REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 12 GENNAIO 2007 - N. 2
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 29 novembre 2006.
Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Misterbianco.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n.1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visti i fogli prot. n. 17605 del 26 luglio 2006, acquisiti al protocollo generale di questo Assessorato con il n. 49112 del 27 luglio 2006, con il quale il comune di Misterbianco ha trasmesso per l'approvazione la variante allo strumento urbanistico generale di specificazione per il centro storico, redatta ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 3 dell'11 luglio 2000;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 53 del 10 ottobre 2005, con la quale il comune di Misterbianco ha adottato la variante al piano regolatore generale di specificazione relativa alla zona omogenea A del centro storico;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del 19 settembre 2006, a firma del segretario generale del comune di Misterbianco, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante la presentazione di n. 8 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge e di n. 1 presentata fuori termine, avverso la variante in argomento;
Viste le superiori osservazioni e opposizioni;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 29 del 28 giugno 2006, con la quale il comune di Misterbianco ha adottato le deduzioni sulle opposizioni presentate alla variante di specificazione del centro storico;
Vista la nota prot. n. 26341 del 29 luglio 2005, pos. n. 81696, rif. n. 23016 del 5 luglio 2005, con la quale l'ufficio del Genio civile di Catania ha confermato, per la variante in argomento, i pareri espressi, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con nota n. 312266/35245 del 13 dicembre 1995 per il piano regolatore generale e n. 20911 del 7 giugno 1996, pertinente le prescrizioni esecutive;
Viste le note prot. n. 1626/2004 del 22 aprile 2004 e prot. n. 5339 del 28 maggio 2004, trasmesse dall'ufficio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania;
Vista la nota prot. n. 72 del 25 settembre 2006, con la quale l'unità operativa 5.1/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 28 del 25 settembre 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Generalità:
In data 19 novembre 2001, con decreto dirigenziale del dipartimento regionale dell'urbanistica n. 621, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Misterbianco.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica, con il voto n. 327 del 19 ottobre 2000, ha ritenuto integrare il parere dell'ufficio n. 11 del 31 luglio 2000, con le conseguenti prescrizioni e precisazioni:
"La perimetrazione della zona A nel piano regolatore generale non corrisponde alla reale situazione di fatto, non risultando effettuata con criteri di scientificità l'individuazione del centro storico, che nel piano è ridotta ad un'esigua superficie, comprendente solo la parte centrale del centro urbano.
Dall'esame della delimitazione della zona A, prevista nel piano, si evidenzia, infatti, che la stessa è stata elaborata esclusivamente come 'scelta di progetto' non supportata da un'adeguata ricerca storica sulle origini e sull'evoluzione dell'insediamento di Misterbianco. Questo Consiglio con l'ausilio della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania sulla base d'indagini ricognitive ed attraverso la consultazione della cartografia storica IGM in scala 1:25.000, redatta in epoca post-unitaria (rilievi riferiti alla cartografia alla scala 1:50.000 del 1866, 1867 e 1868, aggiornata con le ricognizioni del 1924), ritiene che la perimetrazione del centro storico di Misterbianco debba essere ulteriormente ampliata (così come indicato sulla planimetria di piano 7/11-12, con linea continua rossa), anche rispetto alla stessa proposta dell'ufficio, in quanto, oltre a contenere edifici di notevole interesse storico artistico e importanti esempi dell'architettura del dopoguerra, ha mantenuto leggibile e riconoscibile il contesto viario di origine storica.
Per quanto riguarda le norme di attuazione della zona A, che in linea di massima si condividono, va precisato che nell'ambito della nuova perimetrazione della zona A, previa puntuale e documentata individuazione delle tipologie architettoniche di ogni singolo edificio, di elevato interesse storico-architettonico, saranno ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) saranno ammessi sugli edifici di epoca recente e di scarso o assente interesse architettonico e comunque orientati alla riqualificazione dell'immagine architettonica ed al recupero edilizio nel rispetto delle caratteristiche formali ed architettoniche delle tipologie originarie.
Si rileva, inoltre, la necessità di prescrivere che al di fuori del centro storico siano tutelate come zone A, puntuali gli organismi edilizi e relative pertinenze di particolare pregio architettonico-ambientale, per i quali sono ammissibili interventi a carattere conservativo da sottoporre al preventivo nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania. Dette zone puntuali vanno individuate in sede di controdeduzioni comunali...".
Il consiglio comunale di Misterbianco, nell'accogliere parzialmente le prescrizioni assessoriali, non ha introdotto elementi di particolare significatività, prevedendo solo che, nelle more della elaborazione dell'indagine ricognitiva del patrimonio edilizio di particolare pregio architettonico, non attuata, peraltro, nel contesto dell'attività di controdeduzione effettuata con le delibere di consiglio comunale n. 101 del 18 dicembre 2000, n. 102 del 20 dicembre 2000, n. 103 del 21 dicembre 2000, si potesse operare nell'ambito del perimetro della zona A con la normativa della zona B1, previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
In sede di approvazione definitiva, al fine di evitare ogni ambiguità interpretativa, sono state, infine, ribadite le prescrizioni riportate nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 327/2000, mentre per l'attuazione della zona A sono state richiamate le disposizioni di cui alla circolare A.R.T.A. n. 3 dell'11 luglio 2000, nel frattempo emanata. Inoltre, poiché il comune non ha provveduto in sede di controdeduzioni ad ottemperare a quanto richiesto per le zone A con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 327/2000, è stato prescritto che detto adempimento fosse, comunque, effettuato in sede di adeguamento del piano regolatore generale a tutte le prescrizioni discendenti dal decreto di approvazione del piano medesimo, onerando il comune di Misterbianco a espletare gli adempimenti di legge conseguenti l'approvazione dello strumento urbanistico di che trattasi e a curare che, in breve tempo, fossero apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano discendenti dal citato decreto, provvedendo, infine, con successiva delibera del consiglio comunale da trasmettere per opportuna conoscenza all'A.R.T.A., a prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del decreto di approvazione.
Anche tale attività venne svolta con l'assunzione dell'atto deliberativo n. 18 del 21 marzo 2003, senza che fosse effettuata l'elaborazione dell'indagine ricognitiva del patrimonio edilizio di particolare pregio architettonico.
Successivamente, nello spirito della circolare A.R.T.A. n. 3/2000, il comune di Misterbianco ha proceduto alla ricognizione di tutte le emergenze di interesse storico-architettonico all'interno della perimetrazione del centro storico, sottoponendole al parere della Soprintendenza per i beni architettonici, paesistici, naturali, naturalistici ed urbanistici di Catania - servizio I, riscontrato con le note prot. n. 1626/2004 e n. 5339/2004; quest'ultima, in particolare, nel prendere atto dell'elenco dei beni immobili ubicati all'interno della zona territoriale omogenea A, ne ha condiviso l'individuazione, come significative testimonianze del centro storico da conservare.
Visto il tenore dell'approvazione del piano regolatore generale del comune di Misterbianco, avvenuta con decreto n. 621/D.R.U. del 19 novembre 2001, il quale estende la perimetrazione della zona omogenea A, da 7 isolati, siccome individuati nella proposta di piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 124 del 14 ottobre 1997, ai 96 isolati evincibili dal piano regolatore generale approvato, di cui 7 provenienti dall'originario centro storico (zona territoriale omogenea A) ed i restanti 89 da alcune zone territoriali omogenee B individuate dal previgente strumento urbanistico (P.d.F. approvato con decreto n. 196/79) ed oggetto, nel tempo e nello stato, di intensa attività di sostituzione, il comune di Misterbianco, al fine di assegnare il dovuto carattere di scientificità e di approfondimento, puntuale e verificato, alla predetta indagine ricognitiva del patrimonio edilizio di particolare pregio architettonico ricadente all'interno della zona perimetrata come A, nel piano regolatore generale, ha costituito, infine, apposito ufficio del piano.
Rilevato che:
Da quanto riportato nella relazione tecnica-illustrativa il progetto del piano in esame osserva le linee guida del "Piano territoriale paesistico regionale" (decreto beni culturali ed ambientali del 21 maggio 1999). Difatti, il Piano territoriale paesistico regionale "individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistiche-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali".
In termini urbanistici, è indispensabile affermare che la perimetrazione del centro storico deve essere considerata come "invariante" e non come scelta di progetto e che si perviene all'individuazione di detta perimetrazione con una apposita ricerca storica sulle origini e sull'evoluzione dell'insediamento che tenga conto anche della formazione e delle trasformazioni del patrimonio edilizio.
Pertanto, coerentemente alle previsioni del piano regolatore generale approvato con il superiore decreto n. 621/D.R.U. del 19 novembre 2001 ed ottemperando a quanto richiesto per le zone A, con il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 327/2000, nonché sulla base dei dettami della circolare A.R.T.A. n. 3 dell'11 luglio 2000 (avente per oggetto "Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici"), il gruppo di progettazione ha proceduto ad una dettagliata analisi e classificazione tipologica delle unità edilizie, associando a quest'ultime specifiche categorie di intervento, anche in relazione all'evoluzione giuridica, dottrinale e legislativa delle disposizioni contenute nella legge n. 457/78, nonché delle disposizioni dell'art. 20 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978.
La zona A del comune di Misterbianco, da quanto riportato nella relazione, è caratterizzata per la presenza di aree urbane dai differenti caratteri funzionali, statici e figurativi, di conseguenza i progettisti hanno individuato cosa occorre conservare, cosa è possibile trasformare o integrare..., nella considerazione che parti del territorio sono caratterizzate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale-architettonico, isolati in cui si rilevano importanti esempi dell'architettura del periodo fascista e del dopoguerra, nonostante processi, anche consistenti, di alterazione tipologica e/o sostituzioni di unità edilizie, aree da cui risultano leggibili il disegno urbano originario preunitario, con le significative addizioni post-unitarie ottocentesche.
Il modello insediativo su cui si fonda Misterbianco risulta posto su un tracciato ortogonale a "scacchiera" con isolati pressoché quadrati. A questo patrimonio edilizio si affiancano organismi edilizi di ridotto interesse o privi di valore architettonico-ambientale, con forti trasformazioni e rimaneggiamenti e/o nuovi inserimenti, provenienti dall'originaria zona B e testimoniati dal rilascio di concessioni edilizie. Inoltre, è caratterizzata dalla presenza di non pochi ambiti urbani incerti e ricadenti in zone "ex B" discendenti dal previgente strumento urbanistico (P.d.F. approvato con decreto n. 196/79).
Per quanto sopra rilevato, i progettisti, in ossequio con le disposizioni della circolare A.R.T.A. n. 3/2000-D.R.U., la quale sottolinea l'opportunità di prevedere "l'intervento diretto anche attraverso apposite varianti generali che abbiano come campo di applicazione le zone A, opportunamente perimetrate, e che siano redatte sulla base di una conoscenza approfondita della storia urbana, della formazione e delle trasformazioni del patrimonio edilizio storico e degli spazi inedificati, su analisi e valutazioni di tipo socio-economico, sulla verifica degli aspetti funzionali (accessibilità, mobilità, dotazione di attrezzature e servizi) della città storica, sulla riutilizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio storico sia in termini residenziali che in riferimento ad altre attività e funzioni compatibili", hanno compiuto, mediante un'indagine effettuata dall'ufficio del piano, una classificazione tipologica degli edifici, la perimetrazione delle unità edilizie funzionali e la coincidenza o la differenza tra tipo edilizio e unità edilizia funzionale.
Pertanto, in base alle analisi compiute nell'ambito dei 96 isolati e relative alle varie unità edilizie in relazione alle tipicità precipue della loro classificazione (ambito, isolato di appartenenza, ubicazione, riferimento catastale, destinazione d'uso, tipologia edilizia, epoca di realizzazione, ecc...), di cui si compone l'area di che trattasi, sono state classificate complessivamente in numero di 2158, di cui:
-  20 classificate A1, ovvero emergenze monumentali ed edifici di particolare interesse architettonico di proprietà pubblica ed uso pubblico;
-  212 classificate A2, ovvero edifici di interesse storico o di particolare pregio architettonico o ambientale di proprietà privata;
-  1071 classificate A3, ovvero manufatti edilizi prevalentemente residenziali, privi di interesse storico urbanistico e di valore architettonico a livello edilizio, con forti trasformazioni e rimaneggiamenti e/o nuovi inserimenti, precedentemente classificati in zona B del previgente strumento urbanistico (P.d.F. approvato con decreto n. 196/79, vigente fino all'ottobre 1997, riproposti come zona territoriale omogenea B ed in regime di salvaguardia a seguito della delibera n. 124/97 di adozione del piano regolatore generale poi approvato con decreto n. 621/2001 del 19 novembre 2001), nonché alcuni modesti fabbricati già ricompresi nella perimetrazione di zona A;
-  855 classificate A4, ovvero edifici e contesti edificati residenziali moderni.
Nell'ambito di tale variante di specificazione delle zone A, previste dal piano regolatore generale, sono individuati anche gli ambiti urbanistici costituenti il "vecchio centro storico" (già individuati dal precedente strumento pianificatorio generale, il P.d.F. approvato con decreto n. 196/79), ove è necessario un ulteriore approfondimento urbanistico attuativo, disponendosi per essi la formazione di apposito piano particolareggiato di iniziativa pubblica, coerente con i dettami di cui all'art. 55 della legge regionale n. 71/78, fino all'approvazione del quale sono autorizzabili solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo. Le casistiche di interventi ammessi sono, peraltro, ricomprese nel piano regolatore generale approvato con decreto n. 621/2001 del 19 novembre 2001 e tali da non comportare modifica della volumetria preesistente o già prevista dal piano regolatore generale vigente né incidere sulla valutazione degli standard urbanistici.
Pertanto, sono state apportate delle variazioni regolamentari alle vigenti norme di attuazione, conseguentemente per le singole tipologie di unità edilizie individuate sono state così definite:
-  per la tipologia A1, previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, esclusivamente le categorie d'intervento volte a mantenere l'integrità materiale e ad assicurarne la conservazione e la protezione dei valori culturali, ovvero: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo, estesi all'intera unità edilizia, morfologicamente definita;
-  per la tipologia A2, previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, esclusivamente le categorie d'intervento previste dalle lett. a), b), c), d), ex art. 20, legge regionale n. 71/78, nonché ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia semplice, con assoluta esclusione di demolizione e ricostruzione e di aumento della consistenza edilizia esistente;
-  per la tipologia A3, ove si opera mediante concessione edilizia diretta e comunque sempre previo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, le categorie d'intervento previste dalle lett. a), b), c), d), ex art. 20, legge regionale n. 71/78, nonché ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia composita, compresa la demolizione e ricostruzione. Nella ristrutturazione edilizia occorre, tuttavia, la continuità delle caratteristiche preesistenti volumetriche, architettoniche e stilistiche, in adesione al principio della "riconoscibilità" dell'opera nel raffronto tra il prima e il dopo l'intervento; tali interventi di ristrutturazione edilizia caratterizzati da un maggiore impegno dovuto per riguardo all'esistente, si dovranno, peraltro, valutare singolarmente e caso per caso ed, in relazione ad una eventuale demolizione e ricostruzione, è dovuto che sia dimostrata e vi sia sicura certezza della fatiscenza ed irrecuperabilità dell'immobile;
-  per la tipologia A4, ove si opera mediante concessione edilizia diretta, alle particolari condizioni specificate nelle norme di attuazione e finalizzate a garantire il rispetto del contesto storico di inserimento, le categorie d'intervento previste dalle lett. a), b), c), d), ex art. 20, legge regionale n. 71/78, nonché ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. a), b), c), d) ed e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, nuova costruzione.
Limitatamente ad alcuni isolati marginali e di flangia alla perimetrazione della zona A del piano regolatore generale approvato, opportunamente contrassegnati nell'elaborato planimetrico Vs7, sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica da attuarsi mediante piani di recupero ex legge n. 457/78, estesi almeno ad un isolato, siccome definito dall'art. 10, determinante comparto ai sensi dell'art. 11 e coerente con i dettami di cui all'art. 55 della legge regionale n. 71/78. E', altresì, consentita nella zona A - denominata "centro storico" - l'attuazione della riqualificazione urbana e di programmi di sviluppo sostenibile attraverso gli strumenti della programmazione negoziale, ovvero azioni di programmazione socio-economica correlati a strumenti di pianificazione locale, individuati da bandi degli enti sovraordinati (promossi mediante le risorse strutturali della C.E.E. e in attuazione del programma operativo regionale - P.O.R. Sicilia) e miranti al miglioramento della qualità urbana e territoriale attraverso la copartecipazione di soggetti pubblici e privati.
Considerato che:
esaminata la documentazione trasmessa, si evidenzia quanto segue riguardo le procedure ed i contenuti della variante in argomento:
1)  procedure: le procedure di pubblicazione adottate per la "Variante di specificazione al piano regolatore generale, approvato con decreto n. 621/2001 per la zona omogenea A di "centro storico" con atto deliberativo del consiglio comunale n. 53 del 10 ottobre 2005 e pubblicata nei modi di legge nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana in data 1 dicembre 2005, nei successivi 30 giorni sono da considerarsi regolari, ai sensi di legge; sono stati trasmessi i pareri di rito e redatti gli elaborati per la zona in esame conformemente a quanto specificato con circolare A.R.T.A. n. 3/2000.
2)  Contenuto della variante: si evince che il progetto in esame è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni e conseguendo gli obiettivi di cui alla circolare n. 3/2000: nello specifico è stata regolamentata la zona territoriale omogenea A, così come enucleata dal vigente piano regolatore generale; è stata condotta un'oggettiva individuazione e perimetrazione della stessa all'interno del vigente strumento urbanistico consultando archivi locali e i riscontri sul campo ed evidenziando il concetto di unità e organicità dell'impianto urbano.
Osservazioni e/o opposizioni
A seguito delle pubblicazioni, ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono pervenute n. 8 osservazioni e/o opposizioni al comune di Misterbianco entro i termini di legge e n. 1 fuori termine sui quali il consiglio comunale si è espresso con atto deliberativo n. 29 del 28 giugno 2006.
Il gruppo di progettazione ha formulato le proprie controdeduzioni relative che sono state allegate alla medesima deliberazione.
In merito a dette osservazioni si condividono le controdeduzioni formulate dai progettisti.
Per quanto precede questa unità operativa 5.1 del servizio 5/CT è del parere che la variante di specificazione al piano regolatore generale, approvato con decreto n. 621/2001 per la zona omogenea A di centro storico adottata con atto deliberativo di consiglio comunale n. 53 del 10 ottobre 2005, sia meritevole di approvazione.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, espresso con il voto n. 580 del 25 ottobre 2006, che di seguito si trascrive:
"Il Consiglio
Vista la proposta di parere n. 28 del 25 settembre 2006 dell'unità operativa 5.1/D.R.U., relativa all'oggetto;
Vista la documentazione citata nel suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno esposto i contenuti della pratica e la proposta di parere dell'ufficio che fa parte integrante del presente voto;
Udita la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio con l'aggiunta delle seguenti prescrizioni e precisazioni:
1)  nei casi di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione dovrà essere rispettato l'allineamento stradale;
2)  l'art. 14.6 delle norme tecniche di attuazione che disciplina le modalità di intervento per gli edifici individuati A3, va escluso l'obbligo dell'acquisizione del preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania in considerazione del dettaglio dell'analisi condotta;
3)  l'osservazione della ditta Arena Antonio, già respinta dal consiglio comunale in sede di controdeduzioni, e riproposta direttamente a questo Assessorato con nota assunta al prot. n. 65270 del 27 settembre 2006, si accoglie, in deroga al penultimo comma del capoverso intitolato "Strumenti di intervento" dell'art. 14.5 delle norme tecniche di attuazione, atteso che con la sopraelevazione richiesta si uniforma l'altezza dell'edificio con quelle degli edifici adiacenti, con il conseguente miglioramento del fronte stradale.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere che la variante al piano regolatore generale di Misterbianco relativa alle norme tecniche di attuazione del centro storico, redatta ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 3/2000, adottata dal consiglio comunale di Misterbianco con deliberazione n. 53 del 10 ottobre 2005, sia meritevole di approvazione in conformità alla proposta di parere n. 28 del 25 settembre 2006 dell'unità operativa 5.1/D.R.U., che fa parte integrante del presente voto, e con le prescrizioni e precisazioni di cui ai superiori considerata.";
Ritenuto di poter condividere il voto n. 580 del 25 ottobre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 580 del 25 ottobre 2006, è approvata la variante al piano regolatore generale vigente, di specificazione per la zona omogenea A del centro storico del comune di Misterbianco, redatta ai sensi della circolare A.R.T.A. n. 3 dell'11 luglio 2000 e adottata con delibera del consiglio comunale n. 53 del 10 ottobre 2005.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1)  parere n. 28 del 25 settembre 2006, reso dall'unità operativa 5.1/D.R.U.;
2)  voto n. 580 del 25 ottobre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
3)  delibera del consiglio comunale n. 53 del 10 ottobre 2005;
4)  delibera del consiglio comunale n. 29 del 28 giugno 2006.
Elaborati di progetto
5)  Vs1  - relazione tecnico-illustrativa; 
6)  Vs2  - norme di attuazione; 
7)  Vs3  - stralcio piano regolatore generale vigente; 
 8)  Vs4  - inquadramento territoriale degli ambiti urbanistici oggetto di specificazione già individuati dal piano regolatore generale; 
 9)  Vs5  - individuazione degli isolati oggetto di variante di specificazione negli ambiti già individuati dal piano regolatore generale; 
10)  Vs6'  - subzonizzazione per unità edilizie del centro storico-nord; 
11)  Vs6''  - subzonizzazione per unità edilizie del centro storico-sud; 
12)  Vs7  - individuazione dei perimetri degli ambiti degli strumenti attuativi; 
13)  Vs8  - schede analisi per isolati del tessuto edilizio esistente; 
14)  Vs9  - schede unità edilizie A1-A2; 
15)  Vs10.1/15  - ricognizione di dettaglio del centro storico. 


Art.  3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi.

Art.  4

Il comune di Misterbianco resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 novembre 2006.
  LIBASSI 

(2006.51.3691)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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