REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
PALERMO - VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2006 - N. 52
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE


CIRCOLARE 6 ottobre 2006, n. 16.
Prime istruzioni per la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2007 degli enti pubblici regionali ai sensi del D.P.R. n. 97/2003 e del D.P.Reg. n. 729/2006.

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI ENTI VIGILATI DALLA REGIONE
e, p.c.  AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO 

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
PREMESSA
L'introduzione dei concetti di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ha evidenziato l'esigenza di innovare il sistema contabile delle pubbliche amministrazioni oramai non più rispondente alle nuove esigenze gestionali.
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 S.O. del 6 maggio 2003, ha dato una nuova impronta alla contabilità degli enti pubblici dipendenti dallo Stato: esso con l'art. 95 ha abrogato a far data dall'1 gennaio 2004 il precedente regolamento di contabilità degli enti pubblici, emanato con il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.
In Sicilia, considerata la complessità della materia, l'applicazione del D.P.R. n. 97/2003, è stata più volte rinviata con l'art. 29 della legge regionale n. 21/2003 e con l'art. 127, comma 36, della legge regionale n. 17/2004.
Successivamente il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ha recepito nella Regione siciliana il D.P.R. n. 97/2003 a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, stabilendo anche che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge venisse emanato il decreto del Presidente della Regione per stabilire le modalità di attuazione e le eventuali modifiche del D.P.R. n. 97/2003: è stato quindi emanato il D.P.Reg. n. 729 del 29 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 luglio 2006, n. 34, parte prima, che, al fine di rendere coerente il bilancio degli enti con il bilancio della Regione siciliana, introduce le necessarie modifiche al D.P.R. n. 97/2003.
Pare opportuno evidenziare che il passaggio alla nuova contabilità attraverso i momenti sopra descritti realizza in Sicilia per gli enti regionali la stessa evoluzione già verificatasi in ambito statale: sia per l'Amministrazione statale ed il bilancio dello Stato sia per gli enti strumentali dello Stato ed il bilancio di questi. L'introduzione del nuovo regolamento di contabilità per gli enti pubblici regionali avviene, altresì, quale necessario completamento delle medesime innovazioni già introdotte per i dipartimenti regionali ed il bilancio regionale.
Il D.P.Reg. n. 729/2006, dovendo adattare il regolamento di contabilità emanato dallo Stato per i propri enti strumentali alle esigenze ed alle peculiarità della contabilità pubblica regionale, risulta di non immediata lettura per i numerosi rinvii e riferimenti al testo del D.P.R. n. 97/2003.
Per tale ragione l'art. 29 dello stesso D.P.Reg. n. 729/2006, ha previsto la stesura di un testo coordinato, con i relativi allegati conseguentemente modificati. Il testo coordinato, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana del 22 settembre 2006, n. 44, parte prima, ha mantenuto la stessa numerazione degli articoli del D.P.R. n. 97/2003 per essere facilmente confrontabile con questo, riportando anche i commi e gli articoli soppressi.
Scopo della presente circolare è fornire a tutti gli enti interessati alcune prime fondamentali istruzioni per la corretta impostazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 secondo il nuovo regolamento di contabilità, considerata l'importanza e la complessità delle nuove disposizioni.
Esula, invece, dalla presente diramare direttive in ordine alla determinazione quantitativa delle previsioni di entrata e di spesa, le quali vanno, come di consueto, definite a legislazione vigente e secondo gli indirizzi programmatici regionali derivanti principalmente dal DPEF 2007-2009, dalla legge finanziaria per l'anno 2007 e dalla legge di bilancio regionale per il medesimo anno.
1.  Principali novità
La riforma della pubblica amministrazione, introdotta in Sicilia con la legge regionale n. 10/2000, ha realizzato la separazione dell'attività amministrativa in due momenti: il primo di indirizzo, attraverso il quale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo a determinare le scelte di allocazione delle risorse finanziarie disponibili, assumendo la responsabilità della individuazione delle strategie per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.
L'altro è il momento gestionale, attuativo delle suddette scelte, attraverso il quale la dirigenza dell'ente ha la responsabilità di organizzare gli uffici e gestire le risorse ad essa assegnate, secondo le direttive impartite dall'organo di indirizzo, nella maniera più efficiente, efficace ed economica.
A questi due momenti dell'attività amministrativa corrispondono i diversi poteri dei soggetti responsabili: i titolari delle scelte di indirizzo politico - amministrativo e la dirigenza dell'ente. Ad essi corrispondono, altresì, il preventivo finanziario decisionale e quello gestionale.
Il preventivo finanziario decisionale è strutturato in quattro livelli di disaggregazione fino alle unità previsionali di base; il preventivo finanziario gestionale è ulteriormente disaggregato in un quinto livello rappresentato dai capitoli. Entrambi gli schemi sono descritti nel successivo par. 4.
Come nella tradizionale contabilità finanziaria, al preventivo finanziario fa riscontro a fine esercizio il rendiconto finanziario; per cui si avrà sia il rendiconto decisionale a livello di UPB, sia quello gestionale articolato per capitoli.
Altra fondamentale innovazione introdotta dal nuovo regolamento di contabilità consiste in un nuovo modo di rilevare i fatti gestionali, più complesso rispetto alla tradizionale contabilità finanziaria pubblica. Ciò deriva dalla necessità di operare in ambito contabile in modo da perseguire e verificare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.
Alla contabilità finanziaria, nella quale è prioritario il controllo della spesa in termini di risorse pubbliche destinate a precise finalità, viene affiancata la contabilità economica, la quale pone in evidenza la migliore utilizzazione delle risorse pubbliche mediante l'azione amministrativa.
La contabilità dell'ente è uno strumento di:
1)  programmazione;
2)  autorizzazione;
3)  rendicontazione;
4)  informazione.
La nuova contabilità, economica e finanziaria, ha lo scopo di rilevare tutti i fatti gestionali assolvendo alle diverse finalità e mettendo in evidenza differenti risultati.
La contabilità finanziaria, attraverso il controllo dei movimenti finanziari, soddisfa i primi 3 punti sopra elencati, ma è carente per quanto concerne l'informazione poiché non rileva tutti gli effetti di natura economica. La contabilità economica, invece, rileva anche i fatti di gestione rilevanti sotto il profilo economico ma che non producono immediati effetti finanziari.
Come nella contabilità finanziaria si redige il preventivo finanziario, punto di riferimento per la gestione finanziaria e termine di confronto per il rendiconto finanziario, così nella contabilità economica è necessario, nell'ottica economica, predisporre un budget economico che rappresenta la "guida" per gli aspetti economici della gestione ed il parametro di confronto del conto economico che si redige a gestione conclusa.
2.  Decorrenza ed ambito di applicazione
L'art. 1 del D.P.Reg. n. 729/2006 fissa la decorrenza del nuovo regolamento di contabilità all'esercizio finanziario 2007; pertanto il primo documento contabile al quale verranno applicate le disposizioni oggetto della presente circolare sarà il bilancio di previsione per l'anno 2007.
Dall'esame del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005, riguardo ai soggetti che applicheranno il nuovo regolamento di contabilità, risultano le seguenti categorie di enti:
a)  gli enti che devono attenersi alle disposizioni del nuovo regolamento contabile, espressamente indicati nell'elenco 1, allegato alla legge regionale n. 19/2005, che qui di seguito si riportano:
 1)  Consorzi per l'area di sviluppo industriale;
 2)  Consorzio autostrade siciliano;
 3)  Ente autonomo porto di Messina;
 4)  Ente autonomo regionale teatro Massimo Bellini di Catania;
 5)  Ente autonomo regionale teatro di Messina;
 6)  Istituto professionale per ciechi;
 7)  Istituto dei ciechi "Florio Salamone" di Palermo;
 8)  Consorzi di ripopolamento ittico;
 9)  Istituto incremento ippico;
10)  Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia;
11)  Ente di sviluppo agricolo;
12)  Istituto regionale vite e vino;
13)  Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia;
14)  Consorzi di bonifica;
15)  Enti regionali per il diritto allo studio universitario;
16)  Enti parco;
17)  Istituto statale sordi di Sicilia di Palermo;
18)  Convitto audiofonolesi di Marsala;
19)  Istituti autonomi case popolari;
20)  Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
21)  Consorzi universitari;
b)  gli enti per i quali le leggi regionali prevedono la soppressione, la liquidazione, la trasformazione o altra forma di modifica della natura giuridica, i quali mantengono la precedente disciplina contabile, quindi anche le disposizioni del D.P.R. n. 696/79, ancorché abrogato in ambito statale: si citano, ad esempio, le aziende del settore turistico e l'Ente acquedotti siciliani;
c)  gli enti non ricompresi nelle due lettere precedenti e dotati di specifica normativa contabile, che mantengono quest'ultima;
d)  gli enti non ricompresi nelle precedenti lett. a) e b) e privi di specifica normativa contabile, i quali adeguano i propri regolamenti ai principi del D.P.R. n. 97/2003, come applicabili nella Regione siciliana.
I conti consuntivi per l'esercizio finanziario 2006, da predisporre nel 2007, dovranno essere redatti secondo lo schema con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2006.
3.  Principali peculiarità regionali (D.P.Reg. 729/2006)
Si è già detto che il D.P.R. n. 97/2003 si applica nella Regione siciliana con le modifiche stabilite con il D.P.Reg. n. 729/2006 e che, al fine di dotare le amministrazioni interessate di un testo organico immediatamente fruibile, l'art. 29 del suddetto D.P.Reg. ha previsto la stesura del testo coordinato delle disposizioni del D.P.R. n. 97/2003, così come applicabili nella Regione siciliana.
A supporto dell'esame e dell'applicazione del nuovo regolamento di contabilità si espone di seguito una sintetica rassegna delle modifiche più significative apportate con il D.P.Reg. n. 729/2006 in ambito regionale rispetto alle disposizioni emanate in ambito statale.
L'art. 2 del D.P.Reg. n. 729/2006, siccome non tutte le fonti normative e non tutti i riferimenti ad aspetti organizzativi e competenze citati dal D.P.R. n. 97/2003 (validi in ambito statale) sono vigenti ed integralmente applicabili anche nella Regione siciliana, introduce indirizzi necessari di applicabilità ed interpretazione dei numerosi detti richiami; si tratta di una sorta di coordinamento e "regionalizzazione" dei riferimenti normativi ed organizzativi: l'art. 2 del D.P.Reg. viene riportato alla fine del testo coordinato, tra le disposizioni attuative.
L'art. 3 sottopone i regolamenti contabili interni degli enti alle procedure di approvazione già vigenti nella Regione siciliana, previste dall'art. 53, comma 5, della legge regionale n. 17/2004: si rimanda alla precedente circolare della scrivente n. 8 del 10 maggio 2005 per i dettagli applicativi. Per il contenuto si rimanda al successivo parag. 8, dedicato a detti regolamenti.
L'art. 4 rende la nozione di unità previsionale di base più aderente a quanto legislativamente previsto per il bilancio della Regione siciliana dall'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche. Il comma 3 dello stesso articolo prevede maggiore prudenza per la previsione in bilancio del contributo regionale nel caso in cui (assolutamente frequente), all'atto della predisposizione del bilancio dell'ente, detto contributo non sia ancora noto: nel bilancio in fase di redazione bisognerà prevedere il contributo ottenuto l'anno precedente, ridotto del 5%.
L'art. 10 del D.P.Reg. n. 729/2006, stabilisce la composizione del bilancio degli enti in maniera sensibilmente difforme dal D.P.R. n. 97/2003. Ciò al fine di rendere compatibile la struttura del bilancio degli enti siciliani con quella del bilancio regionale. Il decreto del Presidente della Regione, inoltre, introduce per gli enti regionali le medesime funzioni obiettivo di anno in anno utilizzate per il bilancio della Regione siciliana. Alle modifiche in questione si è ritenuto opportuno dedicare apposito paragrafo della presente circolare (vedi più avanti parag. 4).
L'art. 13 rende l'istituto dell'esercizio provvisorio più aderente alla normativa vigente per il bilancio della Regione siciliana. Inoltre l'istituto della "gestione provvisoria", di nuova introduzione in Sicilia, viene assoggettato all'autorizzazione dell'amministrazione vigilante.
L'art. 14 riprende per gli enti strumentali della Regione siciliana la disciplina degli impegni di spesa vigente per la gestione del bilancio regionale, già contenuta nell'art. 11 della legge regionale n. 47/77: per la corretta applicazione delle disposizioni richiamate pare opportuno segnalare alcune circolari di questo dipartimento (n. 16 del 10 agosto 1999, n. 3 del 26 gennaio 2005 e n. 7 del 14 marzo 2006).
L'art. 18, riguardo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, ha dovuto tenere conto delle disposizioni di legge regionali vigenti in merito: più precisamente occorre richiamare l'art. 32, comma 6, della legge regionale n. 6/97, oltre che la circolare della scrivente n. 1 del 20 gennaio 2006.
Il D.P.Reg. n. 729/2006 sopprime, inoltre, alcune disposizioni, quali quelle degli artt. 9, 35 e da 63 a 67: in alcuni casi si tratta di disposizioni non coerenti con leggi regionali, in altri casi di istituti giuridici che non si è ritenuto opportuno recepire subito per semplificare inizialmente l'applicazione del nuovo regolamento.
Coerentemente alle modifiche apportate alle disposizioni del D.P.R. n. 97/2003, è stato necessario adeguare gli allegati nn. 2, 3, 4, 7, 9 e 15.
Si deve sottolineare che le modifiche previste dal decreto regionale prevalgono sulle diverse disposizioni originarie del D.P.R. n. 97/2003 e pertanto gli enti interessati e i dipartimenti regionali che esercitano su di essi la vigilanza amministrativa possono fare riferimento unicamente al testo coordinato che, oltre ad essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, si trova disponibile sul sito internet ufficiale della Regione - Assessorato del bilancio e delle finanze.
Si segnala, altresì, che gli enti, nel dotarsi del software per la gestione informatizzata del preventivo finanziario e della contabilità, dovranno dedicare massima attenzione alle modifiche introdotte in ambito regionale rispetto al D.P.R. n. 97/2003.
4.  La struttura del preventivo finanziario
Il capo I del titolo II del nuovo regolamento di contabilità è dedicato ai documenti previsionali: in particolare l'art. 10 del regolamento stabilisce i documenti che compongono il bilancio di previsione e quelli che ne costituiscono allegati.
Innanzitutto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei redattori del bilancio sul fatto che il nuovo regolamento di contabilità degli enti pubblici prevede la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, ossia in maniera semplificata, per gli enti di "piccole dimensioni", definendo tali quegli enti che per due esercizi consecutivi non superino almeno due dei parametri dimensionali specificati al comma 1 dell'art. 48 del regolamento.
Detta facoltà è accordata fin dal bilancio di previsione per l'anno 2007, facendo riferimento agli anni 2004 e 2005; essa viene meno qualora, per due esercizi consecutivi, vengano superati almeno due dei parametri dimensionali indicati.
Poiché la presente circolare, come già detto in premessa, non si propone di esaurire l'intera materia del bilancio di previsione, il presente paragrafo e quello successivo si concentrano sul preventivo finanziario che, oltre a rappresentare una parte rilevante del bilancio di previsione, contiene nel nuovo regolamento numerosi e complessi elementi di novità.
Pertanto, riguardo alle procedure di formazione del bilancio, si richiamano le disposizioni degli artt. 6 e 10 del regolamento, cui si fa rimando.
Analogamente si fa un semplice richiamo alle disposizioni con le quali si prevede: che il preventivo finanziario venga predisposto in termini sia di competenza sia di cassa; che le previsioni iniziali vengano confrontate con quelle definitive approvate (alla data di redazione) relativamente all'anno in corso; che vengano indicati i residui presunti alla fine dell'esercizio in corso. Dette disposizioni non costituiscono novità.
Riguardo alla struttura del preventivo finanziario, si è già detto che quella prevista per gli enti strumentali della Regione risulta diversa da quella prevista dal D.P.R. n. 97/2003 per gli enti statali: ciò è dovuto alla riscontrata necessità che gli enti siciliani adottino un bilancio la cui struttura corrisponda a quella del bilancio della Regione siciliana.
Il preventivo finanziario decisionale degli enti strumentali regionali quindi si articola su quattro livelli sia per l'entrata che per la spesa, come il bilancio di previsione della Regione siciliana: centri di responsabilità; titoli; aggregati economici e U.P.B.
Quello gestionale ha un ulteriore quinto livello costituito dai capitoli.
Di seguito vengono poste a confronto, con uno schema riepilogativo sintetico, la struttura del preventivo finanziario degli enti statali (ex D.P.R. n. 97/2003) e quella degli enti regionali (ex D.P.Reg. n. 729/2006).



Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del testo coordinato "le unità previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa". Inoltre "le UPB sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze dell'ente, in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione." (art. 5, comma 5).
Secondo la lett. e) del comma 3 dell'art. 12 e la lett. e) del comma 4 del medesimo articolo, il capitolo indica l'oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione, e, per la spesa, anche il contenuto economico e funzionale.
In ambito regionale è stata conservata la relativa elasticità del bilancio degli enti in quanto gli schemi di bilancio riportati negli allegati 2 e 3, rimangono vincolanti fino al 3° livello; mentre possono essere modificati nei livelli inferiori, quindi a livello delle U.P.B. (4° livello) e dei capitoli (5° livello). Ciò consente una sufficiente elasticità affinchè gli enti predispongano preventivi finanziari aderenti alle specifiche necessità decisionali e gestionali secondo le rispettive attività istituzionali e le connotazioni organizzative.
Secondo il comma 9 dell'art. 12 del testo coordinato, le UPB del bilancio degli enti sono classificate secondo le funzioni obiettivo annualmente approvate dalla Regione: tale classificazione deve essere riportata in un apposito allegato. Se al momento dell'adozione del bilancio dell'ente non sono state ancora approvate le funzioni obiettivo della Regione per l'anno in questione, gli enti devono fare riferimento alle funzioni obiettivo regionali dell'anno precedente, salvo poi operare gli eventuali necessari adeguamenti con successive variazioni di bilancio.
Nell'allegato 1 della presente circolare si riportano le funzioni obiettivo approvate con la legge regionale n. 2 del 2006 per il bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.
5.  Formazione del preventivo finanziario per l'anno 2007
Il presente paragrafo, tenendo presenti le nozioni giuridiche introdotte dal nuovo regolamento e la nuova impostazione giuridico-contabile del bilancio, fornisce indicazioni operative per le varie fasi della formazione del preventivo finanziario per l'anno 2007.
Si suggerisce un procedimento dall'alto verso il basso della struttura del preventivo finanziario, come descritta al precedente parag. 4.
1° livello - Centri di responsabilità
Il primo momento della formazione del preventivo finanziario è l'individuazione dei centri di responsabilità in cui si suddivide il bilancio; essi devono essere chiaramente identificati e denominati.
Si è già accennato alla nozione giuridica di centro di responsabilità, definito alla lett. c) dell'art. 1 del regolamento come "la struttura organizzativa di livello dirigenziale generale o inferiore incaricata di assumere le decisioni in ordine alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali". I centri di responsabilità, inoltre, "sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ente".
Nella formazione del preventivo finanziario per l'anno 2007 giova tenere conto, altresì, della lett. a) del comma 3 e della lett. a) del comma 4 dell'art. 12 del regolamento, secondo cui i centri di responsabilità sono "normalmente coincidenti con il vertice burocratico".
Ciò significa che per gli enti di dimensioni non particolarmente grandi, non caratterizzati da una spiccata separazione ed autonomia gestionale ed amministrativa e per i quali non si avverte in modo particolare l'esigenza di tenere distinte le gestioni amministrative di differenti sezioni, il preventivo finanziario si identificherà con quello dell'unico centro di responsabilità. Di fatto verrà a mancare il primo livello di destrutturazione del preventivo.
Viceversa potranno essere previsti diversi centri di responsabilità per gli enti di grandi dimensioni, caratterizzati da più sezioni, settori o aree di attività amministrativa, ciascuna con una spiccata autonomia, che si vuole evidenziare sotto il profilo contabile attraverso la suddivisione di primo livello del preventivo.
In assenza di schemi tipo di bilancio già approvati per singole categorie di enti, secondo le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005, la scelta dei centri di responsabilità del preventivo finanziario dovrà avvenire previa attenta analisi delle caratteristiche dimensionali, organizzative, gestionali e finanziarie del singolo ente.
2° livello - Titoli e 3° livello Aggregati economici
Il centro unico di responsabilità o ciascun centro di responsabilità in cui si è deciso di disarticolare il preventivo finanziario dovranno essere a loro volta suddivisi in titoli ed aggregati economici come stabilito dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del regolamento, rispettivamente per l'entrata e per la spesa: per la concreta redazione del preventivo finanziario si faccia riferimento agli schemi riportati agli allegati 2 e 3. Si rammenta, infatti, che detti livelli dell'articolazione del bilancio sono inderogabili ai sensi del comma 5 del medesimo art. 12.
Pare opportuno evidenziare che gli aggregati economici denominati "oneri comuni", sia per le spese correnti sia per le spese in conto capitale, sono da intendere quali oneri comuni all'intero ente, indipendentemente dalla suddivisione del preventivo in più centri di responsabilità; in altre parole gli oneri sono comuni agli eventuali diversi centri di responsabilità.
Per tale ragione le UPB indicate negli aggregati economici VI (di parte corrente) e VIII (di conto capitale) sono quelle che non possono riferirsi specificatamente ad un solo centro di responsabilità, qualora ne sussistano diversi: oneri per gli organi ed oneri tributari, cui si è scelto di aggiungere anche i fondi di riserva.
Qualora vi siano più centri di responsabilità, bisognerà scegliere quello (unico) che dovrà contenere gli oneri comuni per l'intero ente; qualora vi sia un solo centro di responsabilità, le UPB indicate rimarranno in detti aggregati economici.
Per i livelli successivi, UPB e capitoli (livelli 4° e 5°), gli schemi hanno invece valore indicativo ed esemplificativo.
4° livello - Unità previsionali di base
Per la nozione giuridica e la descrizione delle UPB si rimanda a quanto esposto al precedente parag. 4 ed alle norme del regolamento ivi richiamate (art. 5, comma 5 e art. 12, comma 1), oltre che alla definizione riportata alla lett. s) dell'art. 1.
Secondo il comma 5 dell'art. 12, il numero e la descrizione delle UPB possono essere modificati rispetto allo schema dell'allegato n. 2 "in relazione alle peculiari esigenze delle singole gestioni, ma comunque debbono continuare a rappresentare valori omogenei e chiaramente definiti.". Qualora non ricorrano particolari esigenze non altrimenti risolvibili, si raccomanda quindi di non discostarsi dallo schema dell'allegato n. 2.
Si sottolinea che, per gli aggregati economici relativi agli interventi di parte corrente e di conto capitale, gli schemi di cui agli allegati nn. 2 e 3 non riportano, nemmeno a titolo indicativo, alcuna UPB: ciò in quanto non pare possibile pensare interventi che possano risultare indicativi e non fuorvianti per tutti gli enti interessati allo stesso tempo. Gli interventi, infatti, dipendono dalle finalità istituzionali per le quali ciascun ente è istituito.
In sede di definizione di schemi tipo di bilancio per singole categorie di enti, ai sensi del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005, sarà possibile fornire indicazioni uniformi sulle UPB degli interventi e sui relativi capitoli, per singola tipologia di enti. Gli eventuali schemi tipo, data la relativa elasticità della struttura del bilancio, costituiranno una sorta di guida uniforme per la costituzione delle UPB per gli interventi (di parte corrente e di conto capitale).
5° livello - Capitoli
Passando dal preventivo finanziario decisionale alla definizione di quello gestionale, bisogna individuare i capitoli in cui destrutturare ciascuna UPB.
Dal punto di vista metodologico, si suggerisce di inserire tutti i capitoli già in gestione nell'esercizio precedente nelle UPB finora individuate: detta attività di formazione di insiemi deve soddisfare la nozione di UPB riguardo alla omogeneità e alla coerenza delle finalità dei vari capitoli; inoltre è necessario che per ogni UPB tutti i capitoli siano affidati in gestione ad un solo centro di responsabilità, qualora ve ne siano più di uno.
Nell'"assegnazione" dei capitoli alle UPB si suggerisce di tenere in considerazione anche la struttura organizzativa interna ai centri di responsabilità.
In tal modo il preventivo finanziario potrà mantenere la precedente numerazione dei capitoli, anche se questi non saranno più esposti nella loro esatta sequenza numerica. Per altro verso si ottiene la continuità della gestione finanziaria dei singoli capitoli rispetto all'anno 2006.
Nella redazione del nuovo preventivo finanziario potrà risultare necessario o opportuno istituire nuovi capitoli per il migliore rispetto delle regole e dei principi ispiratori del nuovo regolamento.
Potrà, altresì, apparire opportuno scindere alcuni vecchi capitoli in più capitoli del nuovo bilancio 2007, in quanto il vecchio capitolo non si inquadrerebbe correttamente in un'unica UPB di quelle formate: in questo caso si raccomanda, per maggiore chiarezza e per non incorrere in particolari difficoltà gestionali, di non assegnare alcuna previsione di competenza al vecchio capitolo, che sarà gestito solo per gli eventuali residui, e di istituire due o più nuovi capitoli.
Il passaggio da un unico capitolo del bilancio di previsione 2006 a più capitoli per il preventivo 2007 risulta obbligato per tutte le UPB concernenti le spese di funzionamento e di personale, qualora si sia deciso di strutturare il preventivo finanziario dell'ente per l'anno 2007 in più centri di responsabilità: ciò in quanto ad ogni centro di responsabilità è necessario assegnare tutti i capitoli di spesa per il suo funzionamento e per il personale ad esso assegnato. Le spese in questione sono ricomprese tutte negli aggregati economici I e II delle spese correnti.
Anche in questo caso si ribadisce la direttiva di non assegnare nel bilancio 2007 alcuna dotazione di competenza ai capitoli in questione gestiti fino al 2006 (essi saranno interessati solo per la gestione degli eventuali residui) e di istituire nuovi capitoli per ciascun oggetto di spesa e per ciascun centro di responsabilità nel nuovo preventivo finanziario 2007.
Seguendo dette direttive, nel caso in cui il preventivo finanziario per l'anno 2007 sia suddiviso in più centri di responsabilità, verrà meno la possibilità per i suddetti capitoli delle spese di funzionamento e di quiescenza di effettuare immediati confronti tra le previsioni 2006 e quelle 2007: in tal caso, al fine di consentire il confronto con l'anno precedente, si dovrà predisporre un documento allegato che pone a confronto la spesa complessiva dei diversi centri di responsabilità dell'ente per l'anno 2007, con quella prevista per il 2006, per ciascuno dei vecchi capitoli, aggregando le dotazioni di quelli nuovi.
Per quanto sin qui detto, appalesandosi la necessità di istituire nel preventivo finanziario 2007 un certo numero di nuovi capitoli, si suggerisce di predisporre preliminarmente alla redazione del nuovo bilancio, quale strumento di lavoro interno, uno schema dei range dei numeri da assegnare ai capitoli da istituire, strutturato almeno per aggregato economico.
Si raccomanda, inoltre, di evitare in questa fase di accorpare due o più dei vecchi capitoli in un unico capitolo del nuovo bilancio 2007.
I capitoli di entrata e di spesa relativi a risorse acquisite dall'ente con vincolo di specifica destinazione devono essere elencati nell'allegato tecnico: esso indica anche la corrispondenza tra quelli dell'entrata e quelli della spesa. Riguardo alla individuazione delle spese con vincolo di specifica destinazione, si raccomanda, inoltre, l'attenta e corretta compilazione della seconda parte dell'allegato n. 7.
Considerata la complessa attività cui gli enti sono chiamati per la redazione del primo preventivo finanziario secondo le disposizioni del nuovo regolamento di contabilità, si raccomanda di non trascurare, bensì di redigere in maniera completa e con dovizia di particolari ogni documento indicato nell'art. 11 del regolamento che vale da corredo al preventivo finanziario, al fine di realizzare una corretta e completa informativa di bilancio.
6.  Alcuni aspetti particolari: variazioni al preventivo finanziario e gestione dei residui
Le variazioni al preventivo finanziario di norma seguono le stesse procedure previste per l'adozione del bilancio di previsione da parte dell'ente; analogamente le suddette delibere vengono sottoposte alle medesime procedure di controllo esterno e di approvazione da parte dell'Amministrazione regionale stabilite per il documento contabile previsionale.
L'art. 20 del regolamento di contabilità è dedicato a "Assestamento, variazioni e storni di bilancio".
Detto articolo non presenta innovazioni di rilievo rispetto al precedente regolamento, fatta eccezione per le disposizioni del comma 2, che attribuiscono ai titolari dei centri di responsabilità di 1° livello la competenza a disporre variazioni di bilancio compensative nell'ambito della medesima UPB; si tratta quindi di variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla medesima UPB, con esclusione di quelli afferenti a spese obbligatorie o inderogabili.
Nel rimandare alla lettera del suddetto articolo per tutte le disposizioni non innovative ivi contenute, pare opportuno qui evidenziare che le variazioni al preventivo finanziario possono essere apportate entro il mese di novembre, "salvo eventuali casi eccezionali da motivare".
Agli artt. 17, 18 e 19, vengono previste alcune tipologie di fondi quali:
-  il fondo di riserva per le spese impreviste, che deve essere contenuto tra l'1 ed il 3 per cento del totale delle uscite correnti: da tale fondo non possono essere effettuati prelievi oltre il 30 novembre di ciascun anno; le variazioni in questione sono di competenza dello stesso organo che delibera il bilancio di previsione (art. 17);
-  il fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso, che deve prevedere un importo non superiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri e criteri di riferimento esposti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Da tale fondo devono essere effettuati prelievi, da trasferire ai pertinenti capitoli relativi al personale, separando l'intitolazione dei capitoli per le spettanze di competenza da quelle dovute per eventuali effetti retroattivi dei contratti. I prelievi da questo fondo vengono effettuati con provvedimento del direttore generale. Nel caso in cui le somme iscritte nei capitoli di competenza non vengano impegnate per mancata sottoscrizione del contratto collettivo, esse confluiscono nell'avanzo di amministrazione e costituiscono risorse vincolate. Di tale operazione si dà dettagliata informativa nella nota integrativa di cui all'art. 44 del regolamento (art. 18);
-  il fondo rischi ed oneri, per spese future e per ripristino investimenti, presenta previsioni di sola competenza ed a fine esercizio le somme ancora disponibili nel capitolo costituiscono avanzo di amministrazione vincolato (art. 19).
E' opportuno ricordare che sui capitoli dei fondi non possono essere assunti impegni e non possono essere emessi mandati.
Tenendo presente le operazioni per la redazione del preventivo finanziario per l'anno 2007, secondo la nuova struttura in base al nuovo regolamento di contabilità (indicate al precedente parag. 5), pare opportuno segnalare che per tutti i capitoli del nuovo bilancio 2007, che trovano esatta corrispondenza nel precedente bilancio di previsione, la gestione dei residui dovrà avvenire senza soluzione di continuità sui medesimi capitoli.
Nel caso in cui si siano istituiti nuovi capitoli, questi evidentemente non avranno residui da gestire. Si ribadisce di non procedere ad alcuna scissione o accorpamento di capitoli nel passaggio dal bilancio 2006 a quello 2007.
7.  Regolamento contabile interno
L'art. 1, comma 1, lett. m), definisce il regolamento di contabilità proprio dell'ente come "il regolamento di amministrazione e contabilità adottato da ciascun ente in esecuzione e ad integrazione del presente regolamento". L'art 2, commi 3 e 4, precisa le procedure di approvazione del regolamento interno, facendo riferimento alle disposizioni introdotte con la legge regionale n. 17/2004, art. 53; al riguardo si ritiene opportuno segnalare la circolare della scrivente n. 8 del 10 maggio 2005, esplicativa di dette recenti innovazioni legislative.
Premesso che ciascun ente dovrebbe già essere munito di un simile regolamento interno, si evidenzia che, in conseguenza dell'emanazione del nuovo regolamento di contabilità, gli enti devono adeguare i rispettivi regolamenti interni alle innovazioni introdotte con il D.P.R. n. 97/2003, secondo le diverse realtà di ciascun ente.
Infatti, il testo coordinato del regolamento di contabilità introdotto con D.P.R. n. 97/2003, così come modificato dal D.P.Reg n. 729/2006, nella previsione delle diverse esigenze contabili ed organizzative di ciascuna categoria di enti, ha previsto una serie di rinvii ai regolamenti interni ai quali si dovrà prestare attenzione durante la stesura del nuovo regolamento.
Nel presente paragrafo si ritiene opportuno supportare l'attività di revisione degli specifici regolamenti interni degli enti, schematizzando i più importanti rinvii operati dal regolamento di contabilità al regolamento interno dell'ente:
-  art. 26, comma 4 - trasmissione dei documenti contabili all'ufficio ragioneria: tempistica;
-  art. 27, comma 4 - regolarizzazione delle somme versate al tesoriere senza preventiva reversale: procedure;
-  art. 28, comma 3 - versamento presso la tesoreria delle somme riscosse: tempistica;
-  art. 51 - disciplina del servizio di cassa interno e della gestione economale;
-  art. 53, comma 2 - modalità di inventariazione, classificazione e gestione dei beni e nomina dei consegnatari;
-  art. 58, comma 1 - disciplina per l'acquisto dei beni e fornitura dei servizi;
-  art. 62, comma 1 - spese in economia;
-  art. 68, comma 2 - modalità di riscossione;
-  art. 74, comma 4 - modalità di tenuta delle scritture contabili;
-  art. 78, comma 1 - sistema dei controlli interni;
-  art. 83, comma 1 - verifiche di cassa da parte degli amministratori, modalità.
Gli argomenti richiamati costituiscono i contenuti minimi che devono essere trattati dai regolamenti interni, salvo ulteriori specificazioni che ogni singolo ente ritiene opportuno considerare, purché non in contrasto con il D.P.R. n. 97/2003, come applicabile nella Regione.
Appare opportuno segnalare ai signori revisori dei conti l'importanza dell'adozione dei nuovi regolamenti interni e si raccomanda pertanto di prendere puntualmente in esame i nuovi regolamenti adottati dagli enti.
Considerata la rilevanza, l'urgenza e la portata innovativa delle disposizioni oggetto della presente circolare, si invitano i dipartimenti regionali titolari dei poteri di vigilanza amministrativa e/o di tutela nei confronti degli enti pubblici interessati ad espletare ogni iniziativa utile affinché le disposizioni del nuovo regolamento di contabilità siano tempestivamente e correttamente applicate, nonché a svolgere adeguata opera di divulgazione della presente.
Gli organi di amministrazione degli enti interessati notificheranno urgentemente con ogni mezzo utile la presente ai collegi dei revisori dei conti.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all'indirizzo http://www.regione.sicilia.it/ bilancio e potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: EMANUELE
Allegato 1
FUNZIONI OBIETTIVO APPROVATE CON LEGGE REGIONALE N. 2/2006
ELENCO FUNZIONI OBIETTIVO

01  SERVIZI GENERALI P.A.
01  Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali
01  Organi esecutivi e legislativi
02  Attività finanziarie e fiscali - restituzioni e rimborsi
02  ...............................
03  Servizi generali
01  Trattamento giuridico ed economico del personale
02  Trattamento di fine rapporto, pensioni ed altre indennità
03  Servizi statistici ed informatici
04  Beni mobili, impianti ed attrezzature
99  Altri servizi e oneri non altrimenti classificati
04  Ricerca di base
05  ..............................
06  Servizi pubblici generali non altrimenti classificabili
01  Servizi elettorali
02  Fondi di riserva e speciali
99  Altri servizi pubblici generali
07  Transazioni relative al debito pubblico
01  Oneri del debito pubblico
99  Altre transazioni relative al debito pubblico
08  ..............................
02  PROTEZIONE CIVILE
02  Protezione civile
01  Interventi per pubbliche calamità
99  Altri interventi di protezione civile non altrimenti classificabili
03  ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
01  Servizi di polizia
02  Servizi antincendio
03  ..............................
04  ..............................
05  Ricerca e sviluppo connessi all'ordine pubblico e sicurezza
04  AFFARI ECONOMICI
01  Affari generali economici, commerciali e del lavoro
01  Affari generali economici, commerciali
02  Affari generali del lavoro
03  Orientamento e formazione professionale
99  Altri affari generali economici
02  Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia
01  Agricoltura
02  Silvicoltura
03  Pesca e caccia
03  Combustibili ed energia
01  Petrolio e gas naturale
02  Energia elettrica
99  Altre fonti di energia
04  Attività estrattive, manufatturiere, edilizie e artiginato
01  Attività estrattive
02  Attività manufatturiere (industria) e artigianato
03  Attività edilizie
05  Trasporti
01  Trasporti su strada
02  Trasporti per vie d'acqua
03  Trasporti su rotaia
04  Trasporti aerei
06  Comunicazioni
01  Viabilità
02  Telecomunicazioni
99  Altre comunicazioni
07  Altri settori
01  Distribuzione commerciale, fiere e mercati
02  Pubblici esercizi
03  Turismo ed industria alberghiera
99  Altri oneri non classificabili
08  Ricerca e sviluppo per gli affari economici
09  Altri interventi di tipo infrastrutturale in campo economico non altrimenti classificabili (opere pubbliche varie)
05  PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
01  Trattamento dei rifiuti
02  Trattamento delle acque reflue
03  Riduzione dell'inquinamento
04  Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, parchi e riserve
05  Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente
06  Protezione dell'ambiente non altrimenti classificabile
06  ABITAZIONE ED ASSETTO TERRITORIALE
01  Edilizia abitativa e residenziale
02  Assetto territoriale
01  Assetto urbanistico e riqualificazione urbana
99  Altri interventi
03  Approvvigionamento idrico
01  Acquedotti
02  Utilizzo risorse idriche
99  Altri interventi
07  SANITA'
01  Prodotti, attrezzature ed apparecchi sanitari
02  Servizi non ospedalieri
01  ..............................
02  Servizi medici specialistici e consultori familiari
99  Oneri indivisibili ed altri servizi
03  Servizi ospedalieri
01  Servizi ospedalieri generici
02  Servizi ospedalieri ad alta specializzazione
99  Oneri indivisibili ed altri servizi
04  Servizi di sanità pubblica
01  Prevenzione in materia di salute
02  Prevenzione, vigilanza e repressione nel settore sanitario
03  Assistenza sanitaria
99  Oneri indivisibili ed altri interventi
05  Ricerca e sviluppo per la sanità
06  Sanità non altrimenti classificabile
08  ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO
01  Attività ricreative
01  Attività sportive
99  Altre attività ricreative
02  Attività culturali e beni librari, architettonici, monumentali, artistici ed archeologici
03  Servizi radiotelevisivi e di editoria
04  Servizi di culto e altri servizi per le comunità
05  Ricerca e sviluppo per attività ricreative, culturali e di culto
09  ISTRUZIONE
01  Istruzione prescolastica e primaria
02  Istruzione secondaria
03  Istruzione superiore
04  ..............................
05  ..............................
06  Ricerca e sviluppo per l'istruzione
07  Istruzione non altrimenti classificabile
10  PROTEZIONE SOCIALE
01  Malattie ed invalidità
02  Vecchiaia
03  Superstiti e interventi a favore delle vittime della criminalità
04  Famiglia
05  Sostegno all'occupazione
06  ..............................
07  Esclusione sociale non altrimenti classificabile
08  ..............................
09  Protezione sociale non altrimenti classificabile
10  Ricerca e sviluppo per la protezione sociale
11  INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA LOCALE
01  Interventi a favore della finanza locale
01  Comuni
02  Province
99  Oneri indivisibili ed altri interventi a favore della finanza locale
(2006.42.3150)
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017*


MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
Alessandro De Luca
Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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