REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2006 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 5 dicembre 2006, n. 22.
Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.
Art.  2.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.
Art.  3.
Modifica dell'elenco n. 1 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2

1.  L'elenco n. 1 delle spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, è integrato dai capitoli 214911 e 900012.
Art.  4.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana

1.  Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse Tabelle C e D.
Art.  5.
Ripartizione risorse agli Enti locali per l'esercizio finanziario 2006

1.  Limitatamente all'anno 2006 non si applica l'articolo 21, comma 15, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nel testo modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16.
Art.  6.
Utilizzo somme non impegnate dalle società d'ambito

1.  Per l'esercizio finanziario 2006, il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, di cui all'articolo 21, comma 17, terzo periodo, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è effettuato con riferimento alle somme del fondo di rotazione previsto dal medesimo articolo 21, comma 17, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano impegnate.
Art.  7.
Autorizzazione ai comuni in materia di variazioni di bilancio

1.  In deroga all'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad apportare le variazioni di bilancio, conseguenti all'approvazione della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa e, comunque, entro il 31 dicembre 2006.
Art.  8.
Variazioni al quadro di previsione di cassa

1.  Al quadro di previsione di cassa per l'esercizio finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni in migliaia di euro:
ENTRATE
Fondo iniziale di cassa      +  1.335.878 

BILANCIO E FINANZE
Centro di responsabilità:
BILANCIO E TESORO
Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti      + 1.000.000 

SPESA
BILANCIO E FINANZE
Centro di responsabilità:
BILANCIO E TESORO
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 - Interventi regionali      + 1.335.878 
Capitolo 215710 - Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti      + 1.000.000 

Art.  9.
Entrata in vigore

1.La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 dicembre 2006.
  CUFFARO 
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze  LO PORTO 



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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 5, comma 1:
Il comma 15 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"15. Nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, viene operata una riserva pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali che attivino misure di fuoriuscito dal bacino dei lavori socialmente utili, ai sensi della vigente legislazione. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, sono definiti i criteri per il riparto della riserva operata ai sensi del presente comma.".
Nota all'art. 6, comma 1:
Il comma 17 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante: "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"17. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di rotazione, in favore delle società degli ambiti territoriali ottimali, destinato a garantire la copertura delle spese inerenti la gestione integrata dei rifiuti nei casi di temporanee difficoltà finanziarie. Al fondo è annualmente accantonata una quota pari al 4,5 per cento dell'importo relativo al fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale e sentita la conferenza regione-autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo suddetto e il riparto a consuntivo delle somme non utilizzate, fermo restando che possono accedere alle risorse del fondo le società d'ambito con capitale sociale di almeno un milione di euro interamente versato. I comuni, per la quota di propria competenza nell'ambito territoriale ottimale, hanno l'obbligo di intervenire finanziariamente al fine di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti sussidiariamente alla propria società d'ambito e a tal fine istituiscono nel bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa con adeguata dotazione. La richiesta di utilizzazione del fondo deve essere avanzata dalla società d'ambito successivamente all'utilizzo di fondi alternativi, ivi compresi quelli dei comuni di riferimento e il ricorso all'indebitamento presso il sistema bancario. Le risorse anticipate dal fondo vengono reintroitate con i versamenti delle società d'ambito beneficiarie a seguito della riscossione della tassa o della tariffa di igiene ambientale ovvero, in carenza di riscossioni sufficienti, con il recupero delle somme spettanti agli enti locali del medesimo ambito territoriale a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21. Il ritardo nei versamenti di cui in precedenza autorizza il Presidente della Regione ad attivare l'azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni.".
Nota all'art. 7, comma 1:
L'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.", così dispone:
"Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione. - 1.  Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
2.  Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.
3.  Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
4.  Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5.  In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6.  Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunità montane sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.
7.  Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8.  Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
9.  Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.".
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 393
"Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 - Assestamento tecnico".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Cuffaro) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) il 10 ottobre 2006.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) il 16 ottobre 2006.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nella seduta n. 18 del 3 novembre 2006.
Relatore: Michele Cimino.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 23 del 7 novembre, n. 24 dell'8 novembre e n. 29 del 21 novembre 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 30 del 22-23 novembre 2006.
(2006.49.3566)
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017


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
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