REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 1 DICEMBRE 2006 - N. 55
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE


DECRETO 18 ottobre 2006.
Approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di Castroreale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 10662 del 3 novembre 2004, assunto al protocollo il 5 novembre 2004 con il n. 71305, con il quale il sindaco del comune di Castroreale ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi al progetto di piano regolatore generale, P.I.P., piano di recupero, regolamento edilizio e piano di risanamento e conservazione del quartiere Mannese, per l'esame di competenza;
Visti la nota prot. n. 2626 del 14 gennaio 2005, con la quale l'unità operativa 4.1 di questo Assessorato ha richiesto al comune di Castroreale l'integrazione degli atti ed elaborati relativi al piano in argomento nonché il foglio prot. n. 1420 del 14 febbraio 2005, assunto al protocollo dell'Assessorato il 18 febbraio 2005 con il n. 10166, con il quale il suddetto comune ha riscontrato la superiore richiesta di questo Assessorato, trasmettendo la delibera di consiglio comunale n. 68 del 17 dicembre 2004 di adozione della modifica dell'art. 24 delle norme di attuazione del piano regolatore generale nonché la programmazione commerciale;
Visti il foglio prot. n. 11698 del 13 dicembre 2005, con il quale il comune di Castroreale ha ulteriormente integrato la documentazione relativa al piano in argomento, nonché il foglio prot. n. 412 del 28 aprile 2005, acquisito al protocollo di questo Assessorato il 4 maggio 2005, con il n. 27762, con il quale il suddetto comune ha trasmesso gli atti relativi alla programmazione commerciale;
Vista la delibera n. 1 del 23 giugno 2000, con la quale il commissario ad acta presso il comune di Castroreale ha adottato il piano regolatore generale, il P.I.P., il piano di recupero, il regolamento edilizio;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi allo strumento urbanistico adottato;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale di Castroreale, datata 15 ottobre 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano in argomento nonché attestante la presentazione di n.38 osservazioni nei termini e n. 3 fuori termine;
Viste le osservazioni/opposizioni di cui alla suddetta certificazione, nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dai progettisti e le deduzioni formulate al riguardo da parte degli stessi professionisti;
Vista la delibera n. 47 del 18 dicembre 2003, con la quale il consiglio comunale di Castroreale ha adottato il piano di risanamento e conservazione del quartiere Mannese;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla suddetta delibera di adozione;
Vista la certificazione a firma del segretario comunale di Castroreale, datata 15 ottobre 2004, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera in argomento nonché attestante la presentazione di n. 1 osservazione nei termini di legge;
Vista l'osservazione di cui alla suddetta certificazione, nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dai progettisti e le deduzioni formulate al riguardo da parte degli stessi professionisti;
Viste la delibera n. 29 del 28 giugno 2004, di rinvio, nonché la delibera n. 32 del 12 luglio 2004, con le quali il consiglio comunale di Castroreale ha adottato le deduzioni in merito alle osservazioni presentate avverso il piano di risanamento e conservazione del quartiere Mannese;
Vista la delibera n. 68 del 17 dicembre 2004, con la quale il consiglio comunale di Castroreale ha adottato la modifica dell'art. 24 delle norme di attuazione del piano regolatore generale, adottato con delibera commissariale n. 1/2000, e la pianificazione commerciale ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 28/99 e del D.P.R.S. dell'11 luglio 2000;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla suddetta delibera di adozione;
Vista la certificazione a firma del responsabile del settore affari generali del comune di Castroreale, datata 5 aprile 2005, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera in argomento nonché attestante l'assenza di osservazioni;
Vista la nota prot. n. 11486 del 2 luglio 1997, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito al piano regolatore generale, P.I.P., piano di risanamento e recupero del quartiere Mannese;
Vista la nota prot. n. 13124 del 4 giugno 2003, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito al piano di risanamento e recupero del quartiere Mannese nonché il visto su alcune tavole del piano regolatore generale rielaborate;
Vista la nota prot. n. 141 del 13 ottobre 2005, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi allo strumento urbanistico in argomento, la proposta di parere n. 29 del 10 ottobre 2005, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI PIANO
Indirizzi progettuali
Dalla relazione si evince che i criteri posti a base della redazione del piano, derivanti dagli elementi su cui si fonda lo schema di massima, sono:
-  tutela e valorizzazione dell'attività agricola e delle colture specializzate privilegiando tutte quelle iniziative volte a salvaguardare, attrezzare e potenziare la connotazione agricola dell'ossatura produttiva e occupazionale del territorio;
-  interventi produttivi nel territorio (servizi all'agricoltura, manifatturazione dei prodotti agroalimentari, agriturismo) mediante apposita previsione di area in contrada Simiglianò;
-  razionalizzazione del sistema infrastrutturale viario. A riguardo è prevista una viabilità a scorrimento veloce che lega il centro e le sue propaggini alla costa ed inoltre l'adeguamento della viabilità esistente nel territorio;
-  recupero dei beni culturali, ambientali ed etnoantropologici al fine di creare un motivo di interesse nei confronti non solo per i singoli manufatti architettonici ma per l'intero tessuto storico;
-  uno sviluppo dell'edilizia abitativa mediante un criterio di definizione e compattazione del centro urbano. Reperimento di quei servizi che restituiscano al centro storico il ruolo di polo rispetto alle frazioni.
Analisi dello stato di fatto e dimensionamento
Ai fini del dimensionamento della revisione del suddetto piano regolatore generale, il progettista ha ritenuto far riferimento all'andamento demografico dal 1951 al 1991 dell'intero comprensorio composto da 11 comuni e precisamente: Patti, Oliveri, Falcone, Furnari, Tripi, Mazzarà, Terme Vigliatore, Rodì Milici, Barcellona Pozzo di Gotto, S. Lucia del Mela, Milazzo. Dal suddetto andamento viene desunto un tasso medio di crescita demografica pari al 5,16 % in 10 anni che applicato alla popolazione residente al 1991 nel Comune di Castroreale di 3.126, viene ricavato un incremento di 156 abitanti al 2001 e di ulteriori 164 abitanti al 2011 per un totale di 320 abitanti. Pertanto alla fine dei primi 10 anni di gestione del piano il numero degli abitanti stimati è di 3.446 che arrotondato diventa 3.500, dato da riferirsi sulla ipotesi di territorio urbanizzabile, nonché di localizzazioni per la produzione e servizi.
Dal numero di incremento della popolazione (320 abitanti) viene ricavato un fabbisogno residenziale futuro di 40.000 mc.; mentre per il fabbisogno residenziale pregresso i redattori del piano hanno calcolato 6.900 mc. derivanti da alloggi esistenti composti da 1 o 2 vani privi di requisiti minimi di abitabilità; ancora in 37.125 mc. di fabbisogno residenziale per il soddisfacimento di 495 abitanti facenti parte di nuclei familiari censiti di 1 o 2 persone costituiti prevalentemente da anziani in regime di coabitazione. Conseguentemente i redattori del piano regolatore generale stimano un fabbisogno residenziale totale pari a mc. 77.125 dichiarando che il 30% viene assorbito dalla disponibilità delle zone B di completamento mentre i restanti 54.000 mc. nelle zone di espansione del centro di Castroreale e delle frazioni. Queste ultime, a cui viene assegnato un indice di edificabilità territoriale di 1,00 mc./mq., corrispondono a mq. 54.000 di zone C da reperirsi in aree limitrofe ai centri di Castroreale, Bafia, Protonotaro e Calamita. La dotazione minima di area per servizi di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, prevista per ciascun abitante, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno pregresso e futuro, risulta di mq. 42.000.
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il piano regolatore generale prevede la suddivisione dell'intero territorio comunale in zone in rapporto alle diverse destinazioni d'uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee di seguito sinteticamente descritte:
Zona A - Centro storico
Si tratta del nucleo urbano di interesse storico-ambientale, che costituisce la parte più antica del centro, con tipologie edilizie originarie, in parte in condizioni di forte degrado, al cui interno sono inclusi manufatti oggetto di interventi di sostituzione.
Destinazione di zona: residenziale o ad essa compatibile.
Strumento di attuazione: piano particolareggiato di iniziativa comunale in assenza del quale sono consentiti ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia nel rispetto di tutti i caratteri architettonici dell'organismo originario e della volumetria esistente.
Indice di fabbricabilità fondiario: per le nuove costruzioni nelle aree libere di 5 mc./mq.
Altezza massima: non superiore alle altezze preesistenti.
Zona B  -  Residenziali di completamento contigue alla zona A
Si tratta delle zone totalmente o parzialmente edificate di più o meno recente edificazione ai margini della zona A, che possiede i requisiti di cui al decreto interministeriale n. 1444/68.
Attività edilizia consentita: mediante concessione edilizia, oltre quelle consentite per la zona A, demolizione e ricostruzione nel rispetto dei volumi e delle superfici utili esistenti, nuove costruzioni in aree libere.
Indice di fabbricabilità fondiario: per le nuove costruzioni nelle aree libere di 5 mc./mq.
Altezza massima: 10,50 ml. escluso eventuale porticato.
Numero massimo di piani f.t.: 3 più eventuale porticato.
Destinazione d'uso: residenziale.
Zona C  -  Residenziali di espansione
Si tratta di parti di territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale privata, pubblica sovvenzionata e convenzionata agevolata e dell'edilizia commerciale.
Destinazione d'uso: residenziale;
Strumento di attuazione: per piano di lottizzazione, esteso ad aree minime di mq. 5.000;
Indice di fabbricabilità territoriale: 1,00 mc./mq.;
Altezza massima: 7,50 ml. più eventuale porticato;
Numero massimo di piani f.t.: 2 più eventuale porticato.
Zona D  -  Insediamenti artigianali e produttivi
Sono le parti del territorio comunale destinate ad insediamenti artigianali e produttivi di progetto.
Destinazione d'uso: magazzini, depositi, sili, autorimesse, capannoni e laboratori artigianali, uffici al servizio dell'attività industriale, artigianale o agricola e alla commercializzazione dei prodotti;
Strumento di attuazione: P.I.P. esteso a tutta la zona perimetrata;
Rapporto di copertura: 1/2;
Indice di fabbricabilità territoriale: 3,6 mc./mq.;
Lotto minimo: 945 mq.;
Altezza massima: 8,00 ml.
Zona E (E - E1 - E2 - E3)
Si tratta di zone destinate all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio. Vengono distinte in sottozone come di seguito:
Zona E  -  Verde agricolo produttivo
In queste zone si possono insediare esclusivamente edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole. Si attua mediante concessione edilizia con i seguenti parametri:
Indice di fabbricabilità: 0,03 mc./mq.;
Altezza massima: 7,50 ml.;
Numero massimo di piani f.t.: 2.
Sono ammessi impianti e manufatti edilizi utili all'attività agricola e/o alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali agricole.
Zona E1  -  Zona agricola di rimboschimento
Si tratta di zona boschiva caratterizzata da notevole valore naturalistico e paesaggistico per la quale occorrono interventi per la tutela, conservazione, miglioramento e utilizzazione del patrimonio boschivo;
Zona E2  -  Zone agricole di interesse archeologico individuate dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali in cui sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro conservativo;
Zona E3  -  Zone di sicuro interesse archeologico nelle quali la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali ha già intrapreso campagne di scavi. In dette zone, per gli edifici destinati a residenze e/o all'uso agricolo, sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro conservativo, che ne rispettino i caratteri architettonici e tipologici originari.
Zone F  -  Per attrezzature ed impianti di interesse generale
Dette zone si suddividono in:
-  F1:  attrezzature esistenti di interesse generale;
-  F2:  attrezzature di progetto di interesse generale;
-  F3:  verde pubblico e verde attrezzato per lo sport;
-  F4:  parcheggi;
-  F5:  area destinata all'eliporto.
Sono destinate ad attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale, a spazi pubblici o riservati alle attività collettive:
a)  aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo;
b)  aree per attrezzature di interesse comunale, religioso, culturale, sociale, assistenziale, sanitario, amministrativo, per pubblici servizi;
c)  aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
d)  aree per parcheggi;
e)  impianto di depurazione, discarica comunale, eliporto, ecc.
Lo standard minimo di cui al decreto interministeriale n. 1444/68 è di 12 mq./ab. per un fabbisogno totale minimo di 42.000 mq. mentre il piano prevede un totale di mq 106.100.
Indice di zona fissato in 2 mc./mq.
Zone vincolate
In esse fanno parte le seguenti zone:
-  V1  verde di rispetto stradale;
-  V2  verde di rispetto cimiteriale e delle attrezzature tecnologiche;
-  V3  zona boschiva;
- V4  zona di rispetto "Oasi naturale";
-  V5  verde di rispetto "Parco suburbano".
Viabilità
Oltre il potenziamento di viabilità esistente viene previsto il completamento del nuovo sistema viario principale costituito da una strada a scorrimento veloce che collega Castroreale con la S.S. 113 e con l'autostrada e da una arginale prevista lungo il torrente Patrì sulla quale si innestano diverse strade trasversali che collegano le frazioni. Inoltre si prevede la realizzazione della viabilità agricola nonché il completamento di quella costituente un itinerario agricolo turistico, essenzialmente che la viabilità venga mantenuta quella attuale con interventi di potenziamento o di consolidamento.
Prescrizioni esecutive
Piano di risanamento e conservazione del quartiere Mannese:
L'area oggetto di P.P. riguarda l'intero quartiere Mannese delimitato da via S. Pietro, da via Trinità, da via Mannese ed a valle da una strada prevista nel piano regolatore generale. L'area, di mq. 19.647 circa, per posizione è la più acclive dell'abitato esistente ed in atto è in gran parte disabitata. Il quartiere si è sviluppato a partire dalla metà dell'800 ai margini del centro storico. Il piano particolareggiato prevede complessivamente, attraverso il restauro, la ristrutturazione e la ricostruzione di alcuni lotti liberi, il riutilizzo di 150 alloggi nei quali si prevede insediare 450 abitanti in parte già residenti. Sono state individuate complessivamente 3.925 mq. di attrezzature così suddivisi: mq. 420,55 per l'istruzione, mq. 223,85 per le attrezzature di interesse comune, mq. 2.027,00 per il verde attrezzato e mq. 1.253,83 per i parcheggi. E' previsto altresì il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria.
Piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi in contrada Simiglianò
L'area oggetto di P.P., ricadente in area destinata dal piano a zona D - artigianale e produttiva - posizionata lungo la strada che collega le frazioni di Protonotaro-Simiglianò-Bafia, è estesa mq. 19.615 ed è prevista la suddivisione in 12 lotti di superficie di circa 1.110 mq. di cui 441 possono essere coperti da fabbricato. Il verde, le aree di rispetto ed i parcheggi pubblici occupano una area di mq. 2.260 mentre mq. 4.035 è quella occupata da viabilità. Quest'ultima è costituita principalmente da due assi di penetrazione dalla strada provinciale e da una strada comunale.
Regolamento edilizio
E' composto di n. 10 articoli suddivisi nei seguenti titoli:
Tit.  1:  disposizioni generali;
Tit.  2:  ammissibilità degli interventi;
Tit.  3:  norme procedurali;
Tit.  4:  progettazione delle opere;
Tit.  5:  estetica degli edifici e dell'ambiente;
Tit.  6:  sicurezza dei cantieri e tutela della pubblica incolumità;
Tit.  7:  norme igieniche;
Tit.  8:  suolo servitù e servizi pubblici;
Tit.  9:  sanzioni e norme finali e transitorie.
Rete distributiva ed esercizio dell'attività commerciale ai sensi della legge regionale n. 28/99.
Il consiglio comunale, con atto n. 68 del 17 dicembre 2004, ha adottato la programmazione commerciale ai sensi della legge regionale n. 28/99 in variante al piano regolatore generale, poiché si prevede la modifica dell'art. 24 delle norme tecniche di attuazione per rendere le zone C di espansione compatibili con l'insediamento di piccole e medie strutture di vendita.
Dalla relazione si desume che dalle analisi svolte sulle attività commerciali nel comune di Castroreale lo stesso non necessita di grandi strutture di vendita ma soltanto esercizi di vicinato e medie strutture di vendita. Per i primi le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale adottato consentono la loro allocazione nelle zone B e C, mentre per l'attuazione delle medie strutture si è reso necessario, con la deliberazione di consiglio comunale n. 68 del 17 dicembre 2004, variare la normativa della zona C.
Considerato che:
ASPETTI PROCEDURALI
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto: la deliberazione del commissario ad acta di adozione del piano con allegati regolamento edilizio e prescrizioni esecutive nonché la deliberazione consiliare di adozione del piano di risanamento e conservazione del quartiere Mannese risultano legittime;
Il piano con i relativi allegati è supportato dallo studio geologico generale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 65/81;
Il piano è supportato dallo studio agricolo-forestale redatto ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Il piano con i relativi allegati è stato sottoposto, preventivamente all'adozione, all'esame e parere dell'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Il piano con i relativi allegati è stato regolarmente depositato e pubblicizzato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al piano regolatore sono state debitamente visualizzate e sulle stesse sono state formulate le deduzioni del progettista. In ossequio all'art. 4 della legge regionale n. 65/81. Ai sensi dell'art. 8 del disciplinare d'incarico, con verbale del 19 ottobre 1999, è stato accertato lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici. Dal suddetto verbale si rileva che nella frazione di Protonotaro, nelle more di adozione del piano regolatore generale, sono state rilasciate tre concessioni edilizie nell'area destinata a zona artigianale, ed una rilasciata su bretella di collegamento tra la strada provinciale e la strada di nuova previsione;
Tuttavia si rende necessario apportare alcune correzioni negli elaborati di piano per evitare possibili disguidi nella fase di gestione dello stesso ed in particolare eliminare le seguenti incongruenze:
Eliminare le linee di rappresentazione del confine del territorio comunale all'interno del medesimo; La tavola 3C a scala 1:2.000 deve essere adeguata a quanto prescritto dalla deliberazione commissariale di adozione del piano regolatore generale n. 1 del 23 giugno 2000, e precisamente di "destinare a parcheggio e verde attrezzato come da schema di massima approvato con delibera commissariale n. 1 del 29 marzo 1995, l'area limitrofa la scuola elementare di Protonotaro".
Eliminare tutti gli errori materiali e mancate e/o errate rappresentazioni dello stato di fatto che scaturiscono dall'accoglimento delle osservazioni.
DIMENSIONAMENTO
L'ipotesi di incremento della popolazione residente fino a raggiungere 3.446 abitanti all'anno 2011 non può condividersi in quanto non sorretta da attendibili proiezioni demografiche tenuto conto che non risulta in linea con l'andamento della popolazione nel comune di Castroreale registrato negli ultimi anni. Infatti, tale ipotesi è stata smentita da dati ISTAT dai quali si è rilevato che negli anni successivi a quelli presi in considerazione dalla tabella di analisi riportata nella relazione di piano, il comune è stato soggetto ad un decremento del numero degli abitanti residenti così come si può rilevare ad esempio negli anni 2001 e 2003, che ha contato rispettivamente 2.916 e 2.884 ab. confermandosi quindi il fenomeno di decremento già in atto da diversi decenni. Conseguentemente si ritiene priva di fondamento la previsione di un fabbisogno residenziale futuro pari a 40.000 mc.
Né appaiono convincenti le motivazioni addotte dai progettisti a supporto delle previsioni relative al fabbisogno residenziale pregresso stimato in mc. 37.125, poiché non viene dimostrato come non possano essere riutilizzati gli alloggi non occupati con interventi di recupero, anche mediante accorpamenti di unità abitative.
Per quanto sopra si ritiene il fabbisogno residenziale totale di mc. 77.125 sovrastimato e conseguentemente le previsioni edificatorie del piano regolatore generale devono essere ridimensionate al fine di evitare consumi territoriali e/o densità edilizie non rispondenti alle reali esigenze ed anche nella considerazione del rilevante patrimonio edilizio esistente e disponibile.
ZONIZZAZIONE
Si rileva che parte di aree individuate dalla Soprintendenza di interesse archeologico campite con retino corrispondente a zone E2 zona agricola con vincolo archeologico, risultano avere sovrapposto un secondo retino di diversa classificazione. Per le stesse aree devono intendersi per motivi di tutela esclusivamente le norme del piano regolatore generale più restrittive.
In ordine alle previsioni ricadenti all'interno delle aree interessate da rischio idrogeologico di cui al decreto 4 luglio 2000, n. 298/41. Nell'ambito di tali zone potranno consentirsi gli interventi di cui all'art. 2 del citato decreto n. 298/2000.
Si prescrive di adeguare gli elaborati di piano regolatore generale a quanto la deliberazione commissariale di adozione del piano regolatore generale n. 1 del 23 giugno 2000 ha dato mandato ai progettisti e precisamente di "destinare a parcheggio e verde attrezzato, come da schema di massima approvato con delibera commissariale n. 1 del 29 marzo 1995, l'area limitrofa la scuola elementare di Protonotaro".
Zona A  -  Centro storico
L'enucleazione della zona A di Castroreale centro come proposta dai progettisti appare coerente con la specificità della struttura urbana di antica formazione nonché con il valore architettonico-monumentale dei singoli manufatti.
Pertanto si condivide la sopradetta enucleazione;
Zona B  -  Residenziali di completamento contigue alla zona A
Premesso che in linea di massima l'individuazione delle zone B deve avvenire tenendo conto dello stato dei luoghi al fine di comprendere quelle aree edificate con continuità per assicurare un ordinato sviluppo dei centri abitati e che siano rispondenti agli effettivi bisogni degli abitanti e della vocazione di quelle aree. In tal senso appare indicativo lo stato di attuazione delle zone B del piano regolatore generale vigente nel momento che molte delle stesse, quasi totalmente riconfermate nel nuovo piano, oggi appaiono solo in minima parte attuate.
Infatti, secondo l'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non è ammissibile enucleare aree puntuali o isolate comunque esterne a contesti abitati come zone territoriali omogenee B.
Pertanto, si ritiene che per le zone B, come individuate nelle tavole 1:2 000 di zonizzazione, qualora il comune non dimostri in maniera analitica in fase di controdeduzioni che le stesse posseggano i requisiti di cui al citato decreto interministeriale n. 1444/68, devono ritenersi classificate zona C.
Per le considerazioni relative al dimensionamento deve ritenersi disattesa la vasta area prevista nella tav. 3 "zonizzazione e viabilità" a scala 1:10.000 tra Castroreale centro e la frazione Protonotaro tra l'altro non contemplata tra le aree di espansione elencate nella relazione tecnica.
Zona D
Si ritiene che la quantità di aree con destinazione artigianale e produttiva non risulta supportata da un effettivo fabbisogno. Pertanto sono disattese le aree classificate zona D, nella frazione di Protonotaro tenuto conto che la stessa è interessata da vincolo archeologico, nonché l'estesa area individuata esclusivamente nella tavola 3 "zonizzazione e viabilità" a scala 1:10.000, tra le frazioni Caruso e Protonotaro.
Zona  F
Salvo quanto in precedenza considerato, si condividono le previsioni progettuali in quanto vengono ritenute funzionali e nel rispetto del decreto interministeriale n. 1444/68.
Zone vincolate
In ordine alla fascia di rispetto dei cimiteri, si rileva che nelle tavole di piano è stata visualizzata con una larghezza di 100 metri ed in alcuni punti anche meno. Si prescrive, salvo l'esistenza di un provvedimento che autorizzi tale larghezza, che la stessa dovrà essere correttamente determinata in metri 200.
In relazione all'accoglimento di osservazioni accolte dai progettisti, dovranno essere individuati gli impianti di depurazione esistenti con le relative fasce di rispetto previste ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 27/86.
Viabilità
Non si condivide la viabilità lungo il torrente Patrì in quanto risulta giustificata in relazione alle esigenze di traffico e di collegamento e tenuto conto che dalla cartografia di piano non appare chiaro dove e come la stessa si connette alla viabilità principale esistente.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE
Le previsioni dei piani particolareggiati annessi al piano regolatore generale e precisamente il piano di risanamento e conservazione del quartiere Mannese e il piano particolareggiato per gli insediamenti produttivi in contrada Simiglianò, che costituiscono prescrizioni esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale n. 71/78, si ritengono condivise anche tenuto conto che le previsioni contenute in essi appaiono in linea ai fabbisogni immediati della collettività in ordine ad edilizia residenziale da recuperare e di attività produttive artigianali-industriali.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
In linea generale è condivisibile quanto regolamentato dalle norme tecniche di attuazione fermo restando che l'eventuale entrata in vigore di leggi in materia urbanistica prevarrà sulle stesse.
Tuttavia, in aggiunta alle modifiche e prescrizioni derivanti da quanto espresso nei superiori considerata della presente proposta di parere, alle norme tecniche di attuazione dovranno essere apportate le seguenti modifiche:
-  In relazione alla legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, le norme relative a zone territoriali omogenee in cui sono previsti esercizi commerciali devono contenere le prescrizioni sulla dotazione minima di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000.
-  Dovranno essere modificate le limitazioni riguardo le distanze dalle aree boscate in relazione alla normativa vigente.
-  Artt. 22, 23, 24: dovrà essere modificato il contenuto riguardante il punto relativo alla "destinazione di zona" nei termini che si dovrà fare specifico riferimento a quale delle categorie e sottocategorie di cui all'art. 20 delle medesime norme tecniche di attuazione possono essere consentite. Comunque dovranno essere escluse quelle attività incompatibili con la residenza ed in particolare quelle che devono essere specificatamente previste in zone territoriali omogenee con destinazioni ad attrezzature, commerciali e artigianali.
-  Art. 23:  aggiungere il seguente comma: "La zona B del quartiere Mannese oggetto di prescrizione esecutiva è normato dalle specifiche norme allegate al piano particolareggiato".
-  Art. 26:  Per gli interventi produttivi in verde agricolo si dovrà fare riferimento a quanto previsto all'art. 6 della legge regionale n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni.
REGOLAMENTO EDILIZIO
Si ritiene condivisibile, in linea di massima, quanto prescritto nel regolamento edilizio, tuttavia, essendo il contenuto ed i limiti del regolamento edilizio fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviate alle specifiche condizioni di legge affinché eventuali discrasie a riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa. Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il regolamento edilizio e le specifiche norme di legge, dovranno risolversi a favore di queste ultime.
L'art. 4 deve essere modificato nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 della legge regionale n. 71/78.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Riguardo alle osservazioni presentate avverso al piano regolatore generale, numerate in base all'elenco predisposto dal comune e visualizzate in appositi elaborati, si propongono le valutazioni di questa unità operativa contenute nella allegata scheda di dettaglio.
Per tutto quanto sopra precede questa unità operativa è del parere che il piano regolatore generale del comune di Castroreale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 23 giugno 2000, la prescrizione esecutiva relativa al risanamento e conservazione del quartiere Mannese adottata con deliberazione consiliare n. 47 del 18 dicembre 2003, ed infine la programmazione urbanistica commerciale adottata con deliberazione consiliare n. 68 del 17 dicembre 2004, siano da ritenere meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui ai considerata della presente proposta e con le prescrizioni poste dall'ufficio del Genio civile con i pareri prot. n. 11486 del 2 luglio 1997 e n. 13124 del 4 giugno 2003.
...Omissis...
VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
1)  ditta Cattafi Gisella - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: attrezzature; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3C, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: zona B o in alternativa della destinazione del precedente piano regolatore generale; parere progettista: parzialmente accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta in quanto dettata da interessi meramente privatistici;
2)  ditta Quattrocchi Domenico - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: zona edificabile; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
3)  ditta Cattafi Gisella - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: attrezzature; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3C, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: zona B o in alternativa mantenimento della destinazione del precedente piano regolatore generale; parere progettista: parzialmente accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta in quanto dettata da interessi meramente privatistici;
4)  ditta Garofalo Sebastiano - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: Centri culturali; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: riduzione del numero di centri culturali; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: accolta nei termini di valutazione del progettista;
5)  ditta Anastasio Elio - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: varie; richiesta e/o segnalazione: correzioni, individuazioni di previsioni, apposizione di vincoli; parere progettista: parzialmente accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 27, 29, 30 e 31: si concorda con le valutazioni dei progettisti; punti 15, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 28-bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38-bis, 39 e 40: non accolte; punti 20, 22 e 23, accolte; punto 24: parzialmente accolta nei termini del parere;
6)  ditta Torre Giuseppe - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: area a parcheggio; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3B, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: abolizione del parcheggio; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; note o nuova classificazione: previsione ricadente all'interno dell'area interessata da rischio idrogeologico di cui al decreto 4 luglio 2000, n. 298/41;
7)  ditta Chiofalo Rosa - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: zona B; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; note o nuova classificazione: dai grafici di piano il fabbricato risulta ricadere già totalmente in zona B;
8)    ditta Torre Domenico - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: previsioni viarie; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3B, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: eliminazione delle strade; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
9)  ditta Laudami Francesco  - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: campo di calcio; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3D, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: spostamento del campo di calcio; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
10)  ditta Salvo Francesco - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: ex convento dei Cappuccini; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: destinazione alberghiera della struttura; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: mancanza di presupposti tecnici e di uno studio di settore che rilevi l'esigenza di tale tipo di struttura ricettiva;
11)    ditta Gaetano Buccheri - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: impianto di depurazione; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3, scala 1:10.000; richiesta e/o segnalazione: rettifica dell'ubicazione; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): accoglibile; note o nuova classificazione: accolta nei termini di valutazione del progettista;
12)  ditta Torre Annunziato - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: tratto di strada che collega via Puglisi con altra di piano regolatore generale; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3B, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: abolizione della previsione del tratto di strada; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; note o nuova classificazione: previsione ricadente all'interno dell'area interessata da rischio idrogeologico di cui al decreto 4 luglio 2000, n. 298/41;
13)  ditta Munafo Nicolò - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: varie; richiesta e/o segnalazione: varie; parere progettista: parzialmente accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: mancanza di presupposti tecnici e di uno studio di settore che rilevi l'esigenza di tale tipo di struttura;
14)  ditta Mirabile Antonino ed altri - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: strada che collega via Canale con contrada Nocillara; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3B, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: modifica del tracciato; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
15)  ditta Marchetta Antonio e Giacomino - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona E1; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: modifica a zona E; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
16)  Comitato cittadino - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: varie; richiesta e/o segnalazione: varie; parere progettista: parzialmente accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non sono accolti poiché non sono evidenziate le richieste su appositi grafici;
17)  ditta Papale Antonino e Santo - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: tratto stradale; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3D, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: eliminazione del tratto stradale compreso tra il borgo di Porticato e la contrada Molino Neri; parere progettista: parzialmente accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): parzialmente accoglibile; note o nuova classificazione: nei termini che il tracciato stradale in corrispondenza del fabbricato può essere modificato all'interno della propria fascia di rispetto, qualora il fabbricato medesimo è stato realizzato legittimamente;
18)  ditta Coppolino Salvatore - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: centro culturale esistente; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: correzione dell'errata individuazione di centro culturale esistente; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): accoglibile; note o nuova classificazione: accolta nei termini di valutazione del progettista;
19)  ditta Genovese Giuseppe - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: strada di collegamento Valle-Battuccio di Castroreale; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: rettifica del tracciato stradale; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
20)  ditta Catalfamo Alfio ed altri - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zone F3 ed F4 limitrofe al centro culturale; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3C, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: ampliamento delle aree destinate a zone F3 ed F4; parere progettista: parzialmente accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta in quanto la soluzione proposta non è valutabile in termini urbanistici poiché non evidenziata su appositi grafici;
21)  ditta Maio Lucia - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona F2; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3C, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: trasferimento della zona F2 e della strada ad essa funzionale; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
22)  ditta Ruggeri Giuseppe - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona B ed attrezzature; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3C/3D1, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: ampliamento della parrocchia - Ampliamento dell'area per attrezzature di interesse generale; parere progettista: parzialmente accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta in quanto la soluzione proposta non è valutabile in termini urbanistici poiché non evidenziata su appositi grafici;
23)  ditta Chillari Carmelo ed altri - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona B; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3C, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: parcheggio; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non sono accolti poiché non sono evidenziate le richieste su appositi grafici;
24)  Gruppo di cittadini - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3, scala 1:10.000; richiesta e/o segnalazione: previsione che lvenga destinata a "edilizia turistica ed a villette"; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini delle valutazioni e determinazioni contenute nel presente parere. Rimane salva l'eventuale attivazione di procedura specifica per attività produttive prevista dalle norme vigenti;
25)  ditta Trifilò Andrea e Ravidà Carmelo - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: art. 8, norme tecniche di attuazione; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): norme tecniche di attuazione; richiesta e/o segnalazione: modifica delle distanze dal confine in zona B; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: quanto richiesto non trova fondamento in quanto le norme tecniche di attuazione già prevedono la possibilità di costruire sul confine;
26)  ditta Triolo Carmela - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: boschi; richiesta e/o segnalazione: inserimento nelle norme tecniche di attuazione di quanto previsto all'art. 42 della legge regionale n. 7/2003; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): accoglibile; note o nuova classificazione: si rimanda alle considerazioni del presente parere espresse sulle norme tecniche di attuazione in ordine alle eventuali emanazioni di normative di legge;
27)  ditta Triolo Carmela - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3, scala 1:10.000; richiesta e/o segnalazione: inserimento della strada Stretto Feu-Ponte Palano; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
28)  ditta Triolo Carmela - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: tratto stradale; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3, scala 1:10.000; richiesta e/o segnalazione: inserimento della strada Bafia-Due Fiumare; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta in quanto la soluzione proposta non è valutabile in termini urbanistici poiché non evidenziata su appositi grafici;
29)  ditta Triolo Carmela - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: campiture centri abitati; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A/3B/3C, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: modifica di destinazione per le strade comunali interne ai centri abitati; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
30)  ditta Triolo Carmela - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3, scala 1:10.000 e 3B, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: inserimento di un parco suburbano nella zona collinare di Bafia; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta in quanto la soluzione proposta non è valutabile in termini urbanistici poiché non evidenziata su appositi grafici;
31)  ditta Papale Natala - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3, scala 1:10.000; richiesta e/o segnalazione: inserimento viabilità prevista nel piano triennale opere pubbliche; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): accoglibile; note o nuova classificazione: accolta nei termini di valutazione del progettista;
32)  ditta Pirri Carmelo - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: modifica del tracciato della strada Castroreale-Barcellona; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista. Fermo restando che modifiche al tracciato possono essere effettuate secondo procedure dettate dalla normativa vigente;
33)  ditta Bellinvia Carmela - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zone B e agricola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: modifica da zona agricola a zona B; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta in quanto dettata da interessi meramente privatistici;
34)  ditta Catalfamo Pasquale - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona agricola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3C, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: modifica in zona B; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
35)  ditta Catalfamo Pasquale - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona C; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3C, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: modifica in zona B; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
36)  ditta Francesco Laudani - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: scuola; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: modifica destinazione d'uso in turistica-alberghiera; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini delle valutazioni e determinazioni contenute nel presente parere;
37)  ditta Munafò Giovanni - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: strada, parcheggio, zona C; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3C, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: spostamento della strada; abolizione o riduzione del parcheggio; cambio da zona C a B; parere progettista: non accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini di valutazione del progettista;
38)  ditta Rappezzo Giuseppe - previsione di zona e/o normativa del piano regolatore generale: zona B; individuazione su cartografia (elaborato di visualizzazione delle osservazioni): tav. 3A, scala 1:2.000; richiesta e/o segnalazione: modifica di due caseggiati da zona B a aree a parcheggio; parere progettista: accoglibile; deduzioni comune: n. 176 dell'Ordinamento regionale degli enti locali; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non accolta nei termini delle valutazioni e determinazioni contenute nel presente parere.
Osservazioni pervenute fuori termini al comune
1)  Salvo Alessandro e Salvo Giovanni - note o nuova classificazione: dovranno essere ritrasmesse al comune per essere valutate dal progettista;
2)  Green Manors di Cristiana C. e Jannelli - note o nuova classificazione: dovranno essere ritrasmesse al comune per essere valutate dal progettista;
3)  Bellinvia Amedeo - note o nuova classificazione: dovranno essere ritrasmesse al comune per essere valutate dal progettista;
Osservazioni pervenute in Assessorato fuori termine
-  note o nuova classificazione: dovranno essere trasmesse al comune per essere valutate dal progettista.
Osservazione al piano regolatore generale
1)  Bellinvia Amedeo - vedi n. 3 del presente elenco "pervenuta fuori termine al comune" - note o nuova classificazione: dovranno essere ritrasmesse al comune per essere valutate dal progettista.
Osservazione al P.P.
1)  Anastasio Elio - richiesta e/o segnalazione: varie; deduzioni comune: accoglibile; parere del servizio IV (*): non accoglibile; note o nuova classificazione: non si accoglie in relazione al contenuto della documentazione a corredo del P.P. e tenuto conto che le previsioni urbanistiche di quest'ultimo, con il presente parere, sono state ritenute congrue.".


(*)  N.B.  -  In riferimento alle prescrizioni esposte nel parere.
Visto il voto n. 512 del 19 gennaio 2006, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dall'unità operativa 4.1/D.R.U. in allegato alla proposta sopra citata, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Valutata la proposta di parere n. 29 del 10 ottobre 2005, resa dall'unità operativa 4.1 del servizio 4 del D.U., nel corso dell'esame è emerso l'orientamento di condividere la medesima con le ulteriori prescrizioni di natura geologica che di seguito si riportano:
Specifiche sulle previsioni di piano
Si premette che lo studio geologico relativo al piano regolatore generale e piani attuativi risale al 1992.
I geologi redattori dello studio geologico, a pag. 9 della relazione geologica (all. 1) e con riferimento alla carta geomorfologia (all. 2) escludono da qualsiasi progetto di espansione urbanistica od industriale le aree soggette a erosione diffusa, erosione a rivoli e solchi, erosione incanalata, erosione di sponda, erosione a calanchi, sovrincisione delle aste, dissesti superficiali, movimenti dovuti ad intensa plasticizzazione, frane di smottamento, frane di scivolamento, essendo tali aree sottoposte a continua evoluzione morfologica ed aggiungono che si dovrà procedere, invece, a dei consolidamenti là dove l'espansione urbanistica ha già occupato i versanti.
Per quanto riguarda la sismicità, i geologi estensori dello studio sottolineano che "la predominanza dei terreni metamorfici affioranti nell'ambito della zona comunale favorisce la tendenza a selezionare le frequenze che costituiscono l'intero spettro della sorgente sismica. Si producono quindi quei temuti fenomeni di esaltazione delle basse frequenze, che per le loro caratteristiche possono entrare in risonanza con i periodi propri di oscillazione delle strutture, comuni in terreni caratterizzati da coesione bassa o nulla".
Nelle carte geologico-tecniche, (all. da 7 ad 11) vengono perimetrate le aree in funzione delle condizioni di edificabilità: "le aree non idonee all'edificabilità, a giudizio dei geologi redattori, comprendono i terreni in prossimità delle dislocazioni tettoniche e scarpate morfo-strutturali"; "le aree sconsigliate comprendono gli affioramenti argillosi e filladici", le aree sconsigliabili per l'edificazione (pagg. 36 e 37 della relazione geologica) comprendono gli affioramenti "cartografici" come alluvioni recenti e terrazzi marini".
Come suggerito dai geologi redattori, per queste aree, prima della fase attuativa dovranno essere acquisiti gli elementi geognostici, sulla base di specifiche indagini dirette, atte ad assicurare una progettazione che garantisca la stabilità dei manufatti e le condizioni generali di stabilità e dovranno essere realizzati gli interventi preventivi di sistemazione suggeriti dai geologi redattori, nonché in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene altresì prescrivere che:
-  vengano istituite fasce di inedificabilità ampie 20 m. su entrambi i lati delle faglie attive, qualsiasi intervento deve arretrarsi di almeno 10 metri dal ciglio delle scarpate o dalle fasce di terreno in cui siano presenti brusche rotture di pendenza;
-  devono essere previste tra le opere di urbanizzazione gli interventi di regimentazione e smaltimento delle acque pluviali, per limitare i fenomeni erosivi;
-  vige il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto di 10 metri a destra e a sinistra dagli argini e dalle sponde di torrenti, valloni, canali, anche se artificiali e/o intubati.
Nelle zone di depositi alluvionali deve essere accertata la profondità della falda e valutata con attenzione la possibilità dell'insorgenza di fenomeni di liquefazione dei terreni sciolti di fondazione, soprattutto in condizioni di sisma.
Si ricorda che per legge deve essere verificata la compatibilità delle previste destinazioni d'uso con le aree perimetrate nelle carte di pericolosità del piano studio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Sicilia (P.A.I.) come dall'art. 7 delle norme generali della relazione generale e che, per le aree a pericolosità idrologica-idraulica, qualsiasi intervento deve essere corredato da un adeguato studio idrologico-idraulico che dimostri la compatibilità tra l'intervento e il livello di pericolosità esistente (Art. 11, capo II della relazione generale).
Sul regolamento edilizio
Sia in relazione alle locali condizioni geologiche e geomorfologiche che in conformità ai dettami della vigente normativa, occorre inserire nel regolamento edilizio l'obbligatorietà della redazione di apposito studio geologico a supporto della richiesta di concessione edilizia. Infatti, in coerenza con i disposti normativi e secondo quanto ribadito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 61 del 24 febbraio 1983, la richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell'intervento sia riguardo alle condizioni di stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera CITAI del 4 febbraio 1977. Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere soggette ad autorizzazione edilizia quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro che incidano significativamente sull'assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione dei lavori di manutenzione degli edifici. Sono, dunque, escluse dall'obbligo della relazione geologica solo gli interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di opere soggette alla normativa sismica e/o non modificano la qualità e la quantità degli scarichi civili e/o industriali già autorizzati che non recapitano nelle pubbliche fognature e/o non apportano modifiche delle modalità di smaltimento degli stessi.
Prescrizioni a regime
L'attuazione delle previsioni di piano, prima della progettazione esecutiva delle singole opere per cui valgono le norme di piano, è subordinata alle procedure di cui al punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988 procedendo, prima della progettazione esecutiva, alla verifica geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini geognostiche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto dei vincoli di natura sismica. Per quanto sopra, l'attivazione delle procedure di progettazione è subordinata alla preliminare approvazione da parte del competente ufficio del Genio civile del predetto studio geologico e geotecnico, ai sensi del punto H del decreto ministeriale 11 marzo 1988.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi, compresi i piani di lottizzazione, dovrà essere predisposta l'esecuzione di apposito studio geologico-tecnico, redatto ai sensi della circolare n. 2222 del 31 gennaio 1995, secondo le indicazioni del punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano successivamente progettato, gli elaborati di dettaglio a scala 1:2000 riportati nell'allegato A di detta circolare. In particolare, in detti nuovi studi attenta cura dovrà essere posta alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica dei siti interessati alla pianificazione e, più in generale, della pericolosità geologica legata alla stabilità dei pendii sia in condizioni statiche che dinamiche.
Le proposte dell'ufficio relative alle osservazioni ed opposizioni vengono accolte e rese compatibili in relazione alle prescrizioni di cui sopra.
Per tutto quanto sopra visto e valutato è del parere che il piano regolatore generale del comune di Castroreale, il regolamento edilizio comunale e le prescrizioni esecutive, adottati con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 23 giugno 2000, la prescrizione esecutiva relativa al risanamento e conservazione del quartiere Mannese adottata con deliberazione consiliare n. 47 del 18 dicembre 2003, ed infine la programmazione urbanistica commerciale adottata con deliberazione consiliare n. 68 del 17 dicembre 2004, siano meritevoli di approvazione con le prescrizioni e le modifiche di cui alla proposta di parere dell'ufficio n. 29 del 10 ottobre 2005 e delle prescrizioni di cui sopra, previa l'adozione delle controdeduzioni di cui all'art. 4, comma VI, della legge regionale n. 71/78 da parte del comune di Castroreale.";
Rilevata la nota dirigenziale, prot. n. 17111 dell'8 marzo 2006, con la quale il comune di Castroreale è stato invitato a formulare, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 512 del 19 gennaio 2006;
Vista la nota prot. n. 3195 del 10 aprile 2006, con la quale il comune di Castroreale ha trasmesso la delibera n. 5 dell'1 aprile 2006 di adozione, da parte del consiglio comunale, delle richieste controdeduzioni alle determinazioni assessoriali;
Vista la nota prot. n. 37 del 2 maggio 2006, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 15 del 26 aprile 2006, resa, in merito alle controdeduzioni comunali al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 512/2006, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
"...Omissis...
Premesso che:
Con nota n. 3195 del 10 aprile 2006, acquisita al protocollo di questo Assessorato il 12 aprile 2006, prot. n. 27021, il comune di Castroreale ha trasmesso la delibera consiliare n. 5 dell'1 aprile 2006 di controdeduzioni al voto n. 512 del 19 gennaio 2006.
Con detto voto, notificato al comune con provvedimento dirigenziale prot. n. 17111 dell'8 marzo 2006, nei termini dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78, il piano regolatore generale del comune in oggetto è stato ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni.
Nei termini del medesimo art. 4, comma 7, occorre provvedere all'esame delle stesse controdeduzioni ed alla successiva emanazione del decreto di approvazione di questo Assessorato. Questa unità operativa 4.1 del servizio 4 ha predisposto le proprie valutazioni in merito, che vengono sottoposte al Consiglio regionale dell'urbanistica per il relativo esame.
Per quanto sopra premesso si riportano di seguito le valutazioni di questa unità operativa 4.1, relative alle deduzioni comunali riportate nell'atto deliberativo n. 5 dell'1 aprile 2006.
Prescrizioni di natura geologica
-  Su dette prescrizioni il consiglio comunale non ha prodotto alcuna propria ulteriore valutazione, prendendo "atto delle decisioni del Consiglio regionale dell'urbanistica...";
-  fascia di rispetto cimiteriale.
In ordine a quanto chiarito dal comune relativamente alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, in sede di determinazione del consiglio comunale, si prende atto dell'autorizzazione dell'ufficio del Medico provinciale di Messina, prot. n. 7757 del 24 novembre 1975, fermo restando, ovviamente, che la suddetta riduzione è da riferirsi esclusivamente all'oggetto dell'istanza avanzata a seguito dell'atto deliberativo del consiglio comunale n. 97 del 27 dicembre 1972;
Rilievi riguardanti il dimensionamento e la perimetrazione zone B
Il consiglio comunale, facendo proprie le valutazioni dei progettisti e le ulteriori espresse dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale con la proposta di delibera, ha disatteso le prescrizioni del Consiglio regionale dell'urbanistica, che nel merito aveva ritenuto non ammissibile enucleare aree puntuali o isolate comunque esterne a contesti abitati, che scaturivano dalla mera riconferma delle previsioni del vecchio programma di fabbricazione, in assenza di specifica dimostrazione analitica che potesse, anche in sede di controdeduzioni, condurre ad una diversa valutazione, sulla scorta di un'ulteriore verifica effettuata dai progettisti stessi che in particolare affermano:
Frazione di Bafia - "la previsione di zona b di completamento rientra ampiamente nei limiti di cui al decreto interministeriale n. 1444/68, potendosi configurare un unico comparto ... a cavallo della strada provinciale, ed un secondo comparto quello costituito dal nucleo centrale di Bafia".
Nel merito questo ufficio ritiene di poter accogliere la controdeduzione, per le motivazioni contenute nella stessa. Pertanto può essere confermata per detta frazione la zonizzazione del piano regolatore generale adottato.
Frazione di Casenuove - "seppur si configura un esubero nella parte a monte, considerando l'espansione come un unico comparto, il rapporto di copertura verifica ampiamente - d'altra parte il precedente programma di fabbricazione individua una zona di espansione molto più estesa di quella in oggetto".
Nel merito questo ufficio ritiene di poter accogliere la controdeduzione, per le motivazioni contenute nella stessa. Pertanto può essere confermata per detta frazione la zonizzazione del piano regolatore generale adottato.
Frazione di Caruso - "...rientra ampiamente nei limiti del decreto interministeriale n. 1444/68".
Nel merito questo ufficio ritiene di poter accogliere la controdeduzione, per le motivazioni contenute nella stessa. Pertanto può essere confermata per detta frazione la zonizzazione del piano regolatore generale adottato.
Frazione di Porticato - "le previsioni riguardano piccole fasce di espansione, a ridosso della strada, che attraversa il piccolo centro, già urbanizata e dotata dei servizi primari, già destinate a borgata nelle previsioni del precedente programma di fabbricazione ed in parte edificate".
Nel merito questo ufficio ritiene di poter accogliere la controdeduzione, per le motivazioni contenute nella stessa. Pertanto può essere confermata per detta frazione la zonizzazione del piano regolatore generale adottato.
Frazione di Protonotaro - "...piccola frazione... omogenea e compatta, costituente un unico comparto, quasi interamente edificato, è abbondantemente verificato, anche le piccole fasce di espansione sono dislocate lungo strade urbane dotate dei servizi primari...".
Nel merito questo ufficio ritiene di poter accogliere la controdeduzione, per le motivazioni contenute nella stessa. Pertanto può essere confermata per detta frazione la zonizzazione del piano regolatore generale adottato.
Frazione di Simiglianò - "...piccole fasce di espansione per il completamento degli insediamenti esistenti, che rientrano ampiamente nei limiti del decreto interministeriale n. 1444/68".
Nel merito questo ufficio ritiene di poter accogliere la controdeduzione, per le motivazioni contenute nella stessa. Pertanto può essere confermata per detta frazione la zonizzazione del piano regolatore generale adottato.
Centro: S. Croce - "seppure non verifica interamente, si tratta sempre di piccole fasce a cavallo di strade urbanizzate, che completano e definiscono L'edificazione esistente, non appare ipotizzabile la previsione di zona C, sia per l'esiguità delle superfici che per la loro localizzazione".
Nel merito questo ufficio ritiene di poter accogliere la controdeduzione, per le motivazioni contenute nella stessa. Pertanto può essere confermata per detta frazione la zonizzazione del piano regolatore generale adottato.
Centro: Grizzina - "considerato l'intera frazione quale unico comparto, interamente urbanizzato, è più che verificato il rapporto previsto dalla normativa vigente".
Nel merito questo ufficio ritiene di poter accogliere la controdeduzione, per le motivazioni contenute nella stessa. Pertanto può essere confermata per detta frazione la zonizzazione del piano regolatore generale adottato.
Dimensionamento del piano
In ordine al dimensionamento i progettisti sostengono che "...gran parte dei vani esistenti disponibili ricadenti in zona A sono poco praticabili ai fini abitativi... In tale prospettiva è alquanto impropria la previsione di zona C, che come in passato rimarrebbe solo ed esclusivamente una rappresentazione cartografica, soprattutto non rappresentando dette aree particolari interessi edificatori".
Nel merito, pur non comprendendo tale assunto in presenza di un piano particolareggiato di risanamento e recupero del quartiere Mannese, condiviso da questo servizio, la cui redazione mira appunto al recupero degli immobili ricompresi all'interno dello stesso, si rappresenta che detta valutazione è da ritenersi superata nei termini dell'accoglimento da parte di questo ufficio delle motivazioni addotte dai progettisti a giustificazione della perimetrazione delle zone B delle singole frazioni.
In ordine infine alle restanti osservazioni, mosse da questo dipartimento con il parere a margine citato, ed in assenza delle specifiche controdeduzioni da parte del comune interessato, le stesse non possono che ritenersi condivise da parte della stessa amministrazione comunale e, come tali, vengono conseguentemente confermate con il presente parere.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
In ordine a quanto sostenuto dai progettisti relativamente alla contraddizione rilevata dagli stessi al "comma 3 di pag. 10" del parere di questo ufficio in ordine alla visualizzazione e controdeduzione delle osservazioni, si ritiene che detto assunto non si pone in contrasto con la successiva determinazione sulle osservazioni oggetto delle controdeduzioni, in quanto le richieste o le soluzioni proposte ed agli atti di questo ufficio, non hanno consentito le valutazioni di merito, poiché non riportate né da parte dei ricorrenti né dagli stessi progettisti, su appositi grafici (elaborati del piano regolatore generale adottato), che ne evidenzino le conseguenti modifiche alle previsioni del piano regolatore generale in trattazione.
Pertanto si confermano le valutazioni relative alle osservazioni nn. 16/28/30.
N. 22 - pur rilevando la presenza di una visualizzazione, allegata all'osservazione, la stessa costituisce variante sostanziale alle previsioni di piano che inoltre incide sostanzialmente su proprietà di terzi.
Pertanto la stessa non è accolta.
N. 20/23  -  la mera individuazione attraverso indicazioni toponomastiche non può consentire una adeguata valutazione della richiesta, venendo tra l'altro ad interessare aree di proprietà di terzi.
Pertanto le stesse non sono accolte.
In ordine a quelle pervenute fuori termine e ritrasmesse al comune per le eventuali valutazioni di competenza, le stesse sono state valutate dai progettisti e sottoposte, unitamente alle controdeduzioni al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica sopracitato, per le determinazioni del consiglio comunale, che si è espresso con l'atto deliberativo oggetto del presente parere.
Per dette osservazioni, di seguito riportate, questo ufficio si è così determinato:
-  osservazione: ditta Salvo Giovanni e Salvo Alessandro - i progettisti non accolgono detta osservazione, motivando detta valutazione, in relazione a quanto già determinato da questo ufficio.
Si ritiene di non condividere la richiesta di nuova previsione di zona C, per le motivazioni contenute nelle determinazioni di questo ufficio in relazione all'eccessivo dimensionamento del piano in argomento.
Pertanto l'osservazione non è accolta;
-  osservazione: ditta Green Manors di Cristiana C. e Jannelli - i progettisti non accolgono detta osservazione, in quanto l'attività svolta dagli osservanti è strettamente legata allo sviluppo e valorizzazione delle zone agricole e della tradizione contadina e come tale può essere ampliata e sviluppata in zona agricola.
Si condividono le motivazione dei progettisti risultando possibile, nei termini delle previsioni del piano regolatore generale, l'ampliamento dell'attività agrituristica. Pertanto l'osservazione non è accolta;
-  osservazione: ditta Bellinvia Amedeo - i progettisti non accolgono detta osservazione, motivando detta valutazione, in relazione al carattere prettamente privatistico ed alla inattuabilità della proposta dell'osservante.
Si ritiene di non accogliere la richiesta per le motivazioni contenute nelle motivazioni dei progettisti.";
Visto il voto n. 558 del 26 luglio 2006, con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica, valutata la proposta di parere n. 15 del 26 aprile 2006, resa dall"unità operativa 4.1 del servizio 4, è del parere di condividere integralmente la proposta di parere sopra citata in relazione alle motivazioni in essa contenute;
Vista la nota prot. n. 92 del 26 settembre 2006, con la quale l'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha evidenziato che il territorio comunale di Castroreale è interessato da un sito d'importanza comunitaria, censito nell'elenco "Natura 2000" riportato nel D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni denominato - ITA 030037 "Fiumara di Floresta", e come tale soggetto alla tutela prevista dall'art. 5 del D.P.R. sopracitato e che dovendosi procedere ad uno specifico studio d'incidenza nelle more della predisposizione di detto studio e della successiva valutazione, dette aree dovranno essere stralciate, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c, della legge n. 1150/42, e pertanto sulle stesse dovrà essere prescritta l'assoluta inedificabilità;
Ritenuto di poter condividere i pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 512 del 19 gennaio 2006 e n. 558 del 26 luglio 2006;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:


Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 ed in conformità ai pareri del Consiglio regionale dell'urbanistica resi con i voti n. 512 del 19 gennaio 2006 e n. 558 del 26 luglio 2006, nonché alle prescrizioni dettate nelle note dell'ufficio del Genio civile di Messina in premessa citate, è approvato il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Castroreale, adottato con delibera comunale n. 1 del 23 giugno 2000, la prescrizione esecutiva relativa al piano di risanamento e conservazione del quartiere Mannese, adottata con delibera consiliare n. 47 del 18 dicembre 2003, nonché la programmazione urbanistica commerciale, adottata con delibera consiliare n. 68 del 17 dicembre 2004.

Art.  2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 512 del 19 gennaio 2006 e n. 558 del 26 luglio 2006.

Art.  3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
 1)  proposta di parere n. 29 del 10 ottobre 2005, resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato con allegate le schede relative alla valutazione delle osservazioni ed opposizioni;
 2)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 512 del 19 gennaio 2006;
 3)  proposta di parere n. 15 del 26 aprile 2006, resa dall'unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
 4)  parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 558 del 26 luglio 2006;
 5)  delibera comm.le n. 1 del 23 giugno 2000;
 6)  delibera del consiglio comunale n. 47 del 18 dicembre 2003;
 7)  delibera del consiglio comunale n. 29 del 28 giugno 2004;
 8)  delibera del consiglio comunale n. 32 del 12 luglio 2004;
 9)  delibera del consiglio comunale n.68 del 17 dicembre 2004;
10)  delibera del consiglio comunale n. 5 dell'1 aprile 2006.
Piano regolatore generale
11)  tav.  1  - inquadramento territoriale - stato di fatto, scala 1:25.000; 
12)  tav.  2  - territorio comunale - stato di fatto, scala 1:10.000; 
13)  tav.  2A  - centro - stato di fatto, scala 1:2.000; 
14)  tav.  2B  - Bafia - stato di fatto, scala 1:2.000; 
15)  tav.  2C  - Protonotario - stato di fatto, scala 1:2.000; 
16)  tav.  2D  - Porticato-Caruso - stato di fatto, scala 1:2.000; 
17)  tav.  2E  - Simiglianò - stato di fatto, scala 1:2.000; 
18)  tav.  3  - territorio comunale - zonizzazione e viabilità, scala 1:10.000; 
19)  tav.  3A  - centro - zonizzazione e viabilità, scala 1:2.000; 
20)  tav.  3B  - Bafia - zonizzazione e viabilità, scala 1:2.000; 
21)  tav.  3C  - Protonotario - zonizzazione e viabilità, scala 1:2.000; 
22)  tav.  3D  - Porticato-Caruso - zonizzazione e viabilità, scala 1:2.000; 
23)  tav.  3E  - Simiglianò, scala 1:2.000; 

24)  relazione;
25)  norme di attuazione;
26)  regolamento edilizio;
Prescrizioni esecutive relative al P.I.P. ed al piano di risanamento e conservazione del quartiere Mannese, così costituiti:
P.I.P.
27)  tav.    1  - stralcio piano regolatore generale - stralcio catastale, scala 1:2.000; 
28)  tav.    2  - planimetria - stato di fatto, scala 1:500; 
29)  tav.    3  - insediamento sulle curve di livello, scala 1:500; 
30)  tav.    4  - planivolumetrico, scala 1:500; 
31)  tav.    5  - planivolumetrico sul catastale, scala 1:500; 
32)  tav.    6  - profili, scala 1:500; 
33)  tav.    7  - tipologia edilizia, scala 1:200; 
34)  tav.    8  - impianto acque bianche e nere - impianto idrico, scala 1:500; 
35)  tav.    9  - impianto elettrico, telefonico e illuminazione stradale, scala 1:500; 
36)  tav.  10  - particolari; 
37)  tav.  11  - piano particellare di esproprio; 
38)  tav.  12  - preventivo di spesa; 
39)  tav.  13  - relazione e norme di attuazione; 

Piano di risanamento e conservazione del quartiere Mannese
40)  tav.  1  - stato di fatto - stralcio piano regolatore generale, scala 1:2.000; 
41)  tav.  2  - stato di fatto - rilievo altimetrico, scala 1:500; 
42)  tav.  3a  - stato di fatto - stato di conservazione, scala 1:500; 
43)  tav.  3b  - stato di fatto - utilizzazione, scala 1:500; 
44)  tav.  3c  - stato di fatto - coperture, scala 1:500; 
45)  tav.  4  - stato di fatto - sezioni, scala 1:200; 
46)  tav.  5a  - stato di fatto - profilo via Prazzita II, scala 1:200; 
47)  tav.  5b  - stato di fatto - profilo via Crocite, scala 1:200; 
48)  tav.  5c  - stato di fatto - profilo via Sotto S. Pietro, via Monte Grappa, scala 1:200; 
49)  tav.  5d  - stato di fatto - profilo via Trinità, scesa II S. Pietro, via dei Forti, scala 1:200; 
50)  tav.  5e  - stato di fatto - profilo via Prazzita, via Ponticelli, scala 1:200; 
51)  tav.  6  - progetto - planimetria insediamenti, scala 1:500; 
52)  tav.  7  - progetto - sovrapposizione sul catastale, scala 1:2.000; 
53)  tav.  A  - relazione; 
54)  tav.  B  - norme di attuazione; 
55)  tav.  C  - piano particellare di esproprio; 
56)  tav.  D  - preventivo di spesa; 

Studio geologico
57.1)  relazione geologica; 
58.2)  carta geomorfologica, scala 1:10.000; 
59.3)  carta geolitologica, scala 1:10.000; 
60.4)  carta idrogeologica, scala 1:10.000; 
61.5)  carta dell'altimetria, scala 1:10.000; 
62.6)  carta dell'acclività, scala 1:10.000; 
63.7)  carta geologico-tecnica: Castroreale, scala 1:2.000; 
64.8)  carta geologico-tecnica: Bafia, scala 1:2.000; 
65.9)  carta geologico-tecnica: Protonotaro, scala 1:2.000; 
66.10)  carta geologico-tecnica: Simiglianò, scala 1:2.000; 
67.11)  carta geologico-tecnica: Caruso, scala 1:2.000; 
68.12a)  documentazione, indagini e fotografia; 
69.12b)  documentazione, indagini e fotografia; 
70.13)  sezioni geologiche; 

Studio agricolo forestale
71)  relazione;
72)  zonizzazione con utilizzazione del suolo, scala 1:2.000;
73)  carta d'uso del suolo, unità di paesaggio, scala 1:10.000;
74)  zonizzazione con utilizzazione del suolo - Simiglianò, scala 1:2.000;
75)  zonizzazione con utilizzazione del suolo - Bafia-Calamita, scala 1:2.000;
76)  zonizzazione con utilizzazione del suolo - Caruso-Porticato, scala 1:2.000;
77)  zonizzazione con utilizzazione del suolo - Protonotaro, scala 1:2.000;
78)  zonizzazione con utilizzazione del suolo - Catalamita-S. Croce, scala 1:2.000;
79)  relazione integrativa;
Programmazione commerciale
80)  visualizzazione delle norme tecniche di attuazione;
81)  relazione generale e norme tecniche di attuazione.

Art. 4

Il comune di Castroreale dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici eper l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art.  5

Ai sensi dell'art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi alle aree destinate dalle prescrizioni esecutive alla espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urbanistico approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del comma V del citato art. 13.

Art.  6

Il comune di Castroreale dovrà acquisire la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alle aree del sito di importanza comunitaria denominato "Fiumara di Floresta" entro il termine di 120 giorni dalla notifica del presente decreto; nelle more di tale adempimento per le suddette aree è prevista la inedificabilità assoluta, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), della legge regionale n. 1150/42.

Art.  7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2006.
  LIBASSI 

(2006.44.3267)
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MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
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