REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2006 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 ottobre 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Niscemi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo decreto del Presidente della Regione siciliana di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Premesso che:
-  con foglio sindacale prot. n. 4450 del 21 febbraio 1997 e successivo foglio prot. n. 12840 del 3 giugno 1997, venivano trasmessi a questo Assessorato, per il parere di competenza, gli atti e gli elaborati costituenti il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
-  il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Niscemi è stato adottato con delibera consiliare n. 55 del 3 luglio 1996;
-  il segretario generale del comune di Niscemi, con certificazione datata 24 settembre 1996, ha attestato la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento e la presentazione di osservazioni e opposizioni;
-  dalle relazioni, a firma del progettista, sulle osservazioni ed opposizioni presentate dai cittadini avverso al piano, si evince che sono n. 254 entro i termini di legge e n. 22 fuori termine;
-  con delibere nn. 75 del 5 novembre 1996, 76 del 25 novembre 1996, 77 del 27 novembre 1996, 78 del 28 novembre 1996, 79 del 29 novembre 1996, il consiglio comunale di Niscemi ha controdedotto alle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano;
-  con il voto n. 577 del 19 novembre 1997, il Consiglio regionale dell'urbanistica sul piano regolatore del comune di Niscemi ha espresso il parere che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Contenuti del piano regolatore generale
Il piano in linea di massima, secondo quanto riportato nella relazione, si propone di riorganizzare il tessuto urbano per migliorarne le qualità spaziali e il livello di servizi che lo stesso in grado di offrire, ed individuare un certo numero di aree da destinare ad attività produttive, in maniera tale da potenziare le infrastrutture a servizio dell'agricoltura e delle attività artigianali già esistenti. In ultimo il piano si propone di incentivare la fruizione delle risorse naturali presenti nel territorio quali le numerose aree boschive, il piano regolatore generale prevede una redistribuzione degli abitanti all'interno del centro abitato con un alleggerimento della pressione demografica e un reinsediamento dell'espansione in nuove aree poste in direzione nord, nord-est, est, sud-est, sud. Tale distribuzione si pone a corona del centro edificato, e tenta, unitamente alle strutture viarie e di servizio, di riordinare il disegno urbano sfrangiato dallo sviluppo dell'edificazione abusiva. Il piano è organizzato nelle seguenti zone territoriali omogenee: zona "A1" individua le emergenze architettoniche; zona "A2" individua il tessuto urbano di interesse storico-ambientale; zona "B" costituita dalle aree sature o in via di completamento e comprende anche le aree normate dai piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi; zona "C1"é costituita da aree limitrofe alle zone "B", e morfologicamente ad esse assimilabili, anche se non raggiungono quelle previste dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 per essere classificate zona "B";
-  zona "C2" è costituita da zone di espansione residenziale già interessate da costruzioni nelle quali si vuole mantenere un rapporto volume-superficie ridotto, prevedendo una superficie fondiaria maggiore con un indice di densità fondiaria pari a mc/mq. 3,5;
-  zona "C3" sono le aree residenziali poste ai margini del centro abitato con tipologia a villette mono o bifamiliare, e con un indice di densità fondiaria pari a mc/mq. 0,75;
-  zona "P.E.E.P." con indice fondiario di mc/mq. 3,5.
Le zone produttive sono così distinte:
-  zone per attività artigianali generiche con indice di densità fondiaria di mc/mq. 2,50;
-  zona artigianale per la trasformazione di prodotti agricoli con indice di densità fondiaria di mc/mq. 3,00;
-  zona per depositi con indice di densità fondiaria di mc/mq. 2,50.
Infine sono previste delle zone per la residenza stagionale esterne al centro abitato, con indice di densità fondiaria di mc/mq. 0,5.
Considerazioni
1) Compatibilità con l'assetto geologico del territorio.
Il piano regolatore generale è corredato da uno studio geologico risalente al 1982 e pertanto oltre a non essere adeguato alle normative più recenti, certamente non risulta aggiornato alla evoluzione geomorfologica del territorio (essendo passati circa 15 anni dalla sua redazione). A seguito di un primo esame da parte del Genio civile questi ha quindi richiesto uno studio geologico integrativo, specie per il versante orientale del territorio e per la valutazione della viabilità. Tale studio, peraltro redatto successivamente dallo stesso Genio civile, non scioglie le perplessità riguardanti le caratteristiche di pericolosità geologica e sismica. Infatti esso è stato redatto solo in scala 1:25.000 e senza base topografica (e quindi impedendo di fatto idonei confronti con le scelte urbanistiche). Risulta inoltre sempre mancante di studi ed indagini di dettaglio in scala 1:2.000 (indispensabili per le prescrizioni esecutive) e comunque necessari anche in relazione alla delicatezza delle condizioni geomorfologiche dell'abitato. Lo stesso Genio civile infatti rilascia un parere parzialmente favorevole.
Il recente fenomeno di dissesto che ha interessato il versante occidentale dell'altopiano su cui sorge l'abitato e le zone marginali di quest'ultimo, producendo seri danni all'edificato, è espressione della fragilità che caratterizza le parti periferiche del piastrone sabbioso-calcarenitico a causa delle condizioni geologico-strutturali e dei fenomeni geomorfologici ivi presenti.
Condizioni di scarsa stabilità delle predette zone periferiche emergono dagli studi geologici eseguiti in precedenza per il piano regolatore generale, anche se non risultano abbastanza evidenziate le situazioni di rischio connesse alla potenziale instabilità di molti tratti del perimetro urbano, dove viene prevista edificazione di completamento.
Oltre ai fenomeni di intensa erosione lungo incisioni torrentizie di diversa ampiezza ed estensione, segnalati nei predetti studi, mancano infatti valutazioni adeguate dei potenziali dissesti conseguenti al progredire del-l'azione di erosione lungo versanti ad elevata acclività.
A tale azione concorrono principalmente le acque non regimentate provenienti dall'area urbanizzata, che si riversano liberamente dal ciglio del piastrone.
Pertanto, pur in previsione di interventi di canalizzazione delle acque di bonifica e consolidamento dei tratti più pericolanti del margine anzidetto, che si auspica possano essere realizzati in tempi brevi, si rileva l'inopportunità di prevedere l'estensione dell'edificato dell'abitato, in corrispondenza dei versanti settentrionale, occidentale, sud-occidentale.
Analoghe considerazioni valgono per le zone a sud dell'abitato, dove si rileva l'azione erosiva e destabilizzante dovuta ai deflussi superficiali lungo alcune incisioni torrentizie, aggravata da anomale attività antropiche. Anche in questa zona vanno limitati gli insediamenti previsti, provvedendo invece ad operazioni di recupero ambientale e di regimazione delle acque che si riversano a valle.
In conclusione, in occasione della rielaborazione del piano è necessario eseguire un accurato studio geologico, corredato da idonee indagini geognostiche e geofisiche, secondo la più recente circolare n. 2222/95 A.R.T.A..
Escludere comunque previsioni nelle zone prossime alla corona del recente dissesto, nonché in quelle aree a sud e ad ovest del Paese che presentano caratteristiche analoghe.
1.1) In coerenza con quanto sopra espresso, si ritiene di dovere preliminarmente esaminare le previsioni urbanistiche che riguardano il costone su cui si affaccia Niscemi in direzione ovest.
A prescindere dalle aree più o meno interessate dalla frana del 12 ottobre 1997, nel corso del sopralluogo si è avuto modo di constatare come tutto il versante presenti una situazione idrogeologica precaria per l'assenza totale di opportuni interventi di sistemazione, aggravati dalla mancata regimentazione delle acque che dal centro abitato si riversano sul versante.
In considerazione di ciò non si ritiene di potere condividere alcune delle previsioni urbanistiche, che per le modalità di esecuzione in assenza di un preventivo consolidamento del versante, potrebbero alterarne l'assetto.
In particolare, ci si intende riferire alle zone poste a sud-ovest interessate da edilizia di mantenimento e previsioni di attrezzature di verde attrezzato, asilo nido e assistenza socio sanitaria.
Considerata la delicatezza delle condizioni geomorfologiche dell'area in questione, immediatamente a ridosso del fronte della frana, ricadente quasi per intero nel vincolo idrogeologico, non si condividono le previsioni di attrezzature e servizi in quanto finirebbero con il consolidare la permanenza di un carico urbanistico, recupero dell'intero versante.
Pertanto, per le costruzioni normate come "aree soggette a vincolo" dovranno prevedersi soltanto interventi di ordinaria manutenzione. La previsione di scuola materna, limitrofa alla scuola media esistente, ricadente nel perimetro delle prescrizioni esecutive va disattesa.
La previsione di parco urbano può essere ritenuta compatibile con la situazione geologica purché la sistemazione dell'area avvenga con criteri di risanamento ambientale che privilegino il recupero del versante, e non vengano previste opere per il tempo libero, la cui realizzazione potrebbe comportare movimenti di terra in grado di alterare l'equilibrio geomorfologico.
La previsione dell'originaria viabilità e dei parcheggi, oggetto di osservazione da parte dell'amministrazione comunale, è stata eliminata in sede di controdeduzione.
Non sono condivise le previsioni dell'asilo nido e dell'area nella quale dovrebbe sorgere un belvedere, nonché il silos-auto previsto di fronte a palazzo Branciforti, che comporterebbe la distruzione del giardino storico del palazzo, il più importante edificio civile di Niscemi, per il quale si auspica il recupero dell'intero impianto.
In ultimo non appare condivisibile l'ampliamento del cimitero comunale che si svolgerebbe in un punto orograficamente molto accidentato. La parte di ampliamento già realizzata viene fatta salva qualora sia stata assentita da regolare approvazione da parte degli organi preposti.
Analoghe caratteristiche si presentano sul versante nord dove peraltro risultano previsioni di attrezzature e servizi frammentate e contraddittorie, che in considerazione di quanto sopra, a causa delle inevitabili sistemazioni, potrebbero alterare l'assetto geomorfologico. Anche per tale versante appare necessario che gli interventi ammissibili siano quelli di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica, pertanto sono da disattendere le previsioni di parchi urbani e territoriali, di aree pubbliche e private per attività sportive generiche, di verde pubblico attrezzato per gioco e l'area destinata ad edilizia alberghiera.
2) Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive anche se non differenziate riguardano sostanzialmente la parte in direzione est dell'abitato interessata dall'espansione edilizia abusiva.
La perimetrazione delle prescrizioni esecutive, secondo quanto evidenziato nelle planimetrie di piano, comprende: gli ambiti normati dai piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37/85, parte di tessuto urbano consolidato (zona B), una zona di espansione destinata ad edilizia economica e popolare ed una zona produttiva.
Le prescrizioni esecutive comprendono inoltre aree destinate a servizi ed attrezzature ricadenti in tale contesto.
Dalla lettura degli elaborati è evidente la volontà di connettere in un tessuto più ordinato i vari contesti diversi tra loro ma accomunati dal degrado.
In coerenza con gli assunti delle leggi urbanistiche specificatamente rivolte al fenomeno dell'abusivismo edilizio (legge regionale n. 37/85) tale impostazione dovrebbe garantire il riequilibrio dei servizi e delle attrezzature il cui fabbisogno solo parzialmente era stato reperito nell'ambito dei piani particolareggiati di recupero.
Tuttavia si deve rilevare che, anche se formalmente, per il tipo di elaborati presentati vengono rispettate le prescrizioni legislative vigenti, né dagli elaborati di analisi e di progetto, né dalle norme di attuazione, emergono gli approfondimenti di scala, normativi, e di studio della realtà che necessariamente debbono essere contenuti all'interno di un piano particolareggiato di attuazione del piano regolatore generale.
Tra l'altro non risulta osservata la prescrizione di cui all'art. 3 - comma 8 - della legge regionale n. 15/91, riguardante il soddisfacimento del fabbisogno decennale.
Non si può ritenere bastevole una semplice elaborazione grafica di arredo a scala urbana, che si limita sostanzialmente a individuare soluzioni planimetriche.
Peraltro le superiori osservazioni relativamente alle prescrizioni esecutive sono state espresse anche nel parere n. 19/94 reso dall'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, che non le ha ritenute meritevoli di esame.
In definitiva le prescrizioni esecutive non essendo rispondenti agli effettivi contenuti di piano particolareggiato attuativo, non possono essere come tali esaminate.
Pertanto l'esame è da considerarsi relativo al piano regolatore generale, stante che non è stato possibile rintracciare negli elaborati sufficienti elementi discriminanti tra il piano regolatore generale e le prescrizioni esecutive.
3) Dimensionamento del piano
In base alle analisi statistiche condotte emerge che la popolazione, rilevata in 27.033 abitanti nel 1992, dovrebbe incrementarsi alla data del 2015 di circa 3.000 unità, attestandosi alla cifra di 29.970 abitanti.
In effetti le analisi condotte tracciano un quadro realistico della potenzialità di crescita del comune che vede nell'ultimo quarantennio un incremento costante della popolazione.
Non altrettanto sembra potersi affermare per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente, che nel centro abitato registra 25.664 vani. Dato questo che risulta senz'altro sottostimato a fronte della smisurata espansione edilizia registratasi negli ultimi decenni. Un numero di vani addirittura minore del numero degli abitanti nel 1992 può essere ritenuto credibile solo se vengono esclusi i volumi realizzati e non ancora completati, che caratterizzano tristemente il panorama urbano. Del pari non si può ritenere che un miglioramento delle condizioni abitative complessive del centro urbano comporti una riduzione del numero di vani abitati, tali da stimare in 385 vani il fabbisogno pregresso, pertanto non appare condivisibile l'ipotesi che alla data del 2015 il fabbisogno complessivo sarà di 6.850 nuovi vani, dei quali soltanto 1.680 sarebbero reperibili a seguito di completamento delle aree nell'ambito dei piani di recupero.
E' pur vero che il patrimonio edilizio soprattutto quello recente è in gran parte fuori mercato, essendo legato ad una tipologia funzionale al soddisfacimento dei fabbisogni del nucleo familiare allargato comprendente anche le famiglie dei figli.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che una analisi più appropriata sul patrimonio edilizio possa condurre a ipotesi di riuso delle abitazioni esistenti ancorché non completate che consenta di soddisfare gran parte del fabbisogno senza ricorrere all'appesantimento del carico urbanistico.
4) Zonizzazione
4.1) Zona "A"
La suddivisione della zona "A" in sottozone "A1" e "A2" non può essere condivisa in quanto, secondo le finalità della legge regionale n. 70/76, i centri storici dei comuni, nella loro interezza, sono beni culturali economici da salvaguardare.
Pertanto non può essere condivisa una zonizzazione del centro storico basata sui singoli edifici piuttosto che sulla tutela delle caratteristiche morfologiche del tessuto urbano che si vuole salvaguardare.
Per quanto riguarda la perimetrazione della zona "A", si ritiene che detta zona debba essere ampliata secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta nella nota prot. n. 3561 del 23 dicembre 1994.
La parte di tessuto urbano interessato all'evento franoso del 12 ottobre 1997, a seguito di studi geologici specifici da effettuarsi, dovrà essere oggetto di piano particolareggiato di recupero, che definirà le modalità e gli interventi volti a riconfigurare, mantenendone tuttavia il significato storico e urbanistico di testata, il sistema spaziale.
4.2) Zona territoriale omogenea "B"
Vengono condivise nella stesura adottata. Sono quin-di da respingere le modifiche apportate alla normativa in sede di controdeduzione in quanto non sono migliorative del piano e in parte violano precise disposizioni di legge.
4.3.) Zona territoriale omogenea "C"
Le zone "C" sono state suddivise in sottozone.
La norma a carattere generale delle zone "C" riguardante gli interventi (lettera a) deve essere modificata in quanto l'edificazione di aree libere ricadenti al di fuori di piani attuativi regolarmente approvati deve essere subordinata alla redazione di piani particolareggiati attuativi di iniziativa pubblica o privata.
A tale scopo deve essere individuata in sede di rielaborazione adeguata normativa che definisca i caratteri dimensionali di tali strumenti attuativi.
4.3.1)  Zona territoriale omogenea "C1"
Tali sottozone pur essendo limitrofe ad insediamenti di zone "B" hanno quasi sempre caratteri di margine e pertanto si ritiene necessario ridurre il carico urbanistico assegnando una densità edilizia fondiaria di mc/mq. 3,50.
4.3.2)  Zona territoriale omogenea "C2"
Sono nel complesso condivisibili nella stesura del piano adottato, con la riduzione della densità fondiaria a mc/mq. 3,00.
4.3.3)  Zona territoriale omogenea "C3"
Non si condivide la localizzazione della sottozona "C3" posta a nord della via Serbatoio in un'area che presenta caratteristiche orografiche comuni alle altre aree del versante ovest, sud-ovest descritte in precedenza. Tale area in considerazione della vicinanza con la scuola media esistente potrebbe essere destinata ad area a verde pubblico.
4.3.4)  Zona territoriale omogenea "C4"
Le previsioni che riguardano tale zona sono localizzate in contrada "Vituso" lungo la strada provinciale per Caltagirone, ed in contrada "Perniciaro" in direzione di Gela. L'estensione di tali aree è piuttosto consistente in quanto l'area ubicata in contrada "Vituso" è estesa circa Ha 180, mentre l'area in contrada "Perniciaro" estesa Ha. 25 è stata ulteriormente ampliata in sede di controdeduzioni sino a comprendere aree sottoposte a vincolo idrogeologico, oggi ricadenti nel fronte della frana.
Sotto il profilo urbanistico non è accettabile la previsione di residenza anche se stagionale e a basso indice fondiario, che non preveda alcuna attrezzatura e che per di più sia attuabile a mezzo di concessione edilizia.
Non si può tuttavia disconoscere che sia in atto in tali aree e non solo in esso un processo insediativo nel verde agricolo. Tale processo va governato, innanzitutto, analizzando l'esistente ed in secondo luogo proponendo soluzioni che inquadrino lo sviluppo in un contesto ambientale che può definirsi della campagna urbanizzata.
Pertanto le previsioni di zona "C4" così come proposte sono da disattendere.
4.4)  Zone produttive
Il piano nella stesura adottata aveva individuato in località Valle Pozzo la zona produttiva articolata nelle seguenti sottozone:
-  zona per attività artigianali generiche "D1" con indice di densità fondiaria massima di mc./mq. 2,5 e la superficie coperta massima il 35% del lotto; superficie del lotto mq. 600;
-  zona per trasformazione di prodotti agricoli "D2" con indice di densità fondiaria massima di mc./mq. 3,5 e la superficie coperta massima il 35% del lotto; superficie del lotto mq. 1.000;
-  zona per depositi "D3" che riporta i medesimi parametri della sottozona "D1".
Tali zone che in sede di adozione ricoprivano una area più ampia sono state oggetto di osservazioni da parte dell'amministrazione comunale, che ne ha proposto il ridimensionamento al fine di non interessare il torrente e le limitrofe aree soggette ai vincoli della legge n. 431/85, cosi come suggerito dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta.
L'adeguamento a tale osservazione lascia tuttavia irrisolti alcuni aspetti di importanza non trascurabile in relazione anche ai collegamenti viari.
In primo luogo non viene individuata una localizzazione alternativa in grado di ottemperare ai fabbisogni previsti. In secondo luogo il destino di tali attività produttive così come localizzate e strettamente legato al tracciato viario della circonvallazione, che nella soluzione definitiva non ha alcun rapporto con esse.
A tale proposito, pur ritenendo utile un collegamento tra gli assi per Gela e Caltagirone, la soluzione adottata pur se modificata in funzione del ruolo che dovrebbe assumere, non appare sufficientemente studiata sia per quanto riguarda il suo tracciato in alcuni punti confliggenti con la situazione orografica, sia per quanto concerne il sistema di collegamenti con il centro urbano.
La città di Niscemi, in base alla sua ubicazione, non può definirsi un punto di attraversamento tra gli assi Gela-Vittoria e Caltagirone-Catania, in quanto i collegamenti tra le suddette direzioni si svolgono più o meno agevolmente a valle. Pertanto il sistema della circonvallazione non può essere assimilato ad una tangenziale bensì ad un ruolo di strada esterna che consenta di scaricare il carico veicolare dall'interno verso l'esterno, quindi sembrerebbe più opportuno sfruttare, potenziare e razionalizzare gli assi che collegano le zone di edilizia economica e popolare poste a sud. In definitiva si ritiene che in sede di rielaborazione potranno essere meglio studiate le problematiche connesse al collegamento circonvallazione e l'individuazione di zone produttive alternative alle precedenti.
4.5)  Zone "E"
Nell'ambito di tali zone è stata inclusa la riserva naturale orientata della "Sughereta di Niscemi" istituita con decreto n. 970 del 10 giugno 1991. Le attività esercitabili sono stabilite dal regolamento di istituzione della riserva.
In ogni caso gli ambiti di cui sopra sono disciplinati dalla legge regionale n. 98/81, modificata dalla legge regionale n. 14/88.
5) Attrezzature
Per quanto riguarda in generale le attrezzature e i servizi, si è riscontrata nel piano una commistione tra quelle individuate dall'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 e quelle regolate dall'art. 5 dello stesso decreto relativo alle attrezzature di interesse generale, aggravata poi dalla mancanza di riferimenti univoci nelle relative norme di attuazione.
Per quanto riguarda le zone "F", non può essere condivisa l'assimilazione degli indici edilizi delle zone "A" "B" e "C", per la realizzazione delle attrezzature nell'ambito delle medesime zone omogenee, in quanto i parametri edilizi delle opere pubbliche sono regolate da normative specifiche in base alla loro destinazione.
Fra le attività "ricreative sport e verde pubblico" risulta evidenziata una sottozona nella quale sono previsti interventi pubblici e privati per attività sportive o ricreative generiche.
Le norme di attuazione corrispondenti "F5" non forniscono elementi specifici per le attività che si vorrebbero esercitare. Pertanto non vengono condivise le previsioni relative alle attività (FS) in questione con la precisazione che le attrezzature che assolvono al soddisfacimento di standards di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 devono essere in ogni caso pubbliche, anche se successivamente la loro gestione può essere regolata da convenzioni con privati.
Analogamente a quanto sopra detto non si condividono le previsioni relative ad uffici vari di interesse generale pubblici o privati (F4).
6) Viabilità
Per quanto riguarda le previsioni di viabilità nel territorio comunale, il piano prevede il potenziamento di preesistenti tracciati agricoli per realizzare tracciati alternativi a quelli attuali nel collegamento con la statale 417 Gela-Caltagirone-Catania ed a sud con Vittoria.
Tuttavia la necessità di tali tracciati nella relazione non viene sufficientemente motivata. Negli elaborati tali previsioni hanno carattere schematico, e sembrano produrre effetti di frammentazione del verde agricolo, modificandone così l'assetto e innescando possibili tendenze a nuove urbanizzazioni non più compatibili.
Pertanto le previsioni di nuova viabilità riportate nella tav. n. 5: "Pianificazione del territorio comunale" non possono essere condivise.
Per quanto riguarda il centro urbano, l'elemento viario più significativo è costituito dalla previsione della circonvallazione in direzione est.
Tale previsione nella parte a monte della via Gori delimiterebbe il centro urbano ricomponendone in un unico contesto il tessuto sfrangiato dell'abusivismo e le previsioni di servizi e residenza pubblica del piano.
Nella parte a sud della ferrovia, invece, tale previsione non riesce ad assumere lo stesso significato nei confronti nel tessuto urbano e di previsione posto in tale direzione in quanto non riesce ad avere con lo stesso collegamenti diretti che ne esaltino la funzionalità per come in precedenza già detto.
La soluzione del tracciato, anche se parzialmente modificata in sede di controdeduzione alle opposizioni da parte del comune, risente delle scelte urbanistiche originarie soppresse e pertanto continua ad avere un pesante impatto ambientale su un territorio morfologicamente complesso.
Si ritiene che le funzioni della circonvallazione possano essere assorbite con le opportune integrazioni dall'asse che attraversa diagonalmente le aree produttive artigianali per poi raggiungere più a sud le zone P.E.E.P. in corso di realizzazione, scaricando in tale modo il traffico veicolare della parte sud-est dell'abitato.
Il problema dei collegamenti può inoltre essere affrontato rivalutando il ruolo della provinciale proveniente da Gela, risolvendo il nodo della confluenza tra varie strade in Largo Spasimo ed il collegamento di tale nodo con il viale Gori che per le sue dimensioni costituisce un asse di spina per lo smaltimento del traffico.
Non appare infine condivisibile la previsione di strada che fiancheggia il campo di calcio in direzione est, in quanto costituisce un inutile raddoppio di viabilità, del pari non si ritiene condivisibile il prolungamento della predetta strada a sud della via Gori in quanto la stessa non è definita.
7) Norme di attuazione

Capitolo III


Art. 1

Come detto in precedenza, le procedure di attuazione del piano devono prevedere il ricorso ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica e/o privata in base alle disposizioni di legge.

Art. 2

2.1)  La zonizzazione per quanto riguarda la zona "A" deve essere unificata;
2.2.2 - la lettera c): la densità edilizia fondiaria massima è di 5 mc./mq. fatti salvi i casi previsti per i soli lotti interclusi dalle leggi vigenti;
2.2.3 - la lettera a): va modificata con la previsione dei piani particolareggiati attuativi per le zone "C";
2.2.3.1 - lettera a): la densità edilizia fondiaria massima è di 3,5 mc./mq.;
2.2.3.2 - lettera b): la densità edilizia fondiaria massima è di 3,00 mc./mq.; lettera c): l'altezza massima dei fabbricati non può essere superiore a ml. 11,00; lettera h), il numero massimo dei piani fuori terra è 3 a prescindere dagli interventi pubblici o privati;
2.2.3.4)  le norme relative alla sottozona "C4" devono essere rielaborate in conseguenza della ridefinizione dell'area;
2.2.6 - lettera c): eliminare l'assimilazione alle zone "A",  "B",  "C", per quanto riguarda i parametri edilizi; cassare la norma prevista nella lettera d);
2.2.7 - lettera c): eliminare l'assimilazione alle zone "A", "B", "C", per quanto riguarda i parametri edilizi; cassare la norma prevista nella lettera d);
2.2.9) gli interventi previsti nella lettera b) devono essere preventivamente assentiti dagli enti competenti;
2.2.10) in relazione alle considerazioni sulle prescrizioni esecutive, la norma deve essere adeguatamente esplicitata e coordinata con la normativa dei piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37/85 vigenti;
2.2.12)  la norma va cassata in conseguenza del fatto che la realizzazione delle opere pubbliche non può che essere di iniziativa pubblica, salvo restando diverse modalità di gestione tramite convenzione.
Per quanto concerne servizi ed impianti privati di uso pubblico, questi andranno essere autorizzati di volta in volta sulla base dell'attività e della zona in cui essi ricadono.
Il programma temporale definito all'art. 3 illustra le fasi di attuazione del piano ma non definisce le modalità nè i costi così come prescritto dalla legge regionale n. 15/91.
Inoltre mancano normative a precisi riferimenti ai piani attuativi (piani di recupero) per quanto riguarda l'attuazione degli interventi sia pubblici che privati, residenziali e di servizio.
Pertanto, sia il programma temporale, sia la definizione ed esecutività del programma a breve e medio termine dovranno essere riformulati in base alle considerazioni espresse nelle prescrizioni esecutive.
8) Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è composto di 56 articoli.

Art. 4

La composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce delle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 7/92 e n. 26/93.
9) Osservazioni e/o opposizioni
Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano sono state visualizzate negli elaborati: tav. 8b in scala 1:2.000 per quanto riguarda le opposizioni; tavv. 5 e 7 rispettivamente in scala 1:10.000 e 1:2.000 per quanto riguarda le osservazioni.
Le opposizioni, riferendosi a previsioni nell'ambito delle prescrizioni esecutive, in questa sede non vengono esaminate in quanto le stesse prescrizioni esecutive non sono state condivise.
Osservazioni
L'osservazione n. 22 interessa in parte aree incluse nelle prescrizioni esecutive, non esaminate per come già detto. Per quanto riguarda le rimanenti aree, ed in relazione all'accoglimento da parte del consiglio comunale dell'osservazione, si osserva che l'ampliamento dell'area destinata alla congregazione di suore, a prescindere dalle finalità sociali dello stesso, ha comportato la soppressione del centro sociale e centro di assistenza, attrezzature di interesse collettivo che rientrano nella dotazione degli standards.
Pertanto l'osservazione stessa così come accolta non può essere condivisa in quanto non appare migliorativa del piano adottato.
Le osservazioni nn. 47, 48, 49, 50 vengono respinte in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale in quanto non sono migliorative del piano adottato e sono portatrici di interessi particolari.
L'osservazione n. 69 viene respinta in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale ed in relazione alle considerazioni espresse sulla destinazione delle aree per attività sportive e ricreative generiche.
Le osservazioni nn. 71, 94, 104 non vanno respinte in conformità a quanto in precedenza espresso per le zone "C3" in tale ambito.
L'osservazione n. 73 è da respingere in quanto le motivazioni addotte dal progettista in sede di controdeduzioni sono condivisibili in quanto finalizzate al miglioramento sotto vari profili della rete viaria esistente.
L'osservazione n. 74 viene respinta in quanto non rientrante nelle prescrizioni esecutive.
L'osservazione n. 75 viene respinta in quanto la stessa in effetti è portatrice di interessi particolari, tendenti ad appesantire ulteriormente il carico urbanistico.
L'osservazione n. 76 viene respinta condividendo le motivazioni espresse dal progettista in sede di controdeduzioni. L'osservazione evidentemente è dettata da interessi particolari tendenti ad aumentare il carico urbanistico.
L'osservazione n. 82 viene respinta in quanto la stessa in effetti è portatrice di interessi particolari, inoltre a prescindere dalle motivazioni del progettista che si condividono, si osserva che lotti siffatti di dimensioni minime non sono idonei alla edificazione.
L'osservazione n. 84 viene respinta in analogia a quanto detto per l'osservazione n. 74.
L'osservazione n. 91 viene accolta in quanto la destinazione d'uso delle attività compatibili con le zone residenziali (A e B) non possono essere fissati a priori, dovendo sottostare unicamente a quanto prescritto nelle norme di attuazione delle zone in cui ricadono.
L'osservazione n. 95 è da respingere in quanto le poche strutture realizzate non giustificano una destinazione urbanistica di zona produttiva da mantenere.
L'osservazione n. 101 viene accolta in conformità a quanto deliberato dal c.c..
L'osservazione n. 106 viene respinta in quanto dettata da interessi particolari che non migliorerebbero di sicuro l'assetto del piano.
L'osservazione n. 107 viene accolta in conformità a quanto deliberato dal c.c..
L'osservazione n. 115 viene respinta in analogia a quanto detto per l'osservazione n. 74.
L'osservazione n. 119 viene respinta condividendo le motivazioni del progettista in sede di controdeduzioni.
L'osservazione n. 121 viene respinta in analogia a quanto detto per l'osservazione n. 119.
L'osservazione n. 123 viene respinta condividendo le motivazioni del progettista in sede di controdeduzioni.
L'osservazione n. 129 può intendersi superata dall'evento franoso del 23 ottobre 1997.
L'osservazione n. 134 è superata dalle considerazioni espresse sul regolamento edilizio.
L'osservazione n. 147 viene accolta in conformità a quanto deliberato dal consiglio.
L'osservazione n. 148 viene respinta in conformità a quanto deliberato dal consiglio.
L'osservazione n. 151 va respinta in quanto portatrice di interessi particolari che non migliorano l'assetto del piano.
L'osservazione n. 154 è da respingere condividendo le motivazioni del progettista.
L'osservazione n. 157 viene respinta in analogia a quanto detto in precedenza per l'osservazione n. 69.
Le osservazioni nn. 163, 165, 166, 169 vengono respinte in conformità a quanto deliberato dal consiglio comunale.
L'osservazione n. 167 può essere accolta a condizione che il presidio della Polizia di Stato sia adeguatamente allocato in una struttura per servizi amministrativi di interesse collettivo previsti dal piano.
L'osservazione n. 168 non può essere accolta in quanto nell'area della riserva e della pre riserva le attività esercitabili sono stabilite dal regolamento di istituzione della riserva stessa. In dette aree vigono le norme di salvaguardia di cui all'art. 22 della legge regionale n. 98/81, modificato dall'art. 23 della legge regionale n. 14/88.
L'osservazione n. 170 potrà essere tenuta in considerazione in sede di elaborazione parziale del piano.
L'osservazione n. 171 viene respinta in coerenza a quanto precedentemente detto dal consiglio sulle zone di residenza stagionale.
Le osservazioni nn. 172 e 173 vengono accolte in conformità a quanto deliberato dal c.c..
L'osservazione n. 177 accolta sia dal progettista che dal consiglio comunale, viene condivisa in quanto le problematiche sollevate sono state oggetto di precedenti considerazioni da parte di questo consesso.
L'osservazione n. 183 va respinta condividendo le motivazioni del progettista ed in conformità a quanto deliberato dal c.c.; in ogni caso trattasi di osservazione motivata da interessi personali.
L'osservazione n. 184 va respinta in quanto la classificazione di zona "B", così come proposta dal progettista, non è conforme alle prescrizioni del decreto interministeriale 2 aprile 1968, art. 2.
L'osservazione n. 188 presentata dalla giunta è condivisibile anche se le problematiche affrontate sono in buona parte superate dalle considerazioni sopra esposte.
L'osservazione n. 193 va respinta, in primo luogo per le generiche affermazioni circa il mancato rispetto dell'art. 9 della legge regionale n. 17/94, in secondo luogo perché la frana recentemente verificatasi ha coinvolto anche le zone oggetto di osservazione confermando la necessità di opere di risanamento ambientale e consolidamento idrogeologico.
L'osservazione n. 197 va respinta in analogia a quanto detto per l'osservazione n. 184.
L'osservazione n. 210 è espressa in termini generici che non consentono alcuna valutazione urbanistica circa la localizzazione del "centro religioso generico". Tuttavia tale esigenza potrà essere opportunamente valutata e organicamente riproposta in sede di rielaborazione.
L'osservazione n. 214 va respinta condividendo le motivazioni del progettista, inoltre detta osservazione è dettata da interessi particolari che non prefigurano soluzioni di miglioramento del piano.
L'osservazione n. 220 può essere condivisa subordinatamente all'attuazione del regolamento della riserva.
L'osservazione n. 230 va respinta condividendo le motivazioni del progettista.
Le osservazioni nn. 242 e 243 vanno respinte condividendo le motivazioni del progettista.
L'osservazione n. 250 va respinta per le considerazioni espresse in precedenza relativamente alle "aree pubbliche o private per attività sportive o ricreative generiche".
L'osservazione n. 251, pur essendo motivata da considerazioni in linea di massima condivisibili, abbisogna di essere inquadrata in un contesto più generale e pertanto potrà essere valutata in sede di rielaborazione.
L'osservazione n. 254, condivisa dal progettista, pone il problema di una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei beni ambientali isolati, diffusi nel territorio come ad esempio le masserie.
A tale proposito si ritiene necessario che in sede di rielaborazione detti beni vengano individuati, e per essi venga proposta una adeguata normativa di tutela e salvaguardia finalizzata ad un riuso compatibile.
L'osservazione n. 255 va respinta in quanto nelle motivazioni del progettista è evidente il riferimento a precise norme di legge riguardanti la fascia di rispetto ferroviaria.
L'osservazione n. 268 non può nel complesso essere condivisa in quanto le proposte non sono state motivate ed inoltre tendono ad introdurre elementi a volte in violazione a specifiche norme che se attuabili aggraverebbero anziché ridurre il disordine urbanistico a Niscemi.
L'osservazione n. 269 può essere accolta condividendo le motivazioni del progettista.
L'osservazione n. 275 va respinta in quanto generica e non motivata.
L'osservazione n. 276 può essere accolta. Tuttavia la nuova sistemazione urbanistica dovrà affrontare in maniera urbanisticamente corretta il sistema della viabilità e il reperimento in altra area dell'attrezzatura soppressa per fare posto al liceo scientifico.
Ritenuto
A) che per quanto sopra esposto nelle superiori considerazioni il piano regolatore generale in esame possa essere condiviso parzialmente con le modifiche e le prescrizioni riguardanti le zone territoriali omogenee "A", "B", "C1", "C2", "C3" e le attrezzature a servizio delle stesse;
B) che il livello di approfondimento delle prescrizioni esecutive non sia tale da poterle riconoscere come piani particolareggiati attuativi, tali prescrizioni vanno rielaborate e riferite soltanto, ove se ne ravvisi l'esigenza, tenuto conto dei piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37/85, a quei contesti di interfaccia tra i tessuti spontanei derivanti dall'abusivismo e quelli previsti dal piano regolatore generale;
C) che la rielaborazione del piano debba riguardare gli aspetti relativi alle prescrizioni esecutive nei termini sopra detti, una migliore soluzione a valle della ferrovia del sistema viario, una idonea localizzazione delle zone produttive.
Per tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, il Consiglio è del parere:
1) che il piano regolatore generale del comune di Niscemi ed il regolamento edilizio siano condivisibili con le modifiche e le prescrizioni contenute nei precedenti considerata;
2) per tutte le altre parti del piano regolatore generale non condivise il comune dovrà procedere alla rielaborazione da effettuare sulla base delle indicazioni contenute nei precedenti considerata ai sensi dell'8° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;
3) le osservazioni presentate sulle parti condivise del piano sono determinate in conformità a quanto già detto nei considerata;
-  con nota assessoriale prot. n. 507 del 20 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, è stato restituito al comune di Niscemi per una parziale rielaborazione, tenendo conto delle considerazioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 577 del 19 novembre 1997;
Visti i fogli prot. n. 9952 del 20 maggio 2005 e prot. n. 2494 del 25 ottobre 2005, con i quali il comune di Niscemi ha trasmesso a questo Assessorato, ai fini dell'approvazione di competenza, il piano regolatore generale rielaborato parzialmente a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 577 del 19 novembre 1997;
Vista la certificazione, datata 20 maggio 2005, a firma del segretario generale del comune di Niscemi, attestante il regolare espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 186 dell'O.R.E.L.;
Vista la delibera n. 54 del 13 giugno 2003, con la quale il consiglio comunale di Niscemi, ha adottato il piano regolatore generale, rielaborato e adeguato al voto n. 577 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica nella seduta del 19 novembre 1997;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, datata 20 maggio 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 270 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge, e n. 7 fuori termine, avverso il piano adottato con delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003;
Visto l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni;
Vista la delibera n. 8 del 25 febbraio 2005, con la quale la commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi con i poteri del consiglio si è determinata sulle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la delibera n. 54 del 13 giugno 2003;
Vista la delibera n. 28 del 12 maggio 2005, con la quale la commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi con i poteri del consiglio ha preso atto della necessità della rielaborazione del piano di urbanistica commerciale approvato con delibera consiliare n. 65 del 16 luglio 2002;
Vista la delibera n. 41 dell'1 luglio 2005, con la quale la commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi con i poteri del consiglio ha riapprovato il piano di urbanistica commerciale, redatto ai sensi della legge regionale n. 28/99;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera della commissione straordinaria n. 41 dell'1 luglio 2005;
Vista la certificazione a firma del segretario generale, datata 18 ottobre 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento, nonché attestante la presentazione di n. 5 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge, avverso il piano adottato con la delibera della commissione straordinaria n. 41 dell'1 luglio 2005;
Visto l'elenco delle osservazioni e/o opposizioni;
Vista la delibera n. 54 del 6 ottobre 2005, con la quale la commissione straordinaria per la gestione del comune di Niscemi con i poteri del consiglio si è determinata sulle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la delibera n. 41 dell'1 luglio 2005;
Visto il parere n. 54 del 20 dicembre 2002, trasmesso con nota prot. n. 16605 del 22 dicembre 2002, con il quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con condizioni, in merito allo strumento urbanistico in adeguamento al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 577 del 19 novembre 1997;
Vista la nota prot. n. 4734 del 13 dicembre 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta ha restituito copia del piano regolatore generale in esame munito del visto;
Vista la nota prot. n. 7/2006 del 7 febbraio 2006, con la quale l'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 1 dell'1 febbraio 2006, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
3)  PROGETTO DI PIANO
Gli obiettivi principali per la formazione del piano regolatore generale, così come riportati nella relazione tecnica "R" sono i seguenti:
-  garantire la sicurezza dell'insediamento dotando il centro abitato di opportunità regolate di espansioni sia per rispondere alla crescita naturale, di fatto esistente, sia per sopperire alle nuove esigenze insediative derivate dalla necessità di trasferimento di parte degli abitanti in conseguenza della frana;
-  dotare il centro abitato di servizi e attrezzature oggi assolutamente carenti anche al fine di definire occasioni urbane adeguate alla dimensione della popolazione insediata;
-  consentire lo sviluppo delle attività produttive offrendo spazi e allocazioni funzionali alle imprese che vogliono svilupparsi e intraprendere iniziative;
-  consentire una razionalizzazione del fenomeno della stanzialità diffusa formata anche da case per vacanza e in parte anche per stanzialità permanente al fine di eliminare la tendenza all'abusivismo edilizio e per costruire in alcune aree agricole a forte frazionamento occasioni di sviluppo dell'agriturismo ed essenzialmente del turismo rurale;
-  migliorare la viabilità esistente anche con il completamento e le integrazioni di alcune linee che consentano di ridurre l'impatto dei flussi derivanti dalle allocazioni di attività produttive sul centro abitato.
PROIEZIONI DEMOGRAFICHE E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
Le proiezioni demografiche sono stimate per un ventennio (2001-2022).
Il calcolo di tali proiezioni è definito nella tab. 14, riportata nella relazione tecnica. La popolazione prevista al 2022 è di 30.057 abitanti con un incremento, rispetto al 2001 di 2.827 abitanti, infatti al 2001 la popolazione è di 27.353 abitanti.
Pertanto l'incremento della popolazione nel prossimo ventennio è definito dall'insediamento di 2.827 nuovi abitanti.
Il calcolo complessivo del soddisfacimento dei bisogni di servizi e abitazioni in ragione della crescita demografica, dei trasferimenti derivanti dall'evento frana, sono riportati nelle tabb. 15, 16 e 17.
Fabbisogni derivanti dal trasferimento di abitanti per l'evento frana: il numero complessivo del fabbisogno di vani è di 4.517 nuovi vani, di cui 2.827 come fabbisogno per incremento naturale e 1.690 come fabbisogno per trasferimento di abitanti per l'evento frana.
Tale risultato è ricavato nella tabella 15 della relazione tecnica "R" dove risulta che nel centro storico sono in trasferimento circa 596 abitanti più 3 complessi scolastici, nella zona territoriale omogenea B1 sono in trasferimento 883 abitanti e nel contesto della zona territoriale omogenea B2 circa 210 abitanti. Pertanto il fabbisogno di vani derivante dal trasferimento di abitanti di cui sopra risulta di 1.690 vani che è uguale al numero di abitanti da trasferire per l'evento frana.
DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI DI STANDARDS (DECRETO INTERMINISTERIALE N. 1444/68)
I servizi localizzati sono derivati in parte dal piano delle opere pubbliche, definito dall'amministrazione comunale e dal piano parcheggi, in via di attuazione e in buona parte sono integrazioni di adeguamento agli indici di standards del decreto interministeriale n. 1444/68.
Per il soddisfacimento degli standars urbanistici di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, il piano ha posto particolare attenzione ad alcune categorie di servizi che risultano carenti e tra queste vi è l'istruzione e il verde attrezzato per lo sport.
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO URBANO IN AMBITI OMOGENEI
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone definite ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 e suddivise in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee che di seguito sinteticamente descritte si elencano:
-  zone omogenee "A": definizione e destinazioni d'uso ammesse.
Le zone "A" comprendono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Si suddividono in zone A1 e A2.
Zona "A1": edifici e/o complessi con caratteri storico-artistico monumentali.
Comprende gli immobili e i complessi edilizi con caratteristiche storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 e/o di particolare pregio architettonico sia inseriti nel tessuto urbano che in zone agricole.
E' consentita la manutenzione ordinaria e il restauro.
Zona "A2": tessuti urbani di particolare interesse storico e ambientale.
Comprende il sito del centro abitato di fondazione che ha particolare interesse storico ed ambientale, nel quale ricade la quasi totalità degli edifici storicamente ed architettonicamente più significativi di cui alla precedente zona A1.
Il piano regolatore generale si attua attraverso il piano particolareggiato esecutivo (P.P.E) esteso alle intere zone A1 e A2.
In assenza di piani urbanistici esecutivi ed in relazione alle già avvenute ampie modificazioni delle unità edilizie esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento, di opere interne, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.
Sono previsti interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia.
In assenza di piani urbanistici esecutivi, non è possibile l'intervento di ristrutturazione urbanistica.
Zone "B": sature e di completamento.
Zone B a prevalente destinazione residenziale, urbanizzate, totalmente o parzialmente edificate sono state sottoclassate in "B1", "B2" e "B3" in relazione ai diversi impianti morfologici ed alle diverse tipologie edilizie che le caratterizzano:
Zona B1  -  Tessuti urbani completati e/o in via di completamento
Si tratta di aree in generale totalmente edificate di recente formazione, con isolati di forma prevalentemente rettangolare, contenenti edifici con diverse tipologie.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di ristrutturazione edilizia, di demolizione e nuova costruzione.
Per lotti di intervento inferiori a mq. 120, l'indice fondiario massimo è di 9 mc./mq..
Per lotti di intervento superiori a mq. 200, l'indice fondiario massimo è di 5 mc./mq..
Zona  B2  -  Tessuti urbani parzialmente edificati e/o di recente formazione
Si tratta di aree urbane parzialmente edificate di recente formazione con isolati di forma irregolare, con presenza di edilizia con caratteri e tipologia eterogenea.
Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di ristrutturazione edilizia, di demolizione e nuova costruzione.
Per lotti di intervento inferiori a mq. 120, l'indice fondiario massimo è di 9 mc./mq..
Per lotti di intervento superiori a mq. 200, l'indice fondiario massimo è di 5 mc./mq..
Zona  B3  -  Edilizia economica e popolare già realizzata come da piano di zona (PdZ/PEEP).
Comprende aree urbane già in buona parte edificate di formazione prevalentemente antecedente all'evento della frana in attuazione di piani di zona per l'edilizia economica e popolare.
Si attua nel rispetto degli indici definiti dal piano di zona e per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria di ristrutturazione edilizia, di demolizione e nuova costruzione.
L'indice fondiario massimo è di 3,5 mc./mq.
Zone "C": espansione urbana con prevalente destinazione residenziale.
Le zone C sono destinate principalmente alla residenza ed ai relativi servizi.
Tali zone sono suddivise in sottozone: "C1", "C2", "C3".
Zona  C1  -  Aree del sistema urbano destinate a nuovi complessi insediativi ivi compresi i PUE delle prescrizioni esecutive del primo decennio di attuazione del piano regolatore generale (PdZ/PEEP).
Si tratta di parti del territorio comunale confinanti con aree del centro abitato già interessate da piani urbanistici esecutivi (PUE) per l'edilizia economica e popolare (PdZ/PEEP) in atto approvati quali prescrizioni esecutive del piano regolatore generale per il primo decennio di attuazione.
Le rimanenti zone C1 sia PEEP che private si attuano attraverso piani attuativi e l'indice di fabbricabilità fondiaria massima è di 3,00 mc./mq..
Detta zona è normata dall'art. 23 delle norme di attuazione.
Zona  C2  -  Aree destinate a nuovi complessi insediativi
Si tratta di parti del territorio comunale, libere o in parte occupate da costruzioni, confinanti con aree del centro abitato, già parzialmente utilizzate per l'edificazione, che vengono destinate a nuovi complessi insediativi.
L'indice di fabbricabilità fondiaria massima è di 3,5 mc./mq. Detta zona è normata dall'art. 24 delle norme di attuazione.
Zona  C3  -  Aree di margine destinate a nuovi complessi insediativi
Si tratta di parti del territorio comunale interessate da coltivazioni agricole non pregevoli, libere o in parte occupate da costruzioni, confinanti con aree del centro abitato, già parzialmente utilizzate per l'edificazione, che vengono destinate a nuovi complessi insediativi con tipologia di casa a villa. L'indice di fabbricabilità fondiaria massima è di 1,50 mc./mq.
Detta zona è normata dall'art. 25 delle norme di attuazione.
Zone "D" prevalente destinazione produttiva.
Tali zone sono destinate ad attività industriali, artigianali, alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e forestali, alle attività commerciali e turistiche.
Tali zone sono suddivise in sottozone: "D1", "D2", "D3", "D4", "D5".
Zona D1 - Insediamenti produttivi esistenti e di completamento
Si tratta di parti del territorio comunale già occupate da insediamenti produttivi esistenti, dislocati in zona agricola o ai margini del centro abitato.
Sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamenti sino al 30% delle volumetrie esistenti e la edificazione di corpi accessori per impianti e ricoveri attrezzi.
Detta zona è normata dall'art. 27 delle norme di attuazione.
Zona D2  -  Insediamenti produttivi artigianali e per la media e piccola impresa
Si tratta di parti del territorio comunale destinate agli insediamenti produttivi artigianali della piccola e media impresa, ivi comprese le aree già destinate a insediamenti produttivi del P.I.P. sito a valle della via Serbatoio, già approvato e operante quale prescrizione esecutiva.
Detta zona è normata dall'art. 28 delle norme di attuazione.
Zona D3  -  Insediamenti commerciali di nuovo impianto in aree urbane
Si tratta di aree già servite da viabilità esistente e individua le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature commerciali di nuovo impianto in aree urbane o di margine del sistema urbano.
Gli interventi relativi alla nuova edificazione sono subordinati a progetto unitario esteso all'intero lotto individuato nelle tavole di piano regolatore generale.
La densità fondiaria realizzabile è di 2,50 mc./mq.
Tale zona è normata dall'art. 29 delle norme di attuazione.
Zona D4  -  Insediamenti commerciali e artigianali di nuo-vo impianto
Comprende aree già servite da viabilità esistente, dislocate lungo le vie che congiungono il centro abitato di Niscemi con Vittoria e quella per Caltagirone e individua le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature commerciali e artigianali di nuovo impianto.
Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a piano urbanistico esecutivo, per una dimensione minima di mq. 10.000, che può essere definito per iniziativa sia pubblica che privata.
Detta zona è normata dall'art. 30 delle norme di attuazione.
Zona D5  -  Insediamenti produttivi industriali di nuovo impianto
Si tratta di parti del territorio comunale di Niscemi individuate dal Consorzio A.S.I. di Gela nell'ambito della "Sovvenzione globale per l'area di crisi di Gela" destinate agli insediamenti produttivi industriali per la media e grande impresa, dislocata in area nord occidentale del territorio comunale e servita dalla SS. 117bis Gela-Catania.
Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a piano urbanistico esecutivo.
Detta zona è normata dall'art. 31 delle norme di attuazione.
Zone E  -  Agricole e a bosco
Si tratta di aree destinate ad attività agricole, ad orti e giardini, a bosco, a pascolo e improduttive.
Tutti gli edifici esistenti sono destinati ad abitazione ed a funzioni connesse con le attività primarie e con il turismo.
Tali zone si suddividono nelle seguenti sottozone: "E1", "E2", "E3", "E4", "E5", zone "R/A" e "R/B".
Zone E1 - Agricole
Si tratta di aree destinate all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio. L'indice di fabbricabilità fondiario per abitazioni è di 0,03 mc./mq. della superficie fondiaria.
Nell'ambito di dette zone si possono realizzare attrezzature ricettive complementari per il turismo (campeggi) e attrezzature ricreative e sportive (maneggi, gokart, ecc.), regolate nelle norme di attuazione dall'art. 34.
Zone E2  -  Aree agricole boscate
Si tratta di aree boscate dove è vietata la costruzione di qualsiasi edificio.
Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica.
Zone E3  -  Aree agricole di rispetto dei valloni
Si tratta di aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio che ricadono nelle fasce di rispetto dei fiumi e corsi d'acqua di cui alla L.N. n. 431/1985.
Tale zona è normata dall'art. 36 delle norme di attuazione.
Zone E4  -  Aree agricole a forte acclività e/o di confine del centro abitato da bonificare
Si tratta di aree agricole a forte acclività interessanti prevalentemente i costoni calanchiferi del versante nord, ovest e sud del piano su cui è collocato il centro abitato di Niscemi. Sono destinate ad azioni di rimboschimento e sono inoltre necessarie a definire un margine tra il sistema urbano costruito e le altre aree del territorio agricolo o di ambiti territoriali interessati da insediamenti produttivi.
Detta zona è normata dall'art. 37 delle norme di attuazione.
Zone E5  -  Aree agricole per l'agriturismo già a forte frazionamento proprietario e interessate da edilizia residenziale.
Comprendono le aree agricole di contrada Vituso e contrada Perniciaro che presentano un forte frazionamento proprietario e ampia presenza di edilizia residenziale.
Sono destinate ad attività agricole a conduzione familiare per diporto e residenza. Il lotto minimo edificabile è di mq. 2.000. L'indice di fabbricabilità fondiaria è di 0,15 mc./mq. Tale zona è normata dall'art. 38 delle norme di attuazione.
ZoneR/AeR/B  -  Riserva naturale orientata della "Sughereta di Niscemi"
Comprendono le aree della riserva naturale orientata della sughereta di Niscemi, istituita con decreto n. 457 del 25 luglio 1997, e con articolate in zone:
1)  R/B di piano regolatore generale  =  aree "B" di pre-riserva;
2)  R/A di piano regolatore generale  =  aree "A" di riserva. Tali zone sono normate dall'art. 39 delle norme di attuazione.
Piani urbanistici esecutivi delle prescrizioni del primo decennio di attuazione del piano regolatore generale.
Sono stati resi operanti i piani urbanistici esecutivi (Pue) per le zone C1 destinate a edilizia economica e popolare di contrada Vascelleria per un insediamento di circa 900 abitanti e il P.I.P. di via Serbatoio.
Questi piani esecutivi sono parte integrante del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71/78, perché, come già detto sopra, risultano operanti e con le opere di urbanizzazione in fase di realizzazione.
Parchi urbani e territoriali e attrezzature sportive.
Il polo sportivo ha una dimensione di mq. 129.986.
Nella collina del Pisciotto rientrante in alcuni spazi di pre-riserva, possono essere allocati oltre ad alcune attrezzature ricettive, anche un museo agricolo.
L'area della Madonna del Buonconsiglio che si trova all'estremo est del territorio comunale, sulla strada per Caltagirone, può essere utilizzata in modo integrato da attività agricole, turismo, aree attrezzate per le visite alle zone della riserva orientata e servizi connessi al tempo libero e agli sport di cui il polo di via Serbatoio può costituire il punto di collegamento tra città e sistema agricolo integrato.
Viabilità di progetto
Per quanto riguarda la viabilità, sono stati introdotti due ambiti di intervento specifici.
Il primo, ambito di intervento è relativo a un sistema di interventi nella zona "B1" che permettono di gerarchizzare la realtà dei fitti isolati aprendo nuovi varchi e consentendo un migliore servizio alla realtà del centro abitato.
Il secondo ambito di intervento è di miglioramento dei flussi esterni al centro abitato medesimo e riguarda il miglioramento della viabilità a oriente del centro abitato. Tale viabilità oltre a servire il polo produttivo già localizzato a sud della via Serbatoio servirà anche come via di servizio e di fuga.
Piano di urbanistica commerciale
Premesso che il comune di Niscemi, con delibera di C.C. n. 65 del 16 luglio 2002, ha approvato un piano di urbanistica commerciale.
Con delibera n. 54/2003 come già detto, è stato adottato il piano regolatore generale e alcune aree a seguito di emendamenti sono state modificate, in particolare:
[_] La zona denominata D3 (grandi strutture di vendita) nel PUC è stata modificata in consistenza e ridenominata D4 (insediamenti commerciali ed artigianali di nuovo impianto).
[_] La zona D4 (insediamenti commerciali ed artigianali di nuovo impianto), nel piano regolatore generale, adottato con delibera n. 54/2003, lungo la strada provinciale Niscemi-Caltagirone, è stata modificata nella destinazione d'uso a E5 (aree agricole per lgià a forte frazionamento proprietario e interessate da edilizia residenziale).
Inoltre le norme di attuazione del piano regolatore generale adottato hanno in parte modificato quelle del PUC.
Poiché il piano è stato adottato dopo la legge sul commercio, legge regionale n. 28/99, esso risulta adeguato a quanto dettato dalla medesima legge secondo le direttive del D.P.R. dell'1 luglio 2000.
Le zone omogenee individuate dal piano regolatore generale in cui è possibile esercitare attività commerciali sono come di seguito sinteticamente descritte:
Zona A - sono consentiti gli insediamenti di esercizi di vicinato e di medie strutture. Le grandi strutture sono consentite solo se richieste con le modalità dei centri commerciali locali urbani e dei mercati coperti realizzati attraverso processi di aggregazione di esercizi esistenti.
Zona B - sono consentiti gli insediamenti di esercizi di vicinato e di medie strutture.
Le grandi strutture sono consentite solo se richieste con le modalità dei centri commerciali locali urbani e dei mercati coperti realizzati attraverso processi di aggregazione di esercizi esistenti.
Zone C - sono consentiti gli insediamenti di esercizi di vicinato.
Zona PPR - sono consentiti gli insediamenti di esercizi di vicinato e di medie strutture. All'interno delle aree indicate sulle tavole dei piani attuativi di recupero, con leggenda "Aree per centri commerciali" e disciplinate dall'art. 18 delle relative norme di attuazione, possono essere realizzati dei centri commerciali locali urbani, di iniziativa privata e pubblica.
Zone PEEP - sono consentiti solo insediamenti di esercizi di vicinato.
Zona E5 (ex C1 del PUC) - sono consentiti insediamenti di esercizi di vicinato.
Zona D1 - Insediamenti produttivi esistenti e di completamento.
Zona D2  -  Insediamenti produttivi artigianali e per la media e piccola impresa.
Zona D3 - Insediamenti commerciali di nuovo impianto in aree urbane.
Zona D4 - Insediamenti commerciali e artigianali di nuovo impianto, (così come emendata nella delibera di adozione del piano regolatore generale n. 54/2003).
Zona D5 - Insediamenti produttivi industriali di nuovo impianto.

Considerazioni

Procedure
Si evidenzia che, in base agli atti prodotti, le procedure di adozione del piano di che trattasi sono regolari in quanto:
-  la deliberazione di C.C. n. 54 del 13 giugno 2003, di adozione del piano rielaborato, è stata resa nota al pubblico e pubblicata nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, come certificato dal segretario comunale il 20 maggio 2005;
-  relativamente all'elaborato concernente lo studio geologico, trattandosi di rielaborazione parziale con sopravvenute modifiche, esso viene aggiornato per la conseguente verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le caratteristiche geologiche del territorio, alla luce dell'importante fenomeno franoso verificatosi nell'ottobre del 1997;
-  il piano è supportato, altresì, dallo studio agricolo forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni ed è conforme alle prescrizioni della legge regionale n. 16/96, legge regionale n. 13/99 e legge regionale n. 6/2001, come risulta dalla relazione tecnico-agronomico-forestale trasmessa a questo Assessorato;
-  il piano rielaborato con i relativi allegati è stato sottoposto all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile competente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, che ha espresso parere favorevole a condizione; il Genio civile non ha espresso parere sull'emendamento n. 1.
-  sulle osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il piano ed alle prescrizioni esecutive sono state formulate proprie deduzioni da parte del consiglio comunale e dal progettista;
-  ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, risulta predisposto il verbale congiunto tra l'ufficio tecnico ed i progettisti del piano, circa lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici.
Si precisa che l'esame da parte di questo servizio prescinde da valutazioni di carattere generale sul piano, in quanto già rese dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il già citato voto n. 577 del 19 novembre 1997.
Preliminarmente si rileva che il progetto di piano qui trasmesso è stato rielaborato in conformità alle prescrizioni e alle considerazioni dettate dal superiore voto n. 577 del 19 novembre 1997, inoltre sono state introdotte nuove previsioni progettuali e come riportato nelle premesse della presente proposta di parere in sede di adozione è stato introdotto un emendamento. Si condivide l'emendamento.
Tuttavia per l'area D4, in contrada Valle Niglio, oggetto di parte dell'emendamento n. 1, pur condividendo le ragioni per modificare il perimetro di tale area, l'attuazione e l'esecutività della zona restano subordinate ad una verifica da parte dell'ufficio del Genio civile, tenuto conto che sull'emendamento non è stato rilasciato il necessario parere.
In ordine alle previsioni progettuali ed in relazione alle osservazioni rilevate dal Consiglio regionale dell'urbanistica si rassegna quanto segue:
1)  Compatibilità con l'assetto geologico del territorio
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha evidenziato l'inadeguatezza complessiva dello studio geologico, rilevato dallo stesso ufficio del Genio civile competente in materia, anche in rapporto di scala in cui sono state elaborate le tavole del suddetto studio e necessità di aggiornamento dello stesso studio geologico risalente al 1982, alla luce del recente fenomeno di dissesto idrogeologico che ha interessato il versante occidentale dell'altopiano su cui sorge il centro abitato; in merito, relativamente allo studio geologico, l'amministrazione comunale, nell'ambito della revisione del piano regolatore generale, ha rifatto un nuovo studio geologico redatto dal geologo dott. Pietro Todaro, adeguandone i contenuti ai nuovi dissesti idrogeologici così come è specificato nella relazione di adeguamento del piano regolatore generale al voto n. 577 "R/C.R.U.", predisponendo idonei elaborati corrispondenti alla circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995. Nel merito si rimanda alla specifica competenza del Consiglio regionale dell'urbanistica.
2)  Prescrizioni esecutive
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto che le prescrizioni esecutive non sono meritevoli di esame in quanto non rispondenti agli effettivi contenuti di piano particolareggiato attuativo, sia per quanto riguarda il soddisfacimento del fabbisogno decennale, sia per l'inadeguatezza complessiva degli elaborati grafici ivi comprese le indagini geotecniche da predisporre con specifiche caratteristiche.
Il comune condividendo i rilievi del Consiglio regionale dell'urbanistica, nel merito della rielaborazione parziale del piano regolatore generale ha considerato piani urbanistici esecutivi, per il primo decennio di attuazione del piano regolatore generale, i Pue già operanti e in parte avviati a realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di "contrada Vascelleria" e di "contrada Piano Magione" e il piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) sito in area a nord-ovest dell'abitato.
Si condividono i sopradetti Pue già operanti, poiché sono stati già approvati da questo Assessorato del territorio e dell'ambiente.
3)  Dimensionamento del piano
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ritiene che occorre un'analisi più appropriata sul patrimonio edilizio che conduca all'ipotesi del riuso delle abitazioni esistenti ancorché non completate che consenta di soddisfare gran parte del fabbisogno senza ricorrere all'appesantimento del carico urbanistico.
Il comune ha stimato le proiezioni demografiche per un ventennio (2001-2022).
La popolazione prevista al 2022 è di 30.057 con un incremento, rispetto al 2001, di 2.827 abitanti.
A riguardo del dimensionamento del piano regolatore generale, con particolare riferimento alla consistenza del patrimonio edilizio esistente, il comune rileva come nella odierna stesura del piano venga a contenersi il fabbisogno di nuovi vani anche in relazione alla sopravvenuta necessità di provvedere al trasferimento degli abitanti già insediati nella zona colpita dall'evento franoso.
In particolare rileva come il fabbisogno di nuovi vani sia stato contenuto in 4.517, a fronte della previsione di 6.850 unità contenuta nella precedente stesura, di cui 2.827 come fabbisogno per incremento naturale e 1.690 come fabbisogno per trasferimento di abitanti per l'evento frana.
I servizi localizzati sono derivati in parte dal piano delle opere pubbliche, definito dall'amministrazione comunale e dal piano parcheggi, in via di attuazione, e in buona parte sono integrazioni di adeguamento agli indici di standards del decreto interministeriale n. 1444/68.
Si condividono i criteri adottati dal comune per il soddisfacimento dei fabbisogni relativi al dimensionamento del piano.
4)  Zonizzazione
Il Consiglio regionale dell'urbanistica non ha condiviso la suddivisione della zona A in sottozone A1 e A2 perché secondo le finalità della legge regionale n. 70/76 i centri storici dei comuni, nella loro interezza, sono beni culturali economici da salvaguardare.
La perimetrazione della zona "A" per il Consiglio regionale dell'urbanistica deve essere ampliata, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta nella nota prot. n. 3561 del 23 dicembre 1994.
La parte del tessuto urbano interessata all'evento franoso del 12 ottobre 1997, a seguito di studi geologici specifici, deve essere oggetto di piano particolareggiato di recupero.
Il comune ha condiviso tutte le indicazioni discendenti dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e nel merito:
-  per quanto riguarda le zone omogenee territoriali A1 e A2 ha rappresentato la necessità di distinguere, ai sensi della legge regionale n. 70/76 e del decreto interministeriale n. 1444/68, gli edifici e i complessi di carattere monumentale soggetti a restauro conservativo dai tessuti storici, in generale molto manomessi, per i quali è prevedibile l'applicazione di altre categorie d'intervento ai sensi della legge regionale n. 71/78 e della legge n. 457/78;
-  il perimetro del centro storico è stato riportato nelle tavole di piano regolatore generale secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta con nota n. 3561 del 23 dicembre 1994;
-  le prescrizioni relative alla definizione degli interventi volti a riconfigurare il sistema spaziale delle aree del centro storico interessate dal fenomeno franoso sono state inserite nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale ed è stato dato incarico ad altri professionisti per la redazione del piano particolareggiato esecutivo del centro storico entro il cui ambito le indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica troveranno conferma.
Si condivide tutto quanto prevede il piano per la zona "A". Tuttavia per quanto attiene la zona "A2", in caso di ristrutturazione edilizia, in assenza di strumento attuativo, deve escludersi la demolizione e ricostruzione.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha condiviso la zona territoriale omogenea "B" nella stesura adottata e ha respinto le modifiche apportate alla normativa in sede di controdeduzione in quanto non sono migliorative del piano e in parte violano precise disposizioni di legge.
Il comune ha confermato le indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica e ha ritenuto necessario un adeguamento in materia di cartografia di base aggiornata al nuovo stato dei luoghi con voto del 1998 e ha introdotto un sistema di sottozone "B" al fine di normare aree di margine che avendo i requisiti di zona territoriale omogenea "B", ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/68, presentano caratteri di densità edilizia differenziabile.
Si condividono le zone B.
Il Consiglio regionale dell'urbanistica per le zone territoriali omogenee "C" ha ritenuto che la norma a carattere generale, riguardante gli interventi (lett. a), deve essere modificata in quanto l'edificazione di aree libere ricadenti al di fuori di piani attuativi regolarmente approvati deve essere subordinata alla redazione di piani particolareggiati attuativi di iniziativa pubblica o privata.
A tale scopo ritiene che deve essere individuata, in sede di rielaborazione, adeguata normativa che definisca i caratteri dimensionali di tali strumenti attuativi.
Per le sottozone C1 e C2 ha ritenuto di ridurre il carico urbanistico, assegnando una densità edilizia fondiaria per la prima di mc./mq. 3,50 e per la seconda di mc./mq. 3.
Non è stata condivisa la localizzazione della sottozona "C3" posta a nord della via Serbatoio e considerata la vicinanza di una scuola media esistente, ritiene che potrebbe essere destinata ad area a verde pubblico.
Sono state disattese le zone C4.
Il comune ha ritenuto che le indicazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica attengono a norme urbanistiche certe e incontrovertibili, riguardanti le norme tecniche di attuazione riferite in generale all'attuabilità del piano regolatore generale in zona territoriale omogenea "C", pertanto sono state recepite negli elaborati di piano regolatore generale.
Per le zone territoriali omogenee C1 e C2 ha ritenuto di accogliere le prescrizioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in materia di indice fondiario applicabile.
Per le zone C3 il comune ha condiviso le indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica, specificando, per quanto attiene le aree (ex "C3") già occupate da edilizia e non ricadenti in ambiti a rischio geologico, che è stato necessario annoverarle nella categoria di zona territoriale omogenea "B2": are urbane di margine e di completamento.
Per le zone C4 sono state accettate le prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica e nell'ambito della revisione del piano regolatore generale, tali zone sono state definite annoverabili nella categoria delle zone territoriali omogenee E (agricole).
Si condividono le suddette zone C.
Zone produttive
Tali zone sono state ridimensionate a seguito di un'osservazione da parte dell'amministrazione comunale, lasciando irrisolti degli aspetti importanti non trascurabili in relazione anche ai collegamenti viari.
In sede di rielaborazione del piano devono essere meglio studiate le problematiche connesse al collegamento alla circonvallazione e l'individuazione di zone produttive alternative alle precedenti.
Nel merito delle zone territoriali omogenee "D" il comune ritiene che le indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica vanno messe in relazione con la nuova localizzazione del polo per gli insediamenti produttivi già approvata dall'A.R.T.A. Tale polo è localizzato a valle della via Serbatoio in località sita a nord-est del centro abitato e sono già state progettate e approvate le opere di urbanizzazione primaria per un ambito di intervento che non ricopre l'intera destinazione d'uso della zona territoriale omogenea.
Pertanto, nel merito delle zona territoriale omogenea "D", il comune ha ritenuto necessario rivedere le scelte della precedente versione di piano, tenendo conto di quanto definito dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Il comune in generale ha condiviso le osservazioni relative alla viabilità di progetto pur nella considerazione che gli abitanti del comune di Niscemi superano i 27.000 abitanti e le nuove allocazioni di aree per insediamenti produttivi costituiscono una premessa per una revisione complessiva della circonvallazione proposta nella versione del piano regolatore generale da aggiornare.
Si condivide quanto operato dal comune.
Zone "E"
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto che nell'ambito di tali zone è stata inclusa la riserva naturale orientata della Sughereta di Niscemi istituita con decreto n. 475 del 25 luglio 1997.
Tali ambiti sono disciplinati dalla legge regionale n. 98/81, modificata dalla legge regionale n. 14/88.
Il comune ha provveduto ad aggiornare gli elaborati di piano con le prescrizioni discendenti dallo "Studio agricolo forestale" e dalle leggi regolanti la materia di tutela e salvaguardia anche in relazione alle aree vincolate come riserva naturale orientata della Sughereta di Niscemi istituita con decreto n. 475 del 25 luglio 1997.
Si condivide quanto operato dal comune.
5) Attrezzature
Per quanto riguarda le attrezzature e i servizi, il Consiglio regionale dell'urbanistica ha riscontrato nel piano una commistione tra quelle individuate dall'art. 3 del decreto interministeriale 2 aprile 1968 e quelle regolate dall'art. 5 dello stesso decreto relativo alle attrezzature di interesse generale, aggravata poi dalla mancanza di riferimenti univoci nelle relative norme di attuazione.
Per quanto riguarda le zone F, non condivide l'assimilazione degli indici edilizi delle zone "A", "B" e "C", per le attrezzature nell'ambito delle medesime zone omogenee, in quanto i parametri edilizi delle opere pubbliche sono regolate da normative specifiche in base alla loro destinazione.
Non sono condivise le previsioni relative alle attività (F5) e le previsioni relative agli uffici vari di interesse generale pubblici o privati (F4).
Il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica invita ad una revisione globale dell'impostazione del piano regolatore generale nel merito dei servizi ed in particolare dei servizi di standard di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
Il comune in tale direzione ha operato per la revisione del piano regolatore generale, ottemperando a quanto indicato dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
Si condivide quanto operato dal comune.
6)  Viabilità
Non sono condivise le previsioni di nuova viabilità riportate nella tav. n. 5: "Pianificazione del territorio comunale" in quanto il potenziamento di preesistenti tracciati agricoli con tracciati alternativi che servono da collegamento con la statale 417 Gela-Caltagirone-Catania ed a sud con Vittoria non sono sufficientemente motivati nella relazione tecnica e negli elaborati, tali previsioni hanno carattere schematico e sembrano produrre effetti di frammentazione del verde agricolo, modificandone l'assetto e innescando possibili tendenze a nuove urbanizzazioni non più compatibili.
Per il centro urbano, la previsione della circonvallazione in direzione est così come prevista ha un forte impatto ambientale su un territorio morfologicamente complesso e la soluzione del tracciato nella parte a sud della ferrovia non risulta ottimale dal punto di vista funzionale in quanto non ha dei collegamenti diretti con il tessuto urbano. Le funzioni della circonvallazione possono essere assorbite con le opportune integrazioni dall'asse che attraversa diagonalmente le aree produttive artigianali per poi raggiungere più a sud le zone P.E.E.P in corso di realizzazione, scaricando in tale modo il traffico veicolare della parte sud-est dell'abitato.
Il problema dei collegamenti inoltre può essere affrontato rivalutando il ruolo della provinciale proveniente da Gela, risolvendo il nodo della confluenza tra varie strade in largo Spasimo ed il collegamento di tale nodo con il viale Gori che per le sue dimensioni costituisce un asse di spina per lo smaltimento del traffico.
Non è condivisa la previsione di strada che fiancheggia il campo di calcio in direzione est perché costituisce un inutile raddoppio della viabilità e il prolungamento della predetta strada a sud della via Gori in quanto la stessa non è definita.
Il comune condivide quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica per quanto attiene i tracciati della viabilità agricola, operando nella revisione del piano regolatore generale.
Per quanto riguarda la viabilità definita dalla circonvallazione, nella revisione del piano regolatore generale il comune ha operato nella direzione indicata dal voto del Consiglio regionale dell'urbanistica. Inoltre, al fine di garantire un adeguato servizio al polo produttivo già localizzato a sud della via Serbatoio e di garantire un servizio capace di drenare i flussi nella direzione non solo di Gela ma essenzialmente di Vittoria e a servizio delle localizzazioni produttive già presenti sulle strade Niscemi-Caltagirone e Niscemi-Vittoria, il comune propone in sede di rielaborazione del piano regolatore generale una nuova viabilità a oriente del centro abitato che utilizza in parte anche i tracciati viari già esistenti. Tale viabilità è anche di servizio e via di fuga in caso di calamità.
Si condividono in linea generale le scelte di previsione viaria operate dal comune a seguito del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica.
7)  Norme di attuazione
Il Consiglio regionale dell'urbanistica si è espresso con delle indicazioni relativamente agli art. 1 e 2 (sottopunti 2.1), 2.2.2), 2.2.3), 2.2.3.1) 2.2.3.2), 2.2.3.4), 2.2.6), 2.2.7), 2.2.9), 2.2.10), 2.2.12) del capitolo III.
Le indicazioni del Consiglio regionale dell'urbanistica vengono tutte accettate dal comune anche attraverso la definizione di norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, rispondenti alla rielaborazione del piano regolatore generale.
Il comune ha accolto le indicazioni fornite dal Consiglio regionale dell'urbanistica per gli articoli 1 e 2 sopracitati, relativi alle norme tecniche di attuazione.
8)  Regolamento edilizio
Il Consiglio regionale dell'urbanistica ritiene per il regolamento edilizio composto da 56 articoli, che relativamente all'art. 4 la composizione della commissione edilizia deve essere adeguata alla luce delle disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 1/92 e n. 26/93.
Il comune accoglie le indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica anche attraverso la definizione del regolamento edilizio, rispondente alla rielaborazione del piano regolatore generale.
Si condivide quanto accolto dal comune a seguito delle indicazioni del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica in merito al regolamento edilizio, relativamente all'art. 4.
9)  Osservazioni e opposizioni
Le osservazioni e opposizioni avverso la delibera n. 55 del 3 luglio 1996 che interessavano le aree oggetto di rielaborazione parziale non sono state prese in considerazione dal Consiglio regionale dell'urbanistica con parere n. 577 del 19 novembre 1997.
Con l'adozione del piano rielaborato con delibera n. 54 del 13 giugno 2003 ed a seguito della relativa pubblicazione, sono state presentate n. 270 osservazioni entro i termini di legge, più 7 fuori termine, incluse nell'elenco delle istanze di opposizione/osservazione al piano regolatore generale e altre 2 non elencate da parte del comune. Inoltre, sono pervenute direttamente a questo Assessorato 13 osservazioni.
Sulle osservazioni e opposizioni si decide come segue:
Osservazioni
-  nn. 1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 84, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 155, 156, 158, 163, 164, 165, 166, 167, 171 172, 173, 174, 175, 176, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 210, 211, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 272, 274, 275, 276, 277: non accolte in conformità al parere reso dai progettisti e dalla commissione straordinaria;
-  n. 198: l'osservazione è superata in relazione alle deduzioni rese dal progettista;
-  nn. 2, 3, 10, 21, 23, 30, 34, 52, 55, 58, 60, 65, 66, 67, 77, 80, 87, 106, 120, 124, 125, 128, 143, 177, 180, 206, 235, 236: accolte in conformità al parere reso dai progettisti e dalla commissione straordinaria;
- n. 109: accolta parzialmente in conformità al parere reso dai progettisti e dalla commissione straordinaria;
- nn. 19, 98: accolte parzialmente in conformità al parere reso dai progettisti;
-  nn. 5, 26, 258: accolte in conformità al parere reso dai progettisti;
-  nn. 36, 79, 104, 112, 137, 159, 160, 169, 170, 212, 226, 249: non accolte in conformità al parere reso dai progettisti;
-  nn. 7, 53, 71, 91, 105, 107, 152, 157, 161, 168, 178, 182, 204, 208, 209, 214, 253, 273: non accolte in conformità al parere reso dalla commissione straordinaria;
-  nn. 11, 51, 56, 72, 85, 86: accolte in conformità al parere reso dalla commissione straordinaria;
-  nn. 43, 68, 148, 162: accolte parzialmente in conformità al parere reso dalla commissione straordinaria;
-  nn. 83, 244: le osservazioni sono accolte in conformità alla decisione dei progettisti, destinando tali aree a zona omogenea B in coerenza con i contermini fabbricati;
-  n. 237: si accoglie con la precisazione che l'eventuale modifica planimetrica dell'assetto viario che si renderebbe necessario dovrà essere sottoposta all'approvazione di questo Assessorato;
-  n. 154: trattasi di osservazione di carattere generale riguardante 45 punti specifici del progetto di piano regolatore generale, nel merito si decide per ogni singolo punto come segue:
Punti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 26, 30, 37, 38, sono accolti trattandosi di errore materiale accertati dai progettisti e dalla commissione straordinaria;
Punti 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 31, 32, 39, riguarda osservazioni già decise singolarmente;
Punti 6, 10, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 34, 41, 42, 43, 44, si ritiene mantenere l'assetto urbanistico previsto dal piano regolatore generale in questione;
Punto 28, deciso in conformità al parere per l'osservazione n. 209 e per la seconda modifica si ritiene mantenere l'assetto previsto dal piano regolatore generale.
Punti n. 35, 36, 40, 45, accolti in conformità al parere favorevole reso dai progettisti e dalla commissione straordinaria;
-  nn. 268, 270: le osservazioni di carattere generale e procedurale si ritengono superate in relazione alle risultanze del presente parere;
-  n. 271: l'osservazione è decisa in conformità al parere reso dalla commissione straordinaria.
-  Spinello Gaetano e Tizza Maria - trattasi di integrazione dell'osservazione n. 37 già decisa con il presente parere.
-  Bianco Vincenzo e Speciale Saveria, protocollo n. 0009667 del 20 maggio 2006. L'osservazione non è accolta perché la soluzione prospettata dai ricorrenti compromette la funzionalità della congiunzione delle due strade, la via Ponte Olivo con la via Puglia.
Osservazioni pervenute direttamente in Assessorato
Perticone Maria - l'osservazione è uguale alla n. 83 già decisa con il presente parere.
Don Giuseppe Giugno - i chiarimenti forniti non superano le decisioni assunte in merito all'osservazione già esaminata precedentemente la n. 59.
Prof. Maida Giuseppe e ing. Vicari Maurizio G.M. -l'osservazione è uguale alla n. 186 già decisa con il presente parere.
Vincenzo Innorta - l'osservazione è una riproposizione della n. 53 già decisa con il presente parere.
Lo Presti Alfonso - osservazione superata in quanto già valutata con l'osservazione n. 244.
Buccheri Giuseppe - l'osservante fa presente che per una parte dello stesso lotto è stata presentata osservazione n. 21 in ditta Vicino Giovanni, esitata favorevolmente.
Si ritiene pertanto potere accogliere la richiesta dell'interessato in quanto trattasi di lotto intercluso e residuo sul quale è già stata realizzata una costruzione con concessione edilizia.
Si trasmettono le seguenti osservazioni per le eventuali determinazioni in merito del comune, in caso contrario le stesse non verranno prese in considerazione.
Cunsolo Roberto Massimo del 23 agosto 2005.
Cunsolo Roberto Massimo del 20 ottobre 2005.
Dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005 -Cunsolo Roberto Massimo del 23 agosto 2005.
Cunsolo Roberto Massimo del 20 ottobre 2005.
Dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005
Dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005.
Dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005.
Dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005.
D'Agostino Giacomo Salvatore del 3 maggio 2005.
Osservazioni al piano commerciale.
In merito alle 5 osservazioni e opposizioni presentate avverso la delibera n. 41 dell'1 luglio 2005 di riapprovazione del PUC così nel merito si decide:
-  nn. 1, 2, 3, 4 - non accolte in conformità al parere reso dai progettisti e dalla commissione straordinaria.
-  n. 5 - i chiarimenti forniti non superano le decisioni assunte in merito all'osservazione già esaminata precedentemente la n. 268.
Piano commerciale
Il comune ha tenuto conto della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 e del decreto del Presidente della Regione siciliana dell'11 luglio 2000 ai fini del reperimento delle aree per attività commerciali e della definizione di norme generali, nell'ambito della determinazione delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del piano regolatore generale, specificando che lo stesso comune è dotato di un piano commerciale redatto nel maggio 1994 e regolarmente approvato e operante.
Inoltre, per il piano regolatore generale adottato, risulta opportuna la predisposizione della valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'area della "sughereta" di Niscemi, inserita nella rete Natura 2000, come sito di interesse comunitario (SIC-ITA 050007).
Il comune dovrà acquisire entro 90 giorni dalla emissione del decreto di approvazione del piano regolatore generale la valutazione di incidenza nel rispetto del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.
E, pertanto, nelle more della loro disciplina, in funzione della redazione dello studio di incidenza, in dette aree è prescritta l'assoluta inedificabilità.
Per tutto quanto sopra precede questo servizio 4 è del parere che il piano regolatore generale del comune di Niscemi con annessi P.E., R.E. e N. di A. adottati con deliberazione del C.C. n. 54 dei 13 giugno 2003 sia meritevole di approvazione, nel rispetto delle condizioni espresse dal parere reso dall'ufficio dei Genio civile di Caltanissetta e con le condizioni contenute nel presente parere";
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 555 del 3 maggio 2006, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Vista la vigente legislazione urbanistica;
Uditi i relatori;
Valutata la proposta di parere n. 1 dell'1 febbraio 2006, resa dall'U.O.4.2 del servizio 4 del D.U., che si condivide con le ulteriori valutazioni e prescrizioni che di seguito si riportano relativamente agli aspetti di carattere geologico:
Valutazioni:
Si ritiene di potere condividere parte dell'emendamento n. 1 introdotto in sede di adozione del piano regolatore generale con la deliberazione consiliare n. 54 del 13 giugno 2003 relativo alla modifica del perimetro della zona D4 in contrada Valle Niglio, tenuto conto che la riperimetrazione interessa aree contigue e morfologicamente stabili come si evince dalle cartografie elaborate ed allegate allo studio geologico.
Prescrizioni:
Dall'esame e comparazione tra lo studio geologico eseguito a corredo del piano regolatore generale e la zonizzazione eseguita dal progettista, sono state individuate alcune incoerenze che dovranno essere idoneamente corrette nella cartografia del piano regolatore generale approvato dove è necessario riscontrare una perfetta congruenza tra lo studio geologico e la zonizzazione.
In particolare si evidenziano le seguenti difformità: area cimitero; l'inedificabilità di ciglio lungo il costone di Niscemi; ampio retino a nord, ovest e sud del centro abitato di presumibile vincolo idrogeologico non presente in legenda.
Si ritengano, dunque, richiamate e condivise le prescrizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta che dovranno essere idoneamente restituite cartograficamente.
Inoltre:
-  qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 30 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno in cui siano presenti brusche rotture di pendenza;
-  devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi ed il deflusso selvaggio delle acque meteoriche;
-  vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dagli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali anche se artificiali e/o intubati;
-  viene istituita una fascia di rispetto ad inedificabilità assoluta ampia 20 m. su ciascun lato delle faglie;
-  prima di qualsiasi intervento attuativo, nelle aree di affioramento di depositi alluvionali, deve essere puntualmente valutato il rischio di liquefazione dei terreni saturi in condizioni sismiche.
Si ricorda infine che per legge deve essere verificata la compatibilità delle previste destinazioni d'uso con le aree perimetrate nelle carte di pericolosità del piano studio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Sicilia (P.A.I.) come dall'art. 7 delle norme generali della relazione generale e che per le aree a pericolosità idrologico-idraulica qualsiasi intervento deve essere corredato da un adeguato studio idrologico-idraulico che dimostri la compatibilità tra l'intervento e il livello di pericolosità esistente (art. 11, capo II della relazione generale).
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del D.M. 11 marzo 1988, procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del D.M. 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995 secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato "A" di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativa e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977.
Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Per tutto quanto sopra visto e valutato è del parere che il piano regolatore generale del comune di Niscemi con annesse prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio comunale, adottati con deliberazione consiliare n. 54 del 13 giugno 2003, siano meritevoli di approvazione in conformità alla proposta di parere dell'ufficio n. 1 dell'1 febbraio 2006 e delle valutazioni e prescrizioni di cui sopra";
Vista la nota prot. n. 59 del 26 settembre 2006 con la quale l'unità operativa n. 4.2/D.R.U. in merito alle osservazioni presentate dalle seguenti ditte:
-  Cunsolo Roberto Massimo del 23 agosto 2005; Cunsolo Roberto Massimo del 20 ottobre 2005; dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005; dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005; dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005; dott. Tinnirello Gaetano Guido del 3 maggio 2005; D'Agostino Giacomo Salvatore del 3 maggio 2005, rappresenta che le stesse "sono già superate, in quanto pervenute fuori termine e non sono altro che integrazioni e richiesta di chiarimenti di osservazioni già pervenute e per le quali questa unità operativa 4.2/CL si è determinata nella proposta di parere n. 1 dell'1 febbraio 2006".
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso, n. 555 del 3 maggio 2006;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 577 del 19 novembre 1997 e n. 555 del 3 maggio 2006, nonché alle condizioni contenute nella nota dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta in premessa richiamata, è approvato il piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Niscemi, adottato con delibere consiliari n. 55 del 3 luglio 1996 e n. 54 del 13 giugno 2003.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 577 del 19 novembre 1997 e n. 555 del 3 maggio 2006.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  delibera del consiglio comunale n 55 del 3 luglio 1996;
 2)  delibera del consiglio comunale n. 75 del 5 novembre 1996;
 3)  delibera del consiglio comunale n. 76 del 25 novembre 1996;
 4)  delibera del consiglio comunale n. 77 del 27 novembre 1996;
 5)  delibera del consiglio comunale n. 78 del 28 novembre 1996;
 6)  delibera del consiglio comunale n. 79 del 29 novembre 1996;
 7)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 577 del 19 novembre 1997;
 8)  proposta di parere n. 1 dell'1 febbraio 2006 resa dall'unità operativa 4.2 D.R.U.;
 9)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 555 del 3 maggio 2006;
10)  delibera del consiglio comunale n. 54 del 13 giugno 2003;
11)  delibera della commissione straordinaria del comune di Niscemi n. 8 del 25 febbraio 2005;
12)  delibera della commissione straordinaria del comune di Niscemi n. 28 del 12 maggio 2005;
13)  delibera della commissione straordinaria del comune di Niscemi n. 41 dell'1 luglio 2005;
14)  delibera della commissione straordinaria del comune di Niscemi n. 54 del 6 ottobre 2005.
Elaborati di cui alla delibera consiliare n. 55 del 3 luglio 1996:
15)  analisi - pianificazione;
16)  attuazione - prescrizioni,
17)  tav.  1a -  stato attuale del territorio scala 1:25.000; 
18)  tav.  1b -  stato attuale geolitologia e geomorfologia, scala 1:25.000; 
19)  tav.  1c -  stato attuale geostabilità, scala 1:25.000; 
20)  tav.  1d -  stato attuale vincoli ex legge n. 431/85, scala 1:25.000; 
21)  tav.  1e -  stato attuale vincolo idrogeologico, scala 1:25.000; 
22)  tav.  2 -  stato attuale del territorio, scala 1:10.000; 
23)  tav.  3 -  stato attuale aree urbane, scala 1:5.000; 
24)  tav.  4 -  stato attuale aree urbane, scala 1:2.000; 
25)  tav.  5 -  pianificazione territorio comunale, scala 1:10.000; 
26)  tav.  6 -  pianificazione aree urbane, scala 1:5.000; 
27)  tav.  7 -  pianificazione aree urbane, scala 1:2.000; 

Elaborati di cui alla delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003;
28)  relazione tecnica. Elaborato "R";
29)  relazione di adeguamento voto C.R.U. Elaborato: "R/C.R.U.";
30)  norme tecniche di attuazione;
31)  tav.  1 -  inquadramento territoriale, scala 1:100.000; 
32)  tav.  2a -  stato di fatto, scala 1:10.000; 
33)  tav.  2b -  stato di fatto, scala 1:10.000; 
34)  tav.  3a -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
35)  tav.  3b -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
36)  tav.  3c -  stato di fatto, scala 1:2.000; 
37)  tav.  4a -  planimetria di progetto, scala 1:10.000; 
38)  tav.  4b -  planimetria di progetto, scala 1:10.000; 
39)  tav.  5a -  planimetria di progetto, scala 1:2.000; 
40)  tav.  5b -  planimetria di progetto, scala 1:2.000; 
41)  tav.  5c -  planimetria di progetto, scala 1:2000; 
42)  tav.  6 -  tabella dei tipi edilizi; 

43)  allegato "A" schede degli edifici e/o complessi mo-numentali;
44)  allegato "B"  -  schede delle attrezzature e dei servizi di interesse pubblico;
45)  regolamento edilizio;
46)  N.T.A. modificate dal consiglio comunale;
47)  regolamento edilizio modificato dal consiglio comunale;
48)  tav. 1:10.000. Modifica "D4".
Prescrizioni esecutive di cui alla delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003:
49)  relazione tecnica. Elaborato: "R/P.U.E.";
50)  tav.  1a -  prescrizioni esecutive, scala 1:2.000; 
51)  tav.  1b -  prescrizioni esecutive, scala 1:2.000; 
52)  tav.  2 -  prescrizioni esecutive, scala 1:2.000; 

Studio agricolo forestale di cui alla delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003:
53)  relazione;
54)  quadro unione, scala 1:20.000;
55)  tav.  1 -  quadrante I, carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
56)  tav.  1 -  quadrante II, carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
57)  tav.  1 -  quadrante III, carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
58)  tav.  1 -  quadrante IV, carta delle infrastrutture, scala 1:10.000; 
59)  tav.  2 -  quadrante I, carta della vegetazione e uso del suolo, scala 1:10.000; 
60)  tav.  2 -  quadrante II, carta della vegetazione e uso del suolo, scala 1:10.000; 
61)  tav.  2 -  quadrante III, carta della vegetazione e uso del suolo, scala 1:10.000; 
62)  tav.  2 -  quadrante IV, carta della vegetazione e uso del suolo, scala 1:10.000; 
63)  tav.  3 -  quadrante I, carta delle aree interessate fasce rispetto forestali, scala 1:10.000; 
64)  tav.  3 -  quadrante II, carta delle aree interessate fasce rispetto forestali, scala 1:10.000; 
65)  tav.  3  -  quadrante III, carta delle aree interessate fasce rispetto forestali, scala 1:10.000; 
66)  tav.  3 -  quadrante IV, carta delle aree interessate fasce rispetto forestali, scala 1:10.000; 
67)  tav.  4 -  quadrante I, carta delle aree interessate coltivazioni agricolo-forestali, scala 1:10.000; 
68)  tav.  4 -  quadrante II, carta delle aree interessate coltivazioni agricolo-forestali, scala 1:10.000; 
69)  tav.  4 -  quadrante III, carta delle aree interessate coltivazioni agricolo-forestali, scala 1:10.000; 
70)  tav.  4 -  quadrante IV, carta delle aree interessate coltivazioni agricolo-forestali, scala 1:10.000; 
71)  tav.  5 -  quadrante I, carta delle potenzialità dei suoli, scala 1:10.000; 
72)  tav.  5 -  quadrante II, carta delle potenzialità dei suoli, scala 1:10.000; 
73)  tav.  5 -  quadrante III, carta delle potenzialità dei suoli, scala 1:10.000; 
74)  tav.  5 - quadrante IV, carta delle potenzialità dei suoli, scala 1:10.000 
75)  tav.  6 -  quadrante I, carta quote altimetriche, scala 1:10.000 
76)  tav.  6 -  quadrante II, carta quote altimetriche, scala 1:10.000; 
77)  tav.  6 -  quadrante III, carta quote altimetriche, scala 1:10.000; 
78)  tav.  6 -  quadrante IV, carta quote altimetriche, scala 1:10.000; 
79)  tav.  7 -  quadrante I, carta delle aree soggette a vinc. idrogeologico, scala 1:10.000; 
80)  tav.  7 -  quadrante II, carta delle aree soggette a vinc. idrogeologico, scala 1:10.000; 
81)  tav.  7 -  quadrante III, carta delle aree soggette a vinc. idrogeologico, scala 1:10.000; 
82)  tav.  7 -  quadrante IV, carta delle aree soggette a vinc. idrogeologico, scala 1:10.000; 
83)  tav.  8 -  quadrante I, carta delle aree soggette a vinc. legge regionale n. 98/81, scala 1:10.000; 
84)  tav.  8 -  quadrante II; carta delle aree soggette a vinc. legge regionale n. 98/81, scala 1:10.000; 
85)  tav.  8 -  quadrante III, carta delle aree soggette a vinc. legge regionale n. 98/81, scala 1:10.000; 
86)  tav.  8 -  quadrante IV, carta delle aree soggette a vinc. legge regionale n. 98/81, scala 1:10.000; 
87)  tav.  9 -  quadrante I; carta delle aree interessate legge n. 431/85, scala 1:10.000; 
88)  tav.  9 -  quadrante II, carta delle aree interessate legge n. 431/85, scala 1:10.000; 
89)  tav.  9 -  quadrante III, carta delle aree interessate legge n. 431/85, scala 1:10.000; 
90)  tav.  9 -  quadrante IV, carta delle aree interessate legge n. 431/85, scala 1:10.000; 

Aggiornamento
91)  relazione;
 92)  tav.  1 -  quadrante I-II-III-IV, carta delle aree interessate da boschi e fasce, scala 1:20.000; 
 93)  tav.  1 -  quadrante I, carta delle aree interessate da boschi e fasce, scala 1:10:000; 
 94)  tav.  1 -  quadrante II, carta delle aree interessate da boschi e fasce, scala 1:10.000; 
 95)  tav.  1 -  quadrante III, carta delle aree interessate da boschi e fasce, scala 1:10.000; 
 96)  tav.  1 -  quadrante IV, carta delle aree interessate da boschi e fasce, scala 1:10.000; 
 97)  tav.  2 -  quadrante I-II-III-IV, carta della riserva naturale 1:20.000; 
 98)  tav.  3 -  quadrante I-II-III-IV, carta delle infrastrutture e coltivazioni entro riserva 1:20.000; 

Studio geologico di cui alla delibera consiliare n. 54 del 13 giugno 2003
 99)  relazione;
100)  logs stratigrafici;   

101)  sezioni e modelli geologici;
102)  risultati dei test geotecnica di laboratorio;
103)  risultati delle indagini geosismiche "Down Hole";
104)  carta geologica, tav.  1a;
105)  carta geologica, tav.  1b;
106)  carta geologica, tav.  1c;
107)  carta geologica, tav.  1d;
108)  carta geologica, tav.  1e;
109)  carta geologica, tav  1f;
110)  carta geomorfologica, tav  2a;
111)  carta geomorfologica, tav.  2b;
112)  carta geomorfologica, tav.  2c;
113)  carta geomorfologica, tav.  2d;
114)  carta geomorfologica, tav.  2e;
115)  carta geomorfologica, tav.  2f;
116)  carta idrogeologica,  tav. 3a;
117)  carta idrogeologica,  tav. 3b;
118)  carta litotecnica,  tav. 4a;
119)  carta litotecnica,  tav. 4b;
120)  carta litotecnica,  tav. 4c;
121)  carta litotecnica,  tav. 4d;
122)  carta delle pericolosità geologiche, tav. 5a;
123)  carta delle pericolosità geologiche, tav. 5b;
124)  carta della pericolosità sismica, tav. 6a;
125)  carta della pericolosità sismica, tav. 6b;
126)  carta della pericolosità sismica, tav. 6c;
127)  carta della pericolosità sismica, tav. 6d;
Piano di urbanistica commerciale
128)  relazione e norme di attuazione, allegato A;
129)  relazione e norme di attuazione rielaborate, allegato "A1";
130)  tavola unica, scala 1:4.000, allegato B;
131)  tavola unica, scala 1:4.000, allegato B1;
132)  relazione allegata alla delibera n. 65/2002, allegato "C";
133)  tavola unica, scala 1:4.000, allegato "D".

Art.  4

Il comune di Niscemi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 13, comma II, del D.P.R. n. 27/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive all'espropriazione di pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di 5 anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art. 6

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pub- blicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2006.
  LIBASSI 

(2006.45.3343)
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