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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Statuto della provincia regionale di Agrigento - Modifiche
Lo statuto della Provincia regionale di Agrigento è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 6 aprile 1996.
Successive modifiche sono state pubblicate nei supplementi straordinari alle Gazzette Ufficiali della Regione siciliana n. 13 del 21 marzo 1998 e n. 51 del 26 ottobre 2001.
Con delibere del consiglio provinciale n. 76 del 18 luglio 2006, n. 78 del 24 luglio 2006 e n. 83 dell'1 agosto 2006, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche.
Art. 23 è sostituito dal seguente: "Presidente e vice presidenti del consiglio
- Il consiglio provinciale elegge nel suo seno, con votazioni separate, il presidente e due vice presidenti del consiglio, di cui uno vicario, cui compete l'indennità prevista dalla legge.
- Per l'elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, in una seconda votazione viene eletto il consigliere che abbia raggiunto il maggior numero di voti.
- L'elezione dei due vice presidenti avviene in una unica votazione, con voto limitato ad uno. Risultano eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. L'eletto che ha riportato il maggior numero di voti assumerà la funzione di vice presidente vicario.
- In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni vengono svolte dal vice presidente vicario, in assenza di entrambi, dall'altro vice presidente".
Dopo l'art. 23 aggiungere il seguente articolo:
"Art. 23-bis
Ufficio di presidenza del consiglio
- L'ufficio di presidenza del consiglio è costituito dal presidente del consiglio provinciale, che lo presiede, e dai vice presidenti del consiglio ed ha sede nel palazzo della provincia.
- L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente del consiglio nell'attività di programmazione, organizzazione e direzione dei lavori del consiglio.
- all'ufficio di presidenza del consiglio è assegnato personale dell'ente con funzioni specifiche, nonché mezzi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni".
All'articolo 26, dopo il comma 7, inserire il seguente comma:
"Per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze a risposta immediata sono convocate apposite sedute di consiglio, che si potranno tenere anche in mancanza del numero legale richiesto dal vigente art. 30 della legge regionale n. 9/86, alle quali sono tenuti a partecipare il presidente della provincia o su sua delega gli assessori competenti".
Al titolo X "Difensore civico", sono abrogati gli articoli 82, 83, 84, 85 e 86. (2006.39.2916)
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