad ogni centro di responsabilità, integrando le informazioni di tipo finanziario con quelle di natura economica.
5. La valutazione delle qualità dei servizi resi costituisce uno degli elementi essenziali del controllo interno di natura economica.
6. Il regolamento di contabilità deve fissare le modalità di compilazione della relazione al consuntivo ai fini della valutazione dell'efficacia dell'attività svolta dalla giunta e di quella delle strutture amministrative sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.
7. E' istituito il nucleo di valutazione con le modalità ed i compiti previsti dal regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 112
Attività contrattuali

1. Le procedure contrattuali saranno disciplinate nell'apposito regolamento nell'osservanza dei principi fissati dalla legislazione nazionale e regionale e delle norme comunitarie.
2. Dovrà essere, in modo particolare, osservata la linea di demarcazione delle competenze fra organi elettivi e dirigenti e/o capi settore.
3. Dovrà essere tenuta distinta l'attività contrattuale per funzioni proprie del Comune da quella svolta per funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.
Art. 113
Il collegio dei revisori dei conti

1. La revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da 3 membri, eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad un componente, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/91.
2. Il presidente e i componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in attuazione della direttiva CEE n. 84/253.
3. Essi durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Non possono essere contemporaneamente componenti in più di 2 collegi nominati dallo stesso ente.
4. Al collegio dei revisori sono affidati compiti:
-  di controllo concomitante, inteso come collaborazione con il consiglio comunale;
-  nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e di indirizzo;
-  di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
-  di controllo successivo volto ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché a verificare il conto giudiziale del tesoriere;
-  di carattere consultivo e propositivo intesi ad esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed efficacia dei sistemi procedurali ed organizzativi dell'ente.
In particolare, i revisori:
-  hanno il potere di accedere, senza limiti di tempo, a tutti gli atti e documenti del Comune e degli organismi dipendenti;
-  devono svolgere la vigilanza sull'intera gestione diretta e indiretta del Comune;
-  hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al consiglio le gravi irregolarità riscontrate nella gestione, dandone contestuale notizia agli organi titolari di azioni giurisdizionali per le ipotesi di responsabilità degli operatori.
5. I membri del collegio dei revisori dei conti possono partecipare ai lavori del consiglio comunale e della giunta comunale, senza diritto di voto.
6. I revisori dei conti sono eletti dal consiglio comunale ed assumono le funzioni assegnate loro dalla legge.
7. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti.
8. Saranno altresì previsti i sistemi e le modalità tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra il consiglio comunale, la giunta, il sindaco ed i revisori.
9. Gli uffici comunali dovranno assicurare la più completa assistenza e collaborazione ai revisori dei conti per l'esercizio delle loro funzioni.
10. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisione, in modo di assicurare i principi di imparzialità ed inadempienza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza.
11. Il mandato dei componenti il collegio dei revisori dei conti coincide con gli esercizi finanziari rientranti nel triennio. Il collegio svolge la propria attività in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del mandato al limitato fine di esaminare i relativi rendiconti.
12. Ai componenti il collegio dei revisori compete il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni statali in materia.
Art. 113-bis
Statuto dei diritti dei contribuenti in materia tributaria

1. Il Comune in campo tributario uniforma la propria attività ai principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Il Comune tutela e garantisce i diritti fondamentali del cittadino contribuente quali: chiarezza e trasparenza delle norme tributarie, informazione ed assistenza del contribuente, speditezza e tempestività dell'azione fiscale, semplificazione degli adempimenti, equo e regolare svolgimento delle procedure di accertamento.
3. Gli atti amministrativi tributari devono essere chiari e motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
4. Al cittadino contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale.
5. Il Comune introduce nel settore tributario comunale l'istituto dell'interpello.
Titolo XI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 114
Regolamento

1. Il regolamento per la disciplina dei contratti, il regolamento di contabilità ed il regolamento per il consiglio comunale saranno adeguati, se necessario, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Fino all'approvazione del regolamento consiliare continueranno ad essere applicate, per il funzionamento dell'organo consiliare, le normative previste in materia.
3. Ogni altro regolamento sarà approvato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.
4. Fino all'approvazione dei suddetti regolamenti rimangono in vigore quelli esistenti, per le parti non in contrasto con la normativa statutaria.
5. Al fine di prevedere l'integrazione degli stranieri e degli apolidi nel tessuto sociale del Comune di Scicli, con apposito regolamento sarà prevista l'istituzione della consulta degli extracomunitari e degli apolidi.
Art. 115
Revisione dello statuto - Verifica

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 30/2000.
2. Le proposte di cui al precedente comma, almeno 30 giorni prima dell'adunanza del consiglio comunale, sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata fin tanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione delle consulte, nonché di associazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento della verifica.
Art. 116
Rinvio - Entrata in vigore

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia ed alle norme di legge applicabili nella Regione siciliana.
2. Il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed è affisso all'albo pretorio del Comune di Scicli per 30 giorni consecutivi.
3. Il sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
5. Il segretario comunale, con dichiarazione in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
6. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
(2006.47.3473)
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014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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