REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 DICEMBRE 2006 - N. 57
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 27 novembre 2006.
Piano di vigilanza sugli integratori alimentari, per l'anno 2006.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 5, lett. b) e c), della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 109/92;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE;
Visto il decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169;
Visto il provvedimento della Conferenza permanente Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, relativo al piano di vigilanza, per l'anno 2005, sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari;
Vista la direttiva prot. n. 60012/I.8.c.a/33290 del Ministero della salute, datata 21 settembre 2006, relativa alle procedure operative connesse all'attuazione del piano di vigilanza sugli integratori alimentari;
Rilevato che occorre procedere alla formale adozione del piano di vigilanza di cui al provvedimento 26 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2006, di seguito denominato Provvedimento;

Decreta:


Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 27151 dell'11 novembre 1998, relativo al programma di controllo ufficiale degli alimenti e bevande nella Regione Sicilia, è adottato per l'anno 2006 il piano di vigilanza sugli integratori alimentari, di cui al provvedimento 26 gennaio 2006, da attuarsi dal 20 novembre 2006 al 31 dicembre 2006.

Art. 2

I servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.) delle aziende unità sanitarie locali sono incaricati di procedere all'attuazione del piano di vigilanza secondo le modalità riportate nei successivi articoli.

Art. 3

1. Il piano di vigilanza per l'anno 2006 prevede che l'attività di controllo venga effettuata, con specifiche verifiche ispettive, presso erboristerie, palestre, centri fitness e simili, con annessa vendita di integratori alimentari.
2.  Tali controlli hanno lo scopo di verificare, attraverso l'esame dell'etichetta, che gli integratori alimentari con ingredienti vegetali non contengano le piante o gli estratti vegetali non ammessi dal Ministero della salute, evidenziati nell'allegato 1 del Provvedimento.

Art. 4

Il numero minimo di verifiche ispettive da effettuare per il controllo delle etichette è individuato, per ciascuna azienda unità sanitaria locale, come segue:
-  Azienda unità sanitaria locale n. 1 - Agrigento: 2;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 2 - Caltanissetta: 2;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 3 - Catania: 4;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 4 - Enna: 1;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 5 - Messina: 3;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 6 - Palermo: 6;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 7 - Ragusa: 2;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 8 - Siracusa: 2;
-  Azienda unità sanitaria locale n. 9 - Trapani: 2.

Art. 5

1.  Il riscontro negli integratori alimentari di sostanze di origine vegetale non ammesse, elencate nell'allegato 1 del piano di vigilanza, dà luogo, da parte dei S.I.A.N. delle aziende unità sanitarie locali, all'assunzione dei seguenti provvedimenti:
-  sequestro amministrativo;
-  attivazione del sistema di allerta per il conseguente ritiro dal commercio del prodotto non conforme, secondo le usuali procedure e schede di notifica.
Si rappresenta che l'allegato 1 riporta una prima lista di piante che per caratteristiche intrinseche di composizione sono un esempio di ingredienti non ammissibili per l'uso in prodotti "salutistici", di natura alimentare, che devono offrire margini di sicurezza adeguati e prestarsi all'autogestione da parte del consumatore e che la lista è riconducibile alla tabella A annessa al disegno di legge sull'erboristeria, come elenco di piante vendibili solo nelle farmacie e che l'utilizzo delle stesse non è ammissibile nel settore degli integratori alimentari.
2.  Le erbe presenti in tabella A si considerano vietate in tutte le parti utilizzabili e l'eccezione è rappresentata dal caso in cui l'erba sia presente in tabella A con alcune sue parti (rizoma, foglie ecc.) e sia presente, nel sito del Ministero della salute, nell'elenco delle erbe ammesse con altre sue parti (fiore, ecc.). Il riscontro di un prodotto nella cui etichetta sia presente l'erba non ammessa, senza ulteriori indicazioni sulla parte utilizzata, va valutato in senso negativo per il principio di precauzione.
3.  La mancata indicazione della denominazione comune e del nome botanico della pianta secondo la dizione botanica internazionale comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 169/2004.
Per quanto non previsto in termini di etichettatura dall'art. 6 del decreto legislativo n. 169/2004, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 109/92 e successive modifiche.
4. L'art. 19 del decreto legislativo n. 169/2004 (norme transitorie) non si applica ai prodotti contenenti erbe non ammesse.
5.  Si rappresenta che gli integratori alimentari sono prodotti alimentari disciplinati da norme specifiche, in carenza delle quali si applicano le disposizioni generali proprie del settore alimentare.

Art. 6

Relativamente alla trasmissione del flusso informativo, i S.I.A.N. delle aziende unità sanitarie locali dovranno utilizzare la scheda di rilevamento relativa al piano di vigilanza sugli integratori alimentari allegata al Provvedimento, che, una volta compilata, dovrà essere trasmessa allo scrivente dipartimento I.R.S. - servizio 1 - via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo, entro e non oltre il 10 gennaio 2007.
In tale scheda vanno raccolti i dati relativi al numero di etichette visionate all'interno di ogni struttura, nonché quello dei prodotti contenenti le sostanze di origine vegetale non ammesse di cui all'allegato I.

Art. 7

Tale programma di piano di vigilanza è riferito all'anno 2006 e potrà essere esteso all'anno 2007, a seguito delle indicazioni da parte del Ministero della salute sul programma 2007.

Art. 8

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima.
Palermo, 27 novembre 2006.
  CIRIMINNA 

(2006.49.3572)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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