REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 26 GENNAIO 2007 - N. 4
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA
Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto solo a scopo informativo e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di :
Michele Arcadipane - Trasposizione grafica curata da: Alessandro De Luca - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti

CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


CIRCOLARE 18 gennaio 2007.
Buono scuola anno scolastico 2005/2006 - Circolare applicativa dell'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e del D.P.Reg. n. 244 dell'1 ottobre 2004.

1.  BENEFICIARI
L'accesso al contributo buono scuola di cui all'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, per l'anno scolastico 2005/2006 è riservato:
1)  ai soggetti che esercitano la potestà parentale;
2)  allo studente, se maggiorenne, sempreché non sia a carico dei genitori o dell'esercente della patria potestà e con essi non conviva;
3)  ai soggetti di nazionalità straniera, agli apolidi, ai rifugiati politici purché in possesso del permesso di soggiorno;
4)  ai responsabili delle istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le associazioni Onlus, ai quali, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, siano stati affidati minori in età scolare che abbiano sostenuto le spese di cui al successivo paragrafo 2).
2.  SPESE RIMBORSABILI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
Il buono scuola spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta per l'anno scolastico 2005/2006, e per la quale si chiede il rimborso, sia superiore ad E 260,00.
Le spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del buono scuola sono identificate in:
1)  retta di iscrizione;
2)  rette di frequenza;
3)  spese scolastiche deliberate espressamente dagli organi collegiali, per le quali è obbligatorio allegare copia della delibera, ad esclusione delle spese sostenute per i viaggi di istruzione;
4)  tasse di esami;
5)  tasse di diploma.
Sono escluse dalle spese ammissibili quelle che, in tutto o in parte, sono state utilizzate come oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione vigente.
Il buono scuola spetta, inoltre, a condizione che:
a)  lo studente abbia regolarmente frequentato durante l'anno scolastico 2005/2006 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, o la scuola secondaria;
b)  la scuola frequentata abbia sede in Sicilia;
c)  (solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore) che lo studente abbia regolarmente frequentato nell'anno scolastico 2004/2005.
3.  ISTANZA
A pena di esclusione le istanze dovranno essere presentate per ciascun alunno da uno soltanto dei genitori o dall'esercente la potestà parentale o dal rappresentante legale.
L'istanza, redatta in carta libera secondo l'allegato modello A e sottoscritta, indirizzata alla Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum, dovrà essere consegnata, completa in ogni sua parte e con gli allegati di cui al successivo paragrafo 4), alla scuola frequentata nell'anno scolastico 2005/2006 entro il 28 febbraio 2007.
Sul sito internet dell'Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum www.buonoscuola.regione.sicilia.it sarà possibile la compilazione del modello da presentare alla scuola frequentata.
L'istituzione scolastica allegherà all'istanza un'unica certificazione, secondo il modello allegato B, attestante:
a)  la regolarità dell'iscrizione e frequenza nell'anno scolastico 2005/2006, precisando la classe frequentata;
b)  (solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore) la regolare frequenza nell'anno scolastico 2004/2005; qualora lo studente nell'anno scolastico 2004/2005 abbia frequentato altra istituzione scolastica, dovrà essere allegata all'istanza apposita certificazione di frequenza rilasciata dalla scuola frequentata nell'anno scolastico 2004/2005;
c)  gli importi versati all'istituzione scolastica, per l'anno scolastico 2005/2006, dal richiedente; e provvederà alla trasmissione, con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzi equivalenti, di tutte le istanze ricevute accompagnate da un elenco alfabetico contenente il cognome e nome di ciascun richiedente e dell'alunno, entro e non oltre il 31 marzo 2007, a:
-  Regione siciliana - Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum, via Trinacria nn. 34/36 - 90144 Palermo.
L'elenco alfabetico di cui sopra è elemento essenziale per dimostrare quali istanze sono state trasmesse.
Sarà possibile per le istituzioni scolastiche, ferma restando l'obbligatorietà della trasmissione delle istanze sul modello cartaceo come sopra descritto, trasmettere i dati delle istanze in via telematica attraverso il sito www.buonoscuola.regione.sicilia.it.
All'erogazione del contributo si procederà con precedenza alle istanze i cui dati sono stati trasmessi anche in via telematica.
4.  ALLEGATI
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1)  fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente (nel caso di passaporto allegare anche la pagina nella quale è riportata la firma del titolare).
Per i richiedenti non cittadini comunitari anche la copia del permesso di soggiorno;
2) fotocopia del codice fiscale del richiedente;
3) redditi percepiti nell'anno 2005 da tutti i componenti del nucleo familiare (presenti, cioè, nello stesso certificato stato di famiglia) alla data del 19 settembre 2005 (data di inizio dell'anno scolastico 2005/06 ai sensi del decreto n. 406/VI del 27 giugno 2005) ed in particolare:
-  fotocopia del mod. UNICO/2006 (frontespizio + quadro RN + RP);
-  fotocopia del mod. 730/2006 - quadro 730-3 (rilasciato dal CAF);
-  ovvero, qualora non siano state presentate le dichiarazioni UNICO/2006 o 730/2006:
-  fotocopia del mod. CUD/2006;
-  dichiarazione sostitutiva di certificazione, formulata a norma dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2005, attestante la mancata percezione di reddito nell'anno 2004;
4)  certificato medico attestante la situazione di portatore di handicap, se esistente, dello studente, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie (ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 i certificati medici non possono essere sostituiti da altro documento);
5)  originale delle fatture delle spese di cui al paragrafo 2, di volta in volta rilasciate dall'istituzione scolastica frequentata dal soggetto per il quale si chiede il contributo.
Le fatture devono:
-  essere in originale. Non saranno accettate quietanze in copia;
-  essere intestate al richiedente il contributo buono scuola;
-  contenere i dati dello studente;
-  contenere la causale, che ai fini dell'ammissione al contributo deve corrispondere ad una delle spese di cui al paragrafo 2), ed il periodo cui si riferisce il versamento medesimo;
-  essere in regola con l'imposta di bollo.
Ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 1992, n. 196), allegato A, n. 13, qualora l'importo delle fatture superi la somma di E 77,48 deve essere apposta la marca da bollo da E 1,81.
5.  MODALITA' DI CALCOLO DEL BUONO SCUOLA
Il buono scuola spetta per ciascun studente a condizione che la somma dei redditi complessivi ai fini dell'I.R.P.E.F. prodotti nell'anno 2005, come risultanti dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, da coloro che componevano il nucleo familiare (presenti, cioè, nello stesso certificato stato di famiglia) alla data del 19 settembre 2005 (data di inizio dell'anno scolastico 2005/2006 ai sensi del decreto n. 406/VI del 27 giugno 2005) non sia superiore alla sommatoria dei quozienti familiari come di seguito indicati:
1)  E 15.000,00 per ogni componente del nucleo familiare che frequenti le scuole dell'infanzia, di base, secondarie statali o paritarie o facoltà universitarie;
2)  E 13.000,00 per ciascuno dei restanti componenti del nucleo familiare;
3)  ove del nucleo familiare facciano parte almeno quattro figli, l'importo di cui al punto 1) è triplicato a partire dal quarto figlio.
L'importo del buono scuola, per ciascun studente, non può, comunque, superare l'ammontare di E 1.500,00 ed è dovuto nella misura:
1)  del 75% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito complessivo, ai fini I.R.P.E.F., complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare, alla data del 19 settembre 2005, non supera il 60% della sommatoria dei quozienti familiari (1ª fascia);
2)  del 50% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap, se il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare, alla data del 19 settembre 2005, non supera il 75% della sommatoria dei quozienti familiari (2ª fascia);
3)  del 25% delle spese di cui al successivo art. 3, elevabile al 90% per gli studenti portatori di handicap se il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti del nucleo familiare, alla data del 19 settembre 2005, non supera la sommatoria dei quozienti familiari (3ª fascia).
6.  CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA
6.1  Concessione del contributo
Ai sensi del comma 3, lett. a), dell'art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, si procederà alla concessione del contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, secondo il seguente ordine di priorità:
-  1ª fascia, di cui al paragrafo 5);
-  2ª fascia, di cui al paragrafo 5);
-  3ª fascia, di cui al paragrafo 5).
Ove non possano essere soddisfatte tutte le istanze inserite nella medesima fascia, verranno compilate apposite graduatorie, esclusivamente sulla base del reddito complessivo ai fini dell'I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 19 settembre 2005.
6.2  Erogazione del contributo
All'erogazione del contributo si procederà con precedenza alle istanze i cui dati sono stati trasmessi anche in via telematica.
7.  CAUSE DI INAMMISSIBILITA' O DECADENZA DEL CONTRIBUTO
Sono da considerarsi inammissibili le istanze che risultino:
1)  non completamente compilate;
2)  prive della firma del richiedente;
3)  proposte da soggetti diversi da quello di cui al paragrafo 1);
4)  prive in tutto o in parte della documentazione da allegare, prevista dal paragrafo 4);
5)  contenenti le copie, e non gli originali, delle fatture relative alle spese sostenute di cui al paragrafo 2);
6)  presentate oltre i termini di cui al paragrafo 3);
nonché:
7)  non avere frequentato nell'anno scolastico 2005/2006 una scuola avente sede in Sicilia;
8)  non avere frequentato regolarmente durante l'anno scolastico 2005/2006;
9)  (solo per gli studenti della IV e V classe scuola superiore) non avere frequentato regolarmente durante l'anno scolastico 2004/2005;
10)  avere utilizzato come oneri fiscalmente deducibili, ai sensi della relativa legislazione vigente, le spese per le quali si chiede il contributo buono scuola.
Comporterà la decadenza dal contributo:
a)  la presentazione per ciascun alunno di più di una istanza, anche se da soggetti diversi e compresi tra quelli di cui al paragrafo 1);
b)  l'accertamento, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, della non veridicità del contenuto di quanto dichiarato nell'istanza, o la formazione o uso di atti falsi. In tal caso l'Amministrazione regionale procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato e a richiedere l'applicazione delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
8.  PUBBLICAZIONE ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI
L'elenco dei beneficiari e dei soggetti esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell'Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum www.buono scuola.regione.sicilia.it.
Dell'avvenuta pubblicazione sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
9.  RICORSI
Avverso l'esclusione dal contributo buono scuola è ammesso:
a)  ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum www.buonoscuola.regione.sicilia.it dell'elenco degli esclusi;
b)  ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana nel termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'avviso di pubblicazione sul sito internet dell'Ufficio speciale per l'erogazione del buono scuola e dell'una-tantum www.buonoscuola.regione.sicilia.it dell'elenco degli esclusi.
10.  CONTROLLI
L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. n. 445/2000.
  L'Assessore: LEANZA 



Cliccare qui per visualizzare gli allegati in formato PDF



(2007.3.165)
Torna al Sommariohome


088*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


Torna al menu- 30 -  63 -  26 -  61 -  45 -  66 -