REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 22 DICEMBRE 2006 - N. 58
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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


ORDINANZA COMMISSARIALE 23 ottobre 2006.
Individuazione del bacino drenante del Biviere di Gela quale area sensibile da inquinamento di nutrienti ed approvazione del relativo programma delle azioni.

IL VICE COMMISSARIO PER L'EMERGENZA BONIFICHE E LA TUTELA DELLE ACQUE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3052 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2002 e n. 3190 del 22 marzo 2002;
Vista l'ordinanza n. 641 del 23 luglio 2001, con la quale il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana ha nominato l'avv. Felice Crosta Vice Commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel settore in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana, con tutte le competenze afferenti il Commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle ordinanze del Ministro dell'interno n. 2983/99, n. 3048/2000, n. 3072/2000 e n. 3136/2001 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3528 del 30 giugno 2006, che proroga al 31 gennaio 2007 il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334 del 23 gennaio 2004, così come modificato rispettivamente dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005 e dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3508 del 13 aprile 2006;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come successivamente modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che disciplina la materia di tutela delle acque da inquinamento, recependo la direttiva n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e la direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati provenienti da fonti agricole;
Visto, in particolare, il titolo III, allegato 6 del citato decreto legislativo, che fornisce indicazioni sui criteri per l'individuazione delle aree sensibili da inquinamento di nutrienti;
Visto il D.M. ambiente n. 185 del 2003, concernente il regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue ex art. 26, comma 2, decreto legislativo n. 152/99;
Considerato che la Convenzione internazionale di Ramsar (1985), ratificata dallo Stato italiano con D.M. n. 300/87, ha definito l'area del Biviere e Macconi di Gela, zona umida di importanza internazionale ed ha portato all'istituzione della riserva naturale orientata (RNO) con D.M. n. 587/97;
Vista la direttiva n. 92/43/CEE che identifica il sito "Biviere e Macconi di Gela" un sito di interesse comunitario (SIC) con codice Natura 2000 ITA050001;
Visto l'art. 1, comma 4, della legge n. 426/98, che individua il Biviere di Gela all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN);
Visto il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, che ha definito il regolamento recante le norme di attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica;
Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1999 che, ai sensi della legge n. 146 del 22 febbraio 1994 di recepimento della direttiva n. 91/676/CEE, approva il codice di buona pratica agricola;
Viste le linee guida della Rete ecologica siciliana approvate dalla Giunta regionale con deliberazione del 24 novembre 2004;
Viste le disposizioni riportate nel decreto n. 121 del 24 febbraio 2005 - "Programma di azione obbligatoria per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" che integra il D.M. del 19 aprile 1999, recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola", con le quali sono definite le "Norme relative alla gestione dei fertilizzanti ed altre pratiche agronomiche";
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3136 del 25 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana predispone ed approva il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 152/99 per l'intero territorio regionale, il quale deve comprendere, tra l'altro, l'elenco e la rappresentazione cartografica delle aree sensibili e delle zone vulnerabili identificate dalla Regione;
Considerato:
-  di dovere porre in essere i dovuti atti in osservanza della citata direttiva n. 91/271/CEE, tenuto conto del carattere di emergenza che gli stessi rivestono;
-  di dover procedere alla ricognizione del bacino drenante del Biviere di Gela, che contribuisce all'inquinamento della suddetta area, così come delimitato nell'allegato n. 1, tav. 1, alla presente ordinanza;
-  che, ai sensi della richiamata direttiva, la Regione resta obbligata a porre in essere interventi infrastrutturali per il trattamento delle acque reflue urbane, adeguati all'abbattimento dei nutrienti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque, previsti dalla vigente normativa;
Vista la relazione tecnico-descrittiva del piano di caratterizzazione del Biviere di Gela, eseguita dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, del 30 settembre 2004 ed il suo successivo aggiornamento in data 8 marzo 2005, che ha valutato per detto bacino un livello di trofia particolarmente elevato;
Visto lo studio del dipartimento di chimica e fisica della terra ed applicazioni alle georisorse e ai rischi naturali (C.F.T.A.) dell'Università degli studi di Palermo, concernente "L'idrogeologia del lago del Biviere di Gela", che descrive i processi di inquinamento diffuso nella falda sotterranea;
Vista la caratterizzazione dei bacini idrografici significativi dei bacini "Acate e bacini minori tra Gela e Acate" eseguita da Sogesid S.p.A. a supporto per la redazione del piano di tutela delle acque ai sensi del decreto legislativo n. 152/99;
Visto lo studio di sintesi della struttura commissariale, area tutela delle acque (allegato 1) sulla caratterizzazione del Biviere di Gela e del bacino drenante naturale del fiume Valle Torta, nel quale vengono descritti i pesanti impatti antropici che portano a considerare, ai sensi del decreto legislativo n. 152/99, lo stato ecologico e ambientale del Biviere di Gela in classe 5 (pessimo);
Ritenuto, per quanto sopra, di poter individuare il Biviere di Gela come area sensibile del territorio regionale, ex art. 5, direttiva n. 91/271/CEE e art. 18, decreto legislativo n. 152/99;
Ritenuto che è altresì necessario formulare, per l'area sensibile, individuata con il presente decreto, un programma preliminare di azioni per l'adeguamento degli impianti di depurazione e il completamento delle reti fognarie, e definire un programma di azione obbligatoria per gli agricoltori da applicare in tale area, così come individuati nell'allegato 2 alla presente ordinanza;
Visto il verbale del 31 marzo 2006 del tavolo tecnico per il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici, istituito con l'Accordo di programma del 24 marzo 2004, che prende atto delle risultanze degli studi e delle valutazioni dello stato di qualità del Biviere di Gela;
Visto il verbale del 12 settembre 2006 del tavolo tecnico per il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici, nel quale, ai sensi della direttiva n. 2000/60, sono stati coinvolti i portatori di interessi del territorio al fine di apportare ogni utile suggerimento, dove si concorda sulla necessità di delimitare il bacino drenante e di definire gli interventi per l'area sensibile del Biviere di Gela;
Ritenuto, infine, che, alla luce del previsto monitoraggio e della realizzazione degli interventi previsti nel programma, si debba procedere all'aggiornamento con cadenza periodica;

Ordina:


Art.  1

Per quanto in premessa, al fine di prevenire e tutelare il territorio della Regione siciliana dal rischio di inquinamento, come disposto dalla direttiva n. 91/271/CEE, è individuato, quale area sensibile, il bacino drenante del Biviere di Gela, così come descritto e delimitato nell'allegato n. 1 e nelle tavole nn. 1, 2, 3, 4.

Art.  2

E' approvato il programma delle azioni che devono essere realizzate in prima fase per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori nell'area sensibile, previsto dalla vigente normativa, che viene allegato con il numero 2 e 3.

Art.  3

Il programma delle azioni sarà aggiornato annualmente in relazione ai dati del monitoraggio dei corpi idrici e delle risorse finanziarie disponibili, in aderenza agli orientamenti espressi dalla Commissione europea con nota n. 27935 del 3 luglio 2003, con riferimento alla direttiva n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 ottobre 2006.
  CROSTA 



N.B. - Gli allegati all'ordinanza commissariale possono essere consultati nel sito www.regione.sicilia.it/presidenza/ucomrifiuti/acque.
(2006.47.3420)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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