REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 DICEMBRE 2006 - N. 57
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 26 ottobre 2006.
Conferma, al 31 dicembre 2003, della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Ragusa, con esclusione dei comuni di Vittoria, Modica, Scicli e Chiaramonte Gulfi.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 34264 del 27 marzo 2001, con il quale è stata confermata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Ragusa, con esclusione dei comuni di Ragusa, Vittoria e Santa Croce Camerina;
Visto il decreto n. 355 del 25 marzo 2002, con il quale è stato revocato l'art. 2 del decreto n. 25757 del 12 giugno 1998, limitatamente alla parte in cui si è disposto il mantenimento del dispensario farmaceutico nella frazione di Casuzze e Punta Secca del comune di Santa Croce Camerina;
Visto il decreto n. 1863 del 15 ottobre 2002, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie del comune di Ragusa;
Visti i dati forniti dall'ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Ragusa al 31 dicembre 2003;
Viste le note del dirigente del servizio del 6 aprile 2006, con le quali è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Ragusa al 31 dicembre 2003;
Visto l'art. 1 della legge n. 362/91, secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 362/91, il quale prevede che, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Considerato che il comune di Modica necessita della revisione della pianta organica delle farmacie, avendo rappresentato l'esigenza di procedere al decentramento di una sede farmaceutica;
Considerato, altresì, che il comune di Vittoria necessita della revisione della pianta organica delle farmacie, dovendosi istituire una nuova sede farmaceutica in base al parametro demografico;
Considerato che il comune di Chiaramonte Gulfi necessita della revisione della pianta organica delle farmacie, avendo manifestato l'esigenza di istituire una sede farmaceutica rurale in deroga;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Ragusa limitatamente ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti, in conformità al parere in proposito espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato giusta nota n. 6392 del 13 maggio 1986;
Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata, al 31 dicembre 2003, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Ragusa, con esclusione dei comuni di Vittoria, Modica, Scicli e Chiaramonte Gulfi, che necessitano della rideterminazione della rispettiva pianta organica delle farmacie e per i quali si provvederà con successivi provvedimenti.

Art.  2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art.  3

Le sede farmaceutiche eccedenti sono considerate in soprannumero.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati per la pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi nei rispettivi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso, alla Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa ed agli ordini provinciali dei farmacisti di Ragusa.
Palermo, 26 ottobre 2006.
  CIRIMINNA 

(2006.46.3367)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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