REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2006 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 5 dicembre 2006, n. 23.
Accelerazione delle procedure di gara per l'appalto di lavori pubblici. Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali. Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Costituzione di una seconda commissione di gara presso le sezioni provinciali dell'Ufficio regionale

1.  All'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
"9bis. Il presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
9ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, le due commissioni sono così composte:
a)  la prima:
1)  dal componente di cui alla lettera a) del comma 9, che la presiede;
2)  da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3)  dal componente di cui alla lettera c) del comma 9;
b)  la seconda:
1)  dal componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la presiede;
2)  da un altro dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3)  dal componente di cui alla lettera c) del comma 9.
9quater. Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 9bis.".
2.  Alla fine del comma 13 dell'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 9bis".
3.  Al comma 16 dell'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "ai componenti delle commissioni" sono aggiunte le parole "di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo".

Art.  2.
Composizione della commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio regionale

1.  Il comma 10 dell'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"10.  La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici"".
Art.  3.
Svolgimento del procedimento di gara presso le commissioni delle sezioni centrale e provinciali

1.  Dopo il comma 17 dell'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"17bis. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 17. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione".
Art.  4.
Affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto

1.  Dopo il comma 5 dell'articolo 7ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto il seguente:
"5bis. Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara va esercitata all'inizio della procedura e pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.".
Art.  5.
Variazione dei prezzi dei materiali da costruzione

1.  Al comma 4quinquies dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, le parole "lavori eseguiti e contabilizzati dall'1 gennaio 2005" sono sostituite con le parole "lavori eseguiti e contabilizzati dall'1 gennaio 2004".
Art.  6.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 dicembre 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per i lavori pubblici  CONSOLI 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 1, 2, 3 e 4:
L'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." per effetto delle modifiche apportate dagli articoli che si annotano, risulta il seguente:
"Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. - 1.  Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
1-bis.  L'ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al presente comma e degli articoli 37-bis e seguenti.
2.  L'ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi della province regionali.
3.  L'ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
4.  La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5.  Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
5-bis.  Il presidente di turno della sezione centrale, su richiesta motivata del presidente di una sezione provinciale, può disporre l'affidamento dell'attività di espletamento della gara di appalto di competenza di questa ad altra sezione provinciale. La facoltà di affidare ad altra sezione provinciale l'espletamento di una gara va esercitata all'inizio della procedura e pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
6.  Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.
7.  Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
8.  E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.
9.  Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a)  un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
b)  un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
c)  un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di competenza.
9-bis.  Il Presidente di ciascuna sezione provinciale, in caso di indifferibile necessità ed urgenza di espletamento di gara in ragione delle richieste pervenute, costituisce una seconda commissione di gara, la cui composizione è pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
9-ter.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, nell'ipotesi della costituzione di una seconda commissione di gara, le due commissioni sono così composte:
a)  la prima:
1)  dal componente di cui alla lettera a) del comma 9, che la presiede;
2)  da un dirigente della segreteria tecnico-amministrativa della sezione provinciale;
3)  dal componente di cui alla lettera c) del comma 9;
b)  la seconda:
1)  dal componente di cui alla lettera b) del comma 9, che la presiede;
2)  da un altro dirigente della Segreteria tecnico-amministrativa della Sezione provinciale;
3)  dal componente di cui alla lettera c) del comma 9.
9-quater.  Nessun ulteriore compenso è dovuto per la partecipazione alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 9 bis.
10.  La commissione di gara della sezione centrale dell'Ufficio è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali territorialmente interessate per l'appalto dei lavori oggetto della gara ed è composta da non meno di tre componenti, compreso il presidente di turno. Nel caso in cui questi sia anche presidente di una sezione territorialmente interessata, le funzioni di Presidenza del seggio sono assunte da altro presidente di sezione provinciale, individuato nell'ordine previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, recante: "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
11.  Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.
12.  Nell'ambito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
13.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9 fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis.
14.  All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15.  I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente dell'ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16.  Ai componenti delle commissioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di provenienza.
17.  Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.
17-bis.  Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal regolamento di cui al comma 17. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva al termine di due giorni a partire dalla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
18.  A decorrere dal duecentodecimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.
19.  Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo si provvede ad imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 2003.".
Nota all'art. 5, comma 1:
L'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come applicabile nel territorio della Regione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." e quale risulta per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 8, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 16, recante, "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti." nonché dal comma che si annota, è il seguente:
"Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici. - 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
2.  L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3.  Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
4.  Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4-bis.  In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4 quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 sexies.
4-ter.  La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4 quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4-quater.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2006, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi 4 bis, 4 ter e 4 quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati dall'1 gennaio 2004. A tal fine il primo decreto emanato ai sensi del comma 4 quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dall'Assessore per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori all'1 gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003.
4-sexies.  Per le finalità di cui al comma 4 bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
5.  Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6.  I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 425
"Modifiche ed integrazioni all'articolo 7ter ed all'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come recepito dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici (Consoli) il 25 ottobre 2006.
Trasmesso alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 31 ottobre 2006.
Esaminato dalla Commissione nella seduta n. 10 dell'8 novembre 2006.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 10 dell'8 novembre 2006.
Relatore: Giulia Adamo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 29 del 21 novembre e n. 30 del 22-23 novembre 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 30 del 22-23 novembre 2006.
(2006.49.3567)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
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