REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 DICEMBRE 2006 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 10 novembre 2006.
Rettifica del decreto 6 febbraio 2006, concernente approvazione della revisione del piano regolatore generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto n. 50/D.R.U. del 6 febbraio 2006, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale del Consorzio ASI del Calatino;
Visto il foglio prot. n. 1138 del 9 maggio 2006, con il quale il Consorzio ASI del Calatino ha trasmesso a questo Assessorato, per l'approvazione di competenza, ai sensi della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984, gli atti ed elaborati relativi al progetto per la realizzazione di una struttura da adibire alla produzione di vaccini - ditta ETNAVAX - variante alle norme tecniche di attuazione;
Vista la delibera n. 7 del 21 aprile 2006 del consiglio generale del Consorzio ASI del Calatino, avente per oggetto: "Adempimenti conseguenziali all'approvazione definitiva del PRT da parte della Regione siciliana - Approvazione in variante al PRT progetto ETNAVAX S.p.A.";
Visto il foglio prot. n. 1502 del 22 giugno 2006, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 42878 del 27 giugno 2006, con il quale il Consorzio ASI del Calatino dà riscontro alla nota dell'unità operativa 5.2/D.R.U. prot. n. 35745 del 23 maggio 2006;
Visto il parere n. 8 del 12 luglio 2006 dell'unità operativa 5.2/D.R.U., reso ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Dall'esame della pratica questa unità operativa ha rilevato che il progetto proposto si pone in variante alle norme tecniche di attuazione vigenti annesse al P.R.A.S.I. approvato con decreto n. 50/D.R.U. e, pertanto, con nota prot. n. 35745 del 23 maggio 2006, ha richiesto, ad integrazione della pratica, i pareri dell'ufficio del Genio civile e della Provincia regionale di Catania, nonché gli atti di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78.
In riscontro alla superiore richiesta il dirigente dell'area tecnica ed il direttore generale del Consorzio ASI del Calatino, con il foglio prot. n. 1502 del 22 giugno 2006, hanno formulato deduzioni su quanto evidenziato da questa unità operativa con la citata nota n. 35745/2006, facendo rilevare che la variante richiesta deriva da una specifica prescrizione dettata dal decreto n. 50/D.R.U. del 6 febbraio 2006 e che il P.R.A.S.I. originario, già sottoposto all'ufficio del Genio civile, della Provincia regionale di Catania ed alle procedure di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78, prevedeva la deroga all'altezza massima e, pertanto, per la variante proposta, il Consorzio ha ritenuto ancora efficaci i procedimenti amministrativi effettuati in fase di adozione del P.R.A.S.I.
Non ritenendosi ammissibili le deduzioni formulate dal Consorzio ASI si è dell'avviso che la variante proposta relativa ad un progetto definitivo dell'impianto da realizzare nell'agglomerato di Caltagirone, lotto C, non possa essere presa in esame.
Si rileva tuttavia che la sopra specificata variante proposta ed i chiarimenti forniti sullo stesso dal Consorzio ASI, con nota n. 1502 del 22 giugno 2006, sollevano una problematica che potrebbe essere comune ad un numero esiguo di edifici a carattere industriale. Il Consorzio ASI evidenzia che l'attività specifica di produzione di una azienda comporta l'utilizzo di alcuni macchinari fondamentali al processo produttivo che sovente hanno altezze superiori ai metri 10,00 ammissibili.
Le prescrizioni dettate in sede di approvazione del P.R.A.S.I. secondo cui l'altezza massima degli edifici non può superare i ml. 10,00, comprometterebbe così nelle aree industriali l'insediamento di talune attività imprenditoriali, scoraggiando l'investimento degli operatori a discapito delle aree circostanti gli agglomerati ASI del Calatino, al quale aderiscono 15 comuni della provincia di Catania.
Alla luce di quanto emerso, al fine di non vanificare gli obiettivi del P.R.A.S.I. relativi al possibile insediamento di industrie di nuova generazione tecnologica dotate delle attrezzature necessarie al processo produttivo, pur confermando la necessaria non derogabilità all'utilizzazione degli indici (art. 5, comma 3, N.A.) e alla disposizione di cui all'art. 30, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995 (art. 14, punto 2, N.A.).
Prescritta dal Consiglio regionale dell'urbanistica, con voto n. 485/2005, si ritiene opportuno procedere alla modifica e rettifica del decreto n. 50 del 6 febbraio 2006, nella parte relativa alla prescrizione riguardante la non derogabilità all'altezza massima ammissibile degli edifici, proposta da questa unità operativa con parere n. 6 del 16 giugno 2005.
Per quanto sopra, si propone che nella nota 1 in calce alla tabella parametri costruttivi lotti edificabili di pag. 23 delle norme di attuazione così disponga:
L'altezza massima dei fabbricati è di mt. 10,00.
Tale altezza è derogabile, per documentate esigenze tecniche e/o impiantistiche, limitatamente agli opifici da realizzare nei lotti di tipo "B Industriale" e con esclusione degli edifici di pertinenza quali uffici, abitazioni di servizio, ecc.";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 567 del 14 settembre 2006, che di seguito si trascrive:
"...Omissis...
Vista la proposta di parere n. 8 del 12 luglio 2006 dell'unità operativa 5.2 del D.R.U., relativa all'oggetto;
Vista la documentazione citata nel suddetto parere;
Sentito il relatore che ha esposto i contenuti della pratica e la proposta di parere dell'Ufficio che fa parte integrante del presente voto;
Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'Ufficio;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere parzialmente favorevole alla rettifica del decreto n. 50/D.R.U. del 6 febbraio 2006, in conformità al parere n. 8 del 12 luglio 2006 dell'unità operativa 5.2 del D.R.U. che fa parte integrante del presente voto.";
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 567 del 14 settembre 2006;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:


Art.  1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 1984 ed in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 567 del 14 settembre 2006, viene rettificato il decreto n. 50 del 6 febbraio 2006, con cui è stato approvato il P.R.A.S.I. del Calatino, relativamente alla nota 1 in calce alla tabella parametri costruttivi lotti edificabili di pag. 23 delle norme di attuazione, parte in cui si dispone che l'altezza massima dei fabbricati è di m. 10,00. Tale altezza è derogabile, per documentate esigenze tecniche e/o impiantistiche, limitatamente agli opifici da realizzare nei lotti di tipo "B Industriale" e con esclusione degli edifici di pertinenza, quali uffici, abitazioni di servizio, ecc.

Art.  2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 8 del 12 luglio 2006, resa dall'unità operativa 5.2/D.R.U.;
2)  voto n. 567 del 14 settembre 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.

Art.  3

Il Consorzio ASI del Calatino ed i comuni di Caltagirone, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Ramacca, Scordia, S. Michele di Ganzaria sono esonerati, rispettivamente per le competenze attribuite agli stessi dalla vigente normativa, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 novembre 2006.
  LIBASSI 

(2006.47.3411)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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