REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 5 GENNAIO 2007 - N. 1
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 ottobre 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Misilmeri.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 23654 del 13 agosto 2004, assunto al prot. di questo Assessorato con il n. 53770 del 13 agosto 2004, con il quale il comune di Misilmeri ha trasmesso gli atti ed elaborati costituenti il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, per il parere di competenza ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera n. 67 del 12 agosto 2002, con la quale il commissario ad acta del comune di Misilmeri ha adottato il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive;
Visti gli atti di pubblicazione, effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle delibere di cui sopra;
Vista la certificazione a firma del coordinatore dell'U.T.C. del comune di Misilmeri, datata 29 settembre 2006, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano regolatore generale, regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottato con delibera del commissario ad acta n. 67 del 12 agosto 2002, nonché attestante la presentazione di n. 360 osservazioni entro i termini di legge, e n. 27 fuori termini, avverso il piano adottato;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta delibera, nonché i relativi elaborati di visualizzazione e deduzioni redatti dal progettista;
Vista la delibera n. 85 dell'8 luglio 2004, con la quale la commissione straordinaria si è determinata sulle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano regolatore generale presentato;
Viste le note: sez. 7° parere del 12 maggio 2000, prot. n. 28757 del 16 febbraio 2000 e n. 33044 del 12 aprile 2000, sez. 7°, parere del 3 gennaio 2001, prot. n. 41152/41747 del 28 luglio 2000 e del 4 agosto 2000, e sez. 7°, parere del 13 febbraio 2001, prot. n. 51914 del 21 dicembre 2000, sez. D, parere del 10 luglio 2002, prot. n. 2834 dell'8 febbraio 2002, sez. D, parere del 10 luglio 2002, prot. n. 12768 del 24 giugno 2002, con le quali l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sul piano regolatore generale in argomento;
Vista la nota prot. n. 6253 del 14 dicembre 2005, con la quale l'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - servizio per i beni archeologici, in riferimento al piano regolatore generale in argomento, per quanto di competenza, indica prescrizioni;
Rilevata la nota prot. n. 48 del 9 settembre 2005, con la quale il servizio III/D.R.U. di questo dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 8 del 9 settembre 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, relativa al piano regolatore generale con annessi il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive, che di seguito parzialmente si trascrive:
"Il piano regolatore generale, adottato con delibera commissariale n. 67 del 12 agosto 2002, trasmesso con nota prot. n. 23654 del 13 agosto 2004 ed integrato con successiva nota prot. n. 34059 del 23 novembre 2004, risulta già verificato da questo stesso servizio sotto il profilo di carattere amministrativo che costituisce parte integrante del presente parere.
...Omissis...
I VINCOLI
I vincoli esistenti sul territorio comunale sono visualizzati nella tavola B4.1, B4.2, B4.3, B4.4 e B4.5 a scala 1:10.000, e in parte nella carta dei vincoli in scala 1:25.000 e carta del vincolo ex lett. E), art. 15 della legge regionale n. 78/76, in scala 1:10.000, dello studio agricolo forestale a scala e sono:
-  vincolo sulle fascie di rispetto dei fiumi e corsi d'acqua di mt. 150 ai sensi della legge n. 1497/39 e legge n. 431/85 con nota n. 7875/87;
-  vincolo sulle aree boscate e fasce forestali, ai sensi della legge n. 1497/39 e legge n. 431/85 con nota n. 7875/87;
-  vincolo idrogeologico derivante dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche;
-  aree e manufatti soggetti a vincolo ex legge n. 1089/39:
a)  zona archeologica "pizzo Cannita" (decreto n. 1955/82 Assessorato dei beni culturali ed ambientali);
b) castello di Misilmeri e aree pertinenti (decreto n. 1916/80 Assessorato dei beni culturali ed ambientali);
c) obelisco di Gibilrossa;
-  vincoli discendenti dalla legge n. 431 del 1985;
-  fasce di rispetto delle strade e ferroviaria;
-  vincolo della fascia di rispetto cimitero R.D. n. 1265/34;
-  vincolo fascia di rispetto depuratore legge regionale n. 27/86;
-  vincolo fascia dei boschi legge regionale n. 13/99;
-  vincolo sismico;
-  emergenze naturali di interesse paesaggistico e ambientale:
a)  rocca di Ciavole;
b)  gorgo Raffi;
c)  vallone Brama;
d)  cavallo di Monte Frumento;
e)  cozzo Bizzoletti;
f)  cozzo Petrosino;
g)  cozzo Balistrieri.
IL PIANO PAESISTICO REGIONALE
Nelle linee guida del piano paesistico regionale, sono state individuate e catalogate una serie di emergenze storiche e archeologiche qui di seguito riportate, facente parte dell'ambito 4 - Rilievi e pianure costiere del palermitano.






L'ASSETTO IDROGEOLOGICO
Decreto 4 luglio 2000. Piano straordinario per l'assetto idrogeologico. Estratto dalla allegata relazione - Capitolo 2 - I bacini idrografici.
15)  Bacino idrografico principale: fiume Eleuterio.
Generalità
Versante: Settentrionale.
Provincia: Palermo.
Compartimento idrografico: Palermo.
Bacino idrografico principale: F. Eleuterio.
Recapito del corso d'acqua: Mare Tirreno.
Superficie totale del bacino imbrifero (Kmq.): 201
Affluenti: Vallone Rossella, Vallone Acqua di Masi, Vallone Buscesci.
Vallone Corvo, Vallone Arcera, Vallone di Landro (Rigano), Vallone Montagnola.
Serbatoi ricadenti nel bacino: Lago nello Scanzano.
Altitudine minima (m.s.m.): 0,00.
Altitudine massima (m.s.m.): 1.613.
Altitudine media (m.s.m.): 493.
Lunghezza dell'asta principale (Km.): 32.
Utilizzazione prevalente del suolo: seminativo 44%, bosco 20%, prato e pascolo 17%, colture arboree 15%.
Comuni ricadenti nel bacino: Belmonte Mezzagno, Ficarazzi, Marineo, Misilmeri, Santa Cristina Gela.
Descrizione
Il bacino idrografico del F. Eleuterio ricade nel versante settentrionale della Sicilia e si estende, per circa 210 Km2, dal bosco della Ficuzza, appartenente al territorio di Monreale, sino al Mar Tirreno in contrada Piano di Mare al confine tra il territorio di Ficarazzi e di Bagheria. Esso si inserisce tra il bacino del F. Milicia ad est ed il bacino del F. Oreto ad ovest e ricade nel territorio della provincia di Palermo.
Nel bacino ricadono i centri abitati di Marineo, Santa Cristina Gela, Belmonte Mezzagno, Misilmeri e Ficarazzi. Sul corso del F. Eleuterio, che si sviluppa per circa 32 Km., a circa 30 Km. dalla foce è stata costruita, nel periodo 1957-1962, la diga del lago Scanzano che sbarra anche le acque del V.ne Rossella.
Vengono inoltre derivate, oltre alle acque del tratto di monte del F. Belice Sinistro (F. di Frattina), anche i deflussi del V.ne Arcera, affluente in destra del F. Eleuterio, e del V.ne Buscesci e del V.ne Montagnola, affluenti in sinistra del F. Eleuterio. La superficie sottesa delle opere di presa è pari a 36.5 Km2 per il F. di Frattina, di 4.5 Km2 per il V.ne Arcera e di 3.5 Km2 per gli affluenti in sinistra del F. Eleuterio. La diga sottende un bacino diretto di 26.6 Km2.
Lungo il suo percorso il F. Eleuterio riceve le acque di alcuni affluenti tra i quali i più importanti sono il V.ne acqua di Masi, che nasce presso il centro abitato di Santa Cristina Gela e confluisce in sinistra presso Molino Nuovo, al confine tra il territorio di Marineo e Santa Cristina Gela, e il V.ne di Landro, che nasce presso Portella di Palermo, in territorio di Belmonte Mezzagno e confluisce, in sinistra, in territorio di Misilmeri.
Il bacino imbrifero del F. Eleuterio è generalmente impostato sulle formazioni plastiche del Miocene rappresentate da estese formazioni di Flysch sui quali si estendono depositi sabbiosi ed argillosi della serie Tortoniana. Presso le dorsali sono presenti estesi affioramenti di rocce calcaree della serie mesozoica.
Caratteristiche idrologiche
Nel bacino del F. Eleuterio sono state installate diverse stazioni idrometriche in epoche diverse. Nel 1937 sono state installate, sull'asta principale, le stazioni di Lupo e di Rossella. La prima è attualmente in funzione anche se per alcuni periodi è rimasta inattiva. La stazione sottende circa 10 Km2 di bacino avente un altitudine media di circa 825 M.s.m. Nel periodo di disponibilità di dati (sino al 1975) è risultato un deflusso medio annuo di 306 mm. (pari a 3.2 Mmc./anno) su un afflusso di 841 mm. La seconda ha funzionato nei periodi 1937-1942 e 1951-1957. La stazione sottende circa 10,5 Km2 di bacino avente un'altitudine media di circa 670 m.s.m. Nel periodo di funzionamento è risultato un deflusso medio annuo di 395 mm. (pari a 4.2 Mmc../anno) su un afflusso di 959 mm.
Nel 1955 è stata installata la stazione di Risalaimi che è ancora funzionante. La stazione sottende un bacino di circa 53 Km2 avente una altitudine media di circa 631 m.s.m. Durante il periodo di disponibilità di dati (1965-1966; 1969-1975) è risultato un deflusso medio annuo di 244 mm. (pari a 42.8 Mmc../anno) su un afflusso di 809 mm.
Sull'affluente V.ne Acqua di Masi è stata installata nel 1961 la stazione di Serena che è tuttora funzionante. Tale stazione sottende una superficie di circa 22 Km2 avente una altitudine media di circa 638 m.s.m. Durante il periodo di disponibilità di dati (1961-1971; 1973-1975) è risultato un deflusso medio annuo di 206 mm (pari a 4.5 Mmc./anno) su un afflusso di 828 mm.
Misilmeri (PA)
Il comune trasmette copia dello studio geologico redatto per il piano regolatore generale, nel quale manca una carta geomorfologica del territorio.
Dalla relazione risulta che il centro urbano di Misilmeri si imposta su una dorsale culminante nei rilievi rigidi mesozoici degradanti verso valle fino al fiume Eleuterio; nella dorsale si rilevano pendenze molto acclivi in corrispondenza dei rilievi di bordatura e pendii declivi nelle zone argillose e alluvionali. Nella fascia edificata di questa dorsale si osservano pendii irregolari con visibili rigonfiamenti e zone in contropendenza, testimonianza di movimenti franosi verificatisi nel passato ed alcuni dei quali attualmente quiescenti.
...Omissis...
LO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE
In applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 15/91 che prevede che i piani regolatori generali siano supportati da studio agricolo-forestale, il comune di Misilmeri, nel procedere alla redazione del piano regolatore generale, con delibera di giunta comunale n. 210 del 19 aprile 1993 ha affidato ai dott. agronomi Aurelio Vone, Emanuele Schimmenti e Giovanni Schimmenti, l'incarico per la redazione dello studio agricolo-forestale del territorio comunale.
Il presente studio trasmesso al Genio civile è stato restituito insieme allo studio geologico tecnico non munito del visto con nota datata 6 luglio 1998 con la considerazione che lo studio agricolo forestale non riporta nella cartografia la base aerofotogrammetrica, non contempla a scala adeguata le zone di espansione e non è aggiornato alla legge regionale n. 16/94. In ottemperanza a quanto richiesto dal Genio civile, è stato dato incarico con deliberazione di giunta comunale n. 185 dell'8 luglio 1999 ai medesimi agronomi di adeguare lo studio agricolo forestale alle disposizioni dettate dagli artt. 4 e 10 della legge regionale n. 16/96; lo studio in oggetto è stato trasmesso all'Amministrazione in data 14 dicembre 1999 e risulta adeguato alla legge regionale di cui sopra che introduce il concetto di macchia mediterranea e di imposizione del relativo vincolo di rispetto.
Successivamente, con nota datata 17 ottobre 2000, i professionisti incaricati hanno attestato che a seguito dell'emanazione del D.P.R.S. del 28 giugno 2000 che individua i "Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, riparali e della macchia mediterranea" lo studio agricolo forestale non necessita di alcuna integrazione, poiché le problematiche individuate con la normativa nel frattempo intervenuta erano già state affrontate nello studio agricolo-forestale presentato, in quanto risulta adeguato alla legge regionale n. 13/99. Lo studio in oggetto non risulta comunque adeguato all'art. 89 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, intervenuta circa tre mesi prima dell'adozione del piano regolatore generale. Tuttavia l'articolazione della fascia di rispetto dei boschi introdotta con l'art. 89, comma 8° di cui sopra, ad avviso di questo servizio, non inficia i caratteri generali dello studio agricolo-forestale così come redatto, bensì potrà essere sempre oggetto di aggiornamenti apportando, qualora se ne verificassero le condizioni, opportune varianti.
LO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO
Con deliberazione del commissario straordinario nominato dall'Assessore per il territorio e l'ambiente, n. 315 del 28 maggio 1988, legittimamente esecutiva, è stato dato incarico della redazione dello studio geologico tecnico ai geologi Gualtiero Bellomo, De Vita Giuseppe e Manlio Orobello.
Lo studio geologico unitamente al progetto di piano regolatore generale è stato trasmesso all'ufficio del Genio civile, il quale con nota n. prot. 32873 del 12 febbraio 1997 ha comunicato di avere rilevato che per quanto riguarda lo studio geologico, lo stesso 1) "non contempla alle scale regolamentari le aree da sottoporre a prescrizioni esecutive e deve essere adeguato alle direttive di cui alla circolare dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n. 2222/95", 2) "è necessario che al piano vengano trasmesse le planimetrie con l'ubicazione delle aree per le quali sono stati realizzati o programmati interventi di consolidamento e di salvaguardia."
A seguito della suddetta nota è stato dato incarico ai professionisti di adeguare lo studio geologico alle prescrizioni dettate dall'ufficio del Genio civile; lo studio adeguato è stato trasmesso al Genio civile che però lo restituisce "non munito del visto" con nota datata 6 luglio 1998 con la seguente considerazione: "che in talune e vaste zone del territorio comunale non esiste compatibilità tra lo studio geologico ed il piano regolatore generale".
L'ufficio del Genio civile ha espresso parere di conformità geomorfologica con prescrizioni nelle date 16 febbraio 2000 e 12 aprile 2000 con rispettivi nn. di prot. 28757 e 33044 trasmessi con nota data 16 maggio 2000.
Successivamente, in fasi diverse, è stato reso il parere favorevole con prescrizioni dall'ufficio del Genio civile relativamente alle prescrizioni esecutive delle zone: Cozzo, Portella di Mare zona monte, Portella di Mare zona valle e Chiasso Verdi, della zona D/2, in contrada Don Cola, Gabatutti, Gibilrossa Portella di Mare - Fondo Villa e della zona F3.
Lo studio geologico non risulta inoltre adeguato al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successive modifiche, riguardante il piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
Per quanto riguarda le considerazioni sullo studio geologico si rimanda alle valutazioni dei geologici, facenti parte del Consiglio regionale dell'urbanistica.
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE (LEGGE REGIONALE n. 28/99) D.P.R.S. 11 LUGLIO 2000
Relativamente alla programmazione commerciale la stessa è stata disciplinata dalle norme di attuazione del piano in esame. A tal proposito si evidenzia che è stata prodotta una scheda riassuntiva nella quale vengono distinte le destinazioni d'uso ammesse nelle distinte zone omogenee per tipologia di esercizio commerciale, nonché la modalità di attuazione, le superfici ed i volumi territoriali.
Sarebbe opportuno che con la programmazione commerciale vengano censiti e visualizzati, in apposite tavole di piano, a scala adeguata, gli esercizi commerciali esistenti distinti per categoria merceologica e quelli programmati, oltre ad individuare un percorso interessato da mercatini settimanali, ove ce ne fossero;
Infine, se programmati, il piano deve individuare i parcheggi pertinenziali delle medie e grandi strutture di vendita.
IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
Da quanto si può desumere dalla relazione il riordino urbanistico del territorio, devastato da un forte fenomeno di abusivismo, protrattosi per troppo tempo, è stato uno degli elementi strategici che hanno guidato il professionista incaricato nella formazione dello strumento urbanistico della città di Misilmeri, nell'intento di restituire dignità urbana che consenta alti livelli di qualità della vita sia attraverso interventi di riqualificazione architettonica, sia attraverso operazioni di ricucitura e riorganizzazione degli spazi formali, ovvero interstiziali, volumetrici, ambientali e geometrici,
Tutto quanto sopra esposto si traduce, in termini progettuali, in:
-  formazione di piani particolareggiati di recupero, ai sensi della legge n. 457/85, che consente il riordino urbanistico regolamentato degli agglomerati abusivi;
-  l'uso della viabilità esistente da migliorare e di progetto e dei corsi d'acqua da tutelare come confini urbani per fermare l' "aggressione del territorio"; a questo scopo è stata ripresa la vecchia strada ferrata riadattandola a nuova circonvallazione ed inglobandola nella nuova arteria di circonvallazione esterna, che ha funzione di strada parco per la parte esterna, e confine dell'edificato esistente per la parte che si sviluppa a valle dell'abitato;
-creazione di un'ulteriore dorsale, perpendicolare alla circonvallazione, che penetra a pettine nelle zone di espansione C1, C2 e Br (P.P.R.), e che delimita anche una zona di tutela e salvaguardia di un corso d'acqua;
-  destinazione a parco fluviale delle sponde laterali (20 mt.) dell'alveo dei corsi d'acqua;
-  previsione di parchi pubblici, sia urbani che sub-urbani atti alla salvaguardia di emergenze naturalistiche, quali ad esempio la Rocca di Ciavole, e di beni di interesse storico-artistico-architettonico, quali il Parco del Castello;
-  creazioni di insediamenti produttivi, di strutture di interesse comune oltre che sovracomunale;
-  determinazione dei fabbisogni residenziali stagionali e produttivi anche attraverso l'esame del patrimonio edilizio esistente;
-  rimodulazione del disegno urbano della frazione di Portella di Mare sconvolto dal fenomeno dell'abusivismo;
-  dotazione di servizi ed attrezzature a livello urbano e nelle frazioni.
Dai dati ISTAT forniti dal responsabile delle statistiche territoriali di questo dipartimento, la popolazione residente a Misilmeri al 1991 risulta pari a 20.087 abitanti, mentre si attesta sul valore di 23.226 al 2001; l'analisi condotta sull'evoluzione demografica nell'arco temporale degli ultimi trent'anni evidenzia un trend positivo; a tal proposito appare opportuno sottolineare le due diverse componenti che conducono a tale risultato, ossia:
1)  il saldo naturale dovuto alla dinamica del movimento biologico della popolazione;
2)  dinamica migratoria.
Per quanto riguarda il primo punto il tasso del saldo naturale, cioè la differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità, risulta decrescente, dove il il peso maggiore è assunto dal tasso di natalità; per il secondo punto il tasso del saldo migratorio, ottenuto dalla differenza tra il tasso d'immigrazione totale con quello di emigrazione totale, sia verso altri comuni che verso l'estero, risulta positivo.
Quanto sopra rappresentato ci mostra come il comune in esame non vive di vita propria giacché la componente biologica è negativa, piuttosto vive in osmosi con la città di Palermo, porgendo forza lavoro e ricevendo, risorsa umana, che in ultima analisi si traduce in potenzialità edificatoria.
Il progettista ha dimensionato il piano di Misilmeri per una popolazione residente di 27.530 abitanti per il vent'ennio di validità dello stesso, ossia dal 2000 al 2020.
Il patrimonio edilizio esistente al 91 risulta pari a 11.490 abitazioni di cui 6.390 risultano occupate e 5.100 non occupate dove le abitazioni utilizzate per le vacanze occupano circa i 2/3 del totale; il numero dei vani complessivi, cioè il totale dei vani occupati e di quelli non occupati è di 37.895 vani.
Nel calcolo assunto per la determinazione del fabbisogno pregresso al 91, il progettista prende in considerazione diverse caratteristiche del patrimonio edilizio, sia relativamente al patrimonio occupato che di quello non occupato; superficie dei vani, epoca di costruzione, perdita di vani per ristrutturazione ed adeguamento igienico di alloggi, per determinare condizioni di vita più consono alle necessità moderne; questo valore, per le considerazioni sopraesposte, è stato stimato nella sommatoria di 3.939 che risulta essere il il fabbisogno di vani, per adeguare il patrimonio abitativo occupato più il 70% del patrimonio abitativo disponibile dei vani non occupati, che si concretizza in 2573 vani; e pertanto si avrà: 3.939 - 2.573 = 1.366 vani (fabbisogno pregresso al '91).
Per la determinazione del fabbisogno residenziale al 2020, il progettista del piano assumendo un'indice di affollamento pari a 1,35 vano/abitante ed una popolazione di 27.530 unità residenti ottiene:
-  adeguamento patrimonio abitativo al '91      vani 1.366 
-  incremento popolazione al 2020 (7.508x1,35)      vani 10.136  
-  incremento stanze utilizzate per lavoro ed altro      vani 335 
      vani 11.837 

Per quanto riguarda invece il fabbisogno di vani per edilizia stagionale il progettista ha stimato, sulla base di censimenti della popolazione residente nel comune di Misilmeri e nei comuni della corona dell'area metropolitana, un fabbisogno di 3.519 nuovi vani di cui 1.221 dislocate nelle zone C4 e C5 di edilizia stagionale e 2.298 nelle frazioni e case sparse.
Verifica effettuata dal progettista sulla capacità insediativa nelle zone residenziali:





Relativamente al computo del fabbisogno abitativo questo servizio III, condivide l'indice di affollamento di 1,35 vano/abitante, l'analisi condotta sull'incremento demografico, le considerazioni formulate per stimare il fabbisogno residenziale pregresso, non ritiene condivisibili invece il riferimento al 91 per effettuare i calcoli che quantifica il fabbisogno di nuovi vani al 2020, atteso che la situazione abitativa nei dieci anni successivi si è modificata, sia in termini numerici che in rapporto alla qualità delle abitazioni stesse; per quanto detto, il riferimento preso a base del suddetto calcolo è al 2001 e pertanto si propone:
-  adeguamento patrimonio abitativo al '91      vani 1.366 
-  incremento popolazione al 2021 al 2020 (3.681x1,35)      vani 4.969,35 
-  incremento stanze utilizzate per lavoro ed altro      vani 335 
  Fabbisogno nuovi vani al 2020     6.335,35 

E inoltre, relativamente agli abitanti da insediare nelle varie zone residenziali il progettista elabora una tabella riepilogativa nella quale questo dato risulta assente, mentre compare il totale degli abitanti complessivi, sia di previsione che esistenti, insediabili nelle varie zone omogenee; nella medesima tabella è stato riportato il numero complessivo di abitanti da insediare anche nelle zone D3 ed F3 in quanto per le stesse ha previsto le destinazioni specifiche delle zone (insediamenti produttivi e attrezzature), miste a residenza.
La sopracitata tabella risulta carente anche per altri aspetti sul dimensionamento, quale ad esempio quello di non distinguere quanti abitanti insedia nella zona omogenea A, inserendo invece il numero complessivo di abitanti in zona A, in zona B1 e Br, e gli stessi valori di B1 e Br vengono ricalcolati singolarmente insieme ai valori di abitanti di altre zone omogenee; in altri termini gli stessi valori vengono calcolati due volte.
Prima di entrare nel merito delle previsioni progettuali del piano regolatore generale in esame, appare doveroso esporre alcune considerazioni riguardanti sia aspetti procedurali, sia l'impostazione complessiva del progetto di piano, in relazioni alle finalità che lo stesso piano, almeno nelle intenzioni originarie intendeva perseguire:
-  per quanto riguarda gli aspetti procedurali è necessario rappresentare che l'iter di formazione del piano regolatore generale è stato lungo e tortuoso, (basti pensare che dall'incarico alla consegna sono passati circa vent'anni); difatti dopo l'adozione, avvenuta a seguito di intervento sostitutivo, gli organi comunali elettivi sono stati sciolti per presunte infiltrazioni mafiose; a questo punto è stata nominata una commissione straordinaria con incarico prefettizio, che si insedia quando il piano regolatore generale è in fase avanzata di pubblicazioni. La suddetta commissione per portare avanti il piano in esame, si avvale della consulenza di un professionista, esperto in materia di urbanistica e con atto successivo, delibera sulle controdeduzioni alle osservazioni e/o opposizioni. A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che la delibera di controdeduzione seppure formalmente corretta ai fini dell'adempimento comunale sulle determinazioni alle osservazioni presentate, contiene tutta una serie di elementi che discendono dal clima determinatosi con la gestione commissariale; infatti la proposta di delibera rappresenta tutta una serie di valutazioni critiche sul piano regolatore generale che forse si sarebbero dovute effettuare nella fase istruttoria, antecedente l'adozione del piano; la commissione tuttavia delibera di non accogliere per intero il parere di controdeduzioni proposto dal progettista e conclude di "...rinviare alla competenza della Regione la valutazione delle stesse opposizioni ed osservazioni...".
Preso atto di quanto deliberato dalla commissione, questo ufficio; ha formulato il proprio parere sulle osservazioni tenendo da quanto controdedotto dal progettista incaricato.
Entrando nel merito, il piano regolatore generale ha disatteso un indirizzo strategico che lo ha guidato nella sua formazione che sarebbe dovuta avvenire attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di recupero con lo scopo di riordinare e riqualificare lo spazio urbano devastato dal notevole fenomeno dell'abusivismo presente sul territorio di Misilmeri; infatti, se da un lato sono stati calati nel piano regolatore generale in corso di formazione gli strumenti attuativi non approvati e non definiti, in ossequio al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, dall'altro lato non sono stati rispettati i commi 4 e 5 della medesima legge che così recitano:
-  comma 4): i piani regolatori generali in corso di redazione o di revisione, prima della consegna al comune, al fine della successiva adozione, devono essere redatti tenendo conto dei piani particolareggiati di recupero già approvati;
-  comma 5): la nuova pianificazione generale deve definire l'assetto e la riqualificazione delle zone di abusivismo edilizio, oggetto di piano particolareggiato di recupero, in coerenza con le previsioni urbanistiche complessive. A tal fine il piano regolatore generale può prevedere le opportune modificazioni dei piani di recupero già approvati.
Difatti l'operazione intrapresa dal progettista si è risolta in una semplice trasposizione di detti piani, nello strumento generale, o per meglio dire, nella perimetrazione di ambiti urbani, sorti spontaneamente, senza che siano state verificate le condizioni di cui all'art. 14 della legge regionale n. 37/85, prevedendo di contro una direttrice di espansione che si traduce alla fine nell'impegno di ulteriore territorio a discapito della tanto proclamata operazione di riqualificazione urbana ed il recupero dell'esistente; tra l'altro queste zone perimetrate sono state normate come zone B e C, in assenza di una vera e propria pianificazione attuativa, anzi rimandandola ad una fase successiva.
Si intuisce chiaramente che l'operazione proposta nel progetto di piano non tende a quanto, da egli stesso programmato, bensì si traduce nell'individuazione di ulteriori direttrici di espansione, che tra l'altro non appaiono giustificate dalla crescita demografica verificata da questo servizio.
Verifica standards decreto interministeriale numero 1444/68.
Per quanto riguarda la dotazione di attrezzature, di progetto ed esistenti, nelle zone A e B1, si evince che la superficie complessiva destinata agli stessi risulta essere soddisfatta rispetto al decreto interministeriale numero 1444/68, invece nello specifico, la dotazione del verde pubblico e dei parcheggi non risulta soddisfatta e pertanto si prescrive che gli stessi dovranno essere reperiti all'interno di tali zone, o nel caso ciò risultasse impossibile, nelle immediate vicinanze, considerando comunque che i raggi di influenza siano verificati.
Nelle zone Br si è verificato che la dotazione complessiva di attrezzature non risulta soddisfatta; il progettista propone che tale fabbisogno verrà soddisfatto all'interno dei piani di recupero, da effettuarsi in fase successiva all'approvazione del piano regolatore generale, sia per quanto riguarda la loro dislocazione, che per quanto riguarda la diversificazione; ed inoltre, poiché la superficie destinata a verde pubblico è inferiore al minimo di standard, la stessa sarà reperita all'interno della vicina zona C1 di Gabatutti.
La dotazione di attrezzature nelle zone C1 e Cerp, vengono reperiti all'interno dei piani attuativi (PP.EE.).
Nelle zone C2, C3, C4, C5 e C6, il soddisfacimento delle attrezzature di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, è demandato alle modalità di attuazione delle medesime zone, che nel caso di costruzioni esistenti, attraverso interventi diretti, nel resto del territorio attraverso piani di lottizzazione.
ZONIZZAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE
Zona A:  zona del centro storico urbano, artt. 9 e 13 e 55 norme tecniche di attuazione
Centro urbano di antica formazione, tessuti edilizi di saturazione ad esso immediatamente contigui, e aree libere circostanti, per il quale è prevista la salvaguardia fisico-morfologica.
In tale zona sono consentiti tutti gli interventi rivolti alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro ed alla migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
La zona A è interamente da considerarsi "zona di recupero", nella quali gli interventi edilizi si attuano attraverso piani particolareggiati e/o di recupero di iniziativa pubblica; al di fuori di tali strumenti attuativi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria; possono altresì essere rilasciate singole concessioni, per singole unità immobiliari, nel rispetto delle norme contenute nel decreto interministeriale n. 1444/68, per interventi di restauro e manutenzione edilizia, che non prevedano aumenti di superfici complessive lorde esistenti.
Le destinazioni d'uso ammesse, oltre la residenza sono:
-  magazzini e depositi, limitatamente ai piani terreni e scantinati degli edifici residenziali, laboratori a carattere artigianale, alberghi e pensioni, negozi e botteghe commerciali, studi professionali e commerciali, uffici privati, luoghi di riunione di divertimento e di svago e i relativi impianti, ristoranti, bar, teatri, cinema, autorimesse, case-albergo, ostelli della gioventù, case-protette e comunità alloggio per anziani, impianti tecnici, centri culturali e biblioteche. commerciali, uffici privati, luoghi di riunione di divertimento e di svago e i relativi impianti, ristoranti, bar, teatri, cinema, autorimesse, case-albergo, ostelli della gioventù, case-protette e comunità alloggio per anziani, impianti tecnici, centri culturali e biblioteche.
Prescrizioni particolari: art. 14, norme tecniche di attuazione
Nelle more dell'approvazione dei piani particolareggiati o piano di recupero negli edifici non individuati nel progetto di piano regolatore generale come edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 20 della legge regionale n. 78/71.
La zona A, così come proposta, si condivide.
Zone B:  zone residenziali esistenti e di completamento artt. 9 e 15, norme tecniche di attuazione
Parti del territorio interessati in tutto o in parte da edilizia residenziale esistente, di recente formazione e comunque prive di interesse storico artistico e ambientale.
Sono classificate:
Zone B1:  le aree del tessuto urbano esistente e di completamento edilizio del centro di Misilmeri;
Zone B2:  le aree del tessuto urbano esistente e di completamento edilizio della frazione Portella di Mare;
Zone B3:  le zone del tessuto urbano esistente saturo e di completamento edilizio delle aree già sottoposte a P.P.R.U. di cui alla legge regionale n. 37/85, non approvati.
Le destinazioni d'uso ammesse, oltre la residenza sono:
-  magazzini e depositi, limitatamente ai piani terreni e scantinati degli edifici residenziali, laboratori a carattere artigianale, alberghi e pensioni, negozi e botteghe commerciali, studi professionali e commerciali, uffici privati, luoghi di riunione di divertimento e di svago e i relativi impianti, ristoranti, bar, teatri, cinema, autorimesse, case-albergo, ostelli della gioventù, case-protette e comunità alloggio per anziani, impianti tecnici, centri culturali e biblioteche commerciali, uffici privati, luoghi di riunione di divertimento e di svago e i relativi impianti, ristoranti, bar, teatri, cinema, autorimesse, case-albergo, ostelli della gioventù, case-protette e comunità alloggio per anziani, impianti tecnici, centri culturali e biblioteche.
Densità edilizia max 9 mc./mq. per lotti con superficie non inferiore a 120 mq. Per lotti con superficie da 120 a 200 mq. è consentito un volume max. di 1.000 mc.
Per lotti superiori a 200 mq. gli interventi si attuano attraverso pianificazione attuativa, quando non sussistano le condizioni precisate cui all'art. 21 della legge regionale n. 71/78:
-  altezza max: ml. 14,50;
-  piani fuori terra 4;
-  densità fondiaria max: mc./mq. 5;
-  rapporto di copertura pari a 3/5.
Superficie da destinare a parcheggi non inferiore ad 1 mc. ogni 10 mc. di costruzione, con la possibilità di riduzione della metà nel caso di demolizione e ricostruzione.
Le aree libere previste in qualsiasi richieste di concessione edilizia devono essere sistemate a verde ed alberate.
Le zone B1 del centro di Misilmeri e B2 di Portella di Mare, si condividono. Per quanto riguarda le zone B3 si evidenziano delle contradizioni nella loro definizioni, infatti se da un lato sono state definite come "zone del tessuto saturo e di completamento edilizio", dall'altro specifica che sono "aree sottoposte a P.P.R.U., legge regionale n. 37/85 non approvati"; pertanto è necessario che siano verificate le condizioni di cui alla normativa per la quale le suddette aree trovano la ragione di essere, ovvero i presupposti di cui alla legge regionale n. 17/94 e quindi la legittimità amministrativa del patrimonio edilizio; oltre al soddisfacimento delle attrezzature da standards di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
Nelle more di detta verifica gli interventi consentiti sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Zone Br:  zone residenziali esistenti e di completamento
Le zone Br comprendono le aree urbanizzate individuate come agglomerato abusivo, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85, oggetto di P.P.R.U. Il cui iter di approvazione non è stato definito, o non sono stati approvati. Tali zone si attuano a mezzo di piani particolareggiati di recupero; gli interventi di pianificazione attuativa devono rispettare i seguenti parametri:
-  indice di fabbricabilità edilizia: 5 mc./mq.;
-  altezza max: 14,50 ml.;
-  piani fuori terra: max 4.
Nelle more dell'approvazione del piano particolareggiato sono consentiti interventi di manutenzione ordina, straordinaria, ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria esistente; le aree libere previste in qualsiasi richiesta di concessione edilizia devono essere sistemate a verde ed alberate con la specificazione delle essenze arboree da impiantare.
Le destinazioni d'uso ammesse sono:
-  residenza; servizi sociali, culturali, amministrativi e religiosi; uffici pubblici e privati; studi professionali; esercizi ricettivi-alberghieri, di ristoro e/o di svago; artigianato di servizio; altre attività produttive escluse quelle rumorose, nocive, inquinanti e comunque compatibili con la residenza, commercio al dettaglio.
Sono classificate Br1 le aree urbane oggetto di P.P.R.U. redatto ai sensi della legge regionale n. 37/85 non approvato, sono classificate Br2 le aree urbane oggetto di P.P.R.U. il cui iter di formazione non è stato definito.
Per quanto riguarda le suddette zone, in tali ambiti non sono stati ancora redatti i piani particolareggiati. Per gli stessi il progettista ha fornito la consistenza volumetrica, gli indici di zona e gli abitanti insediabili, senza però predisporre degli studi approfonditi che giustifichino, per esempio, gli indici forniti nelle norme tecniche di attuazione e per mezzo dei quali è prevista la possibilità di edificare dopo l'approvazione del piano regolatore generale. A tal proposito appare opportuno evidenziare che comunque il professionista incaricato nel proporre le suddette zone avrebbe dovuto adeguarsi all'art. 9 della legge regionale n. 17/94 al fine di armonizzare la pianificazione delle zone di recupero con la pianificazione urbanistica del comune; diversamente è facilmente intuibile che su tali zone una previsione di questo tipo può ingenerare aspettative che diversamente potrebbero non essere attuabili, considerato che lo scopo fondamentale di un P.P.R.U. è il riordino urbanistico, e la relativa dotazione di attrezzature, di porzioni di territorio, prive di qualsiasi forma di antropizzazione, caratterizzate da costruzioni, per le quali è stata accertata a monte l'avvenuta sanatoria, realizzate in assenza di una pianificazione attuativa e quindi prive delle necessarie opere di urbanizzazioni primarie e secondarie, e con carico urbanistico permanente; a questo è da aggiungere che in tali ambiti è stata prevista l'insediabilità di un numero certo di abitanti sulla base di censimenti I.S.T.A.T. sul numero di vani presenti in tali ambiti; e non ultimo non si conosce la situazione amministrativa degli edifici presenti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, questo servizio III non condivide le aree delimitate come zone Br1 e Br2, con le relative attrezzature e le norme di attuazione che le regolamentano, e ne propone lo stralcio dal progetto di piano regolatore generale prescrivendo per le stesse la verifica da parte del comune sulla situazione amministrativa, al fine di accertare che tali ambiti posseggano i requisiti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 37/85.
Dopo tale verifica il comune dovrà determinarsi in ordine all'individuazione degli ambiti da sottoporre a pianificazione particolareggiata, ed alla redazione di piani particolareggiati di recupero; nelle more di detti adempimenti le suddette aree verranno classificate zone agricole E, e gli interventi consentiti sull'esistente saranno normati dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a), b), c) e d).
Zone C:  di espansione edilizia, art. 17, norme tecniche di attuazione
Comprende le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi o di completamento di insediamenti esistenti che non possono classificarsi come zone B, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68.
Le zone C sono suddivise nelle seguenti sottozone:
-  C1, C2, C3, Cr, Cr*, Cerp.
Zone C1:  art. 18, norme tecniche di attuazione
Sono classificate C1 le zone contigue alle zone B o Br, di margine dell'urbano. In tali zone le previsioni di piano regolatore generale si attuano a mezzo di prescrizioni esecutive, appositamente perimetrate e normate; gli interventi di pianificazione attuativa devono comunque rispettare una densità territoriale massima di 2 mc./mq.
Le zone C1 non sottoposte a prescrizioni esecutive si attuano a mezzo di piani di lottizzazione convenzionata con una superficie minima di intervento di 7.500 mq. ed i seguenti parametri urbanistici:
-  indice di fabbricabilità territoriale: mc./mq. 2;
-  lotto minimo: mq. 700;
-  rapporto max di copertura: 0,70;
-  altezza max: mt. 11;
-  elevazioni fuori terra 4;
-  distacchi dai confini: mt. 5.
Il piano di lottizzazione dovrà prevedere al suo interno la sistemazione a verde delle aree libere con specifica delle essenze arboree da impiantare.
Per le costruzioni esistenti gli interventi consentiti sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia nel rispetto della volumetria esistente, così come definita dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Le destinazioni ammesse sono: residenza, servizi sociali, servizi di ristoro e/o di svago; attività professionali etc.
Relativamente alle zone C1, oggetto di P.E. denominata Gabatutti, la stessa viene disattesa, per quanto rappresentato nel superiore paragrafo relativo al dimensionamento.
Per quanto riguarda le attrezzature previste nella zona C1 non condivisa vanno anch'esse disattese nella misura in cui le stesse risultano a servizio esclusivo della zona non condivisa. Le aree non condivise saranno destinate ad aree E di verde agricolo.
Viene altresì condivisa la zona C1, oggetto di prescrizione esecutiva, denominata Chiasso Verdi.
Zone C2:  di completamento dell'edilizia esistente, art. 19, norme tecniche di attuazione
Rientrano all'interno di tale sottozona le aree situate tra il centro edificato ed il nuovo insediamento di cui al precedente articolo. Le stesse si attuano attraverso interventi edilizi diretti per le costruzioni già esistenti e attraverso piano di lottizzazione convenzionati con una superficie minima di intervento pari a 7.500 mq. e nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:
-  lotto minimo: mq. 750;
-  rapporto di copertura max 1/2;
-  altezza max nuove costruz.: mt. 10,50;
-  piani fuori terra 3;
-  indice di densità territoriale: mc./mq. 1,5;
-  aree destinate a parcheggio 1 mq. ogni 10 mc. di volume costruito.
Le aree C2 poste a nord-est e sud-est del territorio comunale, a ridosso della S.S. 121 in alto una e tra il vallone S. Antonio ed il vallone Rigano l'altra, si condividono sia perché offrono la possibilità di un'espansione comunque contenuta di fabbisogno di edilizia residenziale legato all'incremento della popolazione negli anni di vigenza del piano regolatore, sia dal punto di vista dislocativo in quanto rappresentano elemento di completamento del versante orientale del territorio comunale.
Non si condivide invece l'area destinata a zona C2, posta a ovest del territorio comunale in quanto la presenza della stessa impegna porzioni di territorio non giustificato da un incremento di popolazione che si avrà nel periodo di vigenza del piano regolatore generale.
Zona C3:  di completamento dell'edilizia esistente, art. 20, norme tecniche di attuazione
Rientrano in tale sottozona le aree contigue alle zone B2 e Br2 della frazione di Portella di Mare.
Nelle zone di C3 oggetto di prescrizioni esecutive denominate "Portella di Mare zona Monte" e "Portella di Mare zona Valle", la pianificazione attuativa deve rispettare una densità territoriale di 1,5 mc./mq.; gli interventi edilizi e le destinazioni d'uso sono regolamentati dalle prescrizioni esecutive.
Nell'area non soggetta a prescrizioni esecutive la pianificazione si attua a mezzo di piano di lottizzazione convenzionata, su una superficie minima di intervento di 7.500 mq. L'edificazione sarà regolamentata dalle norme della zona C2. Per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria esistente.
Le zona C3 di portella di Mare e le relative attrezzature si condividono.
Zone Cr:  zone parzialmente edificate di espansione edilizia, art. 21, norme tecniche di attuazione
Rientrano in tali zone le aree urbane già individuate come agglomerati abusivi il cui iter di formazione non è stato definito, ed aree sub-urbane non ancora perimetrate come agglomerati abusivi di cui alla legge regionale n. 37/85, e che comunque non posseggono le caratteristiche di zona B, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 1444/68. In tali zone il piano regolatore generale si attua attraverso il P.P.R.U ai sensi della legge regionale n. 457/78, finalizzato al recupero del patrimonio edilizio realizzato abusivamente e alla dotazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie. Nelle more dell'approvazione del piano regolatore generale sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria esistente.
Le zone Cr non si condividono e pertanto se ne propone lo stralcio dal progetto di piano regolatore generale, per le stesse motivazioni esposte per le zone Br, ribadendo che operazioni di recupero e riqualificazione in tali ambiti possono avvenire solo dopo aver verificato la situazione amministrativa degli edifici che si intendono recuperare.
Zone Cerp:  per edilizia residenziale pubblica, art. 22, norme tecniche di attuazione
Sono aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, convenzionata, sovvenzionata ed edilizia economica e popolare. Tali zone sono normate dalle prescrizioni esecutive e comunque con una densità territoriale massima di 2,00 mc./mq.
Si condividono: la zona Cerp incuneata nella zona Br2 di Misilmeri, quella denominata Cozzo oggetto di prescrizione esecutiva, quella situata ad est del territorio comunale adiacente alla zona F3 e la zona Cerp a Portella di Mare che confina con la zona destinata a verde privato; non si ritengono condivisibili tutte le altre zone Cerp, per quanto rappresentato nel paragrafo sul dimensionamento espresso nel superiore parere.
Zona C4:  di residenza stagionale, art. 23, norme tecniche di attuazione
Comprende le aree di residenza stagionale con tipologia "a case isolate" poste in località Fondo Villa di Portella di Mare. La suddetta zona è oggetto di prescrizioni esecutive e regolamentata dalle relative norme di attuazione della suddetta pianificazione attuativa; nelle altre zone il piano regolatore generale si attua a mezzo di piani di lottizzazioni convenzionati con una superficie minima di intervento pari a 10.000 mq. mentre nell'area oggetto di prescrizioni esecutive l'indice di densità territoriale non può superare lo 0,30 mc./mq.
I piani di lottizzazione devono rispettare i seguenti parametri edilizi:
-  indice di densità territoriale: 0,30 mc./mq.;
-  rapporto di copertura max 1/10;
-  altezza max nuove costruzioni: 7,50 mt.;
-  piani fuori terra: max 2;
-  distacco dai confini dei lotti: 15 mt.;
-  lotto minimo: 1.500 mq.;
-  superficie da destinare a parcheggi 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.
I suddetti parametri dovranno essere osservati sia nelle aree libere, per le nuove costruzioni, sia per quelle già esistenti allo scopo di procedere al recupero del patrimonio edilizio ed al riordino urbanistico ed alla riqualificazione ambientale di dette aree edificate quasi totalmente in assensa di concessioni edilizie. I contenuti e le finalità dei suddetti parametri in tali aree sono gli stessi dei piani di recupero, ai sensi della legge regionale n. 457/78.
Per le costruzioni esistenti gli interventi consenti sono quelli di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Relativamente alle suddette zone questo serv. III prescrive che le stesse vengano stralciate dal progetto di piano regolatore generale per le stesse considerazioni fatte relativamente alle zone Br.
Zona C5  di residenza stagionale art. 24 N.T.A.
Sono comprese in tali zone le aree destinate ad edilizia stagionale poste nella frazione di Gibilrossa; parte delle suddette zone sono interessate da prescrizioni esecutive e pertanto normate dalle stesse, per le rimanenti parti il piano regolatore generale si attua a mezzo di P. di L. convenzionati estesi all'intera area omogenea; possono essere consentiti interventi di iniziativa privata, purché di superficie non inferiore a 10.000 mq. L'edificazione delle residenze private deve avvenire nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
-  indice di densità territoriale: 0,20 mc./mq.;
-  rapporto di copertura max: 1/10;
-  altezza max nuove costruzioni: 7,5 mt.;
-  lotto minimo: 1.500 mq.;
-  parcheggi all'interno dei lotti: 1 mq. ogni 10 mc. di volume.
I suddetti parametri da adottarsi nelle aree non oggetto di prescrizioni esecutive sono gli stessi da adottare nelle aree oggetto di prescrizioni esecutive che, oltre a normare l'edificazione nelle aree libere, sono finalizzati al riordino urbanistico, al recupero del patrimonio di edilizia stagionale ed alla riqualificazione ambientale di aree edificate abusivamente con valore e finalità di P.P.R.U. ai sensi della legge regionale n. 457/78.
Considerato che nella zona in oggetto sono presenti, come descritto dallo stesso progettista, molte costruzioni edificate quasi totalmente abusivamente, e considerato che, in questo caso, le prescrizioni esecutive hanno lo scopo di recuperare il patrimonio edilizio esistente, il riordino urbanistico oltre alla realizzazione di nuovi edifici di carattere stagionale, risulta assolutamente necessario che la zona C5 e la prescrizione esecutiva in essa contenuta venga stralciata affinché si operi una verifica tecnico-amministrativa del patrimonio edilizio esistente. Successivamente dopo tale verifica il comune dovrà determinarsi in ordine all'individuazione di tali ambiti ed alla redazione di piani particolareggiati di recupero; nelle more di detti adempimenti le suddette aree verranno classificate zone agricole E e gli interventi consentiti sull'esistente saranno normati dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettera a), b), c) e d).
Zona  C6  -  di residenza stagionale mista a ricettività turistico-alberghiera art. 25 N.T.A.
Sono comprese in tali zone le aree destinate a complessi residenziali anche stagionali, ad attrezzature ed impianti ricettivi (alberghi, pensioni, ostelli, rifugi, parchi di campeggio) ed alle attrezzature connesse alla ricettività turistica e per il tempo libero, poste nella frazione di Gibilrossa, ed interessate da prescrizioni esecutive e pertanto normate dalle stesse.
La realizzazione di strutture ricettive e dei relativi impianti deve rispettare i seguenti parametri urbanistici:
-  indice di densità fondiario: 1 mc./mq.;
-  rapporto di copertura max: 40%;
-  altezza max nuove costruzioni: 10 mt.;
-  lotto min.: 1.500 mq.
-  parcheggi: 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione.
La zona C6, e la relativa prescrizione esecutiva, non si condivide, in quanto risulta, a parere dello scrivente serv., un'impegno di territorio non necessario, considerato che già la destinazione stagionale risulta soddisfatta dalla zona C5 che, ancorché stralciata, e soggetta a ristudio, se ne condivide la destinazione di zona; per quanto riguarda invece la destinazione ad attività turistico-ricettiva, la stessa risulta soddisfatta dalla condivisione delle zone A1.
A1 insediamenti turistico-alberghieri, con relative attrezzature art. 26 N.T.A.
Le aree A1 comprendono le aree da destinare ad attività alberghiere e/o turistico - ricettive.
Le previsioni di piano regolatore generale si attuano a mezzo di P. di L. convenzionata estesa a tutta la zona perimetrata secondo i seguenti parametri urbanistici:
-  indice di densità fondiaria: 1 mc./mq.;
-rapporto di copertura max.: 40%;
-  altezza max nuove costruzioni: 7 mt.;
-  lotto minimo: 2.500 mq.
Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:
-  edifici e strutture ricettive a servizio dell'ospitalità: alberghi, residenze turistico-alberghiere;
-  edifici per l'attività complementari all'attività turistico-ricettiva: ristoranti, bar, discoteche, pubblici servizi;
-  servizi complementari.
Le zone A1 si condividono; si prescrive però che le stesse vengano tutte individuate nelle tavole di piano regolatore generale.
Zone D  per insediamenti produttivi art. 27
Parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per attività produttive. Il piano regolatore generale in tali zone si attua a mezzo di P.P. unitario per tutte le zone o P. di L. convenzionata o prescrizioni esecutive per le aree cui vi sono sottoposte. Le aree D sono suddivise nelle seguenti sottozone:
D1 -  Zona per insediamenti produttivi - centro annonario, direzionale e commerciale, art. 28 N.T.A.
La zona D1 è ubicata in località Portella di Mare, soggetta a prescrizioni esecutive e pertanto normata dalle stesse. Nel caso di eventuale difformità tra gli elaborati del piano regolatore generale e quelli delle prescrizioni esecutive, prevalgono gli elaborati delle prescrizioni esecutive.
La zona D1 si condivide.
D2  -  Zona per insediamenti produttivi - artigianali, piccole industrie e commerciali. - art. 29 N.T.A.
La zona D2 è ubicata ai margini della strada di scorrimento veloce Palermo- Agrigento, soggetta a prescrizioni esecutive e pertanto normata dalle prescrizioni esecutive. Le previsioni di piano regolatore generale si attuano a mezzo di P. di L. convenziata, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:
-  superficie minima di intervento: 10.000 mq.;
-  lotto minimo: 1.000 mq.;
-  indice di fabbricabilità fondiaria: 2 mc./mq.;
-  rapporto di copertura inferiore o uguale: 1/2;
-  altezza max: 8 m.;
-  piani f.t.: 2 fatta eccezione per i volumi tecnici;
-  speciali distacchi dai confini: 5 mt.;
-  distanza dal filo stradale: 10 mt.;
-  parcheggi almeno 1/4 della superficie scoperta del lotto;
-  verde privato almeno 1/4 della superficie scoperta del lotto.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria esistente e ampliamenti, sopraelevazioni, demolizione e ricostruzione nel rispetto dei parametri edilizi della zona, ad escusione del lotto minimo, sul patrimonio edilizio esistente, ivi compresi gli edifici ad uso residenziale.
La zona D2 si condivide.
Zona D3  -  Insediamenti produttivi misti a residenza, art. 30 N.T.A.
Comprende le aree destinate ad insediamenti produttivi esistenti e di completamento ai margini del centro urbano. La destinazione residenziale esistente e di nuova previsione è presente in tali zone nella misura del 50% dell'intera estensione. E' consentita l'edificazione a tipologia mista con una volumetria non inferiore al 60% destinata all'attività produttiva. Sono altresì consentiti locali destinati ad uffici per direzione aziendale all'interno degli edifici destinati ad attività produttive nella misura massima di 200 mq. da reperirsi nella parte non destinata alla produzione. Per gli interventi a tipologia mista l'edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:
-  lotto minimo: mq. 100;
-  rapporto di copertura all'interno dei lotti <=:1/2;
-  altezza max: m. 8;
-  piani f.t. di cui solo uno destinato a residenza: 2;
-  distanza dal filo stradale: m. 10;
-  distanza delle costruzioni dai confini del lotto: m. 5;
-  rapporto di copertura max per la parte residenziale 0,40 dell'intera superficie destinata ad attività produttiva;
-  sezione stradale delle strade di servizio ai singoli lotti >= m. 8.
Le suddette zone si attuano a mezzo di P. di L. convenzionato di ogni intera area omogenea intervallata da vie pubbliche, o piano particolareggiato attuativo unitario.
La zona D3 si condivide.
Zona  D4  per insediamenti produttivi, area attrezzata artigianale per imprese minori, artt. 31 e 58 N.T.A.
Sono comprese in queste zone le piccole imprese artigianali in corso di realizzazione finanziate dalla Provincia regionale di Palermo; la stessa è posta ad est, ai margini del centro abitato. Per tale zona valgono gli stessi parametri e le stesse prescrizioni dei progetti già approvati ed in corso di realizzazione; sono consentite varianti all'interno del planovolumetrico già approvato e non sono ammessi ampliamenti, sopraelevazioni o nuove edificazioni. Nel caso di demolizione e ricostruzioni valgono i parametri e le prescrizioni della zona D2.
La zona D4 si condivide.
Zona D5 - Insediamenti produttivi esistenti, artt. 32 e 58 N.T.A.
In tali zone è consentito il mantenimento delle attività preesistenti alla data di adozione del piano regolatore generale ubicate in zone diverse dalle D1, D2 e D3; in questi ambiti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia; nel caso di demolizione, la successiva ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei parametri della zona omogenea in cui ricadono gli edifici. Le suddette norme non valgono per quegli impianti per cui il piano regolatore generale ha disposto il trasferimento e nel caso di attrezzature pubbliche ovvero soggette a vincolo di inedificabilità.
La zona D5 si condivide.
Zona D6 - Distributori di carburanti, art. 33 N.T.A.
Comprende le aree interessate da impianti esistenti; nel caso di trasformazione è sottoposta a progetto specifico unitario dell'area identificata nel piano regolatore generale.
La zona D6 si condivide.
Zona D7 - Area di stoccaggio e di deposito rottamazione, art. 34 N.T.A.
Sono comprese in tale zona le aree destinate a stoccaggio, trattamento e demolizione di materiali ferrosi e non ferrosi ivi compresi la rottamazione dei veicoli a motore. E' ammessa la costruzione di magazzini, depositi, capannoni, uffici e locali di servizio secondo i seguenti parametri:
-  rapporto di copertura: 1/20 della superficie di intervento;
-  altezza max: 6 metri in un'unica elevazione fuori terra ad esclusione di impianti e volumi tecnici speciali.
La zona D7 si condivide.
Zona D8 - Area di deposito, costipazione e mascheramento dei rifiuti solidi inerti, art. 35 N.T.A.
Le previsioni del piano regolatore generale si attuano a mezzo di intervento edilizio diretto con le prescrizioni di cui all'art. 33.
La zona D8 si condivide.
Zona D9 - Cava di calcare, art. 36 N.T.A. (D.A.R.A. n. 495/99)
Su tale zona è stato emesso decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per l'apertura di una cava di calcare. Alla fine dell'attività di estrazione è obbligatorio il recupero e la riqualificazione ambientale dei siti interessati, predisposto di concerto con l'amministrazione comunale.
La zona D9 si condivide.
Zone E di verde agricolo art. 37 N.T.A.
Sulla base delle caratteristiche paesaggistiche, colturali e geomorfologiche sono state suddivise in E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10.
Zone E1 - Verde agricolo normale art. 38 N.T.A.
Parti di territorio destinate all'attività agricola e a quelle ad essa connessa.
In tali zone sono consentiti, oltre agli usi agricoli, la costruzione di silos, ricovero per animali, fienili, deposito cereali, serbatoi e vasche fuori ed entro terra, magazzini per attrezzi e macchine agricole; l'altezza delle costruzioni non può superare i 7,50 metri il rapporto massimo di copertura è fissato in 1/60, e il distacco dai confini di proprietà deve essere di almeno 10 metri, impianti e manufatti destinati alla trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali della zona, manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti, nuove costruzioni destinate ad uso residenziale anche stagionale, secondo una densità fondiaria di 0,03 mc./mq., costruzione di impianti destinate ad attività agroturistiche nell'ambito di aziende agricole, la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti nei limiti della volumetria esistente. L'edificazione nelle zone E1 è consentita a mezzo di singola concessione.
Le zone E1 si condividono.
Zone E2 - Verde agricolo di pausa e rispetto delle urbanizzazioni, art. 39 N.T.A.
Rappresentano le aree di verde agricolo posto ai margini dell'insediamento urbano e pertanto fungono da filtro e mascheramento.L'edificazione è normata dall'art. 38 con un indice fondiario di 0,02 mc./mq.
Le zone E2 si condividono.
Zone E3 - di tutela dei valloni, art. 40 N.T.A.
Costituiscono oggetto speciale di tutela dei corsi d'acqua, la vegetazione e l'habitat naturale. In tali zone non è consentita alcuna edificazione né l'apertura di nuove strade carrabili, se non previste espressamente nel piano regolatore generale, la costruzione di reti tecnologiche, il prelievo di materiale inerte, lavori di regimentazione delle acque alterazione dei corsi d'acqua. Sono invece consentiti il mantenimento delle colture agricole e l'aperture di sentieri pedonali. Per i fabbricati esistenti è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le zone E3 si condividono.
Zone E4 - Aree boschive e di forestazione, art. 41 N.T.A.
Rappresentano le aree individuate come boschi dallo studio agricolo-forestale. Sono consentite rivolte alla conservazione e utilizzazione del patrimonio naturale esistente, nuove zone boscate, argini, terrazzamenti, brigli, apertura di nuovi sentieri pedonali e nuove strade strettamente necessarie per la conduzione dei fondi agricoli, il risanamento conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il cambiamento di destinazione degli edifici esistenti.
Le zone E4 si condividono, si prescrive però che, per quanto riguarda la possibilità di cambio di destinazione degli edifici esistenti, si aggiunga: "compatibile con la destinazione specifica di zona E4".
Zona E5 - Verde agricolo con possibilità di agriturismo, art. 42 N.T.A.
Rappresentano aree di verde agricolo particolarmente suscettibili di svolgere attività ricettivo-turistico particolare (agriturismo). Tali zone sono normate da normative nazionale e regionale, nel rispetto delle norme del verde agricolo E1.
Le zone E5 non si condividono, stante che gli interventi di agriturismo possono essere ubicati in aree di verde agricolo che posseggono caratteristiche di particolare pregio naturalistico e paesaggistico e non già in aree in cui è presente la vicinanza con aree altamente antropizzate quali le zone E6.
Zona E6 - Verde agricolo con densità edilizia esistente superiore all'indice di zona, art. 43 N.T.A.
Rappresentano le aree di verde agricolo dove sono presenti insediamenti abitativi realizzati con indici fondiari superiori a quelli del verde agricolo ossia dello 0,03 mc./mq. In tali zone perimetrate nelle tavole di piano regolatore generale non è consentita alcuna nuova edificazione; è consentito invece, nelle aree libere, la realizzazione di opere di urbanizzazione ed impianti per i servizi a rete relativi. Per i manufatti esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di ristrutturazione edilizia, nel rispetto della volumetria esistente e del relativo rapporto di copertura.
Considerato che per gli insediamenti esistenti ed individuati nel progetto di piano, non si conosce la situazione amministrativa, questo servizio III ritiene che le suddette aree dovranno essere soggette a verifica tecnico- amministrativa allo scopo di accertare se esistono i requisiti che ammettano la possibilità di realizzare nelle aree libere le opere di urbanizzazione primaria, proposte nelle N.T.A; successivamente, accertata la legittimità dei singoli edifici ed anche in virtù del carico urbanistico che insiste in tali ambiti, gli stessi potranno essere assentiti, previo proposta di adeguata zonizzazione. Nelle more di tale adempimento nelle suddette aree saranno consenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per tali aree il progettista propone anche la destinazione Al (alberghiera) che questo servizio non condivide.
Zona E7 - Verde agricolo a suscettività sportiva, art. 44 N.T.A.
In tali zone le destinazioni d'uso ammesse sono quelle agricole produttive di cui al precedente art. 38 con l'esclusione di impianti di trasformazione e conservazione di prodotti agricoli ed impianti agricolo-produttivi e zootecnici
Per gli usi residenziali tali zone si attuano con interventi diretti secondo i seguenti parametri edilizi:
-  i.f.: 0,03 mc./mq.;
- altezza max degli edifici: 7 mt.;
-  piani f.t.: 2;
-  distanza minima dai confini: 10 mt.;
-  distanza minima dai fabbricati: 20 mt.;
è consentita inoltre la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura esistente e della destinazione esistente.
Per gli usi sportivi le suddette aree si attuano a mezzo di piani di lottizzazione convenzionata secondo le seguenti prescrizioni:
-  superficie minima di intervento: 5.000 mq.;
-  rapporto di copertura  <= 1/10;
-  altezza max: 6 m.;
-  elevaz. f. t.: 1 fatta eccezione per i volumi tecnici.
La zona E7 non si condivide.
Zona E8 - Verde di tutela dell'area archeologica, art. 45 N.T.A.
La zona E8 comprende l'area che circonda l'area archeologica vincolata dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali. In tale zona è consentita l'edificazione, non sono invece ammesse attività che ne modifichino la natura e la destinazione d'uso; non è altresì consentito l'abbattimento di alberi di alto fusto esistenti.
La zona di rispetto dell'area archeologica si condivide.
Zona E9 - Area di salvaguardia ambientale, art. 46 N.T.A.
Aree che presentano particolari caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche o di instabilità, per la presenza di alberi ad alto fusto, per la presenza di vegetazione ripariale o per l'elevato interesse paesaggistico-ambientale. In tali zone sono consentite opere volte alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale esistente. E' altresì consentita la demolizione e ricostruzione nei limiti della stessa volumetria dei fabbricati esistenti. Per la realizzazione o residenziali da parte di conduttori di fondi agricoli è consentito il trasferimento di volumetria corrispondente alla superficie ricadente in zona E9 nelle zone E1, purché ad esse immediatamente contigue.
La zona E9 si condivide ad eccezione dell'ultimo e penultimo comma dell'art. 46 delle norme di attuazione.
Zona E10 - Verde di tutela del fiume Eleuterio, art. 47 N.T.A.
In tale zona sono consentite costruzioni di qualsiasi tipo e natura ad eccezione di quelle di irregimentazione idraulica che però devono arretrarsi di 30 metri dagli argini del fiume, nonché dalle singolarità orografiche di rilievo. L'edificazione è consentita a mezzo di singola concessione. Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni per demolizioni integrali o negli ampliamenti, va rispettata la distanza dal confine delle strade vicinali pari a 10 metri; gli arretramenti dalle strade comunali e provinciale il distacco è stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.
Si condivide la destinazione di zona per la particolare natura del bene da tutelare, ma proprio in funzione di ciò non si condivide la normativa che consente "l'edificazione di qualsiasi tipo e natura". Poiché trattasi comunque di "verde" a tutela occorre che venga rispettata la destinazione d'uso specifica della zona omogenea e specificare nelle norme di attuazione gli interventi consentiti in base alla natura agricola del terreno ed alle norme che regolamentano il verde agricolo generalmente inteso.
Zona dei servizi residenziali, art. 48 N.T.A.
Sono comprese in tali aree le sedi di attività pubbliche o di interesse pubblico, di cui agli artt. 3 e 4 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Per i servizi residenziali ricadenti all'interno delle zone A1 sono ammessi solamente interventi di manutenzione e restauro di manufatti esistenti con esclusione di qualsiasi nuova costruzione; è altresì prescritto il restauro del verde storico esistente.
La zona per i servizi residenziali si condivide.
Zona F - attrezzature e servizi di livello urbano e territoriale, art. 49 N.T.A.
Parti del territorio destinate al centro civico, direzionale, commerciale misto a residenza.
Le suddette zone sono regolamentate dalle prescrizioni esecutive. La loro realizzazione è prevista previa approvazione da parte della commissione edilizia di progetti planovolumetrici o di sistemazione dell'intera zona omogenea, nel rispetto delle varie leggi che regolamentano i vari tipi di attrezzature.
Le zone F si condividono.
Parchi, art. 50 N.T.A.
All'interno di tali aree è vietata qualsiasi attività edificatoria ad eccezione del restauro dei manufatti edilizi esistenti; è consentita l'apertura di piste e piazzuole di sosta per la fruizione del parco stesso.
Le aree dei parchi si condividono.
Prescrizioni particolari.
Gli interventi sulla viabilità esistente sono normati dall'art. 51 delle N.T.A.
Gli edifici, i complessi edilizi e i manufatti, sparsi nel territorio agricolo che hanno una particolare valenza storica, indicati nelle tavole di zonizzazione, sono soggetti a prescrizioni particolari normati dall'art. 52 delle N.T.A.
L'art. 53 norma l'arretramento delle costruzioni la cui edificazione pur consentita dagli indici di zona deve arretrarsi al di là della linea perimetrale individuata dagli elaborati, per effetto di vincoli normativi di diversa natura.
L'art. 54 norma i vincoli di tutela degli acquiferi, degli elettrodotti, di rispetto stradale, paesaggistico ed idraulico forestale; alcuni di questi vincoli non sono stati visualizzati nelle tavole di piano; si prescrive che gli stessi vengano individuati ed esattamente visualizzati negli elaborati del piano regolatore generale.
Gli interventi previsti nelle prescrizioni esecutive, nei piani particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate ricadenti nelle zone C e D sono normati dall'art. 56 delle N.T.A.
L'area minima di intervento urbanistico può essere derogata rispettando l'art. 57 delle N.T.A.
Le norme transitorie sul rilascio di concessioni edilizie, lottizzazioni convenzionate e autorizzazioni rilasciate sono regolamentate dall'art. 59 delle N.T.A., mentre le misure di salvaguardia sono rappresentate dall'art. 60 delle N.T.A..
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Il progetto di piano individua nell'ambito delle prescrizioni esecutive 9 zone che il piano regolatore generale colloca: nell'espansione urbana C1 e C.ERP di edilizia residenziale e residenziale pubblica, denominata "Gabatutti", nella zona C1 di edilizia residenziale di espansione, denominata "Chiasso Verdi", nella zona C.ERP di edilizia residenziale pubblica denominata "Cozzo", nella zona per insediamenti produttivi D2 in località denominata "Don Cola", nella zona F3 di attrezzature e servizi a livello urbano e territoriale (centro civico, direzionale, commerciale, espositivo, misto a residenze e strutture alberghiere), nella zona C3 di espansione urbana residenziale a Portella di Mare zona monte, nella zona C3 e C.ERP di espansione urbana residenziale a Portella di Mare zona valle, nella zona C4 di residenza turistico stagionale a Portella di Mare zona villa, nelle zone C5 e C6 di residenza turistico stagionale e ricettivo alberghiero in località Gibilrossa.
Prescrizione esecutiva denominata Gabatutti
La suddetta prescrizione esecutiva si colloca a sud-est del centro urbano e si incunea tra due aree destinate dal piano in esame a Br1, poste rispettivamente a monte ed a valle della stessa.
Nell'ambito di detto piano esecutivo sono presenti due differenti tipi di insediamenti la zona C1 e la zona C.ERP.
Alla luce delle considerazioni sul dimensionamento rappresentato nel superiore parere la prescrizione esecutiva denominata Gabatutti non si condivide.
Prescrizione esecutiva denominata Chiasso Verdi
Il piano attuativo in oggetto riguarda un'area di espansione residenziale posta tra la zona A e la zona Br1.
In tale zona sono previsti 8 edifici in linea con tre piani fuori terra, di superfici diverse, un'area posta in adiacenza alla zona A, da destinare ad uffici socio assistenziali, ad asili nido e/o scuola materna, di 2 elevazioni fuori terra, una vasta area di verde pubblico localizzata a monte dell'area oggetto di intervento, parcheggi pubblici ubicati all'esterno e privati ubicati nei piani cantinati degli edifici. Sono previsti altresì le opere di urbanizzazione primaria a rete:
-  rete fognante acque bianche;
-  rete fognante acque nere;
-  rete idrica;
-  rete di distribuzione del gas;
-  rete della pubblica illuminazione;
-  rete di distribuzione dell'energia elettrica;
-  rete telefonica.
Dimensionamento del piano attuativo:
-  superficie totale: mq. 22.923,00;
-  densità territoriale max: mc./mq. 2;
-  volume massimo consentito: mc. 45.846,00;
-  volume di progetto: mc. 45.844,00;
-  utilizzo abitativo: mc. 45.844,00;
-  abitanti insediabili: n. 352.
Attrezzature e servizi e verifica standards:
  D.I.n.1444/68 Di progetto 
-  verde pubblico  mq. 3.168,00 mq. 3.620,00 
-  istruzione  mq. 704,00 
-  attrez. Interes. Comune  mq. 880.00 mq. 2.104.00 
-  parcheggi  mq. 1.584,00 mq. 881,00  

Per quanto riguarda la prescrizione esecutiva della zona C1 denominata Chiasso Verdi, poiché sulla stessa sono state presentate diverse osservazioni che rivendicano un diritto acquisito sia di edifici già costruiti che di concessioni edilizie rilasciate dall'A.C. prima dell'adozione del piano regolatore generale, questo servizio è del parere che venga condivisa la destinazione di zona e che, previa verifica tecnico-amministrativa delle costruzioni realizzate, la prescrizione esecutiva possa essere anch'essa condivisa; risulta comunque necessario che la stessa venga rimodulata in funzione delle nuove realtà presenti sulla zona.
PRESCRIZIONE ESECUTIVA IN CONTRADA COZZO
La suddetta prescrizione esecutiva è ubicata in contrada Cozzo ai margini dell'abitato. Tale area denominata C.ERP è destinata ad edilizia residenziale pubblica, agevolata convenzionata sovvenzionata, in prossimità di un complesso immobiliare I.A.C.P. che però non viene incluso nel perimetro della prescrizioni esecutive. All'interno dell'area in oggetto ricadono 3 costruzioni abusive che sono state inglobate nel piano attuativo senza che di questi venga data notizia sulla sanabilità, avvenuta sanatoria o meno degli stessi e 4 rustici.
Questo serv. III ritiene di condividere la prescrizione esecutiva in località Cozzo a condizione che venga verificata la situazione amministrativa degli edifici abusivi; si prescrive altresì di includere nella pianificazione attuativa l'edificio dall'I.A.C.P. giacché realizzato; in tal caso la prescrizione esecutiva deve essere dimensionata per un numero di abitanti previsti più quelli dell'edificio dello I.A.C.P., così di conseguenza anche le attrezzature; diversamente gli abitanti di detto immobile non avendo a disposizioni attrezzature di loro pertinenza graverebbero, per la precipua ubicazione, sulla dotazione di attrezzatura del piano esecutivo, risultando questo di conseguenza sottodimensionato.
Prescrizione esecutiva insediamenti produttivi denominata Don Cola
La zona D2, localizzata nei pressi dello scorrimento veloce Palermo-Agrigento - Misilmeri sud , nasce dall'esigenza di dare risposta ad un consorzio di imprese, che ha fatto esplicita richiesta di due unità produttive aventi caratteristiche dimensionali ben precise. La suddetta P.E. è stata localizzata all'interno di una vasta zona D2. La scelta localizzativa deriva anche dall'esigenza di garantire un collegamento con una zona D del P. di F., oggetto di intervento da parte della Provincia regionale di Palermo di insediamento produttivo con 18 unità, e delle opere irrigue del S. Leonardo posto a valle della strada di scorrimento veloce Palermo-Agrigento.
L'area oggetto di P.E. è destinata ad insediamenti produttivi di tipo commerciale ed espositivo, artigianale e piccolo industriale e pertanto è suddivisa nelle seguenti sottozone:
-  D2.1 - zona per insediamenti a carattere artigianale e piccolo industriale;
-  D2.2 - zona per insediamenti produttivi a carattere artigianale e commerciale;
-  Cc - centro commerciale espositivo;
-  F/v.1 - attrezzature di interesse comune in verde pubblico,
-  Vm - verde di margine e di mascheramento;
-  Vr - verde di arredo urbano e stradale;
-  P - area di sosta e di parcheggio per autoveicoli e per automezzi pesanti.
Le destinazioni d'uso ammesse in tale zona sono le seguenti:
-  edifici ed impianti per attività artigianali e piccolo industriali, purché non nocive ed inquinanti ai sensi del decreto ministeriale 13 dicembre 1976 e successive modifiche ed integrazioni;
-  depositi e magazzini per attività commerciali all'ingrosso, laboratori, magazzini, depositi, uffici e locali per l'esposizione e la vendita;
-  attività di autotrasporto;
-  sedi di servizi alle imprese e allo sviluppo, sede di servizi finanziari, postali e telematici, sedi di uffici amministrativi, sedi di associazioni di imprese ed organizzazioni sindacali, pubblici esercizi;
-  residenze di servizio alle attività produttive;
-  servizi sportivi e ricreativi;
-  servizi turistico-amministrativi;
-  servizi culturali amministrativi;
-  verde pubblico e attrezzato;
-  viabilità e parcheggi.
Sono previste altresì le opere di urbanizzazione primaria a rete:
-  rete fognante acque bianche;
-  rete fognante acque nere;
-  rete idrica;
-  rete della pubblica illuminazione;
-  rete di distribuzione dell'energia elettrica;
-  rete telefonica.
Le opere di urbanizzazione secondaria con la sistemazione degli spazi pubblici e delle aree di pertinenza riguardano:
-  la rete stradale con i relativi spazi di sosta e di manovra, il verde di arredo stradale ed i parcheggi;
-  la sistemazione degli spazi a verde pubblico alberato e/o attrezzato per il gioco ed il tempo libero;
-  attrezzature in verde pubblico.
Il piano esecutivo si attua a mezzo di:
1)  progetto unitario di iniziativa pubblica comprendente tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed i manufatti edilizi;
2)  progetti di opera pubblica per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
3)  progetti unitari di comparto per le attività produttive (zona D2.1, D2.2, Cc).
Dimensionamento del piano.
Superficie territoriale delle prescrizioni esecutive mq. 67.406.
-  superficie della zona per insediamenti residenziali D2.1-D2.2      mq. 37.459 
-  viabilità e percorsi pedonali      mq. 13.053  
-  viabilità esistente      mq. 1.120  
-  parcheggi      mq. 4.742 
-  attrezzatura      mq. 340 
-  verde pubblico attrezzato      mq. 1. 810 
-  verde di arredo stradale      mq. 2.650 
-  verde di mascheramento e di margine      mq. 1.470 
-  superficie interessata da edilizia esistente      mq. 4.762 
  Sommano mq. 67.406 

Superficie fondiaria zona insediamenti produttivi:
-  Z.T.O. D2.1 - insediamenti produttivi artigianali e piccolo industriale
comparto edificatorio D2.1 - corpo 1      mq. 14.775 
comparto edificatorio D2.1 - corpo 2      mq. 12.783 
  Sommano mq. 27.558 

-  Z.T.O. D2.1 - insediamenti produttivi artigianali e commerciale
comparto edificatorio D2.2 - corpo 3      mq. 7.635 
-  Z.T.O. - Cc - centro commerciale espositivo      mq. 2.276 
Totale comparti edificatori      mq. 37.469 
-  superficie coperta comparti edificatori      mq.  18.070 
-  area di pertinenza dei fabbricati      mq.  16.577 
-  verde di pertinenza e di percorsi      mq.    4.386 
  Sommano mq.  39.033 

Densità fondiaria comparti
-  superficie fondiaria comparti  . mq. 39.033 
-  volumetria comparti edificatori      mc. 73.715 
-  indice di densità fondiaria      mc./mq. 1.89  

Densità territoriale per insediamenti produttivi
-  superficie territoriale      mq. 59.374 
-  volumetria comparti edificatori      mc. 73.715 
-  volumetria attrezzature      mc. 2.840 
Totale volumetria      mc. 76.555 
-  indice di densità fondiaria      mc./mq. 1,29  

Verifica degli standards
Aree pubbliche di previsione:
-  verde pubblico attrezzato      mq. 1.810 
-  parcheggi pubblici      mq. 3.292 
  Sommano mq. 5.102 

-  verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici (10% della superficie dei comparti) mq. 37.469 x 10% = mq. 3.746 < mq. 5.102
-  centro commerciale:      mq. 2.610 (superficie lorda pavimento) 
-  verde pubblico      mq. 1.406 
-  parcheggi      mq.    1.450 
  Sommano mq. 2.586 

-  verde pubblico e parcheggi (80% della superficie lorda del Cc.) mq. 2.610 x 80% = mq. 2.088 < mq. 2.856 di cui il 50% destinato a parcheggio
La prescrizione esecutiva della zona D2 per insediamenti produttivi in località Don Cola si condivide.
Prescrizione esecutiva zona F3 centro civico, direzionale, commerciale, espositivo, misto a residenze e strutture alberghiere
L'area in oggetto è ubicata a valle del viale Europa, ex Circonvallazione, dove attualmente esiste l'impianto di depurazione in adiacenza a fabbricati residenziali e per il quale il progetto di piano ne prevede lo spostamento a valle della strada di scorrimento veloce Palermo-Agrigento, in prossimità del fiume Eleuterio.
In tale zona sono previsti alcune attrezzature di interesse generale quali: un centro civico, un centro direzionale, espositivo, commerciale, nonché edilizia residenziale di tipo convenzionata e strutture alberghiere.
Considerato che la suddetta prescrizione esecutiva rappresenta un polo di attrezzature di interesse pubblico, la stessa si condivide, ad esclusione delle aree destinate a residenza, posto che il comune è già servito di zone per edilizia residenziale pubblica agevolata sovvenzionata convenzionata tale da soddisfare il fabbisogno abitativo in tal senso; pertanto per la stessa si prescrive la rimodulazione.
Prescrizione esecutiva residenziale localizzata nella frazione di Portella di Mare, zona monte
La prescrizione esecutiva di cui sopra è situata a ridosso del nucleo urbano più antico e contigua alla zona Br di agglomerato abusivo.
Nell'ambito di detto piano esecutivo sono presenti due differenti tipi di insediamenti la zona C3 e la zona C.ERP.
Alla luce delle considerazioni sul dimensionamento rappresentato nel superiore parere, la prescrizioni esecutive delle zone C3 e C.ERP localizzata nella frazione di Portella di Mare, zona valle, non si condivide.
Per quanto riguarda le attrezzature localizzate all'interno della prescrizione esecutiva, quand'anche le stesse soddisfino la dotazione di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, in linea di principio la tipologia di attrezzature previste potrebbe essere condivisa nella misura in cui le stesse siano ragionevolmente necessarie al raggiungimento della dotazione di attrezzature dell'intera frazione di Portella di Mare esclusa la zona Br per la quale è stato proposto lo stralcio ai fini dell'accertamento sull'ammissibilità o avvenuta sanatoria degli edifici che vi ricadono. Sembra opportuno, a parere di questo serv. III, che codesta Amministrazione effettui tale verifica.
Prescrizione esecutiva residenziale localizzata nella frazione di Portella di Mare, zona valle
Area di modeste dimensioni posta tra la parallela alla strada di scorrimento veloce Palermo-Agrigento e la via Nazionale.
Nell'ambito di detto piano esecutivo sono presenti due differenti tipi di insediamenti: la zona C3 e la zona Cerp.
La prescrizione esecutiva localizzata a Portella di Mare denominata "Zona Valle" si condivide.
Prescrizione esecutiva residenziale localizzata nella frazione di Portella di Mare, contrada Fondo Villa
La suddetta prescrizione esecutiva non si condivide, conformemente a quanto espresso nel superiore parere relativamente alle zone C4 e le zone Br.
Prescrizioni esecutive residenziali localizzate nella frazione di Gibilrossa
La suddetta prescrizione esecutiva non si condivide, conformemente a quanto espresso nel superiore parere relativamente alle zone C5 e C6 e le zone Br.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Dall'esame del regolamento edilizio, adottato contestualmente al piano regolatore generale, si sono rilevate delle imprecisioni ed inesattezze e pertanto si ritiene che lo stesso debba essere complessivamente adeguato alla normativa vigente.
In linea generale, nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n. 23/98 la dicitura "il sindaco" deve essere sostituito con "il capo settore responsabile" tranne che nel caso della commissione edilizia comunale la cui presidenza resta di competenza del sindaco o suo delegato.
Il regolamento edilizio si condivide.
OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI
A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte nei termini n. 360 osservazioni ed opposizioni nei termini di legge e n. 28 fuori i termini di legge, una delle quali rappresenta un'integrazione all'osservazione n. 19 presentata entro i termini di legge e per la quale il progettista si era già espresso. Il gruppo di progettazione ha prodotto le proprie deduzioni su tutte le osservazione. Inoltre sono pervenute in Assessorato n. 12 osservazioni di cui 10 rappresentano riproposizioni di osservazioni già presentate entro i termini di legge e per le quali il progettista ha formulato le proprie deduzioni e questo servizio ha espresso il proprio parere, e due osservazioni invece sono state presentate direttamente a questo Assessorato dai signori: ing. Salvatore Panico, nella qualità di rappresentante dell'ENI S.p.A. e da Orlando Giovanni, in rappresentanza dei cittadini residenti nel territorio di Piano Stoppa, per le quali lo scrivente servizio si riserva di controdedurre; pertanto alla luce di quanto sopra le stesse vengono trasmesse al comune affinché possa formulare le proprie deduzioni e trasmetterle a questo Ufficio congiuntamente alle controdeduzioni di rito.
Tutte le osservazioni sono state visualizzate nelle apposite tavole di piano regolatore generale.
Per quanto riguarda l'esame delle osservazioni e/o opposizioni si rimanda alle cartelle di seguito riportate, ad esclusione dell'osservazione n. 362 presentata dall'ufficio tecnico comunale il cui esame per l'articolazione della osservazione medesima viene di seguito riportato:
OSSERVAZIONE N. 362
L'osservazione sostanzialmente pone in evidenza due tipi di discrasie, la prima relativa ad errori materiali negli elaborati grafici e precisamente nelle tavole C1.1, C1.2, C1.3 e C2.2/3/4, e la seconda dovuta al fatto che prima dell'adozione del piano regolatore generale sono state rilasciate n. 24 concessioni edilizie e per le quali si chiede la modifica del progetto di piano.
A tal riguardo il progettista deduce che le stesse vengono tutte accolte; tuttavia, in relazione alle concessioni edilizie rilasciate prima dell'adozione del piano regolatore generale distingue diversi casi, e precisamente:
1)  C.E. rilasciate in aree assoggettate a P.E., adottate congiuntamente al piano regolatore generale;
2)  C.E. rilasciate in aree destinate nel piano regolatore generale ad attrezzature di cui ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/68;
3)  C.E. rilasciate in aree già edificabili ma con indici fondiari diversi;
4)  C.E. rilasciate in aree con destinazione diversa dalle zone B.
In ogni caso, specifica il progettista, tutte in contrasto con le previsioni di piano e in aree libere e disponibili al momento del sopralluogo congiunto con l'U.T.C.
Aggiunge inoltre che le C.E. nn. 19/2000, 5/2001, 9/2001, 36/2002, 45/2002 e 47/2002 compromettono il progetto della P.E. in località "Chiasso Verdi", pertanto per le stesse rimanda all'A.C. la valutazione e la soluzione da adottare per l'intero ambito urbanistico.
PARERE DEL SERVIZIO III
Le valutazioni prodotte dal progettista sono ritenute corrette e pertanto si prescrive che le tavole del progetto di piano vengano adeguate sia per quanto riguarda gli errori materiali che le C.E. rilasciate. Per quanto riguarda invece le C.E. rilasciate nell'area assoggettata alla P.E. in località Chiasso Verdi, poiché per la stessa è stata condivisa la destinazione di zona, si prescrive che venga effettuata una verifica tecnico-amministrativa sulle costruzioni già rilasciate così come riportato nel superiore parere.
CONSIDERAZIONI
Per tutto quanto sopra rappresentato, questo servizio III è del parere che il piano regolatore generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Misilmeri, sia da ritenere approvabile con le prescrizioni, condizioni e stralci riportati nel superiore parere che così si possono riassumere:
Zone condivise:
-  zona A;
-  zona B1 di Misilmeri;
-  zona B2 di Portella di Mare;
-  zona C3 di Portella di Mare;
-  zona Cerp di Misilmeri incuneata nella zona Br2, quella confinante con la zona F3, quella a Portella di Mare confinante con la zona destinata a verde privato;
-  zone A1;
-  zone D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9;
-  zone E1, E2, E3, E7, E8;
-  zone F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9;
-  zone parchi: PUC, PUR, PUG, PUF.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
-  P.E. denominata Don Cola;
-  P.E. denominata zona Valle di Portella di Mare;
Zone non condivise:
-  zone C1 in contrada Gabatutti;
-  zona C1 in contrada Cangialosi;
-  zona C2 posta ad ovest del territorio comunale di Misilmeri;
-  zone Cerp in località Gabatutti, quella facente parte della P.E. zona Monte di Portella di Mare, quelle di Portella di Mare una immersa nel verde privato e l'altra confinante con la zona C3 ed il parcheggio pubblico;
-  zone E5, E7 e la destinazione A1 prevista nelle zone E6, le norme di attuazione della zona E10 nella parte che consente "l'edificazione di qualsiasi tipo e natura".
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
-  P.E. denominata Gabatutti;
-  P.E. zona Monte di Portella di Mare;
-  P.E. zona fondo Villa;
-  P.E. nella frazione di Gibilrossa;
Zone stralciate:
-  zone Br1;
-  zone Br2;
-  zona C1 oggetto di prescrizione esecutiva denominata Chiasso Verdi;
-  zone Cr, C4, C5, C6;
-  P.E. denominata Cozzo;
Zone soggette a prescrizioni:
-  zona B3;
-  P.E. F3;
- E4, E6.


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Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n 529 dell'8 marzo 2006, che di seguito si trascrive:
" Il Consiglio
Vista la nota prot. n. 48 del 9 settembre 2005, con la quale l'U.O. 3.1 del servizio 3° del D.R.U., ha trasmesso il parere n. 8 del 9 settembre 2005, reso ai sensi dell'art. 68 u.c. della legge regionale n. 10/99, sul piano regolatore generale segnato in oggetto;
Sentito il rappresentante del comune di Misilmeri;
Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati al suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole dell'ufficio;
Valutata l'impostazione complessiva del piano regolatore generale in esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell'ufficio, nonché quelli rappresentati dall'amministrazione comunale in sede di audizione, il Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'ufficio, che è parte integrante del presente voto, con l'introduzione di prescrizioni che di seguito si riportano:
Aspetti geologici
Ampie e diffuse sono le limitazioni all'uso del territorio dovute tanto alla morfologia collinare, che caratterizza il centro urbano e le aree di espansione, quanto alla presenza di una spessa coltre detritica immersa in una falda acquifera.
Da queste limitazioni generalizzate scaturiscono le prescrizioni da seguire in tutte le aree soggette ad espansione ricadenti sui terreni detritici: i progetti dovranno essere corredati da adeguate indagini dirette, atte ad accertare la stratimetria, l'eventuale presenza della falda e le caratteristiche geotecniche dei terreni.
Dovranno essere previste altresì adeguate verifiche di stabilità del pendio su cui insistono le costruzioni.
Vengono qui richiamate integralmente le prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 64/74.
Aspetti di carattere paesistico-ambientale:
Le norme tecniche di attuazione vanno integrate nel modo seguente:
Artt. 12 e 45
-L'area A (area soggetta a vincolo in base al decreto n. 1955/82 dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali) di "Pizzo Cannita", il cui toponimo è riportato nella tavola di piano denominata C1.1, va visualizzata negli elaborati di piano secondo la planimetria che si allega, e per essa va prescritta l'inedificabilità assoluta;
-  Per l'area classificata F11 "Area attrezzata per la fruizione dell'area archeologica" riportata nella tavola di piano denominata C1.1, sono consentiti interventi di ristrutturazione e manutenzione dell'esistente, anche con finalità di supporto alla fruizione della zona archeologica;
-  Per l'area classificata E8 "Verde di tutela dell'area archeologica" riportata nella tavola di piano denominata C1.1, sono consentiti interventi di ristrutturazione e manutenzione dell'esistente;
-  Tutti gli interventi riguardanti la trasformazione dei luoghi negli ambiti della "Montagnola Villa" e del "Feotto Cannita": aree indiziate per la dispersione di materiale antico in base alle risultanze di indagini archeologiche di superficie, dovranno essere autorizzati preventivamente dal servizio archeologico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
-  L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere da effettuarsi nel Castello e nella zona F5 "Area attrezzata per la fruizione del Castello", dovrà essere autorizzata preventivamente dal servizio archeologico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Art. 14
Nelle more della redazione del piano particolareggiato e/o di recupero, tutti gli interventi nel centro storico dovranno essere sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Art. 36
L'apertura di nuove cave e l'esercizio delle attività estrattive, nonché i rinnovi delle autorizzazioni per la prosecuzione dell'attività estrattiva sono subordinati alla preliminare valutazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 127/80 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi degli artt. 140 e/o 142 del decreto legislativo n. 42/2004 per quelle ricadenti in aree vincolate;
Art. 52
I beni d'interesse etno - antropologici individuati nel piano dovranno essere integrati alla luce delle emergenze riportate nell'elenco che si allega, individuate nelle recenti campagne di catalogazione. Per detti beni, il rilascio di concessione edilizia o autorizzazione va subordinato al preventivo parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Zonizzazione
1)  Dalla documentazione presentata in sede di audizione emergono elementi giustificativi posti alla base del dimensionamento del piano e della classificazione in zona "Br" dei tessuti urbani prevalentemente abusivi, provenienti dalle perimetrazioni effettuate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 37/85.
Detti ambiti sono stati riproposti come zone "Br" con lo scopo di uniformarsi alle finalità della legge regionale n. 17/94, laddove all'art. 9 prescrive che, in sede di formazione del piano regolatore generale, la pianificazione di recupero urbanistico, ex legge regionale n. 37/85, si deve armonizzare con quella ordinaria.
Su tale aspetto il comune ha evidenziato che i contesti urbani classificati come zone "Br", non risultano gravati da vincoli che ne precludano l'edificabilità, e che per la totalità del patrimonio edilizio esistente, sono in corso di definizione le procedure amministrative di regolarizzazione previste dalle leggi sulla sanatoria edilizia.
Alla luce di quanto sopra il Consiglio prende atto delle argomentazioni esposte dal comune in sede di audizione, e considerato che le zone "Br1", "Br2", "B3", nel contesto del tessuto urbano di Misilmeri si sono nel tempo uniformate alla morfologia urbana delle zone "B" tradizionali, le ritiene condivisibili;
2)  Per quanto riguarda il dimensionamento del piano, il Consiglio ritiene plausibili i chiarimenti forniti dall'amministrazione in sede di audizione. In relazione a ciò, tenuto conto che le previsioni del piano in esame risultano nel complesso ridimensionate rispetto a quelle dell'attuale programma di fabbricazione, si ritiene pertanto di condividere la zona "C1" oggetto di prescrizione esecutiva denominata "Gabatutti", e l'attigua zona "C2", nonché la zona "C1" - "Cangialosi". Peraltro le suddette previsioni si pongono come cerniera tra le zone "Br" condivise, poste a sud-ovest dell'abitato, definendo il margine urbano in tale direzione;
3)  Le zone "Cerp" non condivise dall'ufficio si pongono in realtà come ricucitura di brani di un disegno urbano che altrimenti resterebbe sfrangiato. Pertanto, in relazione alla loro limitata estensione, vengono in questa sede condivise, compresa la prescrizione esecutiva denominata "Cozzo";
4)  Le zone "C4" vanno riconsiderate alla luce delle superiori prescrizioni espresse sugli aspetti di carattere paesistico-ambientale;
5)  Per quanto attiene alla prescrizione esecutiva localizzata nella frazione di Portella di Mare - zona monte, la stessa va condivisa in rettifica alla discrasia riportata nel parere dell'ufficio;
6)  Con riferimento alla programmazione commerciale (legge regionale n. 28/99), i dati della scheda riportati sotto la voce "Prescrizioni", che si riferiscono alle superfici di vendita di cui all'art. 3 del D.P.R.S. 11 luglio 2000, devono essere verificati e rapportati al numero degli abitanti residenti nel comune, così come individuato nel medesimo articolo.
Osservazioni e opposizioni
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano in esame sono decise in conformità al parere dell'ufficio, ad eccezione di quelle ricadenti in ambiti condivisi con le superiori considerazioni, e pertanto sono così valutate:
Le osservazioni nn. 1, 2, 20, 36, 187, 13, 143, 46, 99, 10, 83, 127, secondo il parere espresso dal progettista, sono state rinviate alla pianificazione attuativa, poiché si riferiscono ad aspetti "di dettaglio" che potranno essere congruamente valutati al momento dell'esame dei piani particolareggiati in corso di definizione, dopo la loro adozione e pubblicazione. In relazione a ciò si concorda con il parere reso dal progettista;
Le osservazioni nn. 51, 98, 194, 183, 263, 271, 273, 223, 225, 30, 119, 215, 267, 298, 304, 293, 354 non sono accolte in concordia al parere reso dal progettista;
Le osservazioni nn. 19, 228, 310, 316, 317 sono accolte in concordia al parere reso dal progettista;
Le osservazioni nn. 39, 111, 200 sono parzialmente accolte in concordia al parere reso dal progettista;
Le osservazioni nn. 154, 239 non sono accolte poiché si riferiscono a contesti geologicamente instabili, così come evidenziato nella relazione geologica predisposta a supporto del piano regolatore generale. Si richiamano a tale proposito le considerazioni espresse nel presente parere sugli aspetti geologici, e le prescrizioni formulate dall'ufficio del Genio civile nel parere reso sul piano regolatore generale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
L'osservazione n. 59 è parzialmente accolta, in quanto la destinazione di zona D va riconosciuta soltanto all'impianto artigianale esistente;
L'osservazione n. 205 è parzialmente accolta. Fermo restando la previsione del piano, la zona disciplinata con destinazione analoga a quella del precedente strumento urbanistico potrà essere attuata utilizzando la densità territoriale ottenuta dalla media tra l'indice territoriale previsto in precedenza e quello proposto con il piano in esame;
L'osservazione n. 272 è parzialmente accolta in concordia al parere reso dal progettista, fatto salvo che l'area di verde pubblico sia prospiciente la zona "B3";
L'osservazione n. 115 è accolta in rettifica ad un refuso riportato nel parere dell'ufficio;
Le osservazioni presentate fuori termine al comune di Misilmeri, e quelle pervenute direttamente all'Assessorato, in concordia con quanto dedotto nel parere dell'ufficio, saranno trasmesse al comune perché siano valutate in sede di controdeduzioni da parte del consiglio comunale.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Misilmeri con annessi regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, adottati con la deliberazione commissariale n. 67 del 12 agosto 2002, in conformità al parere dell'ufficio n. 8 del 9 settembre 2005, salvo quanto considerato nel presente voto.
Vista la propria nota prot. n. 27489 del 13 aprile 2006, con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato chiesto al comune di Misilmeri di adottare le controdeduzioni alle determinazioni di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 529 dell'8 marzo 2006;
Vista la nota prot. n. 36 del 27 giugno 2006, con la quale il servizio III/D.R.U., stante la decorrenza dei termini espressamente previsti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, per l'adozione delle richieste di controdeduzioni alle determinazioni assessoriali, con la quale propone a questa U.O. la predisposizione del provvedimento finale;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento, anche in assenza delle controdeduzioni comunali, nel rispetto dei termini di legge;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 529 dell'8 marzo 2006, è approvato il piano regolatore generale, con annesso il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di Misilmeri, adottato con delibera del commissario ad acta n. 67 del 12 agosto 2002.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 529 dell'8 marzo 2006.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
   1)  proposta di parere n. 8 del 9 settembre 2005, resa dal servizio III/D.R.U.;
   2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, reso con il voto n. 529 dell'8 marzo 2006;
   3)  delibera del commissario ad acta n. 67 del 12 agosto 2002;
   4)  delibera della commissione straordinaria n. 85 dell'8 luglio 2004;
Elaborati di piano
   5)  A  - relazioni e schemi di inquadramento; 
   6)  1.1  - relazione generale; 
   7)  1.2  - programmi e fasi d'attuazione; 
   8)  A2.1  - schema regionale inquadramento territoriale, scala 1:250.000; 
   9)  B  - analisi dello stato di fatto; 
 10)  B1.1./2  - carta della concertazione demografica, centro urbano Portella di Mare, scala 1:5.000; 
 11)  B1.5  - consistenza volumetrica, centro urbano, scala 1:3.000; 
 12)  B1.5/1  - consistenza volumetrica, aree di P.P.R.U. (A, D, E), scala 1:1.000; 
 13)  B1.5/2  - consistenza volumetrica, aree di P.P.R.U. (B), scala 1:1.000; 
 14)  B1.5/3  - consistenza volumetrica, aree di P.P.R.U. (c), scala 1:1.000; 
 15)  B1.5/4  - consistenza volumetrica, aree di P.P.R.U. (C1), scala 1:1.000; 
 16)  B1.5/5  - consistenza volumetrica, aree di P.P.R.U. (F, G), scala 1:1.000; 
 17)  B1.5/6  - consistenza volumetrica, aree di P.P.R.U. (H), scala 1:1.000; 
 18)  B1.5/7  - consistenza volumetrica, aree di P.P.R.U. (I), scala 1:1.000; 
 19)  B1.5/8  - consistenza volumetrica, aree di P.P.R.U. (P. di M.), scala 1:1.000; 
 20)  B2.1  - carta del patrimonio architettonico. Centro storico urbano, scala 1:1.000; 
 21)  B3.1  - carta delle proprietà comunali, scala 1:5.000; 
 22-23)  B4.1  - stato di fatto del territorio comunale, edifici pubblici, manufatti industriali, immobili di interesse storico-architettonico, zone sottoposte a vincolo, scala 1:10.000; 
 24-25)  B4.2  - stato di fatto del territorio comunale, edifici pubblici, manufatti industriali, immobili di interesse storico-architettonico, zone sottoposte a vincolo, scala 1:10.000; 
 26-27)  B4.3  - stato di fatto del territorio comunale, edifici pubblici, manufatti industriali, immobili di interesse storico-architettonico, zone sottoposte a vincolo, scala 1:10.000; 
 28-29)  B4.4  - stato di fatto del territorio comunale, edifici pubblici, manufatti industriali, immobili di interesse storico-architettonico, zone sottoposte a vincolo, scala 1:10.000; 
 30-31)  B4.5  - stato di fatto del territorio comunale, edifici pubblici, manufatti industriali, immobili di interesse storico-architettonico, zone sottoposte a vincolo, scala 1:10.000; 
 32)  B5.1  - stato di fatto del centro abitato, scala 1:2.000; 
 33)  B5.2/3  - stato di fatto del centro abitato, scala 1:2.000; 
 34)  B5.4  - stato di fatto del centro abitato, scala 1:2.000; 
 35)  B5.5  - stato di fatto del centro abitato, scala 1:2.000; 
 36)  B5.6  - stato di fatto del centro abitato, scala 1:2.000; 
 37. B 5.7  - stato di fatto di Portella di Mare, scala 1:2.000, 
38)  B6.1  - verifica del P. di F. (1980) su cartografia aggiornata (1996), centro urbano, scala 1:3.000; 
 39)  B7.1  - verifica del P. di F. (1980) su cartografia aggiornata (1996), Portella di Mare, scala 1:2.000; 
 40)  B8.1  - verifica del P. di F. su cartografia aggiornata (1996), Gibilrossa, scala 1:2.000; 
 41)  B9.1  - verifica del P. di F. su cartografia aggiornata (1996), territorio comunale, scala 1:10.000; 
 42)  B9.1  - verifica del P. di F. su cartografia aggiornata (1996), territorio comunale, scala 1:10.000; 

 43)  Progetto di piano regolatore generale;
 44)  C1.1  - zone omogenee territoriali, territorio comunale, scala 1:10.000; 
 45)  C1.2  - zone omogenee territoriali, territorio comunale, scala 1:10.000; 
 46)  C1.3  - zone omogenee territoriali, territorio comunale, scala 1:10.000; 

 47)  adeguamento alla richiesta sindacale n. 14054/2002;
 48)  C1.4  - zone omogenee territoriali, territorio comunale, scala 1:10.000; 
 49)  C1.5  - zone omogenee territoriali, territorio comunale, scala 1:10.000; 
 50)  C2.1  - zone omogenee territoriali, centro urbano, scala 1:2.000; 
 51)  C2.2/3/4  - zone omogenee territoriali, centro urbano, scala 1:2.000; 

 52)  adeguamento alla richiesta sindacale n. 14054/2002;
 53)  C2.5/6  - zone omogenee territoriali, centro urbano, scala 1:2.000; 

 54)  adeguamento alla richiesta sindacale n. 14054/2002;
 55)  C2.7  - zone omogenee territoriali, P. di M., scala 1:2.000; 
 56)  C2.8  - visualizzazione osservazioni, scala 1:2.000; 
 57)  D  - dimensionamenti; 
 58)  D1  - dimensionamento delle zone omogenee e dei piani particolareggiati, scala 1:5.000; 
 59)  E  - norme e regolamenti; 
 60)  E1  - regolamento edilizio; 
 61)  E2  - glossario dei termini urbanistici ed edilizi (all. A1 regolamento edilizio); 
 62)  E3  - norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale; 

 63)  adeguamento alla richiesta sindacale n. 14054/2002 contrada Cozzo (all. C/1);
 64)  stralcio piano regolatore generale;
 65)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica, allineamenti e quote;
 66)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica e destinazione d'uso del suolo;
 67)  planimetria generale di progetto su base catastale;
 68)  profili regolatori altimetrici;
 69)  planivolumetrico;
 70)  planimetria generale di progetto e suddivisione in lotti;
 71)  profili regolatori tipologia edilizia pubblica;
 72)  piano particellare di esproprio;
 73)  schema di massima della rete fognaria;
 74) schema di massima della rete idrica;
 75) schema di massima della rete telefonica;
 76)  schema di massima della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 77)  schema di massima della rete di illuminazione pubblica;
 78) relazione generale (criteri di impostazione, dimensionamento e verifica standards, elenco degli immobili da espropriare e previsioni di massima delle opere di urbanizzazione primaria);
 79)  contrada Gabatutti (all. C/2);
 80)  planimetria della previsione di piano regolatore generale e dello stato di fatto;
 81)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica allineamenti e quote rosse con l'indicazione degli edifici da demolire;
 82)  planimetria generale di progetto e destinazioni d'uso del suolo;
 83)  planimetria generale di progetto su base catastale;
 84)  planimetria generale di progetto e suddivisione in lotti;
 85)  planivolumetrico;
 86)  profili regolatori altimetrici;
 87)  profili regolatori tipologia edilizia privata, tipologia edilizia pubblica;
 88)  piano particellare di esproprio;
 89)  schema di massima della rete fognaria;
 90)  schema di massima della rete idrica;
 91)  schema di massima della rete telefonica;
 92)  schema di massima della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 93)  schema di massima della rete di illuminazione pubblica;
 94)  relazione generale (criteri di impostazione, dimensionamento e verifica standards, elenco degli immobili da espropriare e previsioni di massima delle opere di urbanizzazione primaria) Portella di Mare, zona monte (all. C/3);
 95)  stralcio piano regolatore generale;
 96)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica, allineamenti e quote;
 97)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica e destinazione d'uso del suolo;
 98)  planimetria generale di progetto su base catastale;
 99)  profili regolatori altimetrici;
100)  planivolumetrico;
101)  planimetria generale di progetto e suddivisione in lotti;
102)  profili regolatori tipologia edilizia privata, tipologia edilizia pubblica;
103)  piano particellare di esproprio; (non è stato inserito nella delibera);
104)  schema di massima della rete fognaria;
105)  schema di massima della rete idrica;
106)  schema di massima della rete telefonica;
107)  schema di massima della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
108)  schema di massima della rete di illuminazione pubblica;
109)  relazione generale (criteri di impostazione, dimensionamento e verifica standards, elenco degli immobili da espropriare e previsioni di massima delle opere di urbanizzazione primaria);
110)  Portella di Mare, zona valle (all. C/4);
111)  stralcio piano regolatore generale;
112)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica, allineamenti e quote;
113)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica e destinazione d'uso del suolo;
114)  planimetria generale di progetto su base catastale;
115)  profili regolatori altimetrici;
116)  planivolumetrico;
117)  planimetria generale di progetto e suddivisione in lotti;
118)  profili regolatori tipologia edilizia privata, tipologia edilizia pubblica;
119)  piano particellare di esproprio;
120)  schema di massima della rete fognaria;
121)  schema di massima della rete idrica;
122)  schema di massima della rete telefonica;
123) schema di massima della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
124)  schema di massima della rete di illuminazione pubblica;
125) relazione generale (criteri di impostazione, dimensionamento e verifica standards, elenco degli immobili da espropriare e previsioni di massima delle opere di urbanizzazione primaria);
126)  zona Chiasso Verdi (all. C/5);
127)  stralcio piano regolatore generale;
128)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica, allineamenti e quote;
129)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica e destinazione d'uso del suolo;
130)  planimetria generale di progetto su base catastale;
131)  profili regolatori altimetrici;
132)  planivolumetrico;
133)  planimetria generale di progetto e suddivisione in lotti;
134)  profili regolatori tipologia edilizia privata, tipologia edilizia pubblica;
135)  piano particellare di esproprio;
136)  schema di massima della rete fognaria;
137)  schema di massima della rete idrica;
138)  schema di massima della rete telefonica;
139)  schema di massima della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
140)  schema di massima della rete di illuminazione pubblica;
141)  schema di massima della rete di distribuzione del gas metano;
142)  relazione generale (criteri di impostazione, dimensionamento e verifica standards, elenco degli immobili da espropriare e previsioni di massima delle opere di urbanizzazione primaria);
Zona D/2 (all. C/6)
143)  stralcio piano regolatore generale;
144)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica, allineamenti e quote;
145)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica e destinazione d'uso del suolo;
146)  planimetria generale di progetto su base catastale;
147)  profili regolatori altimetrici;
148) planivolumetrico;
149)  planimetria generale di progetto e suddivisione in lotti;
150)  piano particellare di esproprio;
151)  schema di massima della rete fognaria;
152)  schema di massima della rete idrica;
153)  schema di massima della rete telefonica;
154)  schema di massima della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
155)  schema di massima della rete di illuminazione pubblica;
156)  relazione illustrativa (previsioni di massima delle spese, costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree espropriare, piano particellare d'esproprio ed elenco degli immobili da espropriare);
157)  norme tecniche di attuazione;
Portella di Mare, zona Villa
158)  A1  -  relazione generale;
159)  A2  -  norme tecniche di attuazione;
160)  planimetria delle previsioni del piano regolatore generale;
161)  planimetria dello stato di fatto;
162)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica allineamenti e quote rosse;
163)  planimetria generale di progetto e destinazione d'uso del suolo;
164)  planimetria generale di progetto e destinazione d'uso del suolo su base catastale;
165)  planimetria generale di progetto e destinazione d'uso del suolo su base catastale e suddivisione in lotti;
166)  planivolumetrico;
167)  profili regolatori altimetrici;
168)  tipologie edilizie residenziali;
169)  schema di massima della rete fognaria;
170)  schema di massima della rete idrica;
171)  schema di massima della rete telefonica;
172)  schema di massima della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
173)  schema di massima della rete di illuminazione pubblica;
174)  piano particellare di esproprio;
Gibilrossa
175)  A1 - relazione generale;
176)  A2 - norme tecniche di attuzione;
177)  zone omogenee territoriali;
178)  planimetria dello stato di fatto;
179)  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica allineamenti e quote rosse;
180)  planimetria generale di progetto e destinazione d'uso del suolo;
181)  planimetria generale di progetto e destinazione d'uso del suolo su base catastale;
182-183)  planimetria generale di progetto e destinazione d'uso del suolo su base catastale e suddivisione in lotti;
184)  planivolumetrico;
185)  profili regolatori altimetrici;
186)  tipologie edilizie residenziali;
187)  schema di massima della rete idrica;
188)  schema di massima della rete telefonica;
189)  schema di massima della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
190)  schema di massima della rete di illuminazione pubblica;
191)  piano particellare di esproprio;
Zona F3
192)  relazione generale;
193)  F3/1  - planimetria dello stato di fatto; 
194)  F3/2  - previsioni del piano regolatore generale; 

195-196)  F3/3  -  planimetria generale di progetto su base aerofotogrammetrica e quote rosse con indicazione edifici da demolire;
197)  F3/4  - planimetria generale di progetto e destinazione d'uso del suolo; 
198)  F3/5  - planimetria generale di progetto su base catastale; 
199)  F3/6  - planimetria generale di progetto e suddivisione in lotti; 
200)  F3/7  - piano particellare di esproprio; 
201)  F3/8  - planivolumetrico e profili regolatori; 
202)  F3/9  - tipologia residenziale pubblica E.E.P. convenzionata sovvenzionata e agevolata; 
203)  F3/10  - centro commerciale e direzionale; 
204)  F3/11  - uffici comunali, biblioteca e attrezzatura culturale; 
205)  F3/12  - centro direzionale, centro direzionale e residenza; 
206)  F3/13  - attrezzatura religiosa; 
207)  F3/14  - schema di massima della rete fognaria; 
208)  F3/15  - schema di massima della rete idrica; 
209)  F3/16  - schema di massima della rete telefonica; 
210)  F3/17  - schema di massima della rete di distribuzione dell'energia elettrica; 
211)  F3/18  - schema di massima della rete di illuminazione pubblica; 
212)  F3/20  - planimetria schematica delle opere di deflusso delle portate idrauliche confluenti nel vallone S. Antonio; 

Studio geologico tecnico (all. D)
213)  relazione tecnica;
214)  indagini geognostiche e geofisiche;
215)  indagini geotecniche di laboratorio;
216)  tav. 1  -  carta geologica e idrogeologica del territorio comunale, scala 1:10.000;
217)  tav.  2  -  carta geomorfologica, delle pericolosità geologiche e della zonizzazione del territorio comunale, scala 1:10.000;
218)  tav.  3  -  carta geologica e litotecnica del centro abitato, scala 1:2.000;
219)  tav.  4  -  carta geomorfologica, delle pericolosità sismiche e geologiche del centro abitato, scala 1:2.000;
220)  tav.  5  -  carta geologica e litotecnica di Gibilrossa, scala 1:2.000;
221-222)  tav.  6  -  carta geomorfologica, delle pericolosità sismiche e geologiche della zona di Gibilrossa, scala 1:2.000;
223)  tav.  7  -  carta geologica e litotecnica della zona di Portella di Mare, scala 1:2.000;
224)  tav.  8  -  carta geomorfologica, delle pericolosità sismiche e geologiche della zona di Portella di Mare, scala 1:2.000;
Studio agricolo-forestale (all. E)
225)  relazione di commento alla carta;
226)  carta del reticolo idrografico, scala 1:25.000;
227)  carta della vegetazione, scala 1:25.000;
228)  carta d'uso del suolo, scala 1:25.000;
229)  carta dei complessi boscati e delle aree irrigue, scala 1:25.000;
230)  carta altimetrica, scala 1:25.000;
231)  carta dei vincoli, scala 1:25.000;
232)  carta pedologica, scala 1:25.000;
233)  carta delle zone di possibile espansione, scala 1:25.000;
234)  carta delle unità di paesaggio, scala 1: 25.000;
235)  trasf. carta delle zone di possibile espansione da 1:25.000 a scala 1:2.000;
236)  zona di espansione particolare altimetrico, scala 1:10.000;
237)  zona di espansione e delle infrastrutture, scala 1:10.000;
238)  zona di espansione particolare delle pendenze, scala 1:10.000;
239)  studio agricolo forestale;
240)  carta clivometrica, scala 1:25.000;
241)  carta delle zone di espansione e particolare dell'uso del suolo e dell'altimetria, scala 1:10.000;
242)  carta del vincolo ex lettera E), art. 15, della legge regionale n. 78/76, scala 1:10.000;
243)  tav. CTR sez. 595100 Villabate;
244)  tav. CTR sez. 595130 Belmonte Mezzagno;
245)  tav. CTR sez. 595140 Misilmeri;
246)  tav. CTR sez. 608010 Marineo;
247)  tav. CTR sez. 608020 Bolognetta;
248)  adeguamento della carta dell'uso del suolo, della vegetazione e delle infrastrutture relativa alla zona di espansione (zone 1, 2 e 3) su supporto cartografico volo 1992, scala 1:10.000;
249)  relazione di commento alla carta di adeguamento;
250)  adeguamento della carta dell'uso del suolo, della vegetazione e delle infrastrutture relativa alla zona di espansione su supporto cartografico volo 1992, scala 1:10.000;
251)  relazione di commento alla carta di adeguamento;
252)  studio idraulico dei principali corsi d'acqua attraversanti il centro abitato;
253)  carta delle risultanze delle indagini fotointerpretative e documentali, scala 1:10.000;
254)  leggi e decreti relativi allo studio sui vincoli urbanistici agro-forestali;
255)  cartografia I.G.M. relativa ai vincoli della legge regionale n. 431/85, scala 1:25.000;
Schede fotografiche di sopralluogo relative alle indagini fotointerpretative.

Art. 4

Il comune di Misilmeri dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e curerà che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2006.
  LIBASSI 

(2006.45.3315)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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