REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 7 DICEMBRE 2006 - N. 56
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 5 dicembre 2006, n. 21.
Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Art.  1.
Fermo biologico

1.  Alla Tabella I di cui all'articolo 13, comma 8, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, è apportata, per l'esercizio finanziario 2006, la seguente modifica in migliaia di euro:
-  UPB  8.3.1.3.2  Capitolo  348105 +16.000. 

2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 6.400 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, per le finalità previste dall'articolo 4 della legge medesima (UPB 4.3.2.6.2 - Capitolo 616806) e quanto a 9.600 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.3.99 - Capitolo 212527 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art.  2.
Interventi in favore dell'ESA

1.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2006-2007 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2007.
2.  Alla Tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
-  UPB  2.3.2.6.5.  Capitolo  546401 +  6.500; 
-  UPB  2.3.2.6.5.  Capitolo  546403 +  3.610. 

3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 10.110 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2006 mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1. - Capitolo 613910 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art.  3.
Riscossione Sicilia S.p.A.

1.  Al fine di garantire le finalità di cui al disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile è scelto dall'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409quinquies del codice civile.
Art.  4.
Valorizzazione del patrimonio immobiliare

1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
"1bis.  I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.
1ter.  I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:
a)  il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
b)  l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;
c)  la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;
d)  il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile.
1quater.  La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio.
1quinquies.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.".

Art.  5.
Riscossione agevolata dei crediti della Regione. Proroga di termini

1.  Le parole "ventiquattro mesi" di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono sostituite con le parole "quarantotto mesi".
2.  Il termine di cui all'articolo 6, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007.
3.  All'articolo 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, le parole "30 dicembre 2004" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2005".

Art.  6.
Interventi in favore delle aziende termali

1.  Alla Tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
-  UPB  12.2.1.3.4  Capitolo  473301 +  1.700; 
-  UPB  12.2.1.3.4  Capitolo  473302 +  1.000. 

2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a complessivi 2.700 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 2.000 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1 - Capitolo 613910 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a 700 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata, per il medesimo esercizio, dall'articolo 36, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, (UPB 12.3.1.3.1 - Capitolo 478109).

Art.  7.
Interventi a favore dell'Azienda siciliana trasporti

1.  Per l'attuazione e nei limiti del piano industriale dell'Azienda siciliana trasporti non si applica l'articolo 33, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
2.  Nel caso di assunzione di nuovo personale, l'Azienda siciliana trasporti procede nel rispetto del proprio piano industriale e con procedure di evidenza pubblica svolte dalla stessa azienda.
3.  Al fine di garantire il regolare esercizio dei servizi affidati, l'Azienda siciliana trasporti, nell'ambito del medesimo piano industriale, procede, in sede di prima applicazione della presente legge, alla trasformazione dei vigenti contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Art.  8.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 5 dicembre 2006.
  CUFFARO 
Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste  LA VIA 
Assessore regionale per il bilancio e le finanze  LO PORTO 
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti  MISURACA 


NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note all'art. 2, comma 1:
Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, recante "Disposizioni per l'Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l'agricoltura.", così dispone:
"4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente di sviluppo agricolo provvederà alla riorganizzazione del servizio di meccanizzazione agricola sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, provvedendo altresì alla revisione delle relative tariffe in modo da assicurare entro un biennio la copertura minima del 40 per cento della spesa.".
Note all'art. 3, comma 1:
Il comma 3 dell'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria." convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, così dispone:
"3.  All'atto della costituzione della Riscossione S.p.A. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti.".
L'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
Riforma del servizio regionale di riscossione. - 1.  Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3.
2.  In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 1° ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al comma 3.
3.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione della "Riscossione Sicilia S.p.A.", con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la partecipazione comunque maggioritaria della Regione.
4.  Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti parasociali.
5.  La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal comma 4 del medesimo articolo 3.
6.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.
7.  La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno 2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
8.  Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate:
a)  per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo;
b)  successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9.  A decorrere dal 1° ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.
10.  La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dal 1° ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.
11.  Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la seguente articolazione:
a)  per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro 90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella prevista per gli anni 2004 e 2005;
b)  per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro 124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad euro 1.700.000,00;
c)  per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro 3.000.000,00.
12.  Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
13.  La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.
14.  L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
15.  Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 19, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." Per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati.
1.  La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente e/o mediante il ricorso a strumenti di finanza strutturata, la costituzione di un apposito soggetto giuridico di scopo da costituire autonomamente o con partner privato, dotato di specifica e dimostrata competenza ed esperienza, scelto con le procedure ad evidenza pubblica, per la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP.
1-bis.  I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo.
1-ter.  I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:
a)  il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
b)  l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;
c)  la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;
d) il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile.
1-quater.  La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1 ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio.
1-quinquies.  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa 'Bilancio' dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo.".
2.  Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.
3.  Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.
4.  Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
5.  Con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, la Regione, i comuni, le aziende sanitarie ed ospedaliere o gli altri enti interessati stabiliscono gli eventuali cambi di destinazione d'uso e/o varianti degli strumenti urbanistici, funzionali all'ottimizzazione del patrimonio immobiliare proveniente dagli enti di cui al comma 1 o dallo Stato.
6.  La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.
7.  Le risorse derivanti dalla valorizzazione del patrimonio delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono destinate alla compensazione, fino alla concorrenza dell'intero importo trasferito, delle perdite e dei disavanzi ripianati dalla Regione negli esercizi precedenti; a decorrere dall'esercizio finanziario 2006 una quota pari al 50 per cento delle risorse medesime è destinata all'ammodernamento del patrimonio edilizio sanitario.
8.  In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dalla dismissione dei beni del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
9.  E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.".
Note all'art. 5, commi 1, 2 e 3:
L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.". Per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:
"Riscossione agevolata dei crediti della Regione. - 1.  Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.
2.  La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:
a) le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;
b)  i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;
c)  i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.
3.  Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.
4.  Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
5.  Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a)  regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b)  definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso;
c)  aggiornamento dei dati concernenti i beni demaniali e patrimoniali della Regione;
d)  attività di impulso, di coordinamento e di indirizzo verso gli uffici preposti;
e)  locazioni, comodato, concessioni, rinnovo, revoca e servitù di beni demaniali e patrimoniali oggetto delle transazioni;
f)  valutazioni e piani di utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali al fine di permettere la migliore fruibilità;
g)  procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
h)  ricerche e misure catastali;
i)  contenzioso inerente la titolarità dei beni.
6. La Commissione di conciliazione formula e sottopone alla Giunta regionale proposte finalizzate alla migliore razionalizzazione degli uffici preposti in atto alla gestione dei beni.
7.  Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso onnicomprensivo in misura percentuale pari allo 0,30 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni affluite nel bilancio della Regione e risultanti dal rendiconto dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento sulla base di apposito decreto emanato dal Presidente della Regione annualmente.
8.  La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
9.  La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro quarantotto mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni.
10.  Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese.
11.  La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303. Per gli anni successivi si provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni secondo le modalità indicate al comma 7.
12.  I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.
13.  La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.
14.  La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto.
15.  All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
16.  I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.
17. Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.
18.  Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.
19.  Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 31 dicembre 2005.
20.  La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.
21.  In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
22.  Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.".
Nota all'art. 7, comma 1:
Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", così dispone:
"2.  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, è fatto divieto, all'A.S.T e alle aziende collegate, fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, di procedere a nuove assunzioni.".

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 440
"Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell'Amministrazione regionale ed interventi finanziari".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione f.f. (Leanza) su proposta dell'Assessore per il bilancio e le finanze (Lo Porto) l'8 novembre 2006.
Trasmesso alla Commissione "Bilancio" (II) l'8 novembre 2006.
Esaminato dalla Commissione ed esitato per l'Aula nelle sedute n. 19 del 9 novembre 2006, n. 20 del 14 novembre 2006, n. 21 del 15 novembre 2006 e n. 22 del 16 novembre 2006.
Relatore: Michele Cimino.
Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 29 del 21 novembre e n. 30 del 22-23 novembre 2006.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 30 del 22-23 novembre 2006.
(2006.49.3568)
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008



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
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Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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