REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 15 DICEMBRE 2006 - N. 57
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'


DECRETO 26 ottobre 2006.
Conferma, al 31 dicembre 2003, della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina, con esclusione dei comuni di Messina, Milazzo e Acquedolci.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/34;
Vista la legge n. 475/68;
Visto il D.P.R. n. 1275/71;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge n. 362/91;
Vista la legge regionale n. 10/91;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti di attuazione;
Vista la circolare assessoriale n. 923 del 24 aprile 1997;
Visto il decreto n. 230 del 28 febbraio 2002, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1997 la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina, con esclusione dei comuni di Brolo, Lipari e Messina;
Visto il decreto n. 333 del 20 marzo 2002, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie del comune di Messina;
Visto il decreto n. 616 del 30 aprile 2002, con il quale è stata rideterminata al 31 dicembre 1999 la pianta organica delle farmacie del comune di Santa Teresa di Riva;
Visto il decreto n. 1843 del 10 ottobre 2002, con il quale sono state apportate delle rettifiche al predetto decreto n. 230 del 28 febbraio 2002, limitatamente ai comuni di Milazzo e Piraino;
Visto il decreto n. 2373 del 19 dicembre 2003, con il quale è stata determinata al 31 dicembre 2001 la pianta organica delle farmacie del comune di Lipari;
Visti i dati forniti dall'ISTAT relativi alla popolazione residente in ciascun comune della provincia di Messina al 31 dicembre 2003;
Viste le note del dirigente del servizio del 9 maggio 2006, con le quali è stato avviato l'iter procedurale per la revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina al 31 dicembre 2003;
Visto l'art. 1 della legge n. 362/91, secondo il quale deve essere prevista una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;
Visto il comma 2 dell'art. 2 della legge n. 362/91, il quale prevede che, in sede di revisione della pianta organica successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le farmacie già aperte in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione e, qualora eccedenti i limiti ed i requisiti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono considerate in soprannumero;
Viste le determinazioni pervenute da parte dei sindaci dei comuni interessati;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina, limitatamente ai comuni per i quali si sono realizzati i presupposti, in conformità al parere in proposito espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato giusta nota n. 6392 del 13 maggio 1986;
Considerato che con il presente provvedimento si intendono operanti le revisioni biennali non effettuate al 31 dicembre degli anni dispari pregressi e vengono recepiti eventuali trasferimenti di titolarità e di locali che possano essersi verificati sino all'emissione del presente provvedimento;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:


Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene confermata, al 31 dicembre 2003, la pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Messina, con esclusione dei comuni di Messina, Milazzo e Acquedolci, che necessitano della rideterminazione della rispettiva pianta organica delle farmacie e per i quali si provvederà con successivi provvedimenti.

Art.  2

La circoscrizione per ciascuna sede farmaceutica è quella descritta nel decreto di approvazione della pianta organica di cui ai decreti in premessa citati.

Art.  3

Le sede farmaceutiche eccedenti sono considerate in soprannumero.
Il presente decreto verrà inviato ai comuni interessati e all'Azienda unità sanitaria locale n. 5 di Messina per la pubblicazione nei rispettivi albi, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso e all'ordine provinciale dei farmacisti di Messina.
Palermo, 26 ottobre 2006.
  CIRIMINNA 

(2006.46.3368)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
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