REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 GENNAIO 2007 - N. 1
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI


CIRCOLARE 22 dicembre 2006.
Affidamento delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie - art. 17, commi 10 e 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. Regime dei minimi tariffari - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Affidamento incarichi di collaudo a professionisti esterni - art. 28 della legge n.109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
ALL'ISPETTORATO TECNICO
ALL'ISPETTORATO TECNICO REGIONALE
ALL'OSSERVATORIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA REGIONE
AGLI UFFICI REGIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI GARE PER L'APPALTO DI LAVORI DELLA SICILIA
ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AI COMUNI DELLA SICILIA
AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI:
-  DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
-  UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
-  UFFICI SPECIALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE:
-  SEGRETERIA GENERALE
-  UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
-  UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSESSORE REGIONALE DESTINATO ALLA PRESIDENZA
-  DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
-  UFFICI SPECIALI
e, p.c.  ALL'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA 

ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, DI SERVIZI E FORNITURE
ALL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME
ALLA CORTE DEI CONTI
ALL'ANAS - COMPARTIMENTO REGIONE SICILIA
In seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE ed all'adozione della circolare di questo Assessorato emanata il 18 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 25 settembre 2006, parte prima, sono stati approfonditi alcuni aspetti riguardanti: i commi 10 e 11 dell'art. 17 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali; i termini dell'applicabilità in Sicilia del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, cosiddetto decreto Bersani, per la parte relativa ai minimi tariffari; l'applicabilità dell'art. 17, comma 10, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali; l'attività di collaudo disciplinata dall'art. 28 della medesima normativa.
L'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, interpellato in ordine alle predette tematiche, ha, con parere 3 novembre 2006, n. 18183.255.11.06, formulato i necessari chiarimenti che costituiscono oggetto della presente circolare.
1.  Art. 17, comma 10, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni
Il comma 10 dell'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni, prescrive che: "per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare".
La Giunta regionale, con deliberazione n. 368 del 28 settembre 2006, ha disposto di sospendere la pubblicazione del predetto regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali, approvato dalla stessa con deliberazione n. 197 del 5 maggio 2006, dando incarico all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, di concerto con i rami dell'Amministrazione regionale interessati, di valutare l'adeguamento della vigente normativa regionale alla sopravvenuta legislazione nazionale, introdotta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nelle more della predetta rivisitazione legislativa e dell'adozione del predetto regolamento, per gli incarichi il cui importo sia superiore ad E 100.000, ma inferiore alla soglia comunitaria, si ritiene che gli enti possano far riferimento alle corrispondenti norme statali ed, in particolare, al combinato disposto della disciplina risultante dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 (che prevede l'affidamento degli incarichi tramite licitazione privata) e dell'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, così come modificato dalla legge n. 166/2002, che, per gli affidamenti di importo compreso tra E 100.000 e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, prevede, in alternativa alle modalità di aggiudicazione stabilite dal regolamento, la procedura del pubblico incanto.
In particolare, si ritiene che la modifica introdotta con la legge n. 166/2002, che prevede quale sistema di affidamento degli incarichi di progettazione anche il pubblico incanto, trovi applicazione anche in Sicilia, nonostante il rinvio statico alla normativa statale previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 7/2002 e ciò in considerazione sia del vuoto normativo che altrimenti determinerebbe, sia della valenza temporale limitata fino al momento in cui verrà adottato il regolamento.
Per quanto sopra esposto, gli enti per gli incarichi il cui importo sia superiore ad E 100.000, ma inferiore alla soglia comunitaria, dovranno provvedere al relativo affidamento tramite la licitazione privata o tramite la procedura del pubblico incanto.
2.  Art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni
Il comma 11 dell'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/02 e successive modificazioni ed integrazioni, prescrive che: "Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli od associati di loro fiducia, ferma restando l'effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza".
In virtù del disposto del predetto comma, come sostituito dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, è stata eliminata la possibilità dell'affidamento diretto su base fiduciaria anche per gli incarichi di importo inferiore ad E 100.000 con il richiamo all'obbligo delle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, atte a consentire un confronto concorrenziale fra i soggetti potenzialmente interessati alla prestazione del servizio.
Al fine del rispetto del principio della libera concorrenza è necessario garantire la par condicio nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti dagli stessi posseduti con la verifica dell'assenza di clausole che possano produrre un eventuale effetto preclusivo dei potenziali concorrenti.
Per quanto premesso, sussiste, conseguentemente, l'obbligo di instaurare una procedura negoziata nella quale si deve procedere alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi. Al riguardo si rimanda alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1 del 19 gennaio 2006 con le intervenute modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE.
L'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, con la predetta determinazione n. 1/2006, ribadendo il proprio orientamento, già espresso nella deliberazione n. 171/2003, si è orientata in senso positivo in merito alla possibilità dell'istituzione degli albi di professionisti purché vengano soddisfatte alcune condizioni e cioè adeguata pubblicizzazione, aggiornamento (ogni sei mesi) e fissazione in via preventiva dei criteri per accedervi. In particolare, l'Autorità testualmente si è espressa: "In ordine alla possibilità di istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, l'Autorità, confermando quanto precedentemente espresso, rileva come lo stesso possa ritenersi ammissibile nei limiti in cui vengano previsti idonei meccanismi riguardanti il relativo aggiornamento periodico, anche semestrale, adottando in ogni caso le forme di pubblicità previste dall'art. 62 del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all'albo stesso, senza limitazioni temporali.
Si ritiene inoltre necessario che laddove l'amministrazione intenda effettuare la scelta di istituire l'albo di professionisti, debba preventivamente stabilire, dandone adeguata pubblicità, criteri e requisiti per la formazione dell'albo stesso quali a titolo esemplificativo:
-  il richiamo a quanto dettato dall'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
-  il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta;
-  il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista;
-  la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare".
Il predetto orientamento dell'Autorità deve, necessariamente, tener conto dell'innovato quadro normativo introdotto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti.
Per quanto sopra esposto, gli enti per gli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, dovranno procedere al relativo affidamento tramite la procedura negoziata di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, in base al rinvio dinamico disposto dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2002.
L'affidamento degli incarichi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ipotesi in cui sia stato istituito un apposito albo, dovrà essere effettuato mediante selezione comparativa tra gli iscritti allo stesso, secondo la medesima procedura di cui ai predetti artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, nell'ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione.
3.  Regime dei minimi tariffari - Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223
Il comma 20 dell'art. 17 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le norme regionali, prevede che "I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue modifiche ed integrazioni ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo".
Tale disposizione, sostanzialmente ripetitiva della corrispondente norma statale della legge n. 109/94, non modificata dall'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006, concerne, tuttavia, materia sottratta alla competenza legislativa regionale (compensi professionali) tanto è vero che la circostanza che il legislatore regionale, nel riformulare l'art. 17 di tale legge al fine del suo recepimento, non ha richiamato il comma 12/bis dell'art. 4 del decreto legge n. 65/89, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155 (che ammette la possibilità di un ribasso nel limite del 20%), non appare circostanza sufficiente a farne discendere la volontà di escluderne l'applicazione in Sicilia. Sulla base di quanto esplicitato dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione con il predetto parere, si ritiene che, ai fini dell'affidamento degli incarichi de quibus possa tenersi conto del limite percentuale di cui al predetto comma 12/bis del decreto legge n. 65/89, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155.
Inoltre, per il principio codificato nell'art. 15 delle preleggi (disposizioni preliminari al codice civile) le leggi sono abrogate da leggi posteriori o "per dichiarazione espressa dal legislatore" o "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti" o "perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Pertanto, poiché il decreto legge n. 223/2006, art. 2, interviene sulla materia delle tariffe minime già disciplinata dall'art. 92 del codice degli appalti non sembra dubbio che esso rechi un'abrogazione implicita di quest'ultima disposizione.
Per le superiori ragioni non può che ritenersi applicabile, anche in Sicilia, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, cosiddetto decreto Bersani, ed, in particolare, l'art. 2 di tale normativa, che prevede espressamente l'abrogazione dell'obbligatorietà della tariffa minima in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi. Per quanto riguarda le procedure ad evidenza pubblica, poi, il comma 2 dell'art. 2 del decreto legge n. 223/2006 prevede testualmente che "Nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente adeguate quale criterio o base di riferimento per la determinazione di compensi per attività professionali".
Tale disposizione rappresenta un'apertura alla possibilità di mantenere in vita almeno per le opere pubbliche le tariffe del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 4 aprile 2001; dall'altro però sancisce in modo implicito ma senza più alcun dubbio il principio che il decreto legge n. 223/2006 ha cancellato la disposizione contenuta nell'art. 92, comma 2, del codice secondo la quale: "I corrispettivi sono minimi inderogabili". Dunque la liberalizzazione sarà totale per gli incarichi affidati dai privati, mentre sarà discrezionale per quelli affidati dalle amministrazioni pubbliche che potranno far riferimento alle tariffe di cui al citato decreto ministeriale 4 aprile 2001, ove motivatamente adeguate quale criterio o base di riferimento per la determinazione di compensi per attività professionali.
Per le considerazioni sopra effettuate, non sembra dubbio che le sopra indicate disposizioni del decreto legge n. 223/2006 trovino applicazione anche in Sicilia.
4.  Affidamento degli incarichi di collaudo a professionisti esterni
L'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali e la corrispondente disciplina statale (art. 188 del D.P.R. n. 554/99) prevedono l'affidamento diretto in presenza dei requisiti ed alle condizioni previsti dalle citate norme. Detto sistema fiduciario di affidamento dei predetti incarichi ha comportato l'apertura da parte della Commissione europea, di una procedura d'infrazione contro l'Italia (IP703/1415).
In particolare, la Commissione ha ritenuto che l'eccessivo ambito di applicazione della legge quadro avesse la conseguenza che taluni appalti (tra cui le prestazioni di collaudo) che avrebbero dovuto ricadere nell'ambito di applicazione della direttiva comunitaria "servizi", fossero esclusi dalle prescrizioni di pubblicazione comunitaria o comunque dal principio generale di trasparenza.
Al riguardo, bisogna tenere presente che il collaudo rientra pienamente tra i servizi di cui al decreto legislativo n. 157/95 (allegato n. 1, categoria 12 servizi attinenti all'ingegneria anche integrata....) - oggi abrogato dall'art. 256 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed è comunque qualificabile come prestazione professionale ricadente nell'ambito dell'appalto di servizi la cui disciplina era affidata al decreto legislativo n. 157/1995 (peraltro richiamato dall'art. 17 della stessa legge n. 109/94 che si riferisce alle attività di studio, di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie) se di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; se di importo inferiore deve tenersi conto di quanto disposto dai commi 10 e 11 dell'art. 17 della stessa legge n. 109/94 (nel testo modificato dalle leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003).
Vale quindi anche per l'affidamento degli incarichi a professionisti esterni quanto sopra espresso per gli affidamenti degli incarichi di progettazione.
5. Riepilogo modalità per gli affidamenti degli incarichi:
-  Per gli affidamenti degli incarichi, il cui importo sia superiore ad E 100.000, I.V.A. esclusa, ma inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 17, comma 10, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti dovranno provvedere al relativo affidamento tramite la licitazione privata o tramite pubblico incanto.
-  Per gli affidamenti degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni e per gli affidamenti di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad E 100.000, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, gli enti hanno l'obbligo di instaurare la procedura negoziata di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, in base al rinvio dinamico disposto dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2002. L'affidamento degli incarichi, nell'ipotesi in cui sia stato istituito un apposito albo, dovrà essere effettuato mediante selezione comparativa tra gli iscritti allo stesso, secondo la medesima procedura di cui ai predetti artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163/06, nell'ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione.
6.  Schema indicativo di avviso pubblico per la costituzione dell'albo
A titolo indicativo viene allegato alla presente circolare uno schema d'avviso pubblico distinto nelle sezioni A e B, uno schema di domanda tipo, unitamente ad una scheda tipo curriculum vitae. La sezione A concerne i collaudatori degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali. La sezione B concerne i professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'ambito dello stesso dovranno necessariamente essere individuati i settori dell'attività professionale di cui ogni ente necessita per l'espletamento delle relative attività.
Si evidenzia, altresì, che, ai sensi del comma 14 dell'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, la stazione appaltante che ha conferito l'incarico deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio, entro 30 giorni dal conferimento medesimo, attraverso il rappresentante legale dell'ente.
La presente circolare sarà pubblicata esclusivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inoltre sarà consultabile sul sito internet: www.regione.sicilia.it/ lavoripubblici/.
I destinatari in indirizzo avranno inoltre cura di dare diffusione della presente circolare a tutte le proprie articolazioni interne, sia centrali che periferiche.
  L'Assessore: CONSOLI 

Allegati
Avviso pubblico per la costituzione dell'albo dei collaudatori per l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad E 100.000, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, e dei professionisti per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Questa Amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento di incarichi di collaudatore tecnico amministrativo e di collaudatore statico, il cui importo stimato sia inferiore ad E 100.000, aventi natura di lavori pubblici e nell'affidamento di incarichi ai professionisti, il cui importo stimato sia inferiore 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, intende, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di un apposito albo.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali - il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento nell'albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare od affidato. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Il responsabile per il trattamento dei dati è  

L'albo è distinto in due sezioni:
Sezione  A  -  Collaudatori per l'affidamento di incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad E 100.000, degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, ai sensi di legge, di cui all'art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali.
I requisiti per l'iscrizione all'albo dei collaudatori sono quelli previsti dall'art. 28 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al collaudo delle opere pubbliche.
Le cause ostative all'iscrizione all'albo sono quelle fissate dal predetto art. 28 della legge n. 109/94, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tutte le nomine riguarderanno incarichi conferiti a singoli professionisti.
Coloro che hanno interesse, purché in possesso dei seguenti requisiti:
-  laurea in ingegneria, architettura, in geologia e scienze agrarie e forestali e diploma tecnico per specializzazioni attinenti la materia dell'incarico;
-  iscrizione ai relativi albi con anzianità non inferiore a dieci anni, ai fini del collaudo tecnico-amministrativo di opere di importo, escluso I.V.A., superiore ad un milione di euro. Per le opere di importo pari od inferiore ad un milione di euro, escluso I.V.A., la predetta anzianità è ridotta a 5 anni. Per le opere di importo pari od inferiore ad un milione di euro, escluso I.V.A., gli incarichi possono essere affidati a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e muniti di idonea professionalità;
-  iscrizione, relativamente agli ingegneri ed agli architetti, ai relativi albi professionali da almeno 10 anni, ai fini del conferimento degli incarichi di collaudo statico;
-  assenza delle condizioni di incompatibilità previste nell'art. 28 della legge n. 109/94, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7,
al fine di consentire all'amministrazione il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'affidamento degli incarichi, potranno far pervenire apposita dichiarazione di disponibilità all'assunzione degli incarichi di collaudo in parola.
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata a questa amministrazione al seguente indirizzo  e dovrà, a pena di inammissibilità, essere inoltrata, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 

A tale dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegato il curriculum vitae (il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà) ed un ulteriore certificato sostitutivo di atto di notorietà attestante:
a) di non essere iscritto in albi di appaltatori, o di non essere comunque appaltatore di opere pubbliche od interessato negli appalti stessi, di non essere legale rappresentante, amministratore, socio, sindaco o dipendente o consulente stabile di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato;
b) anzianità di servizio o di iscrizione al relativo albo professionale;
c) ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, "di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori". Nell'autodichiarazione dovranno essere indicate anche le generalità complete delle persone conviventi oggetto della dichiarazione;
d) che nei due anni precedenti la data del conferimento non ha ricevuto uno o più incarichi di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo in corso d'opera o finale, di componente di commissione giudicatrice di appalto concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, escluso I.V.A..
Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta.
Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, che può concretizzarsi nell'affidamento di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista.
Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie delle quali necessita l'amministrazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente agli incarichi da affidare.
Sulla base delle istanze pervenute verrà costituita l'apposita sezione dell'albo da aggiornarsi (semestralmente od annualmente), con istanza da presentarsi dal ............................ al ............................ del mese di ....................................................., previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'amministrazione, per l'affidamento degli incarichi, di cui al presente avviso, esperirà, di volta in volta, selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al presente avviso, secondo la procedura di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, nell'ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione.
La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta la esclusione dall'elenco per la durata di un anno.
Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui alle sopra individuate lettere a), b), c) e d) ed inoltre:
-  di non aver in corso altri incarichi di collaudo per interventi finanziati a favore della stessa impresa;
-  di non aver partecipato a nessun titolo alle attività di progettazione o aver prestato consulenze relative all'intervento oggetto del collaudo;
-  di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o dare autorizzazioni all'opera finanziata.
Sezione  B  -  Professionisti per l'affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, di cui all'art.17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), e), f), g) e g-bis), come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, potranno far pervenire apposita dichiarazione di disponibilità all'assunzione degli incarichi di cui al presente avviso.
La dichiarazione di disponibilità dovrà essere inviata a questa amministrazione al seguente indirizzo  e dovrà, a pena di inammissibilità, essere inoltrata, a mezzo raccomandata a.r., entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 

A tale dichiarazione di disponibilità dovrà essere allegato il curriculum vitae il cui contenuto dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e nel caso di studio, associazione di professionisti, società, etc., dovrà essere indicata la struttura organizzativa e l'organico.
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni è vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.
Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto del principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere l'offerta.
Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le previsioni dell'art. 17 della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si terrà conto della correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie delle quali necessita l'amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, di modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare.
Sulla base delle istanze pervenute verrà costituita l'apposita sezione dell'albo da aggiornarsi (semestralmente od annualmente), con istanza da presentarsi dal ...................................... al ...................................... del mese di ..................................................., previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L'amministrazione, per l'affidamento degli incarichi, di cui al presente avviso, esperirà, di volta in volta, selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell'albo di cui al presente avviso, secondo la procedura di cui agli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006, nell'ambito delle tipologie in base alle quali si chiede l'iscrizione.
Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione.
La mancata accettazione di incarichi conferiti comporta la esclusione dall'elenco per la durata di 1 anno.


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